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LEGGE REGIONALE 25 aprile 1969, n. 10

G.U.R.S. 26 aprile 1969, n. 20

Provvedimenti in favore del personale salariato di quarta categoria.

Testo annotato al 15/6/1988

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Presso l'Assessorato regionale delle finanze è istituito il ruolo ad esaurimento del personale salariato di quarta categoria addetto alla pulizia e custodia degli uffici della Regione Siciliana, di cui all'annessa tabella.

In detto ruolo è inquadrato il personale salariato di quarta categoria addetto al servizio di pulizia e custodia degli uffici della Regione alla data della entrata in vigore della presente legge. (1)

Art. 2

A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge il trattamento di assistenza, previdenza e quiescenza del personale di cui all'articolo precedente è regolato dalle disposizioni previste dalla legge 23 febbraio 1962, n. 2.

Il periodo di servizio antecedente alla data di inquadramento, è riscattabile fin dalla data di assunzione in servizio, su domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 3

A favore del fondo di quiescenza, previdenza e assistenza per i dipendenti della Regione, in dipendenza dei maggiori oneri derivanti al fondo per effetto della presente legge e non coperti dai contributi di riscatto di cui al secondo comma del precedente articolo 2, è autorizzato un contributo di L. 210 milioni.

Art. 4

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante parte delle disponibilità del capitolo n. 20911 del bilancio della Regione per l'anno 1968, utilizzabili a termini della legge 27 dicembre 1968, n. 36.

In dipendenza del precedente comma, l'allegato n. 4 allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1968 è modificato come appresso:

SPESE IN CONTO CAPITALE

Cap. n. 20911 - Fondo occorrente per far fronte ad oneri, ecc.

Oggetto del provvedimento

Partite che si modificano:

- Partecipazione della Regione Siciliana al fondo di dotazione dell'Istituto regionale per il finanziamento delle industrie in Sicilia (IRFIS): da L. 270.000.000 a L. 160.000.000

- Norme integrative di coordinamento della legislazione agricola in Sicilia: da L. 100.000.000 a L. -

-Partita che si aggiunge

- Provvedimenti in favore del personale salariato di quarta categoria: L. 210.000.000.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 25 aprile 1969.

FASINO

TABELLA


Qualifica                       Coefficiente                    posti
Salariato di                         148                         112
IV categoria