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LEGGE 26 maggio 1969, n. 241

G.U.R.I. 30 maggio 1969, n. 136

Agevolazioni di viaggio per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali.

Testo con annotazioni alla data 27 dicembre 2001

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Le facilitazioni di viaggio previste dagli articoli 116 e 117 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono estese alle elezioni dei consigli regionali, provinciali e comunali.

Gli oneri derivanti dalle facilitazioni tariffarie per le elezioni comunali, provinciali e regionali saranno rimborsati a titolo specifico dal bilancio dello Stato all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, secondo le norme stabilite dalla legge 29 novembre 1957, n. 1155.

Art. 2

Le facilitazioni per i viaggi sulle ferrovie dello Stato previste dagli articoli 116 e 117 del sopra richiamato testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati sono estese anche ai viaggi via mare effettuati dagli elettori partecipanti alle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali con i mezzi delle società di navigazione concessionarie dei servizi da e per tutte le isole del territorio nazionale.

I noli introitati in meno dal vettore sono rimborsati dal Ministero dell'interno e fanno carico sugli stanziamenti del relativo stato di previsione per le spese elettorali. (1)

(1)

Per effetto dell'art. 20, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459 sono state abolite le agevolazioni di viaggio previste dall'articolo annotato, fatto salvo quanto previsto al comma 2, del citato art. 20.

Art. 3

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.