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LEGGE REGIONALE 2 aprile 1971, n. 10

G.U.R.S. 7 aprile 1971, n. 17

Modifica ed aggiunte alla legge 12 aprile 1967, n. 46, recante provvedimenti per lo sviluppo della economia turistica nella Regione Siciliana.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Dopo il primo comma dell'articolo 26 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia turistica nella Regione Siciliana, è aggiunto il seguente altro:

"Limitatamente ai servizi di collegamento marittimo, il contributo è commisurato al costo per miglio e liquidato in base alle miglia percorse".

Art. 2

La spesa autorizzata con l'articolo 44 e per le finalità di cui agli artt. 24, 25 e 27 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46 ed agli artt. 1 e 2 della legge regionale 30 luglio 1969, n. 30, viene elevata di lire 850 milioni per l'esercizio finanziario 1971, e di lire 600 milioni per l'esercizio finanziario 1972, destinando tali aumenti alle incentivazioni per le iniziative concernenti la provenienza di turisti stranieri.

I contributi relativi agli aumenti previsti dal precedente comma riferentisi agli anni 1970 e 1971 sono stabiliti nella misura del 36 per cento per il periodo che va dall'1 ottobre al 30 aprile e del 18 per cento per il periodo che va dall'1 maggio al 30 settembre.

A decorrere dall'anno 1972 le suddette percentuali saranno ridotte rispettivamente al 30 per cento e al 10 per cento.

Art. 3

I contributi previsti nell'articolo precedente, limitatamente ai nuovi stanziamenti in esso indicati, sono concessi esclusivamente ad agenzie di viaggio nazionali od estere al fine di incentivare il movimento turistico straniero verso la Sicilia.

Art. 4

Le disposizioni della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, in contrasto con le norme della presente legge, sono abrogate.

Art. 5

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, ricadente nell'esercizio finanziario 1971, si fa fronte:

- quanto a lire 250 milioni utilizzando parte della disponibilità del capitolo 20911 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1970, utilizzabili a norma della legge 27 dicembre 1968, n. 36;

- quanto a lire 600 milioni utilizzando parte delle disponibilità del capitolo 20911 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1971.

In dipendenza del precedente comma, l'elenco n. 4 allegato al bilancio della Regione per l'anno finanziario 1970 è modificato come appresso:

SPESE IN CONTO CAPITALE

Cap. 20911 - Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

                             Oggetto del provvedimento
                                                              Onere in
                                                           milioni di lire
Partita che si riduce:
- Provvedimenti per opere ed attrezzature
per porti turistici                                     (in meno)  250,-
Partita che si aggiunge:
- Modifica ed aggiunte all'art. 44 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46 recante
  provvedimenti per lo sviluppo dell'economia
  turistica nella Regione                                          250,-

All'onere ricadente nell'esercizio 1972 si provvede utilizzando parte dell'incremento dell'imposta generale sull'entrata.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 2 aprile 1971.

FASINO