
REGOLAMENTO (CEE) N. 1388/70 DEL CONSIGLIO, 13 luglio 1970
G.U.C.E. 16 luglio 1970, n. L 155
Norme generali per la classificazione delle varietà di viti.
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
Visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1253/70 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,
Vista la proposta della Commissione,
Considerando che l'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 816/70 prevede che il Consiglio adotti le norme generali relative alla classificazione dei vitigni la cui coltivazione è ammessa nella Comunità, che tali norme prevedono in particolare la classificazione dei vitigni, per unità amministrative o parti di unità amministrative, in vitigni raccomandati, vitigni autorizzati e vitigni temporaneamente autorizzati;
Considerando che tale classificazione è particolarmente atta ad indirizzare i viticoltori della Comunità verso una produzione di qualità orientandoli nella scelta dell'impianto del loro vigneto; che la classificazione delle varietà di viti secondo la qualità dei vini che forniscono consente di incoraggiare l'impianto delle varietà che danno vini riconosciuti di buona qualità e la cui domanda sul mercato è abbastanza stabile o in espansione; che, in tal modo, una classificazione delle varietà di viti contribuisce, a lungo termine, ad evitare la formazione di eccedenze strutturali sul mercato vitivinicolo;
Considerando che occorre distinguere nella classificazione tra le varietà di viti secondo l'impiego delle uve che ne sono ottenute; che, nella classificazione secondo le unità amministrative, è opportuno tener conto delle particolarità delle condizioni di produzione;
Considerando tuttavia che il fatto che uve di una varietà di viti siano utilizzate in via accessoria per scopi diversi da quelli indicati nella classificazione delle varietà di vite da cui provengono, in particolare che i frutti di una varietà per uva da tavola siano utilizzati per la vinificazione, non osta alla classificazione secondo l'utilizzazione principale di tale varietà di viti;
Considerando che l'identificazione delle varietà di viti coltivate nella Comunità è indispensabile per il controllo dell'osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali relative alla coltura delle varietà di viti; che, per tale motivo, possono figurare nella classificazione solo le varietà di viti i cui materiali di moltiplicazione sono ammessi almeno in uno Stato membro, conformemente alle disposizioni comunitarie, alla certificazione o al controllo come materiale di moltiplicazione standard;
Considerando che, tra le varietà per uva da vino coltivate attualmente nella Comunità per la produzione di vini destinati al consumo umano diretto, le varietà di viti provenienti dagli incroci interspecifici non hanno dato piena soddisfazione, che è dunque opportuno non classificarle come raccomandate; che non è giustificato escludere a priori dalla classificazione tra le varietà raccomandate le varietà per uva da vino che, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, saranno ottenute mediante incroci interspecifici e la cui attitudine alla coltura sarà riconosciuta soddisfacente; che non è tuttavia opportuno distinguere le varietà per uve da vino secondo la provenienza per stabilire se vadano classificate come autorizzate o autorizzate temporaneamente;
Considerando che, poiché nella vinificazione si utilizzano in via accessoria uve da tavola, è opportuno estendere la classificazione alle varietà di viti ammesse nel quadro delle norme comuni di qualità per le uve da tavola, fissate in applicazione del regolamento n. 23 relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (3), modificato da ultimo con regolamento (CEE) n. 2512/69 (4); che l'attitudine di tali varietà per la loro utilizzazione normale è determinante ai fini della classificazione;
considerando che l'ammissione delle varietà di portinnesto nella classificazione è auspicabile per motivi di controllo; che, tenuto conto del loro numero limitato, le varietà di portinnesto nonché le varietà di uva per utilizzazioni particolari possono essere classificate per tutto il territorio della Comunità;
considerando che, per la successiva aggiunta di una varietà di viti nella classificazione, occorre prevedere che l'attitudine alla coltura di tale varietà sia costatata in base ad informazioni ottenute dallo Stato membro interessato nel corso degli esami inerenti alle prove di coltura,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 5 maggio 1970, n. L 99.
G.U. 1° luglio 1970, n. L 143.
G.U. 20 aprile 1962, n. 30.
G.U. 18 dicembre 1969, n. L 318.
La classificazione delle varietà di viti comprende tutte le varietà di viti, del genere Vitis (L.), anche provenienti dagli incroci interspecifici, ammesse alla coltivazione nella Comunità e destinate alla produzione di uve da vino o di materiali di moltiplicazione vegetativa della vite.
1. Le varietà di viti sono classificate secondo l'utilizzazione normale delle uve che se ne ottengono.
2. Ai sensi del presente regolamento si intende per:
a) varietà per uva da vino: una varietà di vite coltivata normalmente per la produzione di uve fresche destinate all'elaborazione di vino per il consumo umano diretto;
b) varietà per uva da tavola: una varietà di vite ammessa nel quadro delle norme comuni di qualità per le uve da tavola, fissate in applicazione del regolamento n. 23, e coltivata normalmente per la produzione:
- di uve destinate al consumo allo stato fresco,
- di uve utilizzate per l'industria conserviera;
c) varietà di uva per utilizzazioni particolari: una varietà di vite coltivata normalmente per utilizzazioni diverse da quelle previste alle lettere a) e b), quali:
- elaborazione di acquavite di vino,
- elaborazione di succo d'uva;
d) varietà di portinnesto: una varietà di vite coltivata per la produzione di materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e che fornisce la parte sotterranea della pianta.
1. Le varietà per uva da vino e le varietà per uva da tavola sono classificate per ciascuna delle unità amministrative o parti di unità amministrative considerate per l'istituzione del catasto viticolo.
2. Le varietà da uva per utilizzazioni particolari e le varietà di portinnesto sono classificate per tutto il territorio della Comunità.
Tuttavia una parte o la totalità di dette varietà può essere classificata, su richiesta di uno Stato membro, per una o più unità amministrative di detto Stato membro.
1. Una stessa varietà per uva da vino può essere classificata diversamente secondo le unità amministrative o parti di unità amministrative.
2. Una stessa varietà può figurare eccezionalmente sia tra le varietà per uva da tavola sia tra le varietà per uva da vino.
3. Una stessa varietà può essere classificata differentemente secondo che essa venga utilizzata per l'elaborazione:
- di vino da pasto,
- di v.q.p.r.d.,
- di vino spumante, di vino spumante di qualità o di vino spumante di qualità prodotto in una regione determinata,
- di acquavite di vino,
- di succo d'uva.
1. Per ciascuna unità amministrativa o parte di unità amministrativa e, se del caso, per il territorio della Comunità, le varietà di viti sono assegnate a una delle classi seguenti; varietà di viti raccomandate, varietà di viti autorizzate e varietà di viti temporaneamente autorizzate.
2. Sono ammesse per la classificazione solo le varietà di viti, i cui materiali di moltiplicazione sono ammessi almeno in uno Stato membro conformemente alle disposizioni della direttiva del Consiglio del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (1), alla certificazione o al controllo come materiale di moltiplicazione standard.
G.U. l7 aprile 1968, n. L 93.
1. Per quanto riguarda le varietà per uva da vino:
a) fanno parte delle varietà di viti raccomandate, le varietà che:
- sono attualmente coltivate nella Comunità e appartengono alla specie Vitis vinifera (L.), o
- provengono da incroci interspecifici la cui attitudine alla coltura sarà riconosciuta soddisfacente, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, e che forniscono normalmente vini la cui buona qualità è riconosciuta;
b) fanno parte delle varietà di viti autorizzate, le varietà che forniscono normalmente un vino leale e mercantile la cui qualità, pur essendo accettabile, è inferiore a quella del vino sub a);
c) fanno parte delle varietà di viti temporaneamente autorizzate, le varietà
- che non corrispondono ai criteri sub a) e b), ma che presentano ancora, per l'unità amministrativa o per la parte di unità amministrativa interessata, una certa rilevanza economica, o
- che presentano difetti inerenti alla coltura.
2. La valutazione della qualità ha luogo, se del caso, sulla base dei risultati degli esami dell'attitudine alla coltura delle varietà di viti in questione, nonché dei risultati degli esami analitici e organolettici dei vini di cui trattasi.
Per quanto riguarda le varietà per uva da tavola,
a) fanno parte delle varietà di viti raccomandate, le varietà coltivate per la produzione delle uve da tavola per le quali esiste una forte domanda sul mercato;
b) fanno parte delle varietà di viti autorizzate, le varietà:
- che forniscono normalmente uva la cui qualità, pur essendo accettabile, è inferiore a quella dell'uva sub a), o
- che presentano difetti inerenti alla coltura;
c) fanno parte delle varietà di viti temporaneamente autorizzate, le varietà:
- di cui è opportuno eliminare l'uva dal mercato a causa della sua qualità insufficiente, o
- che presentano gravi difetti inerenti alla coltura
1. Per quanto riguarda le varietà per uva per utilizzazioni particolari:
a) fanno parte delle varietà di viti raccomandate, le varietà appartenenti alla specie Vitis vinifera (L.) o provenienti dagli incroci interspecifici se tali varietà di viti presentano normalmente una particolare attitudine per le utilizzazioni in questione;
b) fanno parte delle varietà di viti autorizzate, le varietà:
- per le quali la qualità dei prodotti ottenuti, pur essendo accettabile, è inferiore a quella dei prodotti ottenuti con le varietà di viti sub a), o
- la cui uva presenta per le utilizzazioni in questione un'attitudine inferiore rispetto alle varietà di viti sub a);
c) fanno parte delle varietà di viti temporaneamente autorizzate le varietà:
- che non corrispondono ai criteri sub a) e b), ma che presentano ancora, per il territorio della Comunità o per la o le unità amministrative considerate, secondo i casi, una certa rilevanza economica, o
- che presentano difetti inerenti alla coltura.
2. La valutazione della qualità ha luogo, se del caso, sulla base dei risultati degli esami dell'attitudine alla coltura delle varietà di viti in questione, nonché dei risultati degli esami analitici e organolettici dei prodotti finiti di cui trattasi.
Per quanto riguarda le varietà di portinnesto:
a) fanno parte delle varietà di viti raccomandate le varietà coltivate per ottenere materiali di moltiplicazione della vite per le quali l'esperienza fatta ha mostrato attitudini alla coltura soddisfacenti
b) fanno parte delle varietà di viti temporaneamente autorizzate le varietà che presentano un'insufficiente attitudine alla coltura.
La classificazione può essere modificata
- aggiungendo delle varietà di viti alla classe delle varietà di viti raccomandate,
- eliminando alcune varietà di viti,
- trasferendo alcune varietà di viti da una classe all'altra.
2. La classificazione delle varietà di viti può essere modificata aggiungendo varietà di viti alla classe delle varietà di viti raccomandate solo a condizione che l'attitudine alla coltura delle varietà in questione sia riconosciuta soddisfacente in una unità amministrativa o parte di unità amministrativa o, se del caso, nel territorio della Comunità.
L'attitudine alla coltura di una varietà di viti è costatata secondo la procedura di cui all'articolo 7 del regolamento n. 24 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 816/70, in base alle informazioni ottenute dallo Stato membro interessato nel corso degli esami concernenti le prove di coltivazione effettuate, se del caso, nelle unità o parti di unità amministrative interessate o in unità amministrative limitrofe.
3. L'attitudine alla coltura di una varietà di viti può essere riconosciuta soddisfacente solo se, rispetto alle altre varietà di viti che figurano nella classificazione almeno per una unità amministrativa o parte di unità amministrativa, essa costituisce per tutte le sue caratteristiche qualitative, un netto miglioramento per la coltivazione o per l'utilizzazione delle uve o dei materiali di moltiplicazione che ne sono ottenuti.
4. La Commissione può chiedere allo Stato membro interessato, previa consultazione del Comitato di gestione dei vini, un esame complementare dell'attitudine alla coltura delle varietà di vite in questione.
5. Le misure relative all'esame dell'attitudine alla coltura sono stabilite, ove occorra, secondo la procedura di cui all'articolo 7 del regolamento n. 24.
G.U. 20 aprile 1962, n. 30.
1. A decorrere dal 1° settembre 1971, sono vietati:
l'impianto, anche se effettuato per sostituire ceppi mancanti, l'innesto e il sovrinnesto in loco
- delle varietà di viti che non figurano nella classificazione,
- delle varietà di viti temporaneamente autorizzate.
2. Tuttavia, gli Stati membri possono ammettere deroghe alle disposizioni del paragrafo 1, primo trattino, per i fini seguenti:
- esame dell'attitudine alla coltura di una varietà di viti che non figura nella classificazione per l'unità amministrativa o parte di unità amministrativa interessata, o per il territorio della Comunità,
- ricerche scientifiche,
- lavori di selezione o di incrocio.
3. Qualora uno Stato membro ammetta deroghe a norma del paragrafo 2, provvede ogni anno a un controllo sistematico delle viti il cui impianto è stato autorizzato e vigila affinché un'eventuale distribuzione dei materiali di moltiplicazione ottenuti rientri nei fini predetti. Dei contratti individuali di coltura sono conclusi tra le autorità che gli Stati membri devono designare e le persone fisiche o giuridiche aventi l'intenzione di coltivare una varietà di vite che non figura nella classificazione per l'unità amministrativa o parte di unità amministrativa in questione o per il territorio della Comunità.
4. I prodotti provenienti da una varietà di vite per la quale sono in corso degli esami dell'attitudine alla coltura, delle ricerche scientifiche o dei lavori di selezione o di incrocio di cui al paragrafo 2, sono considerati equivalenti ai prodotti provenienti dalle varietà di viti autorizzate.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 1° agosto 1970, le varietà di viti di cui raccomandano l'inclusione in una delle classi di cui all'articolo 5. Le comunicazioni sono presentate per classi in base all'utilizzazione di cui all'articolo 2 nonché alle unità o parti di unità amministrative di cui all'articolo 3 o, nel caso di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, per il territorio dello Stato membro interessato.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 1970.
Per il Consiglio
Il Presidente
J. ERTL