
LEGGE REGIONALE 8 gennaio 1970, n. 1
G.U.R.S. 10 gennaio 1970, n. 3
Norme integrative delle leggi regionali 27 dicembre 1954, n. 50 e 5 novembre 1965, n. 34, riguardanti la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (C.R.I.A.S.).
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 31/1977)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Il Governo della Regione è autorizzato ad incrementare il fondo concorso interessi costituito presso la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) a norma della legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50 e successive modificazioni.
Relativamente all'esercizio finanziario 1969 detto incremento è fissato nella misura di lire 900 milioni.
(sostituito dall'art. 1 della L.R. 31/77)
Il primo comma ed il punto a dell'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50, è modificato come segue:
"E' istituita in Catania la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS), avente per scopi:
a) di favorire lo sviluppo delle imprese artigiane aventi sede in Sicilia mediante la concessione di finanziamenti di credito di esercizio".
L'importo massimo dei finanziamenti previsti dall'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1965, n. 34, è elevato a lire 10 milioni e la durata massima è fissata in 10 anni.
All'onere previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della presente legge si fa fronte utilizzando parte della disponibilità del capitolo numero 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969.
In dipendenza del precedente comma, l'elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1969, è modificato come appresso:
Spese in conto capitale:
Cap. 20911 - Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Oggetto del provvedimento
Partita che si riduce: (milioni di lire) - Provvedimenti per la incentivazione industriale (in meno) 900,- Partita che si aggiunge: - Integrazione del fondo concorso interessi della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS). 900,-
Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.