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LEGGE REGIONALE 30 luglio 1969, n. 31

G.U.R.S. 31 luglio 1969, n. 36

Riordinamento tecnico-amministrativo e ripianamento finanziario dell'Azienda siciliana trasporti.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 7/1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordinamento tecnico-amministrativo dell'Azienda siciliana trasporti ed alla promozione di un piano di coordinamento e sviluppo.

Al riordinamento provvede il consiglio di amministrazione dell'A.S.T. sulla base di direttive impartite dall'assessore per il turismo, comunicazioni e trasporti, approvate dalla Giunta di Governo.

A tale scopo l'assessore per il turismo nomina uno speciale comitato tecnico composto di tre membri di cui due indicati rispettivamente dal consiglio di amministrazione dell'A.S.T. e dall'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile.

Art. 2

Per il risanamento della situazione debitoria dell'A.S.T. e per il suo potenziamento è autorizzata in aggiunta al contributo previsto dall'art. 11 della legge regionale 29 luglio 1965, n. 19, la concessione all'A.S.T. di:

1) un contributo straordinario di lire 2.800 milioni per il risanamento della situazione debitoria;

2) un contributo straordinario di lire 2.700 milioni per la ricostituzione del fondo di ammortamento, la costituzione di un fondo di dotazione e per l'ammodernamento ed il rinnovamento dell'autoparco e degli impianti fissi. (1)

Della predetta somma, 500.000.000 possono essere destinati alle finalità previste dall'art. 10 della legge regionale 29 luglio 1965, n. 19.

I contributi sono concessi dall'Assessore per il turismo, comunicazioni e trasporti, previo esame della situazione aziendale bilancio, conto patrimoniale, relazione economica e relazione della ragioneria generale della Regione.

(1)

In ordine ai contributi da destinare esclusivamente all'incremento del fondo straordinario previsto al punto annotato, si rimanda all'art. 2 della L.R. 5/74.

Art. 3

Il secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 13 marzo 1950, n. 22, è sostituito dal seguente: (1)

"Il presidente e tre consiglieri sono scelti dal Presidente della Regione; tre consiglieri sono nominati su designazione dell'assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti e tre su designazione dell'assessore per il lavoro e la cooperazione su terne proposte dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dell'azienda, tenendo conto della rispettiva rappresentatività ".

Art. 4

All'art. 10 della legge regionale 29 luglio 1965, n. 19, aggiungere il seguente comma:

"L'accertamento delle economicità della gestione deve tra l'altro riferirsi anche alla convenienza dell'operazione di rilevamento, alla situazione patrimoniale delle aziende da rilevare, all'effettivo stato di uso dei suoi automezzi e delle sue attrezzature di officina, nonchè ai mezzi finanziari per far fronte al rilevamento stesso ". (1)

(1)

Per effetto dell'art. 9, comma 2, della L.R. 43/76, l'articolo annotato è abrogato nei riguardi delle linee che presentino caratteristiche di organicità con le linee gestite dall'Azienda siciliana trasporti.

Art. 5

(modificato dall'art. 10 della L.R. 43/76 e dall'art. 8, comma 1, della L.R. 7/77)

All'art. 11 della legge regionale 29 luglio 1965, n. 19 sono aggiunti i seguenti commi:

"A tal fine l'Azienda siciliana trasporti presenta, entro il 30 giugno di ogni anno, all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, il piano previsionale dell'attività da svolgere nell'anno successivo, unitamente ad una relazione finanziaria con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.

La Giunta di Governo approva l'anzidetto piano e determina la somma da iscrivere nel bilancio della Regione per le finalità del presente articolo".

In attesa dell'approvazione del bilancio dell'Azienda sono autorizzate anticipazioni quadrimestrali sul contributo previsto dall'art. 11 della legge regionale 29 luglio 1965, n. 19.

Art. 6

All'onere di lire 5.500 milioni derivante dalla applicazione della presente legge si fa fronte con le disponibilità di cui all'art. 3, lettera h) della legge regionale recante: "Provvedimenti di carattere finanziario a modifica delle leggi regionali 24 ottobre 1966, n. 24 e 21 marzo 1967, n. 19, approvata dall'A.R.S. nella seduta del 16 luglio 1969.

Art. 7

L'A.S.T. provvede a qualsiasi fabbisogno di personale esclusivamente per pubblico concorso.

Il presidente del consiglio di amministrazione ed il direttore generale dell'A.S.T. sono responsabili delle violazioni della predetta disposizione.

Art. 8

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 luglio 1969.

FASINO