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DECRETO PRESIDENZIALE 5 febbraio 1968, n. 2

G.U.R.S. 6 aprile 1968, n. 16

Regolamento di esecuzione della legge 18 novembre 1964 n. 29 per l'istituzione dell'albo regionale dei progettisti, dei direttori dei lavori e dei collaudatori delle opere pubbliche.

N.d.R. Per effetto dell'art. 13 della L.R. 56/76 e dell'art. 8, u.c., della L.R. 21/85 sono stati soppressi gli elenchi dei progettisti, dei direttori dei lavori e dei collaudatori.

IL PRESIDENTE

DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto l'art. 7 della legge 18 novembre 1964 numero 29;

Considerato che occorre provvedere all'emanazione delle norme regolamentari previste nell'ultimo comma dell'art. 7 sopracitato;

Udito il Consiglio di giustizia amministrativa;

Vista la deliberazione della Giunta regionale;

Su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici;

DECRETA

Art. 1

Suddivisione dell'Albo per elenchi

L'Albo regionale previsto dall'art. 6 della legge 18 novembre 1964 n. 29, comprende tre elenchi, rispettivamente dei progettisti, dei direttori dei lavori e dei collaudatori, distinti in categorie ed in specializzazioni, rispettivamente secondo l'ammontare e la natura dell'opera.

Nell'ambito dello stesso elenco, gli interessati possono essere ammessi in più specializzazioni della medesima categoria o di categorie diverse.

Art. 2

Suddivisione degli elenchi

Le categorie in cui è suddiviso ciascun elenco sono le seguenti:

a) opere di importo fino a L. 200 milioni;

b) opere di importo fino a L. 500 milioni;

c) opere di importo superiore a L. 500 milioni;

Le specializzazioni, nell'ambito di ciascuna categoria, sono:

1) opere igieniche;

2) opere idrauliche;

3) opere di bonifica;

4) opere marittime;

5) opere portuali;

6) opere stradali;

7) opere edili;

8) opere edili in cemento armato;

9) opere monumentali;

10) ponti;

11) gallerie;

12) strutture metalliche e speciali;

13) opere minerarie;

14) lavori, impianti, forniture di trasporto;

15) lavori, impianti, forniture chimico-industriali;

16) lavori, impianti, forniture igienico-sanitari;

17) lavori, impianti, forniture elettro-elettro-tecnici;

18) lavori, impianti, forniture radiotecnici e acustici;

19) lavori, impianti, forniture navali;

20) lavori, impianti, forniture di riscaldamento e condizionamento;

21) lavori impianti, forniture meccanici.

Art. 3

Requisiti generali comuni per l'iscrizione

I requisiti d'ordine generale per essere iscritti all'albo sono:

a) cittadinanza italiana;

b) non aver riportato condanna passata in giudicato, per delitti contro la personalità dello Stato, esclusi quelli previsti nel Cap. IV del titolo I del libro II del codice penale; per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti negli articoli dal 314 al 335 del codice penale; per i delitti contro la fede pubblica esclusi quelli di cui agli articoli 457 e 498 del codice penale; per i delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume previsti negli articoli dal 519 a 526 e nell'articolo 537 del codice penale e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa ed appropriazione indebita;

c) non aver riportato condanna, passata in giudicato che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata;

d) non essere stato destituito da pubblici impieghi;

e) non essere iscritto in Albi di appaltatori o comunque non essere appaltatori di opere pubbliche e non essere interessati negli appalti stessi;

f) non essere legali rappresentanti, amministratori, soci, sindaci o dipendenti o consulenti stabili di imprese individuali, di cooperative o società aventi per oggetto l'appalto di opere pubbliche, limitatamente all'iscrizione negli elenchi dei direttori dei lavori e dei collaudatori.

Art. 4

Requisiti per l'iscrizione negli elenchi dei progettisti e dei direttori dei lavori

Negli elenchi dei progettisti e dei direttori dei lavori sono iscritti, a domanda degli interessati, distinti per categorie o specializzazioni:

a) ingegneri ed architetti privati professionisti, iscritti all'albo professionale, con almeno cinque anni di effettivo esercizio professionale;

b) geometri privati professionisti, iscritti all'albo professionale, con almeno cinque anni di anzianità di esercizio professionale, limitatamente alla progettazione ed alla direzione delle opere alle quali sono abilitati dalla legge vigente;

c) ingegneri, architetti e geometri pubblici dipendenti collocati a riposo, che abbiano svolto, per almeno cinque anni, presso pubbliche amministrazioni mansioni tecniche concernenti la esecuzione di lavori pubblici.

Art. 5

Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei collaudatori

Nell'elenco dei collaudatori possono essere iscritti, a domanda degli interessati, distinti per categoria e specializzazione:

a) ingegneri, architetti, laureati in scienze forestali appartenenti ai ruoli tecnici dell'Amministrazione regionale, statale, di altre pubbliche amministrazioni con cinque anni di effettivo servizio;

b) ingegneri ed architetti, docenti universitari o privati professionisti iscritti all'Albo professionale, con almeno cinque anni di effettivo esercizio professionale;

c) geometri appartenenti a ruoli tecnici della amministrazione regionale, statale o di altre pubbliche amministrazioni ma esclusivamente per il collaudo di opere di manutenzione, nei limiti consentiti dalle leggi vigenti;

d) ingegneri, architetti e geometri pubblici dipendenti collocati a riposo che abbiano svolto per almeno cinque anni, presso pubbliche amministrazioni, mansioni tecniche concernenti l'esecuzione di lavori pubblici.

Gli ingegneri, architetti e laureati in scienze forestali, dipendenti dall'Amministrazione regionale possono essere iscritti anche di ufficio.

Si prescinde dal requisito della durata dell'esercizio professionale e dell'effettivo servizio per coloro che siano già iscritti nell'elenco dei collaudatori di cui all'art. 9 della legge 2 agosto 1954, n. 32.

Non possono essere iscritti nell'elenco dei collaudatori coloro che sono iscritti negli elenchi dei progettisti e direttori dei lavori.

Art. 6

Documentazione per l'iscrizione

Per essere iscritti all'albo gli interessati debbono presentare all'Assessorato regionale dei lavori pubblici:

a) domanda, in bollo, diretta all'Assessorato - Commissione per l'albo dei progettisti, direttori e collaudatori delle opere pubbliche regionali, con l'indicazione delle generalità complete e della residenza nonchè delle categorie e delle specializzazioni per le quali si chiede l'iscrizione;

b) copia, in bollo, del certificato di laurea o del diploma richiesto;

c) certificato, in bollo, di iscrizione all'Albo professionale o, per i dipendenti da pubbliche amministrazioni, attestato di servizio;

d) certificato generale del Casellario giudiziale;

e) dichiarazione, in carta libera, resa sotto personale responsabilità dell'interessato, di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 3, e di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità, decadenza, cancellazione, sospensione previste dalla legge e dal presente regolamento;

f) curriculum professionale in carta libera;

g) documentazione, in bollo, degli incarichi espletati per conto di pubbliche amministrazioni;

Per i dipendenti di pubbliche amministrazioni in servizio si prescinde dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere d) ed e).

Art. 7

Esclusione dall'iscrizione all'Albo

La commissione può escludere motivatamente dall'iscrizione all'albo chi abbia mostrato imperizia o negligenza nell'espletamento di precedenti incarichi conferiti da pubbliche amministrazioni.

Art. 8

Criteri per l'iscrizione

L'iscrizione nelle categorie e nelle specializzazioni è deliberata dalla Commissione sulla base del titolo di studio, dell'anzianità professionale, del curriculum professionale, degli incarichi già espletati per conto di pubbliche amministrazioni e di ogni altro elemento utile.

Art. 9

Formazione ed approvazione dell'Albo

Alla formazione dell'albo, distinto nei tre elenchi, provvede la Commissione prevista dall'art. 7 della legge, sulla scorta delle domande pervenute entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

I provvedimenti definitivi della Commissione sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

Art. 10

Revisione dell'Albo

La revisione e l'aggiornamento dell'albo saranno effettuati ogni anno a decorrere dalla data di pubblicazione dei provvedimenti di cui all'articolo precedente.

Art. 11

Comunicazioni delle variazioni

Gli iscritti nell'albo debbono comunicare alla Commissione, entro 30 giorni dal loro verificarsi, tutte le variazioni dei requisiti personali previsti dal presente regolamento.

Art. 12

Passaggio a categorie superiori o ad altre specializzazioni

Il passaggio ad una categoria superiore non può essere chiesto se non siano decorsi almeno due anni dalla data di iscrizione nella categoria.

Il passaggio a categorie superiori e l'ammissione ad altre specializzazioni sono discrezionalmente valutati dalla Commissione.

Art. 13

Limitazioni al conferimento di incarichi di progettazione e direzione

Non possono essere affidati più incarichi di progettazione e di direzione a liberi professionisti per un importo complessivo superiore alla categoria per la quale il professionista è iscritto all'albo. In ogni caso ciascun professionista non può contemporaneamente svolgere più di due incarichi di progettazione o direzione.

Non possono accettare incarichi di direzione coloro che siano in rapporti di parentela o di affinità fino al 4º grado o in rapporti di interesse o professionali con l'appaltatore.

Art. 14

Limitazioni al conferimento di incarichi di collaudo

Non possono affidarsi incarichi di collaudo a coloro che abbiano in corso di espletamento due incarichi di collaudo, salvo che la eccessiva durata dell'espletamento di detti incarichi non dipenda da fatto imputabile al collaudatore.

Non possono accettare incarichi coloro che siano in rapporti di parentela o affinità fino al 4º grado o in rapporto di interesse o professionali con l'appaltatore, o con il progettista o con il direttore dei lavori.

Art. 15

Sospensione dall'albo

Sono sospesi dall'albo coloro che:

1) perdano i requisiti generali di cui all'art. 3 lett. e) ed f);

2) siano sospesi dall'albo dell'ordine professionale;

3) siano sottoposti a procedimento penale per i delitti previsti all'art. 3 lett. b);

4) siano interdetti dai pubblici uffici.

La cessazione della sospensione è dichiarata con il venir meno della situazione che l'ha determinata.

L'iscrizione può essere sospesa fino ad un massimo di un anno quando l'iscritto incorra in ritardo ingiustificato o irregolarità e negligenza nell'espletamento dell'incarico, che non comportino la cancellazione a norma dell'art. 7, comma 4, della legge o quando ometta le comunicazioni previste dall'art. 11 del presente regolamento.

Art. 16

Cancellazione dall'Albo

Sono cancellati dall'albo gli iscritti nei confronti dei quali si verifichi uno dei seguenti casi:

1) perdita della capacità di agire;

2) cancellazione dall'albo professionale;

3) perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo;

4) avere riportato condanna passata in giudicato a pena superiore a tre anni di reclusione per delitto non colposo;

5) avere riportato condanna passata in giudicato per delitti colposi connessi con l'esercizio delle professioni che danno adito alla iscrizione all'albo;

6) avere subito la sanzione della sospensione anche in momenti diversi per un periodo complessivo superiore ai tre anni;

7) grave negligenza o malafede nell'espletamento dell'incarico;

8) falso nelle dichiarazioni in ordine alla incompatibilità, di cui all'art. 6 lett. e) ed f);

9) recidiva o maggiore gravità nei casi di cui al III comma dell'articolo precedente.

Art. 17

Procedimento per l'applicazione delle sanzioni

I provvedimenti di cui agli artt. 15 e 16 debbono essere preceduti dalla contestazione agli interessati dei fatti loro addebitati, con la fissazione di un termine non inferiore ai venti giorni per la presentazione delle difese.

L'interessato può chiedere di essere ascoltato personalmente.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 5 febbraio 1968.

CAROLLO

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo - addì 12 marzo 1968. Registro n. 1, foglio n. 22.