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N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1408/71 DEL CONSIGLIO, 14 giugno 1971

G.U.C.E. 5 luglio 1971, n. 149

Applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.

TESTO COORDINATO (al Reg. (CE) n. 592/2008)

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 1° ottobre 1972

Applicabile dal: 1° ottobre 1972 (vedi nota)

Nota

Le disposizioni di cui agli articoli 82 e 83 relative alla creazione del Comitato consultivo si applicano a decorrere dal 27 marzo 1972, data di pubblicazione del Reg. (CE) n. 574/1972.

Il Reg. (CE) n. 883/2004, nel disporre l'abrogazione del presente, ha altresì previsto alcune deroghe, per le quali si consiglia di consultare l'art. 90 dello stesso regolamento.

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N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 2, 7 e 51,

Viste le proposte della Commissione, elaborate previa consultazione della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (1),

Visti i pareri del Parlamento europeo (2),

Visti i pareri del Comitato economico e sociale (3),

Considerando che si è progressivamente delineato l'interesse ad una revisione generale del regolamento n. 3 del Consiglio per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (4), sia in base all'esperienza pratica della sua applicazione dal 1959, sia a causa delle modifiche intervenute nelle legislazioni nazionali;

Considerando che le norme di coordinamento stabilite possono essere nel loro complesso sviluppate e migliorate e nel contempo in certa misura semplificate, tenuto conto delle rilevanti differenze che sussistono tra le legislazioni nazionali sulla sicurezza sociale;

Considerando che è opportuno, in questa occasione, riunire in un solo strumento tutte le norme di base adottate, per l'applicazione dell'articolo 51 del trattato, in favore dei lavoratori, ivi compresi i lavoratori frontalieri, i lavoratori stagionali e la gente di mare;

Considerando che, date le rilevanti differenze esistenti tra le legislazioni nazionali quanto al loro campo di applicazione "ratione personae", è preferibile stabilire il principio secondo cui il regolamento è applicabile a tutti i cittadini degli Stati membri assicurati nell'ambito dei regimi di sicurezza sociale organizzati in favore dei lavoratori subordinati;

Considerando che le norme di coordinamento delle legislazioni nazionali sulla sicurezza sociale s'inseriscono nel quadro della libera circolazione dei lavoratori cittadini degli Stati membri e devono perciò contribuire al miglioramento del loro tenore di vita e condizioni di lavoro, garantendo all'interno della Comunità, da un lato, a tutti i cittadini degli Stati membri la parità di trattamento di fronte alle diverse legislazioni nazionali e, dall'altro, ai lavoratori e ai loro rispettivi aventi diritto il beneficio delle prestazioni di sicurezza sociale, qualunque sia il luogo di occupazione o di residenza;

Considerando che tali obiettivi devono essere raggiunti, in particolare, mediante la totalizzazione di tutti i periodi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali sia per l'acquisizione e il mantenimento del diritto alle prestazioni sia per il calcolo di queste, nonché mediante l'erogazione delle prestazioni alle differenti categorie di persone coperte dal regolamento, qualunque sia il loro luogo di residenza all'interno della Comunità;

Considerando che le norme di coordinamento adottate per l'applicazione dell'articolo 51 del trattato devono assicurare ai lavoratori che si spostano all'interno della Comunità i diritti e i vantaggi acquisiti, senza che queste norme possano comportare cumuli ingiustificati;

Considerando che a tale scopo, in materia di prestazioni di invalidità, di vecchiaia e di morte (pensioni), gli interessati devono poter beneficiare del complesso delle prestazioni acquisite nei diversi Stati membri entro il limite - necessario per evitare cumuli ingiustificati, derivanti in particolare dalla sovrapposizione di periodi di assicurazione e di periodi assimilati - del più elevato tra gli importi delle prestazioni che sarebbe dovuto da uno di detti Stati se il lavoratore vi avesse compiuto tutta la sua carriera;

Considerando che, nell'intento di permettere la mobilità della manodopera in condizioni, migliori, è ormai necessario assicurare un coordinamento più completo tra i regimi di assicurazione e di assistenza alla disoccupazione di tutti gli Stati membri; che, in tale intento, per agevolare la ricerca di occupazione nei diversi Stati membri, occorre in particolare concedere al lavoratore privo di occupazione il beneficio, durante un periodo limitato, delle prestazioni di disoccupazione previste dalla legislazione dello Stato membro alla quale egli è stato da ultimo soggetto;

Considerando che è auspicabile migliorare il sistema applicabile in materia di prestazioni familiari in base al regolamento n. 3 in caso di dispersione della famiglia, sia per quanto riguarda le categorie di persone che danno diritto a tali prestazioni sia per quanto riguarda i meccanismi di erogazione;

Considerando che, tenuto conto dei problemi che si pongono in materia di disoccupazione, è opportuno generalizzare il beneficio delle prestazioni familiari per i familiari dei disoccupati che risiedono in uno Stato membro diverso da quello che è debitore delle prestazione di disoccupazione;

Considerando inoltre che occorre sopprimere la limitazione attualmente prevista per la concessione delle prestazioni familiari; che, per assicurare il versamento alle famiglie separate delle prestazioni destinate a contribuire al mantenimento dei familiari, senza peraltro prendere in considerazione le prestazioni che presentano un carattere preponderante d'incremento demografico, sarebbe preferibile definire norme comuni a tutti gli Stati membri e che si deve continuare a perseguire tale fine; ma che, di fronte a legislazioni nazionali disparate, occorre adottare soluzioni che tengano conto di tale situazione: versamento delle prestazioni familiari del paese di occupazione per cinque paesi, versamento degli assegni familiari previsti dal paese di residenza dei familiari se il paese di occupazione è la Francia;

Considerando che, per analogia con le soluzioni adottate nel quadro del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (5), è auspicabile associare, nell'ambito di un Comitato consultivo, i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro all'esame dei problemi trattati dalla commissione amministrativa;

Considerando che il presente regolamento può sostituirsi agli accomodamenti previsti all'articolo 69, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 28 ottobre 1966, n. 194; G.U. 21 settembre 1968, n. C 95.

(2)

G.U. 14 febbraio 1968, n. C 10; G.U. 14 dicembre 1968, n. C 135.

(3)

G.U. 5 aprile 1967, n. 64; G.U. 20 febbraio 1969, n. C 21.

(4)

G.U. 16 dicembre 1958, n. 30.

(5)

G.U. 19 ottobre 1968, n. L 257.

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TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

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Art. 1

Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

a) Il termine "lavoratore" designa qualsiasi persona:

i) coperta da assicurazione obbligatoria o facoltativa continuata contro uno o più eventi corrispondenti ai rami di un regime di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori subordinati, fatte salve le limitazioni di cui all'allegato V,

ii) coperta da assicurazione obbligatoria contro uno o più eventi corrispondenti ai rami cui si applica il presente regolamento, nel quadro di un regime di sicurezza sociale applicabile a tutti i residenti o alla totalità della popolazione attiva

- quando le modalità di gestione o di finanziamento di tale regime permettano di identificare tale persona quale lavoratore subordinato, oppure

- in mancanza di tali criteri, quando detta persona sia coperta da assicurazione obbligatoria o facoltativa continuata contro un altro evento precisato nell'allegato V, nel quadro di un regime organizzato a favore dei lavoratori subordinati,

iii) coperta da assicurazione volontaria contro uno o più eventi corrispondenti ai settori cui si applica il presente regolamento, nel quadro di un regime di sicurezza sociale di uno Stato membro organizzato a favore dei lavoratori subordinati o di tutti i residenti o di determinate categorie di residenti, qualora tale persona sia stata precedentemente coperta da assicurazione obbligatoria contro lo stesso evento nel quadro di un regime organizzato a favore dei lavoratori subordinati dello stesso Stato membro;

b) il termine "lavoratore frontaliero" designa qualsiasi lavoratore che è occupato nel territorio di uno Stato membro e risiede nel territorio di un altro Stato membro dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana; tuttavia, il lavoratore frontaliero, che è distaccato dall'impresa da cui dipende normalmente nel territorio dello stesso o di un altro Stato membro, conserva la qualità di lavoratore frontaliero per un periodo non superiore ai quattro mesi anche se, durante detto distacco, non può ritornare ogni giorno o almeno una volta alla settimana nel luogo ove risiede;

c) il termine "lavoratore stagionale" designa qualsiasi lavoratore che si reca nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui risiede per effettuarvi, per conto di un'impresa o di un datore di lavoro di tale Stato, un lavoro a carattere stagionale la cui durata non può superare in alcun caso gli otto mesi, e che dimora nel territorio di tale Stato per tutta la durata del suo lavoro; per lavoro a carattere stagionale si deve intendere un lavoro che dipende dal ritmo delle stagioni e si ripete automaticamente ogni anno;

d) il termine "profugo" ha il significato che gli è attribuito dall'articolo 1 della Convenzione relativa allo statuto dei profughi, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951;

e) il termine "apolide" ha il significato che gli è attribuito dall'articolo 1 della Convenzione relativa allo statuto degli apolidi, firmata a New York il 28 settembre 1954;

f) il termine "familiare" designa qualsiasi persona definita o riconosciuta come familiare, oppure designata come componente il nucleo familiare dalla legislazione secondo la quale le prestazioni sono erogate, o, nei casi di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 39, dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio essa risiede; tuttavia se tali legislazioni considerano familiare o componente il nucleo familiare soltanto una persona convivente col lavoratore stesso, tale condizione è considerata soddisfatta quando la persona in questione è prevalentemente a carico del lavoratore;

g) il termine "superstite" designa qualsiasi persona definita o riconosciuta come superstite dalla legislazione secondo la quale le prestazioni sono erogate; tuttavia, se tale legislazione considera come superstite soltanto una persona già convivente con il lavoratore deceduto, tale condizione è considerata soddisfatta quando la persona in questione è stata prevalentemente a carico del lavoratore deceduto;

h) il termine "residenza" indica la dimora abituale;

i) il termine "dimora" indica la dimora temporanea;

j) il termine "legislazione" indica, per ogni Stato membro, le leggi, i regolamenti, le disposizioni statutarie e ogni altra misura di applicazione, esistenti o future, concernenti i settori e i regimi di sicurezza sociale di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2. Questo termine non comprende le disposizioni contrattuali, esistenti o future, che siano stato o meno oggetto di una decisione dei pubblici poteri che le renda vincolanti o estenda il loro campo di applicazione. Tuttavia, per quanto riguarda le disposizioni contrattuali che servono all'applicazione di un obbligo di assicurazione derivante da leggi o da regolamenti di cui al comma precedente, questa limitazione può essere tolta in qualsiasi momento mediante dichiarazione fatta dallo Stato membro interessato in cui siano menzionati i regimi di tale natura ai quali il presente regolamento è applicabile. La dichiarazione è notificata e pubblicata conformemente alle disposizioni dell'articolo 96.

Le disposizioni del comma precedente non possono avere l'effetto di sottrarre dal campo di applicazione del presente regolamento i regimi ai quali il regolamento n. 3 è stato applicato;

k) il termine "convenzione di sicurezza sociale" designa ogni strumento, bilaterale o multilaterale, che vincola o vincolerà esclusivamente due o più Stati membri, nonché ogni strumento multilaterale che vincola o vincolerà almeno due Stati membri e un altro Stato o diversi altri Stati nel settore della sicurezza sociale per l'insieme o parte dei settori e regimi previsti all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, come pure gli accordi di qualsiasi natura conclusi nel quadro di detti strumenti;

l) il termine "autorità competente" designa, per ciascuno Stato membro, il ministro, i ministri o un'altra autorità corrispondente, nella cui competenza rientrano, per tutto il territorio dello Stato di cui trattasi, o per una parte qualunque di esso, i regimi della sicurezza sociale;

m) il termine "commissione amministrativa" designa la commissione di cui all'articolo 80;

n) il termine "istituzione" designa, per ciascuno Stato membro, l'organismo o l'autorità incaricata di applicare, in tutto o in parte, la legislazione;

o) il termine "istituzione competente" designa:

i) l'istituzione alla quale l'interessato è iscritto al momento della domanda di prestazioni, oppure

ii) l'istituzione nei cui confronti l'interessato ha diritto a prestazioni o ne avrebbe diritto se egli risiedesse o il suo familiare o i suoi familiari risiedessero nel territorio dello Stato membro nel quale tale istituzione si trova, oppure

iii) l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro in questione, oppure

iv) se si tratta di un regime relativo agli obblighi del datore di lavoro per le prestazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, il datore di lavoro o l'assicuratore surrogato o, in mancanza, l'organismo o l'autorità designata dall'autorità competente dello Stato membro in questione;

p) i termini "istituzione del luogo di residenza" e "istituzione del luogo di dimora" designano rispettivamente l'istituzione abilitata a erogare le prestazioni nel luogo in cui l'interessato risiede e l'istituzione abilitata ad erogare le prestazioni nel luogo in cui l'interessato dimora, secondo la legislazione che tale istituzione applica o, se tale istituzione non esiste, l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro in questione;

q) il termine "Stato competente" designa lo Stato membro nel cui territorio si trova l'istituzione competente;

r) il termine "periodi di assicurazione" designa i periodi di contribuzione o di occupazione, quali sono definiti o riconosciuti come periodi di assicurazione dalla legislazione sotto la quale sono stati compiuti o sono considerati compiuti, nonché tutti i periodi assimilati nella misura in cui sono riconosciuti da tale legislazione come equivalenti ai periodi di assicurazione;

s) il termine "periodi di occupazione" designa i periodi definiti o riconosciuti tali dalla legislazione sotto la quale sono stati compiuti, nonché tutti i periodi assimilati nella misura in cui sono riconosciuti da tale legislazione equivalenti ai periodi di occupazione;

t) i termini "prestazioni", "pensioni" e "rendite" designano tutte le prestazioni, pensioni e rendite, compresi tutti gli elementi a carico dei fondi pubblici, le maggiorazioni di rivalutazione o gli assegni supplementari, fatte salve le disposizioni del titolo III, nonché le prestazioni in capitale che possono essere sostituite alle pensioni o rendite ed i versamenti effettuati a titolo di rimborsi di contributi;

u) il termine "prestazioni familiari" designa tutte le prestazioni in natura o in danaro destinate a compensare i carichi familiari nel quadro di una delle legislazioni previste all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), esclusi gli assegni speciali di nascita di cui all'allegato I;

ii) il termine "assegni familiari" designa le prestazioni periodiche in danaro concesse esclusivamente in funzione del numero ed eventualmente dell'età dei familiari;

v) il termine "assegni in caso di morte" designa ogni somma versata una tantum in caso di decesso, escluse le prestazioni in capitale di cui all lettera t).

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Art. 2

Campo d'applicazione quanto alle persone

1. Il presente regolamento si applica ai lavoratori che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri, oppure apolidi o profughi residenti nel territorio di uno degli Stati membri, nonché ai loro familiari e ai loro superstiti.

2. Inoltre il presente regolamento si applica ai superstiti dei lavoratori che sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri, indipendentemente dalla cittadinanza dei detti lavoratori, quando i loro superstiti siano cittadini di uno degli Stati membri oppure apolidi o profughi residenti nel territorio di uno degli Stati membri.

3. Il presente regolamento si applica agli impiegati pubblici ed al personale che, in base alla legislazione applicabile, è ad essi assimilato, nella misura in cui siano o siano stati soggetti alla legislazione di uno Stato membro cui è applicabile il presente regolamento.

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Art. 3

Parità di trattamento

1. Le persone che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri ed alle quali sono applicabili le disposizioni del presente regolamento, sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, fatte salve le disposizioni particolari del presente regolamento.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 sono applicabili al diritto di eleggere i membri degli organi delle istituzioni di sicurezza sociale o di partecipare alla loro designazione, ma non pregiudicano le disposizioni delle legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda l'eleggibilità e le modalità di designazione degli interessati a tali organi.

3. Il beneficio delle disposizioni di convenzioni di sicurezza sociale che rimangono applicabili in virtù dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), nonché delle disposizioni delle convenzioni stipulate in virtù dell'articolo 8, paragrafo 1, è esteso a tutte le persone cui si applica il presente regolamento, salvo quanto diversamente disposto nell'allegato II.

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Art. 4

Campo d'applicazione "ratione materiae"

1. Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:

a) le prestazioni di malattia e di maternità;

b) le prestazioni d'invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la capacità di guadagno;

c) le prestazioni di vecchiaia;

d) le prestazioni ai superstiti;

e) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali;

f) gli assegni in caso di morte;

g) le prestazioni di disoccupazione;

h) le prestazioni familiari.

2. Il presente regolamento si applica ai regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi e non contributivi, nonché ai regimi relativi agli obblighi del datore di lavoro o dell'armatore concernenti le prestazioni di cui al paragrafo 1.

3. Tuttavia, le disposizioni del titolo III non pregiudicano le disposizioni delle legislazioni degli Stati membri relative agli obblighi dell'armatore.

4. Il presente regolamento non si applica né all'assistenza sociale e medica, né ai regimi di prestazioni a favore delle vittime di guerra o delle sue conseguenze, né ai regimi speciali dei pubblici impiegati o del personale assimilato.

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Art. 5

Dichiarazioni degli Stati membri sul campo d'applicazione del presente regolamento

Gli Stati membri menzionano in dichiarazioni notificate e pubblicate conformemente alle disposizioni dell'articolo 96, le legislazioni e i regimi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, le prestazioni minime di cui all'articolo 50, nonché le prestazioni di cui agli articoli 77 e 78.

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Art. 6

Convenzioni di sicurezza sociale cui il presente regolamento si sostituisce

Nel quadro del campo di applicazione quanto alle persone e del campo di applicazione quanto alle materie del presente regolamento, quest'ultimo si sostituisce, fatte salve le disposizioni degli articoli 7, 8 e 46, paragrafo 4, qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincola:

a) esclusivamente due o più Stati membri, oppure

b) almeno due Stati membri e un altro Stato o diversi altri Stati, purché si tratti di casi per il cui regolamento non debba intervenire nessuna istituzione di uno di questi ultimi Stati.

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Art. 7

Disposizioni internazionali non pregiudicate dal presente regolamento

1. Il presente regolamento non pregiudica gli obblighi derivanti:

a) da qualsiasi convenzione adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro che, previa ratifica da parte di uno Stato membro o di diversi Stati membri, sia ivi entrata in vigore;

b) degli accordi provvisori europei dell'11 dicembre 1953 concernenti la sicurezza sociale, conclusi tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa.

2. Nonostante quanto disposto nell'articolo 6, rimangono applicabili:

a) le disposizioni dell'Accordo del 27 luglio 1950, riveduto il 13 febbraio 1961, concernente la sicurezza sociale dei battellieri del Reno;

b) le disposizioni della Convenzione europea del 9 luglio 1956 concernente la sicurezza sociale dei lavoratori dei trasporti internazionali;

c) le disposizioni delle convenzioni di sicurezza sociale menzionate nell'allegato II.

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Art. 8

Conclusione di convenzioni tra Stati membri

1. Due o più Stati membri possono concludere tra loro, se necessario, delle convenzioni fondate sui principi e sullo spirito del presente regolamento.

2. Ciascuno Stato membro notifica, conformemente alle disposizioni dell'articolo 96, paragrafo 1, ogni convenzione conclusa tra esso e un altro Stato membro in virtù delle disposizioni del paragrafo 1.

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Art. 9

Ammissione all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata

1. Le disposizioni della legislazione di uno Stato membro che subordinano l'ammissione all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata alla residenza nel territorio di tale Stato non sono opponibili ai lavoratori cui è applicabile il presente regolamento e che risiedono nel territorio di un al Stato membro, purché siano stati soggetti, in un momento qualsiasi della loro carriera trascorsa, alla legislazione del primo Stato.

2. Se la legislazione di uno Stato membro subordina l'ammissione all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata al compimento di periodi di assicurazione, i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro sono presi in considerazione, nella misura necessaria, come se si trattasse di periodi assicurazione compiuti sotto la legislazione del primo Stato.

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Art. 10

Revoca delle clausole di residenza - Incidenza dell'assicurazione obbligatoria sul rimborso dei contributi

1. Salvo quanto diversamente disposto dal presente regolamento, le prestazioni in danaro per invalidità, vecchiaia o ai superstiti, le rendite per infortunio sul lavoro o per malattia professionale e gli assegni in caso di morte, acquisiti in base alla legislazione di uno o più Stati membri, non possono subire alcuna riduzione, né modifica, né sospensione, né soppressione, né confisca per il fatto che il beneficiario risiede nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale si trova l'istituzione debitrice.

Il comma precedente si applica anche alle prestazioni in capitale concesse, in caso di nuovo matrimonio, al coniuge superstite che aveva diritto ad una pensione non ad una rendita di superstite.

2. Se la legislazione di uno Stato membro subordina il rimborso dei contributi alla condizione che l'interessato abbia cessato di essere soggetto all'assicurazione obbligatoria, tale condizione non è considerata soddisfatta fintantoché l'interessato sia soggetto, in qualità di lavoratore, all'assicurazione obbligatoria in virtù della legislazione di un altro Stato membro.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Art. 11

Rivalutazione delle prestazioni

Le regole di rivalutazione previste dalla legislazione di uno Stato membro sono applicabili alle prestazioni dovute secondo questa legislazione, tenuto conto di quanto disposto nel presente regolamento.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Art. 12

Divieto di cumulo delle prestazioni

1. Il presente regolamento non può conferire, né mantenere il diritto a beneficiare di più prestazioni della stessa natura riferentesi ad uno stesso periodo di assicurazione obbligatoria. Tale disposizione non si applica tuttavia alle prestazioni per invalidità, vecchiaia, morte (pensioni) o per malattia professionale che sono liquidate dalle istituzioni di due o più Stati membri ai sensi dell'articolo 41, dell'articolo 43, paragrafi 2 e 3, degli articoli 46, 50 e 51, oppure dell'articolo 60, paragrafo 1, lettera b).

2. Le clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro in caso di cumulo di una prestazione con altre prestazioni di sicurezza sociale o con altri redditi, sono opponibili al beneficiario anche se si tratta di prestazioni acquisite in base alla legislazione di un altro Stato membro o di redditi ottenuti nel territorio di un altro Stato membro. Tuttavia, questa norma non si applica se l'interessato beneficia di prestazioni della stessa natura, per invalidità, vecchiaia, morte (pensioni) o per malattia professionale che sono liquidate dalle istituzioni di sue o più Stati membri ai sensi degli articoli 46, 50, 51, o dell'articolo 60, paragrafo 1, lettera b).

3. Le clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro, nel caso in cui il beneficiario di prestazioni d'invalidità o prestazioni anticipate di vecchiaia eserciti un'attività professionale, sono ad esso opponibili anche se esercita la propria attività nel territorio di un altro Stato membro.

4. La pensione d'invalidità dovuta in virtù della legislazione olandese, nel caso in cui l'istituzione olandese sia tenuta, conformemente all'articolo 57, paragrafo 3, lettera c) o all'articolo 60, paragrafo 2, lettera b), a partecipare anche essa all'onere di una prestazione per malattia professionale concessa in virtù della legislazione di un altro Stato membro, è ridotta dell'importo dovuto alla istituzione dell'altro Stato membro incaricata dell'erogazione della prestazione per malattia professionale.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

TITOLO II

DETERMINAZIONE DELLA LEGISLAZIONE APPLICABILE

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Art. 13

Norme generali

1. Il lavoratore cui è applicabile il presente regolamento è soggetto alla legislazione di un solo Stato membro. Tale legislazione è determinata conformemente alle disposizioni del presente titolo.

2. Con riserva delle disposizioni degli articoli da 14 a 17,

a) il lavoratore occupato nel territorio di uno Stato membro è soggetto alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro;

b) il lavoratore occupato a bordo di una nave che batte bandiera di uno Stato membro è soggetto alla legislazione di tale Stato;

c) gli impiegati pubblici e il personale assimilato sono soggetti alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l'amministrazione da cui essi dipendono;

d) il lavoratore chiamato o richiamato alle armi da uno Stato membro conserva la qualità di lavoratore ed è soggetto alla legislazione di tale Stato; se il beneficio di tale legislazione è subordinato al compimento di periodi di assicurazione prima della chiamata alle armi o dopo il congedo dal servizio militare, i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro sono computati, nella misura necessaria, come se si trattasse di periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione del primo Stato.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Art. 14

Norme particolari

1. La norma enunciata all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), è applicata tenuto conto delle seguenti eccezioni o particolarità:

a) i) Il lavoratore occupato nel territorio di uno Stato membro presso un'impresa dalla quale dipende normalmente e distaccato da questa impresa nel territorio di un altro Stato membro per svolgervi un lavoro per conto di quest'ultima, rimane soggetto alla legislazione del primo Stato, a condizione che la durata prevedibile del lavoro non superi i dodici mesi e che egli non sia inviato in sostituzione di un altro lavoratore giunto al termine del suo periodo di distacco;

ii) se la durata del lavoro da effettuare si prolunga per circostanze imprevedibili oltre la durata prevista in un primo tempo e supera i dodici mesi, la legislazione del primo Stato rimane applicabile fino al compimento del lavoro, a condizione che l'autorità competente dello Stato nel cui territorio il lavoratore è distaccato o l'organismo designato da tale autorità abbia dato il proprio accordo; tale accordo deve essere richiesto prima della fine del periodo iniziale di dodici mesi. Tale accordo non può essere dato per un periodo superiore a dodici mesi.

b) Il lavoratore dei trasporti internazionali occupato nel territorio di due o più Stati membri, che fa parte del personale viaggiante o navigante e che è al servizio di un'impresa che effettua, per conto d'altri o per conto proprio, trasporti di passeggeri o di merci per ferrovia, su strada, per via aerea o per vie navigabili interne ed ha la propria sede nel territorio di uno Stato membro, è soggetto alla legislazione di quest'ultimo Stato. Tuttavia,

i) il lavoratore occupato da una succursale o da una rappresentanza permanente che l'impresa in questione possiede nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale essa ha la propria sede, è soggetto alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio tale succursale o rappresentanza permanente si trova;

ii) il lavoratore occupato prevalentemente nel territorio dello Stato membro nel quale risiede è soggetto alla legislazione di tale Stato, anche se l'impresa che lo occupa non ha né sede, né succursale, né rappresentanza permanente in tale territorio.

c) Il lavoratore diverso dal lavoratore dei trasporti internazionali, che svolge normalmente la sua attività nel territorio di due o più Stati membri, è soggetto:

i) alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, se esercita parte della sua attività in tale territorio o se dipende da più imprese o da più datori aventi la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di diversi Stati membri;

ii) alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio l'impresa o il datore di lavoro che lo occupa ha la propria sede od il proprio domicilio, se non risiede nel territorio di uno degli Stati nei quali esercita la sua attività.

d) Il lavoratore occupato nel territorio di uno Stato membro da un'impresa che ha la propria sede nel territorio di un altro Stato membro e che è attraversata dalla frontiera comune di questi Stati, è soggetto alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio tale impresa ha la propria sede.

2. La norma enunciata all'articolo 13 paragrafo 2, lettera b), è applicata tenuto conto delle seguenti eccezioni o particolarità:

a) il lavoratore occupato da un'impresa dalla quale dipende normalmente, nel territorio di uno Stato membro o a bordo di una nave che batte bandiera di uno Stato membro, e che è distaccato da tale impresa per effettuare un lavoro per conto della medesima a bordo di una nave che batte bandiera di un altro Stato membro, rimane soggetto alla legislazione del primo Stato, alle condizioni previste nel paragrafo 1, lettera a);

b) il lavoratore che, non essendo abitualmente occupato in mare, è occupato nelle acque territoriali od in un porto di uno Stato membro, su una nave che batte bandiera di un Stato membro, senza appartenere all'equipaggio di tale nave, è soggetto alla legislazione del primo Stato;

c) il lavoratore che è occupato a bordo di una nave che batte bandiera di uno Stato membro ed è retribuito per tale occupazione da un'impresa o da una persona avente la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro, è soggetto alla legislazione di quest'ultimo Stato, purché ivi risieda; l'impresa o la persona che corrisponde la retribuzione è considerata datore di lavoro ai fini dell'applicazione di detta legislazione.

3. Le disposizioni della legislazione di uno Stato membro che prevedono che il titolare di una pensione o di una rendita che esercita un'attività professionale non è soggetto all'assicurazione obbligatoria per tale attività, si applicano anche al titolare di una pensione o di una rendita acquisita in base alla legislazione di un altro Stato membro.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Art. 15

Norme concernenti l'assicurazione volontaria o l'assicurazione facoltativa continuata

1. Le disposizioni degli articoli 13 e 14 non sono applicabili in materia di assicurazione volontaria o facoltativa continuata.

2. Qualora l'applicazione delle legislazioni di due o più Stati membri comporti il cumulo dell'iscrizione:

- a un regime di assicurazione obbligatoria e a uno o più regimi d'assicurazione volontaria o facoltativa continuata, l'interessato è soggetto esclusivamente al regime di assicurazione obbligatoria;

- a due o più regimi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata, l'interessato non può essere ammesso che al regime di assicurazione volontaria o facoltativa continuata per il quale ha optato.

3. Tuttavia in materia di invalidità, di vecchiaia e di morte (pensioni), l'interessato può essere ammesso all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata in uno Stato membro, anche se egli è soggetto obbligatoriamente alla legislazione di una altro Stato membro, sempreché tale cumulo sia esplicitamente o implicitamente consentito nel primo Stato membro.

L'interessato che chiede di essere ammesso all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata in uno Stato membro la cui legislazione prevede, oltre a tale assicurazione, un'assicurazione complementare facoltativa, non può essere ammesso che a quest'ultima assicurazione.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Art. 16

Norme particolari concernenti il personale di servizio delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari, nonché gli agenti ausiliari delle Comunità europee

1. Le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), sono applicabili ai membri del personale di servizio delle missioni diplomatiche o uffici consolari ed ai domestici privati al servizio di agenti di tali missioni o uffici.

2. Tuttavia, i lavoratori di cui al paragrafo 1, che sono cittadini dello Stato membro accreditante o dello Stato membro d'invio, possono optare per l'applicazione della legislazione di tale Stato. Questo diritto di opzione può essere esercitato nuovamente alla fine di ogni civile e non ha effetto retroattivo.

3. Gli agenti ausiliari delle Comunità europee possono optare fra l'applicazione della legislazione dello Stato membro nel cui territorio sono occupati, l'applicazione della legislazione dello Stato membro cui sono stati soggetti da ultimo oppure dello Stato membro del quale sono cittadini, per quanto riguarda le disposizioni diverse da quelle relative agli assegni familiari la cui concessione è disciplinata dal regime applicabile a detti agenti. Questo diritto di opzione, che può essere esercitato una sola volta, ha effetto a partire dalla data di entrata in servizio.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Art. 17

Eccezioni alle disposizioni degli articoli da 13 a 16

Due o più Stati membri o le autorità competenti di detti Stati possono prevedere di comune accordo, nell'interesse di alcuni lavoratori, o di alcune categorie di lavoratori, eccezioni alle disposizioni degli articoli da 13 a 16.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI ALLE VARIE CATEGORIE DI PRESTAZIONI

CAPITOLO 1

MALATTIA E MATERNITA'

Sezione 1

Disposizioni comuni

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Art. 18

Totalizzazione dei periodi di assicurazione

1. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione, tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 sono applicabili al lavoratore stagionale, anche se si tratta di periodi anteriori a una interruzione di assicurazione che abbia superato la durata prevista dalla legislazione dello Stato competente, a condizione il tuttavia che il lavoratore interessato non abbia cessato di essere assicurato per una durata superiore a quattro mesi.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Sezione 2

Lavoratori e loro familiari

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Art. 19

Residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato competente - Norme generali

1. II lavoratore che risiede nel territorio di uno Stato membro che non sia lo Stato competente e che soddisfa alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per avere diritto alle prestazioni, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall'articolo 18, beneficia nello Stato in cui risiede:

a) delle prestazioni in natura erogate per conto dell'istituzione competente dall'istituzione del luogo di residenza, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica come se fosse ad essa iscritto;

b) delle prestazioni in danaro erogate dall'istituzione competente in base alle disposizioni della legislazione che essa applica. Tuttavia, previo accordo tra l'istituzione competente e l'istituzione del luogo di residenza, le prestazioni possono essere erogate anche da quest'ultima per conto della prima, secondo le disposizione della legislazione dello Stato competente.

2. Le disposizioni del paragrafo 1, lettera a), sono applicabili per analogia ai familiari che risiedono nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente, a condizione che essi non abbiano diritto a dette prestazioni in virtù della legislazione dello Stato nel cui territorio risiedono.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Art. 20

Lavoratori frontalieri e loro familiari - Norme particolari

Il lavoratore frontaliero può ottenere le prestazioni anche nel territorio dello Stato competente. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione di detto Stato, come se il lavoratore vi risiedesse. I familiari possono beneficiare delle prestazioni in natura alle stesse condizioni; tuttavia, salvo casi d'urgenza, il beneficio di queste prestazioni è subordinato ad un accordo fra gli Stati interessati o fra le autorità competenti di tali Stati, oppure, in mancanza, all'autorizzazione preventiva dell'istituzione competente.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Art. 21

Dimora o trasferimento di residenza nello Stato competente

1. II lavoratore e i familiari di cui all'articolo 19, che dimorano nel territorio dello Stato competente, beneficiano delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato come se vi risiedessero, anche se essi hanno già beneficiato di prestazioni per lo stesso caso di malattia o di maternità. Tale disposizione non si applica tuttavia al lavoratore frontaliero e ai suoi familiari.

2. Il lavoratore e i suoi familiari di cui all'articolo 19, che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato competente, beneficiano delle prestazioni secondo la legislazione di tale Stato, anche se hanno già beneficiato di prestazioni per lo stesso evento di malattia o di maternità prima del trasferimento della residenza.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Art. 22

Dimora fuori dello Stato competente - Ritorno o trasferimento di residenza in un altro Stato membro durante una malattia o una maternità - Necessità di recarsi in un altro Stato per ricevere le cure addette

1. II lavoratore che soddisfa alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per aver diritto alle prestazioni, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall'articolo 18, e

a) il cui stato di salute necessita di prestazioni immediate durante la dimora nel territorio di un altro Stato membro, oppure

b) che, dopo essere stato ammesso al beneficio delle prestazioni a carico dell'istituzione competente, è autorizzato da tale istituzione a ritornare nel territorio dello Stato membro in cui risiede ovvero a trasferire la residenza nel territorio di un altro Stato membro, oppure

c) che è autorizzato dall'istituzione competente a recarsi nel territorio di un altro Stato membro per ricevere le cure appropriate al suo stato, ha diritto:

i) alle prestazioni in natura erogate, per conto dell'istituzione competente, dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come se fosse ad essa iscritto; tuttavia, la durata dell'erogazione delle prestazioni è determinata dalla legislazione dello Stato competente;

ii) alle prestazioni in danaro erogate dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione che essa applica. Tuttavia, previo accordo tra l'istituzione competente e l'istituzione del luogo di dimora o di residenza, le prestazioni possono essere erogate anche da quest'ultima istituzione, per conto della prima, secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente.

2. L'autorizzazione richiesta ai sensi del paragrafo 1, lettera b), non può essere rifiutata se non quando è accertato che lo spostamento dell'interessato è tale da compromettere il suo stato di salute o l'applicazione delle cure mediche.

L'autorizzazione richiesta ai sensi del paragrafo 1, lettera c), non può essere rifiutata quando le cure di cui trattasi non possono essere prestate all'interessato nel territorio dello Stato membro in cui egli risiede.

3. I familiari di un lavoratore beneficiano delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 per quanto riguarda le prestazioni in natura.

4. Il fatto che il lavoratore beneficia delle disposizioni del paragrafo 1 non pregiudica il diritto dei suoi familiari alle prestazioni.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Art. 23

Calcolo delle prestazioni in danaro

1. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni in danaro si basa su un salario medio, determina tale salario medio esclusivamente in funzione delle retribuzioni accertate durante i periodi compiuti sotto detta legislazione.

2. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni in danaro si basa su un salario fortettari, tiene conto esclusivamente del salario forfettario oppure, eventualmente, della media dei salari forfettari corrispondenti ai periodi compiuti sotto detta legislazione.

3. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che l'importo delle prestazioni in danaro varia con il numero dei familiari, tiene conto anche dei familiari dell'interessato residenti nel territorio di un altro Stato membro come se questi risiedessero nel territorio dello Stato competente.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Art. 24

Prestazioni in natura di notevole importanza

1. II lavoratore cui l'istituzione di uno Stato membro abbia riconosciuto, prima della sua nuova iscrizione all'istituzione di un altro Stato membro, il diritto, per sé o per un suo familiare, ad una protesi, a un grande apparecchio o ad altre prestazioni in natura di notevole importanza, beneficia di tali prestazioni a carico della prima istituzione, anche se sono accordate quando il lavoratore è già iscritto alla seconda istituzione.

2. La Commissione amministrativa stabilisce l'elenco delle prestazioni cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Sezione 3

Disoccupati e loro familiari

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Art. 25

1. Un lavoratore disoccupato al quale si applicano le disposizioni dell'articolo 69, paragrafo 1, e dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera b), ii), seconda frase, e che soddisfa alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per avere diritto alle prestazioni in natura ed in danaro, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall'articolo 18, beneficia, durante il periodo previsto all'articolo 69, paragrafo 1, lettera c):

a) delle prestazioni in natura erogate, per conto dell'istituzione competente, dall'istituzione dello Stato membro nel quale egli cerca un'occupazione, secondo la legislazione che quest'ultima istituzione applica come se vi fosse iscritto;

b) delle prestazioni in danaro erogate dall'istituzione competente secondo la legislazione che essa applica. Tuttavia, previo accordo tra l'istituzione competente e l'istituzione dello Stato membro nel quale il disoccupato cerca un'occupazione, le prestazioni possono essere erogate da quest'ultima istituzione per conto della prima, secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente. Le prestazioni di disoccupazione previste dall'articolo 69, paragrafo 1, non sono corrisposte durante il periodo di percezione di prestazioni in danaro.

2. Un lavoratore in disoccupazione completa cui si applicano le disposizioni dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera a), ii), o lettera b), ii), prima frase, beneficia delle prestazioni in natura o in denaro secondo la legislazione dello Stato membro nel cui territorio egli risiede come se fosse stato soggetto a questa legislazione nel corso dell'ultima occupazione, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall'articolo 18; dette prestazioni sono a carico dell'istituzione del paese di residenza.

3. Quando un disoccupato soddisfa alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato membro cui incombe l'onere delle prestazioni di disoccupazione per acquisire il diritto alle prestazioni in natura, tenuto conto eventualmente di quanto disposto all'articolo 18, i suoi familiari beneficiano di tali prestazioni, qualunque sia lo Stato membro nel cui territorio essi risiedono o dimorano. Queste prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza o di dimora secondo la legislazione che essa applica, per conto dell'istituzione competente dello Stato membro cui incombe l'onere delle prestazioni di disoccupazione.

4. Fatte salve le disposizioni della legislazione di uno Stato membro che permettono la concessione delle prestazioni di malattia per una durata superiore, la durata prevista al paragrafo 1 può, in casi di forza maggiore, essere prolungata dall'istituzione competente entro il limite fissato dalla legislazione che questa istituzione applica.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Sezione 4

Richiedenti di pensioni o di rendite e loro familiari

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Art. 26

Diritto alle prestazioni in natura in caso di cessazione del diritto alle prestazioni da parte dell'istituzione che era da ultimo competente

1. Il lavoratore, i suoi familiari o i suoi superstiti che, nel corso dell'istruttoria di una domanda di pensione o di rendita, cessano di aver diritto alle prestazioni in natura in base alla legislazione dello Stato membro che era da ultimo competente, beneficiano tuttavia di queste prestazioni alle condizioni seguenti: le prestazioni in natura vengono erogate secondo la legislazione dello Stato membro nel cui territorio l'interessato o gli interessati risiedono, posto che vi abbiano diritto in virtù di tale legislazione o vi avessero diritto in virtù della legislazione di un altro Stato membro se risiedessero nel territorio di quest'ultimo Stato, tenuto conto eventualmente delle disposizioni dell'articolo 18.

2. Il richiedente una pensione o una rendita il cui diritto alle prestazioni in natura deriva dalla legislazione di uno Stato membro che obbliga l'interessato a versare lui stesso i contributi relativi all'assicurazione malattia durante l'istruttoria della sua domanda di pensione, cessa di aver diritto alle prestazioni in natura allo scadere del secondo mese per il quale non ha versato i contributi dovuti.

3. Le prestazioni in natura erogate ai sensi del paragrafo 1 sono a carico dell'istituzione che, in applicazione del paragrafo 2, ha riscosso i contributi; qualora non debbano essere versati contributi ai sensi del paragrafo 2, l'istituzione cui incombe l'onere delle prestazioni in natura dopo la liquidazione della pensione o della rendita a norma dell'articolo 28, rimborsa all'istituzione del luogo di residenza l'importo delle prestazioni erogate.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Sezione 5

Titolari di pensioni o di rendite e loro familiari

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Art. 27

Pensioni o rendite dovute secondo la legislazione di più Stati, quando esiste un diritto alle prestazioni in natura nello Stato di residenza

Il titolare di pensioni o di rendite dovute secondo le legislazioni di due o più Stati membri, che abbia diritto alle prestazioni in natura secondo la legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, tenuto conto eventualmente delle disposizioni dell'articolo 18 e dell'allegato V, nonché i suoi familiari, ottengono tali prestazioni dall'istituzione del luogo di residenza e a carico di questa stessa istituzione, come se l'interessato fosse titolare di una pensione o di una rendita dovuta soltanto in virtù della sola legislazione di quest'ultimo Stato.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Art. 28

Pensioni o rendite dovute secondo la legislazione di un solo Stato o di più Stati, quando non esiste un diritto alle prestazioni in natura nello Stato di residenza

1. Il titolare di una pensione o rendita dovuta in virtù della legislazione di uno Stato membro oppure di pensioni o di rendite dovute in virtù delle legislazioni di due o più Stati membri, che non ha diritto alle prestazioni in natura in base alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, beneficia nondimeno di tali prestazioni per sé e per i suoi familiari, posto che, in virtù della legislazione dello Stato membro o di almeno uno degli Stati membri competenti in materia di pensioni, tenuto conto eventualmente di quanto disposto all'articolo 18 e all'allegato V, egli avesse diritto a dette prestazioni se risiedesse nel territorio dello Stato in questione. Le prestazioni sono erogate per conto dell'istituzione di cui al paragrafo 2, dalla istituzione del luogo di residenza, come se l'interessato fosse titolare di una pensione o di una rendita secondo la legislazione dello Stato nel cui territorio egli risiede e avesse diritto alle prestazioni in natura.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, l'onere delle prestazioni in natura incombe all'istituzione determinata secondo le regole seguenti:

a) se il titolare ha diritto alle prestazioni in questione secondo la legislazione di un solo Stato membro, l'onere incombe all'istituzione competente di questo Stato;

b) se il titolare ha diritto a tali prestazioni secondo le legislazioni di due o più Stati membri, l'onere incombe all'istituzione competente dello Stato membro sotto la cui legislazione il titolare ha compiuto il più lungo periodo di assicurazione; qualora l'applicazione di questa regola abbia l'effetto di attribuire l'onere delle prestazioni a più istituzioni, l'onere incombe all'istituzione cui il titolare è stato iscritto da ultimo.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Art. 29

Residenza dei familiari in uno Stato diverso da quello ove risiede il titolare - Trasferimento della residenza nello Stato ove risiede il titolare

1. I familiari del titolare di una pensione o rendita dovuta in virtù della legislazione di uno Stato membro o di pensioni o di rendite dovute secondo le legislazioni di due o più Stati membri, che risiedono nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale risiede il titolare, beneficiano delle prestazioni in natura come se il titolare risiedesse nello stesso territorio in cui essi risiedono, a condizione che egli abbia diritto a tali prestazioni in virtù della legislazione di uno Stato membro. Queste prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza dei familiari secondo le disposizioni della legislazione che tale istituzione applica a carico dell'istituzione del luogo di residenza del titolare.

2. I familiari di cui al paragrafo 1 che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato membro ove risiede il titolare, beneficiano delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione di questo Stato, anche se hanno già beneficiato di prestazioni per lo stesso caso di malattia o di maternità, prima del trasferimento della propria residenza.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Art. 30

Prestazioni in natura di notevole importanza

Le disposizioni dell'articolo 24 si applicano per analogia ai titolari di pensioni o di rendite.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Art. 31

Dimora del titolare e/o dei suoi familiari in uno Stato diverso da quello in cui hanno la loro residenza

Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione di uno Stato membro o di pensioni o di rendite dovete in virtù delle legislazioni di due o più Stati membri, il quale abbia diritto alle prestazioni in natura secondo la legislazione di uno di questi Stati, come pure i suoi familiari, beneficiano di tali prestazioni durante la dimora nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono. Tali prestazioni vengono erogate dall'istituzione del luogo della dimora, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, a carico dell'istituzione del luogo di residenza del titolare.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Art. 32

Disposizioni particolari relative all'assunzione dell'onere delle prestazioni erogate agli ex lavoratori frontalieri, ai familiari o ai superstiti

L'onere delle prestazioni in natura erogate al titolare di cui all'articolo 27, ex lavoratore frontaliero o superstite di un lavoratore frontaliero, nonché ai suoi familiari ai sensi degli articoli 27 o 31, è ripartito per metà fra l'istituzione del luogo di residenza del titolare e l'istituzione cui egli è stato iscritto da ultimo, purché abbia avuto la qualifica di lavoratore frontaliero duranti i tre mesi immediatamente precedenti la data di decorrenza della pensione o rendita o la data del suo decesso.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Art. 33

Contributi a carico dei titolari di pensioni o di rendite

L'istituzione di uno Stato membro debitrice di una pensione o di una rendita, che applica una legislazione che prevede trattenute di contributi a carico del titolare di una pensione o di una rendita per la copertura delle prestazioni in natura, è autorizzata ad operare tali trattenute, calcolate in base alla suddetta legislazione, sulla pensione o rendita da essa dovuta, se le prestazioni in natura ai sensi degli articoli 27, 28, 29, 31 e 32 sono a carico di un'istituzione del suddetto Stato membro.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Art. 34

Disposizione generale

Le disposizioni degli articoli da 27 a 33 non sono applicabili al titolare di una pensione o rendita né ai suoi familiari che hanno diritto alle prestazioni in natura in virtù della legislazione di uno Stato membro in quanto svolgono un'attività professionale. In tal caso, l'interessato è considerato lavoratore o familiare di un lavoratore ai fini dell'applicazione del presente capitolo.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Sezione 6

Disposizioni varie

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Art. 35

Regime applicabile in caso di pluralità di regimi nel paese di residenza o di dimora - Affezione preesistente - Durata massima della concessione delle prestazioni

1. Se la legislazione del paese di dimora o di residenza prevede più regimi di assicurazione malattia o maternità, le disposizioni applicabili ai sensi degli articoli 19, 21, paragrafo 1, 22, 25, 26, 28, paragrafo 1, 29, paragrafo 1, o 31 sono quelle del regime cui sono soggetti i lavoratori manuali dell'industria dell'acciaio. Tuttavia, se tale legislazione prevede un regime speciale per i lavoratori delle miniere o, delle imprese assimilate, a questa categoria di lavoratori e ai loro familiari si applicano le disposizioni di tale regime speciale se l'istituzione del luogo di dimora o di residenza alla quale si rivolgono è competente per l'applicazione di questo regime.

2. Se la legislazione di uno Stato membro subordina l'erogazione delle prestazioni ad una condizione relativa all'origine dell'affezione, questa condizione non è opponibile né ai lavoratori né ai loro familiari cui il presente regolamento è applicabile, qualunque sia lo Stato membro nel cui territorio essi risiedono.

3. Se la legislazione di uno Stato membro stabilisce una durata massima per l'erogazione delle prestazioni, l'istituzione che applica questa legislazione può tener conto eventualmente del periodo durante il quale le prestazioni sono già state erogate dalla istituzione di un altro Stato membro per lo stesso evento di malattia o di maternità.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Sezione 7

Rimborso tra istituzioni

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Art. 36

1. Le prestazioni in natura erogate dall'istituzione di uno Stato membro per conto dell'istituzione di un altro Stato membro in base alle disposizioni del presente capitolo, danno luogo a rimborso integrale, fatte salve le disposizioni dell'articolo 32.

2. I rimborsi di cui al paragrafo 1 sono determinati ed effettuati secondo le modalità stabilite dal regolamento di applicazione di cui all'articolo 97 o previa giustificazione delle spese effettivamente sostenute oppure su base forfettaria.

In quest'ultimo caso gli importi devono essere tali da assicurare un rimborso che s'avvicini il più possibile alle spese effettive.

3. Due o più Stati membri o le autorità competenti di questi Stati possono prevedere altre modalità di rimborso oppure rinunciare ad ogni rimborso fra le istituzioni rientranti nella loro sfera di competenza.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

CAPITOLO 2

INVALIDITA'

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Sezione 1

Lavoratori soggetti esclusivamente a legislazioni secondo le quali l'importo delle prestazioni di invalidità non dipende dalla durata dei periodi di assicurazione

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Art. 37

Disposizioni generali

1. Il lavoratore che sia stato soggetto successivamente od alternativamente alle legislazioni di due o più Stati membri ed abbia compiuto i periodi di assicurazione esclusivamente sotto legislazioni secondo le quali l'importo delle prestazioni d'invalidità non dipende dalla durata dei periodi di assicurazione, beneficia delle prestazioni conformemente alle disposizioni dell'articolo 39. Tale articolo non riguarda le maggiorazioni o i supplementi di pensione per i figli, che sono concessi conformemente alle disposizioni del capitolo 8.

2. L'allegato III menziona per ogni Stato membro interessato le legislazioni in vigore sul suo territorio che sono del tipo di cui al paragrafo 1.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Art. 38

Totalizzazione dei periodi di assicurazione

1. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione, tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di qualunque altro Stato membro come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica.

2. Se la legislazione di uno Stato membro subordina la concessione di talune prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in una professione soggetta a un regime speciale o eventualmente in una determinata occupazione, i periodi compiuti sotto le legislazioni di altri Stati membri non sono presi in considerazione per la concessione di tali prestazioni se non quando essi siano stati compiuti sotto un regime corrispondente o, in mancanza, nella stessa professione o eventualmente nella stessa occupazione. Se, tenuto conto dei periodi così compiuti, l'interessato non soddisfa alle condizioni richieste per beneficiare di tali prestazioni, questi periodi sono presi in considerazione per la concessione delle prestazioni del regime generale o, in mancanza, del regime applicabile agli operai o agli impiegati, secondo il caso.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Art. 39

Liquidazione delle prestazioni

1. L'istituzione dello Stato membro la cui legislazione era applicabile al momento in cui è sopravvenuta l'incapacità al lavoro seguita da invalidità, determina, secondo le disposizioni di tale legislazione, se l'interessato soddisfa alle condizioni richieste per aver diritto alle prestazioni, tenuto conto eventualmente di quanto disposto all'articolo 38.

2. L'interessato che soddisfa alle condizioni di cui al paragrafo 1, ottiene le prestazioni esclusivamente da detta istituzione, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica.

3. L'interessato che non soddisfa alle condizioni di cui al paragrafo 1 beneficia delle prestazioni cui ha ancora diritto secondo la legislazione di un altro Stato membro, tenuto conto eventualmente della disposizioni dell'articolo 38.

4. Se la legislazione applicabile conformemente ai paragrafi 2 o 3 prevede che l'importo delle prestazioni è stabilito tenendo conto di familiari diversi dai figli, l'istituzione competente prende in considerazione anche i familiari dell'interessato che risiedono nel territorio di un altro Stato membro, come se risiedessero nel territorio dello Stato competente.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Sezione 2

Lavoratori soggetti esclusivamente a legislazioni  secondo le quali l'importo della prestazione d'invalidità dipende dalla durata dei periodi di assicurazione, o a legislazioni del tipo anzidetto e del tipo di cui alla sezione 1

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Art. 40

Disposizioni generali

1. Il lavoratore che sia stato soggetto successivamente o alternativamente allo legislazioni di due o più Stati membri, di cui almeno una non sia del tipo previsto dall'articolo 37, paragrafo 1, beneficia delle prestazioni conformemente alle disposizioni del capitolo 3, che sono applicabili per analogia, tenuto conto di quanto disposto al paragrafo 3.

2. Tuttavia, l'interessato che è colpito da una incapacità al lavoro seguita da invalidità quando è soggetto ad una legislazione indicata nell'allegato III, beneficia delle prestazioni conformemente all'articolo 37, paragrafo 1, alla duplice condizione:

- che egli soddisfi alle condizioni prescritte da questa o da altre legislazioni dello stesso tipo, tenuto conto eventualmente di quanto disposto all'articolo 38, ma senza che si debba ricorrere ai periodi di assicurazione compiuti sotto le legislazioni non indicate nell'allegato III, e

- che egli non soddisfi alle condizioni richieste per acquisire il diritto a prestazioni in base ad una legislazione non indicata nell'allegato III.

3. La decisione dell'istituzione di uno Stato membro circa lo stato d'invalidità del richiedente s'impone all'istituzione di ogni altro Stato membro in causa, a condizione che la concordanza delle condizioni relative allo stato d'invalidità fra le legislazioni di questi Stati sia riconosciuta nell'allegato IV.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Sezione 3

Aggravamento dell'invalidità

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Art. 41

1. In caso di aggravamento di un'invalidità per la quale un lavoratore beneficia di prestazioni secondo la legislazione di un solo Stato membro, sono applicabili le seguenti disposizioni:

a) se l'interessato, da quando beneficia delle prestazioni, non è stato soggetto alla legislazione di un altro Stato membro, l'istituzione competente del primo Stato è tenuta a concedere le prestazioni, tenuto conto dell'aggravamento, secondo la legislazione che essa applica;

b) se l'interessato, da quando beneficia delle prestazioni, è stato soggetto alla legislazione di uno, o più altri Stati membri, le prestazioni gli vengono corrisposte, tenuto conto dell'aggravamento, secondo le disposizioni di cui all'articolo 37, paragrafo 1, o all'articolo 40, paragrafi 1 o 2, secondo il caso;

c) se l'importo totale della prestazione o delle prestazioni dovute conformemente a quanto disposto alla lettera b) è inferiore all'importo della prestazione di cui l'interessato beneficiava a carico dell'istituzione precedentemente debitrice, quest'ultima è tenuta a corrispondergli un complemento pari alla differenza tra detti importi;

d) se, nel caso di cui alla lettera b), l'istituzione competente per l'incapacità iniziale è un'istituzione olandese e se:

i) l'affezione che ha provocato l'aggravamento è identica a quella che ha dato luogo alla concessione di prestazioni in base alla legislazione olandese,

ii) detta affezione è una malattia professionale ai sensi della legislazione dello Stato membro alla quale l'interessato era soggetto da ultimo e dà diritto al pagamento del supplemento di cui all'articolo 60, paragrafo 1, lettera b), e

iii) la legislazione alla quale o le legislazioni alle quali l'interessato è stato soggetto da quando beneficia delle prestazioni è una legislazione o sono legislazioni contemplate nell'allegato III,

l'istituzione olandese continua ad erogare la prestazione iniziale dopo l'aggravamento e la prestazione dovuta secondo la legislazione dell'ultimo Stato membro alla quale l'interessato è stato soggetto è ridotta dell'importo della prestazione olandese;

e) se, nel caso di cui alla lettera b), l'interessato non ha diritto a prestazioni a carico dell'istituzione di un altro Stato membro, l'istituzione competente del primo Stato è tenuta ad accordare le prestazioni secondo le disposizioni della legislazione di questo Stato, tenuto conto dell'aggravamento ed eventualmente di quanto disposto all'articolo 38.

2. In caso di aggravamento di un'invalidità per la quale un lavoratore beneficia di prestazioni secondo le legislazioni di due o più Stati membri, le prestazioni gli vengono accordate, tenuto conto dell'aggravamento, conformemente alle disposizioni dell'articolo 40, paragrafo 1.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Sezione 4

Ripresa dell'erogazione delle prestazioni dopo sospensione o soppressione - Trasformazione delle prestazioni di invalidità in prestazioni di vecchiaia

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Art. 42

Determinazione dell'istituzione debitrice in caso di ripresa dell'erogazione delle prestazioni d'invalidità

1. Se, dopo la sospensione delle prestazioni, deve esserne ripresa l'erogazione, ad essa provvedono l'istituzione o le istituzioni che erano debitrici prestazioni al momento della sospensione, salvo disposto all'articolo 43.

2. Se, dopo la soppressione delle prestazioni, lo stato dell'interessato giustifica la concessione di nuove prestazioni, queste gli vengono erogate conformemente alle disposizioni dell'articolo 37, paragrafo 1, o dell'articolo 40, paragrafi 1 o 2, secondo il caso.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Art. 43

Trasformazione delle prestazioni d'invalidità in prestazioni di vecchiaia

1. Le prestazioni d'invalidità sono trasformate, se del caso, in prestazioni di vecchiaia, alle condizioni previste dalla legislazione o dalle legislazioni secondo cui esse sono state concesse e conformemente alle disposizioni del capitolo 3.

2. Ogni istituzione di uno Stato membro debitrice di prestazioni d'invalidità continua ad erogare al beneficiario di prestazioni di invalidità ammesso a far valere diritti a prestazioni in vecchiaia secondo la legislazione di altri Stati membri, conformemente alle disposizioni dell'articolo 49, le prestazioni d'invalidità cui egli ha diritto, secondo la legislazione che essa applica, fino al momento in cui le disposizioni del paragrafo 1 diventano applicabili nei confronti di questa istituzione.

3. Tuttavia se, nel caso previsto dal paragrafo 2, le prestazioni d'invalidità sono state concesse conformemente alle disposizioni dell'articolo 39, l'istituzione che rimane debitrice di queste prestazioni può applicare le disposizioni dell'articolo 49, paragrafo 1, lettera a), come se il beneficiario di tali prestazioni soddisfacesse alle condizioni prescritte dalla legislazione dello Stato membro interessato per aver diritto alle prestazioni di vecchiaia, sostituendo all'importo teorico di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera a), l'importo delle prestazioni d'invalidità dovute da tale istituzione.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

CAPITOLO 3

VECCHIAIA E MORTE (PENSIONI)

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Art. 44

Disposizioni generali concernenti la liquidazione delle prestazioni quando il lavoratore è stato soggetto alla legislazione di due o più Stati membri

1. I diritti a prestazioni di un lavoratore che è stato soggetto alla legislazione di due o più Stati membri, o dei suoi superstiti, sono determinate in conformità delle disposizioni del presente capitolo.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 49, si deve procedere alle operazioni di liquidazione rispetto a tutte le legislazione alle quali il lavoratore è stato soggetto, non appena l'interessato ha presentato una domanda di liquidazione. Si può derogare a tale norma se l'interessato chiede espressamente di soprassedere alla liquidazione delle prestazioni di vecchiaia che fossero acquisite secondo la legislazione di uno o più Stati membri, e sempreché periodi compiuti sotto questa o queste legislazioni non siano computati per l'acquisizione del diritto a prestazioni in un altro Stato membro.

3. Il presente capitolo non concerne né le maggiorazioni o i supplementi di pensione per figli, né le pensioni per orfani accordate conformemente alle disposizioni del capitolo 8.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Art. 45

Presa in considerazione dei periodi di assicurazione compiuti sotto le legislazioni alle quali il lavoratore è stato soggetto ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto a prestazioni

1. L'istituzione di uno Stato membro la cui legislazione subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione, tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica,

2. Se la legislazione di uno Stato membro subordina la concessione di talune prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in una professione soggetta ad un regime speciale od eventualmente in una determinata occupazione, i periodi compiuti sotto la legislazione di altri Stati membri sono computati, ai fini della concessione di tali prestazioni, soltanto se sono stati compiuti sotto un regime corrispondente o, in mancanza di questo, nella stessa professione od eventualmente nella stessa occupazione. Se, tenendo conto dei periodi così compiuti, l'interessato non soddisfa alle condizioni prescritte per beneficiare di tali prestazioni, questi periodi sono presi in considerazione ai fini della concessione delle prestazioni del regime generale o, in mancanza, del regime applicabile agli operai od agli impiegati, secondo il caso.

3. Se la legislazione di uno Stato membro, che subordina la concessione delle prestazioni alla condizione che il lavoratore sia soggetto a questa legislazione al momento in cui il rischio si avvera, non esige nessuna durata di assicurazione per l'acquisizione del diritto e per il calcolo delle prestazioni, il lavoratore che abbia cessato di essere soggetto a tale legislazione è considerato esservi ancora sottoposto al momento in cui si avvera il rischio, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capitolo, se a tale momento esso è soggetto alla legislazione di un altro Stato membro o, altrimenti, se può far valere dei diritti a prestazioni in base alla legislazione di un altro Stato membro. Quest'ultima condizione è tuttavia ritenuta soddisfatta nel caso di cui all'articolo 48, paragrafo 1.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Art. 46

Liquidazione delle prestazioni

1. L'istituzione competente di ciascuno degli Stati membri alla cui legislazione il lavoratore è stato soggetto e alle cui condizioni egli soddisfa per l'acquisizione del diritto alle prestazioni senza che sia necessario applicare le disposizioni dell'articolo 45, determina, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, l'importo della prestazione corrispondente alla durata totale dei periodi di assicurazione da prendere in considerazione in base a detta legislazione.

Tale istituzione procede anche al calcolo dell'importo della prestazione che sarebbe ottenuto applicando le regole di cui al paragrafo 2, lettere a) e b). Si prende in considerazione solo l'importo più elevato.

2. L'istituzione competente di ciascuno degli Stati membri alla cui legislazione il lavoratore è stato soggetto applica le seguenti norme se le condizioni richieste per l'acquisizione del diritto alle prestazioni non sono soddisfatte che tenuto conto di quanto disposto all'articolo 45:

a) L'istituzione calcola l'importo teorico della prestazione cui l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione compiuti sotto le legislazione degli Stati membri alle quali egli è stato soggetto fossero stati compiuti nello Stato in questione e sotto la legislazione che essa applica alla data della liquidazione della prestazione. Se, secondo questa legislazione, l'importo della prestazione è indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione, tale importo è considerato come l'importo teorico di cui alla presente lettera;

b) l'istituzione stabilisce quindi l'importo effettivo della prestazione in base all'importo teorico di cui alla lettera precedente, proporzionalmente alla durata dei periodi di assicurazione compiuti prima dell'avverarsi del rischio sotto la legislazione che essa applica, in rapporto alla durata totale dei periodi di assicurazione compiuti prima dell'avverarsi del rischio sotto le legislazioni di tutti gli Stati membri interessati;

c) se la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti prima dell'avverarsi del rischio, sotto le legislazioni di tutti gli Stati membri in questione, è superiore alla durata massima prescritta dalla legislazione di uno di tali Stati per il beneficio di una prestazione completa, l'istituzione competente di questo Stato, per l'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo, prende in considerazione detta durata massima anziché la durata totale dei periodi suddetti; tale metodo di calcolo non può avere l'effetto di imporre a detta istituzione l'onere di una prestazione di un importo superiore a quello della prestazione completa prevista dalla legislazione che essa applica;

d) per l'applicazione delle norme di calcolo di cui al presente paragrafo, le modalità di computo dei periodi che si sovrappongono sono fissate nel regolamento di applicazione di cui all'articolo 97.

3. L'interessato ha diritto, entro il limite più elevato degli importi teorici delle prestazioni calcolate secondo le disposizioni del paragrafo 2, lettera a), alla somma delle prestazioni calcolate conformemente a quanto disposto dai paragrafi 1 e 2.

Qualora l'importo di cui al precedente comma sia superato, ciascuna istituzione che applichi il paragrafo 1 corregge la sua prestazione di un importo corrispondente al rapporto tra l'importo della prestazione considerata e la somma delle prestazioni determinate secondo le disposizioni del paragrafo 1.

4. Quando, in materia di pensioni o rendite d'invalidità, di vecchiaia o di superstite, la somma delle prestazioni dovuta da due o più Stati membri, in applicazione delle disposizioni di una convenzione multilaterale sulla sicurezza sociale di cui all'articolo 6, lettera b), è inferiore alla somma che sarebbe dovuta da tali Stati membri in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3, l'interessato beneficia delle disposizioni del presente capitolo.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Art. 47

Disposizioni complementari per il calcolo delle prestazioni

1. Ai fini del calcolo dell'importo teorico di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera a), si applicano le seguenti regole:

a) l'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni si basa su una retribuzione media, un contributo medio, una maggiorazione media o sul rapporto già esistente, durante i periodi di assicurazione, tra la retribuzione lorda dell'interessato e la media delle retribuzioni lorde di tutti gli assicurati, esclusi gli apprendisti, determina queste cifre medie o proporzionali in base ai soli periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di detto Stato o alla retribuzione lorda percepita dall'interessato durante questi soli periodi;

b) l'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni si basa sull'importo delle retribuzioni, dei contributi o delle maggiorazioni, determina le retribuzioni, i contributi o le maggiorazioni da prendere in considerazione per i periodi di assicurazione compiuti sotto le legislazioni di altri Stati membri sulla base della media delle retribuzioni, dei contributi o delle maggiorazioni accertata per i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione che essa applica;

c) l'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni si basa su una retribuzione forfettaria o su un importo forfettario, considera che la retribuzione o l'importo da prendere in considerazione per i periodi di assicurazione compiuti sotto le legislazioni di altri Stati membri è uguale alla retribuzione forfettaria o all'importo forfettario o, se del caso, alla media delle retribuzioni o degli importi forfettari corrispondenti ai periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione che essa applica;

d) l'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni si basa, per taluni periodi, sull'importo delle retribuzioni e, per altri periodi, su una retribuzione forfettaria o un importo forfettario, prende in considerazione, per i periodi di assicurazione compiuti sotto le legislazioni di altri Stati membri, le retribuzioni o gli importi determinati conformemente alle disposizioni della lettera b) o c) oppure la media di queste retribuzioni o di questi importi, secondo il caso; se per tutti i periodi compiuti sotto la legislazione che questa istituzione applica, il calcolo delle prestazioni si basa su una retribuzione forfettaria o su un importo forfettario, essa considera che la retribuzione da prendere in considerazione per i periodi di assicurazione compiuti sotto le legislazioni di altri Stati membri è uguale alla retribuzione fittizia corrispondente a questa retribuzione o importo forfettario.

2. Le norme della legislazione di uno Stato membro concernenti la rivalutazione degli elementi presi in considerazione per il calcolo delle prestazioni sono applicabili, all'occorrenza, agli elementi presi in considerazione dall'istituzione competente di tale Stato conformemente alle disposizioni del paragrafo 1, per i periodi di assicurazione compiuti sotto le legislazione di altri Stati membri.

3. Se, in virtù della legislazione di uno Stato membro, l'importo delle prestazioni è stabilito tenendo conto dell'esistenza dei familiari diversi dai figli, l'istituzione competente di tale Stato prende in considerazione anche i familiari dell'interessato che risiedono nel territorio di un altro Stato membro, come se questi risiedessero nel territorio dello Stato competente.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Art. 48

Periodi di assicurazione inferiori a un anno

1. Nonostante quanto disposto dall'articolo 46, paragrafo 2, se la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di uno Stato membro non raggiunge un anno e se, tenuto conto di questi soli periodi, nessun diritto alle prestazioni è acquisito in virtù di tale legislazione, l'istituzione di questo Stato non è tenuta ad accordare prestazioni per tali periodi.

2. L'istituzione competente di ciascuno degli altri Stati membri interessati prende in considerazione i periodi di cui al paragrafo 1, ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 46, paragrafo 2, escluse le disposizioni della lettera b).

3. Qualora l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 abbia l'effetto di liberare tutte le istituzioni degli Stati interessati dai loro obblighi, le prestazioni sono concesse esclusivamente secondo la legislazione dell'ultimo di detti Stati le cui condizioni risultino soddisfatte, come se tutti i periodi di assicurazione compiuti e presi in considerazione conformemente alle disposizioni dell'articolo 45, paragrafi 1 e 2, fossero stati compiuti sotto la legislazione di tale Stato.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Art. 49

Calcolo delle prestazioni quando l'interessato non soddisfa simultaneamente alle condizioni prescritte da tutte le legislazioni sotto le quali i periodi di assicurazione sono stati compiuti

1. Se l'interessato non soddisfa in un determinato momento alle condizioni prescritte, per l'erogazione delle prestazioni, da tutte le legislazioni degli Stati membri alle quali è stato soggetto, tenuto conto eventualmente di quanto disposto all'articolo 45, ma soddisfa soltanto alle condizioni di una o più legislazioni, si applicano le seguenti disposizioni:

a) ciascuna delle istituzioni competenti che applicano una legislazione le cui condizioni sono soddisfatte calcola l'importo della prestazione dovuta conformemente alle disposizioni dell'articolo 46;

b) tuttavia,

i) se l'interessato soddisfa alle condizioni di almeno due legislazioni senza che si debba ricorrere ai periodi di assicurazione compiuti sotto le legislazioni le cui condizioni non sono soddisfatte, tali periodi non sono computati ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 46, paragrafo 2;

ii) se l'interessato soddisfa alle condizioni di una sola legislazione senza che occorra ricorrere ai periodi di assicurazione compiuti sotto le legislazioni le cui condizioni non sono soddisfatte, l'importo della prestazione dovuta è calcolato in base alle disposizioni della sola legislazione le cui condizioni sono soddisfatte, tenendo conto dei soli periodi compiuti sotto tale legislazione.

2. La prestazione o le prestazioni concesse secondo una o più delle legislazioni interessate, nel caso di cui al paragrafo 1, sono ricalcolate d'ufficio ai sensi delle disposizioni dell'articolo 46, man mano che le condizioni prescritte da una o più altre legislazioni alle quali l'interessato è stato soggetto vengono ad essere soddisfatte, tenendo conto, se del caso, delle disposizioni dell'articolo 45.

3. Un nuovo calcolo viene effettuato d'ufficio conformemente alle disposizioni del paragrafo 1, salvo quanto disposto all'articolo 40, paragrafo 2, quando le condizioni prescritte da una o più legislazioni in questione cessino di essere soddisfatte.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Art. 50

Attribuzione di un complemento quando la somma delle prestazioni dovuta in virtù delle legislazioni dei vari Stati membri non raggiunge il minimo previsto dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede il beneficiario

Il beneficiario di prestazioni al quale è stato applicato il presente capitolo non può, nello Stato nel cui territorio egli risiede e se una prestazione gli è dovuta secondo la legislazione di tale Stato, ricevere un importo di prestazioni inferiore a quello della prestazione minima fissata dalla legislazione di tale Stato per un periodo di assicurazione pari al totale dei periodi presi in considerazione per la liquidazione della sua prestazione conformemente alle disposizioni degli articoli precedenti. L'istituzione competente di tale Stato gli versa eventualmente, per tutto il periodo della sua residenza nel territorio di tale Stato, un complemento pari alla differenza tra la somma delle prestazioni dovuta ai sensi del presente capitolo e l'importo della prestazione minima.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Art. 51

Rivalutazione e nuovo calcolo delle prestazioni

1. Se per l'aumento del costo della vita, per la variazione del livello delle retribuzioni o per altre cause di adeguamento, le prestazioni degli Stati interessati sono modificate di una percentuale determinata o di un importo determinato, tale percentuale o importo deve essere applicato direttamente alle prestazioni stabilite conformemente alle disposizioni dell'articolo 46, senza che si debba procedere ad un nuovo calcolo secondo le disposizioni di detto articolo.

2. Per contro, in caso di modifica del modo di determinazione o delle norme per il calcolo delle prestazioni, viene effettuato un nuovo calcolo conformemente alle disposizioni dell'articolo 46.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

CAPITOLO 4

INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Sezione 1

Diritto alle prestazioni

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Art. 52

Residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato competente - Norme generali

Il lavoratore che risiede nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente e che è vittima di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, beneficia, nello Stato membro nel quale risiede:

a) delle prestazioni in natura erogate, per conto dell'istituzione competente, dall'istituzione del luogo di residenza secondo le disposizioni della legislazione che quest'ultima applica, come se fosse ad essa iscritto;

b) delle prestazioni in danaro erogate dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione che essa applica. Tuttavia, previo accordo tra l'istituzione competente e l'istituzione del luogo di residenza, le prestazioni possono essere erogate da quest'ultima istituzione per conto della prima, secondo la legislazione dello Stato competente.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Art. 53

Lavoratori frontalieri - Disposizione particolare

Il lavoratore frontaliero può ottenere le prestazioni anche nel territorio dello Stato competente. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato come se il lavoratore risiedesse in quest'ultimo.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Art. 54

Dimora o trasferimento di residenza nello Stato competente

1. Il lavoratore di cui all'articolo 52 che dimora nel territorio dello Stato competente beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato anche se ha già beneficiato di prestazioni prima dell'inizio della dimora. Tuttavia tale disposizione non si applica al lavoratore frontaliero.

2. Il lavoratore di cui all'articolo 52 che trasferisce la propria residenza nel territorio dello Stato competente, beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato anche se ha già beneficiato di prestazioni prima del trasferimento della residenza.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Art. 55

Dimora fuori dello Stato competente - Ritorno o trasferimento di residenza in un altro Stato membro dopo che si è verificato l'infortunio o la malattia professionale - Necessità di recarsi in un altro Stato membro per ricevere cure appropriate

1. Il lavoratore vittima di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale,

a) che dimora nel territorio di uno Stato membro che non sia lo Stato competente, o

b) che, dopo essere stato ammesso al beneficio delle prestazioni a carico dell'istituzione competente, è autorizzato da tale istituzione a ritornare nel territorio dello Stato membro in cui risiede, ovvero a trasferire la residenza nel territorio di un altro Stato membro, oppure

c) che è autorizzato dall'istituzione competente a recarsi nel territorio di un altro Stato membro per ricevere le cure appropriate al suo stato,

ha diritto:

i) alle prestazioni in natura erogate, per conto dell'istituzione competente, dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come se fosse ad essa iscritto; tuttavia, la durata dell'erogazione delle prestazioni è determinata dalla legislazione dello Stato competente;

ii) alle prestazioni in danaro erogate dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione che essa applica. Tuttavia, previo accordo tra l'istituzione competente e l'istituzione del luogo di dimora o di residenza, le prestazioni possono essere erogate anche da quest'ultima istituzione, per conto della prima, secondo le disposizioni della legislazione della Stato competente.

2. L'autorizzazione richiesta ai sensi del paragrafo 1, lettera b), non può essere rifiutata se non quando è accertato che lo spostamento dell'interessato è tale da compromettere le sue condizioni di salute o l'applicazione delle cure mediche.

L'autorizzazione richiesta ai sensi del paragrafo 1, lettera c), non può essere rifiutata quando le cure di cui trattasi non possono essere prestate all'interessato nel territorio dello Stato membro in cui risiede.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Art. 56

Infortuni in itinere

L'infortunio in itinere sopravvenuto nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente è considerato come sopravvenuto nel territorio dello Stato competente.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Art. 57

Prestazioni per malattia professionale se l'interessato è stato esposto allo stesso rischio in più Stati membri

1. Quando la vittima di una malattia professionale ha svolto, sotto la legislazione di due o più Stati membri, un'attività che può provocare detta malattia, le prestazioni cui la vittima o i suo superstiti possono pretendere sono concesse esclusivamente in virtù della legislazione dell'ultimo di questi Stati le cui condizioni si trovano soddisfatte, tenuto conto eventualmente di quanto disposto ai paragrafi 2 e 3.

2. Se la concessione delle prestazioni per malattia professionale secondo la legislazione di uno Stato membro è subordinata alla condizione che la malattia considerata sia stata medicalmente accertata per la prima volta nel suo territorio, questa condizione è considerata soddisfatta quando tale malattia è stata accertata per la prima volta nel territorio di un altro Stata membro.

3. In caso di pneumoconiosi sclerogena si applicano le seguenti disposizioni:

a) se la concessione delle prestazioni per malattia professionale in virtù della legislazione di uno Stato membro è subordinata alla condizione che la malattia considerata sia stata accertata entro un certo termine dopo la cessazione dell'ultima attività che può provocare tale malattia, l'istituzione competente di tale Stato, nell'esaminare in qual momento è stata svolta quest'ultima attività, tiene conto, nella misura necessaria, delle attività della stessa natura svolte sotto la legislazione di ogni altro Stato membro come se fossero state svolte sotto la legislazione del primo Stato;

b) se la concessione delle prestazioni per malattia professionale secondo la legislazione di uno Stato membro è subordinata alla condizione che un'attività che può provocare la malattia considerata sia stata esercitata per una certa durata, l'istituzione competente di tale Stato tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi nei quali tale attività è stata svolta sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se fosse stata svolta sotto la legislazione del primo Stato;

c) l'onere delle prestazioni in danaro, comprese le rendite, viene ripartito tra le istituzioni competenti degli Stati membri nel cui territorio la vittima ha svolto un'attività che può provocare tale malattia. Tale ripartizione è effettuata proporzionalmente alla durata dei periodi di assicurazione vecchiaia compiuti sotto la legislazione di ciascuno di detti Stati, in rapporto alla durata totale dei periodi di assicurazione vecchiaia compiuti sotto la legislazione di tutti questi Stati, alla data in cui hanno avuto inizio dette prestazioni.

4. II Consiglio determina all'unanimità, su proposta della Commissione, le malattie professionali alle quali sono estese le disposizioni del paragrafo 3.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Art. 58

Calcolo delle prestazioni in danaro

1. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni in danaro si basa su una retribuzione media, determina tale retribuzione media esclusivamente in funzione delle retribuzioni accertate durante i periodi compiuti sotto tale legislazione.

2. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni in danaro si basa su una retribuzione forfettaria, tiene conto esclusivamente della retribuzione forfettaria o, se del caso, della media delle retribuzioni forfettarie corrispondenti ai periodi completi sotto detta legislazione.

3. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che l'importo delle prestazione in danaro varia con il numero dei familiari, tiene conto anche dei familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro come se risiedessero nel territorio dello Stato competente.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Art. 59

Spese di trasporto della vittima

1. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede l'assunzione dell'onere delle spese di trasporto della vittima fino alla sua residenza o fino all'istituto ospedaliero, assume l'onere di tali spese fino al luogo corrispondente nel territorio di un altro Stato membro nel quale risiede la vittima, a condizione che essa abbia dato la propria autorizzazione preventiva a tale trasporto, tenendo debitamente conto dei motivi che lo giustificano. Tale autorizzazione non è richiesta quando trattasi di un lavoratore frontaliero.

2. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede l'assunzione dell'onere delle spese di trasporto della salma fino al luogo di inumazione, assume l'onere di tali spese fino al luogo corrispondente nel territorio di un altro Stato membro nel quale la vittima risiedeva al momento dell'infortunio, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Sezione 2

Aggravamento di una malattia professionale indennizzata

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Art. 60

1. In caso di aggravamento di una malattia professionale per la quale un lavoratore ha beneficiato o beneficia di un indennizzo secondo la legislazione di uno Stato membro, si applicano le disposizioni seguenti:

a) se il lavoratore, da quando beneficia delle prestazioni, non ha svolto sotto la legislazione di un altro Stato membro un'attività che può provocare o aggravare la malattia considerata, l'istituzione competente del primo Stato è tenuta ad assumere l'onere delle prestazioni, tenendo conto dell'aggravamento, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica;

b) se il lavoratore, da quando beneficia delle prestazioni, ha svolto tale attività sotto la legislazione di un altro Stato membro, l'istituzione competente del primo Stato è tenuta ad assumere l'onere delle prestazioni senza tener conto dell'aggravamento, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica. L'istituzione competente del secondo Stato concede al lavoratore un supplemento il cui importo è pari alla differenza fra l'importo delle prestazioni dovute dopo l'aggravamento e l'importo delle prestazioni che sarebbero state dovute prima dell'aggravamento, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, se la malattia considerata fosse sopravvenuta sotto la legislazione di questo Stato;

c) se, nel caso previsto alla lettera b), un lavoratore colpito da pneumoconiosi sclerogena o da una malattia determinata in applicazione delle disposizioni dell'articolo 57, paragrafo 4, non ha diritto alle prestazioni in virtù della legislazione del secondo Stato, l'istituzione competente del primo Stato è tenuta a erogare le prestazioni, tenendo conto dell'aggravamento, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica. Tuttavia, l'istituzione del secondo Stato sopporta l'onere della differenza tra l'importo delle prestazioni in danaro, comprese le rendite, dovute dall'istituzione competente del primo Stato, tenendo conto dell'aggravamento, e l'importo delle prestazioni corrispondenti che erano dovute prima dell'aggravamento.

2. In caso d'aggravamento di una malattia professionale che ha dato luogo all'applicazione dell'articolo 57, paragrafo 3, lettera c), si applicano le disposizioni seguenti:

a) l'istituzione competente che ha concesso le prestazioni in virtù delle disposizioni dell'articolo 57, paragrafo 1, è tenuta ad erogare le prestazioni, tenendo conto dell'aggravamento, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica;

b) l'onere delle prestazioni in danaro, comprese le rendite, rimane ripartito fra le istituzioni che partecipavano all'onere delle prestazioni precedenti, conformemente all'articolo 57, paragrafo 3, lettera c). Tuttavia, se la vittima ha svolto nuovamente un'attività che può provocare o aggravare la malattia professionale considerata, sotto la legislazione di uno degli Stati membri in cui essa aveva già svolto un'attività della stessa natura o sotto la legislazione di un altro Stato membro, l'istituzione di questo Stato sopporta l'onere della differenza fra l'importo delle prestazioni dovute tenendo conto dell'aggravamento e l'importo delle prestazioni che erano dovute prima dell'aggravamento.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Sezione 3

Disposizioni varie

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Art. 61

Norme intese a tener conto delle particolarità di talune legislazioni

1. Se non esiste alcuna assicurazione contro gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali nel territorio dello Stato membro nel quale il lavoratore si trova, oppure se tale assicurazione esiste, ma non prevede un'istituzione responsabile per l'erogazione delle prestazioni in natura, queste prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza responsabile per l'erogazione delle prestazioni in natura in caso di malattia.

2. Se la legislazione dello Stato competente subordina la gratuità completa delle prestazioni in natura all'utilizzazione del servizio medico organizzato dal datore di lavoro, le prestazioni in natura erogate nei casi di cui all'articolo 52 ed all'articolo 55, paragrafo 1, sono considerate come erogate da tale servizio medico.

3. Se la legislazione dello Stato competente prevede un regime relativo agli obblighi del datore di lavoro, le prestazioni in natura erogate nei casi di cui all'articolo 52 ed all'articolo 55, paragrafo 1, sono considerate come erogate a richiesta dell'istituzione competente.

4. Quando il regime dello Stato competente relativo al risarcimento degli infortuni sul lavoro non ha il carattere di un'assicurazione obbligatoria, l'erogazione delle prestazioni in natura è effettuata direttamente dal datore di lavoro o dall'assicuratore surrogato.

5. Se la legislazione di uno Stato membro prevede espressamente o implicitamente che gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali verificatisi o accertati anteriormente siano presi in considerazione per valutare il grado d'inabilità, l'istituzione competente di tale Stato prende in considerazione anche gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali verificatisi o accertati anteriormente sotto la legislazione di un altor Stato membro, come se si fossero verificati o fossero stati accertati sotto la legislazione che essa applica.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Art. 62

Regime applicabile in caso di pluralità di regimi nel paese di residenza o di dimora - Durata massima delle prestazioni

1. Se la legislazione del paese di dimora o di residenza prevede più regimi di assicurazione, le disposizioni applicabili ai lavoratori di cui all'articolo 52 o all'articolo 55, paragrafo 1, sono quelle del regime dal quale dipendono i lavoratori manuali dell'industria dell'acciaio. Tuttavia, se tale legislazione prevede un regime speciale per i lavoratori delle miniere e delle imprese assimilate, le disposizioni di questo regime sono applicabili a tale categoria di lavoratori quando l'istituzione del luogo di dimora o di residenza alla quale essi si rivolgono è competente per l'applicazione di questo regime.

2. Se la legislazione di uno Stato membro stabilisce una durata massima per l'erogazione delle prestazioni, l'istituzione che applica questa legislazione può tener conto del periodo durante il quale le prestazioni sono già state erogate dall'istituzione di un altro Stato membro.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Sezione 4

Rimborso tra istituzioni

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Art. 63

1. L'istituzione competente è tenuta a rimborsare l'importo delle prestazioni in natura erogate per suo conto ai sensi delle disposizioni dell'articolo 52 e dell'articolo 55, paragrafo 1.

2. Il rimborso di cui al paragrafo precedente è determinato ed effettuato secondo le modalità previste nel regolamento d'applicazione di cui all'articolo 97, previa giustificazione delle spese effettivamente sostenute.

3. Due o più Stati membri o le autorità competenti di questi Stati possono prevedere altre modalità di rimborso o rinunciare ad ogni rimborso fra le istituzioni rientranti nella loro sfera di competenza.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

CAPITOLO 5

ASSEGNI IN CASO DI MORTE

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Art. 64

Totalizzazione dei periodi di assicurazione

L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto agli assegni in caso di morte al compimento di periodi di assicurazione, tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Art. 65

Diritto agli assegni quando la morte sopravviene o quando il beneficiario risiede in uno Stato membro diverso dallo Stato competente

1. Quando un lavoratore, un titolare o un richiedente di pensione o di rendita ovvero un familiare muore nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente, il decesso è considerato essere sopraggiunto nel territorio di quest'ultimo Stato.

2. L'istituzione competente è tenuta a concedere gli assegni in caso di morte dovuti in base alla legislazione che essa applica, anche se il beneficiario risiede nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sono applicabili anche nel caso in cui il decesso è conseguenza di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Art. 66

Erogazione delle prestazioni in caso di morte di un titolare di pensione o di rendita che risiedeva in uno Stato diverso da quello ove trovasi l'istituzione cui incombeva l'onere delle prestazioni in natura

In caso di morte del titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione di uno Stato membro o di pensioni o di rendite dovute in virtù delle legislazioni di due o più Stati membri, se tale titolare risiedeva nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituzione cui incombeva l'onere delle prestazioni in natura erogate a detto titolare ai sensi dell'articolo 28, gli assegni in caso di morte dovuti secondo la legislazione che questa istituzione applica sono erogati dalla stessa istituzione, a suo carico, come se il titolare risiedesse, al momento del decesso, nel territorio dello Stato membro in cui essa si trova.

Le disposizioni del comma precedente si applicano per analogia ai familiari di un titolare di una pensione o di una rendita.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

CAPITOLO 6

DISOCCUPAZIONE

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Sezione 1

Disposizioni comuni

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Art. 67

Totalizzazione dei periodi di assicurazione o di occupazione

1. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione o di occupazione compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione ch'essa applica, a condizione tuttavia che i periodi di occupazione venissero considerati come periodi di assicurazione se fossero stati maturati sotto tale legislazione.

2. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione, tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione o di occupazione compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro come se si trattasse di periodi di occupazione compiuti sotto la legislazione ch'essa applica.

3. Salvo i casi previsti all'articolo 71, paragrafo 1, lettere a) ii) e b) ii), l'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 è subordinata alla condizione che l'interessato abbia completo da ultimo

_ nel caso del paragrafo 1, periodi di assicurazione,

_ nel caso del paragrafo 2, periodi di occupazione

secondo le disposizioni della legislazione a norma della quale vengono richieste le prestazioni.

4. Quando la durata dell'erogazione delle prestazioni dipende dalla durata dei periodi di assicurazione o di occupazione, sono applicabili, secondo il caso, le disposizioni del paragrafo 1 o del paragrafo 2.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Art. 68

Calcolo delle prestazioni

1. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni si basa sull'ammontare della retribuzione anteriore, tiene conto esclusivamente della retribuzione riscossa dall'interessato per l'ultima occupazione che ha esercitato nel territorio di detto Stato. Tuttavia, se l'interessato non ha esercitato l'ultima occupazione per almeno quattro settimane in detto territorio, le prestazioni sono calcolate sulla base della retribuzione usuale corrispondente, nel luogo ove risiede o dimora il disoccupato, ad una occupazione equivalente o analoga a quella esercitata da ultimo nel territorio di un altro Stato membro.

2. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che l'ammontare delle prestazioni varia con il numero dei familiari, tiene conto anche dei familiari dell'interessato che risiedono nel territorio di un altro Stato membro, come se risiedessero sul territorio dello Stato competente. Tale disposizione non si applica se, nel paese di residenza dei familiari, un'altra persona ha diritto a prestazioni di disoccupazione, purché i familiari siano presi in considerazione nel calcolo di tali prestazioni.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Sezione 2

Disoccupati che si recano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Art. 69

Condizioni e limiti relativi alla conservazione del diritto alle prestazioni

1. Il lavoratore in disoccupazione completa che soddisfa alle condizioni prescritte dalla legislazione di uno Stato membro per avere diritto alle prestazioni e che si reca in uno o più altri Stati membri per cercarvi una occupazione, conserva il diritto a tali prestazioni, alle condizioni e nei limiti sottoindicati:

a) prima della sua partenza deve essere stato iscritto quale richiedente lavoro ed essere rimasto a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato competente durante almeno quattro settimane dall'inizio della disoccupazione. Gli uffici o istituzioni competenti possono tuttavia autorizzare la sua partenza prima della scadenza di tale termine;

b) deve iscriversi quale richiedente lavoro presso gli uffici del lavoro di ciascuno degli Stati membri in cui si reca e sottoporsi al controllo ivi organizzato. Tale condizione si ritiene soddisfatta per il periodo anteriore all'iscrizione se si procede all'iscrizione entro un termine di 7 giorni dalla data alla quale l'interessato ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato che ha lasciato. In casi eccezionali, tale termine può essere prolungato dagli uffici o istituzioni competenti;

c) il diritto alle prestazioni è mantenuto per un periodo di tre mesi al massimo a partire dalla data alla quale l'interessato ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato che ha lasciato, senza che la durata totale della concessione delle prestazioni possa superare la durata delle prestazioni a cui ha diritto a norma della legislazione di detto Stato. Nel caso di un lavoratore stagionale, tale durata è inoltre limitata al periodo che rimane da compiere fino al termine della stagione per la quale egli è stato assunto.

2. Se l'interessato ritorna nello Stato competente prima della scadenza del periodo durante il quale egli ha diritto alle prestazioni in virtù delle disposizioni del paragrafo 1, lettera c), egli continua ad aver diritto alle prestazioni conformemente alla legislazione di tale Stato; perde ogni diritto alle prestazioni a norma della legislazione dello Stato competente se non vi ritorna prima della scadenza di tale periodo. In casi eccezionali, tale termine può essere prolungato dagli uffici o dalle istituzioni competenti.

3. Il beneficio delle disposizioni del paragrafo 1 può essere invocato una sola volta tra due periodi di occupazione.

4. Qualora lo Stato competente sia il Belgio, il disoccupato che vi ritorna dopo la scadenza del termine di tre mesi previsto alla lettera c) del paragrafo 1, ricupera il diritto alle prestazioni di tale paese soltanto dopo avervi svolto attività di lavoro per tre mesi almeno.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Art. 70

Erogazione delle prestazioni e dei rimborsi

1. Nei casi previsti dall'articolo 69, paragrafo 1, le prestazioni vengono erogate dall'istituzione di ciascuno degli Stati in cui il disoccupato si reca alla ricerca di occupazione.

L'istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione il lavoratore è stato soggetto durante la sua ultima occupazione, è tenuta a rimborsare l'importo di tali prestazioni.

2. I rimborsi di cui al paragrafo 1 sono determinati ed effettuati secondo le modalità previste dal regolamento di applicazione di cui all'articolo 97, su giustificazione delle spese effettive o su base forfettaria.

3. Due o più Stati membri o le autorità competenti di questi Stati possono prevedere altre modalità di rimborso o di pagamento o rinunciare a qualsiasi rimborso fra le istituzioni rientranti nella loro sfera di competenza.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Sezione 3

Disoccupati che durante la loro ultima occupazione risiedevano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Art. 71

1. Il disoccupato che, durante la sua ultima occupazione, risiedeva nel territorio di uno Stato membro diverso da quello competente, beneficia delle prestazioni secondo le seguenti disposizioni:

a) i) il lavoratore frontaliero, in disoccupazione parziale o accidentale nell'impresa presso cui è occupato, beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente come se risiedesse nel territorio di questo Stato; queste prestazioni sono erogate dall'istituzione competente;

ii) il lavoratore frontaliero che è in disoccupazione completa beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, come se fosse stato soggetto durante l'ultima occupazione a tale legislazione; tali prestazioni vengono erogate dalla istituzione del luogo di residenza e sono a carico della medesima;

b) i) un lavoratore diverso dal lavoratore frontaliero, in disoccupazione parziale, accidentale o completa, il quale rimane a disposizione del datore di lavoro o degli uffici di lavoro nel territorio dello Stato competente, beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato come se risiedesse nel suo territorio; tali prestazioni sono erogate dalla istituzione competente;

ii) un lavoratore diverso dal lavoratore frontaliero, che è in disoccupazione completa e che si pone a disposizione degli uffici del lavoro nel territorio dello Stato membro in cui risiede o che ritorna in tale territorio, beneficia delle prestazioni secondo la legislazione di questo Stato come se vi avesse svolto la sua ultima occupazione; queste prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza e sono a carico della medesima. Tuttavia, se il lavoratore è stato ammesso al beneficio delle prestazioni a carico dell'istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione è stato soggetto da ultimo, beneficia delle prestazioni in conformità delle disposizioni dell'articolo 69. Il beneficio delle prestazioni della legislazione dello Stato in cui il lavoratore risiede viene sospeso durante il periodo in cui il disoccupato può pretendere, ai sensi dell'articolo 69, le prestazioni della legislazione alla quale è stato soggetto da ultimo.

2. Fintantoché un disoccupato ha diritto a prestazioni in virtù delle disposizioni del paragrafo 1, lettera a) i) o b) i), non può pretendere prestazioni in virtù della legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

CAPITOLO 7

PRESTAZIONI E ASSEGNI FAMILIARI PER LAVORATORI E DISOCCUPATI

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Sezione 1

Disposizione comune

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Art. 72

Totalizzazione dei periodi di occupazione

L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l'acquisizione del diritto alle prestazioni al compimento di periodi d'occupazione, tiene conto a tal fine, nella misura necessaria, dei periodi d'occupazione compiuti nel territorio di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione ch'essa applica.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Sezione 2

Lavoratori e disoccupati i cui familiari risiedono in uno Stato membro diverso dallo Stato competente

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Art. 73

Lavoratori

1. Un lavoratore soggetto alla legislazione di uno Stato membro diverso dalla Francia ha diritto, per i familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione del primo Stato, come se risiedessero nel territorio di quest'ultimo.

2. Il lavoratore soggetto alla legislazione francese ha diritto, per i familiari residenti nel territorio di uno Stato membro diverso dalla Francia, agli assegni familiari previsti dalla legislazione dello Stato nel cui territorio risiedono tali familiari; il lavoratore deve soddisfare alle condizioni relative all'occupazione alle quali la legislazione francese subordina l'acquisto del diritto alle prestazioni.

3. Tuttavia, il lavoratore soggetto alla legislazione francese in applicazione delle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), ha diritto, per i familiari che l'accompagnano nel territorio dello Stato membro in cui è distaccato, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione francese e definite all'allegato V.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Art. 74

Disoccupati

1. Il disoccupato che beneficia delle prestazioni di disoccupazione in forza della legislazione di uno Stato membro diverso dalla Francia, ha diritto, per i familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione del primo Stato come se risiedessero nel territorio di quest'ultimo.

2. Il disoccupato che beneficia delle prestazioni di disoccupazione secondo la legislazione francese ha diritto, per i familiari residenti nel territorio di uno Stato membro diverso dalla Francia, agli assegni familiari previsti dalla legislazione dello Stato nel cui territorio essi risiedono.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Art. 75

Erogazione delle prestazioni e dei rimborsi

1. a) Le prestazioni familiari sono erogate nei casi previsti all'articolo 73, paragrafi 1 e 3, dall'istituzione competente dello Stato alla cui legislazione il lavoratore è soggetto e, nel caso di cui all'articolo 74, paragrafo 1, dall'istituzione competente dello Stato secondo la cui legislazione il disoccupato beneficia delle prestazioni di disoccupazione. Esse vengono erogate conformemente alle disposizioni che dette istituzioni applicano, indipendentemente dal fatto che la persona fisica o giuridica alla quale tali prestazioni devono essere versate risieda o dimori nel territorio dello Stato competente o in quello di un altro Stato membro;

b) tuttavia, qualora le prestazioni familiari non siano destinate dalla persona a cui devono essere erogate al mantenimento dei familiari, l'istituzione competente eroga le suddette prestazioni, con effetto liberatorio, alla persona fisica o giuridica che ha effettivamente a carico i familiari, a richiesta e tramite l'istituzione del luogo in cui risiedono o l'istituzione designata o l'organismo determinato a tal fine dall'autorità competente del paese in cui risiedono;

c) due o più Stati membri possono convenire, conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, che l'istituzione competente eroga le prestazioni familiari dovute secondo la legislazione di questi Stati o di uno di questi Stati alla persona fisica o giuridica che ha l'onere effettivo dei familiari, direttamente o tramite l'istituzione del luogo della loro residenza.

2. a) Nei casi previsti all'articolo 73, paragrafo 2, e all'articolo 74 paragrafo 2, gli assegni familiari vengono erogati dall'istituzione del luogo di residenza dei familiari, secondo la legislazione che tale istituzione applica;

b) tuttavia, se in applicazione di tale legislazione gli assegni devono essere erogati al lavoratore, l'istituzione di cui al comma precedente versa tali assegni alla persona fisica o giuridica che effettivamente prende a carico i familiari nel luogo di residenza o, all'occorrenza, direttamente ai familiari suddetti;

c) l'istituzione competente rimborsa integralmente l'importo degli assegni erogati conformemente alle disposizioni dei commi precedenti. I rimborsi sono determinati ed effettuati secondo le modalità previste nel regolamento di applicazione di cui all'articolo 97.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Art. 76

Regole di priorità in caso di cumulo dei diritti a prestazioni o ad assegni familiari a norma degli articoli 73 o 74 e a motivo dell'esercizio di un'attività professionale nel paese di residenza dei familiari

Il diritto alle prestazioni o agli assegni familiari dovuti a norma degli articoli 73 o 74 è sospeso se, per l'esercizio di un'attività professionale, le prestazione o gli assegni familiari sono dovuti anche a norma della legislazione dello Stato membro sul cui territorio risiedono i familiari.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

CAPITOLO 8

PRESTAZIONI PER FIGLI A CARICO DI TITOLARI DI PENSIONI O DI RENDITE E PRESTAZIONI PER ORFANI

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Art. 77

Figli a carico di titolari di pensioni o di rendite

1. Il termine "prestazioni", ai sensi del presente articolo, designa gli assegni familiari previsti per il titolare di una pensione o di una rendita di vecchiaia, di invalidità, di infortunio sul lavoro, o di malattia professionale, nonché le maggiorazioni o supplementi di tale pensione o rendita previsti per i figli di tali titolari, eccettuati i supplementi concessi in base all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

2. Qualunque sia lo Stato membro nel cui territorio il titolare di pensione o rendita o i figli risiedono, le prestazioni sono concesse secondo le seguenti norme:

a) al titolare di una pensione o di una rendita dovuta in base alla legislazione di un solo Stato membro, conformemente alla legislazione dello Stato membro competente per la pensione o la rendita;

b) al titolare di pensioni o rendite dovute in base alle legislazioni di più Stati membri:

i) conformemente alla legislazione dello Stato sul cui territorio risiede, se il diritto ad una delle prestazioni di cui al paragrafo 1 è ivi acquisito in base alla legislazione di tale Stato, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall'articolo 79, paragrafo 1, lettera a), oppure

ii) negli altri casi, conformemente a quella delle legislazioni di tali Stati sotto la quale l'interessato ha compiuto il più lungo periodo di assicurazione, se il diritto ad una delle prestazioni di cui al paragrafo 1 è acquisito in base alla predetta legislazione, tenendo conto eventualmente delle disposizioni dell'articolo 79, paragrafo 1, lettera a); se non è acquisito alcun diritto in virtù della predetta legislazione, le condizioni di acquisizione, del diritto sono esaminate in rapporto alle legislazioni degli altri Stati interessati, nell'ordine decrescente della durata dei periodi assicurativi compiuti sotto la legislazione di tali Stati.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Art. 78

Orfani

1. Il termine "prestazioni", ai sensi del presente articolo, designa gli assegni familiari ed eventualmente gli assegni supplementari o speciali previsti per orfani, nonché le pensioni o le rendite per orfani, eccettuate le rendite per orfani concesse in virtù dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

2. Quantunque sia lo Stato membro nel cui territorio risiedono l'orfano o la persona fisica o giuridica che lo ha effettivamente a carico, le prestazioni per gli orfani sono concesse secondo le seguenti norme:

a) all'orfano di un lavoratore defunto che sia stato soggetto alla legislazione di un solo Stato membro, conformemente alla legislazione di questo Stato;

b) all'orfano di un lavoratore defunto che sia stato soggetto alle legislazioni di più Stati membri:

i) conformemente alla legislazione di quello degli Stati sul cui territorio l'orfano risiede, se il diritto ad una delle prestazioni di cui al paragrafo 1 è ivi acquisito in base alla legislazione di tale Stato, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall'articolo 79, paragrafo 1, lettera a),

ii) negli altri casi, conformemente a quella delle legislazioni di tali Stati sotto la quale il lavoratore defunto ha compiuto il più lungo periodo di assicurazione, se il diritto ad una delle prestazioni di cui paragrafo 1 è acquisito in base alla predetta legislazione, tenendo conto eventualmente delle disposizioni dell'articolo 79, paragrafo 1, lettera a); se nessun diritto è acquisito in virtù della predetta legislazione, le condizioni di acquisizione del diritto sono esaminate in rapporto alle legislazioni degli altri Stati interessati, nell'ordine decrescente della durata dei periodi assicurativi compiuti sotto la legislazione di tali Stati.

Tuttavia, la legislazione dello Stato membro applicabile per l'erogazione delle prestazioni di cui all'articolo 77 a favore dei figli di un titolare di pensione o di rendita rimane applicabile dopo il decesso del titolare per l'erogazione delle prestazioni agli orfani.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Art. 79

Disposizioni comuni alle prestazioni per figli a carico del titolare di pensioni o rendite e per orfani

1. Le prestazioni ai sensi degli Articoli 77 e 78 sono erogate, secondo la legislazione determinata in applicazione delle disposizioni di tali articoli, dall'istituzione incaricata di applicarla e a suo carico, come se il titolare di pensione o rendita od il lavoratore defunto fosse stato soggetto alla sola legislazione dello Stato competente.

Tuttavia:

a) se tale legislazione prevede che l'acquisizione, il mantenimento o il ricupero del diritto alle prestazioni dipende dalla durata dei periodi di assicurazione o di occupazione, tale durata è determinata tenendo conto eventualmente di quanto disposto dall'articolo 45 o dall'articolo 72, a seconda del caso;

b) se tale legislazione prevede che l'ammontare delle prestazioni è calcolato in funzione dell'ammontare della pensione o dipende dalla durata dei periodi di assicurazione esso è calcolato in funzione dell'importo teorico determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 46, paragrafo 2.

2. Qualora l'applicazione della norma fissata dal paragrafo 2, lettera b) ii), degli articoli 77 e 78 avesse l'effetto di rendere competenti più Stati membri essendo uguale la durata dei periodi assicurativi, le prestazioni, ai sensi dell'articolo 77 dell'articolo 78, a seconda del caso, sono concesse conformemente a quale delle legislazioni di tali Stati alla quale il lavoratore è stato soggetto per ultimo.

3. Il diritto alle prestazioni dovute in virtù delle disposizioni del paragrafo 2 degli articoli 77 e 78 è sospeso se i figli danno diritto a prestazioni o ad assegni familiari in base alla legislazione di uno Stato membro, in conseguenza dell'esercizio di un'attività professionale. In questo caso, gli interessati sono considerati familiari di un lavoratore.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

TITOLO IV

COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Art. 80

Composizione e funzionamento

1. La commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, qui di seguito denominata "Commissione amministrativa", istituita presso la Commissione delle Comunità europee, è composta di un rappresentante governativo di ciascuno degli Stati membri, assistito all'occorrenza da consiglieri tecnici. Un rappresentante della Commissione delle Comunità europee partecipa con funzione consultiva alle sessioni della commissione amministrativa.

2. La commissione amministrativa si avvale dell'assistenza tecnica dell'Ufficio internazionale del lavoro, nel quadro degli accordi conclusi a tal fine tra la Comunità economica europea e l'Organizzazione internazionale del lavoro.

3. Lo statuto della commissione amministrativa è stabilito dai suoi membri di comune accordo.

Le decisioni sulle questioni d'interpretazione previste all'articolo 81, lettera a), possono essere adottate soltanto all'unanimità. Esse sono oggetto della pubblicità necessaria.

4. Il segretariato della commissione amministrativa è assicurato dai servizi della Commissione delle Comunità europee.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Art. 81

Compiti della commissione amministrativa

La commissione amministrativa è incaricata di:

a) trattare ogni questione amministrativa o d'interpretazione derivante dalle disposizioni del presente regolamento e degli ulteriori regolamenti o di ogni altro accordo che dovesse intervenire nel quadro di questi, senza pregiudizio del diritto delle autorità, delle istituzioni e delle persone interessate di far ricorso alle procedure e alle giurisdizioni previste dalle legislazioni degli Stati membri, dal presente regolamento e dal trattato;

b) far effettuare, su richiesta delle autorità, istituzioni e giurisdizioni competenti degli Stati membri, tutte le traduzioni dei documenti che si riferiscono all'applicazione del presente regolamento, e in particolare le traduzioni delle richieste presentate dalle persone chiamate a beneficiare del presente regolamento;

c) promuovere e sviluppare la collaborazione tra gli Stati membri in materia di sicurezza sociale, specialmente ai fini di un'azione sanitaria e sociale di interesse comune;

d) promuovere e sviluppare la collaborazione tra gli Stati membri per accelerare, tenuto conto dell'evoluzione delle tecniche di gestione amministrativa, la liquidazione delle prestazioni dovute specialmente in materia d'invalidità, di vecchiaia e di morte (pensioni), in applicazione delle disposizioni del presente regolamento;

e) riunire gli elementi da prendere in considerazione per la definizione dei conti relativi agli oneri che incombono alle istituzioni degli Stati membri in base al presente regolamento e liquidare i conti annuali tra dette istituzioni;

f) esercitare ogni altra funzione che rientri nella sua competenza in virtù delle disposizioni del presente regolamento e degli ulteriori regolamenti o di ogni altro accordo che dovesse intervenire nel quadro dei suddetti regolamenti;

g) presentare proposte alla Commissione delle Comunità europee in vista dell'elaborazione di ulteriori regolamenti e di una revisione del presente regolamento e dei regolamenti ulteriori.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

TITOLO V

COMITATO CONSULTIVO PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Art. 82

Creazione, composizione e funzionamento

1. E' istituito un Comitato consultivo per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, qui di seguito denominato "Comitato consultivo", composto di trentasei membri titolari, in ragione, per ogni Stato membro, di:

a) due rappresentanti del governo, di cui almeno uno deve essere membro della commissione amministrativa,

b) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori,

c) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

Per ciascuna delle categorie sopraindicate, è nominato un membro supplente per ogni Stato membro.

2. I membri titolari e i membri supplenti del Comitato consultivo sono nominati dal Consiglio che si adopera affinché, per quanto concerne i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle organizzazioni dei datori di lavoro, si realizzi, nella composizione del Comitato consultivo, un'equa rappresentanza dei diversi settori interessati.

L'elenco dei membri titolari e dei membri supplenti è pubblicato dal Consiglio nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

3. La durata del mandato dei membri titolari e dei membri supplenti è di due anni. Il mandato è rinnovabile. Al termine del mandato, i membri titolari ed i membri supplenti rimangono in carica sino a quando si sia provveduto a sostituirli o a rinnovare loro il mandato.

4. Il Comitato consultivo è presieduto da un membro della Commissione o da un rappresentante di quest'ultimo. Il presidente non partecipa al voto.

5. Il Comitato consultivo si riunisce almeno una volta all'anno. Esso è convocato dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su domanda scritta rivolta al presidente da almeno un terzo dei membri. La domanda deve contenere proposte concrete per l'ordine del giorno.

6. Su proposta del suo presidente, il Comitato consultivo può, in via eccezionale, decidere di ascoltare persone o rappresentanti di organismi che abbiano un'ampia esperienza in materia di sicurezza sociale. Il Comitato consultivo fruisce inoltre, alle stesse condizioni della commissione amministrativa, dell'assistenza tecnica dell'Ufficio internazionale del lavoro, nel quadro degli accordi conclusi tra la Comunità economica europea e l'Organizzazione internazionale del lavoro.

7. I pareri e le proposte del Comitato consultivo devono essere motivati. Essi sono presi a maggioranza assoluta dei voti validi.

Il Comitato consultivo, a maggioranza dei suoi membri, stabilisce il suo regolamento interno, che è approvato dal Consiglio su parere della Commissione.

8. Il segretariato del Comitato consultivo è assicurato dai servizi della Commissione delle Comunità europee.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Art. 83

Compiti del Comitato consultivo

Il Comitato consultivo è abilitato, su richiesta della Commissione delle Comunità europee, della commissione amministrativa o di propria iniziativa:

a) ad esaminare le questioni generali o di principio ed i problemi sollevati dall'applicazione dei regolamenti adottati nel quadro delle disposizioni dell'articolo 51 del trattato;

b) a formulare, per la commissione amministrativa, pareri in materia, nonché proposte per l'eventuale revisione dei regolamenti.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI VARIE

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Art. 84

Cooperazione delle autorità competenti

1. Le autorità competenti degli Stati membri si comunicano tutte le informazioni concernenti:

a) i provvedimenti presi per l'applicazione del presente regolamento;

b) le modifiche delle loro legislazioni che possono influire sull'applicazione del presente regolamento.

2. Per l'applicazione del presente regolamento le autorità e le istituzioni degli Stati membri si prestano assistenza come se si trattasse dell'applicazione della propria legislazione. La collaborazione amministrativa di dette autorità e istituzioni è di massima gratuita. Tuttavia, le autorità competenti degli Stati membri possono concordare il rimborso di alcune spese.

3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le autorità e le istituzioni degli Stati membri possono comunicare direttamente fra loro, nonché con le persone interessate o i loro mandatari.

4. Le autorità, le istituzioni e gli organi giurisdizionali di uno Stato membro non possono respingere le richieste o altri documenti loro inviati solo perché redatti in una lingua ufficiale di un altro Stato membro. Essi possono eventualmente avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 81, lettera b).

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Art. 85

Esenzioni o riduzioni di tasse - Dispensa dal visto di legalizzazione

1. Il beneficio delle esenzioni o riduzioni di tasse, di bolli, di diritti di cancelleria o di registro, previste dalla legislazione di uno Stato membro per gli atti o documenti da produrre in applicazione della legislazione di tale Stato, è esteso agli atti o documenti analoghi da produrre in applicazione della legislazione di un altro Stato membro o del presente regolamento.

2. Tutti gli atti e documenti di qualsiasi specie, da produrre per l'applicazione del presente regolamento, sono dispensati dal visto di legalizzazione delle autorità diplomatiche e consolari.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Art. 86

Domande, dichiarazioni o ricorsi inoltrati presso un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale di uno Stato membro diverso dallo Stato competente

Le domande, dichiarazioni o ricorsi che, in applicazione della legislazione di uno Stato membro, devono essere presentati entro un dato termine presso un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale di tale Stato, sono ricevibili se sono presentati entro lo stesso termine presso un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale corrispondente di un altro Stato membro. In tal caso, l'autorità, l'istituzione o l'organo giurisdizionale investito trasmette senza indugio tali domande, dichiarazioni o ricorsi all'autorità, all'istituzione o all'organo giurisdizionale competente del primo Stato, direttamente o tramite le autorità competenti degli Stati membri interessati. La data alla quale le domande, le dichiarazioni o i ricorsi sono stati presentati presso un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale del secondo Stato è considerata come la data di presentazione presso l'autorità, l'istituzione o l'organo giurisdizionale competente a darvi seguito.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Art. 87

Perizie mediche

1. Le perizie mediche previste dalla legislazione di uno Stato membro possono essere effettuate, dietro richiesta dell'istituzione competente, nel territorio di un altro Stato membro dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza del beneficiario di prestazioni, alle condizioni previste dal regolamento di applicazione di cui all'articolo 97 o, in mancanza, alle condizioni concordate tra le autorità competenti degli Stati membri interessati.

2. Le perizie mediche effettuate alle condizioni previste al paragrafo 1 si considerano effettuate nel territorio dello Stato competente.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Art. 88

Trasferimenti da uno Stato membro all'altro delle somme dovute in applicazione del presente regolamento

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 106 del trattato, i trasferimenti di somme derivanti dall'applicazione del presente regolamento hanno luogo conformemente agli accordi vigenti in materia tra gli Stati membri interessati al momento del trasferimento. Qualora tra due Stati membri non siano in vigore accordi di tal genere, le autorità competenti di detti Stati o le autorità da cui dipendono i pagamenti internazionali stabiliscono, di comune accordo, le disposizioni necessarie per effettuare tali trasferimenti.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Art. 89

Modalità particolari di applicazione di talune legislazioni

Le modalità particolari di applicazione delle legislazioni di alcuni Stati membri sono indicate nell'allegato V.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Art. 90

Indennità di alloggio e prestazioni familiari istituite dopo l'entrata in vigore del presente regolamento

Le indennità di alloggio e, per quanto riguarda il Lussemburgo, le prestazioni familiari che fossero istituite dopo l'entrata in vigore del presente regolamento per motivi demografici, non saranno concesse agli interessati che risiedono nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Art. 91

Contributi a carico dei datori di lavoro o delle imprese non stabiliti nello Stato competente

Il datore di lavoro non può essere costretto a pagare contributi maggiorati per il fatto che il suo domicilio o la sede della sua impresa si trova nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Art. 92

Ricupero dei contributi

1. Il ricupero dei contributi dovuti ad una istituzione di uno Stato membro può essere effettuato nel territorio di un altro Stato membro secondo la procedura amministrativa e con le garanzie e privilegi applicabili al ricupero dei contributi dovuti all'istituzione corrispondente di quest'ultimo Stato.

2. Le modalità di applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 saranno definite, ove necessario, dal regolamento di applicazione di cui all'articolo 97 o mediante accordi tra Stati membri. Tali modalità di applicazione potranno riguardare anche le procedure di ricupero forzoso.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Art. 93

Diritti delle istituzioni debitrici nei confronti di terzi responsabili

1. Se, in virtù della legislazione di uno Stato membro, una persona beneficia di prestazioni per un danno risultante da fatti verificatisi nel territorio di un altro Stato membro, gli eventuali diritti dell'istituzione debitrice nei confronti del terzo tenuto a risarcire il danno sono disciplinati nel modo seguente:

a) quando l'istituzione debitrice è surrogata, in virtù della legislazione che essa applica, nei diritti che il beneficiario ha nei confronti del terzo, tale surrogazione è riconosciuta da ogni Stato membro;

b) quando l'istituzione debitrice vanta in linea diretta un diritto nei confronti del terzo, ogni Stato membro riconosce tale diritto.

2. Se, in virtù della legislazione di uno Stato membro, una persona beneficia di prestazioni per un danno risultante da fatti verificatisi nel territorio di un altro Stato membro, le disposizioni della suddetta legislazione, che determinano i casi in cui è esclusa la responsabilità civile dei datori di lavoro o dei lavoratori che essi occupano, si applicano nei confronti della suddetta persona o dell'istituzione competente.

Le disposizioni del paragrafo 1 sono applicabili anche agli eventuali diritti dell'istituzione debitrice nei confronti di un datore di lavoro o dei lavoratori che egli occupa, nei casi in cui la loro responsabilità non è esclusa.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Art. 94

Disposizioni varie

1. Il presente regolamento non fa sorgere alcun diritto per un periodo precedente la data della sua entrata in vigore.

2. Ogni periodo di assicurazione e, eventualmente, ogni periodo di occupazione o di residenza compiuto sotto la legislazione di uno Stato membro prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, è preso in considerazione per la determinazione del diritti acquisiti in conformità delle disposizioni del presente regolamento.

3. Fatte salve le disposizioni paragrafo 1, un diritto è acquisito in virtù del presente regolamento anche se si riferisce ad un evento verificatosi prima della data della sua entrata in vigore.

4. Ogni prestazione che non è stata liquidata o che è stata sospesa a causa della cittadinanza o della residenza dell'interessato è liquidata o ristabilita, a richiesta dell'interessato, a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, a meno che i diritti anteriormente liquidati non abbiano dato luogo a liquidazione in capitale.

5. I diritti degli interessati che hanno ottenuto la liquidazione di una pensione o rendita prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono essere riveduti su loro richiesta, tenendo conto delle disposizioni del presente regolamento. Tale disposizione si applica anche alle altre prestazioni di cui all'articolo 78.

6. Se la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata nel termine di due anni dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, i diritti in esso previsti sono acquisiti a decorrere da tale data; agli interessati non potranno essere opposte le disposizioni previste dalla legislazione di qualsiasi Stato membro concernenti la decadenza o la prescrizione dei diritti.

7. Se la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata dopo la scadenza del termine di due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, i diritti che non sono decaduti o prescritti sono acquisiti a decorrere dalla data della domanda, fatte salve disposizioni più favorevoli della legislazione di ogni Stato membro.

8. In caso di pneumoconiosi sclerogena la disposizione dell'articolo 57, paragrafo 3, lettera c), è applicabile alle prestazioni in danaro per malattia professionale il cui onere, in mancanza di un accordo fra le istituzioni interessate, non ha potuto essere ripartito fra queste ultime prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

9. L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 73, paragrafo 2, non può avere l'effetto di ridurre i diritti di cui beneficiano gli interessati alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento. Le persone che a tale data beneficiano di prestazioni più favorevoli in virtù di accordi bilaterali conclusi con la Francia continuano a fruire di detti accordi sinché esse sono soggette alla legislazione francese. Non si tiene conto delle interruzioni di durata inferiore ad un mese né dei periodi di riscossione di prestazioni per malattie e disoccupazione. Le modalità di applicazione di dette disposizioni sono fissate dal regolamento di applicazione di cui all'articolo 97.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Art. 95

Allegati del presente regolamento

A richiesta dello Stato membro o degli membri interessati e previo parere della commissione amministrativa, gli allegati del presente regolamento possono essere modificati con un regolamento adottato dal Consiglio su proposta presentata dalla Commissione.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Art. 96

Notifiche concernenti talune disposizioni

1. Le notifiche di cui all'articolo 1, lettera j), all'articolo 5 e all'articolo 8, paragrafo 2, sono indirizzate al Presidente del Consiglio delle Comunità europee. Esse indicano la data di entrata in vigore delle leggi e dei regimi in questione o, quando si tratta delle notifiche previste dall'articolo 1, lettera j), la data a decorrere dalla quale il presente regolamento sarà applicabile ai regimi menzionati nelle dichiarazioni degli Stati membri.

2. Le notifiche ricevute conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europea.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Art. 97

Regolamento di applicazione

Un regolamento ulteriore stabilisce le modalità di applicazione del presente regolamento.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Art. 98

Nuovo esame del problema del pagamento delle prestazioni familiari

Anteriormente al 1° gennaio 1973, il Consiglio, su proposta della Commissione, procede ad un nuovo esame di tutto il problema relativo al pagamento delle prestazioni familiari ai familiari che non risiedono nel territorio dello Stato competente, allo scopo di pervenire ad una soluzione uniforme per tutti gli Stati membri.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Art. 99

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del settimo mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del regolamento di applicazione di cui all'articolo 97. Questi regolamenti abrogano:

- il regolamento n. 3 del Consiglio per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti,

- il regolamento n. 4 del Consiglio che determina le modalità di applicazione e integra le disposizioni del regolamento n. 3 (1),

- il regolamento n. 36/63/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1963, relativo alla sicurezza sociale dei lavoratori frontalieri (2).

Tuttavia, le disposizioni degli articoli 82 e 83, relative alla creazione del Comitato consultivo, sono applicabili a decorrere dal giorno della pubblicazione del regolamento di applicazione previsto dall'articolo 97.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1971.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. COINTAT

(1)

G.U. 16 dicembre 1958, n. 30.

(2)

G.U. 20 aprile 1963, n. 62.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Allegato I

(modificato dall'allegato II dell'atto di adesione 2003, dall'allegato del Reg. (CE) n. 629/2006, dall'allegato del Reg. (CE) n. 1992/2006 e dall'allegato del Reg. (CE) n. 592/2008)

I. Lavoratori subordinati e/o lavoratori autonomi [articolo 1, lettera a), punti ii) e iii) del regolamento]

A. BELGIO

Senza oggetto.

B. REPUBBLICA CECA

Senza oggetto.

C. DANIMARCA

1. E' considerato lavoratore subordinato, ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii) del regolamento, qualsiasi persona che, per il fatto di esercitare un'attività subordinata, è soggetta:

a) alla legislazione relativa agli infortuni sul lavoro ed alle malattie professionali, per il periodo anteriore al 1o settembre 1977, o

b) alla legge relativa al regime di pensione complementare dei lavoratori subordinati (arbejdsmarkedets tillægspension, ATP), per il periodo che inizia il 1o settembre 1977.

2. Il termine "lavoratore autonomo", ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii) del regolamento, designa la persona che, in conformità della legge sulle prestazioni giornaliere in denaro in caso di malattia o di maternità ha diritto a tali assegni in base ad un reddito proveniente da un'attività professionale che non sia di tipo subordinato.

D. GERMANIA

Se per l'erogazione delle prestazioni familiari è competente un'istituzione tedesca, conformemente al titolo III, capitolo 7 del regolamento, ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii) del regolamento, si considera:

a) lavoratore subordinato, la persona assicurata a titolo obbligatorio contro il rischio di disoccupazione o la persona che ottiene, in seguito a tale assicurazione, prestazioni in denaro dall'assicurazione malattia o prestazioni analoghe o l'impiegato pubblico di ruolo che a motivo del suo "status" di impiegato pubblico beneficia di uno stipendio almeno pari a quello che, nel caso di un lavoratore subordinato, darebbe luogo ad un'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione;

b) lavoratore autonomo, la persona che esercita un'attività autonoma e che è tenuta:

- ad assicurarsi o a versare contributi per il rischio vecchiaia in un regime previsto per lavoratori autonomi, o

- ad assicurarsi nell'ambito dell'assicurazione pensione obbligatoria.

E. ESTONIA

Senza oggetto.

F. GRECIA

1. Sono considerati lavoratori subordinati, ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto iii) del regolamento, le persone assicurate nel contesto del regime OGA che esercitano unicamente un'attività subordinata oppure sono state soggette alla legislazione di un altro Stato membro, che, per tale fatto, hanno o hanno avuto la qualifica di lavoratore subordinato, ai sensi dell'articolo 1, lettera a) del regolamento.

2. Per la concessione degli assegni familiari del regime nazionale, sono considerati lavoratori subordinati, ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii) del regolamento, le persone di cui all'articolo 1, lettera a), punti i) e iii) del regolamento.

G. SPAGNA

Senza oggetto.

H. FRANCIA

Se un'istituzione francese è l'istituzione competente per l'erogazione delle prestazioni familiari in conformità del titolo III, capitolo 7 del regolamento:

1. è considerata lavoratore subordinato, ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii) del regolamento, ogni persona obbligatoriamente affiliata alla sicurezza sociale a norma dell'articolo L 311-2 del codice di sicurezza sociale (Code de la sécurité sociale), la quale adempia alle condizioni minime di attività o di retribuzione previste dall'articolo L 313-1 del medesimo codice per beneficiare delle prestazioni in denaro dell'assicurazione malattia, maternità, invalidità, o la persona che beneficia di dette prestazioni in denaro;

2. è considerata lavoratore subordinato, ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii) del regolamento, ogni persona che eserciti un'attività autonoma e sia tenuta ad assicurarsi e a pagare contributi per il rischio di vecchiaia in un regime di lavoratori autonomi.

I. IRLANDA

1. Il termine "lavoratore subordinato" ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii), del regolamento designa la persona che è assicurata a titolo obbligatorio o volontario conformemente a quanto disposto nelle sezioni 12, 24 e 70 della legge del 2005 relativa alla previdenza sociale (Social Welfare Consolidation Act 2005).

2. Il termine "lavoratore autonomo" ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii), del regolamento designa la persona che è assicurata a titolo obbligatorio o volontario conformemente a quanto disposto nelle sezioni 20 e 24 della legge del 2005 relativa alla previdenza sociale (Social Welfare Consolidation Act 2005).

J. ITALIA

Senza oggetto.

K. CIPRO

Senza oggetto.

L. LETTONIA

Senza oggetto.

M. LITUANIA

Senza oggetto.

N. LUSSEMBURGO

Senza oggetto.

O. UNGHERIA

Senza oggetto.

P. MALTA

Sono considerati lavoratori autonomi ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii) del regolamento le persone che esercitano un'attività autonoma ai sensi della legge sulla sicurezza sociale (Cap. 318) del 1987.

Q. PAESI BASSI

Il termine "lavoratore autonomo", ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii) del regolamento designa la persona che esercita un'attività lavorativa o una professione senza essere legata da un contratto di lavoro.

R. AUSTRIA

Senza oggetto.

S. POLONIA

Senza oggetto.

T. PORTOGALLO

Senza oggetto.

U. SLOVENIA

Senza oggetto.

V. SLOVACCHIA

Senza oggetto.

W. FINLANDIA

Sono considerati lavoratori subordinati o, rispettivamente, lavoratori autonomi ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii) del regolamento le persone che esercitano un'attività subordinata o autonoma ai sensi della legge sulle pensioni da lavoro.

X. SVEZIA

Sono considerate lavoratori autonomi le persone che esercitano un'attività lucrativa e che versano contributi su tali proventi a norma del capitolo 3, paragrafo 3, della legge sui contributi di sicurezza sociale (2000:980).

Y. REGNO UNITO

I termini "lavoratore subordinato o autonomo", ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii) del regolamento, designano qualsiasi persona che abbia la qualità di lavoratore subordinato (employed earner) o di lavoratore autonomo (self-employed earner) ai sensi della legislazione della Gran Bretagna o della legislazione dell'Irlanda del Nord nonché qualsiasi persona per la quale siano dovuti contributi in qualità di lavoratore subordinato (employed person) o di lavoratore autonomo (self-employed person) ai sensi della legislazione di Gibilterra.

II. Familiari [articolo 1, lettera f), seconda frase del regolamento]

A. BELGIO

Senza oggetto.

B. REPUBBLICA CECA

Per determinare il diritto alle prestazioni in natura conformemente al titolo III, capitolo 1 del regolamento, il termine "familiare" designa il coniuge e/o un figlio a carico ai sensi della legge n. 117/1995 Coll. relativa al sostegno sociale statale.

C. DANIMARCA

Allorché si decide se a norma del regolamento esiste un diritto alle prestazioni in natura in caso di malattia o di maternità a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, punto a) e dell'articolo 31 del regolamento, l'espressione "familiare" designa:

1. il coniuge di un lavoratore subordinato, di un lavoratore autonomo o di un'altra persona che ha la qualità di avente diritto a norma del regolamento, purché la stessa persona non abbia a titolo personale la qualità di avente diritto a norma del regolamento, o

2. un figlio di età inferiore a 18 anni affidato a una persona che ha la qualità di avente diritto del regolamento.

D. GERMANIA

Senza oggetto.

E. ESTONIA

Senza oggetto.

F. GRECIA

Senza oggetto.

G. SPAGNA

Senza oggetto.

H. FRANCIA

Per determinare il diritto agli assegni familiari o alle prestazioni familiari, il termine "familiare" designa qualsiasi persona menzionata all'articolo L 512-3 del Codice della sicurezza sociale.

I. IRLANDA

Per determinare il diritto alle prestazioni in natura di malattia e maternità in base al regolamento, il termine "familiare" designa qualsiasi persona che si consideri a carico del lavoratore dipendente o autonomo per l'applicazione delle leggi sulla sanità 1947-2004 (Health ACTS 1947 to 2004).

J. ITALIA

Senza oggetto.

K. CIPRO

Senza oggetto.

L. LETTONIA

Per determinare il diritto alle prestazioni in natura conformemente al titolo III, capitolo 1 del regolamento, il termine "familiare" designa il coniuge o un figlio di età inferiore a 18 anni.

M. LITUANIA

Per determinare il diritto alle prestazioni in natura conformemente al titolo III, capitolo 1 del regolamento, il termine "familiare" designa il coniuge o un figlio di età inferiore a 18 anni.

N. LUSSEMBURGO

Senza oggetto.

O. UNGHERIA

Per determinare il diritto alle prestazioni in natura conformemente al titolo III, capo 1 del regolamento, il termine "familiare" designa il coniuge o un figlio a carico ai sensi dell'articolo 685, lettera b), del codice civile.

P. MALTA

Senza oggetto.

Q. PAESI BASSI

Per determinare il diritto alle prestazioni conformemente ai capitoli 1 e 4 del titolo III del regolamento, il termine "familiare" designa il coniuge, il partner registrato o un figlio di età inferiore a 18 anni.

R. AUSTRIA

Senza oggetto

S. POLONIA

Senza oggetto.

T. PORTOGALLO

Senza oggetto.

U. SLOVENIA

Senza oggetto.

V. SLOVACCHIA

Per determinare il diritto alle prestazioni in natura in conformità delle disposizioni del capitolo 1 del titolo III del regolamento, il termine "familiare" designerà il coniuge e/o i figli a carico nell'accezione della legge sull'assegno familiare.

W. FINLANDIA

Per determinare il diritto alle prestazioni in natura conformemente al titolo III, capitolo 1 del regolamento, il termine "familiare" designa il coniuge o un figlio ai sensi della legge sull'assicurazione malattia.

X. SVEZIA

Per determinare il diritto alle prestazioni in natura conformemente al titolo III, capitolo 1 del regolamento, il termine "familiare" designa il coniuge o un figlio di età inferiore a 18 anni.

Y. REGNO UNITO

Per determinare il diritto alle prestazioni in natura il termine "familiare" designa:

1. Per quanto riguarda le legislazioni della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord:

1) un coniuge, a condizione che

a) questa persona, sia essa un lavoratore dipendente o autonomo o un'altra persona che ha la qualità di avente diritto a norma del regolamento,

i) risieda con il coniuge o

ii) contribuisca al mantenimento di quest'ultimo; e che

b) il coniuge

i) non abbia redditi come lavoratore dipendente, lavoratore autonomo o avente diritto a norma del regolamento, o

ii) non riceva prestazioni di sicurezza sociale né una pensione in base alla propria assicurazione;

2) una persona che si prende cura di un bambino a condizione che:

a) il lavoratore dipendente, il lavoratore autonomo o un'altra persona che ha la qualità di avente diritto a norma del regolamento

i) viva insieme alla persona in questione come marito o moglie, o

ii) contribuisca al mantenimento di tale persona:

e che

b) la persona in questione

i) non abbia redditi come lavoratore dipendente, lavoratore autonomo o avente diritto a norma del regolamento, o

ii) non riceva prestazioni di sicurezza sociale né una pensione sulla base della propria assicurazione;

3) un bambino per il quale la persona, il lavoratore dipendente, il lavoratore autonomo o un'altra persona che ha la qualità di avente diritto a norma del regolamento beneficia o potrebbe beneficiare di assegni familiari.

2. Per quanto riguarda la legislazione di Gibilterra:

qualsiasi persona considerata "persona a carico" a norma dell'ordinanza sanitaria relativa alla medicina di gruppo del 1973 (Group Practice Scheme Ordinance, 1973).

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Allegato II

(modificato dall'allegato II dell'atto di adesione 2003, dall'allegato I del Reg. (CE) n. 647/2005, dall'allegato del Reg. (CE) n. 629/2006, dall'allegato del Reg. (CE) n. 1992/2006 e dall'allegato del Reg. (CE) n. 592/2008)

Articolo 1, lettere j) e u) del regolamento

I. Assegni speciali di nascita o di adozione esclusi dal campo d'applicazione del regolamento a norma dell'articolo 1, lettera u), punto i)

A. BELGIO

a) L'assegno di nascita

b) Il premio di adozione

(SIC! Senza oggetto.)

B. REPUBBLICA CECA

Senza oggetto.

C. DANIMARCA

Senza oggetto.

D. GERMANIA

Senza oggetto.

E. ESTONIA

Senza oggetto.

F. GRECIA

Senza oggetto.

G. SPAGNA

1. I lavoratori che esercitano un'attività autonoma nei termini dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera c), del testo rielaborato dalla legge generale sulla sicurezza sociale (regio decreto legislativo n. 1/1994, del 20 giugno 1994) e dell'articolo 3 del decreto n. 2530/1970, del 20 agosto 1970, che disciplina il regime speciale dei lavoratori autonomi che si riuniscono in categoria professionale e scelgono di aderire alla mutua della categoria professionale, invece di iscriversi al regime speciale della sicurezza sociale dei lavoratori autonomi.

2. Regimi previdenziali e/o aventi carattere di assistenza sociale o di beneficenza, gestiti da istituzioni non soggette alla legge generale sulla sicurezza sociale o alla legge del 6 dicembre 1941.

H. FRANCIA

I regimi a prestazione complementare per lavoratori autonomi nel settore artigianale, industriale, commerciale o delle libere professioni, i regimi a prestazione complementare di assicurazione vecchiaia per lavoratori autonomi nel campo delle libere professioni, i regimi a prestazione complementare di assicurazione invalidità o di assicurazione sulla vita per lavoratori autonomi, nonché i regimi a prestazione complementare di assicurazione vecchiaia per medici e ausiliari medici convenzionati, di cui rispettivamente agli articoli L 615-20, L 644-1, L 644-2, L 645-1 e L 723-14 del codice di sicurezza sociale.

I. IRLANDA

Senza oggetto.

J. ITALIA

Senza oggetto.

L. LETTONIA

Senza oggetto.

M. LITUANIA

Senza oggetto.

N. LUSSEMBURGO

Senza oggetto.

O. UNGHERIA

Senza oggetto.

P. MALTA

Senza oggetto.

Q. PAESI BASSI

Senza oggetto.

R. AUSTRIA

Senza oggetto.

S. POLONIA

Assegno di nascita unico (legge relativa alle prestazioni familiari).

T. PORTOGALLO

Senza oggetto.

U. FINLANDIA SLOVENIA

Senza oggetto.

V. SLOVACCHIA

Senza oggetto.

W. FINLANDIA

Senza oggetto.

X. SVEZIA

Senza oggetto.

Y. REGNO UNITO

Senza oggetto.

II. Assegni speciali di nascita e di adozione esclusi dal campo d'applicazione del regolamento a norma dell'articolo 1, lettera u), punto i)

A. BELGIO

a) L'assegno di nascita

b) Il premio di adozione

B. REPUBBLICA CECA

Assegno di nascita.

C. DANIMARCA

Nulla.

D. GERMANIA

Nulla.

E. ESTONIA

a) Assegno di nascita

b) Assegno di adozione.

F. GRECIA

Nulla.

G. SPAGNA

Assegni di nascita (prestazioni in denaro sotto forma di pagamento unico per la nascita del terzo figlio e dei figli successivi e prestazioni in denaro sotto forma di pagamento unico in caso di nascita multipla).

H. FRANCIA

Premio di natalità o di adozione (prestazione per la prima infanzia).

I. IRLANDA

Nulla.

J. ITALIA

Nulla.

K. CIPRO

Nulla.

L. LETTONIA

a) Assegno di nascita

b) Assegno di adozione.

M. LITUANIA

Assegno di nascita.

N. LUSSEMBURGO

a) L'assegno prenatale.

b) L'assegno di nascita.

O. UNGHERIA

Sussidio di maternità.

P. MALTA

Nulla.

Q. PAESI BASSI

Nulla.

R. AUSTRIA

Nulla

S. POLONIA

Assegno integrativo di nascita (legge del 28 novembre 2003 sulle prestazioni familiari).

T. PORTOGALLO

Nulla.

U. SLOVENIA

Sussidio di natalità.

V. SLOVACCHIA

Assegno di nascita.

W. FINLANDIA

Assegno globale di maternità, assegno forfettario di maternità e aiuto sotto forma di importo forfettario destinato a compensare il costo dell'adozione internazionale, in applicazione della legge sugli assegni di maternità.

X. SVEZIA

Nulla.

Y. REGNO UNITO

Nulla.

III. Prestazioni speciali a carattere non contributivo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 ter che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento

A. BELGIO

Nulla.

B. REPUBBLICA CECA

Nulla.

C. DANIMARCA

Nulla.

D. GERMANIA

a) Le prestazioni accordate a norma delle legislazioni dei Länder a favore dei minorati e in particolare dei ciechi.

E. ESTONIA

Assegno di nascita.

F. GRECIA

Nulla.

G. SPAGNA

Nulla.

H. FRANCIA

Nulla.

I. IRLANDA

Nulla.

J. ITALIA

Nulla.

K. CIPRO

Nulla.

L. LETTONIA

Assegno di nascita.

M. LITUANIA

Assegno di nascita.

N. LUSSEMBURGO

Nulla.

O. UNGHERIA

Sussidio di maternità.

P. MALTA

Nulla.

Q. PAESI BASSI

Nulla.

R. AUSTRIA

Le prestazioni accordate a norma della legislazione dei Bundesländer a favore dei minorati e delle persone bisognose d'assistenza.

S. POLONIA

Prestazione una tantum di assistenza sociale per la nascita di un figlio (legge del 29 novembre 1990 sull'assistenza sociale).

T. PORTOGALLO

Nulla.

U. SLOVENIA

Sussidio di maternità.

V. SLOVACCHIA

Assegno di nascita.

W. FINLANDIA

Nulla.

X. SVEZIA

Nulla.

Y. REGNO UNITO

Nulla.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Allegato II bis

(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1223/98, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1399/1999, dall'allegato del Reg. (CE) n. 1386/2001, dall'allegato II dell'atto di adesione 2003, sostituito dall'allegato I del Reg. (CE) n. 647/2005 e modificato dall'allegato del Reg. (CE) n. 629/2006, dall'allegato del Reg. (CE) n. 1992/2006 e dall'allegato del Reg. (CE) n. 592/2008)

PRESTAZIONI SPECIALI IN DENARO A CARATTERE NON CONTRIBUTIVO

Articolo 10 bis

A. BELGIO

a) Assegno sostitutivo dei redditi (legge del 27 febbraio 1987);

b) Reddito garantito agli anziani (legge del 22 marzo 2001).

B. REPUBBLICA CECA

Assegno sociale (legge n. 117/1995 Coll. relativa al sostegno sociale statale).

C. DANIMARCA

Spese di alloggio ai pensionati (legge sull'aiuto individuale codificata con

legge n. 204 del 29 marzo 1995).

D. GERMANIA

Prestazioni assicurative di base per persone in cerca di lavoro, destinate a garantire il loro sostentamento, a meno che, in riferimento a tali prestazioni, non siano soddisfatte le condizioni di ammissibilità ad un supplemento temporaneo susseguente alla ricezione delle prestazioni di disoccupazione (articolo 24, paragrafo 1, del volume II del codice sociale).

E. ESTONIA

a) Assegno per adulti con disabilità (legge del 27 gennaio 1999 relativa alle prestazioni sociali per le persone con disabilità)

b) Indennità statale di disoccupazione (legge dell'1o ottobre 2000 sulla protezione sociale dei disoccupati).

F. GRECIA

Prestazioni speciali per le persone anziane (legge 1296/82).

G. SPAGNA

a) Garanzia di reddito minimo (legge n. 13/82 del 7 aprile 1982);

b) prestazioni assistenziali in denaro agli anziani e agli invalidi che non sono in grado di lavorare (regio-decreto n. 2620/81 del 24 luglio 1981);

c) pensioni d'invalidità e d'anzianità, di tipo non contributivo, di cui al paragrafo 1 dell'articolo 38 del testo riveduto della legge generale sulla sicurezza sociale approvato con regio-decreto legislativo n. 1/1994 del 20 giugno 1994;

d) assegni di mobilità e indennizzo delle spese di trasporto (legge n. 13/1982 del 7 aprile 1982).

H. FRANCIA

a) Assegno supplementare del Fondo speciale invalidità e del Fondo di solidarietà per la vecchiaia (legge del 30 giugno 1956, codificata nel Libro

VIII del Codice di sicurezza sociale);

b) assegno agli adulti con disabilità (legge del 30 giugno 1975, codificata nel Libro VIII del Codice di sicurezza sociale);

c) assegno speciale (legge del 10 luglio 1952, codificata nel Libro VIII del Codice di sicurezza sociale).

I. IRLANDA

a) assegno per persone in cerca di impiego (legge consolidata del 2005 relativa alla previdenza sociale, terza parte, capitolo 2);

b) pensione statale (non contributiva) (legge consolidata del 2005 relativa alla previdenza sociale, terza parte, capitolo 4);

c) pensione (non contributiva) di vedova e pensione (non contributiva) di vedovo (legge consolidata del 2005 relativa alla previdenza sociale, terza parte, capitolo 6);

d) assegno d'invalidità (legge consolidata del 2005 relativa alla previdenza sociale, terza parte, capitolo 10);

e) assegno di mobilità (Health Act 1970, Sezione 61);

f) pensione a favore dei ciechi (legge consolidata del 2005 relativa alla previdenza sociale, terza parte, capitolo 5).

J. ITALIA

a) Pensioni sociali ai cittadini senza risorse (legge n. 153 del 30 aprile 1969);

b) pensioni, assegni e indennità ai mutilati e invalidi civili (leggi n. 118 del 30 marzo 1974, n. 18 dell'11 febbraio 1980 e n. 508 del 23 novembre 1988);

c) pensioni e indennità ai sordomuti (leggi n. 381 del 26 maggio 1970 e n. 508 del 23 novembre 1988);

d) pensioni e indennità ai ciechi civili (leggi n. 382 del 27 maggio 1970 e n. 508 del 23 novembre 1988);

e) integrazione della pensione minima (leggi n. 218 del 4 aprile 1952, n. 638 dell'11 novembre 1983 e n. 407 del 29 dicembre 1990);

f) integrazione dell'assegno d'invalidità (legge n. 222 del 12 giugno 1984);

g) assegno sociale (legge n. 335 dell'8 agosto 1995);

h) maggiorazione sociale (articolo 1, paragrafi 1 e 12 della legge n. 544 del 29 dicembre 1988 e successive modifiche).

K. CIPRO

a) Pensione sociale (legge sulla pensione sociale 25(I)/95 del 1995, modificata);

b) indennità per disabilità motoria grave (decisioni del Consiglio dei ministri n. 38210 del 16 ottobre 1992, n. 41370 del 1o agosto 1994, n. 46183 dell'11 giugno 1997 e n. 53675 del 16 maggio 2001);

c) assegno speciale per non vedenti [legge 77(I)/96 sugli assegni speciali del 1996, modificata].

L. LETTONIA

a) Prestazioni statali di sicurezza sociale (legge sulle prestazioni sociali statali del 1o gennaio 2003);

b) assegno per la compensazione delle spese di trasporto per le persone con disabilità a mobilità ridotta (legge sulle prestazioni sociali statali del 1° gennaio 2003).

M. LITUANIA

a) Pensione sociale (legge del 1994 sulle pensioni sociali);

b) compensazione speciale delle spese di trasporto per i disabili con ridotta capacità motoria (legge del 2000 sulle compensazioni per i trasporti, articolo 7).

N. LUSSEMBURGO

Reddito per persone con disabilità grave (articolo 1, paragrafo 2, della legge del 12 settembre 2003) ad eccezione delle persone riconosciute come lavoratori con disabilità occupati nel mercato normale del lavoro o in un laboratorio protetto.

O. UNGHERIA

a) Pensione di invalidità [decreto n. 83/1987 (XII 27) del Consiglio dei ministri sulle pensioni di invalidità];

b) indennità di vecchiaia a carattere non contributivo (legge III del 1993 sull'amministrazione sociale e le prestazioni sociali);

c) indennità di trasporto (decreto del governo n. 164/1995 (XII 27) sulle indennità di trasporto per le persone portatrici di handicap fisici gravi).

P. MALTA

a) Assegno supplementare [sezione 73 della legge del 1987 sulla sicurezza sociale (Cap. 318)];

b) pensione di anzianità [legge del 1987 sulla sicurezza sociale (Cap. 318)].

Q. PAESI BASSI

a) Legge sull'assistenza ai disabili per i giovani portatori di handicap del 24 aprile 1997 (Wajong);

b) legge sulle prestazioni supplementari del 6 novembre 1986 (TW).

J. ITALIA

a) Pensioni sociali ai cittadini senza risorse (legge n. 153 del 30 aprile 1969);

b) pensioni, assegni e indennità ai mutilati e invalidi civili (leggi n. 118 del 30 marzo 1974, n. 18 dell'11 febbraio 1980 e n. 508 del 23 novembre 1988);

c) pensioni e indennità ai sordomuti (leggi n. 381 del 26 maggio 1970 e n. 508 del 23 novembre 1988);

d) pensioni e indennità ai ciechi civili (leggi n. 382 del 27 maggio 1970 e n. 508 del 23 novembre 1988);

e) integrazione della pensione minima (leggi n. 218 del 4 aprile 1952, n. 638 dell'11 novembre 1983 e n. 407 del 29 dicembre 1990);

f) integrazione dell'assegno d'invalidità (legge n. 222 del 12 giugno 1984);

g) assegno sociale (legge n. 335 dell'8 agosto 1995);

h) maggiorazione sociale (articolo 1, paragrafi 1 e 12 della legge n. 544 del 29 dicembre 1988 e successive modifiche).

K. CIPRO

a) Pensione sociale (legge sulla pensione sociale 25(I)/95 del 1995, modificata);

b) indennità per disabilità motoria grave (decisioni del Consiglio dei ministri n. 38210 del 16 ottobre 1992, n. 41370 del 1o agosto 1994, n. 46183 dell'11 giugno 1997 e n. 53675 del 16 maggio 2001);

c) assegno speciale per non vedenti [legge 77(I)/96 sugli assegni speciali del 1996, modificata].

L. LETTONIA

a) Prestazioni statali di sicurezza sociale (legge sulle prestazioni sociali statali del 1o gennaio 2003);

b) assegno per la compensazione delle spese di trasporto per le persone con disabilità a mobilità ridotta (legge sulle prestazioni sociali statali del 1° gennaio 2003).

M. LITUANIA

a) Pensione sociale (legge del 1994 sulle pensioni sociali);

b) compensazione speciale delle spese di trasporto per i disabili con ridotta capacità motoria (legge del 2000 sulle compensazioni per i trasporti, articolo 7).

N. LUSSEMBURGO

Reddito per persone con disabilità grave (articolo 1, paragrafo 2, della legge del 12 settembre 2003) ad eccezione delle persone riconosciute come lavoratori con disabilità occupati nel mercato normale del lavoro o in un laboratorio protetto.

O. UNGHERIA

a) Pensione di invalidità [decreto n. 83/1987 (XII 27) del Consiglio dei ministri

sulle pensioni di invalidità];

b) indennità di vecchiaia a carattere non contributivo (legge III del 1993

sull'amministrazione sociale e le prestazioni sociali);

c) indennità di trasporto (decreto del governo n. 164/1995 (XII 27) sulle

indennità di trasporto per le persone portatrici di handicap fisici gravi).

P. MALTA

a) Assegno supplementare [sezione 73 della legge del 1987 sulla sicurezza

sociale (Cap. 318)];

b) pensione di anzianità [legge del 1987 sulla sicurezza sociale (Cap. 318)].

Q. PAESI BASSI

a) Legge sull'assistenza ai disabili per i giovani portatori di handicap del

24 aprile 1997 (Wajong);

b) legge sulle prestazioni supplementari del 6 novembre 1986 (TW).

R. AUSTRIA

Integrazione compensativa (legge federale del 9 settembre 1955 sull'assicurazione sociale generale - ASVG, legge federale dell'11 ottobre 1978 sull'assicurazione sociale per le persone che esercitano un'attività industriale o commerciale - GSVG e legge federale dell'11 ottobre 1978 sull'assicurazione sociale per gli agricoltori - BSVG).

S. POLONIA

Pensione sociale (legge del 27 giugno 2003 sulla pensione sociale).

T. PORTOGALLO

a) Pensione sociale non contributiva di vecchiaia e invalidità (decreto-legge n. 464/80 del 13 ottobre 1980);

b) pensione non contributiva di vedovanza (decreto regolamentare n. 52/81 dell'11 novembre 1981).

U. SLOVENIA

a) Pensione statale (legge del 23 dicembre 1999 sull'assicurazione pensioni e invalidità);

b) sostegno al reddito dei pensionati (legge del 23 dicembre 1999 sull'assicurazione pensioni e invalidità);

c) assegno di sussistenza (legge del 23 dicembre 1999 sull'assicurazione pensioni e invalidità).

V. SLOVACCHIA

Adeguamento delle pensioni che costituiscono l'unica fonte di reddito, riconosciuto anteriormente al 1o gennaio 2004.

W. FINLANDIA

a) Assegno d'invalidità (legge sugli assegni d'invalidità 124/88);

b) assegno per la cura dei figli (legge sugli assegni per la cura dei figli 444/69);

c) indennità di alloggio per pensionati (legge sulle indennità di alloggio per pensionati 591/78);

d) sostegno del mercato del lavoro (legge sulle prestazioni di disoccupazione 1290/2002);

e) assistenza speciale per gli immigrati (legge sull'assistenza speciale per gli immigrati 1192/2002).

X. SVEZIA

a) Indennità di alloggio per i pensionati (legge 2001: 761);

b) assegno di sussistenza alle persone anziane (legge 2001: 853);

c) assegno d'invalidità e assegno per la cura dei figli con disabilità (legge 1998: 703).

Y. REGNO UNITO

a) Credito di pensione (legge del 2002 sul credito di pensione) (State Pension Credit Act);

b) assegni per persone in cerca di impiego basati sul reddito [Jobseekers Act 1995, 28 giugno 1995, articolo 1, paragrafo 2, lettera d), punto ii), e articolo 3, e Jobseekers (Northern Ireland), Order 1995, del 18 ottobre 1995, articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto ii), e articolo 5];

c) complemento di reddito [legge del 1986 sulla sicurezza sociale (Social Security Act) del 25 luglio 1986, articoli da 20 a 22 e articolo 23, e regolamento del 1986 sulla sicurezza sociale (Irlanda del Nord) - Social Security (Northern Ireland) Order - del 5 novembre 1986, articoli da 21 a 24];

d) assegno di sussistenza per persone con disabilità [legge del 27 giugno 1991, Sezione 1, sull'assegno di sussistenza e sull'assegno di lavoro per persone con disabilità e regolamento del 24 luglio 1991, articolo 3, sull'assegno di sussistenza e sull'assegno di lavoro per persone con disabilità (Irlanda del Nord)];

e) assegno di aiuto [legge del 1975 sulla sicurezza sociale (Social Security Act) del 20 marzo 1975, articolo 35, e legge del 1975 sulla sicurezza sociale (Irlanda del Nord) - Social Security (Northern Ireland) Act - del 20 marzo 1975, articolo 35];

f) assegno di cura (legge del 1975 sulla sicurezza sociale (Social Security Act) del 20 marzo 1975), articolo 37 e legge del 1975 sulla sicurezza sociale (Irlanda del Nord) - Social Security (Northern Ireland) Act - del 20 marzo 1975, articolo 37].

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Allegato III

(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1399/1999, dall'allegato II dell'atto di adesione 2003, dall'allegato I del Reg. (CE) n. 647/2005, dall'allegato del Reg. (CE) n. 1992/2006 e dall'allegato del Reg. (CE) n. 592/2008)

DISPOSIZIONI DI CONVENZIONI DI SICUREZZA SOCIALE CHE RIMANGONO APPLICABILI NONOSTANTE L'ARTICOLO 6 DEL REGOLAMENTO - DISPOSIZIONI DI CONVENZIONI DI SICUREZZA SOCIALE IL CUI BENEFICIO NON E' ESTESO A TUTTE LE PERSONE CUI SI APPLICA IL REGOLAMENTO

(Articolo 7, paragrafo 2, lettera c), e articolo 3, paragrafo 3, del regolamento)

Osservazioni generali

1. Ove le disposizioni menzionate nel presente allegato prevedano riferimenti ad altre disposizioni di convenzioni detti riferimenti sono sostituiti dai riferimenti alle disposizioni corrispondenti del regolamento, sempreché le disposizioni di convenzioni in questione non siano menzionate nel presente allegato.

2. La clausola di denuncia prevista in una convenzione di sicurezza sociale, di cui alcune disposizioni sono menzionate nel presente allegato, viene mantenuta per quanto concerne dette disposizioni.

3. Tenuto conto del disposto dell'articolo 6 del presente regolamento, occorre rilevare che le disposizioni delle convenzioni bilaterali che non rientrano nel campo d'applicazione del presente regolamento e che rimangono in vigore tra gli Stati membri non sono elencate nel presente allegato, comprese le disposizioni relative alla totalizzazione dei periodi assicurativi maturati in un paese terzo.

A. Disposizioni di convenzioni di sicurezza sociale che rimangono applicabili nonostante l'articolo 6 del regolamento [articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento]

Omissis

[9. BELGIO-ITALIA

L'articolo 29 della convenzione del 30 aprile 1948]. (punto soppresso)

Omissis

[32. REPUBBLICA CECA - ITALIA

Senza oggetto.] (punto soppresso).

Omissis

[54. DANIMARCA-ITALIA

Senza oggetto].

Omissis

[75. GERMANIA-ITALIA

a) L'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 23, paragrafo 2, gli articoli 26 e 36, paragrafo 3, della convenzione del 5 maggio 1953 (assicurazioni sociali).

b) L'accordo complementare del 12 maggio 1953 alla convenzione del 5 maggio 1953 (pagamento delle pensioni e rendite dovute per il periodo precedente l'entrata in vigore della convenzione)] (punto soppresso).

Omissis

[95. ESTONIA - ITALIA

Senza oggetto.] (punto soppresso)

Omissis

[114. GRECIA-ITALIA

Senza oggetto] (punto soppresso).

Omissis

[132. SPAGNA - ITALIA

L'articolo 5, l'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), e l'articolo 23 della convenzione sulla sicurezza sociale del 30 ottobre 1979] (punto soppresso).

Omissis

[149. FRANCIA - ITALIA

a) Gli articoli 20 e 24 della convenzione generale del 31 marzo 1948.

b) Lo scambio di lettere del 3 marzo 1956 (prestazioni di malattia ai lavoratori stagionali nelle professioni agricole)] (punto soppresso).

Omissis

[165. IRLANDA-ITALIA

Senza oggetto] (punto soppresso).

Omissis

[181. ITALIA - CIPRO

Senza oggetto.] (punto soppresso).

[182. ITALIA - LETTONIA

Senza oggetto.] (punto soppresso).

[183. ITALIA - LITUANIA

Senza oggetto.] (punto soppresso).

[184. ITALIA-LUSSEMBURGO

L'articolo 18, paragrafo 2, e l'articolo 24 della convenzione generale del 29 maggio 1951] (punto soppresso).

[185. ITALIA - UNGHERIA

Senza oggetto.] (punto soppresso).

[186. ITALIA - MALTA

Senza oggetto.] (punto soppresso).

[187. ITALIA-PAESI BASSI

L'articolo 21, paragrafo 2, della convenzione generale del 28 ottobre 1952.] (punto soppresso).

[188. ITALIA-AUSTRIA

a) Articolo 5, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2, della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 gennaio 1981.

b) Articolo 4 di detta convenzione e paragrafo 2 del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo] (punto soppresso).

[189. ITALIA - POLONIA

Senza oggetto.] (punto soppresso).

[190. ITALIA-PORTOGALLO

Senza oggetto] (punto soppresso).

Omissis

22. ITALIA - SLOVENIA

a) Accordo sul regolamento delle obbligazioni reciproche in materia di assicurazioni sociali, con riferimento al punto 7 dell'allegato XIV del trattato di pace (concluso con scambio di note del 5 febbraio 1959).

b) Articolo 45[3] della Convenzione in materia di sicurezza sociale del 7 luglio 1997 relativa alla ex zona B del territorio libero di Trieste.

Omissis

[192. ITALIA - SLOVACCHIA

Senza oggetto.] (punto soppresso).

[193. ITALIA-FINLANDIA

Senza oggetto] (punto soppresso).

[194. ITALIA-SVEZIA

Articolo 20 della convenzione sulla sicurezza sociale del 25 settembre 1979] (punto soppresso).

[195. ITALIA-REGNO UNITO

Nulla] (punto soppresso).

Omissis

B. Disposizioni di convenzioni il cui beneficio non è esteso a tutte le persone cui si applica il regolamento (articolo 3, paragrafo 3, del regolamento)

Omissis

[9. BELGIO-ITALIA

Nulla] (punto soppresso).

Omissis

[32. REPUBBLICA CECA - ITALIA

Senza oggetto.] (punto soppresso).

Omissis

[54. DANIMARCA-ITALIA

Senza oggetto] (punto soppresso).

Omissis

[75. GERMANIA - ITALIA

a) Gli articoli 3, paragrafo 2, e 26 della convenzione del 5 maggio 1953 (assicurazioni sociali).

b) L'accordo complementare del 12 maggio 1953 alla convenzione del 5 maggio 1953 (pagamento delle pensioni e rendite dovute per il periodo precedente l'entrata in vigore della convenzione)] (punto soppresso).

Omissis

[95. ESTONIA - ITALIA

Senza oggetto.] (punto soppresso).

Omissis

[114. GRECIA - ITALIA

Senza oggetto] (punto soppresso).

Omissis

[132. SPAGNA - ITALIA

Gli articoli 5, 18, paragrafo 1, lettera c) e 23 della convenzione sulla sicurezza sociale del 30 ottobre 1979] (punto soppresso).

Omissis

[149. FRANCIA - ITALIA

Gli articoli 20 e 24 della convenzione generale del 31 marzo 1948] (punto soppresso).

Omissis

[165. IRLANDA-ITALIA

Senza oggetto] (punto soppresso).

Omissis

[181. ITALIA - CIPRO

Senza oggetto.] (punto soppresso).

[182. ITALIA - LETTONIA

Senza oggetto.] (punto soppresso).

[183. ITALIA - LITUANIA

Senza oggetto.] (punto soppresso).

[184. ITALIA-LUSSEMBURGO

Nulla] (punto soppresso).

[185. ITALIA - UNGHERIA

Senza oggetto.] (punto soppresso).

[186. ITALIA - MALTA

Senza oggetto.] (punto soppresso).

[187. ITALIA-PAESI BASSI

Nulla] (punto soppresso).

[188. ITALIA-AUSTRIA

a) Articolo 5, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2, della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 gennaio 1981.

b) Articolo 4 di detta convenzione e paragrafo 2 del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo] (punto soppresso).

[189. ITALIA - POLONIA

Senza oggetto.] (punto soppresso).

[190. ITALIA-PORTOGALLO

Senza oggetto] (punto soppresso).

Omissis

5. ITALIA - SLOVENIA

a) Accordo sul regolamento delle obbligazioni reciproche in materia di assicurazioni sociali, con riferimento al punto 7 dell'allegato XIV del trattato di pace (concluso con scambio di note del 5 febbraio 1959).

b) Articolo 45, paragrafo 3 della Convenzione in materia di sicurezza sociale del 7 luglio 1997 relativa alla zona B dell'ex territorio libero di Trieste.

Omissis

[192. ITALIA - SLOVACCHIA

Senza oggetto.] (punto soppresso).

[193. ITALIA-FINLANDIA

Senza oggetto] (punto soppresso).

[194. ITALIA - SVEZIA

Articolo 20 della convenzione sulla sicurezza sociale del 25 settembre 1979] (punto soppresso).

[195. ITALIA-REGNO UNITO

Nulla] (punto soppresso).

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Allegato IV

(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1606/98, dall'art. del Reg. (CE) 1399/1999, dall'allegato del Reg. (CE) 1386/2001, dall'allegato II dell'atto di adesione 2003, dall'allegato I del Reg. (CE) n. 647/2005, dall'allegato del Reg. (CE) n. 1992/2006 e dall'allegato del Reg. (CE) n. 592/2008)

[Articolo 37, paragrafo 2; articolo 38, paragrafo 3; articolo 45, paragrafo 3; articolo 46, paragrafo 1, lettera b) e articolo 46 ter, paragrafo 2 del regolamento]

A. Legislazioni contemplate all'articolo 37, paragrafo 1 del regolamento secondo le quali l'importo delle prestazioni di invalidità è indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione

A. BELGIO

a) Le legislazioni relative al regime generale di invalidità, al regime speciale di invalidità dei minatori, al regime speciale della gente di mare della marina mercantile.

b) La legislazione riguardante l'assicurazione contro l'inabilità al lavoro a favore dei lavoratori autonomi.

c) La legislazione concernente l'invalidità nel regime di sicurezza sociale d'oltremare e il regime di invalidità degli ex impiegati del Congo Belga e del Ruanda-Urundi.

B. REPUBBLICA CECA

Pensione di invalidità totale per persone la cui invalidità totale è insorta prima del diciottesimo anno d'età e prive di assicurazione per il periodo richiesto (sezione 42 della legge sulle assicurazioni pensionistiche n. 155/1995 racc.).

C. DANIMARCA

Nulla.

D. GERMANIA

Nulla.

E. ESTONIA

a) Pensioni di invalidità concesse anteriormente al 1o aprile 2000 in base alla legge sugli assegni statali e mantenute dalla legge sull'assicurazione pensionistica statale.

b) Pensioni nazionali concesse per invalidità a norma della legge sull'assicurazione pensionistica statale.

c) Pensioni di invalidità concesse in base alle leggi sul servizio delle forze di difesa, sul servizio di polizia, sull'Ufficio del pubblico ministero, sullo status dei giudici, sui salari, le pensioni e altre garanzie sociali dei membri del Riigikogu e sulle prestazioni ufficiali per il Presidente della Repubblica.

F. GRECIA

La legislazione relativa al regime di assicurazione agricola.

G. SPAGNA

La legislazione sull'assicurazione contro l'invalidità del regime generale e dei regimi speciali, eccettuati i regimi speciali per i dipendenti pubblici, del personale militare e del personale dell'amministrazione giudiziaria.

H. FRANCIA

1. Lavoratori subordinati

L'insieme delle legislazioni sull'assicurazione contro l'invalidità, ad eccezione della legislazione sull'assicurazione contro l'invalidità del regime di sicurezza sociale delle miniere.

2. Lavoratori autonomi

La legislazione relativa all'assicurazione contro l'invalidità dei lavoratori agricoli autonomi.

I. IRLANDA

La parte 2, capitolo 17, della legge consolidata del 2005 relativa alla previdenza sociale.

J. ITALIA

Nulla.

K. CIPRO

Nulla.

L. LETTONIA

Articolo 16, paragrafi 1 e 2 della legge sulle pensioni statali del 1° gennaio 1996.

M. LITUANIA

Nulla.

N. LUSSEMBURGO

Nulla.

O. UNGHERIA

Nulla.

P. MALTA

Nulla.

Q. PAESI BASSI

a) La legge del 18 febbraio 1966 sull'assicurazione contro l'invalidità, con le successive modifiche.

b) Legge del 24 aprile 1997 sull'assicurazione di incapacità di lavoro degli autonomi (WAZ), come modificata.

c) de Wet werk en inkommen naar arbeidsvermogen - (legge sul lavoro e il reddito in base alla capacità lavorativa) (WIA) del 10 novembre 2005.

R. AUSTRIA

Nulla.

S. POLONIA

Nulla.

T. PORTOGALLO

Nulla.

U. SLOVENIA

Nulla.

V. SLOVACCHIA

Pensioni di invalidità per le persone divenute invalide quando erano figli a carico, considerate sempre come aventi compiuto il periodo di assicurazione richiesto (articolo 70, paragrafo 2, articolo 72, paragrafo 3, e articolo 73, paragrafi 3 e 4, della legge n. 461/2003 sulle assicurazioni sociali, come modificata).

W. FINLANDIA

Pensioni nazionali ai minorati dalla nascita o dall'infanzia (legge nazionale sulle pensioni 547/93).

X. SVEZIA

La legislazione sulle prestazioni per l'incapacità di lavoro di lunga durata collegate con il reddito (capo 8 della legge 1962: 381 sull'assicurazione generalizzata, modificata).

Y. REGNO UNITO

a) Gran Bretagna

Articoli 15 e 36 della legge sulla sicurezza sociale del 1975 (Social Security Act 1975).

Articoli 14, 15 e 16 della legge sulle pensioni di sicurezza sociale del 1975 (Social Security Pensions Act 1975).

b) Irlanda del Nord

Articoli 15 e 36 della legge sulla sicurezza sociale nell'Irlanda del Nord del 1975 [Social Security (Northern Ireland) Act 1975].

Articoli 16, 17 e 18 del regolamento sulle pensioni di sicurezza sociale nell'Irlanda del Nord del 1975 [Social Security Pensions (Northern Ireland) Order 1975].

B. Regimi speciali per lavoratori autonomi ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 3 e dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento

A. BELGIO

Nulla.

B. REPUBBLICA CECA

Nulla.

C. DANIMARCA

Nulla.

D. GERMANIA

Assicurazione vecchiaia degli agricoltori (Alterssicherung der Landwirte).

E. ESTONIA

Nulla.

F. GRECIA

Nulla.

G. SPAGNA

Regime di anticipazione dell'età di pensionamento per la gente di mare autonoma che esercita le attività di cui al regio decreto n. 2390/2004 del 30 dicembre 2004.

H. FRANCIA

Nulla.

I. IRLANDA

Nulla.

J. ITALIA

Assicurazione pensioni per:

- medici

- farmacisti

- veterinari

- infermieri, assistenti sanitari, vigilatrici infanzia

- psicologi

- ingegneri ed architetti

- geometri

- avvocati

- dottori commercialisti

- ragionieri e periti commerciali

- consulenti del lavoro

- notai

- spedizionieri doganali

- biologi

- agrotecnici e periti agrari

- agenti e rappresentanti di commercio

- giornalisti

- periti industriali

- attuari, chimici, dottori agronomi, dottori forestali, geologi.

K. CIPRO

Nulla.

L. LETTONIA

Nulla.

M. LITUANIA

Nulla.

N. LUSSEMBURGO

Nulla.

O. UNGHERIA

Nulla.

P. MALTA

Nulla.

Q. PAESI BASSI

Nulla.

R. AUSTRIA

Regimi pensionistici degli organismi di assicurazione pensioni degli ordini delle professioni liberali (Kammern der Freien Berufe).

S. POLONIA

Nulla.

T. PORTOGALLO

Nulla.

U. SLOVENIA

Nulla.

V. SLOVACCHIA

Nulla.

W. FINLANDIA

Nulla.

X. SVEZIA

Nulla.

Y. REGNO UNITO

Nulla.

C. Casi previsti all'articolo 46, paragrafo 1, lettera b) del regolamento, in cui si può rinunciare al calcolo delle prestazioni conformemente all'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento

A. BELGIO

Nulla.

B. REPUBBLICA CECA

Pensioni di invalidità (totale e parziale) e di reversibilità (ai superstiti: vedove, vedovi, orfani) purché non derivino dalla pensione di vecchiaia cui il deceduto sarebbe autorizzato al momento del suo decesso.

C. DANIMARCA

Tutte le domande di pensione contemplate dalla legge relativa alle pensioni sociali, eccetto le pensioni menzionate nell'allegato IV, parte D.

D. GERMANIA

Nulla.

E. ESTONIA

Tutte le domande di pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti per le quali:

- sono stati compiuti periodi di assicurazione in Estonia fino al 31 dicembre 1998,

- i contributi sociali individualmente registrati del richiedente, versati in applicazione della legislazione estone, sono quanto meno uguali ai contributi sociali medi per l'anno di assicurazione di riferimento.

F. GRECIA

Nulla.

G. SPAGNA

Nulla.

H. FRANCIA

Tutte le richieste di prestazioni pensionistiche o pensioni di reversibilità basate su regimi pensionistici integrativi per i dipendenti, ad eccezione delle domande di pensione di vecchiaia o di reversibilità del regime complementare del personale navigante professionale dell'aeronautica civile.

I. IRLANDA

Tutte le domande di pensione di anzianità, di pensione di vecchiaia (contributiva), di pensione di vedova (contributiva) e di pensione di vedovo (contributiva).

J. ITALIA

Tutte le domande di pensione di invalidità, di anzianità ed ai superstiti dei lavoratori subordinati, nonché delle seguenti categorie di lavoratori autonomi: coltivatori diretti, mezzadri, fattori, artigiani e commercianti.

K. CIPRO

Tutte le richieste di pensioni di vecchiaia, invalidità e vedovili.

L. LETTONIA

Nulla.

M. LITUANIA

Nulla.

N. LUSSEMBURGO

Nulla.

O. UNGHERIA

Nulla.

P. MALTA

Nulla.

Q. PAESI BASSI

Tutte le domande di pensione di vecchiaia ai sensi della legge, del 31 maggio 1956, relativa all'assicurazione vecchiaia generalizzata, con le successive modifiche.

R. AUSTRIA

1. Tutte le domande di prestazione a norma della Allgemeines Sozialversicherungsgesetz - (legge sull'assicurazione sociale generale) (ASVG), della Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz - (legge sull'assicurazione sociale per le persone che esercitano un'attività industriale o commerciale) (GSVG) e della Bauern Sozialversicherungsgesetz (legge sull'assicurazione sociale per gli agricoltori) (BSVG), nella misura in cui gli articoli 46 ter e 46 quater del regolamento non sono applicabili.

2. Tutte le domande relative alle prestazioni elencate in prosieguo sulla base di un conto pensioni a norma della Allgemeines Pensionsgesetz (legge generale sulle pensioni) (APG), nella misura in cui gli articoli 46 ter e 46 quater del regolamento non sono applicabili:

a) pensioni di vecchiaia;

b) pensioni d'invalidità;

c) pensioni di reversibilità, sempreché non debba essere calcolato alcun aumento della prestazione per i mesi di assicurazione supplementare in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2 dell'APG.

S. POLONIA

Tutte le richieste di pensioni di vecchiaia, invalidità e reversibilità.

T. PORTOGALLO

Tutte le domande di pensione di invalidità, di vecchiaia e pensione di vedova.

U. SLOVENIA

Nulla.

V. SLOVACCHIA

Pensioni di reversibilità (in favore di vedova, vedovo e orfani) il cui importo è ricavato dalla pensione di vecchiaia, dalla pensione di vecchiaia anticipata o dalla pensione di invalidità precedentemente pagata alla persona deceduta.

W. FINLANDIA

Nulla.

X. SVEZIA

Pensioni di vecchiaia basate sul reddito (legge 1998:674) e pensioni di garanzia sotto forma di pensioni di vecchiaia (legge 1998:702).

Y. REGNO UNITO

Tutte le domande di pensione di anzianità e di vedova presentate in applicazione delle disposizioni di cui al titolo III capitolo 3 del regolamento, ad eccezione di quelle per le quali:

a) durante un esercizio fiscale con inizio il 6 aprile 1975 o successivo,

i) l'interessato ha maturato periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza sotto la legislazione del Regno Unito e di un altro Stato membro;

ii) uno (o più di uno) degli esercizi fiscali di cui al punto i) non è considerato come un anno di qualifica a norma della legislazione del Regno Unito.

b) I periodi di assicurazione maturati sotto la legislazione vigente nel Regno Unito per i periodi anteriori al 5 luglio 1948 sarebbero presi in considerazione a norma dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento mediante l'applicazione di periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza sotto la legislazione di un altro Stato membro.

D. Prestazioni e accordi di cui all'articolo 46 ter, paragrafo 2 del regolamento

1. Prestazioni e accordi di cui all'articolo 46 ter, paragrafo 2, lettera a) del regolamento, il cui importo non dipende dalla durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti:

a) le prestazioni di invalidità previste dalle legislazioni menzionate nella parte A del presente allegato;

b) la pensione nazionale danese completa di vecchiaia, acquisita dopo 10 anni di residenza da persone alle quali è stata corrisposta una pensione al più tardi al 1o ottobre 1989;

c) le pensioni nazionali estoni concesse in base alla legge sull'assicurazione pensionistica statale, le pensioni di vecchiaia concesse in base alle leggi sull'audit nazionale, sul servizio di polizia e sull'Ufficio del pubblico ministero e le pensioni di vecchiaia e di reversibilità concesse in base alle leggi sul Cancelliere legale, sul servizio delle forze di difesa, sullo status dei giudici, sui salari, le pensioni e altre garanzie sociali dei membri del Riigikogu e sulle prestazioni ufficiali per il Presidente della Repubblica;

d) l'assegno in caso di morte e le pensioni di reversibilità erogati in Spagna nell'ambito dei regimi generali e speciali;

e) l'assegno vedovile ai sensi dell'assicurazione vedovile del regime generale francese di sicurezza sociale o del regime dei lavoratori agricoli;

f) la pensione di vedovo o di vedova invalidi prevista dal regime generale francese di sicurezza sociale o dal regime dei lavoratori agricoli, quando è calcolata in base a una pensione di invalidità del coniuge deceduto, liquidata ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 1, lettera a), punto i);

g) la pensione olandese di reversibilità ai sensi della legge del 21 dicembre 1995 relativa all'assicurazione generale per i superstiti a carico;

h) le pensioni nazionali finlandesi, determinate in base alla legge nazionale sulle pensioni dell'8 giugno 1956 e attribuite in base alle norme transitorie della legge nazionale sulle pensioni (547/93), e l'importo integrativo della pensione per i figli a norma della legge sulle pensioni di reversibilità del 17 gennaio 1969;

i) la pensione di garanzia e l'indennità compensativa di garanzia svedesi che hanno sostituito la pensione statale svedese completa di cui alla legislazione sulle pensioni statali applicata anteriormente al 1° gennaio 1993, la pensione statale completa assegnata conformemente alle norme transitorie della legislazione applicata a partire da tale data e le indennità compensative svedesi di malattia e per inabilità correlate al reddito.

2. Prestazioni di cui all'articolo 46 ter, paragrafo 2, lettera b) del regolamento, il cui importo è determinato in base a un periodo fittizio considerato compiuto tra la data in cui si è verificato il rischio e una data ulteriore:

a) le pensioni danesi di collocamento a riposo anticipato il cui importo è fissato conformemente alla legislazione in vigore anteriormente al 1° ottobre 1984;

b) le pensioni tedesche di invalidità e di reversibilità per le quali si tiene conto di un periodo complementare e le pensioni tedesche di vecchiaia per le quali si tiene conto di un periodo complementare già acquisito;

c) le pensioni italiane di inabilità;

d) le pensioni lettoni di invalidità e reversibilità per le quali si tiene conto di un periodo assicurativo fittizio;

e) le pensioni lituane di invalidità e reversibilità erogate dalle assicurazioni sociali;

f) le pensioni lussemburghesi di invalidità e di reversibilità;

g) pensione slovacca di invalidità e pensione di reversibilità da essa derivante;

h) le pensioni da lavoro finlandesi per le quali si tiene conto dei periodi futuri conformemente alla legislazione nazionale;

i) l'indennità compensativa svedese di malattia e l'indennità compensativa svedese per inabilità sotto forma di indennità compensativa di garanzia (legge 1962:381, come modificata dalla legge 2001:489), le pensioni di reversibilità calcolate sulla base dei periodi di assicurazione utili (leggi 2000:461 e 2000:462) e le pensioni di vecchiaia svedesi sotto forma di pensioni di garanzia calcolate sulla base di periodi fittizi (legge 1998:702).

3. Accordi di cui all'articolo 46 ter, paragrafo 2, lettera b), punto i) del regolamento, conclusi per evitare di prendere in considerazione due o più volte il medesimo periodo fittizio:

a) Convenzione nordica del 18 agosto 2003 sulla sicurezza sociale;

b) Accordo sulla sicurezza sociale, del 28 aprile 1997, tra la Repubblica federale di Germania e la Finlandia.

c) Accordo sulla sicurezza sociale, del 10 novembre 2000, tra la Repubblica di Finlandia e il Granducato di Lussemburgo.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Allegato V

(articolo 89 del regolamento)

Modalità particolari di applicazione delle legislazioni di taluni Stati membri

A. BELGIO

1. La disposizione dell'articolo 1, lettera a) i), del regolamento non è applicabile per quanto concerne i lavoratori indipendenti e le altre persone beneficiarie di prestazioni sanitarie in applicazione della legge del 9 agosto 1963 che istituisce e organizza un regime di assicurazione obbligatoria contro la malattia e l'invalidità, finché essi non beneficiano per queste cure di una protezione identica a quella accordata ai lavoratori subordinati.

2. Per l'applicazione da parte dell'istituzione belga competente delle disposizioni dei capitoli 7 e 8 del titolo III del regolamento, si considera che il figlio è allevato nello Stato membro nel cui territorio egli risiede.

3. Per l'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento, si considerano come periodi di assicurazione compiuti in applicazione della legislazione belga del regime generale d'invalidità e del regime della gente di mare anche i periodi di assicurazione vecchiaia compiuti sotto la legislazione belga anteriormente al 1° gennaio 1945.

B. GERMANIA

1. a) Ove ciò - non sia già prescritto dalla legislazione tedesca in materia di assicurazione contro gli infortuni, le istituzioni tedesche indennizzano, conformemente a detta legislazione, anche gli infortuni (e malattie professionali) sopravvenuti in Alsazia-Lorena anteriormente al 1° gennaio 1919, il cui onere non è stato assunto dalle istituzioni francesi ai sensi della decisione del Consiglio della Società delle Nazioni del 21 giugno 1921 (Reichsgesetzblatt, pag. 1.289) finché la vittima o i superstiti risiedono nel territorio di uno Stato membro.

b) L'articolo 10 del regolamento non pregiudica le disposizioni in virtù delle quali gli infortuni (e malattie professionali) sopravvenuti fuori del territorio della Repubblica federale di Germania, nonché i periodi compiuti fuori di tale territorio, non danno luogo o danno luogo soltanto a determinate condizioni al pagamento di prestazioni quando i titolari risiedono fuori del territorio della Repubblica federale di Germania.

2. a) Per determinare se i periodi considerati dalla legislazione tedesca come periodi di interruzione (Ausfallzeiten) o periodi complementari (Zurechnungszeiten) debbano essere presi in considerazione come tali, i contributi obbligatori versati a norma della legislazione di un altro Stato membro e l'iscrizione all'assicurazione pensione di un altro Stato membro sono assimilati ai contributi obbligatori versati a norma della legislazione tedesca e all'iscrizione all'assicurazione pensione tedesca.

Nel calcolo del numero dei mesi civili trascorsi tra l'iscrizione all'assicurazione e il verificarsi del rischio, non vengono presi in considerazione i periodi assimilati a norma della legislazione di un altro Stato membro che sono compresi tra queste due date, come pure i periodi durante i quali l'interessato ha beneficiato di una pensione o di una rendita.

b) Le disposizioni della lettera a) non si applicano alla durata forfettaria d'interruzione (pauschale Ausfallzeit). Quest'ultima è determinata esclusivamente in funzione dei periodi di assicurazione compiuti in Germania.

c) La presa in considerazione di un periodo complementare (Zurechnungszeit) in virtù della legislazione tedesca sull'assicurazione pensione dei lavoratori delle miniere è subordinata inoltre alla condizione che l'ultimo contributo versato a norma della legislazione tedesca sia stato versato all'assicurazione pensione dei lavoratori delle miniere.

d) Per la presa in considerazione dei periodi tedeschi di sostituzione (Ersatzzeiten) è applicabile la sola legislazione nazionale tedesca.

e) In deroga a quanto disposto alla lettera d), la disposizione seguente è applicabile agli iscritti all'assicurazione pensione tedesca che, durante il periodo 1° gennaio 1948 - 31 luglio 1963, hanno risieduto nei territori tedeschi sotto amministrazione olandese:

per la presa in considerazione dei periodi tedeschi di sostituzione (Ersatzzeiten) ai sensi dell'articolo 1251, paragrafo 2, della legge tedesca in materia di assicurazione sociale (RVO) o di disposizioni corrispondenti, il versamento dei contributi all'assicurazione olandese nel corso di tale periodo è assimilato allo svolgimento di un lavoro o di un'attività che rientra nell'assicurazione obbligatoria ai sensi della legislazione tedesca.

3. Per quanto riguarda i pagamenti da effettuare alle casse di assicurazione malattia tedesche, l'obbligo del pagamento dei contributi di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento è sospeso fino a che non sia stata presa la decisione relativa alla domanda di pensione.

4. Per stabilire se un figlio è beneficiario della pensione di orfano, il godimento di una delle prestazioni citate all'articolo 78, di un'altra prestazione familiare concessa in virtù della legislazione francese per un figlio minore residente in Francia, è assimilato al godimento di una pensione di orfano in virtù della legislazione tedesca.

5. Qualora l'applicazione del regolamento o di regolamenti successivi in materia di sicurezza sociale comporti oneri eccezionali per talune istituzioni di assicurazione malattia, tali oneri possono essere totalmente o parzialmente compensati. L'associazione federale delle casse regionali di malattia, in quanto organismo di collegamento (assicurazione malattia), decide in merito a tale compensazione di comune accordo con le altre federazioni centrali di casse malattia. I fondi necessari per effettuare la compensazione sono forniti da tasse imposte a tutte le istituzioni di assicurazione malattia, in proporzione al numero medio dei membri nell'anno precedente, compresi i pensionati.

6. Se un'istituzione tedesca è l'istituzione competente per la concessione di prestazioni familiari conformemente al titolo III, capitolo 7, del regolamento, si considera lavoratore (articolo 1, lettera a) del regolamento, la persona assicurata a titolo obbligatorio contro il rischio di disoccupazione o la persona che a seguito di tale assicurazione ottiene prestazioni in danaro dall'assicurazione malattia o prestazioni analoghe.

C. FRANCIA

1. a) L'assegno ai vecchi lavoratori subordinati è concesso, alle condizioni previste per i lavoratori francesi dalla legislazione francese, a tutti i lavoratori cittadini degli altri Stati membri che, al momento in cui presentano la loro domanda, risiedono nel territorio francese.

b) Lo stesso avviene per quanto concerne i profughi e gli apolidi.

c) Le disposizioni del regolamento non pregiudicano le disposizioni della legislazione francese a norma delle quali, per l'acquisizione del diritto all'assegno ai vecchi lavoratori subordinati, vengono presi in considerazione unicamente i periodi di lavoro subordinato o assimilato compiuti nei territori dei dipartimenti europei e dei dipartimenti d'oltremare (Guadalupa, Guiana, Martinica e Riunione) della Repubblica francese.

2. L'assegno speciale e l'indennità cumulabile previsti dalla legislazione speciale di sicurezza sociale nelle miniere non sono corrisposti che ai lavoratori occupati nelle miniere francesi.

3. La legge n. 65-655 del 10 luglio 1965, che concede ai francesi che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale all'estero la facoltà di accedere al regime dell'assicurazione volontaria di vecchiaia, si applica ai cittadini degli altri Stati membri alle seguenti condizioni:

- l'attività professionale che da luogo all'assicurazione volontaria nei confronti del regime francese non deve o non deve essere stata svolta nel territorio francese, né nel territorio dello Stato membro di cui il lavoratore è cittadino;

- il lavoratore, alla data della domanda di ammissione al beneficio della legge, deve dimostrare di aver risieduto in Francia per almeno dieci anni consecutivi o non consecutivi, oppure di essere stato soggetto alla legislazione francese, a titolo obbligatorio o facoltativo continuato, per la stessa durata.

4. Ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 3, del regolamento i termini "prestazioni familiari" comprendono:

a) gli assegni prenatali previsti all'articolo L 516 del Codice della sicurezza sociale;

b) gli assegni familiari previsti agli articoli L 524 e L 531 del Codice della sicurezza sociale;

c) l'indennità di compensazione dell'imposta cedolare prevista dall'articolo L 532 del Codice della sicurezza sociale;

Tuttavia tale prestazione può essere corrisposta soltanto se la retribuzione percepita in occasione del distacco è sottoposta in Francia all'imposta sul reddito;

d) l'assegno di salario unico previsto all'articolo L 533 del Codice della sicurezza sociale.

D. ITALIA

Nulla.

E. LUSSEMBURGO

In deroga all'articolo 94, paragrafo 2, del regolamento, i periodi di assicurazione o assimilati compiuti anteriormente al 1° gennaio 1946 sotto la legislazione lussemburghese di assicurazione pensione di invalidità, di vecchiaia o di morte, saranno presi in considerazione per l'applicazione di tale legislazione nella misura in cui i diritti in corso di acquisizione saranno stati conservati al 1° gennaio 1959 o ricuperati successivamente in conformità di questa sola legislazione o delle convenzioni bilaterali in vigore o da concludere. In caso di più convenzione bilaterali verranno presi in considerazioni i periodi di assicurazione o assimilati a partire dalla data più remota.

F. PAESI BASSI

1. Assicurazione malattia dei titolari di pensione di vecchiaia

a) Il titolare di pensione di vecchiaia in virtù della legislazione olandese e di una pensione in virtù della legislazione di un altro Stato membro è considerato, per l'applicazione degli articoli 27 e/o 28, come avente diritto alle prestazioni in natura se soddisfa, tenendo conto eventualmente dell'articolo 9, alla condizioni richieste per l'ammissione all'assicurazione volontaria malattia delle persone anziane.

b) Il contributo per l'assicurazione volontaria malattia delle persone anziane ammonta, per gli interessati che risiedano in uno degli altri Stati membri, alla metà della media delle spese sostenute nei Paesi Bassi per le cure mediche di una persona anziana e dei suoi familiari.

2. Applicazione della legislazione olandese sull'assicurazione vecchiaia generalizzata

a) Sono considerati periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione olandese relativa all'assicurazione vecchiaia generalizzata anche i periodi anteriori al 1° gennaio 1957, durante i quali il beneficiario che non soddisfa alle condizioni che gli consentirebbero di ottenere l'assimilazione di tali periodi ai periodi di assicurazione, ha risieduto nel territorio dei Paese Bassi dopo l'età di 15 anni compiuti, o durante i quali, pur risiedendo nel territorio di un altro Stato membro, ha svolto un attività subordinata nei Paesi Bassi per un datore di lavoro stabilito in questo paese.

b) Non si tiene conto dei periodi da prendere in considerazione ai sensi della lettera a) quando questi coincidono con i periodi presi in considerazione per il calcolo della pensione dovuta in virtù della legislazione di un altro Stato membro in materia di assicurazione vecchiaia.

c) Per quanto riguarda la donna coniugata il cui marito ha diritto a una pensione in virtù della legislazione olandese sull'assicurazione vecchiaia generalizzata, sono presi in considerazione come periodi di assicurazione anche i periodi del matrimonio precedenti la data alla quale l'interessata ha raggiunto l'età di 65 anni compiuti e durante i quali ha risieduto nel territorio di uno o più Stati membri, sempreché tali periodi coincidano con i periodi di assicurazione compiuti dal marito sotto detta legislazione e con quelli da prendere in considerazione ai sensi della lettera a).

d) Non si tiene conto dei periodi da prendere in considerazione ai sensi della lettera c) quando questi coincidono con periodi presi in considerazione per il calcolo della pensione dovuta all'interessata in virtù della legislazione di un altro Stato membro in materia di assicurazione vecchiaia o con i periodi durante i quali essa ha beneficiato di una pensione di vecchiaia in virtù di tale legislazione.

e) Per quanto riguarda la donna che era coniugata ed il cui marito era soggetto alla legislazione olandese sull'assicurazione vecchiaia o che è considerato aver compiuto periodi di assicurazione ai sensi della lettera a ), sono applicabili "mutatis mutandis" le disposizioni delle due lettere che precedono.

f) Per il calcolo della pensione vecchiaia, i periodi previsti alle lettere a) e c) sono presi in considerazione solamente se l'interessato ha risieduto per sei anni nel territorio di uno o più Stati membri dopo l'età di 59 anni compiuti, e finché risiede nel territorio di uno di tali Stati membri.

3. Applicazione della legislazione olandese sull'assicurazione generalizzata delle vedove e degli orfani

a) Per l'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento, sono considerati periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione olandese relativa all'assicurazione generalizzata delle vedove e degli orfani, anche i periodi anteriori al 1° ottobre 1959, durante i quali il lavoratore ha risieduto nel territorio dei Paesi Bassi dopo l'età di 15 anni compiuti, o durante i quali, pur risiedendo nel territorio di un altro Stato membro, ha svolto un'attività subordinata nei Paesi Bassi per un datore di lavoro stabilito in questo paese.

b) Non si tiene conto dei periodi da prendere in considerazione ai sensi della lettera a) quando questi coincidono con periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di un altro Stato membro in materia di pensione o rendita ai superstiti.

4. Applicazione della legislazione olandese sull'assicurazione contro l'incapacità al lavoro

a) Per l'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2, regolamento sono considerati periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione olandese relativa all'assicurazione contro l'incapacità al lavoro anche i periodi di lavoro subordinato e i periodi assimilati compiuti nei Paesi Bassi anteriormente al 1° luglio 1967.

b) I periodi da prendere in considerazione ai sensi della lettera a) sono considerati come periodi di assicurazione compiuti sotto una legislazione del tipo previsto all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Allegato VI

(modificato dall'allegato I dell'atto di adesione 1994 nel testo adattato alla Dec. 95/1/CE, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1606/98, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 307/1999, dall'allegato del Reg. (CE) n. 1386/2001, dall'allegato II dell'atto di adesione 2003, dall'allegato I del Reg. (CE) n. 647/2005, dall'allegato del Reg. (CE) n. 629/2006, dall'allegato del Reg. (CE) n. 1992/2006 e dall'allegato del Reg. (CE) n. 592/2008)

MODALITA' PARTICOLARI D'APPLICAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DI TALUNI STATI MEMBRI

(Articolo 89 del regolamento)

A. BELGIO

1. Le persone il cui diritto alle prestazioni in natura dell'assicurazione malattia risulta dalle disposizioni del regime belga di assicurazione obbligatoria contro la malattia e l'invalidità applicabili ai lavoratori autonomi, beneficiano delle disposizioni del titolo III, capitolo 1 del regolamento, compreso l'articolo 35, paragrafo 1, alle seguenti condizioni:

a) in caso di soggiorno nel territorio di uno Stato membro diverso dal Belgio, gli interessati beneficiano:

i) per quanto riguarda le cure sanitarie dispensate in caso di ricovero in ospedale, delle prestazioni in natura previste dalla legislazione dello Stato di dimora;

ii) per quanto concerne le altre prestazioni in natura previste dal regime belga, del rimborso di tali prestazioni da parte della competente istituzione belga al tasso previsto dalla legislazione dello Stato di dimora;

b) in caso di residenza nel territorio di uno Stato membro diverso dal Belgio, gli interessati beneficiano delle prestazioni in natura previste dalla legislazione dello Stato di residenza, purché versino alla competente istituzione belga il contributo supplementare a tal fine previsto dalla regolamentazione belga.

2. Per l'applicazione da parte dell'istituzione belga competente delle disposizioni dei capitoli 7 e 8 del titolo III del regolamento, si considera che il figlio è allevato nello Stato membro nel cui territorio egli risiede.

3. Per l'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento, si considerano come periodi di assicurazione compiuti in applicazione della legislazione belga del regime generale d'invalidità e del regime della gente di mare anche i periodi di assicurazione vecchiaia compiuti sotto la legislazione belga anteriormente al 1o gennaio 1945.

4. Per l'applicazione dell'articolo 40, paragrafo 3, lettera a), punto ii), si tiene conto soltanto dei periodi durante i quali il lavoratore subordinato o autonomo era inabile al lavoro ai sensi della legislazione belga.

5. I periodi di assicurazione vecchiaia compiuti da lavoratori autonomi sotto la legislazione belga prima dell'entrata in vigore della legislazione sulla inabilità al lavoro dei lavoratori autonomi, sono considerati periodi compiuti sotto quest'ultima legislazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento.

6. Per determinare se le giornate che le hanno precedute sono state condizioni alle quali la legislazione belga subordina l'acquisizione del diritto alle prestazioni di disoccupazione siano soddisfatte, sono prese in considerazione esclusivamente le giornate di lavoro subordinato; tuttavia, le giornate equiparate ai sensi di detta legislazione sono prese in considerazione nella misura in cui le giornate di lavoro subordinato.

7. Per l'applicazione delle disposizioni degli articoli 72 e 79, paragrafo 1, lettera a) del regolamento, si tiene conto dei periodi di occupazione e/o di assicurazione compiuti sotto la legislazione di un altro Stato membro, nel caso in cui la legislazione belga subordini il diritto alla prestazione alla condizione che siano stati soddisfatti, per un determinato periodo anteriore, i requisiti di ammissibilità agli assegni familiari nel regime dei lavoratori subordinati.

8. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14 bis, paragrafi 2, 3 e 4, dell'articolo 14 quater, lettera a) e dell'articolo 14 quinquies del regolamento (CEE) n. 1408/71, per il calcolo dei redditi da attività professionali dell'anno di riferimento che fungono da base per la determinazione dei contributi dovuti ai sensi dello statuto sociale dei lavoratori autonomi si prende in considerazione la media annua dell'esercizio durante il quale sono stati percepiti tali redditi.

Il tasso di conversione è costituito dalla media annua dei tassi di conversione pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 574/72.

9. Per il calcolo dell'importo teorico di una pensione di invalidità, di cui all'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento, l'istituzione competente belga si basa sulle remunerazioni percepite dall'interessato nella sua ultima professione.

10. I lavoratori subordinati o autonomi, non più assicurati in Belgio in forza della legislazione belga in materia di assicurazione malattia e invalidità, la quale subordina la concessione del diritto alle prestazioni anche ad una condizione di assicurazione al momento del verificarsi del rischio, sono considerati assicurati al verificarsi del rischio, ai fini dell'applicazione del titolo III, capitolo 3 del regolamento, qualora siano assicurati per il medesimo rischio in forza della legislazione di un altro Stato membro.

11. Se, in applicazione dell'articolo 45 del regolamento, l'interessato ha diritto ad una prestazione di invalidità belga, detta prestazione è liquidata secondo le norme di cui all'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento:

a) conformemente alle disposizioni previste dalla legge, del 9 agosto 1963, che istituisce e organizza un regime di assicurazione obbligatoria malattia e invalidità, se l'interessato, al momento in cui è prodotta l'incapacità di lavoro, era assicurato per questo rischio in forza della legislazione di un altro Stato membro in quanto lavoratore subordinato ai sensi dell'articolo 1, lettera a) del regolamento;

b) conformemente alle disposizioni del regio decreto, del 20 luglio 1971, che istituisce un regime di assicurazione in caso di incapacità di lavoro a favore dei lavoratori autonomi, se l'interessato, al momento in cui si è prodotta l'incapacità di lavoro, era un lavoratore autonomo ai sensi dell'articolo 1, lettera a) del regolamento.

12. L'evento dannoso di cui all'articolo 1 della legge del 9 marzo 1953 recante alcune modifiche delle pensioni militari e che prevede assistenza medica e prescrizioni gratuite ai militari colpiti da invalidità in tempo di pace costituisce un infortunio sul lavoro o una malattia professionale in base al capitolo 4 del titolo III del regolamento.

B. REPUBBLICA CECA

Nulla.

[C. DANIMARCA] (punto soppresso)

2. Le persone che, ai sensi del titolo III, capitolo 1 del regolamento, hanno diritto a prestazioni in natura in caso di soggiorno o di residenza in Danimarca, hanno diritto a tali prestazioni alle stesse condizioni valide, secondo la legge danese, per le persone che ai sensi della legge danese sull'assicurazione malattia (lav om offentlig sygesikring) sono assicurate nel gruppo 1. Le persone che prendono la residenza in Danimarca e s'iscrivono alla cassa malattia danese possono comunque, alle stesse condizioni degli assicurati danesi, scegliere di essere assicurate nel gruppo 2.

3. a) Le disposizioni della legislazione danese sulle pensioni sociali, a norma delle quali il diritto alla pensione è subordinato alla residenza in Danimarca del richiedente, non sono applicabili ai lavoratori subordinati o autonomi o ai loro superstiti che abbiano la residenza nel territorio di uno Stato membro diverso dalla Danimarca.

b) Per il calcolo della pensione, i periodi di attività subordinata o autonoma compiuti in Danimarca da un lavoratore frontaliero o stagionale sono considerati come periodi di residenza compiuti in Danimarca dal coniuge superstite, purché durante questi periodi quest'ultimo sia stato unito in matrimonio con il lavoratore frontaliero o stagionale senza separazione di corpo o di fatto a seguito di disaccordi e purché durante questi periodi il coniuge abbia risieduto nel territorio di un altro Stato membro.

c) Per il calcolo della pensione, i periodi di attività subordinata o autonoma compiuti in Danimarca anteriormente al 1o gennaio 1984 da un lavoratore subordinato o autonomo che non sia un lavoratore frontaliero o stagionale saranno considerati come periodi di residenza compiuti in Danimarca dal coniuge superstite, purché durante questi periodi quest'ultimo sia stato unito in matrimonio con il lavoratore subordinato autonomo senza separazione di corpo o di fatto a seguito di disaccordi e purché durante questi periodi il coniuge abbia risieduto nel territorio di un altro Stato membro.

d) I periodi da prendere in considerazione in virtù delle lettere b) e c) non saranno tuttavia considerati qualora essi coincidano con i periodi prese in considerazione per il calcolo della pensione dovuta all'interessato in virtù della legislazione sull'assicurazione obbligatoria di un altro Stato membro o qualora essi coincidano con i periodi durante i quali l'interessato ha beneficiato di una pensione in virtù di tale legislazione.

Tuttavia questi periodi saranno presi in considerazione se l'importo annuo della suddetta pensione è inferiore alla metà dell'importo base della pensione sociale.

4. Le disposizioni del regolamento non pregiudicano le disposizioni transitorie delle leggi danesi, del 7 giugno 1972, concernenti il diritto a pensione dei cittadini danesi che hanno effettivamente risieduto in Danimarca per un periodo determinato, immediatamente prima della data della domanda. La pensione è tuttavia concessa, alla condizioni previste per i cittadini danesi, ai cittadini di altri Stati membri che hanno effettivamente risieduto in Danimarca nell'anno immediatamente precedente la data della domanda.

5. a) I periodi durante i quali un lavoratore frontaliero, il quale risiede nel territorio di uno Stato membro diverso dalla Danimarca, ha esercitato la sua attività professionale nel territorio della Danimarca devono essere considerati come periodi di residenza in conformità della legislazione danese. Ciò vale anche per i periodi durante i quali un lavoratore frontaliero è distaccato o esegue una prestazione di servizi in uno Stato membro diverso dalla Danimarca.

b) Sono considerati periodi di residenza ai sensi della legislazione danese i periodi durante i quali un lavoratore stagionale residente nel territorio di uno Stato membro diverso dalla Danimarca è stato occupato nel territorio della Danimarca. Ciò vale anche per i periodi durante i quali il lavoratore stagionale è distaccato nel territorio di uno Stato membro diverso dalla Danimarca.

6. Per determinare se risultano soddisfatte le condizioni per l'acquisizione dell'indennità giornaliera in caso di malattia o di maternità previste dalla legge del [20 dicembre 1989] (termini soppressi), sulle indennità giornaliere in caso di malattia o di maternità, quando l'interessato non è stato soggetto alla legislazione danese per tutti i periodi di riferimento stabiliti dalla legge summenzionata:

a) si tiene conto dei periodi di assicurazione o di lavoro compiuti sotto la legislazione di uno Stato membro diverso dalla Danimarca nel corso dei suddetti periodi di riferimento durante cui l'interessato non è stato soggetto alla legislazione danese, come se si trattasse di periodi compiuti sotto quest'ultima legislazione.

7. L'articolo 46 bis, paragrafo 3, lettera d) e l'articolo 46 quater, paragrafi 1 e 3 del regolamento e l'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento di applicazione non si applicano alle pensioni liquidate nel quadro della legislazione danese.

8. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 67 del regolamento, le prestazioni di disoccupazione dei lavoratori autonomi assicurati in Danimarca vengono calcolate secondo la legislazione danese.

9. Se il beneficiario di una pensione di vecchiaia danese, eventualmente anticipata, ha anche diritto ad una pensione per i superstiti di un altro Stato membro, dette pensioni sono considerate, per l'applicazione della legislazione danese, come prestazioni della stessa natura ai sensi dell'articolo 46 bis, paragrafo 1 del regolamento, purché tuttavia la persona i cui periodi di assicurazione o di residenza servono di base per il calcolo della pensione di superstite abbia compiuto periodi di residenza in Danimarca.

10. A una persona coperta da un regime speciale i dipendenti pubblici che risieda in Danimarca e

a) cui non si applicano le disposizioni del titolo III, capitolo 1, sezioni 2-7;

e

b) che non ha diritto al versamento di una pensione da parte della Danimarca,

le autorità competenti possono chiedere il pagamento dei costi delle prestazioni in natura concesse in Danimarca, nella misura in cui le prestazioni in natura sono coperte dal regime speciale in questione e/o dal regime assicurativo individuale complementare. La presente disposizione si applica anche al coniuge e ai figli di età inferiore ai 18 anni di tale persona.

11. La prestazione provvisoria versata ai disoccupati che sono stati ammessi a beneficiare del regime "posto di lavoro flessibile" (ledighedsydelse) (conformemente alla legge relativa alla politica sociale attiva) è regolamentata dalle disposizioni del punto III, capitolo 6 (indennità di disoccupazione). Per quanto riguarda i disoccupati che si recano in un altro Stato membro, le disposizioni degli articoli 69 e 71 del regolamento si applicano quando lo Stato membro interessato dispone di regimi di occupazione simili per la stessa categoria di persone.

D. GERMANIA

1. L'articolo 10 del regolamento non pregiudica le disposizioni a norma delle quali gli infortuni (e malattie professionali) sopravvenuti fuori del territorio della Repubblica federale di Germania, nonché i periodi maturati fuori da tale territorio, non danno luogo o danno luogo soltanto a determinate condizioni al pagamento di prestazioni, quando i titolari risiedono fuori del territorio della Repubblica federale di Germania.

2. a) Il periodo forfettario di imputazione (pauschale Anrechnungszeit) è determinato esclusivamente in funzione dei periodi tedeschi.

b) Per la presa in considerazione dei periodi tedeschi di pensione per l'assicurazione della pensione dei minatori si applica unicamente la legislazione nazionale tedesca.

c) Per la presa in considerazione dei periodi tedeschi di sostituzione (Ersatzzeiten) si applica unicamente la legislazione nazionale tedesca.

4. L'articolo 7 del libro VI del codice sociale si applica ai cittadini degli altri Stati membri, nonché agli apolidi e ai rifugiati residenti sul territorio degli altri Stati membri, secondo le seguenti modalità:

Ove le condizioni generali siano soddisfatte, possono essere versati contributi volontari all'assicurazione tedesca per la pensione:

a) qualora l'interessato abbia il suo domicilio o residenza nel territorio della Repubblica federale di Germania;

b) qualora l'interessato abbia il suo domicilio o residenza nel territorio di un altro Stato membro e sia stato precedentemente iscritto, in un qualsiasi momento, ad un'assicurazione tedesca obbligatoria o volontaria per la pensione;

c) qualora l'interessato, cittadino di un altro Stato membro, abbia il suo domicilio o residenza nel territorio di uno Stato terzo, abbia versato contributi per almeno sessanta mesi all'assicurazione tedesca per la pensione o possa essere ammesso all'assicurazione volontaria a norma dell'articolo 232 del libro VI del codice sociale e non sia stato assicurato a titolo obbligatorio o volontario a norma della legislazione di un altro Stato membro.

5 .....

6 .....

7 .....

8 .....

9. Qualora le prestazioni in natura, erogate ai titolari di pensione o ai loro familiari assicurati presso le istituzioni competenti di altri Stati membri da istituzioni tedesche del luogo di residenza, debbano essere rimborsate sulla base di importi forfettari mensili, esse sono da considerarsi, ai fini della perequazione finanziaria fra istituzioni tedesche per l'assicurazione malattia dei titolari di pensione, come prestazioni a carico del regime tedesco di assicurazione malattia dei titolari di pensione. Gli importi forfettari rimborsati dalle istituzioni competenti degli altri Stati membri alle istituzioni tedesche del luogo di residenza sono da considerarsi introiti di cui bisogna tener conto ai fini della perequazione finanziaria suddetta.

10. Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, il beneficio dell'assistenza ai disoccupati (Arbeitslosenhilfe) è subordinato alla condizione che, prima di dichiarare la propria condizione di disoccupato, l'interessato abbia esercitato, a titolo principale, un'attività autonoma per almeno un anno nel territorio della Repubblica federale di Germania e che non l'abbia abbandonata soltanto a titolo temporaneo.

11. [punto soppresso]

12. I periodi di assicurazione obbligatoria maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro, in base ad un regime speciale per artigiani o, in mancanza di ciò, in base ad un regime speciale per lavoratori autonomi o in base al regime generale, sono computati per giustificare il compimento dei diciotto anni di contributi obbligatori richiesti per l'esenzione dall'affiliazione obbligatoria all'assicurazione pensioni degli artigiani autonomi.

13. Per l'applicazione della legislazione tedesca sull'assicurazione obbligatoria malattia dei pensionati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, punto 11 del volume V del codice di sicurezza sociale (Fünftes Buch Sozialgesetzbuch - SGB V) e all'articolo 56 della legge sulla riforma del sistema sanitario (Gesundheitsreformgesetz), i periodi di assicurazione o di residenza maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro e durante i quali l'interessato aveva diritto alle prestazioni in natura dell'assicurazione malattia sono presi in considerazione, nella misura necessaria, quali periodi assicurativi maturati ai sensi della legislazione tedesca, sempreché non si cumulino con periodi assicurativi maturati sotto questa legislazione.

14. Per l'erogazione gli assicurati che risiedono nel territorio di un altro Stato membro delle prestazioni in denaro di cui all'articolo 47, paragrafo 1 del volume V del codice di sicurezza sociale (SGB V), all'articolo 200, paragrafo 2 e all'articolo 47, paragrafo 1 del codice tedesco delle assicurazioni sociali (Reichsversicherungsordnung - RVO), le istituzioni tedesche determinano la retribuzione netta su cui si fonda il calcolo di dette prestazioni, come se questi assicurati fossero residenti nella Repubblica federale di Germania.

15. Gli insegnanti greci che hanno lo status di funzionario statale e che per aver insegnato nelle scuole tedesche hanno versato contributi al regime obbligatorio tedesco di assicurazione pensioni, nonché al regime speciale greco per funzionari pubblici e che hanno cessato di essere coperti dall'assicurazione obbligatoria tedesca dopo il 31 dicembre 1978, possono, su domanda, essere rimborsati dei contributi obbligatori versati a norma dell'articolo 210 del libro VI del codice sociale. Le domande di rimborso di contributi vanno presentate nel corso dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'interessato può del pari far valere il suo diritto entro sei mesi civili a decorrere dalla data in cui ha cessato di essere soggetto all'assicurazione obbligatoria.

L'articolo 210, paragrafo 6, del libro VI del codice sociale si applica soltanto per quanto riguarda i periodi durante i quali i contributi obbligatori al regime di assicurazione pensioni sono stati versati in aggiunta ai contributi al regime speciale greco per funzionari pubblici e per quanto riguarda i periodi di imputazione immediatamente successive ai periodi durante i quali tali contributi obbligatori sono stati versati.

16. [punto soppresso]

18. Per l'applicazione dell'articolo 27 del regolamento si considera che il titolare di una pensione o di una rendita in virtù della legislazione tedesca e di una pensione o rendita in virtù della legislazione di un altro Stato membro abbia diritto alle prestazioni in natura dell'assicurazione malattia e maternità se, in forza dell'articolo 8, paragrafo 1, punto 4 del volume V del codice di sicurezza sociale (SGB V), è esonerato dall'obbligo dell'iscrizione all'assicurazione malattia (Krankenversicherung).

19. Si considera periodo di assicurazione per educazione dei figli ai sensi della legislazione tedesca anche il periodo durante il quale il lavoratore subordinato interessato educa un figlio in un altro Stato membro, nella misura in cui egli non possa esercitare la sua occupazione, in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1 della legge sulla protezione della maternità (Mutterschutzgesetz) oppure prenda un congedo parentale a norma dell'articolo 15 della legge federale sul costo dell'educazione (Bundeserziehungsgeldgesetz) e non abbia avuto un'occupazione minore (geringfügig) ai sensi dell'articolo 8 dell'SGB IV.

20. Nel caso in cui si applichino le disposizioni del diritto tedesco sulle pensioni in vigore al 31 dicembre 1991, si applicano del pari le disposizioni dell'allegato VI nella loro versione in vigore al 31 dicembre 1991.

21. a) Nella misura in cui tali disposizioni riguardano prestazioni in natura, il titolo III, capitolo 1, sezioni da 2 a 7 non si applica alle persone aventi diritto a prestazioni in natura previste da un regime per i dipendenti pubblici o al personale assimilato e che non sono assicurate in virtù di un regime obbligatorio di assicurazione malattia.

b) Tuttavia, la persona coperta da un regime per i dipendenti pubblici che risieda in uno Stato membro la cui legislazione preveda:

- che il diritto di ricevere prestazioni in natura non è soggetto a condizioni in materia di assicurazione o di impiego

e,

- che non è erogabile alcuna pensione, è consigliata dal proprio organismo sanitario di informare le appropriate autorità dello Stato membro di residenza che non desidera avvalersi dei diritti alle prestazioni in natura che le sono concessi a norma della legislazione nazionale del suo Stato membro di residenza. Se del caso, ció è possibile facendo riferimento all'articolo 17 bis del regolamento.

22. Nonostante le disposizioni del punto 21, per quanto riguarda le prestazioni in natura, si considera che le disposizioni dell'articolo 27 del regolamento si applichino a chiunque abbia diritto sia ad una pensione a norma del Beamteversorgungsrecht sia ad una pensione a norma della legislazione di un altro Stato membro.

23. Il capitolo 4 non si applica alle persone aventi diritto alle prestazioni in natura contemplate dall'assicurazione infortuni prevista per i dipendenti pubblici e il personale assimilato.

24. Per il calcolo dell'importo teorico di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del regolamento, nei regimi pensionistici per le professioni liberali l'istituzione competente prende come base, per ciascuno degli anni di assicurazione compiuti sotto la legislazione di un altro Stato membro, i diritti a pensione annui medi acquisiti mediante versamento di contributi durante il periodo di affiliazione all'istituzione competente.

25. Le disposizioni di cui all'articolo 79 bis del regolamento si applicano mutatis mutandis per il calcolo delle pensioni di orfano e delle maggiorazioni o dei supplementi per i figli versati dai regimi pensionistici delle professioni liberali.

E. ESTONIA

Ai fini del calcolo delle prestazioni parentali i periodi di occupazione in Stati membri diversi dall'Estonia si considerano basati sullo stesso importo medio di contributi sociali versati durante i periodi di occupazione in Estonia con cui sono totalizzati. Se durante l'anno di riferimento il lavoratore ha lavorato soltanto in altri Stati membri il calcolo delle prestazioni sarà considerato come basato sui contributi sociali medi versati in Estonia tra l'anno di riferimento e il congedo di maternità;

F. GRIEKENLAND

1. .....

2. La legge n. 1469/84 relativa all'affiliazione volontaria al regime di assicurazione pensione per i cittadini greci e gli stranieri d'origine greca si applica ai cittadini di altri Stati membri, agli apolidi e ai profughi che risiedono nel territorio di uno Stato membro, conformemente al secondo comma.

Purché siano soddisfatte le altre condizioni richieste dalla legge suddetta, i contributi possono essere versati:

a) quando la persona interessata è domiciliata o risiede nel territorio di uno Stato membro ed è stata inoltre, in passato, iscritta a titolo obbligatorio al regime greco dell'assicurazione pensione, ovvero

b) indipendentemente dal luogo di domicilio o di residenza, quando la persona interessata ha in precedenza risieduto in Grecia, con o senza interruzione, per dieci anni o è stata iscritta al regime greco, a titolo obbligatorio o volontario, per un periodo di millecinquecento giorni.

3. Contrariamente a quanto previsto dalla pertinente legislazione applicata dall'OGA, i periodi di pensione dovuti a motivo di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale conformemente alla legislazione di uno Stato membro che prevede un quadro specifico per questi rischi, e sempreché essi coincidano con i periodi di occupazione nel settore agricolo in Grecia, saranno considerati come periodi di assicurazione a titolo della legislazione applicata dall'OGA nel senso definito all'articolo 1, lettera r) del presente regolamento.

4. Nell'ambito della legislazione greca, l'applicazione dell'articolo 49, paragrafo 2 del regolamento è subordinata alla condizione che il nuovo calcolo di cui al citato articolo non rechi pregiudizio all'interessato.

5. Qualora le disposizioni statutarie delle casse assistenziali ausiliarie greche per le pensioni ("epikourika tameia") prevedano la possibilità del riconoscimento di periodi di assicurazione obbligatoria per vecchiaia effettuati presso istituzioni greche di assicurazione legale di base ("kuriaz asjalishz"), tali disposizioni si applicano anche in ordine a periodi di assicurazione obbligatoria per il settore "pensioni" effettuati in base alla legislazione di ogni altro Stato membro competente per il campo di applicazione materiale del presente regolamento.

6. Il lavoratore che sia soggetto all'assicurazione obbligatoria di un altro Stato membro fino al 31 dicembre 1992 e diventi soggetto per la prima volta dopo il 1o gennaio 1993 all'assicurazione obbligatoria greca (regime legale di base) è considerato come "ex assicurato" a norma delle disposizioni della legge 2084/920.

7. I funzionari pubblici in attività o in pensione, il personale assimilato, nonché i loro familiari, coperti da un regime speciale in materia di cure sanitarie, possono beneficiare delle prestazioni di malattia e di maternità erogate in natura in caso di necessità immediata nel corso di un soggiorno sul territorio di un altro Stato membro o allorché vi si recano per ricevere le cure appropriate in relazione al loro stato di salute, previa autorizzazione dell'istituzione competente greca, secondo le modalità di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e c), e paragrafo 3, nonché all'articolo 31, lettera a), del presente regolamento, alle stesse condizioni dei lavoratori subordinati e autonomi coperti dal regime generale di sicurezza sociale (regimi legali).

8. L'articolo 22 ter si applica per analogia a tutti i funzionari pubblici, al personale assimilato e ai loro familiari in Grecia da un regime speciale in materia di cure sanitarie.

7. Per quanto riguarda i dipendenti pubblici e il personale assimilato assunti entro il 31 dicembre 1982, le disposizioni dei capitoli 2 e 3 del titolo III del regolamento si applicano per analogia se le persone interessate hanno compiuto periodi di assicurazione in un altro Stato membro nel quadro di un regime pensionistico speciale per i dipendenti pubblici o il personale assimilato o nel quadro di un regime generale, purché le persone interessate siano state occupate in qualità di dipendenti pubblici o personale assimilato in base alle disposizioni della legislazione greca.

8. Qualora non siano stati acquisiti diritti a pensione sotto un regime speciale per dipendenti pubblici o personale assimilato, l'applicazione dell'articolo 43 bis, paragrafo 2 e dell'articolo 51 bis, paragrafo 2 non pregiudica l'applicazione della legislazione greca (codice relativo alle pensioni civili e militari) per quanto riguarda il trasferimento di periodi di assicurazione da un regime speciale per dipendenti pubblici al regime generale di assicurazione per lavoratori dipendenti, mediante il versamento dei contributi richiesti.

G. SPAGNA

1. Il requisito relativo all'esercizio di un'attività retribuita o meno, ovvero all'essere stato precedentemente iscritto a un'assicurazione obbligatoria contro lo stesso rischio, nel quadro di un regime destinato ai lavoratori autonomi o indipendenti dello stesso Stato membro, previsto all'articolo 1, lettera a), punto iv) del presente regolamento, non sarà richiesto alle persone iscritte volontariamente al regime generale della sicurezza sociale, in conformità delle disposizioni del regio decreto n. 317/1985, del 6 febbraio 1985, a motivo della condizione di funzionario o dipendente al servizio di un'organizzazione internazionale governativa.

2. Le prestazioni previste dal regio decreto n. 2805/79, del 7 dicembre 1979, sull'affiliazione volontaria al regime generale della sicurezza sociale, saranno estesi, in applicazione del principio della parità di trattamento, ai cittadini di altri Stati membri, ai rifugiati e agli apolidi, residenti sul territorio comunitario, che non siano più coperti obbligatoriamente dal sistema spagnolo di sicurezza sociale, essendo alle dipendenze di organizzazioni internazionali.

3. a) In tutti i regimi di sicurezza sociale spagnoli, eccettuato il regime per i dipendenti pubblici, il personale militare e il personale dell'amministrazione giudiziaria, i lavoratori subordinati o autonomi, non più assicurati in forza della legislazione spagnola, sono considerati ancora assicurati al momento del verificarsi del rischio, ai fini dell'applicazione del titolo III, capitolo 3 del regolamento, qualora al verificarsi del rischio siano assicurati in forza della legislazione di un altro Stato membro oppure qualora abbiano diritto ad una prestazione in virtù della legislazione di un altro Stato membro e per il medesimo rischio. Tale ultima condizione è tuttavia considerata soddisfatta nei casi di cui all'articolo 48, paragrafo 1.

b) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del capitolo 3, titolo III del regolamento sono calcolati come anni di servizio compiuto per lo Stato quelli che mancano per il raggiungimento dell'età pensionabile o dell'età obbligatoria di cessazione del servizio di cui al punto 4, all'articolo 31 del testo consolidato della legge sui pensionati statali soltanto se, al momento del verificarsi dell'evento che dà diritto alla pensione di invalidità o alla pensione per i superstiti, il beneficiario era coperto da un regime speciale spagnolo per i dipendenti pubblici o svolgeva un'attività coperta dallo stesso regime.

4. a) In applicazione dell'articolo 47 del regolamento, il calcolo della prestazione teorica spagnola si effettua sulle basi contributive reali versate dall'assicurato durante gli anni immediatamente precedenti il pagamento dell'ultimo contributo alla sicurezza sociale spagnola.

b) L'importo della pensione ottenuta sarà aumentato dell'importo delle maggiorazioni e rivalutazioni calcolate per ciascun anno successivo, per le pensioni di analoga natura.

5. I periodi compiuti in altri Stati membri che devono essere calcolati nel contesto del regime speciale per i dipendenti pubblici, il personale militare e il personale dell'amministrazione giudiziaria sono considerati, ai fini dell'articolo 47 del regolamento, alla stregua dei periodi più recenti compiuti in qualità di dipendente pubblico in Spagna.

6. Nel regime speciale per i dipendenti pubblici, il personale militare e il personale dell'amministrazione giudiziaria, l'espressione "acto de servicio" (in occasione di lavoro) si riferisce agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali nell'accezione e ai fini dell'applicazione delle disposizioni del capitolo 4 del titolo III del regolamento.

7. a) Le sezioni da 2 a 7 del capitolo 1 del titolo III, nella misura in cui riguardano prestazioni in natura, non si applicano ai beneficiari dei regimi speciali per i dipendenti pubblici, per il personale militare e per il personale dell'amministrazione giudiziaria che sono soggetti al regime spagnolo "Mutualismo administrativo".

b) Tuttavia la persona coperta da uno di questi regimi che risieda in uno Stato membro la cui legislazione preveda:

- che il diritto di ricevere prestazioni in natura non è soggetto a condizioni di assicurazione o di impiego,

e

- che non sia erogabile una pensione,

è consigliata dal proprio organismo sanitario di informare le appropriate autorità dello Stato membro di residenza che non desidera avvalersi dei diritti alle prestazioni in natura che le sono concessi a norma della legislazione nazionale del suo Stato membro di residenza. Se del caso, ciò è possibile facendo riferimento all'articolo 17 bis del regolamento.

8. Nonostante le disposizioni del punto 7, per quanto riguarda le prestazioni in natura, si considera che le disposizioni dell'articolo 27 del regolamento si applichino a chiunque abbia diritto ad una pensione a titolo dei regimi speciali per i dipendenti pubblici, per il personale militare e per il personale dell'amministrazione giudiziaria, sia ad una pensione a norma della legislazione di un altro Stato membro.

9. Il regime speciale spagnolo per gli studenti ("Seguro Escolar") non si basa, per il riconoscimento del diritto alle prestazioni, sul compimento dei periodi di assicurazione, occupazione e residenza come definiti all'articolo 1, lettere r), s) e s bis) del regolamento. Le istituzioni spagnole non possono pertanto rilasciare i pertinenti certificati ai fini del cumulo dei periodi.

Tuttavia, il regime speciale spagnolo per gli studenti si applica agli studenti che sono cittadini di altri Stati membri e studiano in Spagna, alle stesse condizioni degli studenti di nazionalità spagnola.

H. FRANCIA

1. a) L'assegno agli ex lavoratori subordinati nonché l'assegno agli ex lavoratori autonomi e l'assegno di vecchiaia per gli agricoltori sono concessi, alle condizioni previste per i lavoratori francesi dalla legislazione francese, a tutti i lavoratori subordinati o autonomi cittadini degli altri Stati membri che, all'atto dell'inoltro della loro domanda, risiedono nel territorio francese.

b) Lo stesso avviene per quanto concerne i profughi e gli apolidi.

c) Le disposizioni del regolamento non pregiudicano le disposizioni della legislazione francese a norma delle quali, per l'acquisizione del diritto all'assegno agli ex lavoratori subordinati nonché all'assegno agli ex lavoratori autonomi, vengono computati unicamente i periodi di attività lavorativa subordinata o equiparata, o, se del caso, i periodi di attività lavorativa autonoma compiuti nei territori dei dipartimenti europei e dei dipartimenti d'oltremare (Guadalupa, Guyana, Martinica e Riunione) della Repubblica francese.

2. L'assegno speciale e l'indennità cumulabile previsti dalla legislazione speciale di sicurezza sociale nelle miniere non sono corrisposti che ai lavoratori occupati nelle miniere francesi.

3. La legge n. 65-555 del 10 luglio 1965, che concede ai francesi che svolgono o hanno svolto un'attività professionale all'estero la facoltà di accedere al regime dell'assicurazione volontaria di vecchiaia, si applica ai cittadini degli altri Stati membri alle seguenti condizioni:

- l'attività professionale che dà luogo all'assicurazione volontaria nei confronti del regime francese non deve o non deve essere stata svolta nel territorio francese, né nel territorio dello Stato membro di cui il lavoratore subordinato o autonomo è cittadino;

- il lavoratore subordinato o autonomo, alla data della domanda di ammissione al beneficio della legge, deve dimostrare di aver risieduto in Francia per almeno dieci anni consecutivi o non consecutivi, oppure di essere stato soggetto alla legislazione francese, a titolo obbligatorio o facoltativo continuato, per la stessa durata.

Le condizioni che precedono valgono anche nel caso in cui si applichino a cittadini di altri Stati membri le disposizioni che consentono a un lavoratore dipendente francese che esercita la sua attività al di fuori della Francia di iscriversi volontariamente a un regime pensionistico integrativo francese per lavoratori dipendenti, sia direttamente, che tramite il datore di lavoro.

4. La persona soggetta alla legislazione francese in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1 o dell'articolo 14 bis, paragrafo 1 del regolamento ha diritto, per i familiari che l'accompagnano nel territorio dello Stato membro nel quale effettua un lavoro, alle seguenti prestazioni familiari:

a) l'assegno per figlio in tenera età erogato fino all'età di tre mesi;

b) le prestazioni familiari erogate in applicazione dell'articolo 73 del regolamento.

5. Per il calcolo dell'importo teorico di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del regolamento, nei regimi di base o complementari in base ai quali le pensioni di anzianità sono calcolate sulla base dei punti accumulati, l'istituzione competente prenderà in considerazione, per quanto riguarda ognuno degli anni di assicurazione maturati in base alla legislazione di qualsiasi altro Stato membro, il numero di punti accumulati dividendo il numero di punti di pensione acquisiti secondo la legislazione applicata per il numero di anni che corrispondono ai punti in questione.

6. a) I lavoratori frontalieri che esercitano la loro attività subordinata sul territorio di uno Stato membro diverso dalla Francia e risiedono nei dipartimenti francesi dell'Alto Reno, del Basso Reno e della Mosella beneficiano, in applicazione dell'articolo 19 del regolamento, sul territorio di tali dipartimenti delle prestazioni in natura previste dal regime locale di Alsazia-Lorena, istituito con i decreti n. 46-1428 del 12 giugno 1946 e n. 67-814 del 25 settembre 1967.

b) Tali disposizioni sono applicabili, per analogia, ai beneficiari dell'articolo 25, paragrafi 2 e 3, e degli articoli 28 e 29 del regolamento.

7. Nonostante gli articoli 73 e 74 del presente regolamento, gli assegni di alloggio e il supplemento per la custodia dei figli scelto dai genitori (prestazione per la prima infanzia) sono concessi ai soli interessati e ai loro familiari che risiedono sul territorio francese.

8. I lavoratori subordinati non più soggetti alla legislazione francese in materia di assicurazione vedovile del regime generale francese di sicurezza sociale o del regime dei lavoratori subordinati agricoli sono considerati assicurati in forza di tale legislazione al momento del verificarsi del rischio, ai fini dell'applicazione del titolo III, capitolo 3 del regolamento, qualora al verificarsi del rischio siano assicurati in quanto lavoratori subordinati in forza della legislazione di un altro Stato membro, oppure qualora abbiano diritto ad una prestazione ai superstiti in virtù della legislazione relativa ai lavoratori subordinati di un altro Stato membro. Tale ultima condizione è tuttavia considerata soddisfatta nei casi contemplati all'articolo 48, paragrafo 1.

9. La legislazione francese applicabile a un lavoratore dipendente o a un ex lavoratore dipendente per applicare le disposizioni del capitolo 3 del titolo III del regolamento si deve applicare sia al regime pensionistico di base di anzianità che al/ai regime/i pensionistici integrativi cui l'interessato ha aderito.

I. IRLANDA

1. In caso di residenza o di dimora in Irlanda, i lavoratori subordinati o autonomi, i disoccupati, i richiedenti ed i titolari di pensione o rendita, nonché i loro familiari, di cui all'articolo 19, paragrafo 1, all'articolo 22, paragrafi 1 e 3, all'articolo 25, paragrafi 1 e 3, all'articolo 26, paragrafo 1, ed agli articoli 28 bis, 29 e 31 del regolamento, beneficiano gratuitamente dell'insieme dell'assistenza sanitaria prevista dalla legislazione irlandese allorché dette prestazioni sono a carico dell'istituzione di uno Stato membro diverso dall'Irlanda.

2. I familiari di un lavoratore subordinato o autonomo soggetto alla legislazione di uno Stato membro diverso dall'Irlanda e che soddisfa alle condizioni previste da detta legislazione per avere diritto alle prestazioni, tenuto conto, se del caso, dell'articolo 18 del regolamento, beneficiano gratuitamente, allorché risiedono in Irlanda, dell'insieme dell'assistenza sanitaria prevista dalla legislazione irlandese.

Le prestazioni così corrisposte sono a carico dell'istituzione presso la quale è iscritto il lavoratore subordinato o autonomo.

Tuttavia, qualora il coniuge del lavoratore subordinato o autonomo o la persona che ha cura dei figli eserciti un'attività professionale in Irlanda, le prestazioni corrisposte ai familiari sono a carico dell'istituzione irlandese, sempreché il diritto alle suddette prestazioni sussista unicamente in applicazione della legislazione irlandese.

3. Se un lavoratore subordinato soggetto alla legislazione irlandese è vittima di un infortunio dopo aver lasciato il territorio di uno Stato membro per recarsi, nel corso del suo regime di impiego, nel territorio di un altro Stato membro, ma prima di esservi giunto, il suo diritto alle prestazioni per tale infortunio è stabilito:

a) come se tale infortunio fosse sopravvenuto nel territorio irlandese;

b) non tenendo conto della sua assenza dal territorio irlandese per determinare se, in virtù del suo lavoro, era assicurato sotto detta legislazione.

4 .....

5. Per il calcolo delle retribuzioni per la concessione della prestazione di malattia o di disoccupazione, prevista dalla legislazione irlandese, in deroga all'articolo 23, paragrafo 1 e all'articolo 68, paragrafo 1 del regolamento, viene preso in considerazione nei confronti del lavoratore subordinato, per ciascuna settimana di occupazione compiuta come lavoratore subordinato sotto la legislazione di un altro Stato membro durante l'esercizio fiscale (imposta sul reddito) di riferimento, un importo pari alla retribuzione settimanale media percepita rispettivamente dai lavoratori subordinati di sesso maschile e femminile durante detto esercizio.

6. Per l'applicazione dell'articolo 40, paragrafo 3, lettera a), punto ii), si tiene conto soltanto dei periodi durante i quali il lavoratore subordinato o autonomo era inabile al lavoro ai sensi della legislazione irlandese.

7. Per l'applicazione dell'articolo 44, paragrafo 2, si considera che il lavoratore subordinato ha chiesto espressamente di soprassedere alla liquidazione della pensione di vecchiaia cui avrebbe diritto ai sensi della legislazione irlandese se non è entrato effettivamente in pensione, quando questa condizione è richiesta per ottenere detta pensione.

8 .....

9. Un disoccupato che rientra in Irlanda dopo la scadenza del periodo di tre mesi durante i quali ha continuato a fruire delle prestazioni previste dalla legislazione irlandese in applicazione dell'articolo 69, paragrafo 1 del regolamento ha diritto alle prestazioni di disoccupazione, nonostante l'articolo 69, paragrafo 2, se soddisfa alle condizioni previste da detta legislazione.

10. Un periodo maturato nell'ambito della legislazione irlandese a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera f) del regolamento non può:

i) essere considerato in forza di questa disposizione, come un periodo maturato nell'ambito della legislazione irlandese agli effetti del titolo III del regolamento, né

ii) far sì che l'Irlanda diventi lo Stato competente per erogare le prestazioni previste dagli articoli 18 o 38 o dell'articolo 39, paragrafo 1 del regolamento.

J. ITALIA

Nulla.

K. CIPRO

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, dell'articolo 38, dell'articolo 45, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 64, dell'articolo 67, paragrafi 1 e 2 e dell'articolo 72 del regolamento, per ciascun periodo che inizia il 6 ottobre 1980 o dopo tale data, una settimana di assicurazione a norma della legislazione cipriota è determinata dividendo gli introiti totali assicurabili del periodo in questione per l'importo settimanale degli introiti di base assicurabili da applicare nel pertinente anno contributivo, a condizione che il numero di settimane così determinato non superi il numero di settimane civili nel periodo considerato.

L. LETTONIA

Nulla.

M. LITUANIA

Nulla.

N. LUSSEMBURGO

1. In deroga all'articolo 94, paragrafo 2 del regolamento, i periodi di assicurazione o equiparati maturati da un lavoratore subordinato o autonomo sotto la legislazione lussemburghese di assicurazione per la pensione di invalidità, vecchiaia o morte anteriormente al 1o gennaio 1946 o prima di una data anteriore stabilita da una convenzione bilaterale saranno presi in considerazione ai fini dell'applicazione di questa legislazione soltanto se l'interessato dimostra di aver maturato un periodo di assicurazione di sei mesi sotto il regime lussemburghese posteriormente alla data di cui trattasi.

Nel caso in cui siano applicabili più convenzioni bilaterali, i periodi di assicurazione o equiparati sono presi in considerazione a decorrere dalla data più remota.

2. Per l'attribuzione della quota fissa nelle pensioni lussemburghesi, i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione lussemburghese dai lavoratori subordinati o autonomi che non risiedono nel territorio lussemburghese sono equiparati a periodi di residenza con decorrenza dal 1o ottobre 1972.

3. L'articolo 22, paragrafo 2, secondo comma del regolamento, non pregiudica le disposizioni legislative lussemburghesi secondo le quali l'autorizzazione della cassa di malattia per un trattamento all'estero non può essere rifiutata se le cure necessarie non possono essere praticate nel Granducato.

4. Ai fini del computo del periodo di assicurazione di cui all'articolo 171, paragrafo 7 del codice delle assicurazioni sociali, l'istituzione lussemburghese tiene conto dei periodi di assicurazione maturati dall'interessato sotto la legislazione di qualunque altro Stato membro, come se si trattasse di periodi maturati sotto la legislazione che essa applica. L'applicazione della disposizione precedente è subordinata alla condizione che l'interessato abbia maturato da ultimo periodi di assicurazione sotto la legislazione lussemburghese.

5. Per un dipendente pubblico non soggetto alla legislazione lussemburghese al momento della cessazione dal servizio, la base del calcolo per la concessione della pensione è l'ultima retribuzione versata alla persona interessata al momento di lasciare il pubblico impiego lussemburghese, retribuzione fissata in base alla legislazione in vigore all'epoca in cui è maturata la pensione.

6. Se avviene il trasferimento da un regime legale lussemburghese a un regime speciale per i dipendenti pubblici o il personale assimilato in un altro Stato membro, le disposizioni legislative lussemburghesi sull'assicurazione retroattiva sono sospese.

7. Il riconoscimento dei periodi del regime legale lussemburghese si basa esclusivamente sui periodi maturati nel Lussemburgo.

8. Le persone che beneficiano di assistenza malattia nel Granducato del Lussemburgo e che proseguono gli studi in un altro Stato membro sono dispensati dall'affiliazione in quanto studenti ai sensi della legislazione del paese in cui sono svolti gli studi.

O. UNGHERIA

Nulla.

P. MALTA

Nulla.

Q. PAESI BASSI

1. Assicurazione malattia

a) Per quanto concerne il diritto alle prestazioni in natura ai sensi della legislazione olandese, come beneficiario delle prestazioni in natura ai fini dell'applicazione dei capitoli 1 e 4 del titolo III del presente regolamento, si intende:

i) la persona che, ai sensi dell'articolo 2 della Zorgverzekeringswet (legge sull'assicurazione malattia), è obbligata ad assicurarsi presso un ente di assicurazione malattia

e,

ii) se non già inclusi al punto i), i familiari del personale militare attivo residenti in un altro Stato membro e le persone residenti in un altro Stato membro che, ai sensi del regolamento, hanno diritto all'assistenza sanitaria nello Stato di residenza quando i costi di tale assistenza sono a carico dei Paesi Bassi.

b) La persona di cui alla lettera a), punto i), deve, conformemente alle disposizioni della Zorgverzekeringswet (legge sull'assicurazione malattia), assicurarsi presso un ente di assicurazione malattia, mentre la persona di cui alla lettera a), punto ii), deve iscriversi presso il College voor zorgverzekeringen (Consiglio per le assicurazioni malattia).

c) Le disposizioni della Zorgverzekeringswet (legge sull'assicurazione malattia) e della Algemene wet Bijzondere Ziektekosten (legge generale sulle spese di malattia eccezionali) riguardanti l'obbligo al pagamento di contributi si applicano alle persone di cui alla lettera a) e ai loro familiari. Per quanto riguarda i familiari, i contributi sono versati dalla persona da cui discende il diritto all'assistenza sanitaria, ad eccezione dei familiari del personale militare residenti in un altro Stato membro, i quali li versano direttamente.

d) Le disposizioni della Zorgverzekeringswet (legge sull'assicurazione malattia) in merito alla stipulazione tardiva di un'assicurazione si applicano mutatis mutandis nel caso di iscrizione tardiva presso il College voor zorgverzekeringen (Consiglio per le assicurazioni malattia) con riguardo alle persone di cui alla lettera a), punto ii).

e) I beneficiari di prestazioni in natura in virtù della legislazione di uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi che risiedono o dimorano temporaneamente nei Paesi Bassi hanno diritto alle prestazioni in natura conformemente a quanto offerto agli assicurati nei Paesi Bassi dall'istituzione del luogo di residenza o del luogo di dimora, tenuto conto dell'articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3, e dell'articolo 19, paragrafo 1, della Zorgverzekeringswet (legge sull'assicurazione malattia), nonché alle prestazioni in natura previste dalla Algemene wet bijzondere ziektekosten (legge generale sulle spese di malattia eccezionali).

f) Ai fini dell'applicazione degli articoli da 27 a 34 del presente regolamento, sono equiparate alle pensioni da corrispondersi in virtù delle disposizioni legali di cui rispettivamente alla lettera b) (invalidità) e alla lettera c) (vecchiaia) della dichiarazione del Regno dei Paesi Bassi, a norma dell'articolo 5 del presente regolamento, le seguenti pensioni:

- le pensioni corrisposte in virtù della legge 6 gennaio 1966 sul regime pensionistico dei dipendenti pubblici e dei loro superstiti (Algemene burgerlijke pensioenwet) (legge generale sulle pensioni civili);

- le pensioni corrisposte in virtù della legge 6 ottobre 1966 sul regime pensionistico del personale militare e dei loro superstiti (Algemene militaire pensioenwet) (legge generale sulle pensioni militari);

- le pensioni corrisposte in virtù della legge 15 febbraio 1967 sul regime pensionistico dei dipendenti delle Ferrovie olandesi (NV Nederlandse Spoorwegen) e dei loro superstiti (Spoorwegpensioenwet) (legge sulle pensioni dei ferrovieri);

- le pensioni corrisposte in virtù del regolamento relativo alle condizioni di servizio delle Ferrovie olandesi (Reglement Dienstvoorwaarden Nederlandse Spoorwegen);

- le prestazioni erogate ai pensionati prima che raggiungano l'età pensionabile di 65 anni a norma di regimi pensionistici aventi lo scopo di assicurare un reddito agli ex lavoratori nella loro vecchiaia o le prestazioni previste in caso di uscita anticipata dal mercato del lavoro nell'ambito di disposizioni stabilite dallo Stato, ovvero in forza di una convenzione collettiva di lavoro, per le persone di 55 anni o più;

- le prestazioni erogate al personale militare e ai dipendenti pubblici in virtù di un regime applicabile in caso di licenziamento per esubero di personale, licenziamento funzionale per motivi di età e pensionamento anticipato;

g) Ai fini dei capitoli 1 e 4 del titolo III del presente regolamento il rimborso previsto dalle disposizioni dei Paesi Bassi in caso di utilizzo limitato dei servizi sanitari è considerato una prestazione di malattia in denaro.

2. Applicazione della legislazione olandese sull'assicurazione vecchiaia generalizzata (AOW)

a) La riduzione di cui all'articolo 13, paragrafo 1 dell'AOW non è applicabile agli anni civili, o alle parti di essi, antecedenti il 1° gennaio 1957, durante i quali il titolare, che non soddisfa ai requisiti che gli consentirebbero di ottenere l'equiparazione di tali periodi ai periodi di assicurazione, ha risieduto nei Paesi Bassi, tra il compimento del quindicesimo e quello del sessantacinquesimo anno di età, oppure durante i quali, pur risiedendo nel territorio di un altro Stato membro, ha svolto un lavoro subordinato nei Paesi Bassi, per un datore di lavoro stabilito in tale paese.

In deroga all'articolo 7 dell'AOW, può ottenere detta equiparazione anche il titolare che abbia risieduto o lavorato nei Paesi Bassi solo prima del 1o gennaio 1957, alle condizioni precedentemente esposte.

b) La riduzione di cui all'articolo 13, paragrafo 1 dell'AOW non è applicabile agli anni civili o alle parti di anni civili anteriori alla data del 2 agosto 1989, durante i quali, fra il quindicesimo e il sessantacinquesimo anno, la persona sposata o che era sposata non era assicurata a norma della citata legislazione, risiedendo nel territorio di uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi, sempreché questi anni civili o parti di anni civili coincidano con i periodi d'assicurazione compiuti dal coniuge sotto questa legislazione - sempreché durante questi periodi le persone di cui trattasi fossero sposate l'una con l'altra - nonché con gli anni civili o parti di anni civili da prendere in considerazione a norma della lettera a). In deroga all'articolo 7 dell'AOW, questa persona è considerata titolare.

c) La riduzione di cui all'articolo 13, paragrafo 2 dell'AOW non si applica agli anni civili o alle parti di anni civili anteriori al 1o gennaio 1957, durante i quali il coniuge del titolare, che non soddisfi alle condizioni che gli consentirebbero di ottenere l'equiparazione di tali anni ai periodi d'assicurazione, ha risieduto nei Paesi Bassi fra il quindicesimo e il suo sessantacinquesimo anno di età, ovvero durante i quali, risiedendo nel territorio di un altro Stato membro, ha esercitato un'attività subordinata nei Paesi Bassi per un datore di lavoro stabilito in questo paese.

d) La riduzione di cui all'articolo 13, paragrafo 2 dell'AOW non si applica agli anni civili o alle parti di anni civili anteriori alla data del 2 agosto 1989, durante i quali, fra il quindicesimo e il sessantacinquesimo anno di età, il coniuge del titolare ha risieduto in uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi e non era assicurato in forza della citata legislazione, sempreché questi anni civili o parti di anni civili coincidano con i periodi di assicurazione compiuti dal titolare sotto questa legislazione

- sempreché durante questi periodi le persone di cui trattasi fossero sposate l'una con l'altra - nonché con gli anni civili o parti di anni civili da prendere in considerazione a norma della lettera a).

e) Le disposizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) sono applicabili esclusivamente qualora il titolare abbia risieduto durante sei anni nel territorio di uno o di più Stati membri dopo il compimento del cinquantanovesimo anno di età, e fintanto che vi risiede.

f) In deroga all'articolo 45, paragrafo 1, dell'AOW e all'articolo 63, paragrafo 1 dell'ANW (assicurazione generalizzata dei superstiti), il coniuge di un lavoratore, subordinato o autonomo, soggetto al regime di assicurazione obbligatoria, residente in uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi, è autorizzato ad assicurarsi liberamente in virtù di tali legislazioni esclusivamente per i periodi posteriori al 2 agosto 1989, durante i quali il lavoratore subordinato o autonomo è o è stato soggetto all'assicurazione obbligatoria in virtù di tali legislazioni. Tale autorizzazione scade con decorrenza dal giorno in cui termina il periodo di assicurazione obbligatoria del lavoratore, subordinato o autonomo.

Tale autorizzazione però non scade qualora l'assicurazione obbligatoria del lavoratore subordinato o autonomo sia stata interrotta dal decesso del lavoratore e la vedova riscuota esclusivamente una pensione in virtù della legislazione generale sull'assicurazione dei superstiti.

L'autorizzazione all'assicurazione volontaria scade in ogni caso il giorno del compimento del sessantacinquesimo anno di età del titolare dell'assicurazione volontaria.

Il contributo che dovrà versare il coniuge di un lavoratore subordinato o autonomo soggetto al regime di assicurazione obbligatoria dell'assicurazione vecchiaia generalizzata e dell' assicurazione dei superstiti è fissato conformemente alle disposizioni relative alla determinazione dei contributi dell'assicurazione obbligatoria, fermo restando che il reddito del coniuge, in tal caso, è considerato come riscosso nei Paesi Bassi.

Per il coniuge di un lavoratore subordinato o autonomo che si è iscritto all'assicurazione obbligatoria a decorrere dal 2 agosto 1989 o da data posteriore, il contributo è fissato in conformità delle disposizioni relative alla determinazione del premio di assicurazione volontaria in virtù dell'assicurazione vecchiaia generalizzata e dell'assicurazione dei superstiti.

g) L'autorizzazione di cui alla lettera f) è concessa esclusivamente qualora il coniuge del lavoratore subordinato o autonomo abbia comunicato alla Sociale Verzekeringbank (Banca delle assicurazioni sociali), entro il termine di un anno a decorrere dall'inizio del periodo di assicurazione obbligatoria del lavoratore, la sua intenzione di versare contributi volontari.

Per i coniugi dei lavoratori subordinati o autonomi che siano iscritti all'assicurazione obbligatoria a decorrere dal 2 agosto 1989 o nel periodo immediatamente antecedente tale data, il termine di un anno decorre dal 2 agosto 1989.

Il coniuge non residente nei Paesi Bassi del lavoratore subordinato o autonomo al quale si applicano le disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1, dell'articolo 14 bis, paragrafo 1, o dell'articolo 17 del regolamento non può valersi della facoltà prevista dalla lettera f), quarto comma, qualora, conformemente alle disposizioni della sola legislazione olandese, sia già o sia già stato autorizzato ad assicurarsi liberamente.

h) Le lettere a), b), c), d) e f) non sono applicabili ai periodi coincidenti con periodi che possono essere presi in considerazione per il calcolo dei diritti a pensione in virtù della legislazione relativa all'assicurazione vecchiaia di uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi né ai periodi durante i quali all'interessato è stata corrisposta una pensione di vecchiaia in virtù di una tale legislazione.

i) Per l'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento vengono considerati come periodi di assicurazione soltanto i periodi di assicurazione maturati dopo il compimento del quindicesimo anno di età, ai sensi della legge generale olandese relativa all'assicurazione per la vecchiaia (AOW).

3. Applicazione della legge generale olandese sull'assicurazione dei superstiti

a) i lavoratori subordinati o autonomi, non più assicurati in forza della legislazione olandese relativa all'assicurazione generale dei superstiti sono considerati assicurati in forza di tale legislazione all'atto del verificarsi del rischio ai fini dell'applicazione del titolo III, capitolo 3 del regolamento, qualora siano assicurati per il medesimo rischio in forza della legislazione di un altro Stato membro, oppure qualora abbiano diritto ad una prestazione per i superstiti in virtù della legislazione di un altro Stato membro. Tale ultima condizione è tuttavia considerata soddisfatta nei casi contemplati all'articolo 48, paragrafo 1.

b) Se, in applicazione della lettera a), una vedova ha diritto ad una pensione di vedova a norma della legislazione olandese relativa all'assicurazione generale dei superstiti, detta pensione è calcolata a norma dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento.

Per l'applicazione di queste disposizioni sono parimenti considerati come periodi di assicurazione compiuti sotto la suddetta legislazione olandesi i periodi anteriori al 1o ottobre 1959, durante i quali il lavoratore subordinato o autonomo ha risieduto nel territorio dei Paesi Bassi dall'età di 15 anni compiuti, o durante i quali, pur risiedendo nel territorio di un altro Stato membro, ha esercitato un'attività retribuita nei Paesi Bassi per un datore di lavoro stabilito in questo paese.

c) Non si tiene conto dei periodi da prendere in considerazione, ai sensi della lettera b), che coincidono con periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di un altro Stato membro in materia di pensioni o rendite per i superstiti.

d) Per l'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento vengono considerati come periodi di assicurazione soltanto i periodi di assicurazione maturati dopo il compimento del quindicesimo anno di età in base alla legislazione olandese.

4. Applicazione della legislazione olandese relativa all'incapacità al lavoro

a) Tutti i lavoratori dipendenti o autonomi che non sono più assicurati in base alla Algemene arbeidsongeschiktheidswet - (legge relativa all'assicurazione generalizzata contro l'invalidità) (AAW) dell'11 dicembre 1975, alla Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen - (legge sull'assicurazione di incapacità al lavoro degli autonomi) (WAZ) del 24 aprile 1997, alla Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (legge relativa all'assicurazione contro l'invalidità (WAO) del 18 febbraio 1966, o a norma della Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (legge sul lavoro e il reddito in base alla capacità lavorativa) (WIA) del 10 novembre 2005 sono considerati ancora assicurati al momento del verificarsi del rischio, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del titolo III, capitolo 3 del regolamento, qualora siano assicurati contro lo stesso rischio in base alla legislazione di un altro Stato membro o, se non è il caso, abbiano diritto ad una prestazione corrispondente allo stesso rischio ai sensi della legislazione di un altro Stato membro. Tale ultima condizione è tuttavia considerata soddisfatta nei casi contemplati all'articolo 48, paragrafo 1.

b) Se l'interessato, in applicazione di quanto stabilito al punto a), ha diritto ad una prestazione di invalidità olandese, detta prestazione è liquidata a norma dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento:

i) se l'interessato, prima dell'invalidità, ha svolto attività lavorativa come lavoratore dipendente ai sensi dell'articolo 1, lettera a) del regolamento, nel rispetto delle disposizioni della WAO se l'invalidità è intervenuta prima del 1° gennaio 2004. Se l'invalidità è intervenuta il 1° gennaio 2004 o dopo tale data, l'importo della prestazione è calcolato sulla base della WIA;

ii) se l'interessato, prima dell'invalidità, ha svolto attività lavorativa in condizioni diverse da quelle del lavoratore dipendente ai sensi dell'articolo 1, lettera a) del regolamento, nel rispetto delle disposizioni della WAZ.

c) Per il calcolo delle prestazioni liquidate conformemente alla WAO o alla WIA o alla WAZ, le istituzioni dei Paesi Bassi tengono conto:

- dei periodi di lavoro subordinato e dei periodi equiparati compiuti nei Paesi Bassi anteriormente al 1o luglio 1967;

- dei periodi di assicurazione compiuti sotto la WAO;

- dei periodi di assicurazione compiuti dopo l'età di 15 anni secondo la AAW, purché non coincidano con periodi di assicurazione compiuti secondo la WAO;

- dei periodi di assicurazioni compiuti a norma della WAZ;

- dei periodi di assicurazione compiuti a norma della WIA.

d) Per il calcolo della prestazione d'invalidità in applicazione dell'articolo 40, paragrafo 1 del regolamento, gli organismi dei Paesi Bassi non tengono conto del supplemento eventualmente concesso al titolare della prestazione in virtù della legge sui supplementi. Il diritto a tale supplemento e il suo importo sono determinati esclusivamente in base alle disposizioni della legge sui supplementi.

5. Applicazione della legislazione olandese sugli assegni familiari

a) Un lavoratore subordinato o autonomo cui la legislazione olandese sugli assegni familiari diventi applicabile durante un dato trimestre civile e che, nel primo giorno di tale trimestre, era assoggettato alla legislazione corrispondente d'un altro Stato membro è considerato come assicurato da tale primo giorno secondo la legislazione olandese.

b) L'importo d'assegni familiari cui ha diritto il lavoratore subordinato o autonomo che, in base alla lettera a), è considerato come assicurato secondo la legislazione olandese sugli assegni familiari è determinato secondo le modalità del regolamento d'applicazione previsto dall'articolo 98 del regolamento.

6. Applicazione di alcune disposizioni transitorie

Non si applica l'articolo 45, paragrafo 1, nel valutare il diritto alle prestazioni a norma delle disposizioni transitorie delle legislazioni sull'assicurazione vecchiaia generalizzata (articolo 46), sull'assicurazione generalizzata delle vedove e degli orfani e sull'assicurazione generalizzata contro l'inabilità al lavoro.

7. Ai fini dell'applicazione del titolo II del regolamento si ritiene che la persona considerata lavoratore subordinato ai sensi della legge 1964 sull'imposizione salariale e, di conseguenza, assicurata tramite il sistema di sicurezza sociale, svolga lavoro subordinato.

R. AUSTRIA

1. Ai fini dell'applicazione del regolamento, la legislazione austriaca in materia di trasferimento di periodi di assicurazioni mediante il pagamento di una somma di trasferimento resta valida se avviene il passaggio da un regime generale a un regime speciale per i dipendenti pubblici.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento non si tiene conto degli aumenti per i contributi per l'assicurazione complementare né delle prestazioni supplementari a vantaggio dei minatori previsti dalla legislazione austriaca. In tali casi l'importo calcolato conformemente all'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento è maggiorato degli aumenti per i contributi per l'assicurazione complementare e delle prestazioni supplementari per i minatori.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento, nell'applicare la legislazione austriaca si considera come data di riferimento per una pensione (Stichtag) la data in cui il rischio si avvera.

4. Dall'applicazione delle disposizioni del regolamento non può derivare una limitazione del diritto a prestazioni in virtù della legislazione austriaca per quanto concerne le persone la cui situazione sul piano della sicurezza sociale abbia subito pregiudizio per motivi politici o religiosi o a causa della loro ascendenza.

5. Le disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a) del regolamento si applicano anche alle persone coperte da assicurazione malattia a norma di una legge austriaca sulla sicurezza sociale (Versorgungsgesetz).

6. Ai fini dell'applicazione del regolamento, le prestazioni a norma della legge sull'assistenza al personale militare (Heeresversorgungsgesetz - HVG) sono assimilate alle prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali.

7. L'assistenza speciale conforme al decreto di assistenza speciale (Sonderunterstützungsgesetz) del 30 novembre 1973 sarà ritenuta pensione di anzianità per quanto riguarda l'applicazione del regolamento.

8. Per il calcolo dell'importo teorico di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento, per quanto concerne le prestazioni totali o parziali dei regimi pensionistici degli ordini delle professioni liberali (Kammern der Freien Berufe), finanziamenti esclusivamente mediante capitalizzazione o che si basano su un sistema di conti pensione, l'istituzione competente tiene conto, per ciascun mese di assicurazione compiuto sotto la legislazione di un altro Stato membro, del capitale proporzionalmente al capitale effettivamente accumulato o che si considera accumulato in tale sistema e al numero di mesi che rappresentano i periodi di assicurazione compiuti nel regime pensionistico in questione.

9. Le disposizioni di cui all'articolo 79 bis del regolamento si applicano mutatis mutandis per il calcolo delle pensioni di orfano e delle maggiorazioni o dei supplementi per i figli versati dai regimi pensionistici degli ordini delle professioni liberali (Kammern der Freien Berufe).

10. Per il calcolo dell'importo teorico di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera a) del regolamento per quanto riguarda le prestazioni fondate su un conto pensione a norma della Allgemeines Pensionsgesetz (legge generale sulle pensioni) (APG), l'istituzione competente prende in considerazione per ciascuno dei mesi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di un altro Stato membro, la parte di credito totale determinato conformemente all'APG il giorno dell'apertura del diritto a pensione che corrisponde al quoziente del credito totale del numero di mesi di assicurazione su cui è fondato il credito totale.

S. POLONIA

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 88 dello statuto degli insegnanti del 26 gennaio 1982, relativamente al diritto degli insegnanti al pensionamento anticipato, i periodi di insegnamento completati in base alla legislazione di un altro Stato membro sono considerati periodi di insegnamento completati in base alla legislazione polacca e la cessazione di un rapporto di lavoro di insegnante posta in essere in base alla legislazione di un altro Stato membro è considerata cessazione di un rapporto di lavoro di insegnante in base alla legislazione polacca.

T. PORTOGALLO

Circa le persone coperte dal regime speciale previsto per i dipendenti pubblici e il personale assimilato che non prestano più servizio presso l'amministrazione portoghese al momento del collocamento a riposo o quando i loro diritti a pensione vengono determinati, si tiene conto, ai fini del calcolo della pensione, dell'ultima retribuzione versata loro da tale amministrazione.

U. SLOVENIA

Nulla.

V. SLOVACCHIA

Nulla.

W. FINLANDIA

1. In sede di applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2, lettera a), ai fini del calcolo dei redditi da lavoro per il periodo fittizio ai sensi della legislazione finlandese sulle pensioni correlate a tali redditi, nel caso in cui una persona possa far valere periodi di assicurazione pensionistica per effetto dell'occupazione in un altro Stato membro per una parte del periodo di riferimento considerato dalla legislazione finlandese, i redditi da lavoro per il periodo in questione sono equivalenti alla somma dei redditi percepiti durante la parte del periodo di riferimento in Finlandia divisa per il numero di mesi per il quale vi sono stati periodi di assicurazione in Finlandia durante il periodo di riferimento.

2. Qualora, in virtù della legislazione finlandese, un'istituzione finlandese debba pagare un aumento in seguito ad un ritardo nell'evadere una richiesta di prestazione, una richiesta presentata ad un'istituzione di un altro Stato membro è considerata, ai fini dell'applicazione e delle disposizioni della legislazione finlandese in merito a detto aumento, come se fosse stata presentata alla data in cui detta richiesta, con la necessaria documentazione, è pervenuta all'istituzione competente in Finlandia.

3. Al momento dell'applicazione delle disposizioni del titolo III, capitolo 3 del presente regolamento, il lavoratore subordinato o autonomo che non è più assicurato in virtù del regime pensionistico nazionale si considera ancora assicurato se, al momento in cui il rischio si concretizza, è assicurato in virtù della legislazione di un altro Stato membro o, in caso contrario, se ha diritto a una pensione corrispondente allo stesso rischio secondo la legislazione di un altro Stato membro. Tuttavia, si ritiene che quest'ultima condizione sussista nel caso di cui all'articolo 48, paragrafo 1.

4. Se una persona affiliata ad un regime speciale per dipendenti pubblici risiede in Finlandia e se:

a) le disposizioni del titolo III, capitolo 1, sezioni da 2 a 7 non si applicano

b) e la persona in questione non ha diritto al versamento di una pensione da parte della Finlandia,

essa è tenuta al pagamento dei costi delle prestazioni in natura concesse a lei o ai suoi familiari in Finlandia nella misura in cui queste sono coperte dal regime speciale per dipendenti pubblici e da un eventuale regime assicurativo individuale complementare.

X. SVEZIA

[1. Per l'applicazione dell'articolo 72 del regolamento, il diritto alle prestazioni per figli a carico sarà determinato considerando i periodi di assicurazione maturati in un altro Stato membro come basati su un reddito medio pari a quello corrispondente ai periodi di assicurazione in Svezia ai quali vengono sommati.] (punto soppresso)

1. Le disposizioni del presente regolamento sulla totalizzazione dei periodi assicurativi o di soggiorno non si applicano alle norme transitorie previste dalla legislazione svedese per quanto concerne il diritto a una pensione di garanzia per le persone nate nel 1937, o in anni precedenti, che hanno risieduto in Svezia per un periodo determinato prima di presentare domanda di pensione (legge 2000:798);

2. Ai fini del calcolo del reddito fittizio per l'indennità compensativa di malattia e l'indennità compensativa per inabilità correlate ai redditi da lavoro conformemente al capitolo 8 della Lag (1962:381) om allmän försäkring (legge sulle assicurazioni), vale quanto segue:

a) se l'assicurato, durante il periodo di riferimento, è stato altresì soggetto alla legislazione di uno o più altri Stati membri in conseguenza di un'attività in qualità di lavoratore subordinato o di lavoratore autonomo, il reddito nello Stato membro o negli Stati membri in questione è considerato equivalente al reddito lordo medio dell'assicurato in Svezia durante la parte del periodo di riferimento in questo paese, calcolato dividendo i redditi percepiti in Svezia per il numero di anni in cui sono stati riscossi;

b) se le prestazioni sono calcolate a norma dell'articolo 40 del presente regolamento e la persona non è assicurata in Svezia, il periodo di riferimento è determinato conformemente al capitolo 8, paragrafi 2 e 8, della legge sopra citata come se la persona in questione fosse assicurata in Svezia. Se la persona in questione non ha percepito redditi che danno diritto a una pensione durante tale periodo ai sensi della legge sulla pensione di vecchiaia basata sul reddito (1998:674), si considera che il periodo di riferimento abbia inizio dal primo momento in cui l'assicurato ha percepito un reddito da un'attività lucrativa in Svezia.

3. a) Ai fini del calcolo del capitale convenzionale per la pensione di reversibilità basata sul reddito (legge 2000:461), se non è soddisfatto il requisito, previsto dalla legislazione svedese per il diritto alla pensione, di almeno tre dei cinque anni civili immediatamente precedenti il decesso dell'assicurato (periodo di riferimento), occorre altresì tener conto dei periodi di assicurazione compiuti in altri Stati membri come se fossero stati compiuti in Svezia. I periodi di assicurazione in altri Stati membri sono considerati come basati sulla media dei diritti in Svezia. Se può essere fatto valere soltanto un anno di diritti in Svezia, ogni periodo di assicurazione in un altro Stato membro è considerato come costituente lo stesso importo.

b) Ai fini del calcolo dei crediti di pensione fittizi per le pensioni di vedovanza in relazione a un decesso intervenuto il 1° gennaio 2003 o dopo tale data, se non è soddisfatto il requisito previsto dalla legislazione svedese per i crediti di pensione con riguardo ad almeno due dei quattro anni immediatamente precedenti il decesso dell'assicurato (periodo di riferimento) e i periodi di assicurazione sono stati compiuti in un altro Stato membro durante il periodo di riferimento, tali anni sono considerati come basati sugli stessi crediti di pensione dell'anno svedese.

5. Una persona coperta da un regime speciale per i dipendenti pubblici che risieda in Svezia e:

a) cui non si applicano le disposizioni del titolo III, capitolo 1, sezioni da 2 a 7,

e

b) che non ha diritto al versamento di una pensione da parte della Svezia è tenuta al pagamento dell'assistenza medica prestata in Svezia alla tariffa che, in base alla legislazione svedese, si applicano ai non residenti nella misura in cui l'assistenza prestata è coperta dal regime speciale in questione e/o da un eventuale regime assicurativo individuale complementare.

Questo si applica anche al coniuge e ai figli di età inferiore a 18 anni di tale persona.

Y. REGNO UNITO

1. Se una persona resiede abitualmente nel territorio di Gibilterra o, a decorrere dal suo ultimo arrivo su tale territorio, è stata tenuta a versare i suoi contributi sotto la legislazione di Gibilterra in qualità di lavoratore subordinato e chiede, per incapacità al lavoro, per maternità o per disoccupazione, di essere esonerato dal versamento di contributi per un certo periodo e che, per tale periodo, determinati contributi vengano

iscritti a suo conto, ogni periodo durante il quale è stata occupata sul territorio di uno Stato membro diverso dal Regno Unito, ai fini di tale domanda, è considerato come un periodo di lavoro effettivamente prestato nel territorio di Gibilterra e per il quale abbia versato i suoi contributi in qualità di lavoratore subordinato, in applicazione della legislazione di Gibilterra.

2. Qualora, in virtù della legislazione del Regno Unito, una persona possa pretendere il beneficio di una pensione di anzianità, se:

a) i contributi dell'ex coniuge sono presi in considerazione come contributi personali, ovvero se

b) le condizioni contributive sono soddisfatte dal coniuge o dall'ex coniuge, purché in entrambi i casi il coniuge o l'ex coniuge sia o sia stato soggetto, in quanto lavoratore subordinato o autonomo, alla legislazione di due o più Stati membri, si aplicano le disposizioni del capitolo 3 del titolo III del regolamento per determinare i suoi diritti alla pensione in virtù della legislazione del Regno Unito; in tal caso ogni riferimento nel suddetto capitolo 3a "periodi di assicurazione" è considerato come riferimento ad un periodo di assicurazione compiuto da:

i) il coniuge o l'ex coniuge se la richiesta è presentata da:

- una donna coniugata, o

- una persona il cui matrimonio è cessato per cause diverse dalla morte del coniuge;

o

ii) l'ex coniuge, se la richiesta è presentata da:

- un vedovo che, immediatamente prima dell'età pensionabile, non può avere diritto ad una prestazione di superstite, o

- una vedova che immediatamente prima dell'età pensionabile, non può avere diritto ad una prestazione di madre vedova, prestazione di superstite o pensione di reversibilità o che ha unicamente diritto a una pensione di vedova connessa con l'età, calcolata in applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento e per questo motivo "pensione di vedova connessa con l'età" significa una pensione di vedova erogabile a una percentuale ridotta in conformità con l'articolo 39, paragrafo 4 del Social Security Contributions and Benefits Act 1992 (legge sui contributi e le prestazioni di sicurezza

sociale).

3. a) Se una persona fruisce delle prestazioni di disoccupazione prevista dalla legislazione del Regno Unito in virtù dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera a), punto ii) o lettera b), punto ii) del regolamento, i periodi di assicurazione, di occupazione o di attività autonoma compiuti da tale persona sotto la legislazione di un altro Stato membro sono considerati, ai fini del diritto alle prestazioni per figli a carico (child benefit) che la legislazione del Regno Unito subordina a un periodo di presenza in Gran Bretagna o, se del caso, nell'Irlanda del Nord, come periodi di presenza in Gran Bretagna, o, se del caso, nell'Irlanda del Nord.

b) Se, in virtù del titolo II del regolamento, ad esclusione dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera f), la legislazione del Regno Unito è applicabile ad un lavoratore subordinato o autonomo che non soddisfa la condizione richiesta dalla legislazione del Regno Unito ai fini del diritto alle prestazioni per figli a carico (child benefit) per quanto concerne: i) la presenza in Gran Bretagna o, se del caso, nell'Irlanda del Nord, egli sarà trattato, per soddisfare tali condizioni, come se vi fosse stato presente;

ii) un periodo di presenza in Gran Bretagna o, se del caso, nell'Irlanda del Nord, i periodi di assicurazione, di occupazione o di attività autonoma compiuti da tale lavoratore sotto la legislazione di un altro Stato membro saranno considerati, per soddisfare tali condizioni, periodi di presenza in Gran Bretagna o, se del caso, nell'Irlanda del Nord.

c) Per quanto concerne i diritti a percepire gli assegni familiari (family allowances) ai sensi della legislazione di Gibilterra, si applicano per analogia le disposizioni di cui alle lettere a) e b).

4. La prestazione a favore delle vedove (widow's payment) erogata in base alla legislazione del Regno Unito è considerata, ai fini del capitolo 3 del regolamento, come una pensione di riversibilità.

5. Per l'applicazione dell'articolo 10 bis, paragrafo 2 alle disposizioni che regolamentano il diritto al sussidio (attendance allowance), al sussidio per custodia di invalido ed al sussidio di sussistenza in caso di incapacità, viene preso in considerazione un periodo di occupazione, di attività non subordinata o di residenza svolta in un territorio di uno Stato membro diverso dal Regno Unito qualora ciò sia necessario per soddisfare le condizioni relative alla presenza nel Regno Unito, prima della data in cui scatta il diritto al sussidio in questione.

6. Se un lavoratore subordinato, soggetto alla legislazione del Regno Unito, è vittima di un infortunio dopo aver lasciato il territorio di uno Stato membro per recarsi, nel corso del suo regime di impiego, nel territorio di un altro Stato membro, ma prima di esservi giunto, il suo diritto alle prestazioni per tale infortunio è stabilito:

a) come se tale infortunio fosse sopravvenuto nel territorio del Regno Unito,

e

b) per determinare se egli era un lavoratore subordinato (employed earner) ai sensi della legislazione della Gran Bretagna o della legislazione dell'Irlanda del Nord oppure un lavoratore subordinato (employed person) ai sensi della legislazione di Gibilterra, non tenendo conto della sua assenza da detti territori.

7. Il regolamento non si applica alle disposizioni della legislazione del Regno Unito destinate a porre in vigore un accordo di sicurezza sociale concluso tra il Regno Unito e uno Stato terzo.

8. Per l'applicazione del titolo III, capitolo 3 del regolamento, non si tiene conto né dei contributi proporzionali versati dall'assicurato a norma della legislazione del Regno Unito, né delle prestazioni proporzionali di vecchiaia erogabili a norma di tale legislazione. L'importo delle prestazioni proporzionali viene aggiunto all'importo della prestazione dovuta in virtù della legislazione del Regno Unito, determinato conformemente a quanto disposto al suddetto capitolo; la somma dei due importi costituisce la prestazione effettivamente dovuta all'interessato.

9.......

10. Per l'applicazione del regolamento relativo alle prestazioni dell'assicurazione sociale senza versamento di contributi nonché all'assicurazione disoccupazione (Non-Contributory Social Insurance Benefit and Unemployment Insurance Ordinance, Gibilterra), qualsiasi persona cui il presente regolamento è applicabile è considerata come abitualmente residente a Gibilterra qualora risieda in uno Stato membro.

11. Ai fini degli articoli 27, 28, 28 bis, 29, 30 e 31 del regolamento, le prestazioni erogabili fuori del Regno Unito unicamente in virtù dell'articolo 95 ter paragrafo 8 del regolamento sono considerate prestazioni di invalidità.

12. Per l'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento il beneficiario di una prestazione dovuta in forza della legislazione del Regno Unito mentre dimora nel territorio di un altro Stato membro è considerato come residente nel territorio di questo altro Stato membro.

13.1. Per il calcolo del coefficiente salariale (earnings factor) ai fini della determinazione del diritto alle prestazioni previste dalla legislazione del Regno Unito, salvo il punto 15, ogni settimana durante cui il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto alla legislazione di un altro Stato membro e che è iniziata nel corso dell'anno di imposta sul reddito in questione ai sensi della legislazione del Regno Unito è presa in considerazione secondo le modalità seguenti:

a) periodi dal 6 aprile 1975 al 5 aprile 1987:

i) per ogni settimana di assicurazione, di occupazione o di residenza come lavoratore subordinato, si considera che l'interessato abbia pagato i contributi come lavoratore subordinato sulla base di una retribuzione pari ai due terzi del limite salariale superiore di tale anno di imposta;

ii) per ogni settimana di assicurazione, di attività autonoma o di residenza come lavoratore autonomo, si considera che l'interessato abbia versato contributi di classe 2 come lavoratore autonomo;

b) periodi a decorrere dal 6 aprile 1987:

i) per ogni settimana di assicurazione, di occupazione o di residenza come lavoratore subordinato, si considera che l'interessato abbia percepito una retribuzione settimanale pagando i relativi contributi come lavoratore subordinato, pari ai due terzi del limite salariale superiore per tale settimana;

ii) per ogni settimana di assicurazione, di attività autonoma o di residenza come lavoratore autonomo, si considera che l'interessato abbia versato contributi di classe 2 come lavoratore autonomo;

c) per ogni settimana completa durante la quale l'interessato ha maturato un periodo equiparato a un periodo di assicurazione, di occupazione o d'attività autonoma o di residenza, si considera che egli abbia beneficiato di un credito di contributi o di retribuzioni, secondo il caso, nei limiti necessari per far aumentare il suo coefficiente salariale globale per tale anno di imposta fino al livello richiesto per fare di tale anno di imposta un anno da prendere in considerazione ai sensi della legislazione del Regno Unito sulla concessione di credito di contributi o di retribuzioni.

13.2. Per l'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2, lettera b) del regolamento:

a) qualora, per ogni anno d'imposta sul reddito a decorrere dal 6 aprile 1975 o successivamente a questa data, un lavoratore subordinato abbia compiuto periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza esclusivamente in uno Stato membro che non sia il Regno Unito, e l'applicazione del paragrafo 1, lettera a) punto i), abbia preso in considerazione quell'anno ai sensi della legislazione del Regno Unito per l'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2, lettera a) del regolamento, l'interessato è reputato come assicurato per 52 settimane in quell'anno nell'altro Stato membro;

b) qualora ogni anno d'imposta sul reddito a decorrere dal 6 aprile 1975 o successivamente a questa data non sia preso in considerazione ai sensi della legislazione del Regno Unito per l'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2, lettera a) del regolamento, non si tiene conto dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza compiuti in quell'anno.

13.3. Per la conversione di un coefficiente salariale in periodi di assicurazione, il coefficiente salariale ottenuto durante l'anno di imposta sul reddito in questione ai sensi della legislazione del Regno Unito è diviso per il limite di retribuzione inferiore fissato per tale anno di imposta. Il quoziente ottenuto è espresso con un numero intero, tralasciando di indicare i numeri decimali. Il numero cosi ottenuto è considerato rappresentare il numero di settimane di assicurazione maturate sotto la legislazione del Regno Unito durante tale anno di imposta, restando inteso che tale numero non può superare il numero di settimane durante le quali, nel corso di tale anno di imposta, l'interessato sarà stato assoggettato a detta legislazione.

14. Per l'applicazione dell'articolo 40, paragrafo 3, lettera a) punto ii), tiene conto soltanto dei periodi durante i quali il lavoratore subordinato o autonomo era inabile al lavoro ai sensi della legislazione del Regno Unito.

15.1. Per il calcolo, ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 2, lettera a) del regolamento dell'importo teorico della parte della pensione che consiste in una componente addizionale ai sensi della legislazione del Regno Unito:

a) le parole "guadagni", "contributi" e "maggiorazioni", di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera b) del regolamento, designano le eccedenze dei coefficienti salariali ai sensi della legge sulle pensioni di sicurezza sociale del 1975 (Social Security Pensions Act 1975), o, se del caso, del regolamento sulle pensioni di sicurezza sociale (Irlanda del Nord) del 1975 [Social Security Pensions (Northern Ireland) Order 1975];

b) la media delle eccedenze dei coefficienti salariali sarà calcolata in virtù dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera b) del regolamento, secondo l'interpretazione della precedente lettera a), dividendo la somma di dette eccedenze, compiute a norma della legislazione del Regno Unito, per il numero di anni di imposta sul reddito (anche parziali) completati ai sensi di detta legislazione a decorrere dal 6 aprile 1978 nel periodo di assicurazione in questione.

15.2. Per il calcolo dell'importo della parte di pensione che consiste in una componente addizionale, ai sensi della legislazione del Regno Unito, le parole "periodi di assicurazione e di residenza" di cui all'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento designano i periodi di assicurazione e di residenza compiuti a decorrere dal 6 aprile 1978.

16. Un disoccupato che rientra nel Regno Unito dopo la scadenza del periodo di tre mesi durante i quali ha continuato a fruire delle prestazioni previste dalla legislazione del Regno Unito, in applicazione dell'articolo 69, paragrafo 1 del regolamento, ha diritto alle prestazioni di disoccupazione nonostante l'articolo 69, paragrafo 2, se soddisfa alle condizioni previste da detta legislazione.

17. Ai fini dell'acquisizione del diritto all'assegno di invalidità grave, il lavoratore subordinato o autonomo, che è o è stato soggetto alla legislazione del Regno Unito in conformità del titolo II del regolamento, ad esclusione dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera f):

a) è considerato come se fosse stato presente o avesse risieduto nel Regno Unito durante tutto il periodo nel quale ha esercitato un'attività subordinata o autonoma ed è stato soggetto alla legislazione del Regno Unito, pur essendo presente o residente in un altro Stato membro;

b) ha diritto all'equiparazione a periodi di presenza o di residenza nel Regno Unito dei periodi di assicurazione maturati come lavoratore subordinato o autonomo nel territorio o sotto la legislazione di un altro Stato membro.

18. Un periodo maturato nell'ambito della legislazione del Regno Unito a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera f) del regolamento non può:

i) essere considerato in forza di questa disposizione come periodo maturato nell'ambito della legislazione del Regno Unito agli effetti del titolo III del regolamento, né

ii) far sì che il Regno Unito diventi lo Stato competente per erogare le prestazioni previste dagli articoli 18, 38 o 39, paragrafo 1 del regolamento.

19. Fatta salva ogni convenzione stipulata con gli Stati membri, ai fini dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera f) del regolamento e dell'articolo 10 ter del regolamento di applicazione, la legislazione del Regno Unito cesserà di essere applicabile alla scadenza del più recente dei tre giorni sottoindicati a chiunque fosse precedentemente soggetto alla legislazione del Regno Unito come lavoratore subordinato o autonomo:

a) il giorno in cui la residenza è trasferita nell'altro Stato membro ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera f);

b) il giorno in cui cessa l'attività subordinata o autonoma, permanente o temporanea, durante la quale l'interessato era soggetto alla legislazione del Regno Unito;

c) l'ultimo giorno di qualsiasi periodo di erogazione di prestazioni britanniche per malattia e maternità (comprese le prestazioni in natura per le quali il Regno Unito è lo Stato competente) o prestazioni per disoccupazione:

i) iniziato prima della data di trasferimento della residenza in un altro Stato membro o, se è iniziato dopo tale data;

ii) immediatamente successivo all'esercizio di un'attività subordinata o autonoma in un altro Stato membro, per il quale l'interessata ero soggetto alla legislazione del Regno Unito.

20. Il fatto che una persona sia soggetta alla legislazione di un altro Stato membro a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera f) del regolamento, dell'articolo 10 ter del regolamento di applicazione e del punto 19 non osta a che:

a) il Regno Unito, in qualità di Stato competente, applichi a tale persona le disposizioni relative ai lavoratori subordinati o ai lavoratori autonomi del titolo III, capitolo 1 e capitolo 2, sezione 1 e dell'articolo 40, paragrafo 2 del regolamento, se tale persona conserva la qualità di lavoratore subordinato o di lavoratore autonomo a questi fini ed era assicurata da ultimo in tale qualità conformemente alla legislazione del Regno Unito;

b) tale persona sia trattata come lavoratore subordinato o autonomo ai fini dei capitoli 7 e 8 del titolo III del regolamento o degli articoli 10 oppure 10 bis del regolamento di applicazione, purché la prestazione britannica prevista dal capitolo 1 del titolo III le possa essere erogata a norma della lettera a).

21. Nel caso di studenti oppure di familiari o superstiti di uno studente l'articolo 10 bis, paragrafo 2 del regolamento non si applica alle prestazioni il cui unico obiettivo è la protezione specifica delle persone disabili.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Allegato VII

(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1399/1999, sostituito dall'allegato I dell'atto di adesione 1994 e dall'allegato I dell'atto di adesione 2003)

Casi in cui una persona è soggetta simultaneamente alla legislazione di due Stati membri

(Articolo 14 quater, lettera b) del regolamento)

1. Esercizio di un'attività autonoma in Belgio e di un'attività subordinata in un altro Stato membro.

2. Esercizio di un'attività autonoma nella Repubblica ceca e di un'attività subordinata in un altro Stato membro.

3. Esercizio di un'attività autonoma in Danimarca e di un'attività subordinata in un altro Stato membro da parte di una persona residente in Danimarca.

4. Per i regimi di assicurazione contro gli infortuni e di assicurazione vecchiaia per gli agricoltori: esercizio di un'attività agricola autonoma in Germania e di un'attività subordinata in un altro Stato membro.

5. Esercizio di un'attività autonoma in Estonia e di un'attività subordinata in un altro Stato membro da parte di una persona residente in Estonia.

6. Per i regimi di assicurazione pensioni per i lavoratori autonomi: esercizio di un'attività autonoma in Grecia e di un'attività subordinata in un altro Stato membro.

7. Esercizio di un'attività autonoma in Spagna e di un'attività subordinata in un altro Stato membro da parte di una persona residente in Spagna.

8. Esercizio di un'attività autonoma in Francia e di un'attività subordinata in un altro Stato membro, a eccezione del Lussemburgo.

9. Esercizio di un'attività autonoma nel settore agricolo in Francia e di un'attività subordinata in Lussemburgo.

10. Esercizio di un'attività autonoma in Italia e di un'attività subordinata in un altro Stato membro.

11. Esercizio di un'attività autonoma a Cipro e di un'attività subordinata in un altro Stato membro da parte di una persona residente a Cipro.

12. Esercizio di un'attività autonoma a Malta e di un'attività subordinata in un altro Stato membro.

13. Esercizio di un'attività autonoma in Portogallo e di un'attività subordinata in un altro Stato membro.

14. Esercizio di un'attività autonoma in Finlandia e di un'attività subordinata in un altro Stato membro da parte di una persona residente in Finlandia.

15. Esercizio di un'attività autonoma in Slovacchia e di un'attività subordinata in un altro Stato membro.

16. Esercizio di un'attività autonoma in Svezia e di un'attività subordinata in un altro Stato membro da parte di una persona residente in Svezia.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO, con deroghe, dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 883/2004.

Allegato VIII

(introdotto dall'allegato del Reg. (CE) n. 1399/1999 e modificato dall'allegato II dell'atto di adesione 2003 e dall'allegato del Reg. (CE) n. 592/2008)

REGIMI CHE PREVEDONO PER GLI ORFANI UNICAMENTE ASSEGNI FAMILIARI O ASSEGNI SUPPLEMENTARI O SPECIALI

(Articolo 78 bis del regolamento)

A. BELGIO

a) Assegni familiari previsti dalle leggi coordinate relative agli assegni familiari per i lavoratori subordinati.

b) Prestazioni familiari previste dalla legislazione relativa alle prestazioni familiari dei lavoratori autonomi.

c) Prestazioni familiari previste nel regime degli ex impiegati del Congo belga e del Ruanda-Urundi.

B. REPUBBLICA CECA

Nulla.

C. DANIMARCA

"Gli assegni familiari speciali per figli a carico nonché gli assegni familiari ordinari o supplementari concessi qualora il detentore dell'autorità parentale sia l'unico sostegno della famiglia.

Inoltre, le prestazioni familiari previste a favore di tutti i figli di età inferiore a 18 anni qualora essi siano residenti in Danimarca e il detentore dell'autorità parentale sia pienamente soggetto a imposta in virtù della legislazione danese."

D. GERMANIA

Nulla

E. ESTONIA

Nulla.

F. GRECIA

Nulla

G. SPAGNA

Nulla

H. FRANCIA

Tutti i regimi di base di sicurezza sociale, tranne i regimi speciali per lavoratori subordinati (funzionari, operai alle dipendenze dello Stato, gente di mare, impiegati di notai, agenti dell'EDF-GDF, della SNCF e della RATP, personale dell'Opéra e della Comédie française, ecc.), diversi dal regime applicabile ai minatori.

I. IRLANDA

La prestazione per i figli, l'assegno (contributivo) per i tutori e i supplementi di pensione (contributiva) di vedovanza spettanti per i figli che soddisfano le condizioni previste dalla legge consolidata del 2005 sulla protezione sociale e le successive modifiche.

J. ITALIA

Nulla

K. CIPRO

Nulla.

L. LETTONIA

Nulla.

M. LITUANIA

Nulla.

N. LUSSEMBURGO

Nulla

O. UNGHERIA

Nulla.

P. MALTA

Nulla.

Q. PAESI BASSI

Nulla

R. AUSTRIA

Nulla

S. POLONIA

Nulla.

T. PORTOGALLO

Nulla

U. SLOVENIA

Nulla.

V. SLOVACCHIA

Nulla.

W. FINLANDIA

Nulla

X. SVEZIA

Nulla

Y. REGNO UNITO

1. Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Disposizioni della legge sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale ("Social Security Contributions and Benefits Act") del 1992 e della legge sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale (Irlanda del Nord) ["Social Security Contributions and Benefits (Northern Ireland) Act"] del 1992, relative alle prestazioni per i figli (compresi eventuali importi più elevati per genitori soli); assegni per figli a carico versati ai pensionati e assegni per i tutori.

2. Gibilterra

Disposizioni del regolamento relativo alla sicurezza sociale (regime aperto di prestazioni a lungo termine ["Social Security (Open Long-Term Benefits Scheme) Ordinance"] del 1997 e del regolamento relativo alla sicurezza sociale (regime chiuso di prestazioni a lungo termine) ["Social Security (Closed Long-Tem Benefits Scheme"] del 1996, concernenti le maggiorazioni per figli a carico versate ai pensionati e l'assegno per i tutori.