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DECISIONE (CEE) 71/306 DEL CONSIGLIO, 26 luglio 1971

G.U.C.E. 16 agosto 1971, n. L 185

Istituzione di un comitato consultivo per gli appalti di lavori pubblici.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla Dec. 77/63/CEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Adottata il: 26 luglio 1971

Entrata in vigore il: 26 luglio 1971

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IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

Viste le proposte della Commissione,

Visti i pareri del Parlamento europeo (1),

Visti i pareri del Comitato economico e sociale (2),

Considerando che l'applicazione delle misure adottate dal Consiglio nel settore degli appalti di lavori pubblici può sollevare problemi che è opportuno esaminare in comune;

Considerando che è opportuno istituire a questo scopo un Comitato presieduto dalla Commissione e composto da rappresentanti degli Stati membri appartenenti alle amministrazioni di detti stati,

DECIDE:

(1)

G.U. 12 aprile 1965, n. 62.

(2)

G.U. 29 gennaio 1965, n. 13; G.U. 13 aprile 1965, n. 63

Art. 1

(modificato dall'art. 1 della Dec. 77/63/CEE)

Viene istituito, nell'ambito della Commissione, un Comitato consultivo per gli appalti [di lavori] (parole soppresse) pubblici.

Art. 2

(integrato dall'art. 1 della Dec. 77/63/CEE)

Fatti salvi gli articoli 169 e 170 del trattato, il Comitato esamina regolarmente, su iniziativa della Commissione o a richiesta di uno Stato membro, i problemi posti dall'applicazione delle misure adottate dal Consiglio per quanto riguarda gli appalti di lavori pubblici e gli appalti pubblici di forniture compresi i casi particolari che rientrano in questo settore. In particolare, il Comitato esamina i motivi per i quali le imprese rispondenti ai criteri definiti dalle direttive adottate dal Consiglio non siano state consultate o non abbiano conseguito l'appalto, pur avendo fatto l'offerta più vantaggiosa.

Art. 3

(integrato dall'art. 1 della Dec. 77/63/CEE)

Il Comitato è composto da rappresentanti degli Stati membri appartenenti alle amministrazioni di questi stati.

I membri del Comitato sono designati dagli Stati membri in ragione di un titolare e di uno o due supplenti per ogni Stato.

Il Comitato è presieduto da un funzionario della Commissione. Il Presidente può farsi assistere da funzionari della Commissione. Il segretariato è affidato ai servizi della Commissione.

Art. 4

Il Comitato è convocato dal Presidente su iniziativa di quest'ultimo o a richiesta di uno dei suoi membri.

Art. 5

Le deliberazioni del Comitato formano oggetto di resoconto.

Art. 6

Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Fatto a Bruxelles, addì 26 luglio 1971.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. MORO