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LEGGE REGIONALE 8 gennaio 1970, n. 1

G.U.R.S. 10 gennaio 1970, n. 3

Norme integrative delle leggi regionali 27 dicembre 1954, n. 50 e 5 novembre 1965, n. 34, riguardanti la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (C.R.I.A.S.).

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 31/1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Governo della Regione è autorizzato ad incrementare il fondo concorso interessi costituito presso la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) a norma della legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50 e successive modificazioni.

Relativamente all'esercizio finanziario 1969 detto incremento è fissato nella misura di lire 900 milioni.

Art. 2

(sostituito dall'art. 1 della L.R. 31/77)

Il primo comma ed il punto a dell'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50, è modificato come segue:

"E' istituita in Catania la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS), avente per scopi:

a) di favorire lo sviluppo delle imprese artigiane aventi sede in Sicilia mediante la concessione di finanziamenti di credito di esercizio".

Art. 3

L'importo massimo dei finanziamenti previsti dall'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1965, n. 34, è elevato a lire 10 milioni e la durata massima è fissata in 10 anni.

Art. 4

All'onere previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della presente legge si fa fronte utilizzando parte della disponibilità del capitolo numero 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969.

In dipendenza del precedente comma, l'elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1969, è modificato come appresso:

Spese in conto capitale:

Cap. 20911 - Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Oggetto del provvedimento

Partita che si riduce:
                                            (milioni di lire)
- Provvedimenti per la incentivazione
  industriale                               (in meno)   900,-
Partita che si aggiunge:
- Integrazione del fondo concorso interessi
  della Cassa regionale per il credito alle
  imprese artigiane (CRIAS).                            900,-

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 8 gennaio 1970.

FASINO