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LEGGE REGIONALE 4 aprile 1969, n. 6

G.U.R.S. 5 aprile 1969, n. 16

Norme concernenti le agevolazioni fiscali in favore degli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 35/1990 e annotato al 5/9/1990)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(modificato dall'art. 50, comma 3, della L.R. 35/90)

Nel territorio della Regione Siciliana possono beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalle leggi per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno e delle Isole, nonchè dalle leggi regionali vigenti, le iniziative industriali realizzate attraverso l'impianto di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati.

Sono da considerare stabilimenti industriali tecnicamente organizzati i complessi aziendali con attrezzature fisse, dotati di organizzazione di mezzi meccanici e di lavoro tecnicamente adeguati alla produzione industriale. (1)

------------------------ (comma abrogato) (2)

------------------------ (comma abrogato) (2)

(1)

Si rimanda all'art. 50 della L.R. 35/90, e successive mod. "Concessione di agevolazioni fiscali".

Art. 2

Sono in ogni caso escluse dalle agevolazioni di cui all'articolo precedente le aziende di credito e di assicurazione, le case di cura, le imprese di trasporto di persone e di cose, le imprese per la produzione di servizi a carattere ricreativo, le stazioni di servizio e di rifornimento e quelle ad esse assimilabili.

Art. 3

Sono abrogati l'art. 13 della legge 20 marzo 1950, n. 29 ed il primo comma dell'art. 31 della legge 5 agosto 1957, n. 51.

Sono altresì abrogati la legge 7 dicembre 1953, n. 61, il decreto presidenziale 4 maggio 1954, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni nonchè il decreto presidenziale 8 giugno 1962, n. 1.

Art. 4

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 4 aprile 1969.

FASINO