
LEGGE REGIONALE 22 marzo 1968, n. 4
G.U.R.S. 23 marzo 1968, n. 13
Abolizione delle cariche di Assessore supplente nelle Giunte comunali e provinciali.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
La carica di assessore supplente prevista dal decreto legislativo presidenziale regionale 29 ottobre 1955, n. 6, è abolita.
L'art. 57 del citato decreto legislativo presidenziale regionale 29 ottobre 1955, n. 6, è così modificato:
"La Giunta municipale si compone del sindaco che la presiede, e di un numero di assessori pari a:
16 nei comuni cui sono assegnati 80 consiglieri;
12 nei comuni cui sono assegnati 60 consiglieri;
8 nei comuni cui sono assegnati 40 o 50 consiglieri;
6 nei comuni cui sono assegnati 20,30 o 32 consiglieri;
4 negli altri".
L'art. 147 del citato decreto legislativo presidenziale regionale 29 ottobre 1955, n. 6, è così modificato:
"La Giunta del libero consorzio è composta del presidente e di:
a) 10 assessori nei consorzi con popolazione superiore a 500 mila abitanti;
b) 8 assessori negli altri consorzi".