Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1969, n. 30

G.U.R.S. 31 luglio 1969, n. 36

Modifiche all'art. 44 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, concernente: "Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia turistica nella Regione Siciliana".

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La spesa autorizzata per ciascuno degli esercizi 1969 e 1970 con l'art. 44 e per le finalità di cui agli articoli 24, 25 e 27 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, limitatamente ai servizi di trasporto di turisti e di autovetture verso il territorio della Regione Siciliana mediante navi-traghetto, aliscafi, voli Charter, viaggi aerei I.T., viene elevata a lire 800 milioni.

L'erogazione dei contributi previsti dai citati articoli 24, 25 e 27 della legge regionale n. 46, rimane subordinata alla presentazione delle liste dei passeggeri e alla permanenza in Sicilia di almeno 6 giorni per i turisti motorizzati e di almeno una settimana per gli altri turisti.

Art. 2

Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede quanto a L. 350.000.000 per l'anno finanziario in corso utilizzando parte della disponibilità del cap. 29501 del bilancio per l'anno finanziario medesimo, e quanto a L. 350.000.000 per l'anno finanziario 1970 mediante l'utilizzo dell'incremento di parte del gettito dell'imposta sul gas e sulla energia elettrica.

Art. 3

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 luglio 1969.

FASINO