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LEGGE REGIONALE 27 giugno 1969, n. 18

G.U.R.S. 28 giugno 1969, n. 31

Provvidenze in favore delle Isole minori della Regione Siciliana.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Alla fine dell'ultimo comma dell'art. 24 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, recante "Provvedimenti per lo sviluppo della economia turistica nella Regione Siciliana", dopo la parola "Pantelleria" sono aggiunte le parole: "e alle altre isole minori".

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 27 giugno 1969.

FASINO