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DECRETO PRESIDENZIALE 15 aprile 1970, n. 1

G.U.R.S. 24 aprile 1970, n. 21

Modifica dell'art. 34 del T. U. delle leggi per l'elezione dei Consigli comunali nella Regione Siciliana, approvato con D.P. 20 agosto 1960, n. 3.

IL PRESIDENTE

DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto l'art. 7 della legge 9 marzo 1959, n. 3;

Visto l'art. 34 del T. U. 20 agosto 1960, n. 3;

Vista la legge 9 maggio 1969, n. 14, concernente l'elezione delle Amministrazioni straordinarie delle Province siciliane;

Ritenuto che occorre coordinare l'art. 34 cit. con l'anzidetta legge 9 maggio 1969 n. 14 trascrivendo in esso integralmente la prima parte dell'art. 6 della legge 9 marzo 1959 n. 3 con i riferimenti alle elezioni provinciali, al fine di assicurare agli elettori della Provincia, degenti in luoghi di cura, la possibilità di votare per l'elezione dei Consigli delle Amministrazioni straordinarie delle Province siciliane;

Visto il parere n. 104 favorevolmente espresso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana nell'adunanza dell'11 marzo 1970;

Vista la deliberazione della Giunta regionale in data 8 aprile 1970;

Su proposta dell'Assessore regionale per gli Enti locali;

DECRETA

Art. 0

Articolo Unico

L'articolo 34 del T. U. delle leggi per la elezione dei Consigli comunali nella Regione Siciliana, approvato con D. P. 20 agosto 1960, n. 3, è sostituito dal seguente:

"Art. 34

(Legge regionale 9 marzo 1959, n. 3 art. 43 bis sub. art. 6)

I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, purchè siano elettori del Comune o della Provincia rispettivamente per la elezione del Consiglio comunale e provinciale.

A tale effetto gli interessati devono fare pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura comprovante il ricovero dell'elettore nell'Istituto ed è inoltrata al Comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'Istituto stesso.

Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione provvede:

a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezione; gli elenchi sono consegnati, nel termine previsto dall'art. 16 del presente testo unico, al presidente di ciascuna sezione il quale, nell'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota nella lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, una attestazione dell'avvenuta immissione negli elenchi previsti dalla lettera a).

Negli ospedali e nelle case di cura con almeno duecento letti è istituita una sezione elettorale per n. 500 letti o frazione di 500. Gli elettori che esercitano il loro voto nella sezione ospedaliera sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione, a cura del presidente del seggio; alla sezione ospedaliera possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di revisione annuale delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza degli Istituti che ne facciano domanda. Nel caso di contemporaneità delle elezioni del Consiglio comunale e di quello provinciale, il presidente prende nota, sulla lista, degli elettori che votano soltanto per una delle due elezioni.

Negli ospedali e case di cura minori, il voto degli elettori ivi ricoverati è raccolto, durante le ore destinate alla votazione dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è posto il luogo di cura con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, destinato dalla sorte e dal segretario e alla presenza dei rappresentanti di lista o dei candidati, se sono stati designati, che ne facciano richiesta. Dei nominativi di tali elettori viene presa nota, con le modalità di cui al comma precedente, dal presidente in apposita lista aggiunta da alligare a quella della sezione. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, o due plichi distinti nel caso di elezioni comunali e provinciali contemporanee, e sono immediatamente inviate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nelle apposite liste.

Gli elettori ricoverati nei luoghi di cura non possono votare se non previa esibizione, oltre che del certificato elettorale, anche dell'attestazione di cui alla lettera b) del terzo comma, che, a cura del presidente del seggio viene alligata al talloncino di controllo del certificato elettorale".

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

Palermo, 15 aprile 1970.

FASINO

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo - addì 21 aprile 1970. Reg. n. 1, foglio n. 44.