Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1968, n. 680

G.U.R.I. 4 giugno 1968, n. 141

Regolamento per l'esecuzione della legge 4 agosto 1965, n. 1103, concernente regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica.

TESTO COORDINATO (alla legge 26 febbraio 1999, n. 42)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 4 agosto 1965, n. 1103, relativa alla disciplina dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato e del Consiglio superiore di sanità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con i Ministri per la grazia e la giustizia, per la pubblica istruzione e per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Art. 0

Articolo Unico

E' approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della legge 4 agosto 1965, n. 1103, relativa alla disciplina dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1968

SARAGAT

MORO - MARIOTTI - REALE - GUI - Bosco

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1968

Atti del Governo, registro n. 220, foglio n. 2. - GRECO

REGOLAMENTO

Regolamento per l'esecuzione della legge 4 agosto 1965, n. 1103, relativa alla disciplina dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia

Articolo 1

Le scuole per tecnici di radiologia medica, ordinate secondo la legge 4 agosto 1965, n. 1103, hanno lo scopo di impartire agli allievi, con unità di indirizzo e metodo scientifico, tutte le nozioni teoriche pratiche necessarie a svolgere con competenza le mansioni attribuite ai tecnici di radiologia medica.

In relazione alle varie mansioni che i tecnici di radiologia siano chiamati a svolgere, le scuole possono disporre, dopo un periodo di insegnamento biennale generale, dei corsi specialistici con orientamento o diagnostico o terapeutico o di tecniche radioisotopiche.

Articolo 2

Gli istituti universitari di radiologia, i pubblici ospedali dipendenti da enti pubblici che intendono essere autorizzati ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica, devono rivolgere domanda al Ministero della sanità per il tramite del competente medico provinciale.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti ed indicazioni:

a) deliberazione sulla istituzione e sul funzionamento della scuola, adottata dall'amministrazione dell'ente e debitamente approvata dall'organo di tutela.

La deliberazione deve contenere l'indicazione dei relativi mezzi finanziari per l'impianto ed il funzionamento della scuola;

b) progetto tecnico-sanitario per l'impianto ed il funzionamento della scuola, comprendente:

1) la pianta e la descrizione dei locali destinati ad ospitare la scuola;

2) l'indicazione delle attrezzature necessarie per il funzionamento della scuola;

c) regolamento speciale della scuola contenente la disciplina relativa all'organizzazione tecnica, finanziaria e amministrativa della scuola, comprese le assicurazioni di cui agli artt. 7 e 15 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, adottato dall'amministrazione dell'ente e approvato dall'organo di tutela.

Nel regolamento speciale ogni ente deve stabilire il numero degli allievi che possono frequentare la scuola e le modalità per la diffusione, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, del bando per la presentazione delle domande di ammissione alla scuola;

d) motivato parere del medico provinciale sulla opportunità di istituire la scuola, nonché dettagliata relazione dello stesso medico provinciale sulla idoneità dei locali e delle attrezzature della scuola.

Articolo 3

Il Ministro per la sanità, previ accertamenti ritenuti opportuni, emette il decreto di autorizzazione all'istituzione della scuola, col concerto del Ministro per la pubblica istruzione.

Con il decreto previsto dall'art. 3 della legge è approvato anche il regolamento speciale della scuola e sono determinati anche gli eventuali oneri e modalità cui è subordinata l'apertura della scuola.

Del decreto di autorizzazione è data notizia gratuitamente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Foglio degli annunci legali della provincia, nella quale ha sede la scuola.

Articolo 4

Le scuole devono essere amministrate e gestite dall'ente cui è stata rilasciata l'autorizzazione.

Articolo 5

Nel caso di vacanza del posto di direttore dell'istituto universitario di radiologia o di primario radiologo dell'ospedale presso cui ha sede la scuola, la direzione di questa è affidata, nei modi previsti all'art. 9 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, alla persona incaricata per legge, per regolamento o per disposizione della competente autorità, di sostituire il titolare mancante.

Articolo 6

Il direttore della scuola ha la piena responsabilità didattica e funzionale della scuola, nei confronti della quale esercita costante opera di vigilanza e di controllo.

Il personale insegnante risponde direttamente verso il direttore della scuola dell'insegnamento affidatogli.

Il direttore della scuola convoca, quando lo creda opportuno, e presiede il consiglio degli insegnanti, per trattare questioni generali o particolari interessanti l'insegnamento e ne sottopone poi i deliberati al consiglio di amministrazione dell'ente presso il quale la scuola è costituita per i provvedimenti di competenza.

Articolo 7

Gli insegnanti delle scuole debbono essere scelti tra i docenti delle facoltà di medicina e chirurgia o di altre facoltà universitarie e tra i medici degli ospedali dipendenti da enti pubblici.

L'insegnamento può essere affidato anche ad altri esperti che siano muniti del diploma di abilitazione di cui all'art. 1 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, e che siano iscritti negli appositi albi previsti dalla legge.

Articolo 8

Il consiglio di amministrazione dell'ente da cui dipende la scuola delibera il compenso spettante agli insegnanti.

Articolo 9

Possono essere ammessi alle scuole per tecnici di radiologia medica allievi di ambo i sessi.

Articolo 10

I requisiti di ammissione alla scuola devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione. Devono peraltro essere ammessi i giovani che compiranno il 17° anno di età entro il 31 dicembre dell'anno in cui viene presentata la domanda.

Le maggiorazioni previste dalle vigenti leggi per l'elevazione del limite massimo degli anni 32 stabilito dall'art. 4 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, sono cumulabili fra loro fino al limite massimo di anni 40; o di 55 per i mutilati e invalidi di guerra e per le categorie assimilate.

I minori degli anni 21 non possono essere ammessi alla scuola senza l'esplicito consenso scritto del padre o di chi esercita la patria potestà o la tutela.

Articolo 11

Gli aspiranti all'ammissione ad una scuola di tecnico di radiologia medica debbono farne domanda al direttore della scuola prima dell'inizio dell'anno scolastico e nel termine fissato dal regolamento speciale.

Alla domanda debbono essere uniti:

il certificato di nascita;

il certificato medico di sana e robusta costituzione fisica rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico provinciale, di data non superiore a tre mesi, rispetto a quella di presentazione della domanda;

il certificato di subite vaccinazioni d'obbligo rilasciato dal competente ufficiale sanitario;

la fotografia del richiedente debitamente vidimata dal sindaco del comune di residenza dell'aspirante;

il diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Sull'ammissione degli aspiranti decide il direttore della scuola nei limiti dei posti stabiliti.

Gli aspiranti sono ammessi alla scuola con provvedimento del direttore secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, salvi i criteri preferenziali fissati nel terzo comma dell'art. 4 della legge.

Ciascuna domanda, all'atto della presentazione, deve essere annotata in apposito registro con apposizione della data e di un numero progressivo. Nella ricevuta, che dovrà essere consegnata all'interessato al momento della presentazione della domanda, o che gli dovrà essere inviata per raccomandata, nel caso che la domanda sia stata trasmessa per posta, devono essere indicate la data di presentazione o di arrivo e il numero con cui la domanda è stata registrata.

Prima dell'inizio del corso deve essere data comunicazione all'aspirante del provvedimento di ammissione o di non ammissione. Contro il provvedimento di non ammissione è ammesso ricorso al consiglio di amministrazione dell'ente nel termine di 15 giorni dalla comunicazione.

Articolo 12

Gli allievi ammessi debbono preliminarmente essere sottoposti ad una visita medica generale, con particolare riferimento alle condizioni ematologiche, da parte di uno o più sanitari designati dal consiglio di amministrazione.

La visita medica deve essere ripetuta a tutti gli allievi almeno ogni sei mesi, con gli accertamenti clinici e di laboratorio effettuati.

I referti relativi debbono conservarsi nei fascicoli personali degli allievi.

Articolo 13

La frequenza della scuola è obbligatoria. L'anno scolastico ha inizio il primo ottobre e termina il trenta giugno. Nei casi eccezionali il Ministro per la sanità può autorizzare il differimento della data iniziale dei corsi.

Qualora in corso di anno scolastico l'allievo si trasferisca ad altra residenza, è ammesso a frequentare nella nuova sede, o in sede viciniore, il corso corrispondente a quello frequentato nella scuola di provenienza, facendone domanda entro dieci giorni dalla data in cui ha cessato la frequenza dalla scuola stessa.

Se il cambio di residenza avviene ad anno scolastico ultimato, l'allievo è ammesso a frequentare nella nuova sede il corso in cui sia stato ammesso nella scuola di provenienza. In ogni caso l'ammissione alla nuova scuola è subordinata alla disponibilità dei posti esistenti.

Articolo 14

Il corso di studi per conseguire l'abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica comprende lezioni teoriche, esercitazioni e tirocinio pratico.

Gli allievi non possono rimanere occupati per più di sei ore al giorno, comprendendo in questo periodo tanto il tempo delle lezioni, quanto quello assegnato alle esercitazioni di tirocinio pratico, che non possono superare le due ore giornaliere.

Durante le esercitazioni e il tirocinio pratico ciascun allievo deve essere munito di idonei mezzi di protezione, nonché degli apparecchi di misurazione delle radiazioni ionizzanti.

Articolo 15

Il primo anno di studio comprende solo lezioni teoriche e esercitazioni pratiche, con esclusione di ogni contatto degli allievi con gli ammalati.

Articolo 16

Le trasgressioni di cui gli allievi si siano resi colpevoli nell'adempimento dei doveri scolastici debbono essere riferite immediatamente al direttore per i conseguenti provvedimenti disciplinari.

Per le infrazioni si applicano, in quanto compatibili, le norme previste dalle disposizioni vigenti per gli istituti professionali dello Stato.

I provvedimenti che non implicano l'allontanamento dalla scuola sono di competenza del direttore.

I provvedimenti espulsivi vengono adottati dal consiglio dei professori. Contro i provvedimenti di allontanamento dalla scuola e ammesso ricorso per motivi di legittimità e di merito al consiglio di amministrazione, da cui dipende la scuola.

Articolo 17

Al termine di ogni anno scolastico deve essere fatto lo scrutinio finale calcolando la media dei voti riportati dall'allievo nell'anno per il profitto in ciascuna materia.

Gli allievi che non abbiano raggiunto la media di sei decimi non ottengono il passaggio all'anno successivo, se trattasi di allievi del primo e del secondo anno; mentre se trattasi di allievi del terzo anno non sono ammessi all'esame della sessione estiva per il conseguimento del titolo di abilitazione.

Gli allievi che per due volte consecutive non dovessero ottenere il passaggio all'anno successivo o non dovessero conseguire il titolo di abilitazione, devono lasciare la scuola.

Per gli effetti collegati all'attribuzione del voto di condotta si applicano le norme vigenti per gli istituti professionali statali.

Articolo 18

La sessione estiva e quella autunnale dell'esame di Stato per il conseguimento del titolo di abilitazione iniziano di norma rispettivamente dal 5 luglio e dal 15 settembre.

Articolo 19

La prova di esame orale e quella pratica vertono su tutte le materie di insegnamento teorico e pratico.

Articolo 20

Ogni componente della commissione esaminatrice dispone di dieci punti per la valutazione della prova di esame orale e di dieci punti per la prova pratica.

Per conseguire il diploma l'allievo deve riportare in ciascuna delle due prove almeno sei decimi del punteggio totale a disposizione della commissione.

Articolo 21

Le spese per il funzionamento delle commissioni sono a carico degli enti che hanno istituito le scuole e sono liquidate secondo le norme vigenti per le commissioni di esame per il conseguimento del diploma statale al termine del corso di studio degli istituti professionali statali.

Articolo 22

I consigli di amministrazione degli enti che hanno istituito le scuole debbono, nell'ottobre di ogni anno, trasmettere al Ministero della sanità ed al Ministero della pubblica istruzione, per il tramite del medico provinciale, una relazione riassuntiva dei risultati ottenuti nell'anno precedente, indicando anche il numero dei diplomi rilasciati.

Articolo 23

La vigilanza che, per l'art. 1 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, compete al Ministero della sanità, è esercitata normalmente dal medico provinciale.

Articolo 24

(sostituito dall'art. 8 della legge 31 gennaio 1983, n. 25 e abrogato dall'art. 1 della legge 26 febbraio 1999, n. 42)

[1) Servizio di radio-diagnostica.

I tecnici sanitari di radiologia medica:

a) sono autorizzati ad effettuare direttamente, su prescrizione medica - anche in assenza del medico radiologo - i radiogrammi relativi agli esami radiologici dell'apparato scheletrico, del torace e dell'addome, senza mezzi di contrasto, secondo le indicazioni di carattere generale preventivamente definite dal medico radiologo, sia nel servizio radiologico centralizzato che nelle strutture decentrate;

b) collaborano con il medico radiologo in tutte le restanti indagini diagnostiche di competenza radiologica.

La continuità o la saltuarietà della presenza fisica del medico radiologo durante l'effettuazione delle indagini di cui alla presente lettera b) viene stabilita dal medico radiologo stesso in ragione delle esigenze del caso.

2) Servizio di radioterapia.

I tecnici sanitari di radiologia medica collaborano direttamente con i medici radioterapisti nell'ambito delle seguenti attività:

a) impostazione del trattamento, ivi comprese tutte le indagini collaterali ad esso complementari;

b) operazioni dosimetriche inerenti al trattamento, anche in collaborazione con il servizio di fisica sanitaria;

c) effettuazione e controllo della centratura e della eventuale simulazione;

d) preparazione ed impiego di mezzi ausiliari di centratura e immobilizzazione del paziente o irradiazione;

e) controllo dell'efficienza degli impianti e loro predisposizione all'uso;

f) caricamento, scaricamento dei dispositivi per terapia nella fase successiva al caricamento e recupero delle sorgenti;

g) operazioni necessarie all'allestimento delle dosi radio-attive da somministrare ai pazienti;

h) controllo delle eventuali contaminazioni;

i) decontaminazione degli oggetti ed ambienti contaminati;

l) effettuazione del trattamento radioterapico predisposto dal radio-terapista e suo controllo durante tutta la durata della seduta secondo le indicazioni ricevute;

m) tenuta ed aggiornamento delle registrazioni dei trattamenti e del registro di carico e scarico del materiale radio-attivo;

n) carico, custodia e scarico del materiale radio-attivo e della strumentazione tecnica;

o) collaborazione con il medico radio-terapista ed il servizio di fisica sanitaria per quanto concerne la dosimetria e gli altri atti inerenti la radioprotezione;

p) preparazione e posizionamento del paziente.

I tecnici sanitari di radiologia medica espletano, inoltre, ogni altra operazione tecnica richiesta dal medico radio-terapista.

3) Servizio di medicina nucleare.

I tecnici sanitari di radiologia medica addetti ai servizi di medicina nucleare:

a) prendono in consegna le sorgenti radioattive, curando il loro carico e scarico oltre che lo smaltimento dei rifiuti radioattivi; segnalano il preposto il movimento e la giacenza del materiale radioattivo e provvedono alle relative registrazioni;

b) effettuano le operazioni necessarie all'allestimento delle dosi radioattive da somministrare ai pazienti e da manipolare in vitro ed ogni altra operazione concernente il lavoro di camera calda;

c) se necessario, accattano il paziente, ne accertano i dati anagrafici, provvedono alla registrazione ed archiviazione dei risultati delle operazioni tecniche effettuate ed al trattamento dei fotoscintigrammi;

d) controllano l'efficacia delle apparecchiature che predispongono per l'uso. Collaborano con il medico nucleare nell'effettuazione delle indagini e nella rilevazione e registrazione dei dati anche mediante impiego di elaboratori elettronici;

e) collaborano con il medico nucleare in studi ed esami in vitro mediante l'uso di apparecchiature atte a rilevare la presenza di radionuclidi nei campioni;

f) provvedono alla decontaminazione e controllo della vetreria e degli oggetti o ambienti contaminati ed attuano tutte le operazioni inerenti alla radioprotezione, secondo la vigente normativa;

g) effettuano ogni altra operazione tecnica richiesta dal medico nucleare.

4) Servizio di fisica sanitaria.

I tecnici sanitari di radiologia medica coadiuvano i responsabili dei servizi di fisica sanitaria per la risoluzione dei problemi di fisica nell'impiego di isotopi radioattivi, di sorgenti di radiazione per la terapia, la diagnostica e la ricerca e, con l'esperto qualificato, nella sorveglianza fisica per la protezione contro le radiazioni ionizzanti.

5) Apparecchiature nell'ambito del servizio di radiologia.

I tecnici sanitari di radiologia medica assumono la responsabilità del corretto uso delle apparecchiature loro affidate, controllano la loro efficienza, individuano gli eventuali inconvenienti tecnici e si adoperano, quando è possibile, ad eliminarli; possono altresì esprimere il proprio parere tecnico in fase di collaudo di installazione di nuove apparecchiature nonché dopo l'esecuzione di eventuali riparazioni.

6) Trattamento del materiale radiografico e documentazione fotografica.

I tecnici sanitari di radiologia medica effettuano tutte le operazioni concernenti il trattamento del materiale sensibile; possono altresì provvedere alla riproduzione e riduzione del materiale iconografico.

7) Attività collaterali.

I tecnici sanitari di radiologia medica che con provvedimento del medico autorizzato siano stati allontanati, in via cautelativa temporanea o permanente, dalle zone controllate, perché affetti da patologia professionale specifica, sono adibiti, a richiesta, prioritariamente nell'ambito del settore radiologico, alle pratiche di accettazione del paziente, alla sua registrazione, all'archiviazione degli esami praticati, alla rilevazione periodica dei dati statistici, nonché al carico e scarico del materiale ricevuto in dotazione].

Articolo 25

Coloro che si trovano in possesso dei requisiti indicati nell'art. 20 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, devono presentare al medico provinciale della provincia in cui risiedono domanda al fine di ottenere l'ammissione agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione. Alla domanda devono essere allegati i documenti comprovanti di aver esercitato abitualmente e direttamente l'arte ausiliaria di tecnico di radiologia medica, da almeno cinque anni, in sedi diverse dalle amministrazioni ospedaliere o da enti pubblici.

Coloro che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 21 della stessa legge devono presentare domanda al medico provinciale della provincia in cui risiedono per ottenere direttamente il diploma di abilitazione da parte dell'apposita commissione.

Alla domanda gli interessati devono allegare i documenti comprovanti di aver esercitato, alla data di entrata in vigore della presente legge, da almeno tre anni l'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica presso amministrazioni ospedaliere o enti pubblici oppure di essere in possesso di un titolo di specializzazione rilasciato da specifiche scuole riconosciute dallo Stato.

Ai sensi dell'art. 21 della suddetta legge, per scuole riconosciute dallo Stato devono intendersi le scuole o i corsi per tecnici di radiologia o denominazioni corrispondenti che hanno ottenuto l'autorizzazione per l'istituzione e il funzionamento da parte delle competenti autorità dello Stato.

Articolo 26

Coloro che versano nelle condizioni previste dall'art. 23 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, devono presentare domanda al medico provinciale della provincia in cui risiedono.

Alla domanda deve essere unito il diploma rilasciato dopo un corso triennale da una scuola pubblica o privata riconosciuta dallo Stato per tecnici di radiologia o qualifiche similari.

L'esame di idoneità consiste in una prova pratica con le modalità che saranno fissate dal Ministero della sanità di concerto con il Ministero della pubblica istruzione.

Per la prova pratica ogni commissario dispone di dieci punti.

Non può conseguire l'idoneità il candidato che non abbia ottenuto almeno sei decimi sul totale dei punti, di cui dispone la commissione.

Articolo 27

La sede e la data degli esami di cui agli artt. 20 e 23 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, vengono fissate dal medico provinciale di concerto con il provveditore agli studi.

Di esse viene data notizia nel Foglio annunzi legali della provincia sede degli esami almeno un mese prima della data degli esami stessi.

La commissione presso ogni provincia è composta in conformità di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 8 della legge succitata.

I componenti di cui alle lett. a) e c) del menzionato art. 8 della legge vengono scelti tra i direttori e gli insegnanti delle scuole della provincia o, se del caso, di province viciniori, previste dagli artt. 4 e 23 della legge anche tra il personale cessato dal servizio. Il componente di cui alla lett. d) viene designato dal provveditore agli studi della provincia sede di esame. Qualora il numero dei richiedenti sia in una provincia inferiore a 20 o, su proposta del medico provinciale, per gravi difficoltà di funzionamento della commissione, il Ministro per la sanità può disporre la trasmissione delle domande al medico provinciale viciniore nella cui provincia abbia sede una scuola debitamente autorizzata.

Articolo 28

Le scuole pubbliche o private di tecnico di radiologia riconosciute dallo Stato, esistenti alla data di entrata in vigore della legge, devono comprendere le materie obbligatorie di insegnamento che sono stabilite nel decreto del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 6 della legge.

Nel caso di inottemperanza il Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione provvede a diffidare l'ente gestore della scuola ad uniformarsi ai programmi ministeriali, assegnando all'uopo un termine non superiore a mesi tre.

Trascorso inutilmente tale termine, il Ministro per la sanità di concerto con quello per la pubblica istruzione provvede alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio della scuola.

Articolo 29

Fino a quando non saranno costituiti i collegi di cui all'art, 14 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, coloro che sono forniti di diploma di tecnico di radiologia, ai sensi della legge predetta, possono svolgere l'attività inerente all'esercizio dell'arte.

Resta fermo l'obbligo di far registrare il diploma di abilitazione presso l'ufficiale sanitario ai sensi dell'art. 2, n. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264.

Articolo 30

Coloro che prestavano servizio alle dipendenze di enti pubblici con funzioni di tecnico di radiologia alla data di pubblicazione della legge 4 agosto 1965, n. 1103, purché presentino istanza al medico provinciale della provincia di residenza per conseguire il diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di tecnico di radiologia, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, continuano nella prestazione del medesimo servizio dal quale saranno allontanati, per difetto del titolo, dal giorno della notifica della decisione della apposita commissione di diniego del rilascio del diploma di abilitazione o comunque se entro il predetto termine non abbiano presentato l'istanza per il conseguimento del diploma.

Coloro che, al momento della pubblicazione della predetta legge prestavano servizio alle dipendenze di istituti di cura e di gabinetti radiologici privati, con mansioni proprie dei tecnici di radiologia medica, sono autorizzati a continuare nella prestazione del servizio con identiche mansioni, purché presentino domanda al medico provinciale della provincia di residenza per sostenere l'esame per il conseguimento dell'abilitazione, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il servizio deve cessare dal giorno della comunicazione definitiva all'interessato della decisione da parte dell'apposita commissione di esclusione dall'esame per difetto dei prescritti requisiti o di esito negativo dell'esame, o comunque dalla scadenza del termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ove non abbiano presentato l'istanza per il conseguimento del diploma.

Il diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte sanitaria ausiliaria di tecnico di radiologia deve essere conforme agli annessi modelli.

Del rilascio del diploma viene presa nota in apposito registro della scuola presso cui ha svolto i suoi lavori la commissione.

I modelli possono essere modificati con provvedimento del Ministro per la sanità.

Modello - [non disponibile].(1)

(1)

Il presente modello è stato modificato dal D.M. Sanità 27 marzo 1984 e dal D.M. Sanità 26 ottobre 1990.