
DECISIONE (CEE) 71/306 DEL CONSIGLIO, 26 luglio 1971
G.U.C.E. 16 agosto 1971, n. L 185
Istituzione di un comitato consultivo per gli appalti di lavori pubblici.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla Dec. 77/63/CEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Adottata il: 26 luglio 1971
Entrata in vigore il: 26 luglio 1971
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IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,
Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
Viste le proposte della Commissione,
Visti i pareri del Parlamento europeo (1),
Visti i pareri del Comitato economico e sociale (2),
Considerando che l'applicazione delle misure adottate dal Consiglio nel settore degli appalti di lavori pubblici può sollevare problemi che è opportuno esaminare in comune;
Considerando che è opportuno istituire a questo scopo un Comitato presieduto dalla Commissione e composto da rappresentanti degli Stati membri appartenenti alle amministrazioni di detti stati,
DECIDE:
(modificato dall'art. 1 della Dec. 77/63/CEE)
Viene istituito, nell'ambito della Commissione, un Comitato consultivo per gli appalti [di lavori] (parole soppresse) pubblici.
(integrato dall'art. 1 della Dec. 77/63/CEE)
Fatti salvi gli articoli 169 e 170 del trattato, il Comitato esamina regolarmente, su iniziativa della Commissione o a richiesta di uno Stato membro, i problemi posti dall'applicazione delle misure adottate dal Consiglio per quanto riguarda gli appalti di lavori pubblici e gli appalti pubblici di forniture compresi i casi particolari che rientrano in questo settore. In particolare, il Comitato esamina i motivi per i quali le imprese rispondenti ai criteri definiti dalle direttive adottate dal Consiglio non siano state consultate o non abbiano conseguito l'appalto, pur avendo fatto l'offerta più vantaggiosa.
(integrato dall'art. 1 della Dec. 77/63/CEE)
Il Comitato è composto da rappresentanti degli Stati membri appartenenti alle amministrazioni di questi stati.
I membri del Comitato sono designati dagli Stati membri in ragione di un titolare e di uno o due supplenti per ogni Stato.
Il Comitato è presieduto da un funzionario della Commissione. Il Presidente può farsi assistere da funzionari della Commissione. Il segretariato è affidato ai servizi della Commissione.