Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1970, n. 1077

SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.I. 7 gennaio 1971, n. 4

Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato.

TESTO COORDINATO (alla legge 16 ottobre 1991, n. 321 e con annotazioni alla data 16 ottobre 1991)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 755, che modifica la legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Capo I

AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI

Art. 1

Concorsi di ammissione

(integrato dall'art. 1 della legge 8 agosto 1980, n. 426)

I concorsi di ammissione agli impieghi civili dello Stato sono per esami, per titoli e per titoli ed esami.

A tal fine, per la determinazione del numero dei posti da mettere a concorso, potrà tenersi conto, oltre che dei posti già disponibili, anche di quelli che si faranno vacanti nel ruolo entro l'anno, in dipendenza dei collocamenti a riposo. Le nomine ai posti in eccedenza a quelli disponibili alla data del bando sono conferite al verificarsi delle singole vacanze, qualora il concorso venga espletato prima.

Non possono essere ammessi a concorso i posti riservati ai passaggi di carriera ai sensi dei successivi articoli 16, 21 e 27.

In deroga alla disposizione del secondo comma i concorsi per l'assunzione in servizio del personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, esclusa la Magistratura, sono indetti per un numero di posti pari a quelli già disponibili alla data del bando e a quelli che si renderanno vacanti nei due anni successivi a quello di pubblicazione del bando stesso.

Art. 2

Bando di concorso

Il concorso è indetto con decreto del Ministro da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto previsto al successivo art. 5.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il decreto con il quale è indetto il concorso fissa il diario e la sede delle prove scritte ed eventualmente di quelle pratiche.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso disposta ai sensi del comma seguente, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte e pratiche nella sede e nei giorni indicati nel bando.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso soltanto per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3

Esami di ammissione

Gli esami dei concorsi di ammissione in carriera consistono:

a) per le carriere direttive: in due prove scritte e in un colloquio.

Gli esami sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura economico-giuridica o tecnica di base ed a valutare la maturità di pensiero e la capacità di giudizio del candidato;

b) per le carriere di concetto: in due prove scritte e in un colloquio.

Gli esami sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni economiche, giuridiche o tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della carriera;

c) per le carriere esecutive: in una prova scritta, in una prova pratica e in un colloquio.

Gli esami sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della carriera, nonchè l'idoneità all'uso di macchine di ufficio.

Per le carriere tecniche, direttive e di concetto, una delle prove scritte può essere sostituita da una prova pratica.

La prima prova scritta dei concorsi per l'accesso alle carriere di concetto e quella per l'accesso alle carriere esecutive può consistere in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica.

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e su altre indicate nel programma d'esame.

Il programma d'esame è stabilito per i concorsi unici di cui al successivo art. 5 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e per quelli di accesso ai singoli ruoli con decreto del Ministro competente, sentito in entrambi i casi il Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

Le sedute delle commissioni esaminatrici, durante lo svolgimento delle prove orali, sono pubbliche.

Art. 4

Commissioni esaminatrici

I componenti delle commissioni esaminatrici, ad esclusione del presidente, possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami, ovvero per titoli ed esami, possono essere integrate, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 1.000 unità, di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 500. (1)

All'integrazione delle commissioni dei concorsi per soli titoli si può procedere quando i candidati che abbiano presentato la domanda superino le 2.000 unità. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 1.000. (1)

(1)

Si riporta il testo dell'art. 10 della legge 22 dicembre 1981, n.. 797:

"Art. 10

Commissioni esaminatrici per concorsi pubblici di reclutamento

Le commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici di reclutamento sono composte di tre membri; salvo il presidente, gli altri due membri possono essere scelti anche fra il personale in quiescenza e, limitatamente ai concorsi per l'accesso sino alla V categoria, fra il personale appartenente alla VIII categoria.

Per i concorsi indetti dalle Aziende postelegrafoniche il numero minimo dei candidati, previsto dai commi secondo e terzo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, per l'integrazione delle commissioni esaminatrici, è ridotto rispettivamente a 500 ed a 1000 unità".

Art. 5

Concorsi unici

Può essere indetto un unico concorso di ammissione alle qualifiche iniziali di carriere corrispondenti, anche se i relativi ruoli organici appartengono ad amministrazioni diverse. Nel caso di ruoli organici appartenenti a Ministeri diversi, le attribuzioni in materia di concorsi, sino all'approvazione delle graduatorie degli idonei e dei vincitori compresa, spettanti ai competenti organi dei Ministeri interessati sono devolute a quelli corrispondenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri; il relativo concorso è indetto con decreto del Presidente del Consiglio di concerto con i Ministri interessati.

Il decreto che indice il concorso unico stabilisce il numero dei posti messi a concorso per ciascun ruolo.

I candidati, nella domanda di ammissione, indicano in ordine di preferenza i ruoli organici in cui, se vincitori, intendono essere nominati. Essi possono dichiarare di concorrere solo per determinati ruoli.

Le assegnazioni ai singoli ruoli sono effettuate col decreto che approva la graduatoria dei vincitori, rispettando le preferenze secondo l'ordine di questa.

I candidati che non abbiano indicato preferenze, o le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria, sono assegnati, discrezionalmente, ad un ruolo con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine di graduatoria, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

Art. 6

Concorsi circoscrizionali

I concorsi di ammissione alle varie carriere possono essere banditi anche limitatamente ai posti disponibili negli uffici aventi sede in determinate regioni, gruppi di regioni, compartimenti e altre circoscrizioni superiori alla provincia, salva per tutti i cittadini la facoltà di parteciparvi.

Art. 7

Regolamenti di esecuzione

Con uno o più regolamenti, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione ed il Consiglio di Stato, sono determinati i ruoli per i quali può essere esercitata la facoltà di cui al primo comma dell'art. 5, nonchè gli specifici titoli di studio richiesti, le particolari categorie di titoli da valutare, le procedure per l'espletamento dei concorsi e la composizione delle commissioni esaminatrici, sia per i concorsi unici che per quelli di accesso a singoli ruoli organici, sia per quelli nazionali che per i circoscrizionali.

Art. 8

Concorsi interni

Un terzo dei posti recati in aumento nei singoli ruoli organici per effetto di norme di legge o regolamentari è conferito, nella prima applicazione delle norme medesime, mediante normale concorso alla qualifica iniziale riservato al personale della stessa amministrazione in possesso dei prescritti requisiti.

Art. 9

Accesso alle carriere direttive

La nomina in prova alla qualifica iniziale delle carriere direttive, amministrative e tecniche, si consegue mediante pubblico concorso per esami, al quale possono partecipare coloro che siano muniti di diploma di laurea e siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come modificato dal presente decreto.

La nomina in prova del personale direttivo tecnico si consegue anche mediante pubblico concorso per titoli integrato da colloquio, al quale possono partecipare coloro che siano muniti di diploma di laurea e siano in possesso dei requisiti di cui al citato art. 2.

Nella valutazione dei titoli, oltre che dei titoli professionali, si tiene anche conto della votazione riportata nell'esame finale di laurea e nelle materie aventi specifica attinenza alle attribuzioni proprie della carriera, nonchè delle specializzazioni conseguite.

Con i decreti da emanarsi ai sensi degli articoli 7 e 3 saranno stabiliti, rispettivamente, le altre categorie di titoli valutabili e l'oggetto del colloquio.

I vincitori dei concorsi di cui al secondo comma del presente articolo non possono conseguire la nomina in ruolo se, durante il periodo di prova, non abbiano frequentato, con esito favorevole, apposito corso di formazione.

I vincitori dei concorsi di cui al citato secondo comma che, trovandosi in particolare posizione di stato per causa di servizio militare, o per altri motivi, non possono partecipare o portare a termine il corso di formazione sono ammessi a frequentare il primo corso successivo all'assunzione o al rientro in servizio.

Art. 10

Accesso alle carriere di concetto

La nomina in prova alla qualifica iniziale delle carriere di concetto si consegue mediante pubblico concorso per esami, al quale sono ammessi coloro che siano muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso degli altri requisiti stabiliti dall'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come modificato dal presente decreto.

Art. 11

Accesso alle carriere esecutive

La nomina in prova alla qualifica iniziale delle carriere esecutive si consegue mediante pubblico concorso per esami al quale sono ammessi coloro che siano muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e siano in possesso degli altri requisiti stabiliti dall'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come modificato dal presente decreto.

Art. 12

Accesso alle carriere ausiliarie

La nomina in prova alla qualifica iniziale delle carriere del personale ausiliario si consegue mediante pubblico concorso per titoli, al quale sono ammessi coloro che abbiano conseguito la licenza elementare e siano in possesso degli altri requisiti stabiliti dall'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come modificato dal presente decreto.

La nomina in prova alla qualifica iniziale delle carriere del personale ausiliario tecnico e di quello addetto alla conduzione di automezzi si consegue mediante pubblico concorso per titoli ed esami, al quale sono ammessi coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al primo comma, nonchè, per il personale addetto alla conduzione di automezzi, della patente di guida necessaria per l'espletamento delle mansioni richieste.

L'esame consiste in una prova pratica di idoneità tecnica.

La nomina ad autista in prova è, altresì, subordinata all'esito favorevole di un esame psicotecnico.

Capo II

ORDINAMENTO DELLE CARRIERE

Art. 13

Qualifiche iniziali delle carriere direttive (1)

Le qualifiche iniziali, sino a quella di consigliere di prima classe ed equiparata, delle carriere direttive sono sostituite dall'unica qualifica di consigliere, ed equiparate.

I posti di consigliere e di direttore di sezione, o qualifiche equiparate, sono resi cumulativi in unico contingente organico.

Art. 14

Attribuzioni dei consiglieri

Il primo comma dell'art. 159 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

"I consiglieri collaborano con i superiori gerarchici nell'ambito dei servizi ai quali sono addetti; istruiscono le pratiche loro affidate; svolgono attività di carattere istruttorio; comunicano agli interessati i provvedimenti adottati dall'amministrazione; rilasciano certificazioni; partecipano a commissioni o comitati od altri organi collegiali operanti nell'amministrazione periferica, nonchè, quando non possa provvedersi con personale di qualifica superiore, in quella centrale".

Art. 15

Promozione a direttore di sezione

La promozione a direttore di sezione, o qualifiche equiparate, si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i consiglieri, o equiparati, dello stesso ruolo che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto quattro anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, ridotti a tre anni e sei mesi per il personale direttivo tecnico.

La promozione, per coloro che la conseguono al primo scrutinio, decorre agli effetti giuridici ed economici dal giorno successivo alla data di compimento della anzianità minima prescritta per l'ammissione allo scrutinio, fermo restando l'ordine della relativa graduatoria.

Art. 16

Nomina a direttore di sezione di impiegati della carriera di concetto (1)

La nomina a direttore di sezione, o qualifiche equiparate, si consegue mediante concorso per esami nella misura di un sesto dei posti annualmente disponibili nel ruolo organico. La frazione di posto non inferiore alla metà si computa come posto intero; ove al concorso non possa essere attribuito alcun posto si procederà, negli anni successivi, alle opportune operazioni di conguaglio.

Al concorso sono ammessi gli impiegati delle carriere di concetto della stessa amministrazione con qualifica di segretario capo, o equiparata, nonchè di segretario principale, o equiparata, con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, o a prescindere da tale anzianità se in possesso del prescritto diploma di laurea.

Il passaggio alle carriere tecniche è limitato agli impiegati in possesso del titolo di studio prescritto e delle eventuali specializzazioni.

Gli esami del concorso sono a carattere teorico-pratico e devono tendere ad accertare la preparazione professionale e l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni di carattere amministrativo o tecnico.

Il programma degli esami è stabilito con i criteri e le modalità di cui al precedente art. 3.

L'ammissione al concorso per coloro che non siano provvisti del prescritto titolo di studio è subordinata al giudizio favorevole del consiglio di amministrazione che, a tal fine, tiene conto della qualità del servizio prestato, del rendimento, delle attitudini ad esercitare le funzioni della carriera direttiva e del risultato conseguito nei corsi di integrazione.

Nel mese di febbraio di ogni anno è pubblicato il bando di concorso per i posti che si sono resi disponibili entro il 31 dicembre precedente.

Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti i concorsi di ammissione in carriera e la nomina in ruolo; le previste pubblicazioni sono fatte nel Bollettino ufficiale dell'amministrazione.

La nomina dei vincitori decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disponibilità dei posti messi a concorso. I vincitori medesimi seguono nel ruolo gli impiegati promossi, mediante scrutinio, con la stessa decorrenza.

I vincitori che non riportino un giudizio favorevole al termine del periodo di prova sono restituiti al ruolo di provenienza.

Art. 17

Promozione alla qualifica di direttore di divisione (1)

La promozione a direttore di divisione, o qualifiche equiparate, si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i direttori di sezione, o equiparati, dello stesso ruolo che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 18

Qualifiche delle carriere di concetto e relative dotazioni organiche (1)

Le carriere di concetto comprendono le seguenti qualifiche:

a) personale amministrativo e contabile:

segretario capo, ragioniere capo, ed equiparate;

segretario principale, ragioniere principale, ed equiparate;

segretario, ragioniere, ed equiparate;

b) personale tecnico:

perito capo, geometra capo, ed equiparate;

perito principale, geometra principale, ed equiparate;

perito, geometra, ed equiparate.

La dotazione organica delle singole qualifiche è stabilita nelle seguenti percentuali della dotazione complessiva del relativo ruolo organico: segretario capo, perito capo, od equiparate, dieci per cento; segretario principale, perito principale, od equiparate, quarantacinque per cento; segretario, perito, od equiparate, quarantacinque per cento.

Per i ruoli organici che non comprendono qualifiche corrispondenti a quella iniziale della carriera la dotazione organica della qualifica terminale è pari al dieci per cento del ruolo.

Ferma restando la dotazione complessiva dei ruoli organici, si determina il dieci per cento da attribuire alla qualifica più elevata computando come posto intero la eventuale frazione. Il resto dei posti va diviso in parti uguali tra la qualifica intermedia e quella iniziale. In caso di numero dispari viene attribuita una unità in più alla qualifica intermedia.

Restano ferme le disposizioni che prevedono maggiori percentuali di posti nelle qualifiche più elevate.

(1)

Vedi artt. 4 e 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 19

Attribuzioni del personale di concetto

Il personale delle carriere di concetto, addetto agli uffici dell'Amministrazione centrale o periferica, svolge compiti di segreteria e di collaborazione; è preposto ad uffici ed attende a compiti di vigilanza non riservati alle attribuzioni della carriera direttiva; rilascia certificazioni nell'ambito delle proprie attribuzioni; provvede agli adempimenti che gli vengono affidati ed esplica gli altri compiti di carattere amministrativo, contabile e tecnico previsti dai singoli ordinamenti ministeriali; nei casi previsti dagli ordinamenti medesimi può far parte, come membro tecnico o segretario, di commissioni, comitati od altri organi collegiali operanti nell'Amministrazione centrale o periferica, salvo che la partecipazione a tali organi non sia riservata al personale della carriera direttiva.

Art. 20

Promozione a segretario principale

I posti disponibili nella qualifica di segretario principale, o equiparate, detratti quelli da attribuire ai sensi dell'articolo seguente, sono conferiti per due quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per tre quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i segretari, o equiparati, dello stesso ruolo che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica se appartenenti alle carriere amministrative e sette anni se appartenenti alle carriere tecniche.

Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono in ruolo quelli promossi per merito assoluto.

Art. 21

Nomina a segretario principale di impiegati delle carriere esecutive (1)

La nomina a segretario principale, o qualifiche equiparate, si consegue mediante concorso per esame, nella misura di un sesto dei posti annualmente disponibili, al quale sono ammessi gli impiegati delle carriere esecutive della stessa amministrazione con qualifica di coadiutore superiore, o equiparata, nonchè di coadiutore principale, o equiparata, con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso del prescritto diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. Al concorso medesimo sono ammessi i coadiutori dattilografi ed i coadiutori meccanografi con almeno sedici anni di anzianità nella carriera, ridotti a undici per coloro che sono in possesso del prescritto diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Gli esami del concorso sono a carattere prevalentemente pratico e devono tendere ad accertare la preparazione professionale e l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni di carattere amministrativo o tecnico.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al precedente art. 16.

(1)

Vedi art. 155 della legge 11 luglio 1980, n. 312. Inoltre si riporta il testo dell'art. 6 commi 1 e 2, della legge15 ottobre1986, n. 664:

"Art. 6

Disposizioni transitorie

1. Nella prima applicazione della presente legge, e nel limite dei posti disponibili, gli impiegati di ruolo dichiarati idonei nei concorsi di cui agli articoli 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e che non abbiano, a suo tempo, conseguito la nomina per difetto di posti disponibili, sono inquadrati, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, rispettivamente nella sesta e nella quarta qualifica funzionale nell'ordine delle relative graduatorie.

2. Nella prima applicazione della presente legge, salvo il disposto dell'art. 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312, per la copertura dei posti che risulteranno disponibili nelle singole qualifiche funzionali, il regolamento di cui all'art. 2, comma 1, potrà prevedere, per una sola volta, l'espletamento di procedimenti semplificati di accesso riservati al personale in servizio presso l'Avvocatura dello Stato, che abbia maturato un'anzianità di almeno tre anni di servizio di ruolo nella qualifica immediatamente inferiore".

Art. 22

Promozione a segretario capo

I posti disponibili nella qualifica di segretario capo, o equiparate, sono conferiti per tre quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per due quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i segretari principali, o equiparati, dello stesso ruolo che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.

Art. 23

Qualifiche delle carriere esecutive e relative dotazioni organiche (1)

Le carriere esecutive comprendono le seguenti qualifiche:


a) personale amministrativo:
- coadiutore superiore, ed equiparate;
                                         coadiutore dattilografo,
                                         ed equiparate.
- coadiutore principale, ed equiparate;
-         "            , ed equiparate;
b) personale tecnico:
- coadiutore tecnico superiore, 
  ed equiparate;                         coadiutore meccanografo superiore;
- coadiutore tecnico principale, 
  ed equiparate;                         coadiutore meccanografo.
- coadiutore tecnico, ed equiparate.

La dotazione organica delle singole qualifiche è stabilita nelle seguenti per centuali della dotazione complessiva del relativo ruolo organico: coadiutore s uperiore, ed equiparate, dieci per cento; coadiutore principale, ed equiparate , quarantacinque per cento; coadiutore, ed equiparate, quarantacinque per cent o; coadiutore meccanografo superiore dieci per cento; coadiutore meccanografo novanta per cento. Si osserva il disposto di cui al terzo, quarto e quinto com ma dell'art. 18. I contingenti di posti per le qualifiche di coadiutore e di coadiutore principale, ed equiparate, del personale amministrativo sono distinti dal contingente previsto per la qualifica di coadiutore dattilografo, che è determinato riducendo di uno stesso numero di posti le dotazioni organiche delle prime due.

Nei ruoli in cui sia prevista, la qualifica di assistente alla vigilanza, equiparata a coadiutore principale, è conferita a scelta, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, tra gli impiegati della carriera ausiliaria dell'amministrazione con almeno venti anni di effettivo servizio di ruolo.

(1)

Vedi artt. 2 e 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 24

Attribuzioni del personale esecutivo

Il personale delle carriere esecutive, addetto agli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica, disimpegna mansioni d'archivio, di protocollo, di registrazione, di meccanografia, di stenografia e di copia, anche con l'utilizzazione di macchine, nonchè quella di collaborazione in compiti di natura contabile, tecnica ed amministrativa, non attribuite alla carriera superiore e specificati dagli ordinamenti delle singole amministrazioni.

I coadiutori dattilografi che abbiano compiuto venti anni di effettivo servizio nella qualifica possono, per esigenze di servizio, essere applicati alle altre mansioni del personale amministrativo, sentiti gli impiegati ed il consiglio di amministrazione.

Art. 25

Passaggio dei dattilografi ad altre mansioni

I coadiutori dattilografi, se riconosciuti permanentemente non idonei all'uso delle macchine in base a giudizio di un medico scelto dall'amministrazione, sono trasferiti nel corrispondente contingente del personale esecutivo amministrativo nella qualifica di coadiutore se siano in possesso di un'anzianità di servizio inferiore agli undici anni, e in quella di coadiutore principale se in possesso di anzianità maggiore.

Il trasferimento è disposto, occorrendo anche in soprannumero, con decreto del Ministro, su conforme parere del consiglio di amministrazione. Gli impiegati trasferiti conservano l'anzianità di carriera posseduta; ove siano inquadrati nella qualifica di coadiutore, sono inseriti nell'ordine che ad essi spetta secondo la data di nomina nella qualifica già ricoperta e ove siano inquadrati nella qualifica di coadiutore principale sono inscritti in ruolo dopo l'ultimo dei presenti, conservando, agli effetti economici, l'anzianità di servizio eccedente gli undici anni.

I posti in soprannumero risultanti dall'applicazione del precedente comma sono riassorbiti al verificarsi delle prime corrispondenti vacanze nella qualifica; sino al riassorbimento sono lasciati scoperti altrettanti posti nel contingente dei coadiutori dattilografi.

Alla visita medica prevista dal primo comma assiste un medico di fiducia dell'impiegato se questi ne fa domanda e si assume la spesa relativa.

Art. 26

Promozione a coadiutore principale

I posti disponibili nella qualifica di coadiutore principale, o equiparate, detratti quelli da attribuire ai sensi dell'articolo seguente, sono conferiti per un quinto mediante scrutinio per merito comparativo e per quatto quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i coadiutori, o equiparati, dello stesso ruolo che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica.

Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.

Art. 27

Nomina a coadiutore principale di impiegati della carriera ausiliaria e di operai (1)

La nomina a coadiutore principale, o qualifiche equiparate, del personale esecutivo si consegue mediante concorso per esami, nella misura di un sesto dei posti annualmente disponibili, al quale sono ammessi i dipendenti della stessa amministrazione appresso indicati:

a) i commessi capi, e i commessi, o equiparati, delle carriere ausiliarie, anche tecniche, con almeno tredici anni di effettivo servizio nella carriera;

b) i capi draga, i capi operai, gli operai specializzati, ed equiparati; gli operai qualificati con almeno sei anni di anzianità nel ruolo; gli operai comuni con almeno tredici anni di anzianità nel ruolo.

Il passaggio alle carriere dei coadiutori dattilografi e dei coadiutori meccanografi avviene nella qualifica iniziale, nel limite di un sesto dei posti in essa annualmente disponibili, con l'attribuzione della quarta classe di stipendio.

I periodi di anzianità di servizio indicati nelle precedenti lettere sono ridotti di quattro anni per i dipendenti che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Gli esami del concorso sono a carattere pratico sui servizi d'istituto.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al precedente art. 16.

(1)

Vedi art. 155 della legge 11 luglio 1980, n. 312. Inoltre si riporta il testo dell'art. 6 commi 1 e 2, della legge15 ottobre1986, n. 664:

"Art. 6

Disposizioni transitorie

1. Nella prima applicazione della presente legge, e nel limite dei posti disponibili, gli impiegati di ruolo dichiarati idonei nei concorsi di cui agli articoli 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e che non abbiano, a suo tempo, conseguito la nomina per difetto di posti disponibili, sono inquadrati, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, rispettivamente nella sesta e nella quarta qualifica funzionale nell'ordine delle relative graduatorie.

2. Nella prima applicazione della presente legge, salvo il disposto dell'art. 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312, per la copertura dei posti che risulteranno disponibili nelle singole qualifiche funzionali, il regolamento di cui all'art. 2, comma 1, potrà prevedere, per una sola volta, l'espletamento di procedimenti semplificati di accesso riservati al personale in servizio presso l'Avvocatura dello Stato, che abbia maturato un'anzianità di almeno tre anni di servizio di ruolo nella qualifica immediatamente inferiore".

Art. 28

Promozione alla qualifica di coadiutore superiore

I posti disponibili nella qualifica di coadiutore superiore, o equiparate, sono conferiti per metà mediante scrutinio per merito comparativo e per metà mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i coadiutori principali ed i coadiutori dattilografi dello stesso ruolo che abbiano compiuto nella rispettiva qualifica cinque e sedici anni di effettivo servizio.

I posti da conferire sono ripartiti fra i coadiutori dattilografi ed i coadiutori principali in proporzione diretta ai contingenti stabiliti per la qualifica di coadiutore dattilografo e, complessivamente, per le modifiche di coadiutore e di coadiutore principale. Alla fine di ogni triennio si procede al conguaglio delle aliquote di posti spettanti ai due contingenti.

La promozione alla qualifica di coadiutore tecnico superiore, o equiparate, si consegue per metà dei posti disponibili mediante scrutinio per merito comparativo e per metà mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i coadiutori tecnici principali o equiparati, dello stesso ruolo che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

La promozione alla qualifica di coadiutore meccanografo superiore si consegue per metà dei posti disponibili mediante scrutinio per merito comparativo e per metà mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i coadiutori meccanografi che abbiano compiuto sedici anni di effettivo servizio nella carriera.

Gli impiegati nominati coadiutori dattilografi o coadiutori meccanografi ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente sono ammessi agli scrutini per la promozione alla qualifica di coadiutore superiore del relativo ruolo al compimento di cinque anni di effettivo servizio con la quarta classe di stipendio.

Le frazioni di posto risultanti dalle ripartizioni previste dai precedenti commi primo, terzo e quarto sono arrotondate all'unità in favore dell'aliquota dei posti conferibili mediante scrutinio per merito comparativo.

Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono in ruolo quelli promossi per merito assoluto.

Art. 29

Qualifiche delle carriere ausiliarie e relative dotazioni organiche

Le carriere del personale ausiliario comprendono le seguenti qualifiche:

a) personale addetto agli uffici: commesso capo, commesso;

b) personale ausiliario tecnico: agente tecnico capo, agente tecnico;

c) personale addetto al servizio degli automezzi: capo autorimessa, autista.

La dotazione organica delle singole qualifiche è stabilita nelle seguenti percentuali della dotazione complessiva del relativo ruolo organico: commesso capo, o equiparate, trenta per cento; commesso o equiparate, settanta per cento.

Si osserva il disposto di cui al quarto e quinto comma dell'art. 18.

Art. 30

Mansioni del personale ausiliario

Il personale ausiliario addetto agli uffici provvede a mantenere l'ordine e la pulizia degli uffici cui è assegnato, disimpegna il servizio di anticamera, vigila l'accesso del pubblico agli uffici, esegue il trasporto dei fascicoli e di altri oggetti, disimpegna mansioni di guardiania e custodia, di manovra di ascensori e montacarichi ed adempie agli incarichi di carattere materiale inerenti al servizio.

Il personale ausiliario tecnico esplica le mansioni previste dai singoli ordinamenti.

Il personale che riveste la qualifica di autista è addetto alla conduzione di autoveicoli o di motoveicoli nonchè alla piccola manutenzione e pulizia dei medesimi; durante le ore di attesa è addetto, ove occorra, ai servizi di cui al primo comma.

Il personale che riveste la qualifica di capo autorimessa può essere utilizzato, ove occorra, anche per la conduzione di autoveicoli.

Al personale delle carriere ausiliarie di cui al primo ed al secondo comma che, munito di patente di guida, ne faccia domanda, possono essere affidate, ove ricorrano particolari esigenze di servizio, le mansioni degli autisti previo accertamento, mediante prova pratica, della loro idoneità.

Art. 31

Trasferimento degli autisti ad altro ruolo

Il personale addetto al servizio degli automezzi che riveste la qualifica di autista, se riconosciuto permanentemente non idoneo alle mansioni della qualifica in base a giudizio di un medico scelto dall'amministrazione, è trasferito in altro ruolo del personale ausiliario della stessa amministrazione nelle cui mansioni sia utilizzabile.

Alle visite per tale accertamento assiste un medico di fiducia dell'impiegato; se questi ne fa domanda e si assume la spesa relativa.

Il trasferimento è disposto con decreto ministeriale, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

Il personale trasferito è collocato nella qualifica corrispondente del nuovo ruolo, occorrendo anche in soprannumero, nell'ordine che gli spetta secondo la data di nomina nella qualifica già ricoperta e conservando la relativa anzianità di carriera.

I posti in soprannumero risultanti dall'applicazione del precedente comma sono riassorbiti al verificarsi delle prime corrispondenti vacanze nella qualifica; sino al riassorbimento, sono lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale del ruolo di provenienza.

Il trasferimento ad altro ruolo è, altresì, disposto nei confronti degli autisti cui sia stata definitivamente ritirata la patente di guida, salvo che non si proceda alla destituzione ai sensi degli articoli 84 e 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 32

Promozione alla qualifica di commesso capo

I posti disponibili nella qualifica di commesso capo, o equiparate, sono conferiti per un quinto mediante scrutinio per merito comparativo e per quattro quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i commessi, o equiparati, dello stesso ruolo che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica.

Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.

Capo III

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE VARIE CARRIERE

Art. 33

Trasferimento di sede (1)

Il personale nominato all'impiego a seguito dei concorsi circoscrizionali di cui all'art. 6 non può essere trasferito nè distaccato ad uffici aventi sedi in circoscrizione diversa da quella per la quale ha concorso prima che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio, salvo che sopravvengano gravi motivi di incompatibilità da comunicare all'interessato.

(1)

Per effetto dell'art. 7 della legge 19 aprile 1982, n. 165, ha dichiarato inoperante il vincolo quinquennale o decennale previsto dall'articolo annotato.

Per effetto dell'art. 12 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, per il personale del Ministero di grazia e giustizia in servizio alla data in vigore della suddetta legge, il vincolo previsto dall'articolo annotato è ridotto a tre anni.

Art. 34

Personale comandato

Gli articoli 56 e 57 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 56 (Comando presso altra amministrazione) - L'impiegato di ruolo può essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso enti pubblici, esclusi quelli sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione cui l'impiegato appartiene.

Il comando è disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza.

Al comando si provvede con decreto dei Ministri competenti, sentiti l'impiegato ed il consiglio di amministrazione.

Per il comando presso un ente pubblico il decreto dovrà essere adottato anche con il concerto del Ministro per il tesoro e del Ministro titolare dell'amministrazione vigilante.

Per l'impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti.

Salvo i casi previsti dai precedenti commi e dal successivo art. 58, è vietata l'assegnazione, anche temporanea, di impiegati ad uffici diversi da quelli per i quali sono stati istituiti i ruoli cui essi appartengono".

"Art. 57 (Trattamento del personale comandato e carico della spesa) - L'impiegato in posizione di comando è ammesso agli esami, ai concorsi ed agli scrutini di promozione nonchè ai concorsi per il passaggio alla qualifica intermedia della carriera superiore in base alle normali disposizioni.

La spesa per il personale comandato presso altra amministrazione statale resta a carico dell'amministrazione di appartenenza.

Alla spesa del personale comandato presso enti pubblici provvede direttamente ed a proprio carico l'ente presso cui detto personale va a prestare servizio. L'ente è, altresì, tenuto a versare all'amministrazione statale cui il personale stesso appartiene l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.

Il periodo di tempo trascorso nella posizione di comando è computato agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Alle promozioni di tutto il personale comandato, nonchè agli aumenti periodici, provvede l'amministrazione cui l'impiegato appartiene organicamente".

Art. 35

Personale fuori ruolo

L'art. 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

"Art. 59 (Trattamento e promozione del personale fuori ruolo) - All'impiegato collocato fuori ruolo si applicano le norme dell'art. 57.

L'impiegato collocato fuori ruolo che consegue la promozione o la nomina a qualifica superiore rientra in organico andando ad occupare, secondo l'ordine della graduatoria dei promossi o dei nominati, un posto di ruolo.

Se in corrispondenza della qualifica conseguita con la promozione o con la nomina permanga la possibilità di collocamento fuori ruolo, il decreto di promozione o di nomina può disporre il collocamento fuori ruolo, anche nella nuova qualifica".

Art. 36

Rapporti informativi (1)

Il rapporto informativo per l'impiegato della carriera direttiva è redatto in base ai seguenti elementi: osservanza dell'orario e degli altri doveri di ufficio; qualità del servizio prestato; capacità organizzativa; rendimento; cultura generale e capacità professionale; attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica superiore; lavori originali elaborati per il servizio; incarichi svolti; corsi professionali superati; pubblicazioni scientifiche; qualità morali e di carattere; stima e prestigio goduti in ufficio.

Per il rapporto informativo dell'impiegato della carriera di concetto si tiene conto degli elementi di giudizio previsti dal precedente comma in relazione alle diverse funzioni svolte ed alle relative responsabilità.

L'organo competente a redigere il rapporto informativo attribuisce un coefficiente numerico per ciascuno degli elementi indicati nel primo comma, con esclusione delle ultime sei voci.

Il rapporto informativo dell'impiegato della carriera esecutiva è redatto in base ai seguenti elementi: osservanza dell'orario e degli altri doveri di ufficio; qualità di servizio prestato; rendimento; cultura generale e capacità professionale; attitudine ad assolvere le mansioni della qualifica superiore; corsi professionali superati; qualità morali e di carattere.

Per il rapporto informativo dell'impiegato della carriera ausiliaria si tiene conto degli elementi di giudizio previsti dal precedente comma in relazione alle diverse funzioni svolte ed alle relative responsabilità.

Per gli impiegati delle carriere esecutiva ed ausiliaria il coefficiente numerico è attribuito a ciascuno dei previsti elementi di giudizio con esclusione delle ultime due voci.

Sono abrogati gli articoli 43, 44, 45 e 46 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(1)

Vedi artt. 17 e 55 della legge 11 luglio 1980, n. 312; art. 560 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297; inoltre si riporta il testo dell'art. 48 del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 201:

"Art. 48

Rapporto informativo e giudizio complessivo

1. Con decreto ministeriale, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, si provvede, per il personale di cui all'art. 25, alla determinazione e modalità di compilazione del rapporto informativo e giudizio complessivo da armonizzarsi, con gli opportuni adattamenti, alle previsioni di cui agli articoli 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

2. Al personale di cui all'art. 2, non si applica il primo comma dell'art. 17 della legge 11 luglio 1980, n. 312".

Art. 37

Giudizio complessivo (1)

L'organo competente ad esprimere il giudizio complessivo, fermo restando l'obbligo della motivazione, attribuisce un punteggio complessivo pari alla somma dei coefficienti numerici parziali attribuiti all'impiegato ai sensi dell'articolo precedente, con possibilità di variarla, in più o in meno, nel limite del cinque per cento tenuto anche conto degli elementi di giudizio per i quali non è previsto il coefficiente numerico.

Il giudizio complessivo di "ottimo" è attribuito al personale che riporti un punteggio complessivo non inferiore ai nove decimi di quello massimo previsto per la carriera di appartenenza; quello di "distinto" un punteggio non inferiore a otto decimi; quello di "buono" non inferiore a sette decimi; quello di "mediocre" non inferiore ai sei decimi.

Gli impiegati che abbiano riportato il giudizio complessivo di "ottimo" con non meno di novantacinque centesimi del punteggio massimo complessivo stabilito per la carriera di appartenenza possono essere qualificati "eccezionali" con deliberazione motivata del consiglio di amministrazione, su proposta degli organi competenti ad esprimere il giudizio complessivo, in relazione a particolari meriti dimostrati per attaccamento al servizio, rendimento e qualità delle prestazioni rese, preparazione e capacità professionali. Gli organi competenti ad esprimere il giudizio complessivo non possono avanzare proposta per oltre il sessanta per cento degli impiegati di ciascuna qualifica da loro dipendenti, il consiglio di amministrazione non può attribuire l'"eccezionale" ad un numero di impiegati superiore al trenta per cento degli iscritti in ruolo per ciascuna qualifica.

Il coefficiente numerico massimo da attribuire per ogni giudizio parziale ed il punteggio massimo complessivo per ciascuna carriera sono stabiliti con regolamento ministeriale, sentiti il consiglio di amministrazione e il Consiglio di Stato.

L'impiegato, prima di apporre la firma sul modulo con il quale gli è comunicato il giudizio complessivo, prende visione del rapporto informativo.

(1)

Vedi artt. 17 e 55 della legge 11 luglio 1980, n. 312; art. 560 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297; inoltre si riporta il testo dell'art. 48 del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 201:

"Art. 48

Rapporto informativo e giudizio complessivo

1. Con decreto ministeriale, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, si provvede, per il personale di cui all'art. 25, alla determinazione e modalità di compilazione del rapporto informativo e giudizio complessivo da armonizzarsi, con gli opportuni adattamenti, alle previsioni di cui agli articoli 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

2. Al personale di cui all'art. 2, non si applica il primo comma dell'art. 17 della legge 11 luglio 1980, n. 312".

Art. 38

Scrutinio per merito comparativo (1)

L'art. 169 del testo unico, approvato con decreto del presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

"Art. 169 (Scrutinio per merito comparativo) - Lo scrutinio per merito comparativo consiste nel giudizio della completa personalità dell'impiegato, emesso sulla base dei titoli risultanti dal fascicolo personale e dallo stato matricolare, con particolare riferimento ai rapporti informativi e relativi giudizi complessivi.

Il consiglio di amministrazione, all'inizio di ogni triennio, determina mediante coefficienti numerici i criteri di valutazione dei titoli, in relazione alle esigenze delle singole carriere. Tali criteri dovranno avere riguardo al rendimento, alla qualità del servizio prestato, alla capacità organizzativa, ai lavori originali elaborati per il servizio stesso, agli incarichi svolti, al profitto tratto dai corsi professionali previsti dalle vigenti disposizioni, all'attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica da conferire, alle eventuali pubblicazioni scientifiche, nonchè alla cultura generale e alla capacità professionale.

Per ogni anno di effettivo servizio prestato, nella qualifica immediatamente inferiore a quella da conferire, oltre l'anzianità minima prescritta per l'ammissione allo scrutinio e per non più di sei anni, il consiglio di amministrazione attribuisce un coefficiente di anzianità, pari ad un centesimo del coefficiente massimo complessivo stabilito per la valutazione dei titoli se l'impiegato ha riportato un giudizio complessivo non inferiore a distinto.

Ogni scrutinato ha diritto di prendere visione o di ottenere, a proprie spese, copia dei criteri di valutazione dei titoli, nonchè del verbale della seduta del consiglio, del quaderno di scrutinio, della propria scheda personale e di quelle dei promossi".

Art. 39

Promozione per merito assoluto (1)

Le promozioni per merito assoluto sono conferite, secondo l'ordine di ruolo, agli impiegati che ne siano ritenuti meritevoli per capacità professionale, rendimento e buona condotta.

Art. 40

Decorrenza delle promozioni per scrutinio

Gli scrutini per le promozioni sono tenuti due volte all'anno, entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre.

Salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 15, le promozioni sono conferite seguendo l'ordine di graduatoria, con effetto, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi.

E' ammesso agli scrutini il personale che matura la prescritta anzianità, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.

L'impiegato delle carriere esecutive o ausiliarie può rinunziare alla promozione conseguita, entro quindici giorni dalla comunicazione; in tal caso la promozione stessa è conferita ad altro impiegato, secondo l'ordine di graduatoria dello scrutinio. E' fatta salva la facoltà dell'amministrazione di non accettare, per esigenze di servizio, la rinunzia alla promozione.

Art. 41

Valutazione di anzianità

Ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione agli scrutini di promozione alle qualifiche di direttore di sezione, di segretario principale, di coadiutore principale e di commesso capo, o equiparate, il servizio prestato, senza demerito, in carriera corrispondente o superiore è valutato per intero; quello prestato nella carriera immediatamente inferiore è valutato per metà.

I servizi di cui al precedente comma non possono essere valutati per più di quattro anni complessivi.

Le promozioni alle qualifiche indicate non potranno, comunque, essere conferite se nella nuova carriera non sia stato prestato servizio effettivo per almeno tre anni, ridotti a due per le carriere direttive.

I servizi militari prestati, senza demerito, nella posizione di sottufficiale, di appuntato e di carabiniere, e gradi equiparati, in servizio permanente o continuativo, in ferma volontaria o in rafferma, e nelle corrispondenti posizioni del Corpo forestale dello Stato, sono valutati ai sensi e nei limiti di cui ai precedenti commi, considerando equiparati quello di sottufficiale al servizio prestato nelle carriere esecutive e gli altri al servizio prestato nelle carriere ausiliarie.

E' abrogato l'art. 354 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 42

Valutazione del servizio prestato nei reparti combattenti

Ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione agli scrutini per la promozione alle qualifiche di direttore di sezione, di segretario principale, di coadiutore principale e di commesso capo, o equiparata, il servizio militare prestato, anteriormente alla nomina ad impiegato di ruolo, in reparti combattenti è valutato per intero come servizio civile di ruolo.

Il servizio valutato ai sensi del primo comma è commutabile con quello valutato ai sensi dell'art. 41, fermo restando il disposto di cui al terzo comma dello stesso articolo.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche agli impiegati ai quali sono stati estesi i benefici spettanti ai combattenti per la progressione in carriera.

Art. 43

Personale militare passato all'impiego civile

Ai militari delle Forze armate e dei Corpi di polizia e al personale del Corpo forestale dello Stato transitati all'impiego civile ai sensi dell'art. 352 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, o di analoghe disposizioni, è attribuita la seconda classe di stipendio, nella qualifica iniziale della nuova carriera; essi prendono posto nel ruolo dopo gli impiegati con la stessa classe di stipendio già iscritti nel ruolo medesimo.

Il personale transitato, ai sensi delle disposizioni richiamate nel precedente comma, rispettivamente nelle carriere esecutiva ed ausiliaria consegue la terza classe di stipendio dopo un anno di effettivo servizio nel ruolo.

Art. 44

Coadiutori e commessi, o equiparati, invalidi di guerra

I coadiutori e i commessi, o equiparati, invalidi di guerra al compimento del primo aumento periodico nella seconda classe di stipendio conseguono la terza classe.

Capo IV

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE VARIE AMMINISTRAZIONI

Sezione I

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Art. 45

Personale del C.N.E.L.

Al personale delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro si applicano le norme del presente decreto.

L'anzianità di servizio per l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica di referendario aggiunto è stabilita in tre anni.

L'anzianità minima di effettivo servizio prescritta dall'art. 20 per l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica di segretario principale è ridotta di due anni.

Sezione II

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Art. 46

Applicabilità al personale dell'amministrazione degli affari esteri

Le carriere del personale dell'Amministrazione degli affari esteri, compresi i ruoli e le qualifiche speciali, restano disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, salvo quanto di seguito disposto nel presente decreto.

In relazione alla norma del primo comma dell'art. 269 del surrichiamato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, valgono per l'Amministrazione degli affari esteri le disposizioni generali di cui agli articoli 1, 34, 35, 36, 37, 132, secondo ed ultimo comma, 134, 149 e 152 del presente decreto.

Si applica altresì il disposto dell'art. 38, salvo che la determinazione dei criteri e dei correlativi coefficienti numerici va effettuata annualmente dalle competenti commissioni di avanzamento di cui agli articoli 97 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, con riferimento alla disciplina propria delle singole carriere.

I periodi di prova previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono ridotti alla durata di sei mesi per tutto il personale dell'Amministrazione degli affari esteri.

All'art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è aggiunto il seguente comma:

"Salvo che sia diversamente disposto dalla legge, le promozioni così conferite decorrono agli effetti giuridici ed economici dal giorno successivo alle suddette date del 30 giugno, del 31 dicembre e del 30 aprile".

Al numero 1) del primo comma dell'art. 102 del predetto decreto, le parole: "durata di nove mesi, due dei quali" sono sostituite dalle seguenti: "durata di almeno sei mesi, uno dei quali". Nel primo comma dell'art. 104 del medesimo decreto le parole: "servizio di dieci mesi" sono sostituite dalle seguenti: "servizio di sei mesi".

Continuano ad applicarsi, se più favorevoli, le norme transitorie di cui alla parte quarta del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Le anzianità di servizio di cui al decimo comma dell'art. 228 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18, sono riconosciute ai fini della progressione nella carriera di inquadramento come anzianità di servizio maturato nella carriera medesima.

I periodi di servizio al Ministero istituiti dal presente decreto per gli avanzamenti nelle carriere direttiva amministrativa, di concetto ed esecutiva non sono richiesti agli impiegati in servizio nelle carriere del Ministero alla data del 18 febbraio 1967 ed a quelli che vi sono stati collocati con effetto dalla data medesima.

Con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno modificate, in conseguenza delle variazioni derivanti dal presente decreto, le tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, concernenti la corrispondenza fra gradi e funzioni all'estero e le indennità di servizio all'estero.

Le norme della presente sezione abrogano e sostituiscono quelle con esse incompatibili del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Art. 47

Carriera diplomatica

I primi tre gradi della carriera diplomatica, indicati nell'art. 101 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono unificati nel grado di segretario di legazione.

I funzionari che rivestono il grado di secondo segretario di legazione, terzo segretario di legazione ed addetto di legazione sono inquadrati nel grado di segretario di legazione, nel quale conservano l'anzianità e l'ordine di ruolo del grado di provenienza nonchè l'anzianità di servizio complessivamente posseduta nel grado stesso ed in quelli inferiori della carriera. L'attribuzione delle classi di stipendio è regolata dalle norme concernenti il trattamento economico.

L'art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

"Art. 106 (Promozione a primo segretario di legazione) - Le promozioni a primo segretario di legazione sono conferite a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i segretari di legazione che, oltre a possedere i requisiti prescritti, abbiano compiuto quattro anni e sei mesi di effettivo servizio nel grado.

Le promozioni suddette decorrono agli effetti giuridici ed economici dalla data di compimento dell'anzianità minima prescritta per l'ammissione allo scrutinio".

I posti di segretario e di primo segretario di legazione sono cumulati in un unico contingente organico.

Le promozioni a primo segretario di legazione effettuate in applicazione del terzo comma del presente articolo non possono essere conferite con decorrenza anteriore alla data del 1° luglio 1970.

Il secondo comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

"Sono ammessi al concorso a consigliere di legazione i primi segretari di legazione che, oltre a possedere i requisiti prescritti:

a) abbiano compiuto nove anni e mezzo di servizio effettivo nella carriera diplomatica di cui non meno di cinque anni nel grado;

b) abbiano prestato, fatta eccezione per i funzionari indicati nella successiva lettera c), negli uffici all'estero o in organizzazioni internazionali, un periodo di servizio di quattro anni di cui almeno due nell'esercizio di funzioni consolari o commerciali per i funzionari non specializzati e nell'esercizio di funzioni della specializzazione per quelli specializzati;

c) abbiano prestato servizio, se specializzati per aree geografiche, per almeno quattro anni in Paesi situati nell'area di specializzazione;

d) abbiano prestato servizio per almeno due anni presso il Ministero degli affari esteri o altre Amministrazioni centrali dello Stato che saranno determinate con decreto del Ministro per gli affari esteri; è equiparato ai fini della presente disposizione il servizio militare prestato dopo l'ammissione nella carriera diplomatica;

e) abbiano comunque trascorso almeno due anni in sedi situate nei Paesi indicati nel regolamento".

Il disposto del primo e secondo comma dell'art. 139 del presente decreto si applica limitatamente alla sola ipotesi del compimento di nove anni e sei mesi di servizio effettivo nella carriera diplomatica; si prescinde in tal caso dai requisiti di servizio prescritti dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

[Il secondo comma dell'art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

"Per poter essere ammessi agli scrutini e al concorso di promozioni i funzionari diplomatici debbono avere:

- riportato nell'ultimo quadriennio giudizio complessivo non inferiore a distinto e per almeno tre volte quello di ottimo;

- compiuto, per la promozione a consigliere di ambasciata, almeno tre anni di effettivo servizio nel grado inferiore"]. (comma abrogato) (1)

In deroga al comma precedente, per i funzionari diplomatici in servizio alla data del 31 dicembre 1970 il periodo di servizio richiesto per la promozione a consigliere di ambasciata rimane quello di due anni anteriormente prescritto dall'art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

E' abrogato l'ultimo periodo del primo comma dell'art. 103 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. La durata dei corsi di formazione professionale di cui al primo comma dell'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, può protrarsi oltre il compimento del periodo di prova.

L'art. 111 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 è sostituito dal seguente:

"Gli ambasciatori, i ministri plenipotenziari ed i consiglieri di ambasciata, possono, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari esteri, essere collocati a disposizione del Ministero, quando ciò sia richiesto dall'interesse del servizio.

Qualora i funzionari a disposizione siano investiti di incarico speciale lo stato di disposizione cessa con la cessazione dall'incarico.

Per i funzionari a disposizione senza incarico il periodo di disposizione non può eccedere i due anni; trascorso il suddetto periodo senza che sia stato altrimenti disposto, essi sono collocati a riposo con decreto del Ministro.

Il numero complessivo dei funzionari a disposizione non può essere superiore a dodici, oltre quello dei posti del ruolo organico".

(1)

Per effetto dell'art. 28 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, il comma annotato è stato abrogato.

Art. 48

Carriera direttiva amministrativa

I primi tre gradi della carriera direttiva amministrativa, indicati nell'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono unificati nel grado di vice ispettore amministrativo.

I primi tre comma dell'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono sostituiti dai seguenti:

"La promozione a ispettore amministrativo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i vice ispettori amministrativi che, alla data dello scrutinio, oltre a possedere i requisiti prescritti abbiano compiuto quattro anni e sei mesi di effettivo servizio nel grado. La promozione decorre agli effetti giuridici ed economici dalla data di compimento dell'anzianità minima richiesta per l'ammissione allo scrutinio.

La promozione a ispettore superiore amministrativo e quella a ispettore generale amministrativo si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i funzionari dello stesso ruolo che, alla data dello scrutinio, oltre a possedere i requisiti prescritti, abbiano rispettivamente compiuto cinque e tre anni di servizio nel grado inferiore e siano compresi in ordine di ruolo in un numero rispettivamente pari ai due quinti e ai tre quinti dell'organico del grado.

Per l'ammissione allo scrutinio di promozione a ispettore superiore amministrativo i funzionari devono aver seguito il corso di cui al secondo comma dell'art. 127, aver prestato servizio per non meno di due anni al Ministero e per non meno di due anni all'estero nel corso della carriera. Per l'ammissione allo scrutinio di promozione a ispettore generale amministrativo i funzionari devono aver prestato servizio nel corso della carriera per non meno di sei anni al Ministero e per non meno di tre anni all'estero".

I posti di ispettore amministrativo e di vice ispettore amministrativo sono cumulati in un unico contingente organico.

Le promozioni ad ispettore amministrativo effettuate in applicazione del secondo comma del presente articolo non possono essere conferite con decorrenza anteriore alla data del 1° luglio 1970.

Il secondo comma dell'art. 249 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è modificato come segue:

"Ai funzionari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli collocati nella carriera predetta ai sensi degli articoli 223, 226, 228 e 230 non sono richiesti, ai fini delle promozioni, i periodi di servizio al Ministero e all'estero previsti dall'art. 117".

Si applica per la nomina a ispettore amministrativo degli impiegati della carriera di concetto del Ministero degli affari esteri il disposto dell'art. 16 del presente decreto.

Si applicano al personale della carriera direttiva amministrativa del Ministero degli affari esteri le disposizioni degli articoli 41, 42, 133, 134, 135, 139, commi primo e secondo, e 146, 148, 150, comma terzo, del presente decreto.

Art. 49

Carriera di concetto

Le prime tre qualifiche della carriera del personale di cancelleria, indicate nell'art. 118 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono unificate nella qualifica di cancelliere; la quarta e quinta qualifica sono unificate nella qualifica di cancelliere principale.

Le prime tre qualifiche della carriera degli assistenti commerciali indicate nell'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono unificate nella qualifica di assistente commerciale; la quarta e quinta qualifica sono unificate nella qualifica di assistente commerciale principale.

La dotazione organica delle singole qualifiche contemplate nei predetti articoli è stabilita nelle seguenti percentuali della dotazione complessiva del relativo ruolo organico: cancelliere capo e assistente commerciale capo, dieci per cento; cancelliere principale e assistente principale, quarantacinque per cento; cancelliere e assistente commerciale, quarantacinque per cento.

Ai fini della determinazione della dotazione organica non si tiene conto del personale nella speciale posizione di soprannumero di cui alla legge 17 luglio 1970, n. 569.

L'ultimo comma dell'art. 118 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

"Gli impiegati di cancelleria occupano presso gli uffici all'estero posti in corrispondenza con la qualifica posseduta".

Fino alla revisione delle tabelle di cui al penultimo comma dell'art. 46, si applicano le norme del precedente ordinamento, tenendo conto, per l'individuazione delle qualifiche, delle classi di stipendio corrispondenti. Durante il suddetto periodo, i posti di cancelliere capo di prima classe presso gli uffici all'estero non possono essere aumentati oltre il limite di cinque; i posti di cancelliere capo non oltre il limite di quindici; i posti di cancelliere principale non oltre il limite di venticinque.

L'ultimo comma dell'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

"Gli impiegati della carriera degli assistenti commerciali occupano presso gli uffici all'estero posti in corrispondenza con la qualifica posseduta".

Fino alla revisione delle tabelle di cui al penultimo comma dell'art. 46, si applicano le norme del precedente ordinamento, tenendo conto, per l'individuazione delle qualifiche, delle classi di stipendio corrispondenti.

Durante il suddetto periodo, i posti di assistente commerciale capo di prima classe presso gli uffici all'estero non possono essere aumentati oltre il limite di due; i posti di assistente commerciale capo non oltre il limite di tre; i posti di assistente commerciale principale non oltre il limite di quattro.

L'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

"Art. 122 (Promozioni) - I posti disponibili nelle qualifiche di cancelliere principale e di assistente commerciale principale, detratti quelli riservati alla nomina di personale della carriera esecutiva, sono conferiti per due quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per tre quinti mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi gli impiegati dei rispettivi ruoli che, oltre a possedere i requisiti prescritti, siano compresi in ordine di ruolo in numero pari ai due quinti dell'organico della qualifica, abbiano partecipato ai corsi di cui al secondo comma dell'art. 121, abbiano prestato servizio nel corso della carriera per non meno di due anni al Ministero e per non meno di due anni all'estero ed abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica di cancelliere o di assistente commerciale.

Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono in ruolo quelli promossi per merito assoluto.

Allo scrutinio per la promozione a cancelliere capo e assistente commerciale capo sono ammessi rispettivamente i cancellieri principali e gli assistenti commerciali principali che, oltre a possedere i requisiti precritti, siano compresi in ordine di ruolo in un numero pari alla metà dell'organico della qualifica, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica ed abbiano prestato servizio all'estero, nel corso della carriera, per non meno di sei anni, di cui almeno quattro in sedi situate nei Paesi indicati nel regolamento.

Le promozioni predette sono effettuate per tre quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per due quinti mediante scrutinio per merito assoluto. Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto".

Per la nomina alla qualifica intermedia delle carriere di concetto del Ministero degli affari esteri si applica il disposto dell'art. 21 del presente decreto.

Al personale delle carriere di concetto del Ministero degli affari esteri si applica il disposto degli articoli 18, commi quarto e quinto, 39, 41, 42, 132, comma primo, 133, 134, 135, 142, 146, 148, 150, comma terzo, del presente decreto.

Art. 50

Carriera esecutiva

Le prime tre qualifiche della carriera esecutiva indicate dall'art. 125 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono unificate nella qualifica di coadiutore; la quarta e quinta qualifica sono unificate nella qualifica di coadiutore principale. La qualifica di esperto per i servizi tecnici è mutata in quella di coadiutore superiore.

Il secondo comma dell'art. 125 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

"Gli impiegati della carriera esecutiva occupano presso gli uffici all'estero posti in corrispondenza con la qualifica posseduta".

Fino alla revisione delle tabelle di cui al penultimo comma dell'art. 46 si applicano le norme del precedente ordinamento, tenuto conto, per l'individuazione delle qualifiche, delle classi di stipendio corrispondenti. Durante il suddetto periodo i posti di archivista capo e quelli di primo archivista presso gli uffici all'estero non possono essere aumentati rispettivamente oltre il limite di quindici e di trenta.

L'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

"Art. 127 (Promozioni) - I posti disponibili nella qualifica di coadiutore principale, detratti quelli riservati alla nomina di personale della carriera ausiliaria e di operai, sono conferiti per un quinto mediante scrutinio per merito comparativo e per quattro quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i coadiutori che, oltre a possedere i requisiti prescritti, siano compresi in ordine di ruolo in un numero pari al terzo dell'organico della qualifica, abbiano prestato servizio nel corso della carriera per non meno di due anni al Ministero e per non meno di due anni all'estero, abbiano partecipato al corso di cui al secondo comma dell'art. 126 ed abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica. Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.

I posti disponibili nella qualifica di coadiutore superiore sono conferiti per metà mediante scrutinio per merito comparativo e per metà mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i coadiutori principali dello stesso ruolo che, oltre a possedere i requisiti prescritti, abbiano compiuto nella rispettiva qualifica cinque anni di effettivo servizio ed abbiano prestato servizio all'estero nel corso della carriera per non meno di otto anni, di cui almeno quattro in sedi situate nei Paesi indicati nel regolamento".

Per la nomina a coadiutore principale degli impiegati delle carriere ausiliarie e degli operai del Ministero degli affari esteri si applica il disposto dell'art. 27 del presente decreto.

Si applica al personale della carriera esecutiva del Ministero degli affari esteri il disposto degli articoli 23, escluso il terzo comma, 39, 40, comma quarto, 41, 42, 43, 44, 133, 134, 135, 145, 148 e 150, comma terzo.

Art. 51

Carriere ausiliarie

Le prime tre qualifiche della carriera ausiliaria indicate nell'art. 129, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono unificate nella qualifica di commesso; la quarta e quinta qualifica della carriera stessa sono unificate nella qualifica di commesso capo.

Le qualifiche di agente tecnico capo e di agente tecnico di cui all'art. 129, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono mutate in quelle di autista capo (equiparato a capo autorimessa) ed autista.

I commi dal secondo al sesto dell'art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono sostituiti dai seguenti:

"I posti disponibili nella qualifica di commesso capo e di autista capo sono conferiti per un quinto mediante scrutinio per merito comparativo e per quattro quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i commessi e gli agenti tecnici che, oltre a possedere i requisiti prescritti, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica.

Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.

Gli impiegati delle carriere ausiliarie possono essere destinati a prestare servizio presso gli uffici all'estero per un periodo non superiore a cinque anni ed entro un limite massimo complessivo fissato dal regolamento, sempre che abbiano compiuto tre anni di servizio presso l'amministrazione centrale. Dopo un periodo di servizio all'estero non possono esservi nuovamente destinati se non dopo un periodo di almeno tre anni di servizio al Ministero.

Gli impiegati delle carriere ausiliarie occupano presso gli uffici all'estero posti in corrispondenza con la qualifica posseduta".

Si applica al personale della carriera ausiliaria del Ministero degli affari esteri il disposto degli articoli 29, 30, 31, 39, 40, comma quarto, 41, 42, 44, 132, comma primo, 133, 134, 135, del presente decreto.

Art. 52

Ruoli e qualifiche speciali

Le prime due qualifiche nel ruolo direttivo degli esperti nella ricerca storico-diplomatica, indicate nell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono unificate nella qualifica di esperto nella ricerca storico-diplomatica. Nel quarto comma del medesimo art. 132 sono soppresse, nelle lettere a) e b), rispettivamente le parole "con qualifica non inferiore a direttore di seconda classe" e "con qualifica non inferiore a bibliotecario di prima classe".

Nel quinto comma dell'art. 134 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono soppresse, nella lettera a), le parole "con qualifica non inferiore a bibliotecario di prima classe".

Le prime tre qualifiche nel ruolo direttivo degli esperti in lingue estere indicate nell'art. 135 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono unificate nella qualifica di esperto in lingue estere. Il quarto comma del medesimo art. 135 è sostituito dal seguente: "Le promozioni ad esperto di prima classe e ad esperto capo sono conferite mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi rispettivamente gli esperti con almeno tre anni nell'ultima classe di stipendio della qualifica e gli esperti di prima classe che siano in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 96 del presente decreto".

E' abrogato l'art. 137 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Il ruolo degli ingegneri architetti è soppresso.

Le prime tre qualifiche nel ruolo di concetto degli interpreti, indicate nell'art. 138 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono unificate in quella di interprete. La quarta e la quinta qualifica sono unificate in quella di interprete principale. Il quinto comma del medesimo art. 138 è sostituito dal seguente:

"Le promozioni ad interprete principale sono conferite per due quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per tre quinti mediante scrutinio per merito assoluto ai quali sono ammessi gli interpreti che, oltre a possedere i requisiti prescritti, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica. Le promozioni ad interprete capo sono conferite per tre quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per due quinti mediante scrutinio per merito assoluto ai quali sono ammessi gli interpreti principali che, oltre a possedere i requisiti prescritti, abbiano compiuto cinque anni di servizio nella qualifica e siano compresi in ordine di ruolo in un numero pari alla metà dell'organico della qualifica.

Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto".

Nell'ultimo comma dell'art. 135 e dell'art. 138 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole "di consigliere di prima classe" sono sostituite dalle seguenti: "del consigliere alla seconda classe di stipendio".

Le prime tre qualifiche del ruolo di concetto dei periti tecnici, indicate nell'art. 139 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono unificate in quella di perito tecnico. La quarta e quinta qualifica dello stesso ruolo sono unificate in quella di perito tecnico principale.

Il terzo comma dell'art. 139 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

"I periti tecnici occupano all'estero i posti in corrispondenza con la qualifica posseduta".

L'ultimo comma del predetto art. 139 è sostituito dal seguente:

"Le promozioni a perito tecnico principale sono conferite per due quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per tre quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i periti tecnici che, oltre a possedere i requisiti, abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica.

Le promozioni a perito tecnico capo sono conferite per tre quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per due quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i periti tecnici principali che, oltre a possedere i requisiti prescritti, abbiano compiuto cinque anni di servizio nella qualifica e siano compresi in ordine di ruolo in un numero pari alla metà dell'organico della qualifica.

Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto".

Sono abrogati l'art. 141 ed il comma nono dell'art. 254 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Sezione III

MINISTERO DELL'INTERNO

Art. 53

Carriere degli Archivi di Stato

Ai fini dell'ammissione allo scrutinio per la promozione alla qualifica di direttore, gli archivisti di Stato devono essere in possesso, oltre che degli altri requisiti prescritti, del diploma di archivistica, paleografia e diplomatica, rilasciato dalle scuole di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409. Detto diploma deve essere altresì posseduto dagli impiegati della carriera di concetto degli Archivi di Stato, che a norma dell'art. 16 partecipano al concorso per il conseguimento della qualifica di direttore.

Le qualifiche di sovrintendente - direttore capo di 2ª classe e di ispettore generale si conseguono con le modalità previste rispettivamente dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409. L'anzianità di servizio di cui all'art. 51 è elevata di due anni; si osserva, in quanto applicabile, il disposto di cui all'art. 139, comma primo del presente decreto.

La lettera a) del primo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, è modificata come segue:

"a) esercitare, per il personale appartenente alla Amministrazione degli archivi di Stato, le attribuzioni che il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, conferisce al consiglio di amministrazione per il personale. Nell'esercizio di tali attribuzioni la giunta è integrata da quattro rappresentanti del personale dell'Amministrazione degli archivi di Stato da nominarsi all'inizio di ogni biennio con le modalità previste dall'art. 146 del citato testo unico, modificato dagli articoli 7 delle leggi 18 marzo 1968, n. 249 e 28 ottobre 1970, n. 775".

Art. 54

Carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno

Agli impiegati che, anteriormente all'11 gennaio 1967, siano stati nominati mediante pubblici concorsi nel ruolo organico della carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno, già ruolo organico dei segretari di polizia dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, è riconosciuta, ai fini della promozione alla qualifica di segretario principale del predetto ruolo, un'anzianità di anni quattro in aggiunta a quella effettivamente maturata.

La disposizione di cui al precedente comma è applicabile, qualora più favorevole, anche agli impiegati previsti dall'art. 12, ultimo comma, della legge 20 dicembre 1966, n. 1116.

Restano ferme, per il conferimento dei posti della qualifica iniziale del ruolo della carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno che si siano resi o si rendano disponibili entro il 10 gennaio 1972, le disposizioni dell'art. 12 della legge 20 dicembre 1966, n. 1116.

Per la predetta carriera resta sospesa, fino al 10 gennaio 1972, l'applicazione dell'art. 21 del presente decreto.

Art. 55

Carriere esecutive dell'Amministrazione civile

Le promozioni a capo dell'ufficio crittografico, dell'ufficio telegrafico e cifra e dell'ufficio della biblioteca, si conseguono mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli impiegati del rispettivo ruolo con almeno tre anni di anzianità nella qualifica inferiore.

Art. 56

Corpo nazionale dei vigili del fuoco

In sostituzione dell'organico dei sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono istituite le carriere dei capi reparto e capi squadra, e dei vigili, con una dotazione organica pari, rispettivamente, al quarantacinque ed al cinquantacinque per cento del predetto organico. Tali carriere sono ordinate come appresso:


a) Carriera dei capi reparto e capi squadra:
            Qualifica                                     Posti
Capo reparto                                     15% del ruolo organico
Vice capo reparto                                40% del ruolo organico
Capo squadra                                     45% del ruolo organico
                         Totale                 100%
b) Carriera dei vigili:
            Qualifica                                     Posti
Vigile                                          100% del ruolo organico
Il passaggio alla carriera dei capi reparto e capi squadra si consegue nel limite di due quinti dei posti disponibili mediante concorso per esame e per i restanti tre quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i vigili che abbiano compiuto rispettivamente quattro e sette anni di anzianità nella carriera. Ai vigili che passano nella carriera superiore è attribuita nella qualifica di capo squadra la classe di stipendio immediatamente superiore a quella in godimento all'atto del passaggio.

La promozione a vice capo reparto e a capo reparto si consegue per metà dei posti disponibili mediante scrutinio per merito comparativo e per metà mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi rispettivamente gli impiegati della qualifica immediatamente inferiore che abbiano compiuto nella medesima quattro anni di effettivo servizio.

Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.

Nella prima applicazione del presente decreto i marescialli di prima classe ed i marescialli di seconda classe sono inquadrati rispettivamente nelle qualifiche di capo reparto e di vice capo reparto, conservando nelle medesime l'anzianità riconosciuta nel grado ai sensi delle precedenti disposizioni; i marescialli di terza classe nella qualifica di capo squadra al parametro 188 conservando l'intera anzianità riconosciuta nel grado ai sensi delle precedenti disposizioni aumentata di cinque anni; i brigadieri con più di tre anni di anzianità nei gradi di brigadiere e di vice brigadiere, nella qualifica di capo squadra al parametro 188 conservando l'anzianità riconosciuta nel grado ai sensi delle precedenti disposizioni ridotta di tre anni; i brigadieri con meno di tre anni di anzianità complessiva nei gradi di brigadiere e vice brigadiere nella qualifica di capo squadra al parametro 173 conservando l'intera anzianità riconosciuta nel grado dalle precedenti disposizioni; i vice brigadieri nella qualifica di capo squadra al parametro 173 conservando l'intera anzianità riconosciuta nel grado dalle precedenti disposizioni; il vigile scelto nella qualifica di vigile al parametro 165 conservando l'intera anzianità riconosciuta nel grado dalle precedenti disposizioni; il vigile nella stessa qualifica di vigile al parametro 120 se con anzianità inferiore a due anni ed al parametro 140 se con anzianità superiore conservando l'intera anzianità riconosciuta dalle precedenti disposizioni; il vigile con oltre sei anni di anzianità è inquadrato direttamente nel parametro 165 conservando l'intera anzianità riconosciuta dalle precedenti disposizioni.

Ai vigili ed ai vigili scelti attualmente in servizio all'atto della promozione a capo squadra è conferito direttamente il parametro 173.

Al personale attualmente in servizio temporaneo sarà riconosciuta, all'atto della nomina a vigile permanente, la valutazione del servizio prestato nella posizione di temporaneo con i limiti e le modalità di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge 3 novembre 1963, n. 1543. Il personale medesimo all'atto della promozione a capo squadra consegue il parametro 173.

Gli esami per la promozione a vice brigadiere ed a maresciallo di terza classe in via di espletamento saranno portati a termine, qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto siano già state iniziate le prove scritte.

I vigili vincitori del concorso a vice brigadiere sono collocati nella qualifica di capo squadra, attribuendo nella seconda classe di stipendio l'anzianità riconosciuta ai sensi delle disposizioni vigenti al 30 giugno 1970.

Gli estranei vincitori del concorso di cui alla lettera a) dell'art. 29 della legge 13 maggio 1961, n. 469, saranno nominati allievi capo squadra con l'attribuzione del parametro 143, a decorrere dalla data di approvazione della graduatoria, e capi squadra alla fine del corso previsto dagli articoli 33 e 34 della legge 13 maggio 1961, n. 469.

I vincitori del concorso a maresciallo di terza classe saranno inquadrati, a decorrere dal 1° luglio 1970, subito dopo gli attuali marescialli, nella qualifica di capo squadra attribuendo nella terza classe di stipendio l'anzianità riconosciuta nel grado di brigadiere.

Il periodo minimo di permanenza nella qualifica di vice capo reparto per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a capo reparto è ridotta a due anni per gli attuali marescialli di seconda e terza classe e per i vincitori del concorso di cui al comma precedente.

Sezione IV

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Art. 57

Ruolo ispettivo tecnico industriale e agrario

La nomina in prova alla qualifica di ispettore del ruolo ispettivo tecnico industriale ed agrario si consegue mediante concorso per titoli ed esami al quale sono ammessi coloro che siano muniti del diploma di laurea in ingegneria o in scienze agrarie e siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come modificato dal presente decreto.

Il bando stabilisce per quale delle due specializzazioni è indetto il concorso.

Agli impiegati iscritti nel ruolo alla data della quale ha effetto il presente decreto è attribuito lo stipendio corrispondente all'ex coefficiente in godimento, conservando nello stesso l'anzianità maturata con l'ex coefficiente.

Art. 58

Carriera di concetto del personale di educazione addetto agli istituti di rieducazione dei minorenni

Il personale della carriera di concetto del ruolo di rieducazione assume le seguenti qualifiche in sostituzione di quelle a fianco di ciascuna indicata:


educatore capo                           censore dirigente di prima classe;
educatore principale                     censore dirigente di seconda classe;
                                         censore;
educatore                                primo educatore;
                                         educatore;
                                         educatore aggiunto.
Art. 59

Coadiutori dattilografi giudiziari

Fino alla revisione dei ruoli organici prevista dall'art. 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249 e successive modificazioni ed integrazioni, il personale del ruolo dei coadiutori dattilografi giudiziari svolge anche le mansioni indicate nell'art. 24, comma primo, del presente decreto.

Art. 60

Carriera ausiliaria dell'Amministrazione della giustizia

Al personale della carriera ausiliaria dell'Amministrazione della giustizia si applicano le norme del presente decreto, fermo restando il disposto di cui all'art. 203 del testo organico approvato con regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271.

Sezione V

MINISTERO DELLE FINANZE

Art. 61

Carriera direttiva dell'amministrazione centrale

L'art. 253 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è abrogato.

Ai fini del computo dell'anzianità di servizio per il conseguimento della seconda classe di stipendio nella qualifica di consigliere e per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a direttore di sezione nei confronti degli impiegati della carriera direttiva del personale amministrativo dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, o che conseguiranno la nomina nel ruolo successivamente a seguito di concorsi indetti alla data predetta, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 26 luglio 1961, n. 712, salvo il disposto di cui al comma terzo del precedente art. 41.

Art. 62

Capo ufficio cifra e telegrafo

L'art. 258 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

"Art. 258 (Attribuzione della qualifica di capo ufficio cifra e telegrafo) - La qualifica di capo ufficio cifra e telegrafo del Ministero delle finanze è conferita, con decreto del Ministro per le finanze, sentito il parere del consiglio di amministrazione, ad un impiegato della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza con almeno otto anni di effettivo servizio nella carriera".

Art. 63

Cassieri degli uffici del registro

Il primo comma dell'art. 266 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

"Fermo restando quanto previsto dal primo comma dell'art. 5, un terzo dei posti messi a concorso nella qualifica iniziale del ruolo dei cassieri è riservato al personale della carriera esecutiva degli uffici del registro in possesso dello specifico titolo di studio prescritto per l'accesso al predetto ruolo".

Art. 64

Carriera esecutiva del personale tecnico del catasto e dei servizi tecnici erariali

E' abrogato l'art. 259 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 65

Carriere esecutive delle dogane e degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione

E' abrogato l'art. 260 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 66

Commessi tecnici dei laboratori chimici delle dogane e dei bollatori delle tasse e imposte indirette sugli affari

Alle carriere dei commessi tecnici dei laboratori chimici delle dogane e dei bollatori delle tasse ed imposte indirette sugli affari si applicano le norme relative alle carriere ausiliarie tecniche.

Art. 67

Limiti di applicabilità

Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale del Ministero delle finanze sino a quando non saranno emanate nuove disposizioni con esse incompatibili, in attuazione della riforma tributaria.

Sezione VI

MINISTERO DEL TESORO

Art. 68

Amministrazione del tesoro - Personale addetto ai servizi meccanografici e di elaborazione dei dati con sistemi elettronici

Al personale addetto ai servizi meccanografici e di elaborazione dei dati con sistemi elettronici dell'Amministrazione del tesoro, con funzioni di direzione, analisi e programmazione, nonchè agli operatori degli apparati in dotazione ai centri meccanografici ed elettronici, formalmente istituiti, spetta il trattamento giuridico ed economico del personale tecnico.

I contingenti del personale che svolge le funzioni di cui al precedente comma da data anteriore al 1° luglio 1970 sono trasformati in autonomi ruoli organici con le modalità di cui all'ultimo comma dell'art. 132.

L'inquadramento del personale nei nuovi ruoli è stabilito con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione.

Art. 69

Ordinamenti delle carriere direttive della scuola dell'arte della medaglia e del sanitario della Zecca

Restano fermi gli ordinamenti della carriera direttiva della scuola dell'arte della medaglia e di quella del sanitario della Zecca istituita con l'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 309.

Art. 70

Incisori della Zecca

L'ordinamento e la dotazione organica della carriera di concetto degli incisori della Zecca sono stabiliti come segue.


                Qualifiche                                      Posti
Incisore capo (equiparato a perito capo)                          2
Incisore principale (equiparato a perito principale)              5
Incisore (equiparato a perito)                                    4
                                                         Totale  11
I posti di incisore e di incisore capo sono conferiti mediante pubblici concorsi per titoli ed esperimento per l'ammissione ai quali non è chiesto il possesso di titoli di studio.

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso per la nomina a incisore capo è stabilito in quarantacinque anni.

Gli impiegati che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, rivestano la qualifica di incisore principale conseguono la promozione alla qualifica di incisore capo secondo le disposizioni vigenti anteriormente alla data predetta.

Art. 71

Ruolo dei coadiutori tecnici della Zecca

E' istituito il ruolo dei coadiutori tecnici della Zecca, detraendo le corrispondenti unità dalla dotazione organica del ruolo della carriera esecutiva del personale delle direzioni provinciali del tesoro, con le seguenti qualifiche e dotazioni:


                Qualifiche                                      Posti
Coadiutore tecnico superiore                                      2
Coadiutore tecnico principale                                     7
Coadiutore tecnico                                                7
                                                         Totale  16
I coadiutori tecnici espletano mansioni di assistente del laboratorio chimico del servizio sanitario e del servizio tecnico nonchè di collaborazione in genere in compiti di carattere tecnico.

In sede di prima applicazione, un quarto dei posti disponibili nel ruolo sono conferiti mediante concorso riservato per esame consistente in una prova pratica, prescindendo dal titolo di studio, agli impiegati delle carriere esecutiva ed ausiliaria nonchè agli operai che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano stati adibiti per un periodo non inferiore a tre anni a mansioni esecutive di carattere tecnico.

Sezione VII

MINISTERO DELLA DIFESA

Art. 72

Commissari di leva

Restano salve le speciali disposizioni che concernono il personale del ruolo dei commissari di leva.

Art. 73

Cancellieri della giustizia militare

Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2397 e successive modificazioni, ai gradi di capitano, tenente e sottotenente del ruolo ordinario, categoria cancellieri, del Corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare corrisponde la qualifica di cancelliere, rispettivamente alla terza, seconda e prima classe di stipendio, del ruolo della carriera di concetto dei cancellieri della giustizia militare.

Art. 74

Personale del servizio dei fari e segnalamento marittimo

La carriera del personale del servizio dei fari e del segnalamento marittimo è ordinata come segue:


                Qualifiche                                      Posti
Tecnico capo dei fari                                            220
Tecnico dei fari                                                 330
                                                         Totale  550
I posti disponibili nella qualifica di tecnico capo sono conferiti per un terzo mediante scrutinio per merito comparativo e per due terzi mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i tecnici che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio.

Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.

I tecnici capi ed i tecnici, se riconosciuti permanentemente non idonei alle mansioni della propria carriera a giudizio di un medico scelto dall'amministrazione, possono essere utilizzati in mansioni di ufficio.

Art. 75

Carriere esecutive tecniche

I ruoli degli assistenti e quello dei disegnatori restitutisti e calcolatori delle carriere esecutive tecniche di cui alle tabelle numeri 41, 44, 45, 47, 48, 49 e 50 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, assumono la denominazione di ruoli dei capi tecnici delle rispettive specializzazioni.

Sezione VIII

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Art. 76

Carriere ausiliarie delle soprintendenze ed istituti delle antichità e belle arti

In sostituzione della carriera ausiliaria dei custodi e guardie notturne sono istituite la carriera ausiliaria del personale addetto agli uffici e la carriera ausiliaria dei custodi e delle guardie notturne.

La dotazione complessiva dei singoli ruoli è pari, rispettivamente, al quindici e all'ottantacinque per cento del soppresso ruolo dei custodi e delle guardie notturne.

La dotazione organica delle singole qualifiche è determinata ai sensi del secondo comma dell'art. 29.

L'inquadramento nei ruoli è effettuato, con l'osservanza del disposto di cui al secondo comma dell'art. 133, a scelta del consiglio di amministrazione tenuto conto delle mansioni prevalentemente svolte.

Art. 77

Carriera esecutiva tecnica dell'istituto di patologia del libro

La carriera esecutiva tecnica dei fotografi, restauratori, stampatori, meccanici, disinfestatori e cartai è ordinata come segue:


                Qualifiche                                      Posti
Assistente superiore                                               2
Assistente                                                        16
                                                         Totale   18
La promozione ad assistente superiore si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli assistenti con almeno quindici anni di effettivo servizio nel ruolo.
Art. 78

Carriera di concetto dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici

Le carriere di concetto dei tecnici coadiutori, dei calcolatori degli osservatori astronomici, dei tecnici degli uffici tecnici universitari, dei tecnici coadiutori degli osservatori astronomici e dell'osservatorio vesuviano, dei tecnici dietisti, dei tecnici ortottici e dei tecnici terapisti sono così ordinate:

                Qualifiche                                      Posti
Tecnico coadiutore capo,
Calcolatore capo, tecnico capo,
Tecnico dietista capo, tecnico ortottico capo          dieci per cento del
e tecnico terapista capo;                              rispettivo ruolo
Tecnico coadiutore, calcolatore, tecnico,              novanta per cento del
tecnico dietista, tecnico ortottico e tecnico          rispettivo ruolo.
terapista

La promozione alla qualifica di tecnico coadiutore capo, o equiparate, si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli impiegati del rispettivo ruolo con almeno diciotto anni di effettivo servizio nella carriera di appartenenza.

Art. 79

Carriera di concetto delle ostetriche

La carriera di concetto delle ostetriche dell'amministrazione universitaria è ordinata come segue:

                Qualifiche                                      Posti
Ostetrica capo                                                    30
Ostetrica                                                        270
                                                         Totale  300

La promozione alla qualifica di ostetrica capo si consegue mediante concorso per esami al quale sono ammesse le ostetriche con almeno dieci anni di effettivo servizio nella carriera.

Art. 80

Carriere esecutive dei tecnici di radiologia medica, delle infermiere diplomate, delle infermiere abilitate e assistenti sanitarie visitatrici delle università e degli istituti di istruzione universitaria

Le carriere esecutive dei tecnici di radiologia medica, delle infermiere diplomate, delle infermiere abilitate a funzioni direttive e delle assistenti sanitarie visitatrici, sono ordinate come segue:


                Qualifiche                                      Posti
Tecnico superiore di radiologia medica;
Infermiera capo sala;                                  dieci per cento del
Infermiera abilitata superiore o assistente              rispettivo ruolo
sanitaria visitatrice superiore.
Tecnico superiore di radiologia medica;
Infermiera diplomata;                                  novanta per cento del
Infermiera abilitata superiore o assistente              rispettivo ruolo
sanitaria visitatrice superiore.
La promozione alle qualifiche di tecnico superiore, ed equiparate, si consegue, per metà dei posti mediante scrutinio per merito comparativo e per metà mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i tecnici di radiologia e qualifiche equiparate con almeno diciotto anni di effettivo servizio nella carriera. Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.
Art. 81

Carriere di concetto degli istituti di istruzione secondaria ed artistica

Le carriere di concetto dei segretari, dei segretari economi, dei segretari ragionieri economi, dei censori di disciplina, degli economi, dei ragionieri economi, degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, degli istituti e scuole d'arte, degli istituti tecnici e professionali, della scuola media, dei convitti annessi agli istituti tecnici, dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e licei artistici annessi, delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, dei convitti nazionali ed educandati femminili, e delle altre scuole ed istituti speciali sono così ordinate:


                Qualifiche                                      Posti
Segretario capo ed equiparate                           dieci per cento del
                                                        rispettivo ruolo
Segretario ed equiparate                                novanta per cento del
                                                        rispettivo ruolo
I posti disponibili nella qualifica di segretario capo, od equiparate, sono conferiti per tre quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per due quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi gli impiegati del rispettivo ruolo con almeno diciotto anni di effettivo servizio nella carriera di appartenenza.

Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.

Art. 82

Carriere esecutive degli istituti di istruzione secondaria ed artistica

Le carriere esecutive degli applicati di segreteria, degli addetti di segreteria, degli aiutanti tecnici, dei magazzinieri, degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, degli istituti tecnici e professionali, della scuola media, dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e annessi licei artistici, delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, degli istituti e scuole d'arte e delle altre scuole ed istituti speciali sono ordinate come segue:

                Qualifiche                                      Posti
Posti Applicato superiore ed equiparate                 dieci per cento del
                                                        rispettivo ruolo
Applicato ed equiparate                                 novanta per cento del
                                                        rispettivo ruolo

I posti disponibili nella qualifica di applicato superiore, o equiparate, sono conferiti per metà mediante scrutinio per merito comparativo e per metà mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi gli impiegati del rispettivo ruolo con almeno diciotto anni di effettivo servizio nella carriera di appartenenza.

Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.

Art. 83

Carriera direttiva dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e degli annessi licei artistici, delle accademie di arte drammatica e di danza

Alla carriera direttiva dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e degli annessi licei artistici, delle accademie di arte drammatica e di danza si applica il trattamento giuridico ed economico delle carriere direttive amministrative delle amministrazioni dello Stato.

Art. 84

Nomina ad ispettore centrale dell'istruzione elementare

Alla lettera b) del secondo comma dell'art. 276 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono soppresse le seguenti parole: "equiparata, per il trattamento economico a quella di segretario principale".

Art. 85

Limiti di applicabilità

Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale non insegnante delle scuole di istruzione secondaria ed artistica sino a quando non saranno emanate nuove disposizioni con esse incompatibili, ad integrazione del relativo stato giuridico.

Sezione IX

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Art. 86

Personale degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria

Le carriere del personale dei ruoli dei direttori, dei direttori di sezione e degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, anche non liberi docenti, si sviluppano per classi di stipendio secondo le norme relative, rispettivamente, alle carriere dei professori, dei professori aggregati e degli assistenti delle università ed alle valutazioni dei periodi di servizio di ruolo e non di ruolo, ivi compreso il tirocinio, in qualità di borsista, di cui all'art. 52, lettera b), del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489 e successive modificazioni.

Art. 87

Personale del ruolo ad esaurimento della carriera di concetto dell'alimentazione con funzioni direttive

Al personale dei servizi dell'alimentazione il quale, assunto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 1945 in qualità di esperto con funzioni di carattere direttivo, sia stato inquadrato nel ruolo ad esaurimento della carriera di concetto dei servizi dell'alimentazione ai sensi della legge 6 marzo 1958, n. 199 ed abbia conservato le funzioni direttive ai sensi dell'art. 12 della suddetta legge n. 199, è attribuito "ad personam" il trattamento economico relativo ai parametri 257, 307 e 387 in luogo rispettivamente di quello corrispondente agli ex coefficienti di stipendio 325, 402 e 500. Gli impiegati con parametro 387 che svolgono funzioni di capo compartimento conseguono, al compimento di otto anni di effettivo servizio senza demerito in tale funzione, il parametro di stipendio 530.

Art. 88

Personale addetto alla conduzione degli automezzi

Le qualifiche di primo autista ed autista dei ruoli del personale addetto alla conduzione degli automezzi dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria sono sostituite dall'unica qualifica di autista.

Si applicano le norme di cui agli articoli 134 e 135 del presente decreto.

Sezione X

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Art. 89

Collocatori degli uffici del lavoro e della massima occupazione

Per i collocatori degli uffici del lavoro e della massima occupazione i periodi minimi di effettivo servizio previsti negli articoli 26 e 28 per il conseguimento delle promozioni sono ridotti di due anni.

Sono abrogati gli articoli 6 e 7 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336 come sostituiti dall'art. 1 della legge 10 gennaio 1968, n. 8.

Art. 90

Carriere esecutive degli uffici del lavoro

La tabella di cui alla legge 9 ottobre 1967, n. 951, è sostituita dalla seguente:

                             CARRIERA ESECUTIVA
a) Carriera degli addetti al servizio avviamento dei lavoratori:
                      Qualifiche                                Posti
Addetto superiore                                                126
Addetto principale                                               567
Addetto                                                         567
                                                      Totale   1.260
b) Carriera del personale di archivio:
                      Qualifiche                                Posti
Coadiutore superiore                                              84
Coadiutore principale                                            378
Coadiutore                                                       378
                                                      Totale     840

Nella carriera di cui al punto a) sono inquadrati, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, gli impiegati di cui alla soppressa tabella annessa alla legge 9 ottobre 1967, n. 951, sulla base delle funzioni svolte nel servizio di avviamento dei lavoratori e dei giudizi complessivi, in ogni caso non inferiori a buono, conseguiti nell'ultimo triennio, nella qualifica corrispondente a quella rivestita nel ruolo di provenienza, conservando a tutti gli effetti l'anzianità di qualifica e di carriera posseduta.

Nei confronti del personale di cui al precedente comma si applica la riduzione di anzianità prevista dall'art. 89.

Art. 91

Personale del ruolo dell'ispettorato del lavoro

La tabella B allegata alla legge 22 luglio 1961, n. 628, è modificata come segue:


a) Carriera degli addetti alla vigilanza:
                      Qualifiche                                Posti
Addetto superiore                                                103
Addetto principale                                               463
Addetto                                                         463
                                                      Totale   1.029
b) Carriera del personale di archivio:
                      Qualifiche                                Posti
Coadiutore superiore                                              69
Coadiutore principale                                            308
Coadiutore                                                       309
                                                      Totale     686
Nella carriera di cui al punto a) sono inquadrati, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, gli impiegati di cui alla tabella b) allegata alla legge 22 luglio 1961, n. 628, sulla base delle funzioni svolte nel servizio della vigilanza e dei giudizi complessivi, in ogni caso non inferiori a buono, conseguiti nell'ultimo triennio nella qualifica corrispondente a quella rivestita nel ruolo di provenienza, conservando a tutti gli effetti l'anzianità di qualifica e di carriera posseduta.

Nei confronti del personale di cui al precedente comma si applica la riduzione di anzianità prevista dall'art. 89.

Sono abrogati i commi quarto e successivi dell'art. 8 della legge 22 luglio 1961, n. 628.

Art. 92

Ruolo ad esaurimento degli uffici del lavoro e della massima occupazione

Al personale, assunto prima del 16 maggio 1956 nella tabella C del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 aprile 1948, n. 381, il quale abbia svolto per almeno un quinquennio le funzioni di vice direttore, di capo servizio degli uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione o di capo sezione ministeriale, sono estese le norme dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, modificato dall'art. 339 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, su conforme parere del consiglio di amministrazione.

Agli stessi sono attribuiti rispettivamente i parametri di stipendio 257, 307 e 387 in corrispondenza degli ex coefficienti 325, 402 e 500 e, al compimento di quattro anni di effettivo servizio senza demerito col parametro 387, il parametro 426.

La determinazione del contingente del personale di cui ai commi precedenti è stabilita ai sensi dell'art. 132, ultimo comma, del presente decreto.

Sezione XI

MINISTERO DELLA SANITA'

Art. 93

Guardie di sanità

La carriera delle guardie di sanità è ordinata come segue:


                      Qualifiche                                Posti
Capo guardia                                                     180
Guardia                                                          270
                                                      Totale     450
I posti disponibili nella qualifica di capo guardia sono conferiti per un quinto mediante scrutinio per merito comparativo e per quattro quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi le guardie che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella carriera.

Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.

Art. 94

Carriere direttive tecniche

La promozione alla qualifica di ricercatore aggiunto è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 15 del presente decreto.

Le promozioni alle qualifiche di ricercatore e di primo ricercatore rimangono disciplinate dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750.

Art. 95

Carriere ausiliarie tecniche

Gli impiegati che attualmente rivestono la qualifica di sorvegliante tecnico capo e sorvegliante tecnico vengono inquadrati con la qualifica di sorvegliante tecnico capo.

Agli impiegati provenienti dalla qualifica attuale di sorvegliante tecnico capo è attribuita, nella qualifica di inquadramento, la seconda classe di stipendio con l'anzianità posseduta nella qualifica di provenienza.

Capo I

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE AZIENDE AUTONOME

Sezione I

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Art. 96

Carriere

Il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si distingue in:

personale direttivo;

personale degli uffici;

personale dell'esercizio.

Ai ruoli ad esaurimento del personale dell'ex Azienda monopoli banane si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni del presente decreto.

Art. 97

Carriere del personale direttivo

Le carriere del personale direttivo sono distinte come segue:

TABELLA I


                      Qualifiche                                Posti
Direttore generale dei monopoli di Stato                          1

TABELLA II


                      Qualifiche                                Posti
Vice direttore generale tecnico                                   1
Vice direttore generale amministrativo                            1
Direttore centrale tecnico                                        3
Direttore centrale amministrativo                                3
                                      Totale                      8

TABELLA IV

 Ruolo del personale amministrativo
                      Qualifiche                                Posti
Ispettore generale                                               21 (a)
Ispettore capo                                                   28
Ispettore superiore
Ispettore                                                       122
                                      Totale                    171
(a) Oltre a quattro posti in assegnazione temporanea, per l'adeguamento delle strutture dell'Amministrazione alle esigenze del M.E.C. e della maggior produzione, da assorbire gradualmente entro dieci anni dall'entrata in vigore della legge 28 marzo 1962, n. 143.

Restano ferme le disposizioni che concernono le nomine di cui alle tabelle I e II.

L'avanzamento nelle carriere direttive di cui alle precedenti tabelle III e IV è disciplinato dalle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e del presente decreto, relative al personale direttivo tecnico.

L'anzianità di tre anni prevista dal primo comma dell'art. 139 è ridotta a due anni.

Non si applica il disposto di cui all'ultimo comma del citato art. 139.

Art. 98

Carriere del personale degli uffici

Le carriere del personale dell'esercizio sono distinte come segue:

TABELLA V

 Carriera di concetto
                      Qualifiche                                Posti
Interprete traduttore principale
(equiparato a segretario principale)                              3
Interprete traduttore
(equiparato a segretario)                                         4
                                      Totale                      7

TABELLA VI

 Carriera esecutiva - Ruolo del personale di dattilografia
                      Qualifiche                                Posti
Dattilografo operatore elettrocontabile
(equiparato a coadiutore principale                              125
Dattilografo(equiparato a coadiutore)                            125
                                      Totale                     250

TABELLA VII

 Carriera ausiliaria
                      Qualifiche                                Posti
Commesso capo                                                     60
Commesso                                                         140
                                      Totale                     200
Le promozioni ed i passaggi di carriera del personale degli uffici sono disciplinati dalle disposizioni del testo unico approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3

, e del presente decreto concernenti l'avanzamento alle qualifiche corrispondenti od equiparate.
Art. 99

Carriere dell'esercizio

Le carriere del personale degli uffici sono distinte come segue:

TABELLA X


                      Qualifiche                                Posti
Computista superiore                                              60
Computista principale                                            270
Computista                                                       270
                                      Totale                     600

TABELLA XI


                      Qualifiche                                Posti
Agente di custodia                                                82
Agente di controllo                                              193
                                      Totale                     275
I posti disponibili nelle qualifiche di capo revisore ed equiparate, quelli disponibili nelle qualifiche di capo tecnico principale e computista principale, nonchè quelli disponibili nella qualifica di agente di custodia sono conferiti agli impiegati della qualifica iniziale del relativo ruolo, o contingente, rispettivamente ai sensi degli articoli 20, 26 e 32; l'anzianità minima di servizio ivi prevista è stabilita in sette anni.

I posti disponibili nelle qualifiche di dirigente amministrativo, e qualifiche equiparate, e quelli di capo tecnico superiore e di computista superiore sono conferiti agli impiegati della qualifica immediatamente inferiore del relativo ruolo, o contingente, rispettivamente ai sensi degli articoli 22 e 28, ultimo comma.

Ai concorsi di passaggio alle qualifiche di capo revisore, od equiparate, ed a quelle di capo tecnico principale e di computista principale sono ammessi, nei limiti, con le modalità ed i requisiti di cui agli articoli 21 e 27, rispettivamente gli impiegati che rivestono le qualifiche terminale o intermedia delle carriere di cui alle tabelle IX e X e gli impiegati della tabella XI ed i capi operai, gli operai specializzati, gli operai qualificati e gli operai comuni.

Al concorso per la nomina a capo revisore sono ammessi altresì i dattilografi operatori elettrocontabili che, se sprovvisti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, abbiano maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 100

Il personale dei ruoli organici di cui alle tabelle E, F, G, H, I, L, M, annesse alla legge 23 dicembre 1956, n. 1417, e successive modificazioni, è inquadrato con le qualifiche stabilite dagli articoli 98 e 99 secondo la corrispondenza appresso specificata:

Gli impiegati che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rivestivano la qualifica di capo tecnico principale di prima classe precedono nell'ordine di ruolo nella qualifica di capo tecnico superiore quelli che rivestivano la qualifica di tecnico principale. I primi conseguono la qualifica di capo tecnico superiore al compimento di tre anni di effettivo servizio nella qualifica di provenienza ed in quella di inquadramento.

Art. 101

Limiti di età per l'ammissione agli impieghi

Per l'ammissione agli impieghi nell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si osservano i limiti di età previsti per le corrispondenti carriere dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sezione II

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA STRADE

Art. 102

Carriere

Le carriere del personale dell'A.N.A.S. sono distinte come segue:


                              CARRIERE DIRETTIVE

TABELLA I


                      Qualifiche                                Posti
Direttore generale dell'A.N.A.S.                                  1

TABELLA II


                      Qualifiche                                Posti
Direttore generale amministrativo                                 1
Direttore generale tecnico                                        2
                                      Totale                      3

TABELLA III


                      Ruolo del personale amministrativo
                      Qualifiche                                Posti
Ispettore generale                                                6
Ispettore capo e direttore di divisione                          14
Ispettore superiore e direttore di sezione
Ispettore e consigliere                                          86
                                      Totale                    106

TABELLA IV


                      Ruolo del personale tecnico
                      Qualifiche                                Posti
Ispettore generale capo compartimento di 1ª classe               16(*)
Capo compartimento di 2ª classe, ingegnere
  capo e ispettore capo                                          22
Ingegnere superiore e ispettore superiore
Ingegnere e ispettore                                           162
                                      Totale                    200
______________________
(*) Di cui nove posti per la funzione di capo compartimento di prima classe.

TABELLA V


                      Ruolo del personale amministrativo
                      Qualifiche                                Posti
Segretario capo                                                   8
Segretario principale                                            36
Segretario                                                       36
                                      Totale                     80

TABELLA VI


                      Ruolo dei geometri
                      Qualifiche                                Posti
Geometra capo                                                    44
Geometra principale                                             198
Geometra                                                        198
                                      Totale                    440

TABELLA VII


                      Ruolo dei disegnatori
                      Qualifiche                                Posti
Disegnatore capo (equiparato a geometra capo)                     5
Disegnatore principale (equiparato a geometra principale)        22
Disegnatore (equiparato a geometra)                              23
                                      Totale                     50

TABELLA VIII


                      Ruolo dei ragionieri
                      Qualifiche                                Posti
Ragioniere capo                                                   7
Ragioniere principale                                            34
Ragioniere                                                       34
                                      Totale                     75
                              CARRIERE ESECUTIVE

TABELLA IX


                      Ruolo del personale tecnico
                      Qualifiche                                Posti
Assistente superiore (equiparato a coadiutore
  superiore tecnico)                                             15
Assistente principale (equiparato a coadiutore
  principale tecnico)                                            65
Assistente (equiparato a a coadiutore tecnico)                   65
                                      Totale                    145

TABELLA X


                Ruolo del personale d'archivio e copia
                      Qualifiche                                Posti
Coadiutore superiore                                              48
Coadiutore principale                                            214
Coadiutore                                                       214
                                      Totale                     476
                              CARRIERE AUSILIARIE

TABELLA XI


                      Ruolo del personale addetto ai caselli delle autostrade
                      Qualifiche                                Posti
Capo casellante (equiparato a commesso capo)                     135
Casellante (equiparato a commesso)                               315
                                      Totale                     450

TABELLA XII


                      Ruolo dei cantonieri stradali
                      Qualifiche                                Posti
Capo cantoniere (equiparato a commesso capo)                    1.780
Cantoniere (equiparato a commesso)                              4.155
                                      Totale                    5.935

TABELLA XIII


                      Ruolo degli agenti tecnici
                      Qualifiche                                Posti
Agente tecnico capo                                               20
Agente tecnico                                                    45
                                      Totale                      65

TABELLA XIV


                      Ruolo dei commessi
                      Qualifiche                                Posti
Commesso capo                                                     44
Commesso                                                         102
                                      Totale                     146
Restano ferme le disposizioni che concernono la nomina alle qualifiche di cui
 alle tabelle I e II.
Le promozioni ed i passaggi di carriera per i ruoli di cui alle tabelle dalla III alla XIV sono disciplinati dalle disposizioni del testo unico approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3

, e del presente decreto concernenti l'avanzamento alle qualifiche corrispondenti od equiparate. La promozione ad ispettore superiore, o equiparato, del ruolo di cui alla tabella III e l'avanzamento a segretario principale sono disciplinati dalle disposizioni concernenti il corrispondente personale tecnico.

Sezione III

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 103

Carriere

Le carriere del personale direttivo sono distinte come segue:

TABELLA I

                      Qualifica                                  Posti
Direttore generale delle poste                                     1
  e delle telecomunicazioni

TABELLA II

                      Qualifica                                  Posti
Ispettore generale superiore delle                                 1
  telecomunicazioni (a)

TABELLA III

                      Qualifica                                  Posti
Direttore centrale e direttore compartimentale                     24 (b)
______________________
a) Compete  l'indennità  di cui all'art. 4 del regio decreto-legge 23 aprile
1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n.597.
b) Di cui dieci con funzione di direttore centrale.

TABELLA IV

                      Ruolo del personale amministrativo
                      Qualifiche                                Posti
Ispettore generale, direttore provinciale
  ed equiparate                                                   47
Ispettore capo , direttore di divisione
  ed equiparate                                                  180
Ispettore superiore, direttore di sezione
  ed equiparate
Ispettore  e consigliere                                       1.050
                                      Totale                   1.277

TABELLA V

                      Ruolo del personale tecnico delle telecomunicazioni
                      Qualifiche                                Posti
Ispettore generale, direttore del circolo delle
  costruzioni T.T. ed equiparate                                  13
Ispettore capo, direttore di divisione
  ed equiparate                                                   34
Ispettore superiore, direttore di sezione
  ed equiparate
Ispettore  e consigliere                                         163
                                      Totale                     210

TABELLA VI

                      Ruolo del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici
                      Qualifiche                                Posti
Ispettore generale e direttore di ufficio
  compartimentale                                                  5
Ispettore capo, direttore di divisione
  ed equiparate                                                   15
Ispettore superiore, direttore di sezione
  ed equiparate
Ispettore  e consigliere                                          85
                                      Totale                     105

TABELLA VII

                      Ruolo del personale tecnico dei trasporti
                      Qualifiche                                Posti
Ispettore generale e direttore di ufficio
  compartimentale                                                  1
Ispettore capo, direttore di divisione
  ed equiparate                                                    4
Ispettore superiore, direttore di sezione
  ed equiparate
Ispettore  e consigliere                                          24
                                      Totale                      29

Le promozioni nelle carriere direttive di cui alle tabelle IV, V, VI, VII, sono disciplinate dalle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del presente decreto, relative al personale direttivo tecnico. Al concorso per la nomina alle qualifiche di ispettore superiore ed equiparate sono ammessi, nei limiti, con le modalità e i requisiti di cui al precedente art. 16, oltre che gli impiegati della carriera di concetto del personale degli uffici, anche quelli delle carriere dell'esercizio di cui alle successive tabelle XI, XII, XIII che rivestano la qualifica terminale o intermedia, nonchè gli impiegati di cui alla tabella XXII, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica se direttori di ufficio locale di gruppo C.

Restano ferme le disposizioni che concernono le nomine alle qualifiche di cui alle tabelle I, II e III.

Art. 104

Modificazioni e integrazioni della legge 26 marzo 1958, n. 425

(integrato dall'art. 1 della legge 12 febbraio 1974, n. 27)

Alla legge 26 marzo 1958, n. 425, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni.

Art. 1, penultimo comma. - E' sostituito dal seguente: "Il personale dell'esercizio è ripartito in sedici gruppi come risulta dalle tabelle annesse (allegato 3)".

Art. 9, comma primo. - E' sostituito dal seguente: "I posti annualmente disponibili nelle qualifiche di applicato e commesso non possono essere messi a concorso quando vi sia personale esecutivo dell'esercizio di qualifica corrispondente o immediatamente superiore, che sia stato dichiarato fisicamente inidoneo alle mansioni della qualifica di appartenenza".

Art. 10, comma terzo. - Sono soppresse le parole: "nonchè nella qualifica di interprete".

Art. 29. - E' sostituito dal seguente: "Art. 29 (Attribuzioni del personale esecutivo degli uffici)- Il personale esecutivo degli uffici disimpegna mansioni di archivio, di protocollo, di registrazione e di copia, anche con utilizzazione di macchine, nonchè quelle ausiliarie delle professioni sanitarie e di aiuto al personale di concetto per la collaborazione contabile, tecnica ed amministrativa, adeguate al grado di cultura richiesto per l'ammissione in impiego, nei limiti e secondo i compiti previsti dai regolamenti ferroviari".

Art. 30, comma terzo. - E' soppresso.

Art. 63, comma settimo. - Sono soppresse le parole: "e i capi telegrafisti".

Art. 67, commi primo e secondo. - Le parole "capo stazione superiore" sono sostituite dalle seguenti: "capo stazione sovrintendente".

Comma terzo. - Sono soppresse le parole: "capo stazione superiore".

Art. 72. - E' sostituito dal seguente: "Art. 72 (Sistemi di avanzamento) - Le promozioni entro i limiti dei posti disponibili nella qualifica cui si deve accedere ed in quelle ad essa superiori sono conferite a scelta, per merito comparativo, per merito assoluto o mediante concorso per esami, secondo le indicazioni contenute nella tabella annessa (allegato 12)".

Art. 78, comma sesto, modificato dall'art. 22 della legge 27 luglio 1967, n. 668. Le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti: "b) per il personale degli uffici, una qualifica non inferiore a quella di segretario o equiparata; c) per il personale dell'esercizio una qualifica non inferiore a quella di capo stazione o equiparata".

Art. 126, comma quarto, modificato dall'art. 24 della legge 27 luglio 1967, n. 668. - Le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti: "b) per il personale degli uffici, una qualifica non inferiore a segretario ed equiparata; c) per il personale dell'esercizio, una qualifica non inferiore a capo stazione od equiparata".

Art. 156, comma quarto, lettera a) Sono soppresse la parole: "capo stazione superiore".

Comma sesto, lettera a)- Sono soppresse le parole: "segretario superiore e capo stazione superiore".

Art. 168, comma primo. - E' sostituito dal seguente: "All'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età o di servizio, può essere conferito il titolo ufficiale onorifico della qualifica immediatamente superiore al personale direttivo, al personale di concetto degli uffici e ai dirigenti dell'esercizio che siano ritenuti meritevoli in base ai criteri ed alle condizioni previste nell'art. 73".

L'art. 74, comma quarto, è soppresso.

Art. 105

Sostituzione di allegati alla legge 25 marzo 1958 n. 425

Gli allegati 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sono sostituiti rispettivamente dai quadri n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 annessi al presente decreto.

Art. 106

Assunzione di nuove qualifiche

Alla data di entrata in vigore del presente decreto i dipendenti in servizio nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, salvo le eccezioni previste, assumono la qualifica corrispondente a quella rivestita in base alle indicazioni del quadro di equiparazione di cui al quadro n. 10 annesso al presente decreto.

Art. 107

Norme particolari

Le disposizioni di cui agli articoli 21, 27, 36, 37, 41 e 42 della presente legge non si applicano al personale dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Restano salve le disposizioni di cui agli articoli 15, secondo comma, e 18 della legge 8 dicembre 1961, n. 1265.

Art. 108

Norme di adeguamento

Con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, si provvederà, ove occorra, in relazione alle modifiche introdotte con il presente decreto, al coordinamento delle norme relative ai requisiti di ammissibilità agli scrutini e concorsi di promozione e di passaggio di carriera.

Art. 109

Variazione delle piante organiche

Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 175 della legge 26 marzo 1958, n. 425, all'art. 27 della legge 27 luglio 1967, n. 668, e agli articoli 2 e 3 della legge 29 dicembre 1969, n. 1041, concernenti variazioni alle piante organiche.

I posti in soprannumero risultanti dall'applicazione della legge 19 ottobre 1959, n. 928, sono riassorbiti in occasione di aumenti conseguenti a variazioni di organico.

Art. 110

Norme di inquadramento

(modificato dall'art. 2 della legge 12 febbraio 1974, n. 27)

Il personale delle carriere di concetto degli uffici e delle carriere dei dirigenti dell'esercizio che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestiva una qualifica corrispondente all'ex coefficiente 402 è inquadrato nella qualifica terminale del rispettivo ruolo con effetti giuridici ed economici dal 1° luglio 1970 per coloro che alla data stessa rivestivano già la qualifica, o dalla data della promozione per coloro che hanno conseguito successivamente la qualifica stessa.

Al personale di cui al precedente comma è riconosciuta nella nuova qualifica di inquadramento l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto agli ufficiali delle navi traghetto che anteriormente alla data stessa rivestivano la qualifica di comandante o di direttore di macchina (ex coefficiente 357).

Art. 111

Disposizioni transitorie

(modificato ed integrato dagli artt. 3, 4 5 e 6 della legge 12 febbraio 1974, n. 27, dall'art. 16 della legge 17 agosto 1974, n. 396 e dall'art. 22 della legge 6 giugno 1975, n. 197)

1. Le anzianità minime di servizio previste per la promozione alle qualifiche di segretario superiore di prima classe ed equiparate, di capo stazione sovrintendente ed equiparate, sono ridotte a tre anni per coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestono rispettivamente la qualifica di segretario superiore ed equiparate, di capo stazione superiore ed equiparate nonchè per coloro che conseguono dette qualifiche con gli avanzamenti per l'anno 1971.

2. Il personale direttivo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto sarà ammesso allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a ispettore capo al compimento di otto anni e sei mesi nella carriera direttiva, ridotti a sei anni e sei mesi per il personale immesso nella carriera direttiva con la qualifica di ispettore di prima classe mediante concorso interno in base alle norme del precedente ordinamento.

2-bis. Dette disposizioni si applicano anche a coloro che fruiscono della norma di cui all'ultimo comma del presente articolo. A seconda che la data di compimento del periodo di anzianità di carriera cada nel primo o nel secondo semestre, essa si intende riportata, agli effetti dell'ammissione allo scrutinio, al 31 dicembre dell'anno precedente o dell'anno corrente.

3. Agli scrutini di avanzamento alle qualifiche di comandante e di direttore di macchina per l'anno 1971 è ammesso il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto riveste rispettivamente la qualifica di ufficiale navale di 1ª classe e di ufficiale macchinista di 1ª classe con almeno tre anni di anzianità nella qualifica.

4. Agli scrutini d'avanzamento a comandante ed a direttore di macchina dei successivi quattro anni sono ammessi rispettivamente i primi ufficiali navali ed i primi ufficiali di macchina a prescindere dall'anzianità nella qualifica.

5. Il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto riveste la qualifica di revisore principale o di revisore capo è ammesso allo scrutinio d'avanzamento per merito comparativo a revisore superiore al compimento di sette anni complessivi di servizio nella carriera di concetto degli uffici e dei dirigenti d'esercizio.

6. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è ammesso al passaggio alla qualifica di ispettore principale mediante concorso interno, nel limite dei posti di cui alla nota 3 posta in calce al quadro 6 degli avanzamenti, allorchè risulti rivestito della qualifica di segretario superiore ed equiparata, di capo stazione superiore ed equiparata.

7. Ai fini dell'ammissione al concorso di cui al precedente comma è richiesta l'anzianità minima di 13 anni nella carriera del personale di concetto degli uffici o di quella dei dirigenti dell'esercizio ovvero complessivamente in entrambe le carriere.

8. Il personale rivestito alla data di entrata in vigore del presente decreto di una delle qualifiche del personale di concetto degli uffici o dei dirigenti dell'esercizio è ammesso al passaggio alla qualifica di Ispettore mediante concorso interno, nel limite dei posti di cui alla nota 3 posta in calce al quadro 6 degli avanzamenti, allorchè risulti in possesso dell'anzianità di almeno nove anni in una delle predette carriere ovvero complessivamente in entrambe.

9. L'anzianità minima di servizio per l'ammissione al concorso interno per motorista è ridotta a tre anni per coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestono la qualifica di carbonaio.

10. I posti disponibili nella qualifica di capo treno sono conferiti, nel limite del sessanta per cento, per merito comparativo al personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto riveste la qualifica di conduttore ed è abilitato alla dirigenza convogli.

11. Il personale proveniente dalla soppressa qualifica di interprete superiore concorre all'avanzamento a capo gestione sovrintendente se in possesso della idoneità alla dirigenza impianti.

12. Si prescinde da detto requisito per gli avanzamenti per l'anno 1971. Parimenti si prescinde dal possesso della prescritta idoneità per l'avanzamento a capo gestione superiore, per l'anno 1971, nei confronti del personale proveniente dalle soppresse qualifiche di interprete principale e di interprete di 1ª classe.

13. Il personale della soppressa qualifica di frenatore potrà essere inquadrato nella qualifica di assistente viaggiante a condizione che consegua la prescritta abilitazione entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

14. In caso contrario sarà inquadrato nella qualifica di ausiliario viaggiante.

15. Il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercita le mansioni di tecnico di radiologia viene inquadrato, nei limiti dei posti disponibili, previo parere favorevole, del consiglio di amministrazione, nel ruolo dei tecnici di radiologia; agli interessati è attribuita nel nuovo ruolo l'anzianità decorrente dalla data di immissione nelle mansioni di tecnico di radiologia.

16. Nell'attuale ruolo degli infermieri ad esaurimento, il relativo personale conserva ad personam le qualifiche in atto rivestite ed è ammesso a concorrere, nei limiti dei posti disponibili, nella qualifica di infermiere appartenente alla carriera esecutiva mediante concorso per esame e per titoli. L'inquadramento decorre dal 1° gennaio 1971. L'inquadramento decorre dal 1° gennaio 1971 per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e dal 1° luglio 1971, ai soli effetti giuridici, per il personale che sarà assunto in base al concorso bandito con decreto ministeriale 30 giugno 1970, n. 18155.

16-bis. Ai fini della successiva ammissione allo scrutinio di merito comparativo per la promozione ad infermiere capo, nei confronti del personale rivestito della qualifica di infermiere di prima classe alla data di entrata in vigore del presente decreto è valutata l'anzianità maturata in questa ultima qualifica.

17. Il personale che, entro i 12 mesi precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, sia stato utilizzato alla guida di automezzi per almeno novanta giornate di effettivo servizio, concorre, nei limiti dei posti disponibili, su domanda da prodursi entro trenta giorni, all'inquadramento nella qualifica di autista.

18. L'inquadramento avverrà secondo l'ordine di graduatoria formulata sulla base delle giornate di utilizzazione nell'ultimo biennio.

19. Il personale già rivestito di una delle soppresse qualifiche ad personam conserva, ai fini dell'avanzamento, il trattamento giuridico previsto dalle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

20. L'anzianità minima prescritta per l'ammissione agli scrutini di avanzamento a commesso capo è ridotta a sette anni per il personale in servizio alla data di entrata di vigore del presente decreto.

21. L'anzianità minima prescritta per l'ammissione agli scrutini d'avanzamento ad assistente capo di stazione è ridotta a cinque per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quattro per il personale pervenuto dalla qualifica di assuntore a quella di assistente di stazione mediante concorso interno.

22. Per coloro che all'entrata in vigore del presente decreto, non abbiano ancora conseguito l'avanzamento o i cambi di qualifica ammessi da speciali norme legislative e regolamentari e tuttora in corso di attuazione o da concorsi interni già autorizzati ancora in via di svolgimento o da svolgere, i relativi provvedimenti sono da deliberarsi nelle preesistenti qualifiche in base alle quali, si opera l'equiparazione di cui al precedente art. 106.

Sezione IV

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Art. 112

Carriere

Il personale dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni si distingue in:

personale direttivo;

personale degli uffici;

personale dell'esercizio:

a) per i servizi postali e di telecomunicazione;

b) per gli uffici locali.

Restano fermi l'ordinamento delle carriere e le dotazioni organiche del personale insegnante ed assistente della Scuola superiore di telegrafia e di telefonia di cui alla legge 5 giugno 1954, n. 317.

Art. 113

Carriere del personale direttivo

Le carriere del personale direttivo sono distinte come segue:

TABELLA I

                      Qualifica                                  Posti
Direttore generale delle poste                                     1
  e delle telecomunicazioni

TABELLA II

                      Qualifica                                  Posti
Ispettore generale superiore delle                                 1
  telecomunicazioni (a)

TABELLA III

                      Qualifica                                  Posti
Direttore centrale e direttore compartimentale                     24 (b)
______________________
a) Compete  l'indennità  di cui all'art. 4 del regio decreto-legge 23 aprile
1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n.597.
b) Di cui dieci con funzione di direttore centrale.

TABELLA IV

                      Ruolo del personale amministrativo
                      Qualifiche                                Posti
Ispettore generale, direttore provinciale
  ed equiparate                                                   47
Ispettore capo , direttore di divisione
  ed equiparate                                                  180
Ispettore superiore, direttore di sezione
  ed equiparate
Ispettore  e consigliere                                       1.050
                                      Totale                   1.277

TABELLA V

                      Ruolo del personale tecnico delle telecomunicazioni
                      Qualifiche                                Posti
Ispettore generale, direttore del circolo delle
  costruzioni T.T. ed equiparate                                  13
Ispettore capo, direttore di divisione
  ed equiparate                                                   34
Ispettore superiore, direttore di sezione
  ed equiparate
Ispettore  e consigliere                                         163
                                      Totale                     210

TABELLA VI

                      Ruolo del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici
                      Qualifiche                                Posti
Ispettore generale e direttore di ufficio
  compartimentale                                                  5
Ispettore capo, direttore di divisione
  ed equiparate                                                   15
Ispettore superiore, direttore di sezione
  ed equiparate
Ispettore  e consigliere                                          85
                                      Totale                     105

TABELLA VII

                      Ruolo del personale tecnico dei trasporti
                      Qualifiche                                Posti
Ispettore generale e direttore di ufficio
  compartimentale                                                  1
Ispettore capo, direttore di divisione
  ed equiparate                                                    4
Ispettore superiore, direttore di sezione
  ed equiparate
Ispettore  e consigliere                                          24
                                      Totale                      29

Le promozioni nelle carriere direttive di cui alle tabelle IV, V, VI, VII, sono disciplinate dalle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del presente decreto, relative al personale direttivo tecnico. Al concorso per la nomina alle qualifiche di ispettore superiore ed equiparate sono ammessi, nei limiti, con le modalità e i requisiti di cui al precedente art. 16, oltre che gli impiegati della carriera di concetto del personale degli uffici, anche quelli delle carriere dell'esercizio di cui alle successive tabelle XI, XII, XIII che rivestano la qualifica terminale o intermedia, nonchè gli impiegati di cui alla tabella XXII, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica se direttori di ufficio locale di gruppo C.

Restano ferme le disposizioni che concernono le nomine alle qualifiche di cui alle tabelle I, II e III.

Art. 114

Carriere del personale degli uffici

Le carriere del personale degli uffici sono distinte come segue:


                              CARRIERA DI CONCETTO

TABELLA VIII

(1)


                      Qualifiche                                Posti
Segretario capo                                                  110
Segretario principale                                            662
Segretario                                                       662
                                      Totale                   1.434
                              CARRIERA ESECUTIVA

TABELLA IX


                      Qualifiche                                Posti
Coadiuatore superiore                                            120
Coaudiatore principale                                           540
Coaudiatore                                                     540
                                      Totale                   1.200
                              CARRIERA AUSILIARIA

TABELLA X


                      Qualifiche                                Posti
Commesso capo                                                    330
Commesso                                                        770
                                      Totale                   1.100
Le promozioni ed i passaggi di carriera del personale degli uffici sono disciplinati dalle disposizioni del testo unico approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3

e del presente decreto concernenti le qualifiche corrispondenti; la promozione a segretario principale è disciplinata dalle disposizioni relative al personale tecnico.

Ai concorsi per il passaggio alle qualifiche di segretario principale e di coadiutore principale sono ammessi soltanto gli impiegati appartenenti, rispettivamente, ai ruoli di cui alle tabelle IX e X e gli operai.

(1)

Tabella modificata per effetto dell'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 736.

Art. 115

Personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni

Il personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni è distinto come segue:

TABELLA XI (1)


                      Qualifiche                                Posti
Dirigente superiore di esercizio ed
  ispettore superiore di ragioneria                              550
Dirigente di esercizio ed ispettore
  capo di ragioneria                                           2.306
Revisore di esercizio                                          2.306
                                      Totale                   5.162

TABELLA XII

(1)


                      Qualifiche                                Posti
Perito capo                                                       76
Perito principale                                                342
Perito                                                           342
                                      Totale                     760

TABELLA XIII

(1)


                      Qualifiche                                Posti
Geometra capo                                                    105
Geometra principale                                              473
Geometra                                                         472
                                      Totale                   1.050

TABELLA XIV

(2)


                      Qualifiche                                Posti
Dirigente di ufficio                                            3.274
Capo ufficio ed operatore principale
  di esercizio                                                 14.728 (a)
Operatore di esercizio                                         15.678
                                      Totale                   33.680

TABELLA XV

(3)


                      Qualifiche                                Posti
Dirigente radiotelegrafista e
  dirigente radioelettricista                                     61
Capo radiotelegrafista e capo
  radioelettricista  ed operatore
  tecnico principale                                             186 (a)
Operatore radiotelegrafista ed operatore
  radioelettricista                                              213
                                      Totale                     460

TABELLA XVI

(3)


                      Qualifiche                                Posti
Dirigente di officina postelegrafica                             161
Capo tecnico ed operatore tecnico principale
  di officina postelegrafica                                     722 (a)
Operatore tecnico di officina postelegrafica                     722
                                      Totale                   1.605

TABELLA XVII


                      Qualifiche                                Posti
Dirigente di officina di posta pneumatica                          7
Capo tecnico ed operatore tecnico principale
  di officina di posta pneumatica                                 29 (a)
Operatore tecnico di posta pneumatica                             30
                                      Totale                      66
______________________
(a) Per esigenze di servizio gli impiegati con qualifica di capo ufficio, capo
radiotelegrafista o capo radioelettricista, capo tecnico di officina post tele-
grafica e capo tecnico di officina di posta pneumatica o di operatore principa-
le, possono essere utilizzati anche nelle mansioni previste per il rispettivo 
ruolo dal terzo comma dell'art. 37 della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

TABELLA XVIII


                      Qualifiche                                Posti
Assistente superiore e disegnatore superiore                      30
Assistente principale e disegnatore principale                   135
Assistente e disegnatore                                         135
                                      Totale                     300

TABELLA XIX

(2)


                      Qualifiche                                Posti
Sorvegliante capo ed assimilate                                 4.540
Portalettere ed assimilate                                     27.678
Fattorino ed assimilate                                        14.431
                                      Totale                   46.649

TABELLA XX


                      Qualifiche                                Posti
Sorvegliante capo di linea o impianto
  e apparecchiatore capo                                         585
Guardafili principale e apparecchiatore
  principale                                                   3.507
Guardafili e apparecchiatore                                   1.754
                                      Totale                   5.846

TABELLA XXI

(2)


                      Qualifiche                                Posti
Sorvegliante capo trasporti e scambi                             439
Conducente principale e scambista principale                   2.635
Conducente e scambista                                         1.317
                                      Totale                   4.391
(1)

Tabella modificata per effetto dell'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 736.

(2)

Tabella modificata per effetto dell'art. 1 del D.P.R. 26 marzo 1974 e successivamente dall'art. 2 del D.P.C.M. 3 giugno 1976.

(3)

Tabella modificata per effetto dell'art. 1 della legge 29 novembre 1973, n. 809.

Art. 116

Avanzamento

I posti disponibili nella qualifica di dirigente superiore di esercizio sono conferiti per tre quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per due quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i dirigenti di esercizio che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

I posti disponibili nella qualifica di dirigente di esercizio, salvo quanto previsto dal successivo art. 117, sono conferiti per due quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per tre quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i revisori di esercizio che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica medesima, fermo restando il disposto dei precedenti articoli 41 e 42.

Tali periodi di anzianità sono ridotti di due anni per gli impiegati dello stesso ruolo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, muniti di diploma di laurea o titolo equipollente.

I posti disponibili nella qualifica di dirigente di ufficio sono conferiti per tre quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per due quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i capi ufficio che abbiano compiuto nella rispettiva qualifica cinque anni di effettivo servizio.

I posti disponibili nella qualifica di capo ufficio, salvo quanto previsto dal successivo art. 117, sono conferiti per un quinto mediante scrutinio per merito comparativo e per quattro quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi gli operatori di esercizio che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica, fermo restando il disposto di cui ai precedenti articoli 41 e 42.

I posti disponibili nella qualifica di sorvegliante capo, ed assimilata, sono conferiti per due quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per tre quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i portalettere ed assimilati che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

I posti disponibili nella qualifica di portalettere, ed assimilata, sono conferiti mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i fattorini ed equiparati che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica, fermo restando il disposto dei precedenti articoli 41 e 42.

Le promozioni alla terza e seconda qualifica nelle tabelle XII e XIII di cui all'art. 115 sono conferite con l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi primo e secondo per le corrispondenti qualifiche; le promozioni alla terza e seconda qualifica nelle tabelle XV, XVI, XVII e XVIII sono conferite con l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi quarto e quinto per le corrispondenti qualifiche; le promozioni alla terza e seconda qualifica nelle tabelle XX e XXI sono conferite con l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi sesto e settimo per le corrispondenti qualifiche.

Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.

Art. 117

Passaggi di ruolo

Un sesto dei posti disponibili nella qualifica di dirigente di esercizio è conferito mediante concorso per esame al quale sono ammessi gli impiegati delle tabelle di cui all'art. 115 con qualifica di dirigente di ufficio, di dirigente radio telegrafista e radio elettricista, di dirigente di officina postelegrafica, di dirigente di officina di posta pneumatica e di assistente superiore e disegnatore superiore, nonchè di capo ufficio, di capo radio telegrafista, di capo radio elettricista, di capo tecnico ed operatore tecnico principale di officina postelegrafica, di capo tecnico ed operatore tecnico principale di officina di posta pneumatica, di assistente principale e disegnatore principale con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica o a prescindere da tale anzianità se in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. Gli esami del concorso sono a carattere prevalentemente pratico e devono tendere ad accertare la preparazione professionale e l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni di carattere amministrativo e di esercizio.

Un sesto dei posti disponibili nella qualifica di capo ufficio è conferito mediante concorso per esame al quale sono ammessi gli impiegati delle tabelle di cui all'art. 115 e gli operai appresso indicati:

a) i sorveglianti capi ed assimilati;

b) i portalettere, i fattorini, i guardiani principali, i guardafili, i conducenti principali, i conducenti e gli assimilati, con almeno tredici anni di effettivo servizio nel ruolo;

c) i capi operai e gli operai specializzati; gli operai qualificati con almeno sei anni di anzianità nel ruolo; gli operai comuni con almeno tredici anni di anzianità nel ruolo.

I periodi di anzianità di servizio indicati nelle precedenti lettere b) e c) sono ridotti di quattro anni per i dipendenti che siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Gli esami del concorso sono a carattere pratico sui servizi di istituto. L'ammissione ai concorsi per coloro che non sono provvisti del prescritto titolo di studio è subordinata al giudizio favorevole della commissione centrale del personale che, a tal fine, tiene conto della qualità del servizio prestato, del rendimento, delle attitudini ad esercitare le mansioni del ruolo cui si riferisce il concorso stesso.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi primo e secondo, terzo e quarto, si applicano anche per i passaggi alle qualifiche intermedie rispettivamente dei ruoli di cui alle tabelle XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII; il passaggio di ruolo è, peraltro, limitato agli impiegati in possesso del titolo di studio prescritto.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 16.

Art. 118

Norme di inquadramento

Il personale dei ruoli organici di cui alle tabelle F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, S, T, U, di cui all'allegato I alla legge 11 febbraio 1970, n. 27 è inquadrato nelle qualifiche stabilite dall'art. 115, secondo la corrispondenza appresso specificata:

Gli impiegati di cui alla tabella G dell'allegato I alla legge 11 febbraio 1970, n. 27, che anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestivano una qualifica non superiore a segretario sono inquadrati, nella prima attuazione del presente decreto, nella nuova qualifica di segretario di cui alla tabella VIII dell'art. 114, a prescindere dalla disponibilità di posti.

Dopo le prime promozioni alla qualifica di segretario principale in attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto, gli impiegati che hanno partecipato ai relativi scrutini, anche se promossi, sono ammessi a domanda agli scrutini di prima attuazione del presente decreto per la promozione a dirigente di esercizio di cui alla tabella XI dell'art. 115.

Gli impiegati che successivamente alle promozioni di cui ai precedenti commi rivestono la qualifica di segretario saranno inquadrati, con effetto dal 1° luglio 1970, nella qualifica di revisore di esercizio, nel limite dei posti disponibili, con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 134 e nell'ordine del ruolo di provenienza salvo che non chiedano, entro sessanta giorni dalla data dello scrutinio per le prime promozioni a dirigente di esercizio, di rimanere nella predetta qualifica di segretario.

Gli impiegati che rivestivano la qualifica di capo ufficio superiore e quelli che rivestivano la qualifica di capo ufficio di 1ª classe sono inquadrati, secondo l'ordine del ruolo di provenienza, nella qualifica di dirigente di ufficio; i primi hanno precedenza sui secondi.

Nella prima attuazione del presente decreto agli impiegati che rivestivano la qualifica di capo ufficio principale e di capo ufficio è attribuito il trattamento economico relativo alla nuova qualifica di capo ufficio ed operatore principale, ferma restando, in via provvisoria, la distinzione nei due ruoli di cui alle tabelle L ed M dell'allegato I alla legge 11 febbraio 1970, n. 27. Le prime promozioni alla qualifica di dirigente di ufficio sono conferite avuto riguardo al numero di posti fissato dal 1° gennaio 1971 per le predette tabelle L ed M dell'allegato I alla legge 11 febbraio 1970, n. 27.

Dopo le promozioni di cui al precedente comma gli impiegati rimasti nelle qualifiche di capo ufficio principale e di capo ufficio saranno inseriti nella nuova qualifica di capo ufficio e operatore principale secondo la data di iscrizione in ruolo nelle predette qualifiche di provenienza.

I vincitori del concorso bandito con decreto ministeriale n. 2261 del 27 giugno 1970 per la nomina alla qualifica di vice segretario del ruolo organico di cui alla tabella G dell'allegato I alla legge 11 febbraio 1970, n. 27, sono collocati nelle qualifiche di segretario e di revisore di esercizio secondo la preferenza da indicare, nell'ordine della graduatoria, e nei limiti dei posti disponibili in ciascuna di dette qualifiche.

Art. 119

Personale dell'esercizio per gli uffici locali

Il personale dell'esercizio per gli uffici locali è distinto come segue:

TABELLA XXII (a)

                      Qualifiche                                Posti
Direttore di ufficio locale di gruppo A                          135
Direttore di ufficio locale di gruppo B                          609
Direttore di ufficio locale di gruppo C                          610
                                      Totale                   1.354
______________________
(a) Con  decreto  del  Ministro  per  le  poste  e  le telecomunicazioni, di
concerto con  il Ministro per il tesoro, sentita la Commissione centrale per
gli uffici  locali, saranno variati i punti necessari per la classificazione
degli uffici  locali,  previsti  dall'art.  3  del regolamento di esecuzione
approvato con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 3 agosto 1968, n.
1505, in  relazione  alle  modifiche  dell'organico  di  ciascuna  qualifica
apportate in  applicazione della presente tabella. Ai sensi dell'art. 24 del
testo unico  approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto
1967, n.  1417, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni
saranno annualmente   apportate  all'organico  complessivo  della  presente
tabella ed  alla  dotazione  organica  di  posti  di  ciascuna  qualifica le
necessarie variazioni  in  dipendenza  delle  modifiche  nel numero di posti
verificatesi sino  al  31  dicembre  di  ogni  anno,  per  la  istituzione,
soppressione, variazione  di  classifica degli uffici locali, mantenendo tra
le varie qualifiche i rapporti risultanti dalla presente tabella.

TABELLA XXIII (b)

                      Qualifiche                                Posti
Direttore di ufficio locale di gruppo D                        4.455
Direttore di ufficio locale di gruppo E
  ed operatore principale U.L.A.                              20.048
Operatore U.L.A.                                              20.049
                                      Totale                  44.552
______________________
(b) Con  decreto  del  Ministro  per  le  poste  e  le telecomunicazioni, di
concerto con  il Ministro per il tesoro, sentita la Commissione centrale per
gli uffici  locali, saranno variati i punti necessari per la classificazione
degli uffici  locali  e  delle agenzie, previsti dall'art. 3 del regolamento
di esecuzione  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 3
agosto 1968,  n.  1505,  in  relazione  alle  modifiche  dell'organico delle
qualifiche di  direttore  di  ufficio locale apportate in applicazione della
presente tabella.
Ai sensi  dell'art.  24 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica  9  agosto  1967,  n. 1417, con decreto del Ministro per le
poste e  le  telecomunicazioni  saranno  annualmente  apportate all'organico
complessivo della  presente  tabella  ed alla dotazione organica di posti di
ciascuna qualifica  le  necessarie  variazioni in dipendenza delle modifiche
nel numero  di  posti  verificatesi sino al 31 dicembre di ogni anno, per la
istituzione, soppressione,  variazione  di  classifica degli uffici locali e
delle agenzie,  variazioni  all'assegno  del  personale,  mantenendo  fra le
varie qualifiche i rapporti risultanti dalla presente tabella.
A decorrere  dal  1°  gennaio  1971,  la  qualifica  di direttore di ufficio
locale di  gruppo  E  del  quadro  A  del ruolo della carriera del personale
esecutivo degli  uffici  locali e quella di primo ufficiale del quadro B del
ruolo stesso  sono  unificate nella qualifica, con unica dotazione organica,
di direttore  di  ufficio  locale  di  gruppo  E  ed  operatore  principale,
prevista dalla  presente  tabella.  Nella  qualifica  stessa  sono inseriti,
senza tener  conto  del quadro di provenienza, i direttori di ufficio locale
di gruppo  E ed i primi ufficiali, secondo l'ordine di anzianità determinato
ai sensi  del  secondo  comma  dell'art.  15  del regolamento di esecuzione,
approvato con  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. 
Essi conservano le anzianità di carriera e di qualifica possedute.
Dalla stessa  data  del  1°  gennaio  1971  è  soppresso  il  secondo comma
dell'art. 58  del  testo  unico  approvato  con decreto del Presidente della
Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.
Le norme  di  cui  al  primo  e  secondo  comma dell'art. 82 del testo unico
approvato con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 9 agosto 1967, n.
1417, valgono anche per gli operatori principali U.L.A.
Gli operatori  principali,  oltre  a  svolgere  le mansioni previste per gli
operatori, coadiuvano   i   direttori   di   ufficio  locale,  anche  nello
svolgimento dell'azione  di  controllo,  e  possono  essere incaricati della
reggenza di uffici locali e della titolarità o reggenza di agenzie.

TABELLA XXIV (c)

                      Qualifiche                                Posti
Portalettere superiore ed assimilate                           2.612
Portalettere ed assimilate                                    15.671
Fattorino ed assimilate                                        7.835
                                      Totale                  26.118
______________________
(c) Ai  sensi  dell'art.  24  del  testo  unico  approvato  con  decreto del
Presidente della  Repubblica  9  agosto  1967,  n.  1417,  con  decreto del
Ministro per  le  poste e le telecomunicazioni saranno annualmente apportate
all'organico complessivo  della  presente tabella ed alla dotazione organica
di posti  di ciascuna qualifica le necessarie variazioni in dipendenza delle
modifiche del  numero di posti verificatesi sino al 31 dicembre di ogni anno
per la  istituzione,  soppressione  di  posti  e  variazione all'assegno del
personale della  presente  tabella,  mantenendo  fra  le  varie qualifiche i
rapporti risultanti dalla tabella medesima.
Art. 120

Avanzamento e passaggi di ruolo del personale U.L.A.

(integrato dall'art. 9 della legge 14 agosto 1971, n. 736)

Le promozioni a direttore di ufficio locale di gruppo A e B restano disciplinate dagli articoli 55 e 54 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

I posti disponibili nella qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo C sono conferiti:

1) per un sesto dei posti disponibili mediante concorso per esame al quale sono ammessi i direttori di ufficio locale di gruppo D, nonchè i direttori di ufficio locale di gruppo E e gli operatori principali U.L.A. con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica o a prescindere da tale anzianità se in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. Gli esami del concorso sono a carattere prevalentemente pratico e debbono tendere ad accertare la preparazione professionale e l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni di carattere amministrativo e di esercizio;

2) per i restanti posti disponibili mediante concorso per titoli, al quale sono ammessi a partecipare i direttori degli uffici locali di gruppo D ed E, e gli operatori principali U.L.A., in possesso del titolo di studio di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, i quali, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto, se direttori di ufficio locale di gruppo D, quattro anni di complessivo servizio nella qualifica stessa ed in quella di direttore di ufficio locale di gruppo E e operatori principali, e, se direttori di ufficio locale di gruppo E e operatori principali, otto anni di effettivo servizio nella qualifica.

La norma di cui all'art. 9 della legge 12 marzo 1968, n. 259, resta in vigore permanentemente, per il personale ivi contemplato, ai fini dell'ammissione al concorso previsto al numero 2) del presente articolo, fermo restando il disposto di cui ai precedenti articoli 41 e 42.

Non possono partecipare ai concorsi gli aspiranti che abbiano riportato nell'ultimo triennio, anche per una sola volta, un giudizio complessivo inferiore a "buono".

L'ammissione ai concorsi è subordinata al parere favorevole della Commissione centrale per gli uffici locali che a tal fine tiene conto della qualità del servizio prestato, del rendimento e delle attitudini a svolgere le funzioni della qualifica da conferire.

Per l'espletamento e la definizione dei concorsi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dagli articoli 49 comma ottavo, 50, 53 e 55 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Gli impiegati che cambiano ruolo mediante concorso per esami ai sensi del punto 1) del secondo comma conseguono le promozioni successive anche a prescindere dal titolo di studio.

I posti disponibili nella qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo D sono conferiti per due quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per tre quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi gli impiegati della qualifica immediatamente inferiore della stessa tabella, che abbiano compiuto nella stessa qualifica cinque anni di effettivo servizio.

Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.

I posti disponibili nella qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo E ed operatore principale U.L.A. sono conferiti:

1) per un sesto dei posti disponibili mediante concorso per esame al quale sono ammessi:

a) i portalettere superiori ed assimilati U.L.A.;

b) i portalettere ed i fattorini ed assimilati U.L.A. con almeno tredici anni di effettivo servizio nel ruolo.

Il periodo di anzianità indicato nella lettera b) è ridotto di quattro anni per i dipendenti in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Gli esami del concorso sono a carattere pratico sui servizi d'istituto.

L'ammissione al concorso è subordinata, per coloro che non sono provvisti del prescritto titolo di studio, al giudizio favorevole della Commissione centrale U.L.A. che, a tal fine, tiene conto della qualità del servizio prestato, del rendimento, delle attitudini ad esercitare le mansioni del ruolo cui si riferisce il concorso.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al precedente art. 16;

2) per i restanti posti disponibili, una metà mediante scrutinio per merito comparativo e una metà mediante scrutinio per merito assoluto.

Agli scrutini sono ammessi gli operatori della stessa tabella che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica, fermo restando il disposto di cui ai precedenti articoli 41 e 42.

I posti disponibili nella qualifica di portalettere superiore ed assimilati U.L.A. sono conferiti per un quinto mediante scrutinio per merito comparativo e per quattro quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i portalettere ed assimilati U.L.A. che abbiano compiuto alla data dello scrutinio cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

Le promozioni alla qualifica di portalettere ed assimilati U.L.A. vengono conferite mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi i fattorini ed assimilati U.L.A. che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica.

Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.

Gli impiegati che cambiano ruolo mediante concorso per esami, ai sensi del punto 1) del decimo comma, conseguono le promozioni successive anche a prescindere dal titolo di studio.

Art. 121

Norme di inquadramento

Il personale degli uffici locali è inquadrato nelle qualifiche stabilite dall'art. 119, secondo la corrispondenza appresso specificata:

 

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

Art. 122

Carriere

Il personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici si distingue in:

personale direttivo;

personale degli uffici;

personale dell'esercizio.

Art. 123

Carriere del personale direttivo

Le carriere del personale direttivo sono distinte come segue:

TABELLA I

                      Qualifica                                 Posti
Direttore dell'A.S.S.T.(a)                                         1
______________________
(a) Compete  l'indennità di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 14 giugno
1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.

TABELLA II

                      Ruolo del personale amministrativo
                      Qualifiche                                 Posti
Direttore centrale                                                 4
Ispettore generale                                                12
Ispettore capo e direttore di divisione                           30
Ispettore superiore e direttore di sezione
Ispettore e consigliere                                          130
                                      Totale                     176

TABELLA III

                      Ruolo del personale tecnico
                      Qualifiche                                 Posti
Direttore centrale                                                 4
Ispettore generale                                                15
Ispettore capo e direttore di divisione                           30
Ispettore superiore e direttore di sezione
Ispettore e consigliere                                          157
                                      Totale                     206

Le promozioni nelle carriere direttive di cui al presente articolo sono disciplinate dalle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del presente decreto relativo al personale tecnico.

Al concorso per la nomina alle qualifiche di ispettore superiore ed equiparate sono ammessi, nei limiti, con le modalità e i requisiti di cui al precedente art. 16, oltre che gli impiegati della carriera di concetto degli uffici, anche quelli delle carriere dell'esercizio di cui alle successive tabelle IX e X che rivestano la qualifica terminale o intermedia.

Restano ferme le disposizioni che concernono la nomina alle qualifiche di direttore dell'A.S.S.T. e di direttore centrale.

Art. 124

Carriera del personale degli uffici

Le carriere del personale degli uffici sono distinte come segue:


                              CARRIERA DI CONCETTO

TABELLA IV

(1)


                      Qualifiche                                Posti
Segretario capo                                                  226
Segretario principale                                          1.016
Segretario                                                     1.016
                                      Totale                   2.258
                              CARRIERA ESECUTIVA

TABELLA V


                      Qualifiche                                Posti
Coaudiatore superiore                                             30
Coaudiatore principale                                           135
Coaudiatore                                                      135
                                      Totale                     300

TABELLA VI


                       RUOLO AD ESAURIMENTO DEL PERSONALE
                              AIUTO CONTABILE (a)
                      Qualifiche                                Posti
Aiuto contabile principale (equiparata a
  coadiutore superiore)                                          131
Primo aiuto contabile principale (equiparata a
  coadiutore superiore)                                          199
Aiuto contabile (equiparata a
  coadiutore superiore)                                          270
                                      Totale                     600
_______________________
(a) Nella tabella V possono essere coperti i posti risultanti dalla differenza
tra la dotazione complessiva della tabella stessa ed il numero dei posti occu-
pati nella tabella VI.
                              CARRIERA AUSILIARIA

TABELLA VII


                      Qualifiche                                Posti
Commesso capo                                                     45
Commesso                                                        105
                                      Totale                     150

TABELLA VIII


                       RUOLO AD ESAURIMENTO DEL PERSONALE
                              AUSILIARIO (b)
                      Qualifiche                                Posti
Capo commesso principale                                          22
Capo commesso di 1ª classe (equiparata
  a commesso capo)                                                83
Capo commesso di 2ª classe (equiparata
  a commesso capo)                                                83
                                      Totale                     150

(b)In corrispondenza dei posti coperti nel ruolo ad esaurimento di cui alla pre-
 sente tabella sono lasciati scoperti altrettanti posti nel ruolo di cui alla
 tabella VII.
Le promozioni ed i passaggi di carriera del personale degli uffici sono disciplinati dalle disposizioni del testo unico approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3

e del presente decreto, concernenti le qualifiche corrispondenti. La promozione a segretario principale è disciplinata dalle disposizioni relative al personale tecnico.

L'anzianità richiesta per la promozione alla qualifica di primo aiuto contabile del ruolo ad esaurimento è quella prevista dal successivo art. 126 per la promozione alla qualifica di operatore telefonico principale ed equiparata.

I posti disponibili nella qualifica di capo commesso principale del ruolo ad esaurimento sono conferiti per un quinto mediante scrutinio per merito comparativo e per quattro quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi gli impiegati della qualifica immediatamente inferiore dello stesso ruolo che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica medesima.

Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.

I capi commessi principali del ruolo ad esaurimento sono ammessi al concorso per esame per la nomina a coadiutore principale a prescindere dall'anzianità di qualifica, fermi restando gli altri requisiti.

Ai concorsi per il passaggio alle qualifiche di segretario principale e di coadiutore principale sono ammessi rispettivamente gli impiegati appartenenti ai ruoli di cui alle tabelle V e VI ed alle tabelle VII, VIII e gli operai.

(1)

Tabella modificata per effetto dell'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 736.

Art. 125

Personale dell'esercizio telefonico

Il personale dell'esercizio telefonico è distinto come segue:

Tabella IX


                      Qualifiche                                Posti
Dirigente superiore di esercizio                                  22
Dirigente di esercizio                                            46
Revisore di esercizio                                             45
                                      Totale                     115

Tabella X (a)

(1)


                      Qualifiche                                Posti
Dirigente tecnico superiore
ed assimilate                                                    173
Dirigente tecnico revisore tecnico
principale ed assimilate (b)                                     779
Revisore tecnico ed assimilate                                   779
                                      Totale                    1.731

a)Dal 1°gennaio 1971 l'ultimo comma dell'art. 51 della legge 18 febbraio 1963
 n. 81, è sostituito dal seguente: "I posti di volta in volta trasferiti nel-
la tabella X sono ripartiti in misura non superiore al dieci per cento per la
qualifica di dirigente tecnico superiore ed equiparata e del quarantacinque 
per cento per ciascuna delle qualifiche inferiori".
b) In corrispondenza dei posti di organico arrecati in aumento sono lasciati 
scoperti fino al 31 dicembre 1971 altrettanti posti della qualifica iniziale.

Tabella XI (a)


                      Qualifiche                                Posti
Dirigente di commutazione e assistente
superiore di commutazione                                        250
Assistente di commutazione                                       450
                                      Totale                     700

a) Gli impiegati della tabella dei dirigenti e degli assistenti di commutazione
 hanno preminenza gerarchica sul personale della tabella degli operatori tele-
 fonici.

Tabella XII

(2)


                      Qualifiche                                Posti
Operatore telefonico superiore e assistente
superiore d'esercizio                                            647
Operatore telefonico principale e assistente
principale di esercizio                                        3.585
Operatore telefonico                                           4.034
                                      Totale                   8.266

Tabella XIII

(2)


                      Qualifiche                                Posti
Capo centrale superiore, capo officina
superiore, capo tecnico superiore e operatore
tecnico superiore                                                 20
Capo centrale, capo officina,
capo tecnico e operatore tecnico principale                       90
Operatore tecnico                                                 90
                                      Totale                     200

Tabella XIV


                      Qualifiche                                Posti
Sorvegliante capo e smistatore capo                               99
Smistatore principale ed assimilate                              591
Smistatore ed assimilate                                         266
                                      Totale                     986

Tabella XV

(3)


                      Qualifiche                                Posti
Sorvegliante capo trasporti                                       26
Conducente principale, apparecchiatore principale
ed assimilate                                                    132
Conducente, apparecchiatore
ed assimilate                                                     67
                                      Totale                     225
(1)

Tabella modificata per effetto dell'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 736.

(2)

Tabella modificata per effetto dell'art. 1 della legge 29 novembre 1973, n. 809.

(3)

Tabella modificata per effetto dell'art. 1 del D.P.R. 26 marzo 1974 e successivamente dall'art. 2 del D.P.C.M. 3 giugno 1976.

Art. 126

Accesso ai ruoli - Avanzamento

(integrato dall'art. 9 della legge 14 agosto 1971, n. 736)

La nomina ad assistente di commutazione (tabella XI) è riservata al personale della tabella XII ai sensi dell'art. 21 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, il quale è modificato nel senso che il concorso per merito distinto è sostituito da un concorso per esame speciale mediante colloquio vertente sui servizi d'istituto e sul programma da stabilire con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, al quale possono partecipare gli operatori telefonici di cui alla predetta tabella XII che abbiano maturato alla data del relativo bando di concorso sei anni di anzianità nella tabella di appartenenza. Il colloquio non s'intende superato ove il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi.

Le tabelle XI e XII si considerano cumulativamente ai fini della determinazione dei posti disponibili da mettere a concorso per l'ammissione all'impiego nella predetta tabella XII.

I posti disponibili nelle qualifiche di dirigente superiore di esercizio e di dirigente tecnico superiore ed assimilate sono conferiti per tre quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per due quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi rispettivamente i dirigenti di esercizio ed i dirigenti tecnici ed assimilati che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

I posti disponibili nelle qualifiche di dirigente di esercizio e dirigente tecnico ed assimilate, salvo quanto previsto dal successivo art. 127, sono conferiti per due quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per tre quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi rispettivamente i revisori di esercizio e i revisori tecnici ed assimilati che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica, fermo restando il disposto di cui ai precedenti articoli 41 e 42. Tali periodi di anzianità sono ridotti di due anni per gli impiegati dello stesso ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto muniti di diploma di laurea o titolo equipollente.

I posti disponibili nelle qualifiche di dirigente di commutazione, di operatore telefonico superiore e di capo centrale superiore ed assimilate sono conferiti per tre quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per due quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi rispettivamente gli assistenti di commutazione, gli operatori telefonici principali e i capi centrali ed assimilati che abbiano compiuto nella qualifica cinque anni di effettivo servizio.

I posti disponibili nelle qualifiche di operatore telefonico principale e capo centrale ed assimilate, salvo quanto previsto dal successivo art. 127, sono conferiti per un quinto mediante scrutinio per merito comparativo e per quattro quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi rispettivamente gli operatori telefonici e gli operatori tecnici che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica, fermo restando il disposto di cui ai precedenti articoli 41 e 42.

I posti disponibili nelle qualifiche di sorvegliante capo e sorvegliante capo trasporti ed assimilate sono conferiti per due quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per tre quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi rispettivamente gli impiegati della qualifica immediatamente inferiore del rispettivo ruolo che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

I posti disponibili nelle qualifiche di smistatore principale e di conducente principale ed assimilate sono conferiti mediante scrutinio per merito assoluto ai quali sono ammessi gli impiegati della qualifica immediatamente inferiore del rispettivo ruolo che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica, fermo restando il disposto di cui ai precedenti articoli 41 e 42.

Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.

Art. 127

Passaggi di ruolo

Un sesto dei posti disponibili nella qualifica di dirigente di esercizio è conferito mediante concorso per esame al quale sono ammessi gli impiegati delle tabelle di cui all'art. 125 con qualifica di dirigente di commutazione, di operatore telefonico superiore e di capo centrale superiore, ed assimilate, nonchè di assistente di commutazione, di operatore telefonico principale e di capo centrale, ed assimilate, con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica o a prescindere da tale anzianità se in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Gli esami del concorso sono a carattere prevalentemente pratico e devono tendere ad accertare la preparazione professionale e l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni di carattere amministrativo e di esercizio.

Un sesto dei posti disponibili nella qualifica di operatore telefonico principale, o assimilata, è conferito mediante concorso per esame al quale sono ammessi gli impiegati delle tabelle di cui all'art. 125 e gli operai appresso indicati:

a) sorveglianti capo ed assimilati delle tabelle XIV e XV;

b) smistatori principali, conducenti principali, smistatori e conducenti ed assimilati delle tabelle XIV e XV, con almeno tredici anni di effettivo servizio nel ruolo;

c) capi operai e operai specializzati; operai qualificati con almeno sei anni di anzianità nel ruolo; operai comuni con almeno tredici anni di anzianità nel ruolo.

I periodi di anzianità di servizio indicati nelle precedenti lettere b) e c) sono ridotti di quattro anni per i dipendenti che siano in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Gli esami del concorso sono a carattere pratico sui servizi di istituto. Le disposizioni di cui ai precedenti commi primo e secondo, terzo e quarto, si applicano anche per i passaggi alle qualifiche intermedie rispettivamente dei ruoli di cui alle tabelle X e XIII; il passaggio di ruolo è, peraltro, limitato agli impiegati in possesso del titolo di studio prescritto.

L'ammissione ai concorsi per coloro che non sono provvisti del prescritto titolo di studio è subordinata al giudizio favorevole della Commissione centrale del personale che, a tal fine, tiene conto della qualità del servizio prestato, del rendimento, delle attitudini ad esercitare le mansioni del ruolo cui si riferisce il concorso stesso.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al precedente art. 16.

Art. 128

Norme di inquadramento

Il personale dei ruoli organici di cui alle tabelle D, E, F, G, H, I, M, N, O e P di cui all'allegato III alla legge 11 febbraio 1970, n. 27, è inquadrato nelle qualifiche stabilite dagli articoli 124 (ruoli ad esaurimento) e 125 secondo la corrispondenza appresso specificata:

Gli impiegati di cui alla tabella E dell'allegato III alla legge 11 febbraio 1970, n. 27, che anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestivano una qualifica non superiore a segretario sono inquadrati, nella prima attuazione del presente decreto, nella nuova qualifica di segretario della carriera di concetto del personale degli uffici, a prescindere dalla disponibilità dei posti.

Gli impiegati della predetta carriera che successivamente alle prime promozioni alla qualifica di segretario principale in attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto rivestano tale qualifica o quella di segretario sono inquadrati, con effetto dal 1° luglio 1970, nel limite dei posti disponibili e con l'osservanza del disposto di cui all'art. 134 rispettivamente nella qualifica di dirigente di esercizio e di revisore di esercizio (tabella IX) secondo l'ordine di ruolo nella carriera di provenienza.

L'inquadramento di cui al precedente comma è disposto a domanda degli interessati, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data dello scrutinio relativo alle prime promozioni alla qualifica di segretario principale.

Art. 129

Inquadramento di operatori telefonici nei ruoli dei dirigenti ed assistenti di commutazione

Gli impiegati del ruolo di cui alla tabella XII che alla data del 1° luglio 1971 rivestano la qualifica di operatore telefonico superiore, o di operatore telefonico principale, o assimilate, e abbiano svolto lodevolmente da almeno diciotto mesi mansioni di dirigenza dei servizi di accettazione o di commutazione telefonica possono essere inquadrati nel ruolo di cui alla tabella XI, alle corrispondenti qualifiche di dirigente di commutazione, o assimilata, e di assistente di commutazione, prendendo posto dopo gli impiegati che alla data dell'inquadramento già rivestano le anzidette qualifiche.

L'inquadramento decorre dalla data del relativo provvedimento ed è disposto, anche in soprannumero, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentita la commissione centrale per il personale, a domanda degli interessati da presentarsi entro novanta giorni dalla data del 1° luglio 1971. Gli impiegati inquadrati nei ruoli dei dirigenti ed assistenti di commutazione conservano le anzianità di carriera e di qualifica acquisite nei ruoli di provenienza.

I soprannumeri risultanti dall'applicazione del presente articolo non possono superare il cinquanta per cento della dotazione organica delle singole qualifiche del ruolo dei dirigenti e degli assistenti di commutazione; nelle corrispondenti qualifiche del ruolo degli operatori telefonici sono lasciati scoperti altrettanti posti.

Per esigenze di servizio gli impiegati con qualifica di dirigente di commutazione ed assimilata, possono essere utilizzati anche nelle mansioni proprie degli assistenti di commutazione.

Art. 130

Norme comuni alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (1)

(modificato dall'art. 6 della legge 14 agosto 1971, n. 736)

Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 46, 49 e 50 della legge 12 marzo 1968, n. 325, concernenti variazioni alle piante organiche del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Ai fini dell'inquadramento nelle nuove qualifiche si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 133 del presente decreto.

Gli impiegati provenienti dalle qualifiche corrispondenti agli ex coefficienti 284 e 240 della carriera di concetto, all'ex coefficiente 211 della carriera esecutiva ed all'ex coefficiente 170 della carriera ausiliaria conservano, nelle rispettive qualifiche di inquadramento, l'anzianità di servizio complessivamente posseduta nella qualifica di provenienza ed in quelle inferiori dello stesso ruolo. L'attribuzione della classe di stipendio è regolata dalle norme concernenti il trattamento economico.

Gli impiegati che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rivestivano qualifiche corrispondenti agli ex coefficienti 402 della carriera di concetto, 284 della carriera esecutiva e 210 della carriera ausiliaria sono ammessi agli scrutini per la promozione alla nuova qualifica superiore della rispettiva tabella di inquadramento al compimento di tre anni di effettivo servizio nella qualifica di provenienza.

Per gli impiegati che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, erano provvisti di stipendio corrispondente all'ex coefficiente 357, il numero degli anni previsto per il conseguimento della seconda classe di stipendio della nuova qualifica di inquadramento è ridotto da cinque a tre anni.

I concorsi per titoli per la promozione a qualifiche corrispondenti all'ex coefficiente 284 del personale degli uffici locali saranno portati a termine se alla data di entrata in vigore del presente decreto siano già scaduti i termini per la presentazione delle domande. Le promozioni dei vincitori saranno conferite con effetto dalla data del 1° luglio 1970.

I concorsi per esame per la promozione alle qualifiche corrispondenti all'ex coefficiente 284 del personale degli uffici locali in corso di espletamento saranno portati a termine se alla data di entrata in vigore del presente decreto le prove scritte siano già state iniziate. Le promozioni dei vincitori saranno conferite con effetto dalla data del 1° luglio 1970.

Per i concorsi mediante esame per la promozione alle qualifiche corrispondenti all'ex coefficiente 284 valgono nei confronti dei personali non citati nei due commi precedenti le disposizioni di cui al successivo art. 144.

L'inquadramento nella qualifica intermedia previsto dall'art. 118 per i ruoli organici di cui alle tabelle XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI, dall'art. 121 per i ruoli organici di cui alle tabelle XXIII e XXIV e dall'art. 128 per i ruoli organici di cui alle tabelle XII, XIII, VI, XIV e XV è disposto, occorrendo, in soprannumero. In corrispondenza di tale soprannumero sono lasciati vacanti altrettanti posti nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo organico.

(1)

Si riporta il testo dell'art. 6, commi 1 e 2, della legge 14 agosto 1971, n. 736:

"Art. 6

Gli impiegati, dipendenti dalle aziende del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, rivestivano una delle qualifiche corrispondenti all'ex coefficiente di stipendio 210, sono ammessi agli scrutini per la promozione a sorvegliante capo o qualifiche equiparate al compimento dell'anzianità prevista dal quarto comma dell'art. 130 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 o, se più favorevole, al compimento di cinque anni di effettivo servizio prestato complessivamente nelle qualifiche corrispondenti agli ex coefficienti 210 e 190.

I posti che si renderanno disponibili nella qualifica di sorvegliante capo o equiparate, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1077, saranno riservati agli impiegati di cui al precedente comma".

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 131

Carriere per classi di stipendio

Le carriere che si sviluppano per classi di stipendio, nonchè le relative qualifiche e permanenze, risultano dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica concernente il trattamento economico dei dipendenti dello Stato emanato in attuazione della delega di cui all'art. 10 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni.

Art. 132

Ruoli organici

Per la prima applicazione del presente decreto, nei ruoli in cui esistono personali in soprannumero nelle qualifiche inferiori a quella terminale le dotazioni organiche risultanti dall'applicazione delle percentuali del dieci e del quarantacinque per cento previste, rispettivamente, per la terza e la seconda qualifica delle carriere di concetto ed esecutive, e la percentuale del trenta per cento prevista per la seconda qualifica delle carriere ausiliarie, vengono parzialmente aumentate. Tale aumento verrà riassorbito in ragione di un decimo delle vacanze future, a partire dalla qualifica meno elevata. La disposizione del presente comma si applica anche ai ruoli organici la cui dotazione risulta determinata nei precedenti articoli.

Nulla è innovato per quanto concerne il riassorbimento di eventuali posti in soprannumero diversi da quelli previsti nel precedente comma esistenti in tutte le carriere alla data di entrata in vigore del presente decreto.

I contingenti dei coadiutori e coadiutori principali e dei coadiutori dattilografi saranno determinati con i provvedimenti concernenti la revisione dei ruoli organici previsti dall'art. 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249, modificato dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775.

Fino all'emanazione dei provvedimenti delegati di cui al precedente comma, la dotazione organica delle singole qualifiche dei ruoli istituiti specificamente per i servizi di dattilografia è stabilita nelle seguenti percentuali della dotazione complessiva del relativo ruolo organico: coadiutore superiore, dieci per cento; coadiutore dattilografo, novanta per cento.

I contingenti del personale delle carriere esecutive che svolge mansioni di meccanografo sono trasformati in autonomi ruoli organici di coadiutori meccanografi con le modalità di cui all'ultimo comma del presente articolo. In relazione alla istituzione di tali ruoli sono ridotti di altrettanti posti i corrispondenti ruoli della carriera esecutiva.

L'inquadramento del personale nei nuovi ruoli di cui al precedente comma in qualifica e classe di stipendio corrispondenti alla posizione già ricoperta, è disposto con decreto del Ministro competente, sentito il Consiglio di amministrazione, tenuto conto delle mansioni effettivamente svolte nei centri meccanografici istituiti.

Le dotazioni organiche dei ruoli del personale ausiliario addetto al servizio degli automezzi non previsti dalle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto saranno stabilite con le norme di attuazione del citato art. 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249, modificato dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775. Con le stesse norme sarà disciplinato il primo inquadramento nei nuovi ruoli dei dipendenti dello Stato, anche di altre carriere e categorie, che esercitino le mansioni di autista e siano provvisti dei prescritti requisiti.

Le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche, risultanti per ciascun ruolo dall'applicazione del presente decreto ed in questo non riportate, sono specificate in tabelle approvate con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la riforma della pubblica amministrazione.

Art. 133

Inquadramento nelle nuove qualifiche

La corrispondenza fra le qualifiche previste dall'ordinamento in vigore anteriormente alla data dalla quale ha effetto il presente decreto e quelle stabilite negli articoli 13, 18, 23 e 29 risulta dall'annessa tabella A.

Gli impiegati delle carriere direttive, di concetto, esecutive ed ausiliarie in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto sono inquadrati nelle nuove corrispondenti qualifiche, conservando l'anzianità e l'ordine di ruolo posseduti nella rispettiva qualifica di provenienza.

Resta salvo quanto previsto nei successivi articoli.

Art. 134

Anzianità acquisita

Nei casi di fusione di più qualifiche previste dal vecchio ordinamento in una, gli impiegati conservano nella nuova qualifica di inquadramento l'anzianità di servizio maturata complessivamente nelle qualifiche soppresse.

Art. 135

Qualifica ad personam

Ove le nuove qualifiche riproducano la denominazione prevista dal precedente ordinamento con la omissione della distinzione in classi, o altra analoga, gli impiegati in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno facoltà di continuare ad usare la precedente qualifica.

Art. 136

Personale di dattilografia e di meccanografia

Gli impiegati appartenenti ai ruoli istituiti specificamente per compiti di dattilografia, stenodattilografia o meccanografia che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rivestivano qualifiche non superiori a quelle corrispondenti all'ex coefficiente 271 assumono la qualifica di coadiutore dattilografo o coadiutore meccanografo ed in tale qualifica conservano l'anzianità di servizio complessivamente posseduta nella qualifica di provenienza ed in quella immediatamente inferiore.

Ai coadiutori dattilografi è attribuito il parametro di stipendio 120, 133, 163, 183 e 213 previsto per la carriera, a seconda che l'anzianità complessiva non superi, rispettivamente, gli anni due, sei, otto, tredici o, per il personale comunque in servizio da data non posteriore al 1° gennaio 1967, rispettivamente due, sei, otto, undici. Ai coadiutori meccanografi è attribuito il parametro di stipendio 128, 143, 168, 188 e 218 previsto per la carriera a seconda che l'anzianità complessiva non superi, rispettivamente, gli anni due, sei, otto, tredici o, per il personale comunque in servizio da data non posteriore al 1° gennaio 1967, rispettivamente due, sei, otto, undici. L'anzianità eccedente rispetto a quella complessivamente richiesta per la classe conferita è riconosciuta nella classe medesima ai fini del conseguimento degli aumenti periodici di stipendio.

Art. 137

Concorsi di promozione per titoli

Salvo quanto previsto dagli articoli successivi, i concorsi per titoli per l'avanzamento in carriera saranno portati a termine se alla data di entrata in vigore del presente decreto siano già scaduti i termini per la presentazione delle domande.

Le promozioni dei vincitori saranno conferite con effetto dalla data del 1° luglio 1970, se più favorevole.

Art. 138

Inquadramento nella qualifica di direttore di sezione in base ad esami espletati o in corso di espletamento

I concorsi per merito distinto e gli esami di idoneità per la promozione alla qualifica di direttore di sezione, ed equiparate, in corso di espletamento saranno portati a termine qualora, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano già state iniziate le prove scritte.

I vincitori dei concorsi per merito distinto precedentemente espletati, classificatisi in graduatoria oltre il numero dei posti disponibili, e gli idonei dei concorsi medesimi e degli esami di idoneità che non abbiano conseguito la promozione alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè i vincitori del concorso per merito distinto di cui al precedente comma ed i candidati dichiarati idonei nello stesso concorso o nell'esame di idoneità saranno collocati, con effetti giuridici ed economici dal 1° luglio 1970, nella qualifica di direttore di sezione, o equiparate, subito dopo gli impiegati che già rivestono tale qualifica, nell'ordine seguente:

1) vincitori dei precedenti concorsi per merito distinto, classificatisi in graduatoria oltre il numero dei posti disponibili;

2) vincitori del concorso per merito distinto di cui al primo comma;

3) idonei compresi nella graduatoria unica di cui all'art. 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

4) idonei dell'esame di idoneità di cui al primo comma;

5) idonei dei precedenti concorsi per merito distinto non compresi nella graduatoria unica di cui al citato art. 165, qualunque sia l'anzianità di servizio;

6) idonei del concorso di merito distinto di cui al primo comma, qualunque sia l'anzianità di servizio.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli esami di avanzamento previsti dall'art. 211 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Subito dopo gli impiegati di cui ai precedenti secondo e terzo commi sono collocati nella qualifica di direttore di sezione o equiparate, sempre con effetto dal 1° luglio 1970 quelli che hanno superato concorsi o esami di promozione alla qualifica immediatamente inferiore previsti da precedenti disposizioni di legge.

Art. 139

Promozione degli attuali direttori di sezione

Gli impiegati delle carriere direttive che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rivestivano la qualifica di direttore di sezione, o equiparata, o che a tale qualifica perverranno ai sensi del precedente art. 138, sono ammessi allo scrutinio per la promozione a direttore di divisione previsto dall'art. 17, al compimento di tre anni di effettivo servizio nella qualifica o, se più favorevole, al compimento di nove anni e sei mesi di servizio complessivo maturato nella carriera, ridotti ad otto anni e sei mesi per il personale delle carriere direttive tecniche. Si applica il disposto di cui agli articoli 41, primo e secondo comma, e 146.

Negli scrutini di promozione alla qualifica di direttore di divisione, o equiparata, agli impiegati di cui al precedente comma è attribuito un autonomo coefficiente di merito pari a cinque centesimi del punteggio complessivo massimo dei titoli valutabili, elevato ad otto centesimi per coloro che hanno conseguito la promozione a direttore di sezione mediante concorso per merito distinto. Un ulteriore autonomo coefficiente pari a cinque centesimi del punteggio è attribuito ai direttori di sezione, o equiparati, che abbiano superato il concorso speciale per esami di cui all'art. 166, n. 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ma non utilmente collocati in graduatoria.

Sino alla data del 31 dicembre 1971, agli impiegati indicati nel precedente comma continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 166 e 167 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni. I posti riservati al concorso speciale per esami comunque non conferiti sono portati in aumento all'aliquota riservata allo scrutinio per merito comparativo.

Art. 140

Decorrenza delle promozioni a direttore di sezione

La decorrenza delle promozioni a direttore di sezione prevista dall'ultimo comma dell'art. 15 non può comunque essere anteriore alla data del 1° luglio 1970.

Art. 141

Inquadramento nella qualifica di segretario principale in base ad esami espletati o in corso di espletamento

I concorsi per merito distinto e gli esami di idoneità per la promozione a primo segretario, o qualifiche equiparate, in corso di espletamento saranno portati a termine qualora, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano state già iniziate le prove scritte.

I vincitori dei concorsi per merito distinto precedentemente espletati, classificatisi in graduatoria oltre il numero dei posti disponibili e gli idonei compresi nella graduatoria unica di cui agli articoli 177 e 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i quali non abbiano conseguito la promozione alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè i vincitori del concorso di merito distinto di cui al precedente comma ed i candidati dichiarati idonei nello stesso concorso o nell'esame di idoneità saranno collocati, con effetti giuridici ed economici dal 1° luglio 1970, anche in soprannumero, nella qualifica di segretario principale o equiparata, subito dopo gli impiegati che già rivestono tale qualifica nell'ordine seguente:

1) vincitori dei precedenti concorsi per merito distinto, classificatisi in graduatoria oltre il numero dei posti disponibili;

2) vincitori del concorso per merito distinto di cui al primo comma;

3) idonei compresi nella graduatoria unica di cui agli articoli 177 e 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

4) idonei dell'esame di idoneità di cui al primo comma;

5) idonei dei precedenti concorsi per merito distinto non compresi nella graduatoria unica di cui ai citati articoli 177 e 165, qualunque sia l'anzianità di servizio;

6) idonei del concorso di merito distinto di cui al primo comma qualunque sia l'anzianità di servizio.

I posti che risulteranno disponibili dopo l'inquadramento di cui al comma precedente saranno conferiti mediante scrutinio per merito comparativo fra coloro che abbiano superato i concorsi o gli esami di promozione alla qualifica immediatamente inferiore previsti da precedenti disposizioni.

Nella qualifica iniziale di ciascun ruolo saranno lasciati vacanti tanti posti quanti sono quelli conferiti in soprannumero ai sensi del presente articolo.

Art. 142

Promozione a segretario principale e a segretario capo

Nei confronti degli impiegati delle carriere di concetto forniti di laurea o titoli equipollenti, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, i periodi di anzianità indicati nell'art. 20 sono ridotti di due anni.

Gli impiegati che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestivano la qualifica di segretario principale, o equiparata (ex coefficiente 402), sono ammessi agli scrutini per la promozione a segretario capo al compimento di tre anni di effettivo complessivo servizio nella qualifica di provenienza e con la seconda classe di stipendio prevista per la nuova qualifica di segretario principale o, se più favorevole, al compimento di cinque anni di effettivo servizio complessivamente prestato nelle qualifiche corrispondenti agli ex coefficienti 402 e 325.

Negli scrutini di promozione alla qualifica di segretario capo, o equiparata, è attribuito agli impiegati di cui al precedente comma un autonomo coefficiente di merito pari a cinque centesimi del punteggio complessivo massimo dei titoli valutabili elevato ad otto per coloro che hanno conseguito la promozione a primo segretario, o equiparato, mediante concorso per merito distinto.

I posti che si renderanno disponibili nella qualifica di segretario capo, o equiparata, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto saranno riservati agli impiegati di cui ai precedenti commi secondo e terzo.

Art. 143

Rientro dal fuori ruolo

Gli impiegati delle amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, che alla data di entrata in vigore della legge 28 ottobre 1970, n. 775, si trovavano in posizione di fuori ruolo presso amministrazioni dello Stato o enti pubblici hanno facoltà di rientrare, a domanda, nel ruolo di appartenenza.

Il provvedimento che dispone il rientro in ruolo è adottato entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

Art. 144

Inquadramento nella qualifica di coadiutore principale in base ad esami espletati o in corso di espletamento

I concorsi per esami per la promozione a primo archivista, o equiparata, in corso di espletamento saranno portati a termine qualora, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le prove scritte siano già state iniziate.

Gli idonei dei concorsi precedentemente espletati i quali non abbiano ottenuto la promozione alla data di entrata in vigore del presente decreto ed i vincitori e gli idonei del concorso di cui al precedente comma saranno collocati con effetti giuridici ed economici dal 1° luglio 1970, anche in soprannumero, nella qualifica di coadiutore principale, subito dopo gli impiegati che già rivestono tale qualifica nell'ordine seguente:

1) idonei dei concorsi precedentemente espletati;

2) vincitori del concorso di cui al primo comma;

3) idonei dello stesso concorso.

I posti che risulteranno disponibili dopo l'inquadramento di cui al comma precedente saranno conferiti mediante scrutinio per merito comparativo fra coloro che abbiano superato i concorsi o gli esami di promozione alla qualifica immediatamente inferiore previsti da precedenti disposizioni.

Nella qualifica iniziale di ciascun ruolo saranno lasciati vacanti tanti posti quanti sono quelli conferiti in soprannumero ai sensi del presente articolo.

Art. 145

Promozione a coadiutore superiore degli attuali archivisti capi

Gli impiegati che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rivestivano la qualifica di archivista capo, o equiparata, sono ammessi agli scrutini per la promozione a coadiutore superiore al compimento di tre anni di effettivo complessivo servizio nella qualifica di provenienza e con la seconda classe di stipendio prevista per la qualifica di coadiutore principale, o equiparata, o, se più favorevole, al compimento di cinque anni di effettivo servizio prestato complessivamente nelle qualifiche corrispondenti agli ex coefficienti 271 e 229.

Negli scrutini di promozione alla qualifica di coadiutore superiore, o equiparata, è attribuito agli impiegati di cui al precedente comma un autonomo coefficiente di merito, pari a cinque centesimi del punteggio complessivo massimo dei titoli valutabili elevato ad otto per coloro che hanno conseguito la promozione a primo archivista, o equiparato, mediante concorso per esami.

I posti che si renderanno disponibili nella qualifica di coadiutore superiore, o equiparata, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto saranno riservati agli impiegati di cui ai precedenti commi.

Art. 146

Anzianità acquisita in carriera inferiore

Ai fini della valutazione di anzianità prevista dall'art. 41, primo comma, non si tiene conto del servizio prestato con qualifica inferiore a segretario aggiunto o archivista dal personale che si sia avvalso della disposizione prevista dal quarto comma, rispettivamente, degli articoli 161 e 173 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 147

Carriere speciali

Sono soppresse le carriere speciali disciplinate nella parte seconda titolo V del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni, ivi compreso il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, nonchè quelle del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie di cui alla legge 23 ottobre 1960, n. 1196, del personale di segreteria e di revisione della Corte dei conti di cui alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, e la carriera mista direttiva e di concetto del personale di segreteria del Consiglio di Stato di cui alla legge 10 aprile 1964, n. 193.

In sostituzione dei ruoli organici delle carriere direttive soppresse ai sensi del primo comma sono istituiti i ruoli organici di carriere direttive ordinarie di pari consistenza. La qualifica iniziale delle attuali carriere direttive speciali è equiparata a quella di consigliere.

Fino a quando non sarà data attuazione al disposto di cui al successivo quinto comma, sono istituiti, in sostituzione dei ruoli organici delle carriere di concetto soppresse ai sensi del primo comma, ruoli organici di carriere di concetto ordinarie e continuano ad applicarsi le disposizioni concernenti l'esercizio delle attribuzioni affidate al personale delle soppresse carriere speciali ivi comprese quelle di cui all'art. 267 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed agli articoli 4 e 5 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si osservano le disposizioni di cui ai precedenti articoli relative alla struttura dei ruoli organici ed all'avanzamento previsto per le corrispondenti carriere amministrative.

Si farà luogo, in attuazione dell'art. 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249 e successive modificazioni ed integrazioni, ad un'analisi globale del livello delle funzioni di ciascuna carriera speciale, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative per stabilire se i tronconi di concetto debbano essere inseriti nella corrispondente carriera direttiva, provvedendo alle conseguenti variazioni delle relative dotazioni organiche.

Gli impiegati che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rivestivano la qualifica di direttore di seconda classe, ed equiparate, sono ammessi allo scrutinio per la promozione a direttore di prima classe, o equiparate, al compimento di tre anni di servizio nella qualifica di direttore di seconda classe, o equiparate, o se più favorevole al compimento di nove anni e sei mesi di servizio complessivo maturato nella carriera direttiva.

L'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 21 è sospesa fino all'emanazione dei provvedimenti di revisione dei relativi ruoli organici prevista dall'art. 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni ed integrazioni, e comunque non oltre la data del 6 giugno 1972.

Per gli impiegati che anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestivano la qualifica di vice direttore o equiparate, e per quelli che tale qualifica conseguiranno ai sensi dei successivi commi, l'anzianità minima di servizio prevista dal primo comma dell'art. 15 è ridotta ad un anno per gli impiegati che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestono la qualifica di vice direttore o equiparata, ed a due anni per quelli che a tale qualifica perverranno successivamente.

I concorsi per la nomina alla qualifica di vice direttore, o equiparate, in corso di espletamento saranno portati a termine qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto siano già state iniziate le prove scritte.

Gli idonei dei concorsi precedentemente espletati e quelli dei concorsi di cui al precedente comma saranno collocati, con effetti giuridici ed economici dal 1° luglio 1970, anche in soprannumero, nella qualifica iniziale della carriera direttiva ex speciale o equiparata, subito dopo i vincitori di questi ultimi concorsi, nell'ordine delle rispettive graduatorie.

Tutti i posti disponibili fino al 30 giugno 1978 nelle carriere direttive ex speciali sono riservati agli impiegati in servizio, alla data del 1° luglio 1970, nei corrispondenti tronconi di concetto. Essi conseguono la nomina alla qualifica iniziale della carriera direttiva mediante esame colloquio sui servizi d'istituto. L'anzianità minima prescritta per l'ammissione all'esame colloquio è stabilita in otto anni di effettivo servizio nella carriera di concetto, ridotti a quattro per gli impiegati in possesso del diploma di laurea o titolo equipollente. Restano salve le speciali disposizioni che prevedono, in via transitoria, la nomina a vice direttore, o qualifica equiparata, mediante scrutinio per merito comparativo.

Agli impiegati che anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rivestano da meno di un anno la qualifica di vice direttore, o equiparata, ed a quelli che a tale qualifica perverranno ai sensi dei precedenti commi è attribuita la seconda classe di stipendio prevista per la qualifica di consigliere delle carriere direttive.

L'accantonamento dei posti ai sensi del secondo comma dell'art. 4 della legge 7 luglio 1959, n. 469 ed analoghe disposizioni, permane nella qualifica iniziale della carriera di concetto.

I posti lasciati liberi dal personale delle carriere direttive ex speciali collocato a riposo ai sensi dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336 sono portati in diminuzione nella qualifica iniziale delle carriere di concetto.

Art. 148

Concorsi per passaggio di carriera

Fino all'assorbimento del soprannumero eventualmente formatosi nella qualifica iniziale in conseguenza della ristrutturazione dei ruoli organici prevista dal presente decreto o già esistenti in corrispondenza di vacanze in qualifiche superiori dello stesso ruolo, i posti da riservare ai concorsi di passaggio di carriera ai sensi degli articoli 16, 21 e 27 sono ridotti proporzionalmente in modo che non si determinino eccedenze alla dotazione complessiva del ruolo organico.

Gli impiegati che anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestivano la qualifica di primo segretario e di primo archivista, o equiparate, sono ammessi ai concorsi di cui agli articoli 16 e 21 anche a prescindere da qualsiasi anzianità nelle nuove qualifiche di segretario principale e di coadiutore principale purchè abbiano compiuto tredici anni di effettivo complessivo servizio nella carriera.

Art. 149

Decorrenza delle promozioni

Gli effetti giuridici ed economici delle promozioni conferite successivamente al 1° luglio 1970, e nella prima applicazione del presente decreto, sono riportati alla predetta data del 1° luglio 1970 o a quella successiva in cui gli interessati abbiano maturato la prescritta anzianità, fermo restando l'ordine di ruolo.

Agli scrutini di promozione tenuti nella prima applicazione del presente decreto, secondo i criteri e le modalità relative agli scrutini effettuati ora per allora, sono ammessi gli impiegati in possesso dei prescritti requisiti alla data del 30 giugno 1970.

Le disposizioni dei precedenti commi non concernono le promozioni alle qualifiche di direttore di divisione o equiparate, e superiori, delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonchè quelle del personale delle carriere di concetto, esecutive, ausiliarie e dell'esercizio indicate nel capo V.

Gli effetti giuridici ed economici delle promozioni del personale delle carriere di concetto, esecutive, ausiliarie e dell'esercizio indicate nel predetto capo V, ove i relativi scrutini siano tenuti, nella prima applicazione del presente decreto, successivamente al 1° gennaio 1971, sono riportati a quest'ultima data. (1)

(1)

Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 14 agosto 1971, n. 736:

"Art. 8

Il disposto di cui all'art. 149, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, si applica anche alle promozioni conferite, nella prima applicazione della presente legge, al personale appartenente alle tabelle organiche di cui agli allegati A e B limitatamente ai nuovi posti disponibili con effetto dal 1º gennaio 1971".

Art. 150

Concorsi per la nomina in ruolo e per i passaggi di carriera

I provvedimenti di cui agli articoli 3 e 7 dovranno essere emanati entro il 30 giugno 1971. Sino a quando essi non entreranno in vigore e in quanto non sia diversamente disposto dal presente decreto, continuano ad applicarsi per i concorsi di ammissione in carriera le precedenti disposizioni.

Sono fatti salvi i concorsi già indetti e per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sia stato pubblicato il diario delle prove scritte.

Nella prima applicazione del presente decreto i concorsi per i passaggi di carriera previsti dagli articoli 16, 21 e 27 per i posti disponibili dal 1° luglio al 31 dicembre 1970 sono indetti entro il mese di settembre del 1971 ferma restando al 1° gennaio 1971 la decorrenza degli effetti giuridici ed economici delle nomine. Ai fini del computo dei posti da attribuire mediante concorso di passaggio di carriera non si tiene conto di quelli conferiti mediante promozione anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per la determinazione dell'aliquota dei posti di cui all'art. 16 si computano anche i posti messi a concorso nell'anno 1970 per l'accesso alla qualifica iniziale delle carriere direttive. I posti così determinati saranno messi a concorso per il passaggio di carriera degli impiegati di concetto, fino però alla concorrenza dei posti effettivamente disponibili al 31 dicembre 1970.

Art. 151

Applicabilità

Il presente decreto si applica agli impiegati civili delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, ferme restando le speciali disposizioni, che contemplano, anche transitoriamente, una disciplina dell'ammissione e della progressione in carriera diversa da quella generale stabilita dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni.

Le disposizioni del presente decreto sono estese, in quanto applicabili, al personale delle varie carriere iscritto in ruoli ad esaurimento.

Esse non concernono il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392 e quello direttivo e docente della Scuola di ogni ordine e grado.

Art. 152

Incarichi speciali

L'art. 380 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

"Art. 380 - (Conferimento di speciali incarichi) - Per esigenze speciali i Ministri possono affidare lo studio e la soluzione di particolari problemi attinenti agli affari di loro competenza a professori universitari ed a membri degli organi consultivi istituiti presso le amministrazioni centrali.

In casi eccezionali in cui i problemi da studiare richiedono la particolare competenza tecnica di estranei alle amministrazioni dello Stato, gli incarichi predetti possono essere affidati a questi ultimi qualora agli stessi sia notoriamente riconosciuta la specifica competenza richiesta.

Gli incarichi previsti dai precedenti commi sono conferiti a tempo determinato con decreto del Ministro interessato, sentito il Consiglio di amministrazione, non possono superare l'anno finanziario e possono essere rinnovati per non più di due volte. Complessivamente non possono affidarsi allo stesso incaricato studi interessanti una o più amministrazioni o servizi per un periodo superiore a tre esercizi finanziari, quale che sia la materia oggetto dell'incarico. E' comunque escluso il cumulo degli incarichi nello stesso esercizio finanziario anche se da assolversi per conto di amministrazioni diverse.

Per l'osservanza dei predetti limiti l'incaricando è tenuto a dichiarare per iscritto, sotto la personale responsabilità, che nei suoi confronti non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione stabilite dal precedente comma.

Con lo stesso o con successivo decreto è determinato il compenso globale da corrispondere in relazione all'importanza del lavoro affidato ed ai risultati conseguiti. Il compenso dovrà essere corrisposto soltanto al termine dell'incarico dopo la consegna del lavoro eseguito".

Art. 153

Data di entrata in vigore

Oltre le disposizioni espressamente abrogate dal presente decreto, devono intendersi abrogate quelle con esso incompatibili.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1° luglio 1970, salvo quanto disposto dai successivi commi.

Ferma restando alla predetta data del 1° luglio 1970 la decorrenza delle modifiche conseguenti alla fusione di più qualifiche in una, le nuove dotazioni organiche previste per le carriere inferiori a quella direttiva delle Aziende autonome indicate nel capo V hanno effetto dal 1° gennaio 1971.

Le disposizioni di cui agli articoli 36, 37 e 38 hanno effetto dal 1° gennaio 1973, salvo per quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 169 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come modificato dal citato art. 38.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1970

SARAGAT

COLOMBO-FERRARI AGGRADI

-GIOLITTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti addì 5 gennaio 1971

Atti del Governo, registro n. 239, foglio n. 86. - CARUSO

Tabella A

 Tabella di corrispondenza tra le qualifiche tipiche previste dal presente decreto e quelle previste dalle disposizioni anteriormente vigenti.
Qualifiche di inquadramento             Qualifiche di provenienza
                          CARRIERA DIRETTIVA
Direttore generale ...................     Direttore generale
Ispettore generale ...................     Ispettore generale
Direttore di divisione ...............     Direttore di divisione
Direttore di sezione .................     Direttore di sezione
                                           Consigliere di 1ª classe 
Consigliere ..........................     Consigliere di 2ª classe
                                           Consigliere di 3ª classe
                          CARRIERA DI CONCETTO
Segretario capo e perito capo ........     Segretario capo
Segretario principale e perito prin-       Segretario principale
cipale                                     Primo segretario
                                           Segretario
Segretario e perito ..................     Segretario aggiunto
                                           Vice segretario
                                         + 
                            
                          CARRIERA ESECUTIVA
Coadiutore superiore .................    Archivista superiore
Coadiutore principale ................    Archivista capo
                                          Primo archivista
                                          Archivista
Coadiutore ...........................    Applicato
                                          Applicato aggiunto
                          CARRIERA AUSILIARIA
Commesso capo, agente tecnico .........    Commesso capo
capo e capo autorimessa                    Commesso e agente tecnico capo
Commesso, agente tecnico e autista ....    Usciere capo e agente tecnico
                                           Usciere
                                           Inserviente

Quadri concernenti il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

QUADRO N. 1

PERSONALE DIRETTIVO

Direttore centrale di 1ª classe

Direttore compartimentale di 1ª classe

Direttore centrale

Direttore compartimentale

Ispettore capo superiore

Ispettore capo

Ispettore principale

Ispettore

QUADRO N. 2

PERSONALE DEGLI UFFICI

Tabella A - Personale di concetto

Tabella B - Personale esecutivo

Tabella C - Personale ausiliario

Tabella A

PERSONALE DI CONCETTO

Segretario superiore di 1ª classe

Segretario tecnico superiore di 1ª classe

Disegnatore superiore di 1ª classe

Revisore superiore di 1ª classe

Segretario superiore

Segretario tecnico superiore

Disegnatore superiore

Revisore superiore

Segretario

Segretario tecnico

Disegnatore

Revisore capo a.p.

Revisore principale a.p.

Tabella B

PERSONALE ESECUTIVO

Applicato capo

Applicato stenodattilografo capo

Applicato tecnico capo

Tecnico capo di radiologia

Infermiere capo

Applicato

Applicato stenodattilografo

Applicato tecnico

Tecnico di radiologia

Infermiere

Tabella C

PERSONALE AUSILIARIO

Commesso capo

Commesso

Infermiere di 1ª classe a.p.

Infermiere a.p.

QUADRO N. 3

PERSONALE DELL'ESERCIZIO

Tabella A - Dirigenti delle stazioni

Tabella B - Personale esecutivo delle stazioni

Tabella C - Gestori ed ausiliari

Tabella D - Dirigenti dei depositi personale viaggiante e controllori viaggianti

Tabella E - Personale dei treni: dirigente ed esecutivo

Tabella F - Dirigente dei depositi locomotive

Tabella G - Personale di macchina: dirigente ed esecutivo

Tabella H - Dirigenti della linea

Tabella I - Personale esecutivo della linea

Tabella L - Personale di vigilanza

Tabella M - Dirigenti tecnici

Tabella N - Operai, verificatori e tecnici I.E.

Tabella O - Autisti

Tabella P - Manovali

Tabella Q - Ufficiali delle navi traghetto

Tabella R - Personale esecutivo di coperta e di macchina delle navi traghetto.

Tabella A

DIRIGENTI DELLE STAZIONI

Movimentisti:

Capo stazione sovrintendente

Capo stazione superiore

Capo stazione

Gestionisti:

Capo gestione sovrintendente

Capo gestione superiore

Capo gestione

Tabella B

PERSONALE ESECUTIVO DELLE STAZIONI

Assistente capo di stazione

Assistente di stazione

Ausiliario di stazione

Manovratori:

Manovratore capo

Primo manovratore

Manovratore

Deviatori:

Deviatore capo

Primo deviatore

Deviatore

Tabella C

GESTORI ED AUSILIARI

Gestori:

Gestore capo

Gestore di 1ª classe

Gestore

Ausiliari:

Ausiliario di fermata

Tabella D

DIRIGENTI DEI DEPOSITI PERSONALE VIAGGIANTE

Capo personale viaggiante sovrintendente

Personale viaggiante superiore

Capo personale viaggiante

CONTROLLORI VIAGGIANTI

Controllore viaggiante sovrintendente

Controllore viaggiante superiore

Controllore viaggiante

Tabella E

PERSONALE DEI TERNI

Dirigenti dei treni:

Capo treno

Esecutivo:

Conduttore

Assistente viaggiante

Ausiliario viaggiante

Tabella F

DIRIGENTI DEI DEPOSITI LOCOMOTIVE

Capo deposito sovritendente

Capo deposito superiore

Capo deposito

Tabella G

PERSONALE DI MACCHINA

Dirigenti di macchina:

Macchinista

Esecutivo:

Macchinista T.M.

Aiuto macchinista

Aiuto macchinista T.M.

Tabella H

DIRIGENTI DELLA LINEA

Capo tecnico superiore della linea

Capo tecnico della linea

Tabella I

PERSONALE ESECUTIVO DELLA LINEA

Operaio specializzato dell'armamento

Operaio dell'armamento

Tabella L

PERSONALE DI VIGILANZA

Guardiano di 1ª classe

Guardiano

Tabella M

DIRIGENTI TECNICI

Capo tecnico sovrintendente

Capo tecnico superiore

Capo tecnico

Tabella N

OPERAI, VERIFICATORI E TECNICI I.E.

Tecnico I.E.

Verificatore

Operaio specializzato

Operaio qualificato

Tabella O

AUTISTI

Autista

Tabella P

MANOVALI

Capo squadra manovali

Manovale specializzato

Ausiliario di magazzino

Manovale

Tabella Q

UFFICIALI DELLE NAVI TRAGHETTO

Comandante

Direttore di macchina

Primo ufficiale navale

Primo ufficiale di macchina

Ufficiale navale

Ufficiale di macchina

Tabella R

PERSONALE ESECUTIVO DI COPERTA E DI MACCHINA DELLE NAVI TRAGHETTO

Coperta:

Nostromo (*)

Carpentiere (*)

Marinaio

Macchina:

Capo motorista (*)

Capo elettricista (*)

Motorista (*)

Elettricista (*)

Ingrassatore Carbonaio

(*) Il personale che riveste le qualifiche contrassegnate da asterisco è considerato sottufficiale.

QUADRO N. 4

QUALIFICHE INIZIALI DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE IN PROVA PERSONALE DIRETTIVO

Ispettore

PERSONALE DEGLI UFFICI

di concetto:

Segretario

Segretario tecnico

Disegnatore

esecutivo:

Applicato

Applicato stenodattilografo

Applicato tecnico

Tecnico di radiologia

Infermiere

ausiliario:

Commesso

PERSONALE DELL'ESERCIZIO

Dirigenti delle stazioni:

Capo stazione

Capo gestione

Dirigenti dei depositi locomotive:

Capo deposito

Dirigenti della linea:

Capo tecnico della linea

Dirigenti tecnici:

Capo tecnico

Ufficiali delle navi traghetto:

Ufficiale navale

Ufficiale di macchina

Personale esecutivo delle stazioni:

Assistente di stazione

Manovratore

Gestori e ausiliari:

Gestore

Ausiliario di fermata

Personale dei treni:

Conduttore

Personale di macchina:

Aiuto macchinista

Personale esecutivo della linea:

Operaio dell'armamento

Personale di vigilanza:

Guardiano

Operai, verificatori e tecnici I.E.:

Operaio qualificato

Manovali:

Manovale

Personale esecutivo delle navi traghetto di coperta:

Carpentiere

Marinaio di macchina:

Motorista

Elettricista

Carbonaio

Quadri n. 5 - 6 - 7 - 8 - [non disponibili, vedasi SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.I. 7 gennaio 1971, n. 4].