
LEGGE REGIONALE 25 aprile 1969, n. 10
G.U.R.S. 26 aprile 1969, n. 20
Provvedimenti in favore del personale salariato di quarta categoria.
Testo annotato al 15/6/1988
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Presso l'Assessorato regionale delle finanze è istituito il ruolo ad esaurimento del personale salariato di quarta categoria addetto alla pulizia e custodia degli uffici della Regione Siciliana, di cui all'annessa tabella.
In detto ruolo è inquadrato il personale salariato di quarta categoria addetto al servizio di pulizia e custodia degli uffici della Regione alla data della entrata in vigore della presente legge. (1)
Si rimanda all'art. 72, commi 3 e 4, della L.R. 7/71, all'art. 24 della L.R. 73/79 e all'art. 25, commi 1 e 2, della L.R. 11/88.
A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge il trattamento di assistenza, previdenza e quiescenza del personale di cui all'articolo precedente è regolato dalle disposizioni previste dalla legge 23 febbraio 1962, n. 2.
Il periodo di servizio antecedente alla data di inquadramento, è riscattabile fin dalla data di assunzione in servizio, su domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.
A favore del fondo di quiescenza, previdenza e assistenza per i dipendenti della Regione, in dipendenza dei maggiori oneri derivanti al fondo per effetto della presente legge e non coperti dai contributi di riscatto di cui al secondo comma del precedente articolo 2, è autorizzato un contributo di L. 210 milioni.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante parte delle disponibilità del capitolo n. 20911 del bilancio della Regione per l'anno 1968, utilizzabili a termini della legge 27 dicembre 1968, n. 36.
In dipendenza del precedente comma, l'allegato n. 4 allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1968 è modificato come appresso:
SPESE IN CONTO CAPITALE
Cap. n. 20911 - Fondo occorrente per far fronte ad oneri, ecc.
Oggetto del provvedimento
Partite che si modificano:
- Partecipazione della Regione Siciliana al fondo di dotazione dell'Istituto regionale per il finanziamento delle industrie in Sicilia (IRFIS): da L. 270.000.000 a L. 160.000.000
- Norme integrative di coordinamento della legislazione agricola in Sicilia: da L. 100.000.000 a L. -
-Partita che si aggiunge
- Provvedimenti in favore del personale salariato di quarta categoria: L. 210.000.000.
Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.