
REGOLAMENTO (CEE) N. 816/70 DEL CONSIGLIO, 28 aprile 1970
G.U.C.E. 5 maggio 1970, n. L 99
Disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo.
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,
Vista la proposta della Commissione,
Visto il parere del Parlamento europeo (1),
Visto il parere del Comitato economico e sociale (2),
Considerando che al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli deve accompagnarsi l'instaurazione di una politica agricola comune e che tale politica deve comportare in particolare un'organizzazione comune dei mercati agricoli che può assumere forme diverse a seconda dei prodotti;
Considerando che la politica agricola comune ha per scopo l'attuazione degli obiettivi dell'articolo 39 del trattato; che in particolare nel settore vitivinicolo la necessità di stabilizzare i mercati e di assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola interessata rende auspicabile la possibilità di applicare misure d'intervento sotto forma di aiuti al collocamento in giacenza ad opera di privati e, se del caso, di distillazione dei vini da pasto; che a tal fine è opportuno prevedere in particolare la fissazione, per ciascun tipo di vino da pasto rappresentativo della produzione comunitaria, di un prezzo di orientamento e, partendo da quest'ultimo, di un prezzo limite per lo scatto dell'intervento in base al quale sono adottate le misure d'intervento; che, a prescindere dalle misure di cui sopra, è necessario che all'inizio della campagna sia possibile effettuare interventi in base al bilancio di previsione per assicurare l'equilibrio generale della campagna;
Considerando che l'attuazione di un mercato unico per la Comunità nel settore vitivinicolo implica l'instaurazione di un regime unico degli scambi alle frontiere esterne della Comunità; che l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune deve bastare, in linea di massima, a stabilizzare il mercato comunitario, impedendo che il livello e le fluttuazioni dei prezzi nei paesi terzi si ripercuotano sui prezzi praticati all'interno della Comunità;
Considerando tuttavia che è necessario evitare sul mercato della Comunità perturbazioni dovute ad offerte fatte a prezzi anormali sul mercato mondiale; che a tal fine occorre fissare prezzi di riferimento per i vini ed aggiungere una tassa di compensazione ai dazi doganali quando i prezzi d'offerta franco frontiera aumentati dei dazi doganali sono inferiori ai prezzi di riferimento;
Considerando che, per salvaguardare la partecipazione della Comunità al commercio internazionale dei prodotti della viticoltura, è opportuno prevedere la possibilità di accordare una restituzione all'esportazione di tali prodotti verso i paesi terzi;
Considerando che, a completamento del sistema sopra descritto, è opportuno prevedere, nella misura necessaria al buon funzionamento del meccanismo delle restituzioni all'esportazione, la possibilità di vietare il ricorso al regime del traffico di perfezionamento attivo;
Considerando che le autorità competenti debbono essere messe in grado di seguire in permanenza il movimento degli scambi per poter valutare l'evoluzione del mercato ed applicare le misure necessarie; che a tal fine è opportuno prevedere il rilascio di titoli d'importazione o, se del caso, di esportazione che possono essere abbinati alla costituzione di un deposito cauzionale che garantisca la realizzazione delle operazioni per le quali i titoli sono stati richiesti;
Considerando che il regime all'importazione ha segnatamente l'obiettivo di garantire, tenendo conto delle caratteristiche e delle peculiarità del mercato del vino e in funzione del bilancio di previsione, una efficace protezione del livello dei prezzi, nonché un ordine di precedenza nello smercio della produzione comunitaria sul mercato interno; che a tal fine le importazioni non devono mettere in causa l'equilibrio tra le disponibilità e il fabbisogno della Comunità;
Considerando che l'applicazione nei confronti dei paesi terzi dei dazi della tariffa doganale comune ed eventualmente delle tasse di compensazione deve consentire di rinunciare a qualsiasi altra misura di protezione alle frontiere esterne della Comunità; che questo meccanismo può tuttavia risultare inoperante; che, per non lasciare in simili casi il mercato comunitario senza difesa contro le perturbazioni che potranno insorgere quando saranno stati soppressi gli ostacoli all'importazione precedentemente esistenti, occorre permettere alla Comunità di adottare rapidamente tutte le misure necessarie;
Considerando che risulta necessario portare i prezzi dei prodotti importati ai quali è stato aggiunto alcole ad un livello almeno pari, dopo lo sdoganamento, ai costi minimi di elaborazione di questi prodotti nella Comunità;
Considerando che le disparità esistenti fra le legislazioni degli Stati membri possono rallentare l'applicazione delle norme di organizzazione del mercato; che è quindi necessario, per eliminare tali disparità, adottare disposizioni relative alla produzione, alla composizione e alla commercializzazione dei prodotti in causa, nonché al miglioramento della loro qualità; che, per agevolare il controllo, occorre prevedere l'istituzione di un documento comunitario di accompagnamento e l'obbligo per i commercianti all'ingrosso di tenere registri di carico e di scarico;
Considerando che una definizione precisa dei prodotti, in particolare del vino da pasto, rientranti nel campo d'applicazione del regolamento è indispensabile ai fini di un'applicazione efficace dello stesso; che il rispetto delle norme stabilite per la produzione di vini da pasto può essere controllato soltanto all'interno della Comunità e che la denominazione "vino da pasto" dev'essere pertanto riservata ai prodotti raccolti nel territorio di quest'ultima;
Considerando che in certe annate può manifestarsi la necessità di permettere l'arricchimento dei prodotti atti a diventare vini da pasto; che dal duplice punto di vista della qualità e del mercato è tuttavia necessario che tale arricchimento sia sottoposto a determinate condizioni e a determinati limiti e possa essere applicato soltanto a prodotti ottenuti da taluni vitigni e aventi una gradazione alcolometrica potenziale minima naturale; che le condizioni di produzione nella Comunità variano notevolmente da una zona viticola all'altra e che occorre tener conto di tali variazioni, segnatamente per quanto riguarda le modalità di arricchimento; che è tuttavia necessario limitare lo zuccheraggio alle regioni viticole in cui sia autorizzato alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
Considerando inoltre che l'acidità è uno degli elementi di apprezzamento della qualità e un fattore di tenuta del vino; che è risultato necessario fissare il limite massimo della acidificazione;
Considerando che il taglio è una pratica enologica corrente e che, tenuto conto degli effetti che può avere, è necessario disciplinarne l'uso, segnatamente per evitare qualsiasi abuso;
Considerando che la dolcificazione dev'essere disciplinata, affinché non si traduca in un arricchimento abusivo dei vini;
Considerando che, data la qualità scadente dei vini ottenuti per sovrappressione, è opportuno, per evitare tale pratica, prevedere la distillazione obbligatoria delle vinacce e delle fecce; che tuttavia, per tener conto delle condizioni di produzione in talune regioni viticole, possono essere previste deroghe all'applicazione di questa misura;
Considerando che, per contribuire ad assicurare la regolarità e l'osservazione del mercato, è necessario definire le norme relative alla designazione e alla presentazione dei vini;
Considerando che per ottenere taluni vini può essere opportuno autorizzare l'aggiunta di alcole ai vini; che tuttavia è necessario disciplinare rigorosamente tale pratica;
Considerando che è necessario prevedere la possibilità di sottoporre i prodotti contemplati nel presente regolamento, importati dai paesi terzi, a talune norme che consentano di garantire un certo equilibrio con le disposizioni esistenti per i vini comunitari;
Considerando che l'attuazione di un mercato unico nel settore vitivinicolo implica l'eliminazione di tutti gli ostacoli che si frappongono alla libera circolazione delle merci considerate alle frontiere interne della Comunità; che tuttavia, finché non saranno applicati tutti gli strumenti amministrativi necessari alla gestione del mercato vitivinicolo, è indispensabile dotare gli Stati membri di un mezzo adeguato per evitare la perturbazione del loro mercato;
Considerando che la concessione di taluni aiuti comprometterebbe l'attuazione di un mercato unico fondato su un sistema di prezzi comuni; che è quindi opportuno rendere applicabili nel settore vitivinicolo le disposizioni del trattato che permettono di valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e di vietare quelli che sono incompatibili con il mercato comune;
Considerando che per risanare il mercato vitivinicolo è opportuno adottare al più presto norme comunitarie intese a migliorare il tipo dei vitigni; che l'organizzazione comune deve mirare inoltre alla stabilizzazione dei mercati tramite un adeguamento delle risorse al fabbisogno, basato in particolare sul riassetto delle superfici destinate alla viticoltura;
Considerando che il passaggio da una campagna all'altra deve avvenire nelle migliori condizioni; che a tal fine possono risultare necessarie misure transitorie;
Considerando che, in attesa dell'entrata in vigore della organizzazione comune del mercato nel settore vitivinicolo, le uve destinate alla vinificazione sono state sottoposte all'organizzazione dei mercati nel settore degli ortofrutticoli; che detti prodotti dipendono tuttavia direttamente dalla economia vitivinicola e debbono di conseguenza trovare posto nell'organizzazione del mercato vitivinicolo;
Considerando che l'organizzazione comune del mercato nel settore vitivinicolo deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi previsti dagli articoli 39 e 110 del trattato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 28 febbraio 1970, n. C 25.
G.U. 13 giugno 1968, n. C 58; G.U. 27 gennaio 1970, n. C 10.
1. L'organizzazione comune dei mercati nel settore vitivinicolo comporta un regime dei prezzi e degli interventi, un regime degli scambi con i paesi terzi, norme relative alla produzione e al controllo dello sviluppo degli impianti, nonché norme relative a talune pratiche enologiche e alla immissione al consumo.
2. Essa disciplina i prodotti seguenti:
N. della tariffa doganale comune Designazione delle merci a) 22.04 Mosti di uve parzialmente fermentati, anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole 22.05 Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle) b) 08.04 A II Uve fresche diverse dalle uve da tavola ex 22.10 Aceti commestibili di vino c) ex 22.07 Vinello ex 22.09 A Diluizione alcolica d'origine agricola 23.05 Fecce di vino; tartaro greggio ex 23.06 A Vinaccia3. Le norme relative a talune pratiche enologiche e all'immissione al consumo si applicano inoltre ai prodotti seguenti:
N. della tariffa doganale comune Designazione delle merci 20.07 A I Succhi di uve (compresi i mosti d'uva), B I a) 1 non fermentati, senza aggiunta di b) 1 alcole, anche addizionati di zuccheri4. a) Figurano nell'allegato I le definizioni delle gradazioni alcolo metriche,
b) Figurano nell'allegato II le definizioni
- delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del succo di uve, del succo di uve concentrato, del vino, del vino nuovo ancora in fermentazione, dell'aceto di vino, della feccia di vino, del tartaro greggio, della vinaccia, del vinello, del vino alcolizzato, nonché della diluizione alcolica d'origine vitivinicola e,
- per quanto riguarda i prodotti originari della Comunità, del mosto di uve concentrato, del vino atto a diventare vino da pasto, del vino da pasto, del vino liquoroso, del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino frizzante, nonché del vino frizzante gassificato.
c) Le definizioni dei prodotti di cui alla lettera b), secondo trattino, originari dei paesi terzi, ad eccezione del vino atto a diventare vino da pasto e del vino da pasto, sono adottate dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.
5. I vini di qualità prodotti in regioni determinate, in appresso denominati ·"v.q.p.r.d.", sono i vini definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 817/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, che stabilisce disposizioni particolari relative ai vini di qualità prodotti in regione determinate (1).
G.U. 5 maggio 1970, n. L 99.
1. Ogni anno viene fissato, anteriormente al 1° agosto, un prezzo di orientamento per ciascun tipo di vino da pasto rappresentativo della produzione comunitaria.
2. Il prezzo di orientamento viene fissato in base alla media dei corsi costatati per il tipo di vino in questione durante le due campagne viticole precedenti la data alla quale il prezzo di orientamento viene fissato e in base all'evoluzione dei prezzi della campagna viticola in corso.
Detti corsi sono rilevati alla produzione sui mercati situati nelle regioni viticole della Comunità, sui quali è commercializzata una parte rilevante della produzione di vino da pasto delle regioni in questione.
3. Il prezzo di orientamento viene fissato nella fase della produzione ed è valido dal 16 dicembre dell'anno nel quale è stato fissato fino al 15 dicembre dell'anno successivo.
Esso è espresso, secondo il tipo di vino, in unità di conto per grado/hl o in unità di conto per hl.
4. I prezzi di orientamento e i tipi di vino ai quali essi si applicano sono fissati secondo la procedura dell'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.
1. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, fissa ogni anno, anteriormente al 16 dicembre e per la prima volta anteriormente al 1° giugno 1970, un prezzo limite per lo scatto del meccanismo degli interventi, in appresso denominato "prezzo limite per l'intervento", per ciascun tipo di vino per il quale è fissato un prezzo d'orientamento.
2. Il prezzo limite per l'intervento è fissato tenendo conto:
a) della situazione del mercato e, in particolare, dell'ampiezza delle fluttuazioni dei corsi;
b) della necessità di assicurare la stabilizzazione dei corsi sui mercati, senza determinare al tempo stesso la formazione di eccedenze strutturali nella Comunità;
c) della qualità del raccolto;
d) dei dati del bilancio di previsione di cui all'articolo 3 del regolamento n. 24 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1),
3. Il prezzo limite per l'intervento è fissato nella stessa fase ed è valido per lo stesso periodo del prezzo di orientamento.
G.U. 20 aprile 1962, n. 30.
1. Per ciascun tipo di vino per il quale è fissato un prezzo di orientamento, la Commissione fissa ogni settimana, basandosi su tutti i dati di cui dispone, un prezzo medio alla produzione, in appresso denominato "prezzo medio", per ciascun centro di commercializzazione del tipo di vino di cui trattasi.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutti i dati utili per la fissazione dei prezzi medi e, in particolare, quando esistono mercati rappresentativi corsi alla produzione costatati su tali mercati per ciascun tipo di vino.
3. Le modalità di applicazione del presente articolo e, in particolare, l'elenco dei centri di commercializzazione e quello dei mercati rappresentativi, nonché i metodi di rilevazione dei corsi, vengono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 7 del regolamento n. 24.
1. Sono concessi aiuti al magazzinaggio privato per vini da pasto da determinare, qualora per una campagna viticola, dai dati del bilancio di previsione, risulti che per i vini da pasto le disponibilità costatate all'inizio della campagna viticola superano, di oltre cinque mesi di consumo, il totale del fabbisogno prevedibile per la campagna viticola in questione.
2. Qualora in una zona viticola o in una parte di zona viticola si manifesti, all'inizio della campagna viticola, uno squilibrio tra le risorse e le possibilità di smercio, soprattutto in seguito ad un raccolto eccezionalmente abbondante, può essere decisa la concessione di aiuti al magazzinaggio privato nella zona viticola o nella parte di zona viticola in questione.
3. Sono pure concessi aiuti al magazzinaggio privato per un tipo di vino, qualora, durante la campagna viticola, il prezzo medio di detto tipo di vino rimanga per due settimane consecutive inferiore al prezzo limite per l'intervento e fino a quando, in tutti i centri di commercializzazione, il prezzo medio di detto tipo di vino non raggiunga per due settimane consecutive un livello uguale o superiore al prezzo limite per l'intervento.
Qualora la situazione del mercato lo esiga, si può decidere di estendere la concessione degli aiuti a vini da pasto diversi dal tipo di vino per il quale il prezzo medio rimane per due settimane consecutive inferiore al prezzo limite per l'intervento e che si trovano in stretta relazione economica con tale tipo di vino da pasto.
4. Il ricorso alle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 è sospeso per tutto il periodo in cui sono applicate le disposizioni del paragrafo 1.
5. La concessione degli aiuti al magazzinaggio privato è subordinata alla conclusione di contratti di magazzinaggio.
Nel caso di cui al paragrafo 1, i contratti sono validi per un periodo minimo di nove mesi. Tali contratti, in appresso denominati " contratti a lungo termine ", possono essere conclusi solo durante il periodo 1° dicembre 31 gennaio di una medesima campagna viticola.
Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, i contratti sono validi per un periodo di tre mesi. Sono denominati in appresso "contratti a breve termine".
6. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la concessione degli aiuti è decisa secondo la procedura di cui all'articolo 7 del regolamento n. 24.
Secondo la stessa procedura
a) se l'evoluzione della situazione del mercato ed in particolare il ritmo di concessione dei contratti di magazzinaggio lo giustifica, viene deciso che tali contratti non possono più essere conclusi già anteriormente al 31 gennaio,
b) sono adottate le altre modalità di applicazione del presente articolo.
7. Nel caso di cui al paragrafo 3, primo comma, la Commissione costata se è il caso di accordare aiuti o di non più concludere contratti a breve termine.
La decisione di cui al paragrafo 3, secondo comma, è presa secondo la procedura di cui all'articolo 7 del regolamento n. 24.
1. Non appena ha inizio l'applicazione delle misure di aiuto al magazzinaggio privato, gli organismi d'intervento designati dagli Stati membri concludono, con i produttori che ne facciano richiesta, contratti di magazzinaggio per i vini ai quali tali misure si riferiscono.
2. La conclusione dei contratti di magazzinaggio è subordinata ad alcune condizioni relative, in particolare, alla qualità del vino in questione.
Può essere previsto che i contratti di magazzinaggio stabiliscano che sia posto fine al versamento dell'aiuto e agli obblighi corrispondenti del produttore per tutta o una parte dei quantitativi immagazzinati qualora, per due settimane consecutive, i prezzi medi di un tipo di vino da pasto siano uguali o superiori al prezzo d'orientamento di detto tipo di vino.
3, L'ammontare dell'aiuto al magazzinaggio privato può compensare solo le spese tecniche di magazzinaggio e gli interessi, stabiliti forfetariamente.
4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 7 del regolamento n. 24.
1. Qualora la sola concessione degli aiuti al magazzinaggio privato rischi di essere inefficace per ottenere un risanamento dei corsi, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, adotta le disposizioni concernenti la distillazione di vini da pasto.
2. Tali disposizioni fissano le condizioni alle quali può essere effettuata la distillazione, nonché il prezzo del vino consegnato alla distillazione.
Tali condizioni, eventualmente differenziate secondo le zone viticole,
a) devono essere tali da garantire che l'equilibrio del mercato dell'alcole etilico non sia compromesso,
b) non possono costituire un incentivo alla produzione di vino di qualità insufficiente.
3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 7 del regolamento n. 24.
1. Ogni importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è soggetta alla presentazione di un titolo d'importazione. Ogni esportazione di tali prodotti fuori della Comunità può essere soggetta alla presentazione di un titolo d'esportazione.
2. Gli Stati membri rilasciano il titolo a ogni interessato che ne faccia richiesta, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nella Comunità.
Il titolo è valevole per un'operazione da effettuare nella Comunità a decorrere da una data che deve essere fissata dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato e, al più tardi, a decorrere dal 1° luglio 1970.
Fino a tale data, il titolo è valevole soltanto per un'operazione da effettuare nello Stato membro che lo ha rilasciato.
Il rilascio del titolo è subordinato alla costituzione di un deposito cauzionale che garantisca l'impegno di importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo e che resta acquisito, in tutto o in parte, se l'operazione non è realizzata entro tale termine o se è realizzata solo parzialmente.
3. L'elenco dei prodotti per i quali sono richiesti titoli d'esportazione è fissato secondo la procedura di cui all'articolo 7 del regolamento n. 24.
La durata di validità dei titoli e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono determinate secondo la stessa procedura.
1. Ogni anno, anteriormente al 16 dicembre e per la prima volta anteriormente al 1° giugno 1970, è fissato un prezzo di riferimento per il vino rosso e un prezzo di riferimento per il vino bianco.
Tali prezzi di riferimento, espressi in unità di conto per grado/hl o in unità di conto per hl, sono fissati a partire dai prezzi di orientamento dei tipi di vino da pasto rosso e bianco più rappresentativi della produzione comunitaria, maggiorati delle spese determinate dall'inserimento dei vini comunitari nella stessa fase di commercializzazione dei vini importati.
Inoltre sono fissati prezzi di riferimento per vini aventi caratteristiche particolari o destinati ad utilizzazioni particolari.
I prezzi di riferimento sono validi dal 16 dicembre dell'anno in cui sono stati fissati fino al 15 dicembre dell'anno successivo.
Tuttavia, i prezzi fissati anteriormente al 1° giugno 1970 sono validi dal 1° giugno 1970 al 15 dicembre 1970.
2. Per ciascun vino per il quale è fissato un prezzo di riferimento, viene stabilito, in base ai dati disponibili, un prezzo d'offerta franco frontiera per tutte le importazioni.
Qualora le esportazioni di uno o più paesi terzi siano effettuate a prezzi anormalmente bassi, inferiori ai prezzi praticati dagli altri paesi terzi, per le esportazioni di detti paesi viene stabilito un secondo prezzo d'offerta franco frontiera.
3. Se il prezzo d'offerta franco frontiera di un vino, maggiorato dei dazi doganali, è inferiore al prezzo di riferimento concernente tale vino, viene riscossa sulle importazioni di detto vino e dei vini assimilati una tassa di compensazione pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo d'offerta franco frontiera maggiorato dei dazi doganali.
Tuttavia, la tassa di compensazione non è riscossa nei confronti dei paesi terzi che siano disposti a garantire, e siano in grado di farlo, che il prezzo praticato all'importazione dei prodotti originari e in provenienza dal proprio territorio non sarà inferiore al prezzo di riferimento diminuito dei dazi doganali e che verrà evitata ogni deviazione di traffico.
Può essere deciso di non riscuotere in tutto o in parte la tassa di compensazione sulle importazioni di alcuni vini di qualità prodotti in taluni paesi terzi.
4. Quando è fissata una tassa di compensazione per le importazioni di vino, può essere pure fissata una tassa di compensazione per le importazioni degli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, applicando a quella fissata per il vino un coefficiente stabilito tenendo conto del rapporto esistente, sul mercato della Comunità, tra il prezzo medio del prodotto in questione e quello del vino. Il Consiglio può limitare l'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo secondo la procedura di cui al paragrafo 5.
5. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, adotta le norme generali di applicazione del presente articolo.
6. I prezzi di riferimento, le tasse di compensazione e le modalità di applicazione del presente articolo sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 7 del regolamento n. 24.
1. Nella misura necessaria per consentire un'esportazione economicamente rilevante dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sulla base dei prezzi di tali prodotti nel commercio internazionale, la differenza tra questi prezzi e i prezzi della Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione. Il Consiglio può limitare l'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo secondo la procedura di cui al paragrafo 3.
2. La restituzione è la stessa per tutta la Comunità. Può essere differenziata secondo le destinazioni.
La restituzione è concessa su domanda dell'interessato.
3. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri di fissazione dei relativi importi.
4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 7 del regolamento n. 24.
La fissazione delle restituzioni ha luogo periodicamente secondo la stessa procedura.
5. In caso di necessità, la Commissione può modificare nel frattempo le restituzioni, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa.
Nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, può escludere totalmente o parzialmente il ricorso al regime del traffico di perfezionamento attivo per tutti i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o per alcuni di essi.
1. Le norme generali per l'interpretazione della tariffa doganale comune e le norme particolari per la sua applicazione sono applicabili per la classificazione dei prodotti di cui al presente regolamento; la nomenclatura tariffaria che risulta dall'applicazione del presente regolamento è riportata nella tariffa doganale comune.
2. Salvo contrarie disposizioni del presente regolamento o deroga decisa dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, sono vietate:
a) la riscossione di qualsiasi tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale, fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 541/70 del Consiglio, del 20 marzo 1970, relativo all'agricoltura del Granducato del Lussemburgo (1),
b) l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.
E' considerata misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, tra l'altro, la limitazione della concessione dei titoli d'importazione o d'esportazione ad una determinata categoria di aventi diritto.
G.U. 25 marzo 1970, n. L 68.
1. E' vietata l'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sui quali sia stata operata un'aggiunta di alcole, ad eccezione di quelli corrispondenti ai prodotti originari della Comunità per i quali tale aggiunta è ammessa ai sensi dell'articolo 25, paragrafi 1 e 2.
2. Le modalità di applicazione del presente articolo e in particolare le condizioni relative alla corrispondenza dei prodotti sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 7 del regolamento n. 24.
1. Se il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, subisce o rischia di subire, per effetto delle importazioni o delle esportazioni, gravi perturbazioni tali da compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato, possono essere prese misure adeguate negli scambi con i paesi terzi fino alla scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione.
Per giudicare se la situazione giustifica l'applicazione di tali misure, si tiene conto in particolare:
a) dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati o richiesti titoli d'importazione e dei dati che figurano nel bilancio di previsione;
b) se del caso, della rilevanza dell'intervento.
Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le modalità di applicazione del presente paragrafo e definisce in quali casi ed entro quali limiti gli Stati membri possono prendere misure cautelative.
2. Qualora si presenti la situazione di cui al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide le misure necessarie, che vengono comunicate agli Stati membri e che sono immediatamente applicabili. Se la Commissione riceve la richiesta di uno Stato membro, essa prende una decisione in merito nelle ventiquattr'ore successive al ricevimento della richiesta stessa.
3. Ogni Stato membro può deferire la misura adottata dalla Commissione al Consiglio entro un termine di tre giorni lavorativi successivi a quello della relativa comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Esso può, secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, modificare o annullare la misura in questione.
1. Sono vietati:
a) gli aiuti per i nuovi impianti di viti,
b) gli aiuti per il reimpianto quando esso comporta un incremento della produzione di vino che vada oltre gli effetti della razionalizzazione del vigneto e non garantisca il miglioramento qualitativo della produzione.
2. Tuttavia, la concessione di aiuti nazionali può essere autorizzata, secondo la procedura di cui all'articolo 7 del regolamento n. 24, caso per caso, quando detti aiuti riguardano zone a vocazione viticola per le quali:
a) la viticoltura costituisce un elemento essenziale del reddito agricolo,
b) la concessione di detti aiuti può migliorare tale reddito.
1. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, adotta le norme generali relative alla classificazione dei vitigni la cui coltivazione è ammessa nella Comunità. Tali norme prevedono in particolare la classificazione dei vitigni, per unità amministrative o parti di unità amministrative, in vitigni raccomandati, vitigni autorizzati e vitigni temporaneamente autorizzati.
La classificazione dei vitigni è adottata anteriormente al 1° settembre 1970, conformemente alla procedura di cui all'articolo 7 del regolamento n. 24.
2. A decorrere dal 1° settembre 1971, per i nuovi impianti di viti, i reimpianti o i sovrainnesti potranno essere utilizzati solo vitigni raccomandati o vitigni autorizzati.
1. Ogni persona fisica o giuridica che intenda piantare o ripiantare viti durante la campagna viticola successiva è tenuta a notificarlo, anteriormente al 1° settembre di ogni anno, alle amministrazioni competenti dello Stato membro interessato.
2. Le amministrazioni competenti dello Stato membro interessato accusano ricevuta della notifica di cui al paragrafo 1, prima dell'impianto o del reimpianto, mediante rilascio di un certificato.
3. In base alle notifiche di cui al paragrafo 1, gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione, anteriormente al 1° novembre, un piano nazionale di previsione comprendente l'indicazione:
a) delle superfici su cui saranno effettuati impianti o reimpianti di viti durante la successiva campagna viticola,
b) del potenziale produttivo di tali superfici.
Il piano di previsione per la campagna 1970/1971 può essere compilato in base a stime.
4. La Commissione presenta al Consiglio, ogni anno, anteriormente al 31 dicembre, una relazione destinata, fra l'altro, ad accertare il rapporto esistente tra produzione e utilizzazioni e a stimare l'andamento prevedibile di tale rapporto in base particolarmente ai piani di previsione di cui al paragrafo 3.
5. Se da tale relazione risulta che la produzione tende a superare le utilizzazioni prevedibili, rischiando di compromettere il reddito dei viticoltori, il Consiglio adotta, secondo la procedura dell'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, nell'ambito di un piano comunitario obbligatorio, le disposizioni necessarie in materia di nuovi impianti o reimpianti di viti al fine di evitare la formazione di eccedenze strutturali.
6. Le disposizioni del presente articolo non ostano all'applicazione di regolamentazioni nazionali più restrittive in materia di nuovi impianti e reimpianti di viti.
7. Le modalità d'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 7 del regolamento n. 24.
1. Quando le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunità lo rendano necessario, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento della gradazione alcolometrica naturale, effettiva o potenziale, delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione, ottenuti dai vitigni di cui all'articolo 16, del vino atto a dare vino da pasto e del vino da pasto.
Detto aumento, che può essere effettuato soltanto secondo le pratiche di cui all'articolo 19 e purché sia rispettata la gradazione alcolometrica minima naturale indicata in appresso, non può superare i seguenti limiti:
Zona viticola A:
a) per tutti i vini, esclusi quelli di cui alla lettera b): 3°5,
b) per i vini rossi ottenuti in aree di produzione da fissare e da vitigni da stabilire, sino al 31 gennaio 1980: 4°; a decorrere dal 1° febbraio 1980: 3°5,
purché la gradazione alcolometrica naturale dei prodotti in questione sia almeno pari a 5°.
Zona viticola B:
2°5, purché la gradazione alcolometrica naturale dei prodotti in questione sia almeno pari a 6°.
Zone viticole C:
2°, purché la gradazione alcolometrica naturale dei prodotti in questione sia almeno pari a:
7° nella zona C I
8° nella zona C II
8°5 nella zona C III.
I prodotti raccolti nelle regioni della Comunità non comprese nell'elenco di cui sopra sono soggetti ai limiti validi per la zona viticola A.
2. Negli anni in cui le condizioni climatiche sono state eccezionalmente sfavorevoli l'aumento della gradazione alcolometrica di cui ai paragrafo t può essere portato a:
Zona viticola A:
a) per tutti i vini, esclusi quelli di cui alla lettera b): 4°5,
b) per i vini rossi ottenuti in aree di produzione da fissare e da vitigni da stabilire, sino al 31 gennaio 1980: 5°; a decorrere dal 1° febbraio 1980: 4°5,
purché la gradazione alcolometrica naturale dei prodotti in questione sia almeno pari a 5°.
Zona viticola B:
3°5, purché la gradazione alcolometrica naturale dei prodotti in questione sia almeno pari a 6°.
3. Le zone viticole di cui al presente articolo formano oggetto dell'allegato III. Esse sono delimitate dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.
4. Le modalità di applicazione del presente articolo e in particolare le decisioni che autorizzano gli aumenti di cui al paragrafo 2 sono stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 7 del regolamento n. 24.
1. L'aumento della gradazione alcolometrica naturale di cui all'articolo 18 può essere ottenuto:
a) per quanto riguarda le uve fresche, il mosto di uve parzialmente fermentato o il vino nuovo ancora in fermentazione, soltanto mediante aggiunta di saccarosio o di mosto di uve concentrato,
b) per quanto riguarda il mosto di uve, soltanto mediante aggiunta di saccarosio o di mosto di uve concentrato o mediante concentrazione parziale,
c) per quanto riguarda il vino atto a diventare vino da pasto e il vino da pasto, soltanto mediante concentrazione parziale a freddo.
2. Ciascuna delle operazioni di cui al paragrafo 1 esclude il ricorso alle altre.
3. L'aggiunta di saccarosio di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), può effettuarsi soltanto mediante zuccheraggio a secco e unicamente nelle regioni viticole in cui sia tradizionalmente o eccezionalmente praticata conformemente alla legislazione esistente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Fino al 30 giugno 1979, l'aggiunta di saccarosio può tuttavia effettuarsi in soluzione acquosa in talune regioni viticole della zona viticola A, purché l'aumento di volume del prodotto a cui viene aggiunta la soluzione non superi il 15%.
4 L'aggiunta di mosto di uve concentrato non può avere l'effetto di aumentare il volume iniziale delle uve fresche pigiate, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato o del vino nuovo ancora in fermentazione di più dell'11% nella zona viticola A, dell'8% nella zona viticola B é del 6,5% nelle zone viticole C.
In caso di applicazione delle disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 2, i limiti dell'aumento di volume sono portati rispettivamente al 15% nella zona viticola A e all'11% nella zona viticola B.
5. La concentrazione non può avere l'effetto di ridurre di oltre il 20% il volume iniziale e in nessun caso di aumentare di oltre 2° la gradazione alcolometrica naturale del mosto di uve, del vino atto a diventare vino da pasto o del vino da pasto, oggetto di tali operazioni.
6. In nessun caso le suddette operazioni possono avere l'effetto di portare a oltre 11°5 nella zona viticola A, 12° nella zona viticola B, 12°5 nella zona viticola C I, 13° nella zona viticola C II e 13°5 nella zona viticola C III, la gradazione alcolometrica totale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione, del vino atto a diventare vino da pasto o del vino da pasto, oggetto di tali operazioni.
Tuttavia, per il vino rosso, la gradazione alcolometrica totale dei prodotti di cui al primo comma può essere portata a 12° nella zona viticola A e a 12°5 nella zona viticola B.
7. Il vino atto a diventare vino da pasto e il vino da pasto non possono essere concentrati qualora i prodotti dai quali sono stati ottenuti siano stati a loro volta oggetto di una delle operazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).
8. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 7 del regolamento n. 24.
1. Le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato e il vino nuovo ancora in fermentazione possono formare oggetto:
- nelle zone viticole A, B e C I, di una disacidificazione parziale,
- nella zona viticola C II, fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, di una acidificazione e di una disacidificazione,
- nella zona viticola C III, di un'acidificazione.
L'acidificazione può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 1,5 g/l.
Inoltre, il mosto d'uva destinato alla concentrazione può essere sottoposto a disacidificazione parziale.
2. Negli anni nei quali le condizioni climatiche sono state eccezionali può essere autorizzata nella zona viticola C I l'acidificazione dei prodotti di cui al paragrafo 1; analogamente, il limite massimo di 1,5 g/l di cui al paragrafo 1 può essere portato a 2,5 g/l, purché l'acidità naturale dei prodotti espressa in acido tartarico non sia inferiore a 3 g/l.
3. Salvo deroga da decidersi caso per caso, l'acidificazione e l'arricchimento, come l'acidificazione e la disacidificazione di uno stesso prodotto, sono operazioni che si escludono a vicenda.
4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 7 del regolamento n. 24.
1. La dolcificazione del vino da pasto è autorizzata:
a) quando le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il vino nuovo ancora in fermentazione, il vino atto a diventare vino da pasto da cui proviene o lo stesso vino da pasto sono stati sottoposti ad una delle operazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, soltanto con mosto di uve avente al massimo la stessa gradazione alcolometrica totale del vino da pasto in questione;
b) quando i prodotti di cui alla lettera a) non sono stati sottoposti ad una delle operazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, soltanto con mosto di uve concentrato o con mosto di uve, purché la gradazione alcolometrica totale del vino da pasto in questione non venga aumentata di oltre 2°.
2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 7 del regolamento n. 24.
1. Ciascuna delle operazioni di cui agli articoli 19 e 20 è autorizzata soltanto se è effettuata in una sola volta all'atto della trasformazione delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato o del vino nuovo ancora in fermentazione, in vino atto a diventare vino da pasto o in vino da pasto e nella zona viticola nella quale le uve fresche utilizzate sono state raccolte. Lo stesso vale per la concentrazione dei vini atti a diventare vini da pasto e dei vini da pasto.
Ciascuna delle operazioni di cui al primo comma deve formare oggetto di una dichiarazione alle autorità competenti; lo stesso vale per i quantitativi di zucchero e di mosto di uve concentrato detenuti dalle persone fisiche o giuridiche che procedono a dette operazioni.
2. Salvo deroghe motivate da condizioni climatiche eccezionali, tali operazioni possono essere effettuate soltanto:
- anteriormente al 1° gennaio, nelle zone viticole C,
- anteriormente al 16 marzo, nelle zone viticole A e B,
e per i soli prodotti provenienti dalla vendemmia immediatamente precedente tali date.
Tuttavia, la concentrazione a freddo può essere praticata durante tutto l'anno.
3. Le modalità di applicazione del presente articolo e in particolare le deroghe alle date limite fissate al paragrafo 2, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 7 del regolamento n. 24.
Salvo deroga decisa dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, la miscela di uve fresche, di mosti di uve, di mosti di uve parzialmente fermentati o di vini nuovi ancora in fermentazione - se uno dei prodotti anzidetti non risponde alle caratteristiche previste per dare vino atto a diventare vino da pasto o vino da pasto - con prodotti atti a dare tali vini o con vino da pasto, non può fornire un vino atto a diventare vino da pasto o un vino da pasto.
1. Sono vietate la sovrappressione delle uve, pigiate o non, e la pressatura delle fecce di vino. Ciò vale anche per la rifermentazione delle vinacce per scopi diversi dalla distillazione.
2. Salvo deroga decisa dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, ogni persona fisica o giuridica che procede alla trasformazione in vino di uve fresche, di mosto di uve, di mosto di uve parzialmente fermentato o di vino nuovo ancora in fermentazione, è tenuta a far distillare le fecce di vino e le vinacce risultanti da tale trasformazione ovvero, in mancanza, un quantitativo corrispondente di vino.
I quantitativi d'alcole che devono essere consegnati agli organismi d'intervento designati dagli Stati membri corrispondono al massimo al 10% del volume d'alcole naturalmente contenuto nei prodotti utilizzati per la produzione del vino. La valutazione di tale volume è effettuata sulla base di una gradazione alcolometrica minima naturale forfettaria stabilita per campagna viticola e per zona viticola.
Coloro che sono soggetti all'obbligo di distillazione possono, in determinate condizioni, svincolarsi da tale obbligo con la produzione di acquaviti.
3. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, può esonerare talune regioni di produzione dall'obbligo di cui al paragrafo 2.
Secondo la stessa procedura il Consiglio fissa il prezzo da pagare per l'alcole consegnato agli organismi di intervento e determina la parte delle spese incombenti a tali organismi, che sarà finanziata dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, nonché le condizioni alle quali è possibile produrre acquaviti in luogo di alcole.
4. Le modalità di applicazione del presente articolo e in particolare la percentuale di cui al paragrafo 2, nonché la gradazione alcolometrica naturale da stabilire forfettariamente sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 7 del regolamento n. 24.
1. Salvo per i prodotti di cui ai punti 11 e 21 dell'allegato II, l'aggiunta di alcole ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è vietata.
2. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, decide deroghe alle disposizioni del paragrafo 1, specialmente per utilizzazioni particolari o per prodotti destinati all'esportazione.
3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 7 del regolamento n. 24.
1. In caso di taglio e fatte salve le disposizioni dei paragrafi seguenti, sono vini da pasto soltanto i prodotti del taglio tra vini da pasto e di vini da pasto con vini atti a diventare vini da pasto, purché i vini atti in questione abbiano una gradazione alcolometrica naturale totale non superiore a 17°.
2. Il taglio di un vino atto a diventare vino da pasto di una determinata zona viticola con un vino da pasto di un'altra zona viticola può dare vino da pasto soltanto se l'operazione ha luogo nella zona viticola in cui è stato prodotto il vino atto a diventare vino da pasto.
Il taglio tra vini atti a diventare vini da pasto è autorizzato soltanto se essi provengono da una stessa zona viticola e se il taglio ha luogo in tale zona.
3. Il taglio di un vino atto a diventare vino da pasto bianco o di un vino da pasto bianco con un vino atto a diventare vino da pasto rosso o con un vino da pasto rosso non può dare vino da pasto.
Questa disposizione non osta tuttavia, in taluni casi che sono da determinare, al taglio di un vino atto a diventare un vino da pasto bianco o di un vino da pasto bianco con un vino atto a diventare un vino da pasto rosso, o con un vino da pasto rosso, purché il prodotto ottenuto abbia le caratteristiche di un vino da pasto rosso.
4. Sono vietati il taglio di un vino importato con un vino della Comunità e il taglio nel territorio della Comunità di un vino importato con un altro vino importato, salvo deroga decisa dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.
5. Qualora siano costatate difficoltà in talune regioni viticole della Comunità in seguito all'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1 - 4, gli Stati membri interessati possono rivolgersi alla Commissione, che prenderà le disposizioni appropriate; tali disposizioni non potranno limitare le disposizioni definite nel presente articolo in materia di taglio.
6. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare quelle riguardanti il controllo dei tagli e dell'utilizzazione dei vini atti a diventare vini da pasto, sono stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento n. 24.
1. La denominazione "vino da pasto" è riservata al vino di cui al punto 10 dell'allegato II.
2. a) Per quanto riguarda i prodotti della voce 22.05 della tariffa doganale comune solo i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini spumanti gassificati, i vini frizzanti, i vini frizzanti gassificati, i v.q.p.r.d., i vini di cui al paragrafo 1 dell'articolo 28 e i vini da pasto possono essere offerti o consegnati per il consumo umano diretto all'interno della Comunità.
b) Le disposizioni di cui alla lettera a) non vietano tuttavia che, fino al 31 agosto 1971, formino oggetto degli scambi intracomunitari e siano offerti o consegnati per il consumo umano diretto vini diversi dai vini da pasto, purché essi siano stati prodotti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e purché abbiano
- una gradazione alcolometrica effettiva non inferiore a 8,5° e una gradazione alcolometrica totale non superiore a 15° o, sempre che il vino sia stato ottenuto senza alcun arricchimento e non contenga più zuccheri residui, non superiore a 17°,
- un tenore di acidità non inferiore a 4,50 g/1, espresso in acido tartarico,
. e purché l'arricchimento a cui sono stati eventualmente sottoposti sia stato conforme alla legislazione in vigore nel territorio dello Stato membro in cui sono stati prodotti.
c) Ciascuno Stato membro produttore può ammettere che un vino ottenuto nel suo territorio conformemente alle sue disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, prima della data di applicazione del presente regolamento, sia offerto o consegnato per il consumo umano diretto nel suo territorio fino al 31 agosto 1971 al più tardi.
3. A decorrere dal 1° settembre 1971:
a) Il vino non conforme alle definizioni di cui ai punti 9 e 10 dell'allegato II e proveniente da vitigni di cui all'articolo 16 può essere utilizzato soltanto per il consumo familiare del singolo viticoltore, per la produzione di aceto di vino o per la distillazione.
Tuttavia, durante le annate caratterizzate da condizioni climatiche sfavorevoli, i prodotti delle zone viticole A e B non aventi la gradazione alcolometrica minima naturale fissata per la zona viticola in questione possono essere utilizzati nella Comunità per produrre vino spumante o vino spumante gassificato, purché questi ultimi raggiungano una gradazione alcolometrica effettiva non inferiore a 8°5.
b) Le uve fresche, i mosti di uve, i mosti di uve parzialmente fermentati, i vini nuovi ancora in fermentazione e i vini, quando questi prodotti provengono da vitigni diversi da quelli sopra menzionati, non possono circolare all'interno della Comunità. Essi possono essere utilizzati soltanto per il consumo familiare del singolo viticoltore e non possono essere consegnati ad una cooperativa.
4. Il succo di uve e il succo di uve concentrato originari della Comunità non possono formare oggetto di vinificazione o essere utilizzati nella vinificazione. La destinazione di tali prodotti è sottoposta a controllo.
Salvo l'alcole, l'acquavite e il vinello, i prodotti di cui ai punti 17, 19, 21 e 22 dell'allegato II non possono essere utilizzati per ottenere vino o bevande destinate al consumo umano diretto.
Il vinello, sempre che lo Stato membro interessato ne autorizzi la fabbricazione, può essere utilizzato soltanto per la distillazione o per il consumo familiare del singolo viticoltore.
Il vino alcolizzato e la diluizione alcolica di origine vitivinicola possono essere utilizzati soltanto per la distillazione.
5. Le condizioni per effettuare il controllo della circolazione dei vini atti a diventare vini da pasto, nonché le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 7 del regolamento n. 24.
1. Fatta eccezione per i vini liquorosi e i vini spumanti, i vini importati possono essere consegnati per il consumo umano diretto soltanto a condizione che:
a) fino al 31 agosto 1971, abbiano una gradazione alcolometrica effettiva non inferiore a 8°5, una gradazione alcolometrica totale non superiore a 15° e un'acidità totale espressa in acido tartarico non inferiore a 4,50 g/l,
b) a decorrere dal 1° settembre 1971, rispondano ai requisiti di cui alla lettera a) nonché alle condizioni supplementari che saranno stabilite dal Consiglio, su proposta della Commissione, secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.
2. Le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve concentrato, il mosto di uve parzialmente fermentato, importati, e il succo di uve importato, qualunque sia il suo tenore di zucchero addizionato, non possono formare oggetto di vinificazione o essere utilizzati nella vinificazione.
Dai prodotti di cui ai punti 17, 19, 20, 21 e 22 dell'allegato II, quando sono importati non si possono ottenere, tranne che dal vino alcolizzato destinato alla produzione di acquavite, vino o bevande destinati al consumo umano diretto.
3. I prodotti di cui al paragrafo 2, primo comma, sono oggetto di un controllo relativo alla loro destinazione. Può essere decisa l'aggiunta obbligatoria di un rivelatore al mosto di uve, al mosto di uve concentrato, al mosto di uve parzialmente fermentato ed al succo di uve, concentrato o non, importati.
4. I vini importati diversi da quelli di cui al paragrafo 1 possono essere adibiti soltanto alle utilizzazioni ammesse per i vini comunitari corrispondenti.
5. Le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare per quanto riguarda le misure di controllo, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 7 del regolamento n. 24.
1. Salvo deroghe, i prodotti di cui ai punti 1-15 dell'allegato II possono circolare all'interno della Comunità soltanto se accompagnati da un documento controllato dall'amministrazione.
2. I produttori e i commercianti di vini, non venditori al minuto, hanno l'obbligo di tenere registri di carico e scarico per i prodotti di cui al paragrafo 1.
3. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare la natura e il tipo di detto documento, nonché le deroghe di cui al paragrafo 1, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 7 del regolamento n. 24.
1. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le norme relative alla designazione e alla presentazione dei prodotti della voce 22.05 della tariffa doganale comune.
2. Gli Stati membri possono condizionare l'utilizzazione di una indicazione geografica per designare in particolare un vino da pasto al fatto che esso sia ottenuto integralmente da taluni vitigni designati espressamente e che provenga esclusivamente dal territorio, delimitato in modo preciso, di cui porta il nome.
3. Salvo le norme complementari da adottare in materia di designazione dei prodotti, l'utilizzazione di una indicazione geografica per designare vini da pasto risultanti da un taglio di vini ricavati con uve raccolte in aree di produzione differenti, è tuttavia ammessa se l'85% almeno del vino da pasto risultante dal taglio proviene dall'area viticola di cui porta il nome.
Tuttavia, l'utilizzazione, per designare vini da pasto bianchi, di una indicazione geografica inerente ad un'area di produzione situata all'interno della zona viticola A o della zona viticola B, è ammessa soltanto se i prodotti che compongono il taglio sono ottenuti nella zona viticola in causa o quando il vino in questione è ricavato dal taglio tra vini da pasto della zona viticola A e vini da pasto della zona viticola B.
4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento n. 24.
1. Nel commercio intracomunitario sono vietate:
a) la riscossione di qualsiasi tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale, fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 541/70,
b) qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, finché non sarà applicato l'insieme degli strumenti amministrativi necessari per la gestione del mercato vitivinicolo, fatta eccezione fino al 31 dicembre 1971, per il catasto viticolo, gli Stati membri produttori sono autorizzati, per evitare una perturbazione dei rispettivi mercati, ad adottare misure di carattere limitativo all'importazione in provenienza da un altro Stato membro.
Tali misure vengono notificate alla Commissione, che decide senza indugio se debbano essere mantenute, modificate o soppresse.
3. Non sono ammesse alla libera circolazione all'interno della Comunità le merci di cui all'articolo 1, ottenute o fabbricate utilizzando prodotti non contemplati dall'articolo 9, paragrafo 2, e dall'articolo 10, paragrafo 1, del trattato.
Quando si costata sul mercato vitivinicolo della Comunità che il prezzo è aumentato in misura tale da superare notevolmente il prezzo d'orientamento fissato per un tipo di vino, se tale situazione rischia di persistere e, pertanto, il mercato della Comunità subisce o potrebbe subire perturbazioni, possono essere adottate le misure necessarie.
Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le norme generali di applicazione del presente articolo.
1. Nei limiti necessari per sostenere il mercato dei vini da pasto possono essere adottate misure d'intervento per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), diversi dai vini da pasto.
2. Tali misure sono adottate dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.
3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate, ove occorra, secondo la procedura di cui all'articolo 7 del regolamento n. 24.
Fatte salve le disposizioni contrarie del presente regolamento, gli articoli 92, 93 e 94 del trattato sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1.
Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all'applicazione del presente regolamento. Le modalità della comunicazione e della diffusione di tali dati sono stabilite secondo la procedura prevista di cui all'articolo 7 del regolamento n. 24.
Possono essere adottate, secondo la procedura di cui all'articolo 7 del regolamento n. 24, le disposizioni necessarie per evitare che il mercato vitivinicolo subisca perturbazioni a causa di una modifica del livello dei prezzi al momento del passaggio da una campagna viticola alla successiva.
Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio al regime istituito dal presente regolamento, in particolare nel caso in cui l'applicazione di detto regime alla data prevista incontri difficoltà notevoli, dette misure vengono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 7 del regolamento n. 24. Esse sono applicabili fino al 31 agosto 1971 al più tardi.
Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, può adottare misure di deroga, che fossero necessarie per porre rimedio ad una situazione eccezionale risultante da calamità naturali.
Le precisazioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni degli allegati I e II, e in particolare,
- i metodi di analisi,
- le superfici viticole di cui al punto 10 dell'allegato II
sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 7 del regolamento n. 24.
Le disposizioni relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli non sono più applicabili al prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, appartenente alla sottovoce 08.04 A II della tariffa doganale comune.
Le disposizioni comunitarie relative al finanziamento della politica agricola comune si applicano ai mercati dei prodotti di cui all'articolo 1 dalla data in cui il presente regolamento avrà effetto.
Nell'applicazione del presente regolamento deve essere tenuto conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi previsti dagli articoli 39 e 110 del trattato.
L'articolo 3 del regolamento n. 24 è sostituito dalle disposizioni seguenti:
"Articolo 3
1. Secondo la procedura di cui all'articolo 7 viene stabilito ogni anno, anteriormente al 25 novembre, un bilancio di previsione per determinare le risorse e valutare i fabbisogni della Comunità, comprese le importazioni e le esportazioni prevedibili da e verso i paesi terzi.
2. A decorrere dal 1° settembre 1970 il bilancio di previsione indica le risorse e i fabbisogni di vini della Comunità, facendo risultare rispettivamente la parte dei vini da pasto e dei v.q.p.r.d.
3. La Commissione trasmette al Consiglio, per ogni campagna viticola e per la prima volta anteriormente al 16 aprile 1971, un bilancio definitivo delle risorse e delle utilizzazioni comunitarie, relativo alla campagna viticola precedente."
1. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
2. Le disposizioni del presente regolamento e quelle dei regolamenti d'applicazione relativi ai tipi di vini, ai prezzi d'orientamento, ai prezzi limite per l'intervento, ai prezzi di riferimento ed alle condizioni di circolazione dei vini hanno effetto contemporaneamente, a decorrere dal 1° giugno 1970.
Tuttavia gli Stati membri dispongono di un termine massimo di 15 giorni a decorrere da tale data per adottare le disposizioni regolamentari ed amministrative necessarie all'attuazione di tali regolamenti.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 28 aprile 1970.
Per il Consiglio
Il Presidente
Ch. HE'GER
ALLEGATO I
GRADAZIONI ALCOLOMETRICHE
1. Gradazione alcolometrica effettiva: il numero di volumi di alcole contenuti in 100 volumi del prodotto considerato.
2. Gradazione alcolometrica potenziale: il numero di volumi d'alcole che possono essere prodotti alla fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 volumi del prodotto considerato.
3. Gradazione alcolometrica totale: la somma delle gradazioni alcolometriche effettiva e potenziale.
4. Gradazione alcolometrica naturale: la gradazione alcolometrica totale del prodotto considerato prima di qualsiasi arricchimento.
ALLEGATO II
DEFINIZIONI Dl CUI ALL'ARTICOLO l, PARAGRAFO 4, LETTERA B)
1. Uve fresche: il frutto della vite utilizzato nella vinificazione, maturo o anche leggermente appassito, tale da consentire la pigiatura o la torchiatura con gli ordinari mezzi di cantina e da rigenerare una fermentazione alcolica spontanea.
2. Mosto di uve: il prodotto liquido ricavato naturalmente o con procedimenti fisici dalle uve fresche.
3. Mosto di uve parzialmente fermentato: il mosto di uve avente una gradazione alcolometrica effettiva inferiore ai 3/5 della sua gradazione alcolometrica totale.
4. Mosto di uve concentrato: il mosto di uve non caramellizzato:
- ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto, in modo che la sua massa volumetrica a 20°C non sia inferiore a 1,240,
- proveniente esclusivamente da vitigni di cui all'articolo 16,
- prodotto nella Comunità,
- ricavato da mosti di uve aventi almeno la gradazione alcolometrica naturale minima fissata per la zona viticola in cui le uve sono state raccolte.
5. Succo di uve: il mosto di uve non fermentato ma fermentescibile, che è stato sottoposto a trattamenti appropriati per essere consumato come tale.
6. Succo di uve concentrato: il mosto di uve non caramellizzato ottenuto mediante disidratazione parziale del succo di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto, in modo che la sua massa volumetrica a 20° C non sia inferiore a 1,240.
7. Vino: il prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o non, o di mosti di uve.
8. Vino nuovo ancora in fermentazione: il vino la cui fermentazione alcolica non è ancora terminata e che non è ancora separato dalle fecce.
9. Vino atto a diventare vino da pasto: il vino
- proveniente esclusivamente da vitigni di cui all'articolo 16,
- prodotto nella Comunità,
- avente almeno la gradazione alcolometrica naturale minima fissata per la zona viticola in cui è stato prodotto.
10. Vino da pasto: il vino
- proveniente esclusivamente da vitigni di cui all'articolo 16,
- prodotto nella Comunità,
- che, dopo le eventuali operazioni di cui all'articolo 19, ha una gradazione alcolometrica effettiva non inferiore a 8°5 e una gradazione alcolometrica totale non superiore a 15°; tale limite superiore è portato tuttavia a 17° per i vini prodotti su talune superfici vinicole da determinare, ottenuti senza arricchimento e non contenenti zucchero residuo,
- che ha inoltre un tenore in acidità totale espressa in acido tartarico non inferiore a 4,50 g/l.
11. Vino liquoroso: il prodotto
- ottenuto nella Comunità,
- avente una gradazione alcolometrica totale non inferiore a 17°5 e una gradazione alcolometrica effettiva non inferiore a 15° e non superiore a 22°,
- ottenuto da mosto di uve o da vino, purché tali prodotti provengano da vitigni determinati, scelti fra quelli di cui all'articolo 16, ed abbiano mia gradazione alcolometrica naturale non inferiore a 12°,
- mediante concentrazione a freddo, o
- mediante aggiunta, prima, durante o dopo la fermentazione
i) di alcole neutro di origine viticola avente gradazione alcolometrica effettiva non inferiore a 95°,
ii) o di un prodotto non rettificato, proveniente dalla distillazione del vino e avente una gradazione alcolometrica effettiva non inferiore a 52° e non superiore a 80°,
iii) o di mosto di uve concentrato,
iv) o di una miscela di tali prodotti.
12. Vino spumante: salvo la deroga di cui all'articolo 27, paragrafo 3, il prodotto ottenuto dalla prima o seconda fermentazione alcolica
- delle uve fresche,
- del mosto di uve,
- del vino,
atti a diventare vino da pasto,
- del vino da pasto,
- o di un v.q.p.r.d.,
caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione e che, conservato alla temperatura di 20°C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3 atmosfere.
13. Vino spumante gassificato: il prodotto
- ottenuto, fatte salve le disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3, dal vino da pasto,
- prodotto nella Comunità,
- caratterizzato all'atto della stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente, in tutto o in parte, dall'aggiunta di tale gas,
- che, conservato a 20° C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3 atmosfere.
14. Vino frizzante: il vino da pasto
- contenente naturalmente anidride carbonica dopo la prima o la seconda fermentazione alcolica,
- che, conservato a 20° C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 1 e non superiore a 2,5 atmosfere.
15. Vino frizzante gassificato: il vino da pasto
- contenente anidride carbonica aggiunta totalmente o parzialmente,
- che, conservato alla temperatura di 20° C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore ad 1 e non superiore a 2,5 atmosfere.
16. Aceto di vino: l'aceto
- ottenuto esclusivamente dalla fermentazione acetica del vino,
- avente un tenore in acidità totale espressa in acido acetico non inferiore a 60 g/l.
17. Feccia di vino: il residuo melmoso
- che si deposita nei recipienti contenenti vino, dopo la fermentazione o durante l'immagazzinamento del vino,
- avente un tenore totale in alcole effettivo e potenziale non superiore a 10 l di alcole puro per 100 kg,
- avente un tenore di sostanza secca non inferiore al 25% in peso.
18. Tartaro greggio: la concrezione in forma di placche, di frammenti irregolari o di polvere, che si forma nei tini durante la fermentazione del mosto di uve o nei recipienti contenenti vino.
19. Vinaccia: il residuo della torchiatura delle uve fresche, fermentate o no,
- avente un tenore totale in alcole effettivo e potenziale non superiore a 5,50 l di alcole puro per 100 kg, e
- avente un tenore di sostanza secca non inferiore al 40% in peso.
20. Vinello: il prodotto ottenuto
- dalla fermentazione delle vinacce vergini macerate nell'acqua, o
- mediante esaurimento con acqua delle vinacce fermentate.
21. Vino alcolizzato: il prodotto
- avente una gradazione alcolometrica effettiva non inferiore a 18° e non superiore a 24°,
- ottenuto esclusivamente mediante aggiunta di un prodotto non rettificato, proveniente dalla distillazione di vino e avente una gradazione alcolometrica effettiva massima di 86°, a un vino non contenente zucchero residuo,
- avente un'acidità volatile massima espressa in acido acetico di 2,40 g/1.
22. Diluzione alcolica di origine vitivinicola: il prodotto liquido o no
- risultante dalla vinificazione o dall'utilizzazione di sottoprodotti della vinificazione,
- avente un tenore in alcole proveniente unicamente dalla vinificazione, e
- non definito altrove nel presente allegato.
ALLEGATO III
ZONE VITICOLE
1. La zona viticola A comprende:
- la regione viticola tedesca, ad eccezione del Baden,
- la regione viticola lussemburghese.
2. La zona viticola B comprende:
- in Germania: il Baden,
- in Francia: l'Alsazia, la Lorena, la Champagne, il Giura, la Savoia, nonché la Valle della Loira.
3. La zona viticola C I comprende:
- in Francia: le superfici viticole del Centro-Ovest, del Centro e del Sud-Ovest, escluse quelle comprese nella zona viticola B.
La zona viticola C II comprende:
- in Francia: le superfici viticole meridionali, escluse quelle comprese nella zona viticola C III.
- in Italia: tutte le superfici viticole, escluse quelle comprese nella zona viticola C III.
La zona viticola C III comprende:
- in Francia: la Corsica, talune superfici viticole dei Pirenei orientali e del Var
- in Italia: talune superfici viticole situate a sud di Roma e nelle isole.