
LEGGE REGIONALE 4 aprile 1969, n. 7
G.U.R.S. 5 aprile 1969, n. 16
Integrazioni alla legge 4 giugno 1964, n. 10 sulla municipalizzazione degli autoservizi comunali di linea e contributo per il rinnovo degli automezzi delle Aziende municipalizzate.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere ai comuni che gestiscono linee di trasporto urbane, un contributo nella misura del 25% della spesa ritenuta ammissibile per il rinnovo degli automezzi delle aziende municipalizzate.
Il contributo è elevato alla misura del 95% della spesa ritenuta ammissibile nel caso si provveda all'acquisto presso industrie produttrici siciliane a prevalente partecipazione di enti pubblici regionali.
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di L. 1.100 milioni per l'esercizio 1969, cui si fa fronte con le disponibilità di cui al primo comma dell'art. 12 della legge regionale 4 giugno 1964, n. 10, ricadenti nell'esercizio 1969, secondo l'art. 3 della legge 13 maggio 1966, n. 12.