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LEGGE REGIONALE 22 marzo 1968, n. 4

G.U.R.S. 23 marzo 1968, n. 13

Abolizione delle cariche di Assessore supplente nelle Giunte comunali e provinciali.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La carica di assessore supplente prevista dal decreto legislativo presidenziale regionale 29 ottobre 1955, n. 6, è abolita.

Art. 2

L'art. 57 del citato decreto legislativo presidenziale regionale 29 ottobre 1955, n. 6, è così modificato:

"La Giunta municipale si compone del sindaco che la presiede, e di un numero di assessori pari a:

16 nei comuni cui sono assegnati 80 consiglieri;

12 nei comuni cui sono assegnati 60 consiglieri;

8 nei comuni cui sono assegnati 40 o 50 consiglieri;

6 nei comuni cui sono assegnati 20,30 o 32 consiglieri;

4 negli altri".

Art. 3

L'art. 147 del citato decreto legislativo presidenziale regionale 29 ottobre 1955, n. 6, è così modificato:

"La Giunta del libero consorzio è composta del presidente e di:

a) 10 assessori nei consorzi con popolazione superiore a 500 mila abitanti;

b) 8 assessori negli altri consorzi".

Art. 4

Nella prima applicazione della presente legge gli attuali assessori supplenti assumono la qualifica di assessori effettivi.

Art. 5

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 22 marzo 1968.

CAROLLO