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N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 86, lett. b), della L.R. 16/96.

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1970, n. 3

G.U.R.S. 28 febbraio 1970, n. 10

Provvedimenti eccezionali per la riconsegna ai proprietari dei terreni occupati per rimboschimento ricadenti nel comprensorio dei Nebrodi.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 86, lett. b), della L.R. 16/96.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 86, lett. b), della L.R. 16/96.

Art. 1

Per fronteggiare le ricorrenti crisi che, nell'ambito del comprensorio geografico dei Nebrodi, travagliano il settore armentizio a causa della carenza di pascoli in concomitanza con la persistente siccità, gli Ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio, nonchè i Consorzi di bonifica e l'Ente di sviluppo agricolo (E.S.A.) possono procedere, a richiesta dei proprietari e senza oneri finanziari della Regione e con precedenza ai terreni su cui si sia avuta la più alta percentuale di fallanze, alla riconsegna dei terreni occupati per rimboschimento, ricadenti nel territorio dei comuni di Capizzi, Cesarò, Mistretta, San Fratello, Tortorici, Floresta, Longi, Agira, Cerami, Gagliano Castelferrato, Nissoria, Nicosia, Regalbuto e Troina, ancorchè gli impianti boschivi non presentino i requisiti di redditività stabiliti dall'articolo 50 del regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267.

Ai fini della riconsegna, le formalità previste dalle norme in vigore vengono limitate alla sola redazione dell'apposito verbale di cui al secondo comma dell'articolo 69 del Regolamento approvato con regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126. Si prescinde anche dalla redazione del piano di coltura e conservazione di cui all'articolo 54 del regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 86, lett. b), della L.R. 16/96.

Art. 2

Nei terreni restituiti, ricadenti nei comuni indicati nell'articolo precedente, potrà essere consentito il pascolo con esclusione dei caprini e dei suini, anche in deroga alle limitazioni fissate dall'articolo 9 del citato regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267, per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 86, lett. b), della L.R. 16/96.

Art. 3

Nei boschi di enti e privati, ricadenti nei suddetti Comuni o in quelli di Caronia, Galati Mamertino, Alcara Li Fusi, Militello Rosmarino e Tusa, allo scopo di evitare una ulteriore contrazione delle superfici destinabili a pascolo, le utilizzazioni vengono differite di un quinquennio rispetto ai turni stabiliti dalle prescrizioni di massima di cui agli artt. 8, 9, 10 del regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267.

Le disposizioni previste dall'articolo 1 della presente legge possono essere applicate anche ai boschi di Enti e privati ricadenti nei comuni indicati nel precedente comma.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 86, lett. b), della L.R. 16/96.

Art. 4

Nei territori che formano oggetto della presente legge i nuovi interventi da progettare ed attuare per la difesa e la conservazione del suolo, nel quinquennio 1970-1974, saranno limitati alle opere di sistemazione intensiva e di correzione degli alvei, nonchè alle opere di copertura vegetale che si rendano necessarie per la protezione degli impluvi ed il consolidamento delle pendici, con esclusione di ogni altra opera di rimboschimento.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 86, lett. b), della L.R. 16/96.

Art. 5

Allo scadere del quinquennio di cui al precedente articolo 4, o anche prima, in relazione al permanere o meno dei motivi di ordine economico-sociale che hanno determinato la presente legge, a giudizio e con provvedimento dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, potrà procedersi alla rioccupazione dei terreni medesimi al fine di ripristinare gli impianti boschivi, in vista del necessario completamento dei programmi di conservazione del suolo in atto interrotti.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 86, lett. b), della L.R. 16/96.

Art. 6

Norme transitorie

Per i terreni occupati da restituire che formano oggetto di interventi in corso di attuazione, i lavori vengono chiusi e collaudati.

La redazione del verbale di riconsegna di cui al precedente articolo 1 avrà luogo dopo la visita di collaudo ai fini dell'accertamento delle opere eseguite.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 86, lett. b), della L.R. 16/96.

Art. 7

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 24 febbraio 1970.

FASINO