
LEGGE REGIONALE 14 aprile 1971, n. 13
G.U.R.S. 17 aprile 1971, n. 19
Provvedimenti per gli autotrasporti in concessione nella Regione Siciliana.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 43/1976 e annotato al 21/2/1977)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, per le finalità e con le modalità previste dall'art. 15 della legge regionale 29 luglio 1965, n. 19, è autorizzato, a decorrere dall'1 gennaio 1971 e fino al 31 dicembre 1975, a concedere contributi ai concessionari di autolinee extraurbane.
(sostituito dall'art. 1 della L.R. 5/74, nel testo sostituito dall'art. 8, comma 1, della L.R. 43/76)
I contributi, con decorrenza dal 1° gennaio 1976 e sino al 31 dicembre 1976, sono concessi nella misura di lire 130 per ogni chilometro di percorrenza effettiva realizzata dalle aziende concessionarie di pubblici servizi di autolinee.
La richiesta di contributo deve essere accompagnata dalla certificazione della direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Sicilia, attestante i chilometri svolti in base ai disciplinari di concessione rilasciati a seguito di formale istruttoria dalle competenti autorità, per il periodo al quale dovrà riferirsi il provvedimento di erogazione del contributo.(1)
Ai sensi dell'art. 8, comma 2, della L.R. 43/76, per l'Azienda siciliana trasporti il contributo è calcolato sulle percorrenze risultanti dai disciplinari di concessione.
In merito al piano per la graduale pubblicizzazione dei servizi di autolinee in concessione vedi l'art. 1 della L.R. 7/77.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, previsto per l'esercizio 1971 in lire 1.000 milioni, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 20911 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.
Per gli anni successivi si provvede con l'incremento del gettito dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile.
Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.