
LEGGE REGIONALE 15 ottobre 1970, n. 28
G.U.R.S. 17 ottobre 1970, n. 46
Scioglimento dei Consorzi obbligatori anticoccidici.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
I Consorzi obbligatori anticoccidici sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
I compiti, devoluti per legge ai predetti consorzi, sono attribuiti all'Ente di sviluppo agricolo, il quale subentra nelle operazioni di difesa ed in tutte le altre attività nelle zone che saranno indicate dagli osservatori di fitopatologia, previa intesa con il commissariato generale anticoccidico.
Le quote di spesa ricadenti sulla proprietà privata per l'esecuzione della lotta contro le cocciniglie degli agrumi saranno riscosse dall'Ente di sviluppo agricolo, con le modalità dell'articolo 31 della legge 18 giugno 1931, n. 987.
Sono esentati i coltivatori diretti di fondi il cui reddito dominicale non superi il limite previsto dall'art. 1 della legge regionale 24 ottobre 1961, n. 18.
Il patrimonio dei consorzi obbligatori anticoccidici è trasferito all'Ente di sviluppo agricolo che, sulla base dei bilanci, degli inventari, dei libri contabili e di ogni altro documento esistente, prende in consegna le attività e le passività dei disciolti Enti.
I legali rappresentanti dei consorzi obbligatori anticoccidici, all'atto del trasferimento, presentano all'Ente di sviluppo agricolo il conto delle gestioni relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.
Il personale dei consorzi obbligatori anticoccidici, in servizio al 31 dicembre 1969 ed assunto in base a regolari delibere vistate dall'autorità tutoria o che, in servizio alla suddetta data, abbia prestato ininterrotto servizio per almeno due anni, è immesso in un ruolo ad esaurimento dell'Ente di sviluppo agricolo.
L'immissione in ruolo è disposta con delibera dell'Ente di sviluppo agricolo in relazione alla qualifica, al trattamento economico ed all'anzianità di servizio posseduti.
Al medesimo personale è riconosciuto, agli effetti del trattamento di quiescenza, il servizio prestato presso gli enti di provenienza.