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LEGGE REGIONALE 14 aprile 1971, n. 15

G.U.R.S. 17 aprile 1971, n. 19

Provvedimenti per le scuole materne finanziate dalla Regione.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La retribuzione delle insegnanti e delle bambinaie incaricate a tempo indeterminato nelle sezioni di scuola materna di cui agli articoli 1 e 18 della legge regionale 27 dicembre 1969, n. 51, decorre in ogni caso dall'inizio dell'anno scolastico 1970-71, cioè dal 1° settembre 1970.

Art. 2

A decorrere dall'anno scolastico 1970-71, per la copertura dei posti di insegnante che si renderanno disponibili per collocamento in pensione, per dimissioni o per altra causa sarà data precedenza alle bambinaie attualmente in servizio comprese nelle graduatorie speciali ad esaurimento previste al n. 1 del primo comma dell'art. 17 della legge regionale 27 dicembre 1969, n. 51, che, alla data di entrata in vigore della suddetta legge, erano fornite del titolo specifico che abilita all'insegnamento presso le scuole materne.

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 14 aprile 1971.

FASINO