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LEGGE REGIONALE 4 aprile 1969, n. 7

G.U.R.S. 5 aprile 1969, n. 16

Integrazioni alla legge 4 giugno 1964, n. 10 sulla municipalizzazione degli autoservizi comunali di linea e contributo per il rinnovo degli automezzi delle Aziende municipalizzate.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere ai comuni che gestiscono linee di trasporto urbane, un contributo nella misura del 25% della spesa ritenuta ammissibile per il rinnovo degli automezzi delle aziende municipalizzate.

Il contributo è elevato alla misura del 95% della spesa ritenuta ammissibile nel caso si provveda all'acquisto presso industrie produttrici siciliane a prevalente partecipazione di enti pubblici regionali.

Art. 2

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di L. 1.100 milioni per l'esercizio 1969, cui si fa fronte con le disponibilità di cui al primo comma dell'art. 12 della legge regionale 4 giugno 1964, n. 10, ricadenti nell'esercizio 1969, secondo l'art. 3 della legge 13 maggio 1966, n. 12.

Art. 3

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 4 aprile 1969.

FASINO