
N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente, limitatamente agli articoli 1, 2, da 9 a 15 e da 17 a 26.
LEGGE 2 aprile 1968, n. 475
G.U.R.I. 27 aprile 1968, n. 107
Norme concernenti il servizio farmaceutico.
TESTO COORDINATO (alla legge 4 agosto 2017, n. 124 e con annotazioni alla data 23 dicembre 2022)
N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente, limitatamente agli articoli 1, 2, da 9 a 15 e da 17 a 26.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente, limitatamente agli articoli 1, 2, da 9 a 15 e da 17 a 26.
(modificato dall'art. 1 della legge 8 novembre 1991, n. 362 e dall'art. 11, comma 1, lett. a), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27)
L'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia è rilasciata con provvedimento definitivo dall'autorità competente per territorio.
Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti.
La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso.
Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell'ambito della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione deve farne domanda all'autorità sanitaria competente per territorio. Tale locale, indicato nell'ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle famacie.
La domanda di cui al quarto comma deve essere pubblicata per quindici giorni consecutivi nell'albo dell'unità sanitaria locale ed in quello del comune ove ha sede la farmacia.
Il provvedimento di trasferimento indica il nuovo locale in cui sarà ubicato l'esercizio farmaceutico.
Ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato ad una distanza dagli altri non inferiore a 200 metri e comunque in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona.
La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie.
Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 del medesimo D.L.vo, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni degli artt. 1, 2, da 9 a 15 e da 17 a 26 del presente.
N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente, limitatamente agli articoli 1, 2, da 9 a 15 e da 17 a 26.
(introdotto dall'art. 11, comma 1, lett. b), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27)
1. In aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti in base al criterio di cui all'articolo 1 ed entro il limite del 5 per cento delle sedi, comprese le nuove, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'azienda sanitaria locale competente per territorio, possono istituire una farmacia:
a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 400 metri;
b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri.
N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente, limitatamente agli articoli 1, 2, da 9 a 15 e da 17 a 26.
(introdotto dall'art. 23, comma 12-undecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135)
1. Le sedi farmaceutiche di cui all'articolo 1-bis sono considerate, agli effetti della normativa vigente, come sedi urbane, indipendentemente dalla popolazione residente nel comune in cui sono istituite.
N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente, limitatamente agli articoli 1, 2, da 9 a 15 e da 17 a 26.
(sostituito dall'art. 11, comma 1, lett. c), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e integrato dall'art. 1, comma 161, della legge 4 agosto 2017, n. 124)
1. Ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.
2. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica.
2-bis. Fatta salva la procedura concorsuale di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in cui le farmacie, non sussidiate, risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione, è consentita al farmacista titolare della farmacia, previa presentazione di apposita istanza, la possibilità di trasferimento presso i comuni della medesima regione ai quali, all'esito della revisione biennale di cui al comma 2 del presente articolo, spetta un numero di farmacie superiore al numero di farmacie esistenti nel territorio comunale, sulla base di una graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell'ordine cronologico delle istanze di trasferimento presentate, e che si perfezioni in data anteriore all'avvio della procedura biennale del concorso ordinario per sedi farmaceutiche, di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Ove l'istanza del farmacista venga accolta, il trasferimento si perfeziona previo pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum pari a 5.000 euro.
Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 del medesimo D.L.vo, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni degli artt. 1, 2, da 9 a 15 e da 17 a 26 del presente.
N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente, limitatamente agli articoli 1, 2, da 9 a 15 e da 17 a 26.
(abrogato dall'art. 15 della legge 8 novembre 1991, n. 362)
[Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione che risultino disponibili per l'esercizio privato ha luogo mediante concorso provinciale per titoli ed esami bandito entro il mese di marzo di ogni anno dispari.
Sono ammessi al concorso previsto nel comma precedente i cittadini italiani maggiori di età in possesso dei diritti civili e politici, di sana costituzione fisica e iscritti nell'albo professionale dei farmacisti.
Al concorso per il conferimento di farmacie urbane possono partecipare soltanto coloro che oltre ai requisiti indicati nel comma precedente siano o siano stati:
a) titolari o direttori di una farmacia rurale da almeno 3 anni;
b) titolari o direttori di farmacie urbane o collaboratori presso farmacie da almeno 5 anni;
c) professori universitari titolari di cattedra delle facoltà di farmacia;
d) gli aiuti e assistenti ordinari, straordinari o volontari di detta facoltà con 5 anni di anzianità;
e) i farmacisti che abbiano trasferito la propria titolarità dopo 10 anni dall'atto del trasferimento;
f) i farmacisti direttori di cooperative farmaceutiche e i farmacisti collaboratori scientifici dell'industria farmaceutica iscritti all'albo professionale con 5 anni di anzianità.
Al concorso per farmacie rurali possono partecipare tutti i farmacisti iscritti all'albo professionale.
Nella domanda di ammissione al concorso il concorrente dovrà chiedere le sedi in ordine di preferenza e dovrà accettare la prima farmacia che gli verrà assegnata in base alla graduatoria e all'ordine di preferenza da lui indicato. In caso di non accettazione entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione fatta dal medico provinciale, non potrà optare per altre sedi.
E' vietata la partecipazione contemporanea a più di tre concorsi provinciali a pena di esclusione da ciascun concorso da pronunciarsi dalla commissione esaminatrice a termini dell'articolo 8 del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706].
N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente, limitatamente agli articoli 1, 2, da 9 a 15 e da 17 a 26.
(abrogato dall'art. 15 della legge 8 novembre 1991, n. 362)
[La commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami di cui al precedente articolo 3 è nominata dal medico provinciale ed è composta da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità con la qualifica non inferiore a direttore di divisione, che la presiede; da un funzionario della carriera direttiva dei medici o dei farmacisti o dei chimici del Ministero della sanità con qualifica non inferiore, rispettivamente, a medico provinciale superiore, farmacista superiore o chimico superiore, escluso il medico provinciale che ha bandito il concorso: da due farmacisti, esercenti in farmacia di cui uno non titolare, designati dall'ordine provinciale dei farmacisti e da un professore di ruolo, non di ruolo o incaricato di cattedra universitaria della facoltà di farmacia.
Esercita le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità].
N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente, limitatamente agli articoli 1, 2, da 9 a 15 e da 17 a 26.
(abrogato dall'art. 15 della legge 8 novembre 1991, n. 362)
[Ciascun commissario dispone di 10 punti per la valutazione dei titoli e di 20 punti per le prove di esame]
N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente, limitatamente agli articoli 1, 2, da 9 a 15 e da 17 a 26.
(abrogato dall'art. 15 della legge 8 novembre 1991, n. 362)
[Le prove di esame consistono in una prova pratica riguardante la tecnica farmaceutica, limitatamente all'esercizio pratico della professione e in una prova orale riguardante, oltre la tecnica farmaceutica, anche la farmacologia e la legislazione farmaceutica, secondo i programmi che saranno stabiliti con decreto del Ministro per la sanità sentiti il Consiglio superiore di sanità e la federazione degli ordini dei farmacisti.
Ogni commissario dispone di 10 punti per la prova pratica e di altrettanti per la prova orale.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che nella prova pratica abbiano riportato almeno sei decimi.
Saranno giudicati idonei i candidati che abbiano riportato almeno sei decimi in ciascuna delle due prove di esami].
N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente, limitatamente agli articoli 1, 2, da 9 a 15 e da 17 a 26.
(abrogato dall'art. 15 della legge 8 novembre 1991, n. 362)
[Per la valutazione dei titoli ogni commissario dispone:
1) fino ad un massimo di punti 3,50 per titoli di studio e di carriera;
2) fino ad un massimo di punti 6,50 per titoli relativi all'esercizio professionale.
La valutazione dell'esercizio professionale non può superare i 20 anni di attività di servizio e non può essere inferiore ad un anno sia come titolare che come collaboratore di farmacia.
L'esercizio professionale è valutato:
a) dal 1° al 10° anno: punti 0,55 per anno;
b) dall'11° al 20°: punti 0,10 per anno.
Tale punteggio va attribuito per ogni anno di effettivo servizio come titolare o come direttore della farmacia.
Per i collaboratori il punteggio è ridotto rispettivamente a punti 0,50 e a punti 0,09. Per i coadiutori nell'industria farmaceutica nonché per gli altri farmacisti iscritti all'albo e che esercitano attività complementare, il punteggio è ridotto rispettivamente a punti 0,40 e a punti 0,08.
Il servizio di direttore di officine farmaceutiche previsto dagli articoli 144 e 161 del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è equiparato a quello di direttore di farmacia, mentre il servizio di direttore dei depositi di cui all'articolo 188-bis del predetto testo unico è equiparato al servizio di collaboratore in farmacia.
Al concorrente figlio, o in mancanza di figli, al coniuge del farmacista la cui farmacia sia a concorso sono riconosciuti punti 10 complessivi sulla categoria dei titoli relativi all'esercizio professionale.
Ai mutilati e invalidi di guerra in godimento di pensione di guerra di una delle prime quattro categorie di cui alla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e ai mutilati e invalidi civili la cui capacità lavorativa risulti ridotta di almeno un terzo sono riconosciuti punti 10 complessivi per la categoria dei titoli relativi all'esercizio professionale].
N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente, limitatamente agli articoli 1, 2, da 9 a 15 e da 17 a 26.
(abrogato dall'art. 15 della legge 8 novembre 1991, n. 362)
[Le funzioni attribuite dalle vigenti norme alla commissione di cui all'articolo 105 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, eccettuate quelle relative al concorso previsto negli articoli precedenti sono affidate ad una commissione nominata, al principio di ogni anno, dal medico provinciale che la presiede, e composta: da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione civile dell'interno, da due farmacisti iscritti all'albo professionale di cui uno rappresentante dei farmacisti rurali, scelti su terna proposta dall'ordine dei farmacisti della provincia.
Esercita le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità].
N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente, limitatamente agli articoli 1, 2, da 9 a 15 e da 17 a 26.
(modificato dall'art. 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362)
La titolarità delle farmacie che si rendono vacanti e di quelle di nuova istituzione a seguito della revisione della pianta organica può essere assunta per la metà dal comune. Le farmacie di cui sono titolari i comuni possono essere gestite, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, nelle seguenti forme: (2)
a) in economia;
b) a mezzo di azienda speciale;
c) a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari;
d) a mezzo di società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarità. All'atto della costituzione della società cessa di diritto il rapporto di lavoro dipendente tra il comune e gli anzidetti farmacisti.
Nel caso che la sede della farmacia resasi vacante o di nuova istituzione accolga uno o più ospedali civili, il diritto alla prelazione per l'assunzione della gestione spetta rispettivamente all'amministrazione dell'unico ospedale o di quello avente il maggior numero di posti-letto.
Quando la farmacia vacante o di nuova istituzione sia unica, la prelazione prevista ai commi precedenti si esercita alternativamente al concorso previsto al precedente articolo 3, tenendo presenti le prelazioni previste nei due commi precedenti per determinare l'inizio dell'alternanza.
Quando il numero delle farmacie vacanti e di nuova istituzione risulti dispari la preferenza spetta, per l'unità eccedente, al comune.
Sono escluse dalla prelazione e sono messe a concorso le farmacie il cui precedente titolare abbia il figlio o, in difetto di figli, il coniuge farmacista purché iscritti all'albo.
Nei casi di prelazione previsti dal presente articolo restano salvi gli obblighi contemplati dall'art. 110 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.
Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 del medesimo D.L.vo, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni degli artt. 1, 2, da 9 a 15 e da 17 a 26 del presente.
In ordine al rinvio operato dal secondo periodo del comma annotato si rimanda all'art. 34, comma 1, del D.L.vo 23 dicembre 2022, n. 201.
N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente, limitatamente agli articoli 1, 2, da 9 a 15 e da 17 a 26.
Il medico provinciale dà notizia, mediante pubblicazione sul foglio degli annunzi legali della provincia, delle farmacie vacanti o di nuova istituzione.
Entro 20 giorni dalla pubblicazione sul foglio indicato al comma precedente del decreto che dichiara la vacanza della sede o del decreto di revisione della pianta organica, il medico provinciale comunica il decreto stesso al sindaco del comune o al presidente dell'amministrazione ospedaliera interessata indicando il numero delle sedi offerte in prelazione.
L'amministrazione comunale o quella ospedaliera entro 60 giorni dall'avvenuta notifica delibera, nei modi di legge, l'eventuale assunzione della gestione della farmacia dandone immediata comunicazione al medico provinciale. In mancanza di tempestiva comunicazione l'amministrazione comunale o quella ospedaliera decade dal diritto di prelazione.
Nel caso di assunzione della gestione di una farmacia, da parte del comune, l'amministrazione comunale, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'atto di approvazione da parte della giunta provinciale amministrativa, deve approvare il bando di concorso per titoli ed esami al posto di farmacista direttore.
Per la nomina dei farmacisti addetti alle farmacie dei comuni e delle aziende municipalizzate, si applica l'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854.
Nel caso di assunzione della gestione di una farmacia resasi vacante o di nuova istituzione da parte dell'amministrazione ospedaliera, questa deve deliberare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'approvazione da parte del Comitato provinciale di assistenza e beneficienza pubblica, il bando di concorso per titoli ed esami al posto di farmacista direttore, in base alle vigenti disposizioni sui concorsi, per farmacisti ospedalieri.
E' in facoltà dell'amministrazione ospedaliera affidare la direzione della farmacia ad uno dei propri farmacisti iscritti all'albo professionale e sempreché assunto a seguito di concorso per farmacisti ospedalieri.
Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 del medesimo D.L.vo, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni degli artt. 1, 2, da 9 a 15 e da 17 a 26 del presente.
N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente, limitatamente agli articoli 1, 2, da 9 a 15 e da 17 a 26.
(sostituito dall'art. 11 della legge 8 novembre 1991, n. 362)
1. Il titolare della farmacia ha la responsabilità del regolare esercizio e della gestione dei beni patrimoniali della farmacia.
2. L'unità sanitaria locale competente per territorio autorizza, a seguito di motivata domanda del titolare della farmacia, la sostituzione temporanea con altro farmacista iscritto all'ordine dei farmacisti nella conduzione professionale della farmacia:
a) per infermità;
b) per gravi motivi di famiglia;
c) per gravidanza, parto ed allattamento, nei termini e con le condizioni di cui alle norme sulla tutela della maternità;
d) a seguito di adozione di minori e di affidamento familiare per i nove mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia;
e) per servizio militare;
f) per chiamata a funzioni pubbliche elettive o per incarichi sindacali elettivi a livello nazionale;
g) per ferie;
3. Nel caso previsto dalla lettera a) del comma 2 l'unità sanitaria locale competente per territorio, trascorsi tre mesi di malattia, ha facoltà di sottoporre il farmacista a visita medica, a seguito della quale viene fissata la data di riassunzione della gestione della farmacia.
4. La durata complessiva della sostituzione per infermità non può superare un periodo continuativo di cinque anni, ovvero di sei anni per un decennio.
5. Due periodi di sostituzione temporanea agli effetti del periodo massimo previsto dal comma 4 non si sommano quando tra essi intercorre un periodo di gestione personale superiore ad un mese.
6. La durata della sostituzione per gravi motivi di famiglia non può superare un periodo di tre mesi in un anno.
7. E' in facoltà del titolare della farmacia conferire al sostituto la conduzione economica.
Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 del medesimo D.L.vo, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni degli artt. 1, 2, da 9 a 15 e da 17 a 26 del presente.
N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente, limitatamente agli articoli 1, 2, da 9 a 15 e da 17 a 26.
(modificato dall'art. 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 892, dall'art. 8 del D.Lvo 8 agosto 1991, n. 258 e dall'art. 13 della legge 8 novembre 1991, n. 362)
E' consentito il trasferimento della titolarità della farmacia decorsi tre anni dalla conseguita titolarità.
Il trasferimento può aver luogo solo a favore di farmacista che abbia conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente concorso.
Il trasferimento del diritto di esercizio della farmacia deve essere riconosciuto con decreto del medico provinciale.
Il farmacista che abbia ceduto la propria farmacia ai sensi del presente articolo o del successivo articolo 18 non può concorrere all'assegnazione di un'altra farmacia se non sono trascorsi almeno dieci anni dall'atto del trasferimento.
A tal fine, il medico provinciale della provincia in cui ha sede l'esercizio ceduto è tenuto a segnalare l'avvenuto trasferimento al Ministero della sanità.
Il farmacista titolare al momento del trasferimento decade dalla precedente titolarità.
Al farmacista che abbia trasferito la propria farmacia è consentito, per una volta soltanto nella vita, ed entro due anni dal trasferimento, di acquistare un'altra farmacia senza dover superare il concorso per l'assegnazione di cui al quarto comma. Al farmacista che abbia trasferito la titolarità della propria farmacia senza acquistarne un'altra entro due anni dal trasferimento, è consentito, per una sola volta nella vita, l'acquisto di una farmacia qualora abbia svolto attività professionale certificata dall'autorità sanitaria competente per territorio, per almeno 6 mesi durante l'anno precedente l'acquisto, ovvero abbia conseguito l'idoneità in un concorso a sedi farmaceutiche effettuato nei due anni anteriori.
Il trasferimento di farmacia può aver luogo a favore di farmacista, iscritto all'albo professionale, che abbia conseguito l'idoneità o che abbia almeno due anni di pratica professionale, certificata dall'autorità sanitaria competente.
Ai fini della pratica professionale il titolare di farmacia deve comunicare all'autorità sanitaria competente le generalità del farmacista praticante, la data di effettivo inizio nonché di effettiva cessazione della stessa.
Le suddette comunicazioni devono essere trascritte in apposito registro tenuto dall'autorità sanitaria competente che è tenuta ad effettuare periodiche verifiche sull'effettivo svolgimento della pratica professionale.
Il trasferimento della titolarità delle farmacie, a tutti gli effetti di legge, non è ritenuto valido se insieme col diritto di esercizio della farmacia non venga trasferita anche l'azienda commerciale che vi è connessa, pena la decadenza.
Nel caso di morte del titolare gli eredi possono entro un anno effettuare il trapasso della titolarità della farmacia a norma dei commi precedenti a favore di farmacista iscritto nell'albo professionale, che abbia conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente concorso. Durante tale periodo gli eredi hanno diritto di continuare l'esercizio in via provvisoria sotto la responsabilità di un direttore.
Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 del medesimo D.L.vo, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni degli artt. 1, 2, da 9 a 15 e da 17 a 26 del presente.
Per l'efficacia delle disposizioni differita fino al 31 dicembre 2016, in materia di requisiti per il trasferimento della titolarità della farmacia, di cui all'articolo annotato, si rimanda all'art. 7, comma 4-quater, del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11,
N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente, limitatamente agli articoli 1, 2, da 9 a 15 e da 17 a 26.
Il titolare di una farmacia ed il direttore responsabile, non possono ricoprire posti di ruolo nella amministrazione dello Stato, compresi quelli di assistente e titolare di cattedra universitaria, e di enti locali o comunque pubblici, né esercitare la professione di propagandista di prodotti medicinali.
Il dipendente dello Stato o di un ente pubblico, qualura a seguito di pubblico concorso accetti la farmacia assegnatagli, dovrà dimettersi dal precedente impiego e l'autorizzazione alla farmacia sarà rilasciata dopo che sia intervenuto il provvedimento di accettazione delle dimissioni.
Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 del medesimo D.L.vo, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni degli artt. 1, 2, da 9 a 15 e da 17 a 26 del presente.
N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente, limitatamente agli articoli 1, 2, da 9 a 15 e da 17 a 26.
La decadenza dall'autorizzazione, oltre che nei casi previsti dagli articoli 108, 111 e 113 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, viene dichiarata per effetto di condanna che comporti l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici ovvero l'interdizione dalla professione, quando la condanna non sia stata pronunziata per reati di carattere politico.
Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 del medesimo D.L.vo, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni degli artt. 1, 2, da 9 a 15 e da 17 a 26 del presente.
N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente, limitatamente agli articoli 1, 2, da 9 a 15 e da 17 a 26.
E' riconosciuto ad ogni cittadino, anche se assistito in regime mutualistico, il diritto di libera scelta della farmacia.
Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 del medesimo D.L.vo, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni degli artt. 1, 2, da 9 a 15 e da 17 a 26 del presente.
N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente, limitatamente agli articoli 1, 2, da 9 a 15 e da 17 a 26.
(abrogato dall'art. 15 della legge 8 novembre 1991, n. 362)
[Ai concorsi di cui all'articolo 3 possono altresì partecipare i direttori ed i farmacisti di farmacie ospedaliere, per i quali l'esercizio professionale è valutato nella misura prevista dall'articolo 7 rispettivamente per i titolari o direttori di farmacia e per i collaboratori].
N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente, limitatamente agli articoli 1, 2, da 9 a 15 e da 17 a 26.
Al vincitore di pubblico concorso di farmacia precedentemente gestita in via provvisoria fanno carico, nei confronti del cessante, tutte le obbligazioni previste dall'articolo 110 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
La Corte costituzionale con sentenza n. 333 dell'11-24 marzo 1988, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo annotato, nella parte in cui non prevede anche per i gestori provvisori di farmacie non di nuova istituzione la regolamentazione dell'indennità di avviamento prevista dall'art. 110 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.
Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 del medesimo D.L.vo, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni degli artt. 1, 2, da 9 a 15 e da 17 a 26 del presente.
N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente, limitatamente agli articoli 1, 2, da 9 a 15 e da 17 a 26.
Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i titolari di farmacie e gli eredi di titolari deceduti le cui farmacie non sono state ancora conferite per concorso possono per una volta tanto trasferire la titolarità dell'esercizio a condizione che l'acquirente sia un farmacista iscritto all'albo professionale.
Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 del medesimo D.L.vo, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni degli artt. 1, 2, da 9 a 15 e da 17 a 26 del presente.
N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente, limitatamente agli articoli 1, 2, da 9 a 15 e da 17 a 26.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i medici provinciali dovranno stabilire con proprio decreto, la pianta organica delle farmacie secondo le modalità del precedente articolo 2.
Entro due mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma precedente i medici provinciali dovranno bandire il concorso per il conferimento delle residue farmacie vacanti e di nuova istituzione.
Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 del medesimo D.L.vo, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni degli artt. 1, 2, da 9 a 15 e da 17 a 26 del presente.
N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente, limitatamente agli articoli 1, 2, da 9 a 15 e da 17 a 26.
Alle istituzioni di assistenza e beneficienza pubblica ed alle cooperative di enti cooperativistici, in possesso dei requisiti mutualistici stabiliti dal D.Lgs.C.p.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con modificazioni con la legge 2 aprile 1951, n. 302, che siano titolari di farmacia alla data della entrata in vigore della presente legge, è riconosciuto il diritto di continuare la gestione, senza possibilità di trasferimento salvo il caso di motivi di forza maggiore non imputabili a responsabilità della cooperativa.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le farmacie, i cui titolari non siano farmacisti, comprese quelle di cui all'art. 4 del D.Lgs.C.p.S. 3 ottobre 1946, n. 197, e che risultino intestate a società di qualunque natura debbono essere trasferite ad un farmacista iscritto all'albo, a norma del precedente articolo 12.
Trascorso il termine senza che abbia avuto luogo il trasferimento, le farmacie anzidette verranno assegnate secondo le modalità previste dall'articolo 9 e seguenti.
Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 del medesimo D.L.vo, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni degli artt. 1, 2, da 9 a 15 e da 17 a 26 del presente.
N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente, limitatamente agli articoli 1, 2, da 9 a 15 e da 17 a 26.
Ai concorsi previsti nell'articolo precedente per il conferimento di farmacie urbane potranno partecipare tutti i farmacisti iscritti all'albo.
Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 del medesimo D.L.vo, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni degli artt. 1, 2, da 9 a 15 e da 17 a 26 del presente.
N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente, limitatamente agli articoli 1, 2, da 9 a 15 e da 17 a 26.
Sono abrogati gli articoli 104, primo, secondo e quinto comma, 105, 106, 107, 109, terzo e quarto comma, 119, secondo comma, 371, 372, secondo comma, 373 e 375 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, l'articolo 27 della legge 9 giugno 1947, n. 530, e ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.
Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 del medesimo D.L.vo, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni degli artt. 1, 2, da 9 a 15 e da 17 a 26 del presente.
N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente, limitatamente agli articoli 1, 2, da 9 a 15 e da 17 a 26.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 26, il Ministero della sanità istituirà, anche ai fini dell'assolvimento dei suoi compiti di controllo e di vigilanza sul funzionamento del servizio farmaceutico, l'albo nazionale dei titolari di farmacia. Le modalità della istituzione e della tenuta dell'albo saranno stabilite dal regolamento stesso.
Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 del medesimo D.L.vo, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni degli artt. 1, 2, da 9 a 15 e da 17 a 26 del presente.
N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente, limitatamente agli articoli 1, 2, da 9 a 15 e da 17 a 26.
La norma di cui al primo comma dell'articolo 13 per la prima applicazione della legge si applica a partire dal terzo anno dalla sua pubblicazione: entro tale periodo le farmacie possono essere trasferite ad un farmacista iscritto all'albo secondo le modalità previste dal precedente articolo 12.
Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 del medesimo D.L.vo, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni degli artt. 1, 2, da 9 a 15 e da 17 a 26 del presente.
N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente, limitatamente agli articoli 1, 2, da 9 a 15 e da 17 a 26.
Nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della presente legge sono ammessi al concorso per il conferimento delle farmacie di cui al primo comma dell'articolo 3 soltanto farmacisti non titolari, i farmacisti rurali, i direttori e i farmacisti di farmacie ospedaliere e i farmacisti di cui alla lettera f) dell'articolo 3 medesimo.
Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 del medesimo D.L.vo, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni degli artt. 1, 2, da 9 a 15 e da 17 a 26 del presente.
N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente, limitatamente agli articoli 1, 2, da 9 a 15 e da 17 a 26.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà emanato il regolamento di esecuzione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 2 aprile 1968
SARAGAT
MORO - MARIOTTI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 del medesimo D.L.vo, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni degli artt. 1, 2, da 9 a 15 e da 17 a 26 del presente.