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LEGGE REGIONALE 15 ottobre 1970, n. 32

G.U.R.S. 17 ottobre 1970, n. 46

Norme di applicazione della legge regionale 25 luglio 1969, n. 22, riguardante il finanziamento straordinario delle attività dei comuni in materia di lavori pubblici.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Ai soli fini dell'utilizzazione degli stanziamenti previsti dalla legge regionale 25 luglio 1969, n. 22, il termine contenuto nel primo comma dell'art. 5 della legge regionale 30 novembre 1967, n. 55, è prorogato al 31 dicembre 1970.

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 15 ottobre 1970.

FASINO