
LEGGE REGIONALE 30 luglio 1969, n. 30
G.U.R.S. 31 luglio 1969, n. 36
Modifiche all'art. 44 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, concernente: "Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia turistica nella Regione Siciliana".
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
La spesa autorizzata per ciascuno degli esercizi 1969 e 1970 con l'art. 44 e per le finalità di cui agli articoli 24, 25 e 27 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, limitatamente ai servizi di trasporto di turisti e di autovetture verso il territorio della Regione Siciliana mediante navi-traghetto, aliscafi, voli Charter, viaggi aerei I.T., viene elevata a lire 800 milioni.
L'erogazione dei contributi previsti dai citati articoli 24, 25 e 27 della legge regionale n. 46, rimane subordinata alla presentazione delle liste dei passeggeri e alla permanenza in Sicilia di almeno 6 giorni per i turisti motorizzati e di almeno una settimana per gli altri turisti.
Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede quanto a L. 350.000.000 per l'anno finanziario in corso utilizzando parte della disponibilità del cap. 29501 del bilancio per l'anno finanziario medesimo, e quanto a L. 350.000.000 per l'anno finanziario 1970 mediante l'utilizzo dell'incremento di parte del gettito dell'imposta sul gas e sulla energia elettrica.