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LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1971, n. 24

G.U.R.S. 8 dicembre 1972, n. 1

Erezione in Palermo di un monumento a Luigi Sturzo.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Sarà eretto in Palermo un monumento alla memoria di Luigi Sturzo. Il Governo della Regione è autorizzato a sostenere la spesa occorrente, nonchè ad accettare eventuali offerte da Enti, Comitati o cittadini, destinate allo scopo, rimettendone la gestione alla Commissione di cui all'articolo seguente.

Art. 2

All'esecuzione dell'opera di cui all'art. 1 si provvederà mediante concorso nazionale che sarà indetto dal Presidente della Regione ed al cui espletamento attenderà una commissione da lui nominata e presieduta, composta:

1) dall'Assessore regionale per la pubblica istruzione;

2) dall'Assessore regionale per i lavori pubblici;

3) dal Sindaco di Palermo;

4) da un rappresentante dell'Istituto "Luigi Sturzo" di Roma;

5) da uno scultore prescelto su designazioni multiple dell'Istituto Belle Arti di Roma;

6) da un architetto designato su una terna di nomi forniti dall'ordine degli architetti della Sicilia.

La scelta dell'area sarà demandata all'Amministrazione comunale di Palermo e dovrà precedere il bando di concorso, il cui risultato sarà esecutivo con decreto del Presidente della Regione da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Art. 3

Il Governo della Regione è altresì autorizzato, a commettere l'opera ad un artista di sua fiducia, qualora il concorso di cui all'art. 2 rimarrà deserto, ferma e quindi sentita la Commissione ivi prevista.

Art. 4

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, in ogni caso non superiore a 50 milioni, si fa fronte utilizzando parte delle disponibilità del capitolo 20911 dello stato di previsione del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1971.

In conseguenza del precedente comma, l'elenco n. 4 allegato al bilancio della Regione per l'anno 1971 è modificato come segue:

Spese in conto capitale

Cap. 20911 - Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.


                              Oggetto del provvedimento
                                                         (Importo
                                                       dell'onere in
                                                       milioni di lire)
Partita che si modifica
- Provvedimenti per l'incentivazione                   (in meno) 50,-
Partita che si aggiunge:
- Erezione in Palermo di un monumento a Luigi Sturzo             50,-

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 dicembre 1971.

FASINO