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N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

SENATO DELLA REPUBBLICA

G.U.R.I. 1 marzo 1971, n. 53

Regolamento del Senato.

TESTO COORDINATO (alla Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 e con annotazioni alla data 22 marzo 2023)

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 1

Decorrenza delle prerogative e dei diritti inerenti alla funzione di Senatore - Doveri dei Senatori (1)

(modificato dal Senato il 17 novembre 1988)

1. I Senatori acquistano le prerogative della carica e tutti i diritti inerenti alle loro funzioni, per il solo fatto della elezione o della nomina, dal momento della proclamazione se eletti, o dalla comunicazione della nomina se nominati.

2. I Senatori hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni.

(1)

«Fatta eccezione per i casi specifici della Valle d'Aosta e del Trentino Alto Adige, espressamente previsti dalla speciale disciplina dell'articolo 21-ter della legge elettorale per il Senato, il procedimento per l'attribuzione dei seggi che si rendano vacanti nel corso della legislatura è un procedimento complesso, che si svolge attraverso fasi diverse e coinvolge le competenze di una pluralità di organi.

1. L'Ufficio elettorale regionale, nel proclamare i candidati eletti, consacra l'ordine dei candidati che seguono in ciascuna lista elettorale.

2. Quando si verifichi la vacanza, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari prende atto dei candidati subentranti ai senatori cessati dal mandato parlamentare e ne dà comunicazione al Presidente del Senato.

3. Sulla base delle comunicazioni della Giunta, il Presidente del Senato proclama senatori i candidati individuati mediante tale procedura e ne dà comunicazione all'Assemblea, che ne prende atto». (Parere della Giunta per il Regolamento del 7 giugno 2006).

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Art. 2

Ufficio di Presidenza provvisorio

1. Nella prima seduta dopo le elezioni il Senato è presieduto provvisoriamente dal più anziano di età.

2. I sei Senatori più giovani presenti alla seduta sono chiamati ad esercitare le funzioni di Segretari.

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Art. 3

Giunta provvisoria per la verifica dei poteri. Proclamazione dei Senatori subentranti

1. Costituito il seggio provvisorio, il Presidente, ove occorra, proclama eletti Senatori i candidati che subentrano agli optanti per la Camera dei deputati.

2. Per i relativi accertamenti, il Presidente convoca immediatamente una Giunta provvisoria per la verifica dei poteri.

3. La Giunta provvisoria è costituita dai Senatori membri della Giunta delle elezioni del Senato della precedente legislatura che siano presenti alla prima seduta. Qualora il loro numero sia inferiore a sette, il Presidente procede, mediante sorteggio, all'integrazione del collegio sino a raggiungere il numero predetto. La Giunta provvisoria è presieduta dal componente più anziano di età ed ha come segretario il più giovane.

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CAPO II

COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

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Art. 4

Elezione del Presidente

Dopo gli adempimenti previsti negli articoli precedenti, il Senato procede alla elezione del Presidente con votazione a scrutinio segreto. è eletto chi raggiunge la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Senato. Qualora non si raggiunga questa maggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede, nel giorno successivo, ad una terza votazione nella quale è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, computando tra i voti anche le schede bianche. Qualora nella terza votazione nessuno abbia riportato detta maggioranza, il Senato procede nello stesso giorno al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero di voti e viene proclamato eletto quello che consegue la maggioranza, anche se relativa. A parità di voti è eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

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Art. 5

Elezione degli altri componenti della Presidenza

(modificato dal Senato il 30 novembre 1988, il 3 marzo 1993, il 24 febbraio 1999, il 25 ottobre 2001, il 31 gennaio 2007 e il 20 dicembre 2017)

1. Eletto il Presidente, nella seduta successiva si procede alla elezione di quattro Vice Presidenti, di tre Questori e di otto Segretari.

2. Per le votazioni di cui al comma 1, ciascun Senatore scrive sulla propria scheda due nomi per i Vice Presidenti, due per i Questori, quattro per i Segretari. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.

[2-bis. Al fine di assicurare una più adeguata rappresentatività del Consiglio di Presidenza, i Gruppi parlamentari che non siano in esso rappresentati possono richiedere che si proceda all'elezione di altri Segretari. Su tali richieste delibera il Consiglio di Presidenza. Il numero degli ulteriori Segretari non può essere in ogni caso superiore a due.] (comma abrogato) (1)

[2-ter. Il Presidente stabilisce la data della votazione per l'elezione di cui al comma 2-bis. Nella votazione ciascun Senatore può scrivere sulla scheda un solo nome. Sono eletti coloro che, essendo iscritti ai Gruppi la cui richiesta sia stata accolta dal Consiglio di Presidenza, ottengono il maggior numero dei voti, limitatamente ad uno per Gruppo.] (comma abrogato) (1)

2-quater. [Abrogato]

3. Nelle elezioni suppletive, quando si debbano coprire uno o due posti, ciascun Senatore scrive sulla propria scheda un nome; quando si debbano coprire più di due posti scrive un numero di nomi pari alla metà dei posti stessi, con arrotondamento per eccesso delle frazioni di unità. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.

4. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

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Art. 6

Spoglio delle schede per l'elezione dei componenti della Presidenza

1. Lo spoglio delle schede per l'elezione del Presidente è fatto in seduta pubblica dall'Ufficio di Presidenza provvisorio.

2. Lo spoglio delle schede per le votazioni di cui all'articolo 5 è fatto senza indugio da otto Senatori estratti a sorte. La presenza di cinque è necessaria per la validità delle operazioni di scrutinio.

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Art. 7

Consiglio di Presidenza

Appena costituito l'Ufficio definitivo di Presidenza, che prende il nome di Consiglio di Presidenza, il Presidente ne informa il Presidente della Repubblica e la Camera dei deputati.

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CAPO III

DELLE ATTRIBUZIONI DELLA PRESIDENZA

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Art. 8

Attribuzioni del Presidente

Il Presidente rappresenta il Senato e regola l'attività di tutti i suoi organi, facendo osservare il Regolamento. Sulla base di questo, dirige la discussione e mantiene l'ordine, giudica della ricevibilità dei testi, concede la facoltà di parlare, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama i risultati. Sovrintende alle funzioni attribuite ai Questori ed ai Segretari. Assicura, impartendo le necessarie direttive, il buon andamento dell'Amministrazione del Senato.

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Art. 9

Attribuzioni dei Vice Presidenti

1. I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente nella direzione dei dibattiti e nelle mansioni di rappresentanza del Senato nelle pubbliche cerimonie.

2. Il Presidente del Senato designa il Vice Presidente incaricato di esercitare le sue funzioni in caso di temporaneo impedimento.

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Art. 10

Attribuzioni dei Questori

I Questori, secondo le disposizioni del Presidente, sovrintendono collegialmente alla polizia, ai servizi del Senato ed al cerimoniale; predispongono il progetto di bilancio ed il conto consuntivo del Senato; provvedono, anche singolarmente nei casi previsti dai Regolamenti interni dell'Amministrazione, alla gestione dei fondi a disposizione del Senato.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 11

Attribuzioni dei Segretari

1. I Segretari sovrintendono alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redigono quello delle sedute segrete; tengono nota dei Senatori iscritti a parlare; danno lettura dei processi verbali e, su richiesta del Presidente, di ogni altro atto e documento che debba essere comunicato all'Assemblea; fanno l'appello nominale; accertano il risultato delle votazioni; vigilano sulla fedeltà dei resoconti delle sedute; redigono il processo verbale delle adunanze del Consiglio di Presidenza e coadiuvano in genere il Presidente per il regolare andamento dei lavori del Senato.

2. In caso di necessità, il Presidente può chiamare uno o più Senatori presenti in Aula ad esercitare le funzioni di Segretari.

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Art. 12

Attribuzioni del Consiglio di Presidenza - Proroga dei poteri.

(modificato dal Senato il 17 luglio 2002 e il 20 dicembre 2017)

1. Il Consiglio di Presidenza, presieduto dal Presidente del Senato, delibera il progetto di bilancio del Senato, le variazioni degli stanziamenti dei capitoli ed il conto consuntivo; approva il Regolamento della biblioteca e il Regolamento dell'archivio storico del Senato; delibera le sanzioni, nei casi previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 67, nei confronti dei Senatori; nomina, su proposta del Presidente, il Segretario Generale del Senato; approva i Regolamenti interni dell'Amministrazione del Senato e adotta i provvedimenti relativi al personale stesso nei casi ivi previsti; esamina tutte le altre questioni che ad esso siano deferite dal Presidente.

2. Alle riunioni del Consiglio di Presidenza, tenute ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 67, partecipano i Presidenti dei Gruppi parlamentari che non abbiano propri componenti in seno al Consiglio stesso.

2-bis. Il Consiglio di Presidenza adotta il Codice di condotta dei Senatori, che stabilisce princìpi e norme di condotta ai quali i Senatori devono attenersi nell'esercizio del mandato parlamentare.

3. Il Consiglio di Presidenza rimane in carica, quando viene rinnovato il Senato, fino alla prima riunione della nuova Assemblea.

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Art. 13

Cessazione dalle cariche del Consiglio di Presidenza

(modificato dal Senato il 20 dicembre 2017 e modificato e integrato dall'art. 1, comma 3, della Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022)

1. I Senatori chiamati a far parte del Governo cessano dalle cariche del Consiglio di Presidenza.

1-bis. I componenti del Consiglio di Presidenza che cessano di far parte del Gruppo parlamentare di appartenenza decadono dall'incarico. Tale disposizione non si applica quando la cessazione sia stata deliberata dal Gruppo di provenienza, ovvero in caso di scioglimento o fusione con altri Gruppi parlamentari. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano mai al Presidente del Senato. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano mai al Presidente del Senato.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

CAPO IV

DEI GRUPPI PARLAMENTARI

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 14

Composizione dei Gruppi parlamentari (1)

(modificato dal Senato il 26 gennaio 1977, il 5 ottobre 1983, il 6 agosto 1992 e il 20 dicembre 2017 e sostituito dall'art. 1, comma 4, della Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022)

1. Tutti i Senatori debbono appartenere ad un Gruppo parlamentare. I Senatori di diritto e a vita e i Senatori a vita, nella autonomia della loro legittimazione, possono non entrare a far parte di alcun Gruppo. Sono considerati non iscritti ad alcun Gruppo parlamentare i Senatori che si dimettono dal Gruppo di appartenenza, ivi compreso il Gruppo misto, o ne vengono espulsi, salvo che entro il termine di tre giorni abbiano aderito ad un altro Gruppo già costituito, ad eccezione del Gruppo misto, previa autorizzazione del Presidente del Gruppo stesso.

E' tuttavia consentita entro il termine di tre giorni l'adesione ad una componente politica in seno al Gruppo misto, previa deliberazione favorevole degli appartenenti a tale componente e acquisita l'autorizzazione del legale rappresentante del corrispondente partito o movimento politico. Ai Senatori non iscritti ad alcun Gruppo sono garantiti proporzionati tempi di intervento stabiliti dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ai sensi dell'art. 55, comma 5.

2. Entro tre giorni dalla prima seduta, ogni Senatore è tenuto ad indicare alla Presidenza del Senato il Gruppo del quale intende far parte.

3. I Senatori che entrano a far parte del Senato nel corso della legislatura devono indicare alla Presidenza del Senato, entro tre giorni dalla proclamazione o dalla nomina, a quale Gruppo parlamentare intendono aderire.

4. Ciascun Gruppo, ad esclusione del Gruppo misto e del Gruppo costituito ai sensi del comma 8, dev'essere composto da almeno sei Senatori e deve rappresentare un partito o movimento politico, anche risultante dall'aggregazione di più partiti o movimenti politici, che abbia presentato alle ultime elezioni del Senato propri candidati con lo stesso contrassegno, conseguendo l'elezione di almeno un Senatore. Fermi restando i requisiti di cui al primo periodo e fatto salvo quanto previsto dal terzo periodo, in caso di aggregazione di più partiti o movimenti politici, per ciascun contrassegno presentato, anche contenente più di un simbolo, possono essere costituiti un solo Gruppo o una sola componente politica in seno al Gruppo misto; a tale fine, la richiesta di costituzione del Gruppo o della componente politica deve essere accompagnata dall'assenso del soggetto che ha depositato il contrassegno. Ove più partiti o movimenti politici abbiano presentato alle elezioni congiuntamente liste di candidati con il medesimo contrassegno, con riferimento a tali liste, essi possono costituire un solo Gruppo, che rappresenta complessivamente tutti i medesimi partiti o movimenti politici, ovvero uno o più Gruppi autonomi, composti da almeno sei Senatori, purchè corrispondenti a singoli partiti o movimenti politici che abbiano presentato il proprio contrassegno in coalizione alle ultime elezioni del Senato. I Senatori che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un Gruppo formano il Gruppo misto.

5. In deroga al comma 4, è ammessa la costituzione di Gruppi che rappresentino un partito o un movimento politico che nella legislatura abbia presentato alle elezioni politiche o del Parlamento europeo propri candidati conseguendo l'elezione di propri rappresentanti, a condizione che tale Gruppo sia costituito da non meno di nove componenti e che abbia la medesima denominazione ovvero il medesimo contrassegno del partito o movimento politico rappresentato. Entro trenta giorni dalla costituzione del Gruppo, il Consiglio di Presidenza, integrato da un rappresentante del Gruppo medesimo, stabilisce l'importo del contributo di cui all'art. 16, comma 1, nel rispetto delle specifiche esigenze di tale Gruppo.

6. I Senatori appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente del Senato di costituire componenti politiche in seno ad esso, purchè coloro che intendono aderirvi rappresentino un partito o movimento politico, anche risultante dall'aggregazione di più partiti o movimenti politici, che abbia presentato alle ultime elezioni del Senato propri candidati con lo stesso contrassegno, conseguendo l'elezione di almeno un Senatore. E' altresì consentita la costituzione di componenti politiche in seno al Gruppo misto, che rappresentino un partito o un movimento politico che nella legislatura abbia presentato alle elezioni politiche, regionali o del Parlamento europeo propri candidati conseguendo l'elezione di propri rappresentanti.

7. Nei casi previsti al comma 5 e al comma 6, secondo periodo, i Senatori che intendono costituire un Gruppo parlamentare o una componente politica in seno al Gruppo misto devono trasmettere al Presidente del Senato una dichiarazione di riconoscimento da parte del partito o movimento politico che intendono rappresentare.

8. I Senatori appartenenti alle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge, eletti nelle regioni di insediamento di tali minoranze, e i Senatori eletti nelle regioni di cui all'art. 116, primo comma, della Costituzione, il cui statuto preveda la tutela di minoranze linguistiche possono costituire un Gruppo composto da almeno quattro iscritti.

9. Quando i componenti di un Gruppo regolarmente costituito ai sensi dei commi precedenti si riducano nel corso della legislatura ad un numero inferiore a quello stabilito, ovvero qualora vengano meno i requisiti di cui al comma 5 o al comma 7, il Gruppo è dichiarato sciolto e i Senatori che ne facevano parte, qualora entro tre giorni dalla dichiarazione di scioglimento non aderiscano ad altri Gruppi, vengono iscritti al Gruppo misto.

(1)

«1) Il Regolamento del Senato - ad eccezione della isolata e non estensibile previsione dell'articolo 156-bis, comma 1 - non conosce la figura delle componenti politiche del Gruppo misto;

2) (omissis);

3) (omissis)». (Parere della Giunta per il Regolamento del 30 marzo 2004).

Nella stessa riunione, la Giunta ha ribadito all'unanimità che la possibilità di costituire Gruppi parlamentari con meno di dieci iscritti prevista dall'articolo 14, comma 5, del Regolamento presuppone requisiti tipici della legge elettorale previgente alle modifiche del 1993. Pertanto, allo stato attuale della legislazione elettorale, la predetta disposizione non può trovare applicazione.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 15

Convocazione e costituzione dei Gruppi. Approvazione del regolamento

(modificato dal Senato il 21 novembre 2012, il 20 dicembre 2017 e modificato e integrato dall'art. 1, comma 5, della Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022)

1. Entro sette giorni dalla prima seduta, il Presidente del Senato indice, per ogni Gruppo da costituire, la convocazione dei Senatori che hanno dichiarato di volerne far parte e la convocazione dei Senatori da iscrivere nel Gruppo misto.

2. Ciascun Gruppo si costituisce comunicando alla Presidenza del Senato la propria denominazione ed ogni successiva variazione, nonché l'elenco dei propri componenti, sottoscritto dal Presidente del Gruppo stesso, nominato nella seduta convocata ai sensi del comma 1. Ogni Gruppo nomina inoltre uno o più Vice presidenti ed uno o più Segretari. Ciascun Gruppo nomina o revoca un Senatore Tesoriere. Il regolamento di ciascun Gruppo può prevedere l'attribuzione al Tesoriere della rappresentanza legale del Gruppo stesso. Di dette nomine e di ogni relativo mutamento così come delle variazioni nella composizione del Gruppo parlamentare, viene data comunicazione alla Presidenza del Senato.

3. Salvi i casi previsti all'art. 14, commi 4, penultimo periodo, 5 e 8, nuovi Gruppi parlamentari possono costituirsi nel corso della legislatura solo se risultanti dall'unione di Gruppi già costituiti.

3-bis. Entro trenta giorni dalla propria costituzione, l'Assemblea di ciascun Gruppo approva un regolamento, che è trasmesso alla Presidenza del Senato nei successivi cinque giorni. Il regolamento è pubblicato nel sito internet del Senato.

3-ter. Il regolamento indica in ogni caso nell'Assemblea del Gruppo l'organo competente ad approvare il rendiconto; individua gli organi responsabili della gestione amministrativa e della contabilità del Gruppo; disciplina altresì le modalità e i criteri secondo i quali l'organo responsabile della gestione amministrativa destina i contributi alle finalità di cui al comma 2 dell'articolo 16.

3-quater. Il Consiglio di Presidenza individua le forme di pubblicità dei documenti relativi all'organizzazione interna dei Gruppi, ferme restando in ogni caso la pubblicazione e la libera consultazione on line, nel sito internet del Gruppo, delle informazioni circa l'inquadramento, la qualifica e le mansioni specificamente assegnate e la sede ordinaria di lavoro, relative a ciascun posto di lavoro alle dipendenze del Gruppo.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 16

Locali, attrezzature e contributi destinati ai Gruppi parlamentari

(modificato dal Senato il 21 novembre 2012 e integrato dall'art. 2, comma 2, della Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022)

1. Ai Gruppi parlamentari è assicurata la disponibilità di locali, attrezzature e di un unico contributo annuale, a carico del bilancio del Senato, proporzionale alla loro consistenza numerica, per le finalità di cui al comma 2. Nell'ambito di tale contributo a ciascun Gruppo spetta comunque una dotazione minima di risorse finanziarie, tali da garantire il corretto funzionamento dei Gruppi medesimi, stabilita dal Consiglio di Presidenza tenuto conto delle esigenze di base comuni ai Gruppi.

2. I contributi a carico del bilancio del Senato complessivamente erogati in favore dei Gruppi parlamentari, come determinati e definiti in base alle deliberazioni adottate dal Consiglio di Presidenza, sono destinati dai Gruppi esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività parlamentare e alle attività politiche ad essa connesse, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione ad esse ricollegabili, nonchè alle spese per il funzionamento dei loro organi e delle loro strutture, ivi comprese quelle relative ai trattamenti economici del personale.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 16

Gestione contabile e finanziaria dei Gruppi parlamentari

(introdotto dal Senato il 21 novembre 2012 e modificato il 20 dicembre 2017)

1. Ciascun Gruppo approva un rendiconto di esercizio annuale, entro i termini e secondo le modalità stabiliti dal Consiglio di Presidenza mediante un apposito regolamento di contabilità che disciplina le procedure di contabilizzazione di entrate e spese, con riferimento ai contributi trasferiti dal Senato al Gruppo e destinati alle finalità di cui al comma 2 dell'articolo 16.

2. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, i Gruppi si avvalgono di una società di revisione legale, selezionata dal Consiglio di Presidenza con procedura ad evidenza pubblica, la quale verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ed esprime un giudizio sul rendiconto di cui al comma 1.

3. Il rendiconto è trasmesso al Presidente del Senato, corredato di una dichiarazione del Presidente del Gruppo che ne attesta l'avvenuta approvazione da parte dell'Assemblea del Gruppo e del giudizio della società di revisione di cui al comma 2.

4. Ciascun Gruppo è tenuto a pubblicare on line, nel proprio sito internet liberamente accessibile, ogni mandato di pagamento, assegno o bonifico bancario, con indicazione della relativa causale, secondo modalità

stabilite con delibera del Consiglio di Presidenza.

5. Il controllo di conformità del rendiconto presentato da ciascun Gruppo alle prescrizioni del Regolamento è effettuato a cura dei Senatori Questori, secondo criteri e forme stabiliti dal Consiglio di Presidenza.

Successivamente, i rendiconti sono pubblicati sia nel rispettivo sito internet di ciascun Gruppo sia in allegato al conto consuntivo delle entrate e delle spese del Senato di cui all'articolo 165.

6. L'erogazione dei contributi ai Gruppi a carico del bilancio del Senato è autorizzata dai Senatori Questori, subordinatamente all'esito positivo del controllo di conformità di cui al comma 5.

7. I Senatori Questori riferiscono al Consiglio di Presidenza sulle risultanze dell'attività svolta ai sensi dei commi 5 e 6.

8. Qualora un Gruppo non trasmetta il rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 1, decade dal diritto all'erogazione, per l'anno in corso, dei contributi di cui all'articolo 16. Ove i Senatori Questori riscontrino che il rendiconto o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni del Regolamento, entro dieci giorni dal ricevimento del rendiconto invitano il Presidente del Gruppo a provvedere alla relativa regolarizzazione, fissando un termine di adempimento. Nel caso in cui il Gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, esso decade dal diritto all'erogazione, per l'anno in corso, dei contributi di cui all'articolo 16. Le decadenze previste nel presente comma sono accertate con deliberazione del Consiglio di Presidenza, su proposta dei Senatori Questori, e comportano altresì l'obbligo di restituire, secondo modalità stabilite dallo stesso Consiglio di Presidenza, le somme a carico del bilancio del Senato ricevute e non rendicontate.

9. Con il regolamento di contabilità di cui al comma 1, il Consiglio di Presidenza approva altresì la disciplina del rendiconto da presentare al termine della legislatura, nonché in caso di scioglimento di un Gruppo.

10. Nel caso in cui un Gruppo parlamentare non sia più costituito nella legislatura successiva gli eventuali avanzi di gestione sono restituiti al bilancio del Senato, salvo l'accantonamento per far fronte ad eventuali spese e contenziosi. Si considera ricostituito, in ogni caso, anche il Gruppo parlamentare che, nella legislatura successiva, assuma una denominazione parzialmente diversa da quella assunta nella precedente legislatura, previa intesa tra i rispettivi Presidenti dei Gruppi interessati. Ove il Gruppo ricostituito intenda subentrare nel patrimonio del Gruppo della precedente legislatura, è tenuto, a cura del suo Presidente e del suo tesoriere, ad istituire un idoneo accantonamento a copertura di eventuali oneri a carico del Gruppo della precedente legislatura.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

CAPO V

DELLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO, DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITA' PARLAMENTARI, DELLA COMMISSIONE PER LA BIBLIOTECA E PER L'ARCHIVIO STORICO E DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

(modificato dal Senato il 17 luglio 2002 e modificato e integrato dall'art. 3, comma 2, della Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022)

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 17

Nomina dei componenti della Giunta per il Regolamento, della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e della Commissione per la biblioteca e per l'archivio storico

(modificati dal Senato il 17 luglio 2002)

Il Presidente, non appena costituiti i Gruppi parlamentari, nomina i componenti della Giunta per il Regolamento, della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e della Commissione per la biblioteca e per l'archivio storico, dandone comunicazione al Senato.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 18

Giunta per il Regolamento

(modificato dal Senato il 20 dicembre 2017 e integrato dall'art. 1, comma 6, della Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022)

1. La Giunta per il Regolamento è composta di dieci Senatori, in modo che sia rispecchiata, per quanto possibile, la proporzione esistente in Assemblea tra tutti i Gruppi parlamentari, ed è presieduta dallo stesso Presidente del Senato. Il componente della Giunta che cessa di far parte del Gruppo al quale apparteneva al momento della nomina decade dall'incarico. In tal caso il Presidente del Senato provvede a sostituirlo.

2. Il Presidente, apprezzate le circostanze e udito il parere della Giunta, può integrare con non più di due membri la composizione della Giunta stessa al fine di assicurarne una più adeguata rappresentatività. Alle riunioni della Giunta, convocata ai sensi dell'art. 167, possono partecipare, senza diritto di voto, i Presidenti dei Gruppi parlamentari che non abbiano propri componenti in seno alla Giunta stessa, o un loro delegato.

3. Spetta alla Giunta l'iniziativa o l'esame di ogni proposta di modificazione del Regolamento e il parere su questioni di interpretazione del Regolamento ad essa sottoposte dal Presidente del Senato.

3-bis. Quando uno o più Presidenti di Gruppo la cui consistenza numerica sia pari ad almeno un terzo dei componenti del Senato sollevino una questione di interpretazione del Regolamento, il Presidente sottopone la questione alla Giunta.

3-ter. Il Presidente del Senato, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, può disporre la convocazione della Giunta per il Regolamento in seduta congiunta con l'omologo organismo della Camera dei deputati, al fine di elaborare disposizioni comuni e prassi interpretative condivise e coordinate, volte a garantire il buon andamento dei lavori parlamentari.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 19

Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

(modificato dal Senato il 17 novembre 1988, il 7 giugno 1989, il 23 gennaio 1992, il 20 dicembre 2017 e dall'art. 1, comma 7, della Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022)

1. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è composta di diciannove Senatori, in modo che sia rispecchiata, per quanto possibile, la proporzione esistente in Assemblea tra tutti i Gruppi parlamentari, ed è presieduta da un Senatore che la Giunta elegge fra i propri membri appartenenti ai Gruppi di opposizione. Il requisito dell'appartenenza ai Gruppi di opposizione deve permanere per tutta la durata della carica di Presidente, a pena di decadenza dalla carica stessa. Il componente della Giunta che cessa di far parte del Gruppo al quale apparteneva al momento della nomina decade dall'incarico. In tal caso il Presidente del Senato provvede a sostituirlo.

[2. I Senatori nominati dal Presidente del Senato a comporre la Giunta non possono rifiutare la nomina, nè dare le dimissioni. Il Presidente del Senato può sostituire un componente della Giunta che non possa per gravissimi motivi partecipare, per un periodo prolungato, alle sedute della Giunta stessa.] (comma abrogato) (1)

3. Qualora la Giunta, sebbene ripetutamente convocata dal suo Presidente, non si riunisca per oltre un mese, il Presidente del Senato provvede a rinnovarne i componenti.

4. La Giunta procede alla verifica, secondo le norme dell'apposito Regolamento, dei titoli di ammissione dei Senatori e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità; riferisce, se richiesta, al Senato sulle eventuali irregolarità delle operazioni elettorali che abbia riscontrato nel corso della verifica.

5. Spetta inoltre alla Giunta l'esame delle domande di autorizzazione a procedere presentate ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione nonché di riferire al Senato sugli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria per l'autorizzazione a procedere per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione e sulle domande di autorizzazione presentate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

6. Il Regolamento per la verifica dei poteri previsto dal comma 4 è proposto dalla Giunta per il Regolamento, sentita la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ed è adottato dal Senato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 20

Commissione per la biblioteca e per l'archivio storico

(modificato dal Senato il 17 luglio 2002)

La Commissione per la biblioteca e per l'archivio storico è composta di tre Senatori. La Commissione vigila sulla Biblioteca e sull'Archivio storico del Senato e propone al Consiglio di Presidenza il testo e le modificazioni dei rispettivi Regolamenti.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 20

Comitato per la legislazione

(introdotto dall'art. 3, comma 1, della Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022)

1. Il Comitato per la legislazione è composto da otto Senatori, scelti dal Presidente del Senato in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e dell'opposizione.

2. Il Comitato è presieduto, a turno, da uno dei suoi componenti, per la durata di un anno ciascuno.

3. Il Comitato esprime pareri sui disegni di legge discussi dall'Assemblea o dalle Commissioni in sede deliberante. Le Commissioni possono sempre deliberare di richiedere il parere del Comitato sugli schemi di atti normativi del Governo.

4. Il parere del Comitato è espresso in tempo utile per la conclusione dell'esame, e comunque non oltre cinque giorni dalla trasmissione del testo. All'esame presso il Comitato partecipano il relatore incaricato dalla Commissione competente e il rappresentante del Governo.

5. Il Comitato si esprime sulla valutazione d'impatto e sulla qualità dei testi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonchè all'efficacia di essi per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente. Su richiesta di uno o più membri del Comitato che abbiano espresso opinioni dissenzienti, il parere dà conto di esse e delle loro motivazioni.

6. Qualora le Commissioni che procedono in sede deliberante non intendano adeguare il testo del disegno di legge alle condizioni contenute nel parere del Comitato, si applicano le disposizioni degli articoli 35, comma 2, e 40, commi 5, 6, 6-bis e 6-ter. Per i disegni di legge discussi in Assemblea dalla sede redigente, la Presidenza può ammettere la presentazione di emendamenti strettamente volti ad adeguare il testo in discussione alle condizioni contenute nel parere del Comitato.

7. Le Commissioni possono deliberare di trasmettere al Comitato i disegni di legge recanti norme di delegazione legislativa o disposizioni volte a trasferire alla potestà regolamentare del Governo o di altri soggetti materie già disciplinate con legge. Il Comitato esprime il proprio parere ai sensi dei commi 5 e 6.

8. Al Comitato sono assegnati i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, sui quali esprime entro cinque giorni il proprio parere alle Commissioni competenti, anche proponendo la soppressione delle disposizioni del decreto-legge che contrastino con le regole sulla specificità e omogeneità e sui limiti di contenuto dei decreti-legge, previste dalla legislazione vigente

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

CAPO VI

DELLE COMMISSIONI PERMANENTI E DELLE COMMISSIONI SPECIALI E BICAMERALI

(modificato dal Senato il 20 dicembre 2017)

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 21

Formazione e rinnovo delle Commissioni permanenti: designazioni da parte dei Gruppi (1)

(modificato dal Senato il 26 gennaio 1977, il 30 luglio 1987, il 6 febbraio 2003, il 20 dicembre 2017 e dall'art. 1, comma 8, della Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022)

1. Ciascun Gruppo, entro cinque giorni dalla propria costituzione, procede, dandone comunicazione alla Presidenza del Senato, alla designazione dei propri rappresentanti nelle singole Commissioni permanenti di cui all'articolo 22, in ragione di uno ogni dieci iscritti.

2. I Gruppi composti da un numero di Senatori inferiore a quello delle Commissioni sono autorizzati a designare uno stesso Senatore in tre Commissioni in modo da essere rappresentati nel maggior numero possibile di Commissioni.

3. I Senatori che non risultino assegnati dopo la ripartizione prevista al comma 1 sono distribuiti nelle Commissioni permanenti, sulla base delle proposte dei Gruppi di appartenenza, dal Presidente del Senato, in modo che in ciascuna Commissione siano rispecchiati, per quanto possibile, la proporzione esistente in Assemblea tra tutti i Gruppi parlamentari e il rapporto tra maggioranza e opposizione. Il Presidente del Senato assegna alle diverse Commissioni permanenti i Senatori che non risultano iscritti ad alcun Gruppo parlamentare, nel rispetto del rapporto tra maggioranza e opposizione.

4. Il Senatore chiamato a far parte del Governo è, per la durata della carica, sostituito dal suo Gruppo nella Commissione con altro Senatore, il quale continua ad appartenere anche alla Commissione di provenienza. Il Senatore che rappresenta il Governo in una Commissione può sostituire uno dei Senatori del Gruppo di appartenenza, incluso quello designato dal Gruppo stesso ai sensi del periodo precedente.

4-bis. [Abrogato]

5. Tranne i casi previsti nei commi 2 e 4, nessun Senatore può essere assegnato a più di una Commissione permanente.

6. Il Presidente comunica al Senato la composizione delle Commissioni permanenti.

7. Le Commissioni permanenti vengono rinnovate dopo il primo biennio della legislatura ed i loro componenti possono essere confermati.

(1)

«1) L'articolo 21, comma 3, del Regolamento, ai sensi del quale, la distribuzione dei "Senatori eccedentari" in ciascuna Commissione permanente deve essere effettuata in modo tale da rispecchiare la proporzione esistente in Assemblea tra tutti i Gruppi parlamentari, si interpreta anche alla luce del necessario rispetto dei rapporti di consistenza tra i Gruppi di maggioranza e opposizione;

2) con riferimento al Gruppo Misto e agli altri Gruppi dei quali facciano parte Senatori sia di maggioranza che di opposizione, le proposte di designazione devono garantire l'equilibrata distribuzione dei componenti di ciascun Gruppo in Commissione, nel rispetto del criterio interpretativo di cui al punto 1 del presente parere;

3) il Presidente, in conformità del potere attribuitogli dall'articolo 21, comma 3, del Regolamento, valuta che le proposte dei Gruppi siano rispondenti al principio stabilito al punto 1 del presente parere. Il Presidente distribuisce conseguentemente i "Senatori eccedentari" nelle Commissioni dandone avviso anche per le vie brevi ai Presidenti dei Gruppi e delle Commissioni interessati prima di ogni altra comunicazione. I Presidenti dei Gruppi hanno facoltà di formulare proposte alternative, nel rispetto dei criteri di cui al punto 1 del presente parere, entro la successiva riunione della Commissione, ai fini della definitiva pronuncia della Presidenza;

4) il Presidente può esercitare il potere derivante dall'articolo 21, comma 3, del Regolamento, con le modalità di cui al punto 3 del presente parere, ogni qualvolta modificazioni intervenute nel numero e nella composizione dei Gruppi parlamentari alterino, attraverso la distribuzione dei "Senatori eccedentari" in ciascuna Commissione, la proporzione esistente in Assemblea tra i Gruppi parlamentari con riferimento alla loro consistenza e ai rapporti tra maggioranza e opposizione». (Parere della Giunta per il Regolamento dell'11 ottobre 2011).

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 22

Commissioni permanenti - Competenze

(modificato dal Senato il 30 luglio 1987, il 6 febbraio 2003, il 20 dicembre 2017 e sostituito dall'art. 1, comma 9, della Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022)

1. Le Commissioni permanenti hanno competenza sulle materie per ciascuna indicate:

1ª - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione;

2ª - Giustizia;

3ª - Affari esteri e difesa;

4ª - Politiche dell'Unione europea;

5ª - Programmazione economica, bilancio;

6ª - Finanze e tesoro;

7ª - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport;

8ª - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica;

9ª - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare;

10ª - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 23

Commissione Politiche dell'Unione europea 

(modificato dal Senato il 17 novembre 1988, il 30 novembre 1988, sostituito il 6 febbraio 2003, modificato il 20 dicembre 2017 e integrato dall'art. 2, comma 3, della Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022)

1. La Commissione Politiche dell'Unione europea ha competenza generale sugli aspetti ordinamentali dell'attività e dei provvedimenti dell'Unione europea e delle sue istituzioni e dell'attuazione degli accordi europei. La Commissione ha inoltre competenza sulle materie connesse al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. La Commissione cura altresì, per quanto di sua competenza, i rapporti con il Parlamento europeo e con la Conferenza degli organismi specializzati negli affari europei dei Parlamenti nazionali degli Stati dell'Unione.

1-bis. I membri del Parlamento europeo eletti in Italia possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute della Commissione Politiche dell'Unione europea, in relazione a specifici provvedimenti. Possono altresì formulare osservazioni e proposte con riguardo ai lavori della Commissione.

1-ter. Il Presidente della Commissione assicura il coordinamento dei lavori della Commissione stessa con le attività dei membri del Parlamento europeo invitati a partecipare.

2. La Commissione ha competenza referente sui disegni di legge europea e di delegazione europea, nonché sugli altri disegni di legge, aventi contenuto analogo, recanti disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e per l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea.

3. Spetta alla Commissione esprimere il parere - o, nei casi di cui al comma 3 dell'articolo 144, formulare osservazioni e proposte - sui disegni di legge e sugli schemi di atti normativi del Governo concernenti l'applicazione dei trattati dell'Unione europea, e successive modificazioni, o relativi all'attuazione di norme dell'Unione europea ed in generale su tutti i disegni di legge che possano comportare problemi rilevanti di compatibilità con la normativa dell'Unione europea, nonché esaminare gli affari e le relazioni di cui all'articolo 142. In particolare, la Commissione esprime il parere ovvero formula osservazioni e proposte sui predetti atti in merito ai rapporti delle Regioni con l'Unione europea, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alla formazione ed all'attuazione degli atti normativi comunitari, di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, alla disciplina dei casi e delle forme in cui le Regioni possono concludere accordi con Stati o intese con enti territoriali interni ad altri Stati membri dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 117, nono comma, della Costituzione, nonché al rispetto del principio di sussidiarietà nei rapporti tra l'Unione europea e lo Stato e le Regioni, di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione. La Commissione esercita inoltre le competenze che ad essa sono specificamente attribuite dalle disposizioni del presente Regolamento.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 24

Commissioni speciali

Quando il Senato disponga la nomina di una Commissione speciale, il Presidente ne stabilisce la composizione e procede alla sua formazione attraverso le designazioni dei Gruppi parlamentari, rispettando il criterio della proporzionalità.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 25

Nomina di organi collegiali

1. Salvo quanto disposto da norme speciali di legge o del Regolamento, per la elezione dei membri di organi collegiali ciascun Senatore vota per due terzi dei componenti da nominare, non computando le frazioni inferiori a metà dell'unità; quando si debbano nominare meno di tre componenti ciascun Senatore vota per un solo nome. Sono proclamati eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti si applica l'ultimo comma dell'articolo 5.

2. Lo spoglio delle schede è fatto da tre Segretari designati dal Presidente. Si applica la disposizione del comma 2 dell'articolo 11.

3. Per la nomina, mediante elezione, di organi collegiali che per prescrizione di legge o del Regolamento debbono essere composti in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi parlamentari, la Presidenza comunica ai Gruppi stessi il numero dei posti spettanti a ciascuno in base al suddetto criterio, richiedendo la designazione di un eguale numero di nomi. Sulla base di tali designazioni il Presidente compila la lista da sottoporre all'Assemblea, che delibera con votazione a scrutinio segreto.

4. Le disposizioni dei commi precedenti si osservano, in quanto possibile, anche nelle elezioni suppletive.

5. La nomina di organi collegiali o di singoli loro componenti può essere deferita dal Senato al Presidente.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 26

Organi collegiali bicamerali

1. Quando si deve procedere alla formazione di organi collegiali bicamerali, il Presidente del Senato promuove le opportune intese con il Presidente della Camera dei deputati al fine di assicurare, nel rispetto del criterio della proporzionalità, la rappresentanza del maggior numero di Gruppi parlamentari costituiti nei due rami del Parlamento.

2. Per il funzionamento di tali organi, quando hanno sede in Senato, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Regolamento del Senato.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 27

Elezione dell'Ufficio di Presidenza delle Commissioni

(modificato dal Senato il 20 dicembre 2017 e modificato e integrato dall'art. 1, comma 10, della Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022)

1. Le Commissioni, nella loro prima seduta, procedono all'elezione del Presidente, di due Vice Presidenti e di due Segretari.

2. Per la elezione del Presidente si applicano le disposizioni dell'articolo 4.

3. Per la elezione, rispettivamente, dei due Vice Presidenti e dei due Segretari ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome e sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età. Le stesse disposizioni si applicano per le elezioni suppletive.

3-bis. I componenti dell'Ufficio di Presidenza che cessano di far parte del Gruppo al quale appartenevano al momento dell'elezione decadono dall'incarico. Tale disposizione non si applica quando la cessazione sia stata deliberata dal Gruppo di provenienza, ovvero in caso di scioglimento o fusione con altri Gruppi parlamentari.

3-ter. La disposizione di cui al comma 3-bis si applica con riferimento a tutti gli organi collegiali del Senato, tranne quelli presieduti dal Presidente del Senato.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 28

Riunione delle Commissioni nelle diverse sedi

(modificato dal Senato il 20 dicembre 2017)

Le Commissioni si riuniscono in sede deliberante per l'esame e la deliberazione di disegni di legge; in sede redigente per l'esame dei disegni di legge da sottoporre all'Assemblea per la sola votazione degli articoli e la votazione finale; in sede referente per l'esame di disegni di legge o affari sui quali devono riferire all'Assemblea; in sede consultiva per esprimere pareri su disegni di legge o affari assegnati ad altre Commissioni. Esse si riuniscono inoltre per l'esame o la deliberazione di affari per i quali non devono riferire all'Assemblea, per lo svolgimento di interrogazioni, per ascoltare o discutere informative o comunicazioni del Governo, per acquisire elementi informativi e per compiere indagini conoscitive.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 29

Convocazione delle Commissioni (1)

(modificato dal Senato il 17 novembre 1988, il 6 febbraio 2003 e modificato e integrato dall'art. 2, comma 4, della Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022

1. Le Commissioni sono convocate per la prima volta dal Presidente del Senato per procedere alla propria costituzione. Successivamente la convocazione è fatta dai rispettivi Presidenti con la diramazione dell'ordine del giorno.

2. Gli Uffici di Presidenza delle Commissioni, integrati dai rappresentanti dei Gruppi, predispongono il programma e il calendario dei lavori di ciascuna Commissione, che sono stabiliti in modo da assicurare l'esame in via prioritaria dei disegni di legge e degli altri argomenti compresi nel programma e nel calendario dell'Assemblea. Quando la discussione di un determinato argomento, anche non compreso nel programma, sia richiesta da almeno un quinto dei componenti della Commissione, l'inserimento nell'ordine del giorno in tempi brevi è rimesso all'Ufficio di Presidenza della Commissione stessa.

2-bis. Il programma e il calendario dei lavori di ciascuna Commissione sono altresì predisposti in modo tale da assicurare il tempestivo esame degli atti preparatori della legislazione dell'Unione europea, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o comunicati dal Governo.

3. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva. L'ordine del giorno è stampato e pubblicato.

4. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, secondo quanto disposto dal comma 3, l'ordine del giorno deve essere stampato, pubblicato ed inviato a tutti i componenti della Commissione non meno di ventiquattro ore prima della seduta. Per le sedute delle Commissioni in sede deliberante e redigente detto termine è di quarantotto ore.

5. La convocazione delle Commissioni in sede deliberante e redigente nei periodi di aggiornamento dei lavori del Senato viene comunicata, mediante annuncio della data e dell'ordine del giorno delle sedute delle Commissioni stesse, dal Presidente del Senato in Assemblea nell'ultima seduta prima dell'aggiornamento o mediante invio dell'ordine del giorno stesso a tutti i Senatori, di norma almeno tre giorni prima della data di riunione.

6. Le Commissioni vengono convocate in via straordinaria, per la discussione di determinati argomenti, quando ne faccia richiesta il Presidente del Senato, anche su domanda del Governo. Il Presidente del Senato può altresì richiedere che le convocazioni già disposte vengano revocate quando lo reputi necessario in relazione ai lavori dell'Assemblea.

7. Nei periodi di aggiornamento dei lavori del Senato, la convocazione di Commissioni per la discussione di determinati argomenti può essere richiesta anche da un terzo dei componenti delle Commissioni stesse. La convocazione deve avvenire entro il decimo giorno dalla richiesta.

8. Le Commissioni possono essere convocate in concomitanza con l'Assemblea qualora durante i lavori della stessa non siano previste votazioni, salvo che il Presidente del Senato non disponga diversamente nell'interesse dei lavori.

8-bis. I Presidenti delle Commissioni permanenti e speciali possono riunirsi per stabilire orari dì convocazione delle sedute delle Commissioni, al fine di coordinare i rispettivi lavori ed evitare convocazioni contestuali.

(1)

«In mancanza di accordo in sede di Ufficio di Presidenza allargato sul programma e sul calendario dei lavori delle Commissioni, la decisione definitiva in materia va rimessa al plenum della Commissione medesima: ciò, in applicazione analogica del principio puntualmente sancito dalle disposizioni regolamentari per la programmazione dell'attività dell'Assemblea». (Parere della Giunta per il Regolamento del 16 novembre 1988).

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 30

Numero legale per le sedute delle Commissioni - Verificazione

(modificato dal Senato il 24 febbraio 1999)

1. Per la validità delle sedute delle Commissioni in sede deliberante e redigente, di quelle nelle quali le Commissioni discutano e adottino deliberazioni su affari per i quali non debbano riferire all'Assemblea, nonchè nei casi previsti dall'articolo 27, è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti delle Commissioni stesse, accertata dal Presidente all'inizio della seduta. In tutti gli altri casi, tale accertamento non è richiesto.

2. Si presume che la Commissione sia sempre in numero legale per deliberare. Tuttavia il Presidente, d'ufficio in occasione della prima votazione per alzata di mano successiva alla chiusura della discussione generale, o su richiesta di un Senatore, formulata prima dell'indizione di ogni altra votazione per alzata di mano, dispone la verifica.

3. Quando ha luogo la verifica del numero legale, per la validità delle deliberazioni assunte nelle sedi di cui al comma 1 è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione. In ogni altra sede, è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti.

4. Prima della votazione di una proposta per la cui approvazione sia richiesto il voto favorevole di una maggioranza dei componenti della Commissione, il Presidente può disporre l'accertamento del numero dei presenti.

5. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per venti minuti. Si applica, per il prosieguo, la disciplina prevista per l'Assemblea.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 31

Partecipazione dei Senatori a Commissioni diverse da quelle di appartenenza - Vincolo del segreto

1. Ogni Senatore può partecipare alle sedute di Commissioni diverse da quelle alle quali appartiene, senza diritto di voto.

2. Ciascun Gruppo può, per un determinato disegno di legge o per una singola seduta, sostituire i propri rappresentanti in una Commissione, previa comunicazione scritta al Presidente della Commissione stessa.

3. Le Commissioni possono decidere che, per determinati documenti, notizie o discussioni che interessano lo Stato, i propri componenti siano vincolati dal segreto. In questo caso è vietata la partecipazione dei Senatori che non facciano parte delle Commissioni stesse, prevista dal primo comma.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 32

Processo verbale delle sedute delle Commissioni

Delle sedute delle Commissioni si redige il processo verbale secondo le norme del primo comma dell'articolo 60. Alla redazione del processo verbale sovrintendono i Senatori segretari.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 33

Pubblicità dei lavori delle Commissioni

(modificato dal Senato il 17 novembre 1988 e il 20 dicembre 2017)

1. Di ogni seduta di Commissione si redige e si pubblica un riassunto dei lavori, nonché, nei casi di sedute in sede deliberante e redigente e nelle altre ipotesi previste dal Regolamento, il resoconto stenografico.

2. Nel riassunto e nel resoconto non si fa menzione delle discussioni e delle deliberazioni relative agli argomenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 31.

3. [Abrogato]

4. Il Presidente del Senato, su domanda della Commissione, può disporre che la stampa o anche il pubblico siano ammessi a seguire lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi.

5. Nei casi di sedute in sede deliberante e redigente, la pubblicità dei lavori è assicurata anche attraverso impianti audiovisivi collocati in separati locali, a disposizione del pubblico e della stampa.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 34

Assegnazione dei disegni di legge e degli affari alle Commissioni - Commissioni riunite - Conflitti di competenza

(modificato dal Senato il 17 novembre 1988, il 6 febbraio 2003, il 20 dicembre 2017 e dall'art. 1, comma 11, della Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022)

1. Il Presidente del Senato assegna alle Commissioni permanenti competenti per materia o a Commissioni speciali i disegni di legge e in generale gli affari sui quali le Commissioni sono chiamate a pronunciarsi ai sensi del presente Regolamento, e ne dà comunicazione al Senato. Può inoltre inviare alle Commissioni relazioni, documenti e atti pervenuti al Senato riguardanti le materie di loro competenza.

1-bis. I disegni di legge sono di regola assegnati in sede deliberante ai sensi dell'articolo 35 o in sede redigente ai sensi dell'articolo 36.

2. Un disegno di legge o affare può essere assegnato a più Commissioni per l'esame o la deliberazione in comune. Le Commissioni riunite sono di regola presiedute dal più anziano di età fra i Presidenti delle Commissioni stesse.

3. Il Presidente del Senato assegna alla 4ª Commissione permanente e alle altre Commissioni competenti per materia, secondo le rispettive competenze, gli atti previsti dagli articoli 23, 125-bis, 142, 143 e 144.

4. Se la Commissione reputi che un argomento ad essa assegnato non sia di sua competenza, ne riferisce al Presidente del Senato per le decisioni da adottare.

5. Nel caso in cui più Commissioni si ritengano competenti, il Presidente del Senato decide, uditi i Presidenti delle Commissioni interessate.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 35

Assegnazione alle Commissioni in sede deliberante

(modificato dal Senato il 22 novembre 1988, il 30 novembre 1988, il 20 dicembre 2017 e dall'art. 2, comma 5, della Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022)

1. Fatta eccezione per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa, di conversione di decreti-legge, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi, nonché per quelli di cui all'articolo 126-bis e per i disegni di legge rinviati alle Camere ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, per i quali sono sempre obbligatorie la discussione e la votazione da parte dell'Assemblea, il Presidente può assegnare, dandone comunicazione al Senato, singoli disegni di legge alla deliberazione delle stesse Commissioni permanenti che sarebbero competenti a riferire all'Assemblea, o di Commissioni speciali.

2. Fino al momento della votazione finale, tuttavia, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea se il Governo o un decimo dei componenti del Senato o un quinto dei componenti della Commissione richiedano al Presidente del Senato, o, a discussione già iniziata, al Presidente della Commissione, che il disegno di legge stesso sia discusso e votato dall'Assemblea oppure che sia sottoposto, previa votazione degli articoli, alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il disegno di legge è rimesso all'Assemblea anche nelle ipotesi previste dai commi 5, 6, 6-bis e 6-ter dell'articolo 40. In caso di riassegnazione del disegno di legge in sede referente la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari fissa il termine per la conclusione dell'esame in Commissione.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 36

Assegnazione alle Commissioni in sede redigente

(modificato dal Senato il 22 novembre 1988, il 30 novembre 1988, il 20 dicembre 2017 e dall'art. 2, comma 6, della Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022)

1. Salve le eccezioni previste dal comma 1 dell'art. 35, il Presidente può, dandone comunicazione al Senato, assegnare in sede redigente alle Commissioni permanenti o a Commissioni speciali disegni di legge, riservata all'Assemblea la sola votazione degli articoli e la votazione finale con sole dichiarazioni di voto [, con le modalità e nei limiti di cui al comma 2 dell'art. 109] (parole soppresse) (1).

[2. Entro otto giorni dalla comunicazione al Senato dell'avvenuta assegnazione, otto Senatori possono chiedere che l'esame in Commissione sia preceduto da una discussione in Assemblea per fissare, con apposito ordine del giorno, i criteri informatori a cui la Commissione dovrà attenersi nella formulazione del testo. Sulla richiesta l'Assemblea delibera per alzata di mano, senza discussione. Se la richiesta è accolta, il disegno di legge viene inserito nel programma dei lavori per essere iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea per la discussione anzidetta.] (comma abrogato) (2)

3. Fino al momento della votazione finale da parte dell'Assemblea, il disegno di legge è sottoposto alla procedura normale di esame e di approvazione qualora ne facciano richiesta il Governo o un decimo dei componenti del Senato, o un quinto dei componenti della Commissione, o quando si verifichi una delle ipotesi previste dai commi 5, 6, 6-bis e 6-ter dell'articolo 40. In caso di riassegnazione del disegno di legge in sede referente la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari fissa il termine per la conclusione dell'esame in Commissione.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 37

Trasferimento di un disegno di legge dalla sede referente alla sede deliberante o redigente (1)

(modificato dal Senato il 22 novembre 1988, il 30 novembre 1988 e dall'art. 2, comma 7, della Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022)

1. Salve le eccezioni previste dal comma 1 dell'art. 35, il Presidente del Senato, quando ne faccia richiesta la Commissione unanime e il Governo dia il proprio assenso, ha facoltà di trasferire in sede deliberante o redigente un disegno di legge precedentemente deferito alla Commissione in sede referente.

2. Il trasferimento non può essere disposto quando sia stato espresso, nelle ipotesi previste dai commi 5, 6, 6-bis, sesto periodo, e 6-ter; secondo periodo dell'articolo 40, parere contrario al provvedimento.

(1)

«In merito alla procedura di nuova assegnazione alla sede deliberante o redigente dei disegni di legge già deferiti ed esaminati in sede referente, la Giunta conferma la legittimità della prassi con la quale la Presidenza si riappropria del potere generale di assegnazione previsto dall'articolo 34 del Regolamento con il conforto dell'avviso della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, espresso all'unanimità o con una maggioranza tale da riscontrare la sola opposizione di Presidenti di Gruppo la cui complessiva consistenza non consenta di attivare la rimessione del provvedimento all'esame dell'Assemblea. Nel constatare il carattere risalente della prassi, la Giunta ritiene che questa si fondi su imprescindibili ragioni di funzionalità delle procedure e, sul piano formale, appaia assolutamente coerente con il disposto dell'articolo 72, terzo comma, della Costituzione, il quale esclude che esigue minoranze possano detenere un potere di libero veto sulla scelta della sede d'esame dei disegni di legge». (Parere della Giunta per il Regolamento del 15 febbraio 2000).

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 38

Pareri sui disegni di legge e sugli affari

Il Presidente può disporre che su un disegno di legge o affare da lui assegnato ad una Commissione sia espresso il parere di altra Commissione. Se una Commissione ritiene utile sentire il parere di altra Commissione o di esprimerlo su disegni di legge o affari assegnati a Commissione diversa, lo chiede tramite il Presidente del Senato.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 39

Procedura per la espressione dei pareri

1. La Commissione incaricata di esprimere il parere dovrà comunicarlo entro un termine non superiore a quindici giorni, o otto per i disegni di legge dichiarati urgenti, salvo la facoltà del Presidente del Senato, apprezzate le circostanze, di fissare un termine ridotto.

2. Se detti termini decorrono senza che la Commissione faccia conoscere il proprio parere, si intende che essa non reputa di doverne esprimere alcuno, a meno che, su richiesta del Presidente dell'organo consultato, sia stata concessa dalla Commissione competente per materia una proroga del termine, per un tempo che non può essere superiore a quello del termine originario.

3. Il parere è di norma espresso per iscritto. In casi di urgenza o quando comunque se ne manifesti l'opportunità, il parere può essere comunicato alla Commissione competente mediante intervento personale del Presidente della Commissione consultata o di un membro di essa da lui delegato.

4. La Commissione consultata può chiedere che il parere scritto sia stampato in allegato alla relazione che la Commissione competente presenta all'Assemblea.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 40

Pareri obbligatori (1)

(modificato dal Senato il 22 novembre 1988, il 30 novembre 1988 e, da ultimo, il 6 febbraio 2003, il 20 dicembre 2017 e modificato e integrato dagli artt. 1, comma 12 e 2, comma 8, della Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022)

1. Sono assegnati alla 4ª Commissione permanente, per il parere, i disegni di legge di cui all'articolo 23, comma 3, deferiti ad altre Commissioni, nonché i disegni di legge che disciplinano le procedure di adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa dell'Unione europea.

2. Sono assegnati alla 1ª Commissione permanente, per il parere, i disegni di legge deferiti ad altre Commissioni che presentino aspetti rilevanti in materia costituzionale o che attengano alla organizzazione della pubblica Amministrazione.

3. Sono assegnati per il parere alla 5ª Commissione permanente i disegni di legge deferiti ad altre Commissioni che comportino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate o che contengano disposizioni rilevanti ai fini delle direttive e delle previsioni del programma di sviluppo economico.

4. Sono assegnati alla 2ª Commissione permanente, per il parere, i disegni di legge deferiti ad altre Commissioni che contengano disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative.

5. Quando la 5ª Commissione permanente esprime parere scritto contrario all'approvazione di un disegno di legge che importi nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate e che sia stato assegnato in sede deliberante o redigente ad altra Commissione, motivando la sua opposizione con la insufficienza delle corrispettive quantificazioni o della copertura finanziaria, secondo le prescrizioni dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione e delle vigenti disposizioni legislative, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea qualora la Commissione competente per materia non si uniformi al suddetto parere.

6. Gli stessi effetti produce il parere scritto contrario espresso dalla 1ª Commissione permanente nelle ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo, nonché il parere contrario della 4ª Commissione permanente nelle ipotesi di cui al comma 1, qualora la Commissione competente per materia non si uniformi al suddetto parere.

6-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 3, ad eccezione dei disegni di legge esaminati ai sensi dell'art. 126-bis, il parere alla 5ª Commissione permanente è richiesto per i soli emendamenti approvati. In assenza di tale parere, l'incarico di riferire all'Assemblea non può essere conferito al relatore prima del decorso di quindici giorni dalla richiesta, salva la facoltà del Presidente del Senato, apprezzate le circostanze, di fissare un termine diverso. Ove la 5ª Commissione deliberi di richiedere al Governo la relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri finanziari recati dagli emendamenti, di cui all'art. 76-bis, comma 3, il Governo trasmette la relazione tecnica entro il termine di cinque giorni. La mancata trasmissione della relazione entro tale termine non può determinare presunzioni di onerosità finanziaria degli emendamenti. Ove la 5ª Commissione permanente abbia espresso parere contrario, ai sensi dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione, o parere favorevole condizionatamente, ai sensi dello stesso art. 81, a modificazioni specificamente formulate, la Commissione competente per materia pone in votazione le modifiche richieste. In caso di esame in sede redigente o deliberante, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea qualora la Commissione competente per materia non si uniformi al suddetto parere. In caso di esame in sede referente, qualora la Commissione non abbia adeguato il testo del disegno di legge alle condizioni formulate nel parere, deve indicarne le ragioni nella relazione all'Assemblea.

6-ter. Fermo restando quanto previsto al comma 2, il parere alla 1ª Commissione permanente è richiesto per i soli emendamenti approvati. In caso di esame in sede redigente o deliberante, ove la 1ª Commissione permanente abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate, la Commissione competente per materia pone in votazione le modifiche richieste; qualora la Commissione competente non si uniformi al suddetto parere il disegno di legge è rimesso all'Assemblea. In caso di esame in sede referente, qualora la Commissione non abbia adeguato il testo del disegno di legge alle condizioni formulate nel parere, deve indicarne le ragioni nella relazione all'Assemblea.

7. Fatte salve le disposizioni contenute nel comma 10, i pareri di cui al presente articolo sono espressi nei termini e con le modalità stabiliti nell'articolo 39 e sono stampati in allegato alla relazione che la Commissione competente presenta all'Assemblea. La relazione deve motivare l'eventuale mancato recepimento dei suddetti pareri.

8. La verifica della idoneità della copertura finanziaria, ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 5, deve riferirsi alla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e agli oneri ricadenti su ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale in vigore.

9. I disegni di legge che contengano disposizioni nelle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione e in quelle previste dagli statuti speciali delle Regioni adottati con leggi costituzionali, o che riguardino l'attività legislativa o amministrativa delle Regioni, sono trasmessi anche alla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Ove quest'ultima, nei termini di cui all'articolo 39, esprima il proprio parere, questo è allegato alla relazione che la Commissione competente presenta all'Assemblea.

10. Ai fini della espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti 1ª, 4ª e 5ª, tutti i termini stabiliti nell'articolo 39 decorrono dalla data in cui il parere viene richiesto dalla Commissione competente per materia.

11. Ove siano trasmessi per il parere alla 5ª Commissione permanente disegni di legge ed emendamenti che prevedano l'utilizzo di stanziamenti di bilancio, ivi inclusi gli accantonamenti iscritti nei fondi speciali, per finalità difformi da quelle stabilite nella legge di bilancio, è facoltà della medesima 5ª Commissione permanente chiedere, alle Commissioni competenti nella materia di cui allo stanziamento di bilancio o all'accantonamento, un parere in ordine al richiamato utilizzo difforme.

12. Le Commissioni competenti per materia sono tenute ad inviare alla 5ª Commissione permanente, in ordine ai disegni di legge ed agli emendamenti sui quali è richiesto il parere di questa, tutti gli elementi da esse acquisiti, utili alla verifica della quantificazione degli oneri, ivi inclusa la relazione tecnica di cui all'art. 76-bis, comma 3, ove richiesta.

(1)

«In attesa dell'attuazione dell'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, la 1ª Commissione permanente - in via sperimentale e transitoria - esprime parere sui disegni di legge e sugli emendamenti presentati in Commissione come pure in Assemblea, nonchè sugli schemi di atti normativi del Governo sottoposti a parere parlamentare, al fine di valutarne la conformità al mutato assetto costituzionale del riparto delle competenze normative fra lo Stato e le regioni.

Si applica a tal fine, per quanto occorra, l'articolo 100, comma 7, primo periodo, del Regolamento». (Parere della Giunta per il Regolamento del 23 ottobre 2001).

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 41

Procedura delle Commissioni in sede deliberante

(modificato dal Senato il 17 novembre 1988, il 6 febbraio 2003 e dagli artt. 1, comma 13 e 2, comma 9, della Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022)

1. Per la discussione e votazione dei disegni di legge da parte delle Commissioni in sede deliberante si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla discussione e votazione in Assemblea, con esclusione delle limitazioni alla presentazione degli emendamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 100. Per le votazioni nominali ed a scrutinio segreto - che si svolgono con le modalità indicate nei commi 1 e 2 dell'articolo 116 e nel comma 6 dell'articolo 118 - è richiesta rispettivamente la domanda di due e di tre Senatori. Le richieste che in Assemblea debbono essere avanzate da almeno cinque Senatori, sono proposte in Commissione da almeno due Senatori o anche da uno, se a nome di un Gruppo parlamentare.

2. La discussione può essere preceduta da una esposizione preliminare del Presidente, o di un Senatore dallo stesso delegato a riferire alla Commissione, sul disegno di legge, sui suoi precedenti e su tutto quanto possa servire ad inquadrare i problemi che nel disegno stesso vengono regolati.

3. Se il Senatore proponente del disegno di legge, o, nel caso di più proponenti, il primo firmatario non fa parte della Commissione competente a discuterlo, egli dovrà essere avvertito della convocazione della Commissione stessa.

4. Tutti i Senatori possono trasmettere alla Commissione emendamenti e ordini del giorno e chiedere o essere richiesti di illustrarli davanti ad essa.

5. Gli emendamenti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate, quelli che presentino aspetti rilevanti in materia costituzionale o che attengano alla organizzazione della pubblica Amministrazione, quelli che contengano disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative e quelli che contengano disposizioni nelle materie di cui all'articolo 40, comma 1, devono essere presentati prima dell'inizio della discussione e sono inviati per il parere, rispettivamente, alla 5ª, alla 1ª, alla 2ª e alla 4ª Commissione permanente. Il termine per il parere è di otto giorni a decorrere dalla data dell'invio. Per quanto concerne i pareri della 1ª, della 4ª e della 5ª Commissione permanente si applicano le disposizioni dei commi 5, 6, 6-bis e 6-ter dell'art. 40.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 42

Procedura delle Commissioni in sede redigente - Votazione finale del disegno di legge in Assemblea

(modificato dal Senato il 20 dicembre 2017 e dall'art. 2, comma 10, della Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022)

1. Per la discussione degli articoli nelle Commissioni in sede redigente si applicano le norme dell'articolo 41.

[2. Nell'ipotesi prevista dal comma 2 dell'articolo 36, la Commissione discute i singoli articoli sulla base dei criteri informatori fissati dall'Assemblea. Sull'ammissibilità di ordini del giorno o emendamenti che appaiano contrastanti con i detti criteri decide il Presidente della Commissione.] (comma abrogato) (1)

3. Alle questioni pregiudiziali e sospensive si applicano le disposizioni del comma 3 dell'art. 43.

4. Al termine della discussione, la Commissione nomina un relatore incaricato di redigere la relazione scritta.

5. In Assemblea hanno facoltà di parlare soltanto il relatore e il rappresentante del Governo. Il disegno di legge viene quindi posto ai voti per la sola votazione degli articoli e l'approvazione finale. Sono ammesse le sole dichiarazioni di voto finali.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 43

Procedura delle Commissioni in sede referente

(modificato dal Senato il 17 novembre 1988, il 6 febbraio 2003 e il 20 dicembre 2017)

1. Nell'esame dei disegni di legge assegnati in sede referente alle Commissioni, dopo la eventuale esposizione preliminare di cui al comma 2 dell'articolo 41, si svolge una discussione generale di carattere sommario.

2. Alla discussione dei singoli articoli si procede quando siano stati presentati emendamenti. In tal caso la Commissione può nominare un Comitato, composto in modo da garantire la partecipazione della minoranza, al quale affidare la redazione definitiva del testo del disegno di legge.

3. In Commissione non possono essere decise questioni pregiudiziali o sospensive. Ove siano avanzate e la Commissione sia ad esse favorevole, sono sottoposte, con relazione, all'Assemblea. E' ammesso il semplice rinvio della discussione, purché non superi il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Senato.

[3-bis. In ogni Commissione permanente i Senatori appartenenti alla 14ª Commissione hanno il compito di riferire, anche oralmente, per gli aspetti di cui all'articolo 40, comma 1, dopo la conclusione del relativo esame presso tale Commissione.] (comma soppresso) (1)

4. Al termine della discussione la Commissione nomina un relatore incaricato di riferire all'Assemblea. La relazione deve essere presentata nel termine massimo di dieci giorni dalla data dell'incarico.

5. Per sostenere la discussione dinanzi all'Assemblea la Commissione può nominare una Sottocommissione di non più di sette componenti scelti in modo da garantire la partecipazione della minoranza.

6. E' sempre ammessa la presentazione di relazioni di minoranza.

7. Sia il relatore incaricato dalla Commissione di riferire all'Assemblea che quello di minoranza possono integrare oralmente la propria relazione.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 44

Termini per la presentazione delle relazioni

(modificato dall'art. 2, comma 12, della Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022)

1. Le relazioni delle Commissioni sui disegni di legge assegnati in sede referente e redigente devono essere presentate nel termine massimo di due mesi dalla data di assegnazione.

2. Il Presidente del Senato, in relazione alle esigenze del programma dei lavori o quando le circostanze lo rendano opportuno, può stabilire un termine ridotto per la presentazione della relazione, dandone comunicazione all'Assemblea.

3. Scaduto il termine, il disegno di legge è preso in considerazione, in sede di programmazione dei lavori, per essere discusso, anche senza relazione, nel testo del proponente, salvo che l'Assemblea conceda, su richiesta della Commissione, un nuovo termine di non oltre due mesi, compatibile con l'attuazione del programma dei lavori.

4. Quando, in applicazione delle disposizioni del comma 3, vengono in discussione disegni di legge assegnati in sede redigente e dei quali la Commissione non abbia esaurito l'esame, i disegni di legge stessi sono esaminati e votati dall'Assemblea secondo la procedura ordinaria. [Tuttavia, nel caso che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 36, l'esame in Commissione sia stato preceduto dalla discussione preliminare in Assemblea, non si fa luogo alla discussione generale.] (periodo soppresso) (1)

5. Le relazioni sono stampate e distribuite almeno due giorni prima della discussione.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 45

Computo dei termini

Nel computo dei termini per la presentazione delle relazioni e l'espressione dei pareri non si tiene conto dei periodi in cui i lavori del Senato siano stati aggiornati in attesa di convocazione a domicilio dell'Assemblea.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 46

Informazioni e chiarimenti richiesti dalle Commissioni al Governo - Comunicazioni dei rappresentanti del Governo

(modificato dal Senato il 17 novembre 1988 e il 20 dicembre 2017)

1. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere ai rappresentanti del Governo informazioni o chiarimenti su questioni, anche politiche, in rapporto alle materie di loro competenza. Le informative del Governo, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 105, comma 1-bis, hanno luogo presso le Commissioni anche in sede congiunta dei due rami del Parlamento.

2. Le Commissioni possono altresì chiedere ai rappresentanti del Governo di riferire, anche per iscritto, in merito all'esecuzione di leggi e all'attuazione data ad ordini del giorno, mozioni e risoluzioni approvati dal Senato o accettati dal Governo. Ciascuna Commissione, al fine di conoscere lo stato di attuazione di leggi già in vigore nelle materie di sua competenza, può nominare uno o più relatori che, acquisiti gli elementi conoscitivi, riferiscano alla Commissione entro il termine loro assegnato.

3. I rappresentanti del Governo possono intervenire alle sedute delle Commissioni per farvi comunicazioni anche in sede congiunta dei due rami del Parlamento.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 47

Acquisizione di elementi informativi su disegni di legge, affari assegnati e materie di competenza delle Commissioni.

(modificato dal Senato il 20 dicembre 2017 e integrato e modificato dall'art. 2, comma 13, della Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022)

1. In relazione ai disegni di legge e in generale agli affari ad esse assegnati e alle materie di loro competenza, le Commissioni possono chiedere ai Ministri di disporre che dalle rispettive Amministrazioni e dagli Enti sottoposti al loro controllo, anche mediante l'intervento personale alle sedute di singoli funzionari ed amministratori, siano forniti notizie ed elementi di carattere amministrativo o tecnico occorrenti per integrare l'informazione sulle questioni in esame.

1-bis. In relazione ai pareri sulle nomine governative ad esse assegnati, le Commissioni possono procedere all'audizione del candidato proposto dal Governo. L'audizione ha luogo anche in sede congiunta dei due rami del Parlamento. A seguito dell'audizione si può aprire un dibattito a sé stante.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 48

Indagini conoscitive

(modificato dal Senato il 30 novembre 1988)

1. Nelle materie di loro competenza, le Commissioni possono disporre, previo consenso del Presidente del Senato, indagini conoscitive intese ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni.

2. Nello svolgimento di tali indagini, le Commissioni non dispongono dei poteri di cui al comma 5 dell'articolo 162, nè hanno facoltà di esercitare alcun sindacato politico, di emanare direttive, di procedere ad imputazioni di responsabilità.

3. I programmi relativi, predisposti dalle Commissioni, sono comunicati al Presidente del Senato il quale, per la loro concreta attuazione, cura le intese con i Ministri competenti, anche per quanto riguarda gli Enti pubblici sottoposti al loro controllo, e può autorizzare eventuali consulenze tecniche e sopralluoghi.

4. Tutte le spese riferentisi allo svolgimento delle indagini sono a carico del bilancio del Senato.

5. Al fine delle indagini di cui al presente articolo, le Commissioni hanno facoltà di tenere apposite sedute alle quali possono essere chiamati ad intervenire i Ministri competenti, funzionari ministeriali e amministratori di Enti pubblici. Possono altresì essere invitati rappresentanti di Enti territoriali, di organismi privati, di associazioni di categoria ed altre persone esperte nella materia in esame.

6. A conclusione dell'indagine la Commissione può approvare un documento che viene stampato e distribuito. Delle sedute di cui al presente articolo può essere redatto e pubblicato il resoconto stenografico qualora la Commissione lo disponga.

7. Se anche alla Camera dei deputati sia stata disposta una indagine sulla stessa materia, il Presidente del Senato può promuovere le opportune intese con il Presidente della Camera affinchè le Commissioni dei due rami del Parlamento procedano congiuntamente.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 48

Richiesta di procedure informative

(introdotto dal Senato il 17 novembre 1988)

Nel caso in cui il ricorso alle procedure di cui agli articoli 46, 47 e 48 sia proposto da almeno un terzo dei membri della Commissione, la richiesta stessa deve essere sottoposta alla decisione della Commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 49

Richieste al CNEL di pareri, di studi e di indagini - Osservazioni e proposte del CNEL

(abrogato dal Senato il 20 dicembre 2017)

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 50

Relazioni e proposte di iniziativa delle Commissioni - Risoluzioni

(modificato e integrato dall'art. 2, comma 14, della Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022)

1. Le Commissioni hanno facoltà di presentare all'Assemblea, di propria iniziativa, relazioni e proposte sulle materie di loro competenza.

2. A conclusione dell'esame di affari ad esse assegnati sui quali non siano tenute a riferire al Senato, le Commissioni possono votare risoluzioni intese ad esprimere il loro pensiero e gli indirizzi che ne derivano in ordine all'argomento in discussione. Un rappresentante del Governo deve essere invitato ad assistere alla seduta.

3. Su materie per le quali non debba riferire all'Assemblea o per le quali non sia in corso la trattazione di un affare assegnato ai sensi del comma 2, ciascuna Commissione può comunque votare, su proposta del rappresentante di almeno un Gruppo parlamentare, risoluzioni dirette a definire indirizzi su specifici argomenti di propria competenza. Tali risoluzioni sono ammesse anche in sede di Commissioni riunite.

3-bis. Sul dispositivo recato dalle risoluzioni di cui al presente articolo è ammessa la votazione per parti separate.

3-ter. Le risoluzioni di cui al presente articolo, quando ne faccia richiesta il Governo o un terzo dei componenti la Commissione, sono comunicate, accompagnate da una relazione scritta, al Presidente del Senato affinchè le sottoponga alla votazione dell'Assemblea.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 51

Connessione e concorrenza di iniziative legislative

1. I disegni di legge aventi oggetti identici o strettamente connessi sono posti congiuntamente all'ordine del giorno della Commissione competente, salvo che per alcuni di essi la Commissione abbia già esaurito la discussione.

2. Quando il Governo informa l'Assemblea di voler presentare un proprio disegno di legge su una materia che sia già oggetto di un disegno di legge d'iniziativa parlamentare assegnato ad una Commissione, questa può differire o sospendere la discussione del disegno di legge fino alla presentazione del progetto governativo, ma comunque per non più di un mese.

3. Quando sia posto all'ordine del giorno di una Commissione un disegno di legge avente un oggetto identico o strettamente connesso rispetto a quello di un progetto già presentato alla Camera dei deputati, il Presidente del Senato ne informa il Presidente della Camera per raggiungere le possibili intese.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

CAPO VII

DELLA CONVOCAZIONE DEL SENATO, DELLA ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI E DELLE SEDUTE DELL'ASSEMBLEA

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 52

Convocazione del Senato

1. La convocazione del Senato è fatta dal Presidente con la diramazione dell'ordine del giorno.

2. Quando il Senato è convocato ai sensi dell'articolo 62, secondo comma, della Costituzione, nella richiesta di convocazione deve essere specificamente indicato l'argomento da porre all'ordine del giorno.

3. La convocazione in via straordinaria può avvenire anche durante il periodo di proroga dei poteri dopo lo scioglimento del Senato.

4. Nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'articolo 94 della Costituzione, il Presidente stabilisce, d'accordo col Presidente della Camera dei deputati, la data di convocazione del Senato.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 53

Programma dei lavori

(modificato dal Senato il 30 novembre 1988, il 3 marzo 1993, il 24 febbraio 1999 e, da ultimo, il 20 dicembre 2017)

1. I lavori del Senato sono organizzati secondo il metodo della programmazione per sessioni bimestrali sulla base di programmi e calendari.

2. Ai lavori delle Commissioni permanenti e speciali, nonché all'attività delle Commissioni bicamerali sono riservate due settimane ogni mese, non coincidenti con i lavori dell'Assemblea. Per l'attività delle Commissioni bicamerali sono promosse le necessarie intese con il Presidente della Camera dei deputati.

3. Il programma dei lavori viene predisposto ogni due mesi dal Presidente del Senato, prendendo gli opportuni contatti con il Presidente della Camera dei deputati, con i Presidenti delle Commissioni permanenti e speciali e con il Governo, ed è sottoposto all'approvazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, che si riunisce con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e l'intervento del rappresentante del Governo. Il programma è redatto tenendo conto delle priorità indicate dal Governo e delle proposte avanzate dai Gruppi parlamentari nonché da singoli Senatori, anche per quanto attiene alle funzioni di ispezione e di controllo, per le quali sono riservati tempi specifici ed adeguati. I disegni di legge, gli atti di indirizzo e gli atti di sindacato ispettivo sottoscritti da almeno un terzo dei Senatori sono inseriti di diritto nel programma dei lavori quale argomento immediatamente successivo a quelli la cui trattazione ha già avuto inizio, in ragione, rispettivamente, di uno ogni tre mesi.

4. Il programma, se approvato all'unanimità, diviene definitivo dopo la comunicazione all'Assemblea. Se all'atto della comunicazione un Senatore o il rappresentante del Governo chiedono di discuterne, nella discussione può intervenire, oltre al richiedente, un oratore per Gruppo, per non più di dieci minuti.

5. La procedura prevista nei commi precedenti si applica anche per l'esame e l'approvazione di eventuali modifiche al programma dei lavori.

6. Ai fini dell'attuazione del programma, il Presidente convoca i Presidenti delle Commissioni permanenti e speciali, con l'intervento del rappresentante del Governo, per stabilire le modalità ed i tempi dei lavori delle Commissioni stesse, in coordinamento con l'attività dell'Assemblea.

7. I Regolamenti interni dei Gruppi parlamentari stabiliscono procedure e forme di partecipazione che consentano ai singoli Senatori di esprimere i loro orientamenti e presentare proposte sulle materie comprese nel programma dei lavori o comunque all'ordine del giorno.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 54

Schema dei lavori

(modificato dal Senato il 26 gennaio 1977, il 30 novembre 1988 e abrogato dall'art. 2, comma 15, della Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022)

[Nel caso in cui la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari non raggiunga l'accordo sul programma, il Presidente, sulla base delle indicazioni emerse dalla Conferenza stessa, predispone uno schema dei lavori per il periodo di una settimana. Tale schema è comunicato all'Assemblea e, se non sono avanzate proposte di modifica, diviene definitivo; in caso contrario, l'Assemblea vota sulle singole proposte di modifica, previa unica discussione limitata a non più di un oratore per Gruppo e per non oltre dieci minuti ciascuno. Nel corso della settimana la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari è convocata per decidere sull'organizzazione dei lavori del periodo successivo.]

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 55

Calendario dei lavori (1) (2)

(modificato dal Senato il 26 gennaio 1977, il 30 novembre 1988, il 20 dicembre 2017 e integrato e modificato dagli artt. 1, comma 14 e 2, comma 16, della Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022)

1. Al fine di stabilire le modalità di applicazione del programma definitivo, il Presidente predispone un calendario dei lavori e lo sottopone all'approvazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, cui partecipa il Governo con un proprio rappresentante.

2. Il calendario, che ha di norma cadenza mensile, reca il numero e la data delle singole sedute, con l'indicazione degli argomenti da trattare. Per ogni giorno di seduta previsto dal calendario l'Assemblea si riunisce di regola una sola volta.

3. Il calendario, se adottato all'unanimità, ha carattere definitivo e viene comunicato all'Assemblea. In caso contrario, possono essere avanzate proposte di modifica da parte di un Senatore per Gruppo. Sulle proposte di modifica decide l'Assemblea con votazione per alzata di mano, dopo l'intervento di non più di un oratore per Gruppo e per non oltre dieci minuti ciascuno. Il calendario definitivo è pubblicato e distribuito.

4. La procedura prevista nei commi precedenti si applica anche per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al calendario.

5. Per la organizzazione della discussione dei singoli argomenti iscritti nel calendario, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari determina di norma il tempo complessivo da riservare a ciascun Gruppo e ai Senatori non iscritti ad alcun Gruppo, stabilendo altresì la data entro cui gli argomenti iscritti nel calendario debbono essere posti in votazione. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari può fissare il termine decorso il quale i disegni di legge iscritti nel calendario sono posti in votazione, nel testo presentato o trasmesso al Senato ovvero approvato dalla Commissione. Ove il provvedimento sia discusso in Assemblea ai sensi dell'art. 44, comma 3, gli emendamenti approvati dalla Commissione sono posti nuovamente in votazione. Il termine fissato dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari è sempre sottoposto ad una successiva deliberazione dell'Assemblea, con votazione a scrutinio nominale simultaneo. La procedura di cui al secondo, al terzo e al quarto periodo non può essere richiesta per i disegni di legge di cui agli articoli 72, ultimo comma, e 79 della Costituzione. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari fissa inoltre la data entro cui i disegni di legge, gli atti di indirizzo e gli atti di sindacato ispettivo, sottoscritti da almeno un terzo dei Senatori e inseriti nel programma dei lavori ai sensi dell'articolo 53, comma 3, debbono essere posti in votazione o svolti.

6. Il calendario può essere modificato dal Presidente del Senato soltanto per inserirvi argomenti che, per disposizione della Costituzione o del Regolamento, debbono essere discussi e votati in una data ricadente nel periodo considerato dal calendario stesso.

7. L'Assemblea, al termine di ogni seduta, può deliberare, su proposta del Presidente o su domanda del Governo o di cinque Senatori, in relazione a situazioni sopravvenute ed urgenti, di inserire nel calendario argomenti anche non compresi nel programma, purché non ne rendano impossibile l'esecuzione, stabilendo, se del caso, di tenere le sedute supplementari necessarie per la loro trattazione. Con le stesse modalità l'Assemblea può invertire l'ordine degli argomenti fissato nel calendario. Le anzidette deliberazioni sono adottate con votazione per alzata di mano dopo l'intervento di non più di un oratore per Gruppo e per non oltre dieci minuti ciascuno.

(1)

«La Giunta conviene all'unanimità sull'interpretazione del Presidente e della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, secondo la quale nel tempo complessivo riservato a ciascun Gruppo - in sede di organizzazione della discussione ai sensi dell'articolo 55, quinto comma, del Regolamento - devono essere ricomprese anche le dichiarazioni di voto di qualsiasi tipo». (Parere della Giunta per il Regolamento del 12 luglio 1988).

(2)

«Per quanto concerne il tempo da utilizzarsi da eventuali dissenzienti, la Giunta conviene con l'indicazione del Presidente, in base alla quale è nella facoltà della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari riservare - in sede di organizzazione della discussione - ai senatori dissenzienti, indipendentemente dal Gruppo di appartenenza, un tempo determinato in aggiunta a quello attribuito a ciascun Gruppo.

La Giunta, infine - premesso che, allorchè un Gruppo abbia esaurito il tempo assegnatogli, ai suoi componenti non può più essere concessa la parola - ribadisce quanto già dal Presidente più volte dichiarato, e cioè che rimangono in vita, anche in questo caso, tutti gli strumenti dal Gruppo stesso presentati (emendamenti, subemendamenti, ordini del giorno, proposte di stralcio), sui quali l'Assemblea sarà comunque chiamata ad esprimersi con il proprio voto». (Parere della Giunta per il Regolamento del 12 novembre 1991).

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 56

Ordine del giorno della seduta (1) (2)

(modificato dall'art. 1, comma 15, della Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022)

1. Il Presidente apre le sedute e le chiude annunciando la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva, salvi i casi di convocazione a domicilio, nei quali la diramazione dell'ordine del giorno è fatta di regola almeno cinque giorni prima della seduta.

2. L'ordine del giorno è formato secondo il calendario [o sulla base dello schema] (parole soppresse) (3) dei lavori.

3. L'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta può essere decisa dal Presidente o proposta da cinque Senatori. Ove l'Assemblea sia chiamata dal Presidente a decidere su tale proposta, la votazione si fa per alzata di mano dopo l'intervento di non più di un oratore contro e uno a favore e per non oltre dieci minuti ciascuno.

4. Per discutere o votare su argomenti che non siano all'ordine del giorno è necessaria una deliberazione del Senato adottata a maggioranza dei due terzi dei presenti, su proposta del Governo o del Presidente della Commissione competente o di cinque Senatori, da avanzarsi all'inizio della seduta o quando il Senato stia per passare ad altro punto dell'ordine del giorno. Sulla proposta può parlare soltanto un oratore per ciascun Gruppo e per non più di dieci minuti. Se la proposta è accolta, la Commissione può riferire oralmente.

(1)

«Per l'illustrazione delle proposte ai sensi dell'articolo 56 quarto comma, e dell'articolo 151 del Regolamento, è applicabile la norma generale dell'articolo 84, ultimo comma, del Regolamento». (Parere della Giunta per il Regolamento del 5 giugno 1984).

(2)

«1. Con riferimento alla procedura cosiddetta "urgentissima" (articolo 56, comma 4, del Regolamento), la Giunta conferma all'unanimità il parere reso il 5 giugno 1984, secondo il quale la richiesta di discutere o votare su argomenti non all'ordine del giorno va preventivamente comunicata per iscritto alla Presidenza a norma dell'articolo 84, comma 5, del Regolamento.

2. Poichè, ai sensi di quest'ultima disposizione, il senatore che intenda fare una richiesta all'Assemblea relativa ad argomenti non iscritti all'ordine del giorno può parlare soltanto se abbia ottenuto dal Presidente espressa autorizzazione, il Presidente stesso, nell'accordare tale autorizzazione, ha facoltà di determinare il momento dell'illustrazione della richiesta.

3. A maggioranza, la Giunta ritiene che, in quanto l'articolo 56, comma 4, prescrive per la deliberazione la speciale maggioranza dei due terzi dei presenti, per la deliberazione stessa debba procedersi ad un puntuale accertamento dei senatori che partecipano alla votazione e che, di conseguenza, venga meno la presunzione di esistenza del numero legale prevista dall'articolo 107, comma 2, del Regolamento.

4. Per consentire il computo dei voti, la deliberazione deve aver luogo mediante procedimento elettronico e richiede il preavviso indicato dall'articolo 119 del Regolamento». (Parere della Giunta per il Regolamento del 15 febbraio 2000).

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 57

Pubblicità delle sedute

Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Tuttavia, su domanda del Governo o di un decimo dei componenti del Senato, l'Assemblea può deliberare, senza discussione, di adunarsi in seduta segreta.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 58

Posti riservati nell'Aula

1. Nell'Aula vi sono posti riservati ai rappresentanti del Governo e delle Commissioni che riferiscono sugli argomenti in discussione.

2. Hanno posto nel banco della Presidenza il Segretario generale e gli altri funzionari autorizzati dal Presidente.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 59

Partecipazione dei rappresentanti del Governo alle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni

I rappresentanti del Governo, anche se non fanno parte del Senato, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di partecipare alle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 60

Processo verbale e resoconti della seduta

(modificato dal Senato il 20 dicembre 2017)

1. Di ogni seduta si redige il processo verbale, che deve contenere soltanto gli atti e le deliberazioni, indicando per le discussioni l'oggetto e i nomi di coloro che vi hanno partecipato.

2. La seduta comincia con la lettura del processo verbale che, se non vi sono osservazioni, si considera approvato senza votazione. Occorrendo la votazione, questa ha luogo per alzata di mano e non può essere richiesta la verifica del numero legale.

3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda farvi inserire una rettifica, oppure parlare per fatto personale o per un semplice annuncio di voto.

4. Il processo verbale delle sedute sia pubbliche che segrete è firmato dal Presidente e da due Segretari subito dopo la sua approvazione. Il Senato può ordinare che non si faccia processo verbale di una seduta segreta.

5. Di ogni seduta pubblica viene redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 61

Comunicazioni all'Assemblea

Dopo la lettura del processo verbale, prima di passare all'ordine del giorno, il Presidente porta a conoscenza dell'Assemblea i messaggi, le lettere e le comunicazioni che la riguardano. Degli scritti sconvenienti non si dà lettura.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 62

Congedi

(modificato dal Senato il 22 novembre 1988)

1. Un Senatore può mancare alle sedute dopo aver chiesto per iscritto congedo al Presidente, il quale, in principio di ogni seduta, dà comunicazione dei congedi all'Assemblea.

2. Viene sempre affissa nell'Aula una nota dei congedi.

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Art. 63

Facoltà di parlare

Possono parlare in Assemblea esclusivamente i Senatori e, ogni volta che lo richiedano, i rappresentanti del Governo.

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CAPO VIII

DELLE SEDUTE COMUNI DELLE DUE CAMERE

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 64

Convocazione delle Camere in seduta comune - Presidenza

1. Nei casi in cui, a norma della Costituzione, le due Camere debbono riunirsi in seduta comune, presiede il Presidente della Camera dei deputati e l'Ufficio di Presidenza è quello della Camera.

2. Il Presidente del Senato prende gli opportuni accordi col Presidente della Camera per la convocazione dei Senatori.

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Art. 65

Regolamento delle sedute comuni delle due Camere

Per le sedute in comune delle due Camere si applica il Regolamento della Camera dei deputati, salva sempre la facoltà delle Camere riunite di stabilire norme diverse.

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CAPO IX

DELL'ORDINE DELLE SEDUTE, DELLA POLIZIA DEL SENATO E DELLE TRIBUNE

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 66

Richiamo all'ordine

1. Se un Senatore turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama all'ordine e può disporre l'iscrizione del richiamo nel processo verbale.

2. Il Senatore richiamato all'ordine ha facoltà di dare spiegazioni al Senato alla fine della seduta o anche subito, a giudizio del Presidente. A seguito delle giustificazioni addotte, il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.

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Art. 67

Censura - Esclusione dall'Aula - Interdizione a partecipare ai lavori

1. Qualora un Senatore, nonostante il richiamo inflittogli dal Presidente, persista nel suo comportamento, o, anche indipendentemente da precedenti richiami, trascorra ad oltraggi o vie di fatto o faccia appello alla violenza o compia comunque atti di particolare gravità, il Presidente pronuncia nei suoi confronti la censura e può disporne l'esclusione dall'Aula per il resto della seduta. Si applicano, per la censura e per l'esclusione dall'Aula, le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 66.

2. Se il Senatore non ottempera all'ordine di allontanarsi dall'Aula, il Presidente sospende la seduta e dà disposizioni ai Questori per l'esecuzione dell'ordine impartito.

3. Nei casi previsti dal primo comma il Presidente può, altresì, proporre al Consiglio di Presidenza - integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 - di deliberare, nei confronti del Senatore al quale è stata inflitta la censura, l'interdizione di partecipare ai lavori del Senato per un periodo non superiore a dieci giorni di seduta. Il Senatore può fornire ulteriori spiegazioni al Consiglio stesso.

4. Per fatti di particolare gravità che si svolgano nel recinto del palazzo del Senato, ma fuori dell'Aula, il Presidente può ugualmente investire del caso il Consiglio di Presidenza il quale, sentiti i Senatori interessati, può deliberare le sanzioni di cui ai commi precedenti.

5. Le deliberazioni adottate dal Consiglio di Presidenza sono comunicate all'Assemblea e in nessun caso possono essere oggetto di discussione.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 68

Tumulto in Aula

Quando sorga tumulto nell'Aula e riescano vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e la seduta è sospesa fino a che il Presidente non riprenda il suo posto. Se, ripresa la seduta, il tumulto continua, il Presidente può sospenderla nuovamente per un tempo determinato, o, secondo

l'opportunità, toglierla. In quest'ultimo caso il Senato, qualora nella stessa giornata non risulti già convocato per altra seduta, si intende convocato senz'altro, con lo stesso ordine del giorno, per il prossimo giorno non festivo alla stessa ora di convocazione della seduta che è stata tolta, oppure anche per il giorno festivo, quando il Senato abbia già prima deliberato di tenere seduta in tale giorno.

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Art. 69

Polizia del Senato

(modificato dal Senato il 22 dicembre 1983)

1. I poteri necessari per la polizia del Senato e della sua sede spettano al Senato stesso e sono esercitati in suo nome dal Presidente.

2. Il Presidente può incaricare i Senatori Questori, anche individualmente, affinchè, assistiti dal Segretario generale, diano alla guardia di servizio, posta alla diretta dipendenza funzionale dello stesso Presidente, gli ordini necessari e concertino con le autorità competenti le opportune disposizioni.

3. La forza pubblica - compresa la polizia giudiziaria - non può entrare nella sede del Senato, nè in qualsiasi altro edificio ove abbiano sede Commissioni, Servizi e Uffici del Senato, se non per ordine del Presidente. Lo stesso divieto vale per gli edifici ove abbiano sede organismi bicamerali, nei quali la forza pubblica - compresa la polizia giudiziaria - non può entrare se non per ordine dato dal Presidente del Senato d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati.

4. La forza pubblica non può entrare nelle Aule dell'Assemblea e delle Commissioni se non per ordine del Presidente del Senato e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

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Art. 70

Divieto di ingresso degli estranei nell'Aula - Ammissione alle tribune (1)

1. Nessuna persona estranea al Senato può introdursi od essere ammessa nell'Aula durante le sedute.

2. L'ammissione del pubblico nelle tribune è regolata con norme stabilite dal Presidente su proposta dei Questori.

(1)

«Non esistono impedimenti regolamentari a che, per un periodo di tempo limitato, la sperimentazione di nuove tecniche di resocontazione stenografica, con il ricorso a personale estraneo al Senato, possa venire promossa nelle Aule delle Commissioni parlamentari - eccezion fatta per le sedute delle Commissioni d'inchiesta e per quelle per cui, a giudizio dei Presidenti di Commissione, la sperimentazione apparisse inopportuna - nonchè - limitatamente alle sedute del sindacato ispettivo - nell'Aula dell'Assemblea. La sperimentazione potrà ampliare l'ambito consueto della resocontazione stenografica. La Giunta raccomanda grande prudenza nella devoluzione a imprese private di attività tradizionalmente svolte dal personale parlamentare». (Parere della Giunta per il Regolamento del 29 luglio 1999).

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 71

Polizia delle tribune

1. Durante le sedute, le persone ammesse nelle tribune debbono stare a capo scoperto e in silenzio, astenendosi da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione.

2. I commessi, in esecuzione degli ordini del Presidente, fanno uscire immediatamente chiunque abbia turbato l'ordine o fanno sgomberare la tribuna o sezione di tribuna in cui l'ordine sia stato turbato, quando non si possa individuare chi ha cagionato il disordine.

3. Nella tribuna o sezione di tribuna fatta sgomberare non possono essere riammessi gli espulsi. Sono tuttavia ammesse le altre persone che si presentino successivamente munite di regolare biglietto d'entrata.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 72

Oltraggio al Senato o ai suoi membri - Resistenza agli ordini del Presidente

In caso di oltraggio al Senato o ad alcuno dei suoi membri nell'esercizio delle sue funzioni o di resistenza agli ordini del Presidente, questi può ordinare l'arresto immediato del colpevole e la sua traduzione davanti all'autorità competente.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

CAPO X

DELLA PRESENTAZIONE E TRASMISSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 73

Presentazione, stampa e distribuzione dei disegni di legge

1. I disegni di legge che iniziano il loro procedimento in Senato sono presentati in seduta pubblica o comunicati alla Presidenza.

2. I disegni di legge presentati in Senato o trasmessi dalla Camera dei deputati sono annunciati all'Assemblea e vengono stampati e distribuiti nel più breve tempo possibile; di essi è subito fatta menzione nell'ordine del giorno generale.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 73

Termini per l'efficacia o l'emanazione di leggi, la presentazione di disegni di legge o la adozione di provvedimenti

(introdotto dal Senato il 22 e coordinato il 30 novembre 1988)

La Presidenza del Senato tiene nota delle leggi che stabiliscono un termine per la loro efficacia o per l'emanazione di altre leggi ovvero per la presentazione di disegni di legge o la adozione di provvedimenti da parte del Governo, curandone la segnalazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed alle Commissioni permanenti competenti per materia, almeno due mesi prima della scadenza.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 74

Disegni di legge d'iniziativa popolare e disegni di legge d'iniziativa dei Consigli regionali

(modificato dal Senato il 22 novembre 1988, il 30 novembre 1988 e il 20 dicembre 2017)

1. Quando un disegno di legge di iniziativa popolare è presentato al Senato, il Presidente, prima di darne annuncio all'Assemblea, dispone la verifica e il computo delle firme degli elettori proponenti, al fine di accertare la regolarità della proposta.

2. Per i disegni di legge di iniziativa popolare presentati nella precedente legislatura non è necessaria la ripresentazione. Essi, all'inizio della nuova legislatura, sono nuovamente assegnati alle Commissioni e seguono la procedura normale, salva l'applicabilità, nei primi sette mesi, delle disposizioni dell'articolo 81.

3. Le competenti Commissioni debbono iniziare l'esame dei disegni di legge d'iniziativa popolare ad esse assegnati entro e non oltre un mese dal deferimento. E' consentita l'audizione di un rappresentante dei proponenti designato dai primi dieci firmatari del disegno di legge. L'esame in Commissione deve essere concluso entro tre mesi dall'assegnazione. Decorso tale termine, il disegno di legge è iscritto d'ufficio nel calendario dei lavori dell'Assemblea. In tale caso, la discussione si svolge sul testo dei proponenti, senza che sia possibile avanzare questioni incidentali, fatto salvo quanto previsto all'articolo 93, comma 1, secondo periodo.

4. I termini previsti dal comma 3 si applicano anche ai disegni di legge presentati dai Consigli regionali ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione. E' consentita l'audizione di un rappresentante del Consiglio regionale proponente.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 75

Trasmissione al Governo o alla Camera dei deputati dei disegni di legge approvati

I disegni di legge approvati definitivamente dal Senato sono inviati al Governo; gli altri sono trasmessi direttamente alla Camera dei deputati.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 76

Temporanea improcedibilità dei disegni di legge respinti e nuovamente presentati

Non possono essere assegnati alle competenti Commissioni disegni di legge che riproducano sostanzialmente il contenuto di disegni di legge precedentemente respinti, se non siano trascorsi sei mesi dalla data della reiezione.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 76

Relazione tecnica sui disegni di legge, sugli schemi di decreto legislativo e sugli emendamenti. 

(introdotto dal Senato il 22 novembre 1988, modificato il 30 novembre 1988 e, da ultimo, il 21 luglio 1999)

1. Non possono essere assegnati alle competenti Commissioni permanenti i disegni di legge di iniziativa governativa, di iniziativa regionale o del CNEL, nonchè gli schemi di decreto legislativo che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzione di entrate e non siano corredati della relazione tecnica, conforme alle prescrizioni di legge, sulla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e delle relative coperture.

2. Sono improponibili gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzione di entrate e non siano corredati della relazione tecnica redatta nei termini di cui al comma 1.

3. Le Commissioni competenti per materia e, in ogni caso, la 5ª Commissione permanente possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 1 per i disegni di legge di iniziativa popolare o parlamentare e gli emendamenti di iniziativa parlamentare al loro esame, ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. La relazione sui disegni di legge deve essere trasmessa dal Governo nel termine di trenta giorni dalla richiesta.

4. Il Presidente del Senato richiede al Presidente della Corte dei conti, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente, le valutazioni sulle conseguenze finanziarie che deriverebbero dalla conversione di decreti-legge o dalla emanazione di decreti legislativi, quando la relativa domanda sia presentata in forma scritta da almeno un terzo dei componenti delle Commissioni competenti per materia. Per i decreti-legge la domanda non può essere avanzata oltre il quinto giorno dal deferimento del disegno di legge di conversione alla Commissione competente.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

CAPO XI

DELLE DICHIARAZIONI D'URGENZA E DEI PROCEDIMENTI CON TERMINI ABBREVIATI

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 77

Dichiarazione d'urgenza - Autorizzazione alla relazione orale (1)

(modificato dal Senato il 20 dicembre 2017)

1. In relazione a un disegno di legge o in generale ad un affare che deve essere discusso dall'Assemblea, può essere avanzata la richiesta, da parte di un decimo dei componenti del Senato, che ne sia dichiarata l'urgenza, con la fissazione di un termine per l'inizio dell'esame in Assemblea. Il Presidente, tenuto conto degli argomenti iscritti in calendario, fissa la seduta di trattazione della richiesta. Su di essa il Senato delibera per alzata di mano dopo l'intervento di non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare. L'approvazione della dichiarazione d'urgenza comporta l'iscrizione di diritto nel programma dei lavori in modo da assicurare il rispetto del termine fissato.

2. Su domanda della Commissione competente, dopo l'intervento di non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare, l'Assemblea per motivi d'urgenza può autorizzare, con votazione per alzata di mano, la Commissione stessa a riferire oralmente.

(1)

«Rientra nei poteri del Presidente dell'Assemblea di stabilire in quale momento della seduta debbano essere discusse le richieste di dichiarazione di urgenza ai sensi dell'articolo 77, primo comma, del Regolamento». (Parere della Giunta per il Regolamento del 22 marzo 1984).

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 78

Disegni di legge di conversione di decreti-legge (1) (2)

(modificato dal Senato il 10 marzo 1982, il 23 novembre 1988, il 30 novembre 1988, il 20 dicembre 2017 e modificato e integrato dall'art. 1, comma 16, della Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022)

1. Nel caso previsto dall'articolo 77 della Costituzione il Presidente, pervenutogli dal Governo il disegno di legge di conversione di un decreto-legge, qualora il Senato sia sciolto o i suoi lavori siano aggiornati, procede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea perché questa si riunisca entro cinque giorni.

2. Il disegno di legge di conversione, presentato dal Governo al Senato o trasmesso dalla Camera dei deputati, è deferito alla Commissione competente, di norma, lo stesso giorno della presentazione o della trasmissione.

Il Presidente, all'atto del deferimento, apprezzate le circostanze, fissa i termini relativi all'esame del disegno di legge stesso.

3. Entro cinque giorni dall'annuncio all'Assemblea della presentazione o della trasmissione al Senato del disegno di legge di conversione, un Presidente di Gruppo o sette Senatori possono presentare in Assemblea una proposta di questione pregiudiziale ad esso riferita. La Presidenza può altresì ammettere la presentazione di proposte di questione sospensiva, ove ritenute compatibili con i termini di conversione del decreto-legge.

Ciascun Gruppo può presentare una sola proposta di questione pregiudiziale e sospensiva. La discussione congiunta e la deliberazione sulle questioni pregiudiziali e sospensive è posta all'ordine del giorno entro il termine fissato dalla Presidenza, tenuto conto degli argomenti iscritti in calendario. Nella discussione può prendere la parola non più di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare, per non più di dieci minuti ciascuno, e l'Assemblea si pronunzia con votazione nominale con scrutinio simultaneo sul complesso delle questioni pregiudiziali o sospensive presentate. Nell'ulteriore corso della discussione dei disegni di legge di conversione non possono essere proposte ulteriori questioni pregiudiziali o sospensive.

4. [Abrogato]

5. Il disegno di legge di conversione, presentato dal Governo al Senato, è in ogni caso iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea in tempo utile ad assicurare che la votazione finale avvenga non oltre il trentesimo giorno dal deferimento.

[6. Gli emendamenti proposti in Commissione e da questa fatti propri debbono essere presentati come tali all'Assemblea e sono stampati e distribuiti prima dell'inizio della discussione generale.] (comma abrogato) (3)

(1)

«Quando il Senato, in sede di valutazione dei presupposti, giudica per un decreto-legge sussistenti i requisiti richiesti dell'articolo 77 della Costituzione, accetta che al provvedimento sia riservato un tragitto preferenziale, con la garanzia che per questo tragitto non si debbano far passare ipotesi normative del tutto svincolate dalla necessità e dalla urgenza che giustificarono l'emanazione del decreto-legge.

Pertanto, in sede di conversione di un decreto-legge, la norma del primo comma dell'articolo 97 del Regolamento - secondo la quale non sono proponibili emendamenti che siano estranei all'oggetto della discussione - deve essere interpretata in modo particolarmente rigoroso, che tenga conto anche della indispensabile preservazione dei caratteri di necessità e di urgenza già verificati con la procedura prevista dall'articolo 78 del Regolamento, con riferimento sia al decreto-legge che al disegno di legge di conversione». (Parere della Giunta per il Regolamento dell'8 novembre 1984).

(2)

«Una volta esaurita la fase preliminare di controllo dei requisiti prescritti dalla Costituzione e dalla legislazione vigente per l'emanazione dei decreti-legge, nella discussione dei disegni di legge di conversione è comunque proponibile la questione pregiudiziale - ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento - anche con riferimento ad ogni possibile profilo di costituzionalità, ivi compreso quello relativo al difetto dei presupposti costituzionali di necessità e di urgenza». (Parere della Giunta per il Regolamento del 16 novembre 1988).

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 79

Disegni di legge fatti propri da Gruppi parlamentari

(modificato dall'art. 2, comma 19, della Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022)

1. All'atto dell'annuncio in Aula di un disegno di legge che sia sottoscritto da più della metà dei componenti di un Gruppo parlamentare, il Presidente di quest'ultimo può dichiarare all'Assemblea che il disegno di legge è fatto proprio dal Gruppo stesso. In tal caso la Commissione competente deve iniziarne l'esame entro e non oltre un mese dall'assegnazione.

2. Qualora alla dichiarazione di cui al comma 1 aderiscano i Presidenti di tutti i Gruppi parlamentari, il disegno di legge è immediatamente assegnato alla Commissione competente la quale, se deve riferire all'Assemblea, è autorizzata a farlo con relazione orale. Il disegno di legge è inserito nel calendario [o schema] (parole soppresse) (1) dei lavori immediatamente successivo a quello in corso. Se il disegno di legge è assegnato in sede deliberante, viene preso in esame dalla Commissione competente entro la settimana successiva all'assegnazione, con precedenza su ogni altro argomento.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti è fatto salvo il disposto dei commi 2 e 3 dell'articolo 51.

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Art. 80

Iniziative legislative, consequenziali ad un dibattito, dei componenti di una Commissione

Il disegno di legge che, a seguito di un dibattito su materie di competenza di una Commissione, venga presentato sull'argomento per iniziativa dei due terzi dei componenti della Commissione stessa, subito dopo l'annuncio viene sottoposto all'Assemblea, la quale è chiamata a decidere sull'autorizzazione alla Commissione a riferire oralmente e sull'inserzione del disegno di legge nel calendario [o schema] (parole soppresse) (1) dei lavori immediatamente successivo a quello in corso.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 81

Disegni di legge già approvati o esaminati nella precedente legislatura

(modificato dall'art. 1, comma 17, della Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022)

1. Per i disegni di legge presentati entro sei mesi dall'inizio della legislatura che riproducano l'identico testo di disegni di legge approvati dal solo Senato nella precedente legislatura, il Governo o dodici Senatori possono chiedere, entro un mese dalla presentazione, che sia dichiarata l'urgenza e adottata la procedura abbreviata di cui ai commi seguenti.

2. L'Assemblea delibera sulle singole domande, senza discussione, per alzata di mano; sono ammesse le dichiarazioni di voto con le modalità e nei limiti di cui al comma 2 dell'articolo 109.

3. Qualora il Senato deliberi l'urgenza e l'adozione della procedura abbreviata, se il disegno di legge è assegnato in sede referente, la Commissione è autorizzata a riferire oralmente e il disegno di legge stesso viene senz'altro iscritto nel calendario [o nello schema] (parole soppresse) (1) dei lavori immediatamente successivo a quello in corso per la deliberazione da parte dell'Assemblea con discussione limitata ai soli interventi del relatore, del rappresentante del Governo, e dei proponenti di emendamenti, salve le dichiarazioni di voto di cui al comma 2 dell'articolo 109.

4. Se il disegno di legge è assegnato in sede deliberante, la Commissione deve porlo all'ordine del giorno non oltre il quindicesimo giorno dall'approvazione della richiesta.

5. Le Commissioni permanenti alle quali siano stati deferiti in sede referente disegni di legge riproducenti l'identico testo di disegni di legge il cui esame sia stato esaurito dalle Commissioni stesse nella precedente legislatura possono, nei primi sette mesi dall'inizio della nuova legislatura, deliberare, previo sommario esame, di adottare senza ulteriore discussione le relazioni già allora presentate.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 82

Dichiarazione d'urgenza per la fissazione del termine di promulgazione

Quando venga proposta per un disegno di legge l'abbreviazione del termine di promulgazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 73 della Costituzione, il Presidente, prima di porre in votazione la norma relativa, invita l'Assemblea a pronunziarsi sulla dichiarazione d'urgenza, che deve essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Senato. Se non viene raggiunta la detta maggioranza, la norma che stabilisce i termini di promulgazione non è posta in votazione. Se viene dichiarata l'urgenza il Presidente ne fa espressa menzione nel messaggio alla Camera dei deputati o al Governo.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

CAPO XII

DELLA DISCUSSIONE

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 83

Divieto di discutere e votare su argomenti non iscritti all'ordine del giorno (1)

Il Senato non può discutere nè deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno, tranne i casi previsti dal comma 4 dell'articolo 56 e dall'articolo 151.

(1)

«Per l'illustrazione delle proposte ai sensi dell'articolo 56 quarto comma, e dell'articolo 151 del Regolamento, è applicabile la norma generale dell'articolo 84, ultimo comma, del Regolamento». (Parere della Giunta per il Regolamento del 5 giugno 1984).

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 84

Iscrizioni a parlare (1)

(modificato dal Senato il 30 novembre 1988)

1. Sugli argomenti compresi nel calendario dei lavori, i Senatori si iscrivono a parlare di norma entro il giorno precedente l'inizio della discussione, tramite i rispettivi Gruppi parlamentari. Se non ha avuto luogo l'organizzazione della discussione, ai sensi del comma 5 dell'articolo 55, il Presidente provvede ad armonizzare i tempi degli interventi con i termini del calendario. Quando un Gruppo abbia esaurito il tempo assegnatogli, ai suoi componenti non può più essere concessa la parola. I Senatori che dissentano dalle posizioni assunte dal Gruppo di appartenenza sull'argomento in discussione hanno facoltà di iscriversi a parlare direttamente ed i loro interventi non sono considerati ai fini del computo del tempo assegnato al loro Gruppo.

2. In mancanza del calendario dei lavori, le domande di iscrizione a parlare possono essere presentate direttamente dai Senatori alla Presidenza non oltre ventiquattro ore dall'inizio della discussione degli argomenti ai quali si riferiscono.

3. Il Presidente nel concedere la parola segue l'ordine delle domande, con facoltà di alternare gli oratori appartenenti a Gruppi parlamentari diversi.

4. Il Senatore iscritto nella discussione, che sia assente quando viene il suo turno, decade dalla facoltà di parlare. I Senatori possono scambiare tra loro l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione alla Presidenza.

5. Coloro che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste all'Assemblea su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, debbono previamente informare per iscritto il Presidente dell'oggetto dei loro interventi e possono parlare soltanto se abbiano ottenuto espressa autorizzazione e per un tempo non superiore ai dieci minuti.

(1)

Nella riunione del 22 dicembre 2008, la Giunta per il Regolamento ha convenuto con la decisione del Presidente relativa all'applicazione dell'articolo 84, comma 5:

«1. I senatori che, in apertura di seduta o nel corso di essa, intendano intervenire su argomenti non iscritti all'ordine del giorno devono preventivamente informare la Presidenza dell'oggetto dei loro interventi. L'oggetto deve essere specificato; non è sufficiente una semplice indicazione di "intervento sull'ordine dei lavori".

2. La Presidenza valuta la effettiva attinenza dell'oggetto dell'intervento rispetto agli argomenti all'esame dell'Assemblea, dando la parola quando la riscontri.

3. Quando tale attinenza non venga accertata, è compito della Presidenza stabilire il momento in cui l'intervento potrà svolgersi (di regola: alla fine della seduta) e armonizzare la durata dell'intervento medesimo (secondo la prassi recente: non più di tre minuti).

4. I criteri di cui al punto 3 sono derogati per questioni di particolare importanza di cui sia urgente informare l'Assemblea per il loro interesse di carattere generale e, comunque, nei casi in cui sia lo stesso Presidente di un Gruppo parlamentare a richiedere la parola, in considerazione del particolare ruolo politico e istituzionale che ciascun Capogruppo riveste.

5. è altresì evidente che, quando nel corso dell'esame di un qualsiasi argomento venga sollevato uno specifico "richiamo all'ordine dei lavori" sull'argomento stesso, la Presidenza concederà al richiedente la parola».

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 85

Posto degli oratori

Gli oratori parlano all'Assemblea dal proprio seggio e in piedi.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 86

Divieto di parlare due volte nel corso della stessa discussione

Salva la facoltà di cui all'articolo 109, nessun Senatore può parlare più di una volta nel corso della stessa discussione se non per una questione di carattere incidentale o per fatto personale

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 87

Fatto personale

1. è fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni contrarie a quelle espresse.

2. Quando un Senatore domanda la parola per fatto personale deve indicarlo. Se il Presidente ne ravvisa la sussistenza, concede la parola al richiedente in fine di seduta. Colui che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale ha facoltà di parlare soltanto per precisare o rettificare il significato delle parole da lui pronunziate.

3. In qualunque occasione siano discussi provvedimenti adottati da precedenti Governi, i Senatori i quali appartennero ai Governi che li adottarono hanno diritto di ottenere la parola al termine della discussione.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 88

Fatti lesivi della onorabilità - Commissione di indagine

1. Quando, nel corso di una discussione, un Senatore sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, può chiedere al Presidente la nomina di una Commissione che indaghi e giudichi sul fondamento dell'accusa; alla Commissione il Presidente può assegnare un termine per presentare le sue conclusioni. Esse vengono comunicate dal Presidente all'Assemblea e non possono costituire oggetto di dibattito neanche indirettamente mediante risoluzioni o mozioni.

2. Il Senato può disporre la stampa della relazione della Commissione.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 89

Durata degli interventi

(modificato dal Senato il 23 novembre 1988, il 30 novembre 1988 e il 20 dicembre 2017)

1. La durata degli interventi nella discussione generale non può eccedere i dieci minuti. Il Presidente ha tuttavia facoltà, apprezzate le circostanze, di ampliare tale termine fino a trenta minuti limitatamente a un oratore per ciascun Gruppo parlamentare. Il predetto termine si applica altresì alle repliche dei relatori e del rappresentante del Governo, salva sempre la facoltà del Presidente, apprezzate le circostanze, di ampliarlo fino a trenta minuti.

2. Salvi i diversi termini previsti dal Regolamento, la durata di qualsiasi altro intervento non può eccedere i dieci minuti.

3. Gli stessi limiti si applicano anche alla durata degli interventi in Commissione.

4. I Senatori possono, con l'autorizzazione del Presidente, dare ai resoconti, perché siano stampati e pubblicati in allegato ai loro discorsi, tabelle ed elenchi di dati nominativi o numerici, omettendone la lettura in Assemblea.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 90

Richiami all'argomento o ai limiti della discussione

1. Il Presidente invita gli oratori che si allontanino dall'argomento in discussione o che superino il limite di tempo stabilito per i loro interventi ad attenervisi.

2. Se l'oratore non ottempera all'invito del Presidente, questi, dopo un secondo invito, gli toglie la parola.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 91

Divieto di interruzione dei discorsi

Nessun discorso può essere interrotto e rimandato per la sua continuazione ad un'altra seduta.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 92

Richiami al Regolamento, per l'ordine del giorno, per l'ordine delle discussioni o delle votazioni

(modificato dal Senato il 20 dicembre 2017)

1. I richiami al Regolamento o per l'ordine del giorno o per la priorità di una discussione o votazione hanno la precedenza sulla questione principale e ne fanno sospendere la discussione. 

2. Sui richiami possono di regola parlare, dopo il proponente, soltanto un oratore contro e uno a favore e per non più di cinque minuti ciascuno; il Presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della questione, di dare la parola ad un oratore per ciascun Gruppo parlamentare.

3. Ove il Senato sia chiamato dal Presidente a decidere su tali richiami, la votazione si fa per alzata di mano.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 93

Questioni pregiudiziale e sospensiva

(modificato dal Senato il 20 dicembre 2017)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 78, comma 3, la questione pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o deliberazione debba rinviarsi, possono essere proposte da un Senatore per ciascun Gruppo parlamentare prima che abbia inizio la discussione. Il Presidente ha tuttavia facoltà di ammetterle anche nel corso della discussione qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.

2. La questione pregiudiziale e quella sospensiva hanno carattere incidentale e la discussione non può proseguire se non dopo che il Senato si sia pronunziato su di esse.

3. In caso di concorso di più proposte di questione pregiudiziale, dopo l'illustrazione da parte di un proponente per ciascuna di esse, si svolge un'unica discussione.

4. Nella discussione sulla questione pregiudiziale può prendere la parola non più di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare. Ciascun intervento non può superare i dieci minuti.

5. Sulla questione pregiudiziale, anche se sollevata con più proposte diversamente motivate, si effettua un'unica votazione nominale con scrutinio simultaneo.

6. Le norme contenute nei tre commi precedenti si applicano anche per la discussione e la votazione della questione sospensiva. Ciascun Gruppo parlamentare può presentare non più di una proposta di questione sospensiva. Nel concorso di più proposte intese al rinvio della discussione a date diverse, il Senato è chiamato a pronunziarsi prima sulla sospensione e poi, se questa è approvata, sulla durata della sospensione stessa.

Ciascun Gruppo parlamentare può presentare non più di un'ulteriore proposta di questione sospensiva al solo fine di richiedere il rinvio in Commissione del disegno di legge.

7. La questione pregiudiziale e quella sospensiva non sono ammesse nei confronti degli articoli e degli emendamenti.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 94

Discussione generale dei disegni di legge

Nell'esame dei disegni di legge si ha, anzitutto, la discussione generale. Questa può essere suddivisa per parti o per titoli quando il Senato così deliberi, senza discussione, per alzata di mano.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 95

Presentazione ed esame degli ordini del giorno (1)

(modificato dal Senato il 30 novembre 1988)

1. Nell'esame di un disegno di legge possono essere presentati ordini del giorno concernenti il contenuto del disegno di legge stesso.

2. Gli ordini del giorno sono di regola presentati prima dell'inizio della discussione generale e possono essere svolti dal proponente soltanto nel corso di essa.

3. Gli ordini del giorno presentati nel corso della discussione generale da Senatori che non siano già iscritti a parlare possono essere svolti alla fine della discussione generale entro i limiti del tempo riservato a ciascun Gruppo ai sensi del comma 5 dell'articolo 55 o del primo comma dell'articolo 84.

4. Il parere del relatore e del rappresentante del Governo sugli ordini del giorno è espresso nei loro interventi al termine della discussione generale.

5. La votazione degli ordini del giorno ha luogo subito dopo gli interventi del relatore e del rappresentante del Governo. I presentatori possono non insistere per la votazione.

6. è in facoltà del Presidente disporre che gli ordini del giorno concernenti specifiche disposizioni contenute in un articolo del disegno di legge siano votati prima della votazione dell'articolo stesso.

7. Il proponente di un emendamento può, con il consenso del Presidente, ritirare l'emendamento stesso per trasformarlo in ordine del giorno. In tal caso non operano le preclusioni relative al termine di presentazione, e l'ordine del giorno è svolto alle condizioni e nei limiti stabiliti per gli emendamenti ed è votato prima della votazione dell'articolo alle cui disposizioni l'ordine del giorno stesso si riferisce.

8. Gli ordini del giorno ritirati o che dovrebbero essere dichiarati decaduti per l'assenza del proponente al momento della votazione possono essere fatti propri da altri Senatori.

(1)

In relazione agli effetti della trasformazione di emendamenti in ordini del giorno, v. il parere della Giunta per il Regolamento del 13 maggio 2009, riportato nella nota riferita all'articolo 102.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 96

Proposta di non passare all'esame degli articoli

(modificato dal Senato il 20 dicembre 2017)

1. Prima che abbia inizio l'esame degli articoli di un disegno di legge, un Senatore per ciascun Gruppo può avanzare la proposta che non si passi a tale esame.

2. La votazione della proposta ha la precedenza su quella degli ordini del giorno.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 97

Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità (1)

1. Sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione o formulati in termini sconvenienti.

2. Sono inammissibili ordini del giorno, emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal Senato sull'argomento nel corso della discussione.

3. Il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno, dell'emendamento o della proposta, decide inappellabilmente.

(1)

«Quando il Senato, in sede di valutazione dei presupposti, giudica per un decreto-legge sussistenti i requisiti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione, accetta che al provvedimento sia riservato un tragitto preferenziale, con la garanzia che per questo tragitto non si debbano far passare ipotesi normative del tutto svincolate dalla necessità e dalla urgenza che giustificarono l'emanazione del decreto-legge.

Pertanto, in sede di conversione di un decreto-legge, la norma del primo comma dell'articolo 97 del Regolamento - secondo la quale non sono proponibili emendamenti che siano estranei all'oggetto della discussione - deve essere interpretata in modo particolarmente rigoroso, che tenga conto anche della indispensabile preservazione dei caratteri di necessità e di urgenza già verificati con la procedura prevista dall'articolo 78 del Regolamento, con riferimento sia al decreto-legge che al disegno di legge di conversione». (Parere della Giunta per il Regolamento dell'8 novembre 1984).

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 98

Richiesta di parere del CNEL (1)

(abrogato dal Senato il 20 dicembre 2017)

(1)

«Poichè la richiesta di parere del CNEL, prevista dall'articolo 98 del Regolamento, rappresenta una variante specifica di questione sospensiva, anche per questa devono valere i limiti temporali dell'articolo 93, comma 1, del Regolamento. Pertanto essa deve essere avanzata prima dell'inizio della discussione generale; il Presidente ha tuttavia facoltà di ammetterla anche nel corso della discussione generale, qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi nel corso del dibattito; una volta dichiarata chiusa la discussione generale, la richiesta è inammissibile». (Parere della Giunta per il Regolamento del 23 ottobre 2001, confermato dalla Giunta per il Regolamento del 24 ottobre 2007).

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 99

Chiusura della discussione generale

(modificato dal Senato il 23 novembre 1988, il 30 novembre 1988, il 20 dicembre 2017 e dall'art. 1, comma 18, della Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022)

1. Quando non ci siano altri Senatori iscritti a parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione generale e concede la parola ai relatori ed al rappresentante del Governo.

2. Qualora il rappresentante del Governo, dopo l'intervento di cui al comma 1, prenda nuovamente la parola sull'oggetto in esame per ulteriori dichiarazioni, cinque Senatori possono richiedere che su tali dichiarazioni si apra una nuova discussione, alla quale può partecipare non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare.

3. Nel caso in cui la discussione generale non sia stata limitata nel tempo o i limiti siano stati superati, cinque Senatori possono proporre la chiusura anticipata della discussione stessa. Il Presidente, concessa, se v'è opposizione, la parola ad un oratore per ciascun Gruppo e per non più di tre minuti, mette ai voti la proposta, sulla quale l'Assemblea delibera per alzata di mano.

4. Chiusa la discussione generale in applicazione del comma 3, spetta la parola di diritto, prima degli interventi dei relatori e del rappresentante del Governo, soltanto ad un Senatore per ciascuno dei Gruppi i cui iscritti non siano intervenuti nella discussione generale.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 100

Esame degli articoli - Presentazione degli emendamenti (1) (2)

(modificato dal Senato il 23 novembre 1988, il 30 novembre 1988, il 20 dicembre 2017 e dall'art. 2, comma 22, della Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022)

1. Esaurita la discussione generale di un disegno di legge e l'eventuale votazione degli ordini del giorno, l'Assemblea passa all'esame degli articoli.

2. L'esame degli articoli si effettua con la trattazione, articolo per articolo, degli emendamenti proposti dai singoli Senatori, dalla Commissione e dal Governo.

3. Gli emendamenti debbono, di regola, essere presentati per iscritto dal proponente alla Presidenza nel termine stabilito dalla Presidenza stessa o dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

4. [Abrogato]

5. Il Presidente può consentire, quando se ne manifesti l'opportunità, la presentazione di emendamenti oltre il termine di cui al comma 3, purché sottoscritti da almeno cinque Senatori.

6. Le condizioni e i termini di cui ai commi 3 e 5 non si applicano alla presentazione di emendamenti da parte della Commissione e del Governo. Nel caso in cui la Commissione e il Governo si avvalgano della facoltà di presentare emendamenti senza l'osservanza dei termini anzidetti, il Presidente, valutata l'importanza di tali emendamenti, ne può rinviare l'esame al fine di consentire la presentazione di emendamenti a detti emendamenti e di emendamenti ad essi strettamente correlati.

7. Gli emendamenti che importino aumento di spesa o diminuzione di entrata debbono essere trasmessi, appena presentati, anche alla 5ª Commissione permanente perché esprima il proprio parere. Il parere può essere dato anche verbalmente, nel corso della seduta, a nome della Commissione, dal suo Presidente o da altro Senatore da lui delegato.

8. Il Presidente può stabilire, con decisione inappellabile, la inammissibilità di emendamenti privi di ogni reale portata modificativa e può altresì disporre che gli emendamenti intesi ad apportare correzioni di mera forma siano discussi e votati in sede di coordinamento, con le modalità di cui all'articolo 103.

9. Su tutti gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo, inclusi quelli volti a premettere o aggiungere ulteriori articoli, si svolge un'unica discussione, che ha inizio con l'illustrazione da parte di uno solo dei presentatori, che può intervenire una sola volta per non oltre cinque minuti, elevabili a dieci se è l'unico intervento del Gruppo. E' ammesso l'ulteriore intervento di non più di un Senatore per ogni Gruppo per non più di cinque minuti. Esaurita la discussione, il relatore e il rappresentante del Governo si pronunciano sugli emendamenti presentati. Qualora siano presentati emendamenti nel corso della seduta o quando se ne manifesti l'opportunità per l'ordine della discussione, il Presidente può disporre che la discussione sia suddivisa in rapporto ai diversi emendamenti o alle diverse parti dell'articolo.

10. La Commissione competente, il Governo e, nell'ipotesi di cui al comma 7, la 5ª Commissione permanente possono richiedere che la discussione degli emendamenti presentati nel corso della seduta sia accantonata e rinviata alla seduta seguente.

11. Nell'interesse della discussione, il Presidente può decidere l'accantonamento e il rinvio alla competente Commissione di singoli articoli e dei relativi emendamenti, stabilendo la data nella quale la discussione degli stessi dovrà essere ripresa in Assemblea.

12. [Abrogato]

13. Gli emendamenti sono di regola stampati e distribuiti in principio di seduta.

(1)

«Possono essere considerati proponibili soltanto i subemendamenti che si pongano nella medesima linea normativa dell'emendamento principale, al quale si riferiscono». (Parere della Giunta per il Regolamento del 5 dicembre 1987).

(2)

«In attesa dell'attuazione dell'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, la 1ª Commissione permanente - in via sperimentale e transitoria - esprime parere sui disegni di legge e sugli emendamenti presentati in Commissione come pure in Assemblea, nonchè sugli schemi di atti normativi del Governo sottoposti a parere parlamentare, al fine di valutarne la conformità al mutato assetto costituzionale del riparto delle competenze normative fra lo Stato e le regioni. Si applica a tal fine, per quanto occorra, l'articolo 100, comma 7, primo periodo, del Regolamento». (Parere della Giunta per il Regolamento del 23 ottobre 2001).

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 101

Proposta di stralcio

1. Iniziato l'esame degli articoli di un disegno di legge, ciascun Senatore può chiedere che uno o più articoli o disposizioni in essi contenute siano stralciati quando siano suscettibili di essere distinti dagli altri per la loro autonoma rilevanza normativa.

2. Sulla proposta l'Assemblea discute e delibera nelle forme e con i limiti previsti per le questioni pregiudiziali e sospensive.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 102

Votazione degli articoli e degli emendamenti - Votazione per parti separate (1) (2)

(modificato dal Senato il 20 dicembre 2017)

1. La votazione si fa sopra ogni articolo e sugli emendamenti proposti, che sono votati prima dell'articolo al quale si riferiscono.

2. Qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso testo, sono posti ai voti prima i soppressivi e poi gli altri, cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario e secondo l'ordine in cui si oppongono, si inseriscono o si aggiungono ad esso. Quando è presentato un solo emendamento soppressivo di un intero articolo, si pone ai voti il mantenimento del testo.

3. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso.

4. Il Presidente ha facoltà di modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse.

5. Quando il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più soggetti od oggetti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico ed un valore normativo, è ammessa la votazione per parti separate. La proposta può essere avanzata da un Senatore per Gruppo, che può illustrarla per non più di tre minuti. Su di essa l'Assemblea delibera per alzata di mano senza discussione.

6. Gli emendamenti ritirati o che dovrebbero essere dichiarati decaduti per l'assenza del proponente possono essere fatti propri da altri Senatori.

(1)

Nella riunione del 17 luglio 1996, la Giunta per il Regolamento ha preso atto dell'interpretazione del Presidente, secondo la quale nel disposto dell'articolo 102, comma 4, trova sede il fondamento della c.d. «regola del canguro», in analogia a quanto stabilisce l'articolo 85 del Regolamento della Camera dei deputati.

(2)

«L'assenso del proponente, necessario alle aggiunte di firma ad emendamenti, è normalmente presunto, salvo tempestivo espresso diniego. In caso di ritiro da parte del proponente, gli altri firmatari possono mantenere l'emendamento, in conformità della disposizione di cui all'articolo 102, comma 6, del Regolamento, che consente a tutti i senatori di far propri gli emendamenti ritirati. Conformemente alla prassi, quando il proponente ritira un emendamento per trasformarlo in ordine del giorno ai sensi dell'articolo 95, comma 7, del Regolamento, gli altri firmatari non possono chiedere la votazione dell'emendamento». (Parere della Giunta per il Regolamento del 13 maggio 2009).

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 102

Effetti del parere contrario della 5ª Commissione permanente

(introdotto dal Senato il 23 novembre 1988, modificato il 24 febbraio 1999, il 20 dicembre 2017 e dall'art. 1, comma 19, della Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022)

1. Gli emendamenti che importino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate, per i quali la 5ª Commissione permanente abbia espresso parere contrario motivando la sua opposizione con la mancanza della copertura finanziaria prescritta dall'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, non sono procedibili, a meno che dieci Senatori non ne chiedano la votazione. I richiedenti sono considerati presenti, agli effetti del numero legale, ancorché non partecipino alla votazione.

2. Quando un disegno di legge contenga disposizioni sulle quali la 5ª Commissione permanente abbia espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione o parere favorevole condizionatamente, ai sensi dello stesso articolo 81, a modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, s'intendono presentate come emendamenti della 5ª Commissione permanente e sono poste in votazione le corrispondenti proposte di soppressione o di modificazione del testo motivate con esclusivo riferimento all'osservanza dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione. Non è ammessa la presentazione di subemendamenti né la richiesta di votazione per parti separate.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 103

Correzioni di forma e coordinamento finale

(modificato dal Senato il 23 novembre 1988, il 30 novembre 1988 e il 20 dicembre 2017)

1. Prima della votazione finale di un disegno di legge, il Presidente, il rappresentante del Governo o un Senatore per ciascun Gruppo parlamentare possono richiamare l'attenzione del Senato sopra le correzioni di forma e le modificazioni di coordinamento che appaiano opportune, nonché sopra quelle disposizioni già

approvate che sembrino in contrasto tra loro o inconciliabili con lo scopo della legge, e formulare le conseguenti proposte.

2. Qualora, ai fini di cui al comma precedente, sia avanzata domanda che il Senato rinvii la votazione finale ad una successiva seduta e incarichi la Commissione di presentare le opportune proposte, l'Assemblea delibera per alzata di mano senza discussione.

3. Indipendentemente dagli atti di impulso previsti dai precedenti commi 1 e 2, quando nel testo del disegno di legge siano stati introdotti molteplici emendamenti, la votazione finale è differita alla seduta successiva, per consentire alla Commissione ed al Governo di presentare le proposte di cui agli anzidetti commi; tuttavia, in casi di particolare urgenza, il Presidente, apprezzate le circostanze, ha facoltà di rinviare la votazione stessa ad una successiva fase della medesima seduta.

4. La Commissione, nel termine fissato, presenta all'Assemblea le proprie proposte, accompagnate, se necessario, da una succinta relazione.

5. Sulle proposte di cui ai precedenti commi può intervenire non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare e la votazione ha luogo con scrutinio nominale simultaneo.

6. Le disposizioni dei commi precedenti si osservano anche per il coordinamento in Commissione del testo dei disegni di legge discussi in sede deliberante. Per quanto concerne i disegni di legge esaminati in sede redigente o in sede referente, il coordinamento avviene, di norma, nella seduta successiva a quella nella quale la Commissione ha completato l'esame degli articoli e, in ogni caso, prima della designazione del Senatore incaricato di riferire all'Assemblea. Per i disegni di legge approvati in sede redigente, la Presidenza può ammettere la presentazione di proposte di coordinamento prima della votazione finale in Assemblea.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 104

Disegni di legge approvati dal Senato e modificati dalla Camera dei deputati

Se un disegno di legge approvato dal Senato è emendato dalla Camera dei deputati, il Senato discute e delibera soltanto sulle modificazioni apportate dalla Camera, salva la votazione finale. Nuovi emendamenti possono essere presi in considerazione solo se si trovino in diretta correlazione con gli emendamenti introdotti dalla Camera dei deputati.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 105

Discussione sulle comunicazioni del Governo - Proposte di risoluzione - Informative del Presidente del Consiglio dei ministri.

(modificato dal Senato il 20 dicembre 2017 e dagli artt. 1, comma 20 e  2, comma 23, della Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022)

1. Sulle comunicazioni del Governo si apre un dibattito a sé stante quando ne facciano richiesta cinque Senatori. In tal caso il Presidente, sentito il Governo, dispone l'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea non oltre il terzo giorno dalla richiesta. A conclusione delle comunicazioni del Governo ciascun Senatore può presentare una proposta di risoluzione, che è votata al termine della discussione, secondo l'ordine di presentazione. Tuttavia, qualora il Governo dichiari di accettare una o più proposte di risoluzione presentate, a fronte di più proposte si vota per prima quella o quelle accettate dal Governo e successivamente sono poste in votazione le altre risoluzioni presentate per le parti non precluse o assorbite, ovvero in ordine di presentazione.

1-bis. Le informative del Presidente del Consiglio dei ministri si svolgono sempre in Assemblea. Il Presidente o la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari possono fissare la trattazione in Assemblea di informative, aventi carattere di urgenza, da parte di Ministri.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 106

Applicabilità delle disposizioni sulla discussione

Le disposizioni contenute nel presente Capo si osservano, in quanto applicabili, per la discussione di ogni affare sottoposto all'Assemblea.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

CAPO XIII

DELLE DELIBERAZIONI DEL SENATO E DEI MODI DI VOTAZIONE - VOTAZIONE FINALE DEI DISEGNI DI LEGGE

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 107

Maggioranza nelle deliberazioni, numero legale ed accertamento del numero dei presenti

(modificato dal Senato il 23 novembre 1988, il 20 dicembre 2017 e dall'art. 1, comma 21, della Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022)

1. Ogni deliberazione del Senato è presa a maggioranza dei Senatori presenti, salvi i casi per i quali sia richiesta una maggioranza speciale. Sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario. In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata.

2. Si presume che l'Assemblea sia sempre in numero legale per deliberare; tuttavia se, prima dell'indizione di una votazione per alzata di mano, sette Senatori presenti in Aula lo richiedano, il Presidente dispone la verificazione del numero legale. Non può essere richiesta la verifica del numero legale prima della approvazione del processo verbale.

2-bis. Ai fini della verifica del numero legale, sono considerati presenti anche i Senatori che esprimono un voto di astensione. Sono altresì considerati presenti i Senatori che hanno richiesto la votazione qualificata ovvero la verifica del numero legale. Ai Senatori elettivi, ai Senatori di diritto e a vita, nonché ai Senatori a vita si applica la stessa disciplina in ordine al regime delle presenze, anche ai fini dei congedi e delle missioni ai sensi dell'articolo 108, comma 2.

3. Prima della votazione di una proposta per la cui approvazione sia richiesto il voto favorevole di una maggioranza dei componenti del Senato, può essere disposto dal Presidente l'accertamento del numero dei presenti.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 108

Modalità per la verificazione del numero legale e del numero dei presenti. - Effetti della mancanza del numero richiesto

(modificato dal Senato il 23 novembre 1988 e il 24 febbraio 1999)

1. Per verificare se il Senato è in numero legale il Presidente invita i Senatori a fare constatare la loro presenza mediante il dispositivo elettronico di voto.

2. I Senatori che sono assenti per incarico avuto dal Senato o in ragione della loro carica di Ministro non sono computati per fissare il numero legale. La stessa disposizione si applica ai Senatori che sono in congedo a norma dell'articolo 62, nel limite massimo di un decimo del totale dei componenti dell'Assemblea.

3. I richiedenti la verificazione del numero legale sono computati come presenti ancorchè si siano assentati dall'Aula o comunque non abbiano fatto constatare la loro presenza.

4. Se il Senato non è in numero legale, il Presidente rinvia la seduta ad altra ora dello stesso giorno con un intervallo di tempo non minore di venti minuti, ovvero, apprezzate le circostanze, la toglie. La seduta è comunque tolta alla quarta mancanza consecutiva del numero legale. Quando la seduta è tolta, il Senato, qualora nella stessa giornata o in quella successiva il calendario dei lavori non preveda altra seduta, si intende convocato senz'altro, con lo stesso ordine del giorno, per il prossimo giorno non festivo all'ora medesima del giorno prima, oppure anche per il giorno festivo quando il Senato abbia già prima deliberato di tenere seduta in tale giorno.

5. La mancanza del numero legale in una seduta non determina presunzione di mancanza dello stesso dopo la ripresa della seduta ai termini del precedente comma.

6. All'accertamento del numero dei presenti previsto dal comma 3 dell'articolo 107, si procede con le stesse modalità stabilite per la verificazione del numero legale. Se il numero dei presenti è inferiore alla maggioranza richiesta per la deliberazione, il Presidente rinvia la votazione ad altra ora della medesima seduta o ad altra seduta, salvo che il Senato risulti non in numero legale, nel qual caso si applicano le disposizioni del comma 4 del presente articolo.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 109

Annunci e dichiarazioni di voto (1)

(modificato dal Senato il 23 novembre 1988, il 30 novembre 1988, il 20 dicembre 2017 e integrato dall'art. 1, comma 22, della Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022)

1. [Abrogato]

2. Fatta eccezione per i casi in cui il Regolamento prescrive la esclusione o la limitazione della discussione, un Senatore per ciascun Gruppo parlamentare ha facoltà, prima di ogni votazione, di fare una dichiarazione di voto a nome del Gruppo di appartenenza, per non più di cinque minuti; il Presidente, apprezzate le circostanze, può portare tale termine a dieci minuti. Per le dichiarazioni di voto finali, il termine è di dieci minuti ed i Senatori che intendano dissociarsi dalle posizioni assunte dal proprio Gruppo, purché il loro numero sia inferiore alla metà di quello degli appartenenti al Gruppo stesso, possono intervenire per non più di tre minuti.

2-bis. In tutti i casi di discussione limitata e di annunci o dichiarazioni di voto per i quali è previsto un solo intervento per Gruppo, tale limite si applica anche al Gruppo misto. Qualora vi sia più di una richiesta di intervento da parte di Senatori appartenenti al Gruppo misto, il termine può essere ampliato a quindici minuti, da distribuire tra i predetti Senatori. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari stabilisce i tempi per le dichiarazioni di voto dei Senatori non iscritti ad alcun Gruppo.

(1)

«1) Il Regolamento del Senato - ad eccezione della isolata e non estensibile previsione dell'articolo 156-bis, comma 1 - non conosce la figura delle componenti politiche del Gruppo misto;

2) pertanto, in sede di dichiarazione di voto, ai sensi dell'articolo 109, comma 2, per il Gruppo misto può prendere la parola, di regola, un solo oratore;

3) il Presidente, apprezzate le circostanze, ha facoltà di prolungare sino a quindici minuti la durata della dichiarazione di voto per il Gruppo misto e di consentire che, entro tale termine, per il Gruppo medesimo parlino più Senatori». (Parere della Giunta per il Regolamento del 30 marzo 2004).

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 110

Interventi nel corso della votazione

Cominciata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni del Regolamento relative alla esecuzione della votazione in corso o per segnalare irregolarità nella votazione stessa o difetti nel funzionamento del dispositivo elettronico di voto.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 111

Proclamazione del risultato delle votazioni

Il Presidente proclama il risultato delle votazioni con la formula: «Il Senato approva» o «Il Senato non approva».

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 112

Proteste sulle deliberazioni del Senato

Non sono ammesse proteste sulle deliberazioni del Senato: se pronunziate, non si inseriscono nel processo verbale e nei resoconti della seduta.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 113

Modi di votazione (1) (2)

(modificato dal Senato il 24 novembre 1988, il 30 novembre 1988, il 20 dicembre 2017 e dall'art. 1, comma 23, della Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022)

1. I voti in Assemblea sono espressi per alzata di mano, per votazione nominale, o a scrutinio segreto. Le votazioni nominali sono effettuate con scrutinio simultaneo o con appello.

2. Salve le votazioni riguardanti persone, l'Assemblea vota normalmente per alzata di mano, a meno che sia richiesta la votazione nominale e, per i casi consentiti dai commi 4 e 7, quella a scrutinio segreto. La votazione nominale può essere richiesta, anche oralmente, da dieci Senatori o da uno o più Presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica. La richiesta effettuata ad inizio seduta ha effetto per tutte le votazioni, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 114. La votazione a scrutinio segreto può essere richiesta da dodici Senatori o da uno o più Presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica. Prima dello svolgimento della votazione, il Presidente verifica il numero dei Senatori richiedenti lo scrutinio segreto. I Senatori richiedenti sono considerati presenti, agli effetti del numero legale, ancorché non partecipino alla votazione.

3. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni comunque riguardanti persone e le elezioni mediante schede.

4. A richiesta del prescritto numero di Senatori, sono inoltre effettuate a scrutinio segreto le deliberazioni che incidono sui rapporti civili ed etico-sociali di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 e 32, secondo comma, della Costituzione; le deliberazioni che concernono le modificazioni al Regolamento del Senato.

4-bis. Lo scrutinio segreto può essere richiesto solo sulle questioni strettamente attinenti ai casi previsti nel comma 4. In relazione al carattere composito dell'oggetto, può essere proposta, ai sensi dell'articolo 102, comma 5, la votazione separata della parte da votare a scrutinio segreto.

5. Laddove venga sollevato incidente in ordine alla riferibilità della votazione alle fattispecie indicate nel precedente comma 4, la questione è risolta dal Presidente sentita, ove lo creda, la Giunta per il Regolamento.

6. In nessun caso è consentita la votazione a scrutinio segreto allorché il Senato sia chiamato a deliberare sui disegni di legge di approvazione di bilanci e di consuntivi, su disposizioni e relativi emendamenti in materia tributaria o contributiva, nonché su disposizioni di qualunque disegno di legge e relativi emendamenti che comportino aumenti di spesa o diminuzioni di entrate, indichino i mezzi con cui farvi fronte, o comunque approvino appostazioni di bilancio. Nel caso in cui tali disposizioni siano comprese in articoli o emendamenti attinenti alle materie di cui al precedente comma 4, esse sono sottoposte a votazione separata a scrutinio palese.

7. Le votazioni finali sui disegni di legge avvengono, di regola, a scrutinio palese, a meno che, trattando tali disegni di legge prevalentemente le materie di cui al precedente comma 4, non sia avanzata richiesta di votazione a scrutinio segreto. Sulla prevalenza decide il Presidente sentita, ove lo creda, la Giunta per il Regolamento.

(1)

«1) Nel concorso fra la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo e la richiesta di votazione nominale con appello prevale quella presentata per prima, dovendosi applicare in materia il criterio cronologico;

2) la richiesta di votazione qualificata va presentata volta per volta con riferimento al singolo voto o a gruppi di voti: non vale una richiesta formulata una tantum con l'intento di avere effetto per tutta la seduta;

3) (omissis)». (Parere della Giunta per il Regolamento del 14 settembre 1992).

(2)

«Nel solco dell'interpretazione costantemente adottata sino al novembre del 1988 ed alla conseguente, mai contestata, applicazione concreta, la Giunta per il Regolamento - nel sottolineare l'esigenza di un'organica revisione della materia, anche sulla base delle modifiche che il Parlamento si accinge ad apportare all'articolo 68 della Costituzione - esprime il parere che le deliberazioni sulle proposte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in materia di autorizzazione a procedere in giudizio siano sottoposte alla disciplina generale relativa ai modi di votazione e, pertanto, debbano essere votate in maniera palese. E ciò, in quanto le deliberazioni stesse costituiscono espressione di una prerogativa dell'Organo parlamentare nell'ambito del rapporto con altri Organi dello Stato e dunque non rappresentano in senso proprio "votazione riguardanti persone", ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 113, comma 3, del Regolamento.

In applicazione del comma 4 dello stesso articolo 113, il ricorso al voto segreto si rende possibile per le autorizzazioni a procedere concernenti la sottoposizione all'arresto, alla perquisizione personale e domiciliare o ad altra privazione o limitazione della libertà personale, attenendo le deliberazioni stesse ai rapporti di cui agli articoli 13 e seguenti della Costituzione.

La nuova interpretazione entra immediatamente in vigore». (Parere della Giunta per il Regolamento del 6 maggio 1993).

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 114

Votazioni per alzata di mano e controprova (1)

(modificato il 20 dicembre 2017)

1. Le votazioni che dovrebbero aver luogo per alzata di mano sono di regola effettuate con procedimento elettronico quando il Presidente lo ritenga opportuno al fine di agevolare il computo dei voti.

2. Si fa altresì ricorso al procedimento elettronico ogni qualvolta sia richiesta la controprova di una votazione per alzata di mano. Tale controprova deve essere richiesta immediatamente dopo la proclamazione del risultato, ed il Presidente, prima di disporla, ordina la chiusura delle porte di accesso all'Aula.

(1)

«Dovendosi individuare la ratio dell'articolo 114 del Regolamento nell'esigenza di eliminare qualsiasi incertezza sul risultato delle votazioni, la controprova non può essere ammessa allorchè l'esito del voto appaia evidente al di là di ogni ragionevole dubbio. Ne consegue pertanto - in via di interpretazione razionale e sistematica del comma 2 dell'articolo 114, anche in relazione a quanto previsto dal comma 1 dello stesso articolo - che spetta al prudente apprezzamento del Presidente, coadiuvato dai senatori Segretari, di valutare la sussistenza dei requisiti di fatto in presenza dei quali accogliere la richiesta di controprova.

Nè vale l'argomento secondo cui la controprova potrebbe venire utilizzata anche per l'accertamento del voto espresso dai singoli senatori per alzata di mano, giacchè il procedimento elettronico non opera, nell'ipotesi di controprova, la registrazione dei nomi dei votanti nè dei voti relativi». (Parere della Giunta per il Regolamento del 12 novembre 1991).

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 115

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

1. La votazione nominale con scrutinio simultaneo ha luogo con procedimento elettronico.

2. Dopo la chiusura della votazione viene consegnato al Presidente, a cura dei Segretari, l'elenco dei Senatori votanti con l'indicazione del voto da ciascuno espresso. Il Presidente proclama quindi l'esito della votazione. L'elenco resta a disposizione dei Senatori sul banco della Presidenza e viene pubblicato nei resoconti della seduta.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 116

Votazione nominale con appello (1) (2) (3) (4)

(modificato dall'art. 1, comma 24, della Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022)

1. La votazione nominale con appello, che si svolge facendo uso del dispositivo elettronico, ha luogo nelle votazioni sulla fiducia e sulla sfiducia al Governo, o quando il Presidente disponga l'appello su richiesta di dieci Senatori. In tal caso il Presidente, dopo aver indicato il significato del «sì» e del «no», estrae a sorte il nome di un Senatore dal quale comincia l'appello in ordine alfabetico.

2. Esaurito l'appello, si procede ad un nuovo appello dei Senatori che non hanno risposto al precedente.

3. Il Senatore, chiamato nell'appello, esprime ad alta voce il suo voto e contemporaneamente aziona in conformità il dispositivo elettronico. Qualora vi sia divergenza tra le due espressioni di voto, il Presidente sospende l'appello e chiede al Senatore di precisare il voto che intende dare.

4. Si applicano, per la proclamazione dei risultati e la pubblicità della votazione, le norme dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

(1)

Nella riunione del 30 luglio 1992, la Giunta per il Regolamento ha manifestato il suo assenso a che, in via sperimentale, venga mantenuta la procedura di votazione nominale con appello recentemente adottata in Assemblea, secondo la quale ciascun senatore, chiamato dai senatori Segretari, esprime il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

(2)

«1) (omissis);

2) (omissis);

3) in attesa di un coordinamento delle norme relative alle votazioni nominali, la decisione del Presidente di disporre - ai sensi dell'articolo 116 del Regolamento - la votazione nominale con appello, su richiesta di quindici senatori, va adottata tenendo conto della necessità di armonizzare i tempi richiesti per la discussione e la votazione del provvedimento in esame». (Parere della Giunta per il Regolamento del 14 settembre 1992).

(3)

Nella riunione del 2 dicembre 1992, la Giunta per il Regolamento, nell'esprimere l'auspicio che il testo dell'articolo 116 del Regolamento sia al più presto rivisto, e in conformità delle conclusioni in precedenza adottate il 14 settembre 1992, ha ribadito l'avviso che il punto 3 del parere reso in quella data, in tema di votazioni nominali con appello, va inteso nel senso che la facoltà del Presidente di ammettere o no la richiesta relativa sussiste sia quando la discussione del provvedimento in esame sia stata contingentata, sia quando la Conferenza dei Capigruppo abbia stabilito un termine finale per la discussione del provvedimento stesso, provvedendo all'organizzazione del dibattito del disegno di legge che segue all'ordine del giorno.

(4)

«Il Presidente può disporre la votazione nominale con appello ove, nel rispetto del calendario dei lavori, le circostanze lo consentano». (Parere della Giunta per il Regolamento del 17 febbraio 2000).

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 117

Votazione a scrutinio segreto

1. La votazione a scrutinio segreto ha luogo con procedimento elettronico mediante apparati che garantiscano la segretezza del voto sia nel momento di espressione del voto stesso che in quello della registrazione dei risultati della votazione.

2. L'elenco dei Senatori che hanno partecipato alla votazione è pubblicato nei resoconti della seduta.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 118

Annullamento e rinnovazione delle votazioni - Mancato o difettoso funzionamento del dispositivo elettronico di voto

1. In ogni caso di irregolarità delle votazioni, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullarle e disporne l'immediata rinnovazione, con o senza procedimento elettronico.

2. In caso di mancato o difettoso funzionamento del dispositivo elettronico di voto, si applicano, per la verificazione del numero legale e per l'accertamento del numero dei presenti, per la controprova e per le votazioni nominali o a scrutinio segreto, le disposizioni dei seguenti commi.

3. Quando si debba procedere alla verificazione del numero legale o all'accertamento del numero dei presenti ai sensi dell'articolo 108, il Presidente ordina la chiama.

4. La controprova delle votazioni per alzata di mano può essere fatta mediante divisione dei votanti nelle due opposte parti dell'Aula.

5. La votazione nominale ha luogo con appello, che si svolge con le modalità indicate nei commi 1 e 2 dell'articolo 116; i Segretari tengono nota dei votanti e del voto da ciascuno espresso.

6. Per la votazione a scrutinio segreto, sono consegnate due palline, una bianca ed una nera, a ciascun Senatore; questi esprime il proprio voto deponendo le palline stesse nelle apposite urne secondo le istruzioni per il voto date dal Presidente. I Segretari tengono nota dei votanti.

7. Le modalità tecniche per l'uso del dispositivo elettronico sono regolate da istruzioni approvate dal Consiglio di Presidenza.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 119

Indizione delle votazioni nominali elettroniche

(modificato il 20 dicembre 2017)

1. Le votazioni da effettuarsi mediante dispositivo elettronico, salvo quelle per alzata di mano, non possono essere indette se non siano trascorsi venti minuti dall'inizio della seduta.

2. [Abrogato]

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Art. 120

Votazione finale dei disegni di legge

(modificato dal Senato il 24 novembre 1988, il 30 novembre 1988 e il 20 dicembre 2017)

1. Ogni disegno di legge, dopo essere stato approvato articolo per articolo, è sottoposto a votazione finale per l'approvazione del complesso.

2. Quando il disegno di legge è composto di un solo articolo e non sono stati proposti articoli aggiuntivi, dopo l'eventuale votazione degli emendamenti e delle singole parti dell'articolo, si procede senz'altro alla votazione finale del disegno di legge.

3. Il voto finale sui disegni di legge costituzionale e di revisione della Costituzione, sui disegni di legge in materia elettorale, a prevalente contenuto di delegazione legislativa, di conversione di decreti- legge recanti disposizioni in materia di ordine pubblico, di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e dei consuntivi, nonché sui disegni di legge di cui all'articolo 126-bis, è sempre effettuato mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo, con le modalità di cui all'articolo 115, fermo restando quanto disposto dall'articolo 113.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

CAPO XIV

DEI DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 121

Disegni di legge costituzionale - Prima deliberazione

1. La prima deliberazione, prevista dall'articolo 138 della Costituzione per i disegni di legge di revisione della Costituzione e gli altri disegni di legge costituzionale, è adottata nelle forme previste dal presente Regolamento per i disegni di legge ordinaria.

2. Dopo l'approvazione in sede di prima deliberazione, il disegno di legge è trasmesso alla Camera dei deputati.

3. Se il disegno di legge è emendato dalla Camera, il Senato lo riesamina a norma dell'articolo 104.

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Art. 122

Disegni di legge costituzionale - Termini per la seconda deliberazione

1. La seconda deliberazione, prevista dall'articolo 138 della Costituzione, può essere adottata soltanto dopo che siano decorsi tre mesi dall'approvazione del disegno di legge nello stesso testo trasmesso o successivamente approvato dalla Camera dei deputati.

2. I tre mesi sono computati secondo il calendario comune.

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Art. 123

Disegni di legge costituzionale - Riesame per la seconda deliberazione

1. In sede di seconda deliberazione, la Commissione competente riesamina il disegno di legge e riferisce su di esso al Senato.

2. In Assemblea, il disegno di legge, dopo la discussione generale, è sottoposto soltanto alla votazione finale per l'approvazione del complesso.

3. Non sono ammessi emendamenti nè ordini del giorno, nè lo stralcio di una o più norme. Del pari non sono ammesse le questioni pregiudiziale e sospensiva; può essere richiesto un rinvio a breve termine, sul quale decide inappellabilmente il Presidente.

4. Sono ammesse le dichiarazioni di voto con le modalità e nei limiti di cui al comma 2 dell'articolo 109.

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Art. 124

Disegni di legge costituzionale - Approvazione in seconda deliberazione

1. Il disegno di legge è approvato in sede di seconda deliberazione se nella votazione finale ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Senato.

2. Se il disegno di legge è approvato con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Senato, il Presidente ne fa espressa menzione nel messaggio alla Camera dei deputati o al Governo, agli effetti del terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione.

3. Se il disegno di legge è respinto si applicano, in caso di ripresentazione, le norme dell'articolo 76.

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CAPO XV

DELLA PROCEDURA DI ESAME DEI BILANCI E DEL CONTROLLO FINANZIARIO, ECONOMICO ED AMMINISTRATIVO

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 125

Assegnazione dei disegni di legge e dei documenti attinenti al bilancio dello Stato e alla programmazione economica

(modificato dal Senato il 31 luglio 1985, il 30 novembre 1988 e il 20 dicembre 2017)

Alla 5ª Commissione permanente sono inviati il disegno di legge di bilancio, il documento di economia e finanza, il rendiconto generale dello Stato, le relazioni della Corte dei conti sugli enti sovvenzionati dallo Stato, le previsioni di cassa nonché tutte le relazioni di carattere generale ed i documenti presentati dal Governo o dalla Corte dei conti al Parlamento attinenti alla programmazione economica ed al bilancio dello Stato, e gli altri documenti sulla situazione economica.

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Art. 125

Esame del documento di economia e finanza

(introdotto dal Senato il 31 luglio 1985, modificato il 30 novembre 1988, il 6 febbraio 2003 e il 20 dicembre 2017)

1. Il documento di economia e finanza è deferito alla 5ª Commissione permanente, per l'esame, ed alle altre Commissioni permanenti per il parere. Il documento è altresì deferito alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, per eventuali osservazioni. I pareri e le osservazioni sono espressi entro i termini stabiliti dal Presidente.

2. La 5ª Commissione permanente riferisce con apposita relazione all'Assemblea entro venti giorni dal deferimento, salvi i più brevi termini stabiliti dal Presidente. E' sempre ammessa la presentazione di relazioni di minoranza.

3. Prima che abbia inizio l'esame del documento, la 5ª Commissione permanente può essere autorizzata dal Presidente del Senato a procedere, anche congiuntamente con la corrispondente Commissione permanente della Camera dei deputati, all'acquisizione di elementi informativi in ordine ai criteri di impostazione del documento stesso. A tal fine sottopone al Presidente del Senato il programma delle audizioni.

4. La discussione del documento in Assemblea è organizzata dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari a norma dell'articolo 55, comma 5. Essa deve comunque concludersi entro trenta giorni dal deferimento con la votazione di una proposta di risoluzione; a fronte di più proposte, si vota per prima quella accettata dal Governo, alla quale ciascun Senatore può proporre emendamenti.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 126

Assegnazione ed esame in Commissione del disegno di legge di bilancio (1)

(modificato dal Senato il 31 luglio 1985, il 30 novembre 1988, il 21 luglio 1999 e, da ultimo, il 20 dicembre 2017)

1. Il disegno di legge di bilancio è deferito alla 5ª Commissione permanente per l'esame generale, nonché alle altre Commissioni permanenti, ciascuna delle quali deve esaminarlo per le parti di sua competenza.

2. [Abrogato]

3. Quando il disegno di legge di bilancio è presentato dal Governo al Senato, il Presidente del Senato, sentito il parere della 5ª Commissione permanente e del Governo, prima dell'assegnazione, accerta se esso rechi disposizioni estranee al suo oggetto come definito dalla legislazione vigente, ovvero volte a modificare norme in vigore in materia di contabilità generale dello Stato. In tal caso il Presidente comunica all'Assemblea lo stralcio delle predette disposizioni.

4. In ogni caso, il Presidente accerta, sentito il parere della 5ª Commissione permanente e del Governo, se il disegno di legge di bilancio rechi disposizioni contrastanti con le regole di copertura stabilite dalla legislazione vigente per la stessa legge di bilancio e ne dà, prima dell'assegnazione, comunicazione all'Assemblea.

5. Alle sedute delle Commissioni riservate all'esame del disegno di legge di bilancio partecipano i Ministri competenti per materia. Di tali sedute si redige e si pubblica il resoconto stenografico.

6. Ciascuna Commissione, nei termini stabiliti dal successivo comma 9, comunica il proprio rapporto scritto e gli eventuali rapporti di minoranza alla 5ª Commissione permanente. Gli estensori dei rapporti delle Commissioni possono partecipare alle sedute della 5ª Commissione permanente senza diritto di voto.

7. I rapporti sono allegati alla relazione generale della 5ª Commissione permanente.

8. La 5ª Commissione permanente, nei termini stabiliti dal successivo comma 9, approva la relazione generale sul disegno di legge di bilancio, che concerne anche - in separate sezioni - gli stati di previsione della spesa sui quali è competente per materia, e la trasmette alla Presidenza del Senato unitamente alle eventuali relazioni di minoranza.

9. Quando il disegno di legge di bilancio è presentato dal Governo al Senato, gli adempimenti previsti dai commi 6 e 8 debbono essere espletati, rispettivamente, entro dieci giorni e entro venticinque giorni dal deferimento, e la votazione finale in Assemblea ha luogo entro i successivi quindici giorni. Quando il disegno di legge di bilancio è trasmesso dalla Camera dei deputati, i termini per gli adempimenti previsti dai commi 6 e 8 sono fissati dal Presidente del Senato, in modo che la votazione finale in Assemblea abbia luogo entro trentacinque giorni dalla trasmissione.

10. Ciascuna Commissione, durante l'esame, per le parti di sua competenza, del disegno di legge di bilancio, non può svolgere, in nessuna sede, altra attività. Nel computo dei termini per la presentazione delle relazioni e per l'espressione dei pareri sugli altri disegni di legge o affari deferiti, non si tiene conto del periodo richiesto per l'esame anzidetto.

11. Dalla data del deferimento e fino alla votazione finale da parte dell'Assemblea del disegno di legge di bilancio, non possono essere iscritti all'ordine del giorno delle Commissioni permanenti e dell'Assemblea disegni di legge che comportino variazione di spese o di entrate, né disegni di legge intesi a modificare la legislazione vigente in materia di contabilità generale dello Stato. Rimangono conseguentemente sospesi i termini per la presentazione delle relazioni e per l'espressione dei pareri sui disegni di legge anzidetti.

12. I precedenti commi 10 e 11 non si applicano all'esame dei disegni di legge di conversione di decreti-legge e degli altri disegni di legge aventi carattere di assoluta indifferibilità secondo le determinazioni adottate all'unanimità dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

(1)

«1) L'accertamento rimesso al Presidente del Senato circa l'osservanza delle regole di copertura, stabilite dalla legislazione vigente per la legge finanziaria, costituisce un potere dello stesso Presidente autonomo rispetto ai pareri sia della 5ª Commissione permanente sia del Governo.

2) Il parere del Governo è anch'esso un parere autonomo che deve essere come tale esplicitato in sede di 5ª Commissione permanente, in modo tale da non consentire equivoci e dubbi.

3) è nel potere del Presidente di compiere tutti gli sforzi possibili per l'accertamento del parere della 5ª Commissione permanente, che nel caso di specie non risulta espresso. Una riconvocazione in termini brevissimi della 5ª Commissione permanente è quindi in ogni caso necessaria per acquisire il parere del Governo e può rivelarsi opportuna per consentire il formarsi del parere della Commissione.

4) Spetta al Presidente assumersi le necessarie responsabilità nel caso in cui il parere della 5ª Commissione permanente non si formi entro il termine perentorio dal Presidente stesso stabilito». (Parere della Giunta per il Regolamento del 27 novembre 1990).

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 126

Esame dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica (1) (2)

(introdotto dal Senato il 30 novembre 1988, modificato il 21 luglio 1999 e il 20 dicembre 2017)

1. La discussione in Assemblea dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, indicati nel documento di economia e finanza come approvato dalla risoluzione parlamentare e presentati al Parlamento entro il termine stabilito dalla legge, è organizzata dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari a norma dell'articolo 55, comma 5.

2. Ai predetti disegni di legge non si applicano i divieti di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 126, escluso quello relativo alle modifiche della legislazione vigente in materia di contabilità generale dello Stato.

2-bis. Quando i disegni di legge di cui al comma 1 sono presentati dal Governo al Senato, il Presidente del Senato, sentito il parere della 5ª Commissione permanente e del Governo, prima dell'assegnazione, accerta se ciascuno di essi rechi disposizioni estranee al proprio oggetto come definito dalla legislazione vigente nonché dal documento di economia e finanza come approvato dalla risoluzione parlamentare. In tal caso il Presidente comunica all'Assemblea lo stralcio delle predette disposizioni.

2-ter. Sono inammissibili gli emendamenti, d'iniziativa sia parlamentare che governativa, ai disegni di legge di cui al comma 1, che rechino disposizioni contrastanti con le regole di copertura stabilite dalla legislazione vigente o estranee all'oggetto dei disegni di legge stessi, come definito dalla legislazione vigente nonché dal documento di economia e finanza come approvato dalla risoluzione parlamentare.

2-quater. Ricorrendo le condizioni di cui al comma 2-ter, il Presidente del Senato, sentito il parere della 5ª Commissione permanente e del Governo, può dichiarare inammissibili disposizioni del testo proposto dalla Commissione all'Assemblea.

2-quinquies. Possono essere presentati in Assemblea, anche dal solo proponente, i soli emendamenti respinti nella Commissione competente per materia, salva la facoltà del Presidente di ammettere nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modificazioni proposte dalla Commissione stessa o già approvate dall'Assemblea.

(1)

«Conformemente alle risoluzioni parlamentari con le quali è stato approvato il documento di programmazione economico-finanziaria del corrente anno, gli emendamenti riferiti al disegno di legge collegato alla manovra economico-finanziaria, non ancora definitivamente approvato dalle Camere, non devono produrre modifiche peggiorative nel saldo algebrico finale degli effetti di correzione associati al collegato medesimo. Di conseguenza, essi devono avere carattere compensativo nell'ambito del provvedimento in esame ovvero carattere riduttivo del saldo stesso. Gli emendamenti privi dei suindicati caratteri sono dichiarati inammissibili». (Parere della Giunta per il Regolamento del 26 novembre 1992).

(2)

Nella riunione del 5 novembre 1996, la Giunta per il Regolamento ha ribadito il parere espresso il 26 novembre 1992 sul regime degli emendamenti ai disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, anche quando questi ultimi siano presentati in un ramo del Parlamento diverso da quello in cui sia in discussione la manovra stessa.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 127

Ordini del giorno sul disegno di legge di bilancio

(modificato dal Senato il 31 luglio 1985, il 30 novembre 1988 e il 20 dicembre 2017)

1. Gli ordini del giorno devono essere presentati e svolti nelle Commissioni competenti per materia.

2. Quelli accolti dal Governo o approvati sono allegati, insieme ai rapporti, alla relazione generale della 5ª Commissione permanente. Quelli non accolti dal Governo o respinti dalle Commissioni possono essere ripresentati in Assemblea [purchè siano sottoscritti da otto Senatori] (parole soppresse) (1).

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 128

Emendamenti al disegno di legge di bilancio

(modificato dal Senato il 31 luglio 1985, il 30 novembre 1988 e il 20 dicembre 2017)

1. Gli emendamenti, d'iniziativa sia parlamentare che governativa, relativi alla prima sezione del disegno di legge di bilancio devono essere presentati alla 5ª Commissione permanente. I Senatori che non facciano parte della 5ª Commissione permanente possono chiedere o essere richiesti di illustrare gli emendamenti da essi presentati.

2. Gli emendamenti, d'iniziativa sia parlamentare che governativa, alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio devono essere presentati nelle Commissioni competenti per materia. Se queste li accolgono, vengono trasmessi, come proposte della Commissione, alla 5ª Commissione permanente, la quale, nel caso di rigetto, deve farne menzione nella sua relazione.

3. Gli emendamenti respinti possono essere ripresentati in Assemblea, anche dal solo proponente.

4. E' facoltà del Presidente ammettere la presentazione in Aula di nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modificazioni proposte dalla 5ª Commissione permanente o già approvate dall'Assemblea.

5. I termini per la presentazione in Assemblea degli emendamenti, d'iniziativa sia parlamentare che governativa, sono fissati dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

6. Sono inammissibili gli emendamenti, d'iniziativa sia parlamentare che governativa, al disegno di legge di bilancio che rechino disposizioni contrastanti con le regole di copertura o estranee all'oggetto della legge di bilancio in base alla legislazione vigente, ovvero volte a modificare le norme in vigore in materia di contabilità generale dello Stato.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 129

Discussione in Assemblea del disegno di legge di bilancio

(modificato dal Senato il 31 luglio 1985, il 30 novembre 1988 e il 20 dicembre 2017)

1. Sul disegno di legge di bilancio si svolge una discussione generale, che è riservata agli interventi relativi alla impostazione globale del bilancio ed alle linee generali della politica economica, finanziaria e dell'amministrazione dello Stato. Dopo la chiusura della discussione prendono la parola i relatori ed il Presidente del Consiglio dei ministri o uno o più Ministri da lui delegati. Sono poi messi ai voti gli ordini del giorno concernenti gli argomenti anzidetti.

2. Quando il disegno di legge di bilancio è presentato dal Governo al Senato, l'esame degli articoli della seconda sezione ha la precedenza sull'esame della prima sezione. Le variazioni conseguenti all'approvazione della prima sezione del disegno di legge, non appena presentate dal Governo, sono deferite immediatamente alla 5ª Commissione permanente, che riferisce all'Assemblea. La nota di variazioni è quindi votata dall'Assemblea, intendendosi conseguentemente modificati gli articoli già approvati della seconda sezione e le tabelle da questi richiamate. Si procede quindi alla votazione finale del disegno di legge di bilancio così modificato.

3. Quando il disegno di legge di bilancio è trasmesso dalla Camera dei deputati, sono ammissibili, per la seconda sezione, solo emendamenti relativi a previsioni di bilancio non correlate a disposizioni della prima sezione. Si procede quindi all'esame ed alla votazione degli articoli della prima sezione. Sono successivamente esaminate e votate, con le procedure di cui al comma 2, le eventuali variazioni alla seconda sezione conseguenti all'approvazione della prima sezione in un testo diverso da quello trasmesso dalla Camera dei deputati. Si procede infine alla votazione finale del disegno di legge di bilancio così eventualmente modificato.

4. Gli articoli del disegno di legge di bilancio sono esaminati e votati secondo l'ordine previsto dalla legislazione vigente. Delle disposizioni della prima sezione sono comunque esaminate e votate per prime, previa discussione e votazione dei relativi emendamenti, quelle che recano il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare.

5. In sede di esame degli articoli hanno facoltà di parlare soltanto i presentatori di ordini del giorno e di emendamenti per illustrarli, nonché il relatore ed il rappresentante del Governo per esprimere il proprio parere. Gli ordini del giorno relativi alle singole tabelle sono posti ai voti prima degli articoli che le concernono.

6. La discussione del disegno di legge di bilancio, così come articolata nelle sue fasi dai commi precedenti, è organizzata dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari a norma dell'articolo 55, comma 5.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 130

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato 

(modificato dal Senato l'8 novembre 1979)

Il disegno di legge concernente il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato è deferito per l'esame alla 5ª Commissione permanente. Alla relazione che la 5ª Commissione presenta all'Assemblea sono allegati gli eventuali pareri delle altre Commissioni.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 131

Esame delle relazioni della Corte dei conti sugli enti sovvenzionati dallo Stato

1. Le relazioni della Corte dei conti sugli enti ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria sono contemporaneamente assegnate alle Commissioni competenti per materia ed alla 5ª Commissione permanente.

2. Le Commissioni affidano ad uno o più Senatori, per ciascun ente o gruppo di enti, l'incarico di studiare le relazioni al fine di segnalare i casi sui quali sia opportuno l'esame da parte delle Commissioni stesse. Segnalazioni in tal senso possono anche essere avanzate da ciascun componente della Commissione.

3. Entro il mese di giugno di ciascun anno le Commissioni competenti per materia inviano alla 5ª Commissione permanente un rapporto nel quale illustrano le proprie conclusioni in ordine ai profili tecnici dell'attività degli enti ed alla regolarità della loro gestione.

4. La 5ª Commissione permanente presenta entro il mese di settembre una relazione generale all'Assemblea sui profili economico-finanziari della gestione degli enti sovvenzionati e sulla conformità di essa al programma di sviluppo economico. Nella relazione, alla quale sono allegati i rapporti delle altre Commissioni, possono essere avanzate, anche alla luce delle conclusioni dei rapporti predetti, proposte di risoluzione in ordine alla conduzione degli enti.

5. La relazione generale della 5ª Commissione permanente è di norma discussa dall'Assemblea prima dell'esame del bilancio dello Stato.

6. I rilievi, che la Corte dei conti formula al di fuori delle relazioni annuali e comunica al Senato, sono parimenti deferiti per l'esame alla Commissione competente per materia. La Commissione riferisce su di essi nel proprio rapporto annuale. Tuttavia, quando la gravità o l'urgenza del rilievo della Corte lo richieda, la Commissione invia un apposito rapporto alla 5ª Commissione permanente perchè questa riferisca anticipatamente all'Assemblea.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 132

Decreti registrati con riserva

I decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti sono trasmessi alle Commissioni competenti per materia, le quali debbono esaminarli entro trenta giorni dall'assegnazione. Le Commissioni possono concludere l'esame con una risoluzione.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 133

Richiesta di elementi informativi alla Corte dei conti

Le Commissioni hanno facoltà di chiedere al Presidente del Senato di invitare la Corte dei conti a fornire informazioni, chiarimenti e documenti, nel rispetto delle competenze alla Corte stessa attribuite dalle leggi vigenti.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 134

Richiesta di informazioni alle Commissioni di vigilanza

Le Commissioni hanno facoltà di chiedere al Presidente del Senato di invitare le Commissioni di vigilanza, di cui facciano parte Senatori eletti dall'Assemblea, a fornire informazioni, chiarimenti e documenti, nel rispetto delle competenze loro attribuite dalle leggi vigenti.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

CAPO XVI

DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE E DELLA VERIFICA DEI POTERI

(modificato dal Senato il 23 gennaio 1992)

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 135

Esame delle domande di autorizzazione a procedere presentate ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione

(modificato dal Senato il 7 giugno 1989 e dall'art. 2, comma 25, della Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022)

1. Le domande di autorizzazione a procedere inviate al Senato sono deferite dal Presidente all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, di cui all'articolo 19. A questa il Ministro competente trasmette i documenti che gli siano richiesti.

2. La Giunta non si pronuncia su una domanda di autorizzazione a procedere nel solo caso in cui il Ministro dia comunicazione che il relativo procedimento è cessato.

3. Per la validità delle riunioni della Giunta in sede di esame delle autorizzazioni a procedere è prescritta la presenza di almeno un terzo dei componenti.

4. Tutti gli atti ed i documenti pervenuti alla Giunta relativi alle domande di autorizzazione a procedere possono essere esaminati esclusivamente dai componenti della Giunta stessa e nella sede di questa.

5. Il Senatore, nei cui confronti è stata richiesta l'autorizzazione a procedere in giudizio, che non si sia presentato spontaneamente al magistrato per fare dichiarazioni ai sensi del codice di procedura penale, può fornire chiarimenti alla Giunta anche mediante memorie scritte.

6. Se la domanda di autorizzazione a procedere ha per oggetto il reato di vilipendio alle Assemblee legislative, la Giunta può incaricare uno o più dei suoi componenti di un preventivo esame comune con rappresentanti della competente Giunta della Camera dei deputati.

7. La Giunta deve riferire al Senato nel termine di trenta giorni dalla data di assegnazione della domanda, salvo che le sia stato concesso, e per una sola volta, un nuovo termine che non può superare quello originario.

8. Presentata la relazione o trascorso inutilmente il termine di cui al comma 7, la domanda viene inserita tra gli argomenti iscritti nel calendario [o nello schema] (parole soppresse) (1) dei lavori in corso.

9. è ammessa in ogni caso la presentazione di relazioni di minoranza.

10. L'Assemblea delibera sulla proposta della Giunta o, in difetto, sulla domanda di autorizzazione, udita la relazione informativa del Presidente della Giunta o di altro membro della Giunta dalla stessa espressamente delegato.

11. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si osservano, in quanto applicabili, per tutte le autorizzazioni richieste al Senato ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 135

Esame degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria per l'autorizzazione a procedere per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione

(introdotto dal Senato il 7 giugno 1989 e modificato il 24 febbraio 1999 e modificato dagli artt. 1, comma 25 e  2, comma 26, della Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022)

1. Il Presidente del Senato invia alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, entro il termine di cinque giorni dalla data di ricevimento, gli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria ai fini dell'autorizzazione a procedere per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione.

2. La Giunta invita l'interessato a fornire i chiarimenti che egli reputi opportuni o che la Giunta stessa ritenga utili, consentendogli altresì di prendere visione degli atti del procedimento, di produrre documenti e di presentare memorie.

3. La Giunta presenta la relazione scritta per l'Assemblea entro trenta giorni dalla data in cui ha ricevuto gli atti. è ammessa la presentazione di relazioni di minoranza.

4. Qualora ritenga che al Senato non spetti deliberare sulla richiesta di autorizzazione a procedere, la Giunta propone che gli atti siano restituiti all'autorità giudiziaria.

5. Al di fuori del caso previsto dal comma 4, la Giunta propone, con riferimento ai singoli inquisiti, la concessione o il diniego dell'autorizzazione.

6. Presentata la relazione o decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma 3, l'Assemblea si riunisce non oltre sessanta giorni dalla data in cui sono pervenuti gli atti al Presidente del Senato. Qualora manchi la predetta relazione, il Presidente del Senato nomina tra i componenti della Giunta un relatore autorizzandolo a riferire oralmente.

7. Fino alla conclusione della discussione in Assemblea almeno dodici Senatori possono formulare proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta, mediante la presentazione di appositi ordini del giorno motivati.

8. L'Assemblea è chiamata a votare in primo luogo sulle proposte di restituzione degli atti all'autorità giudiziaria ai sensi del comma 4. Ove le predette proposte siano respinte e non vi siano proposte diverse, la seduta è sospesa per consentire alla Giunta di presentare ulteriori conclusioni. Se la Giunta abbia proposto la concessione dell'autorizzazione e non siano state formulate proposte intese a negarla, l'Assemblea non procede a votazioni intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta. In caso diverso sono poste in votazione le proposte di diniego dell'autorizzazione, che si intendono respinte qualora non conseguano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea.

8-bis. In caso di proposte di diniego dell'autorizzazione, i Senatori possono votare per tutta la durata della seduta mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo ovvero, in caso di sospensione, dichiarando il voto ai Segretari. Nel corso di eventuali sospensioni i documenti di scrutinio sono custoditi sotto la vigilanza dei Segretari

9. Qualora sia stata richiesta l'autorizzazione a procedere contro più soggetti indicati come concorrenti in uno stesso reato, l'Assemblea delibera separatamente nei confronti di ciascuno di essi.

10. Per le autorizzazioni di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, la Giunta riferisce oralmente al Senato, che si riunisce entro quindici giorni dalla richiesta dell'autorità giudiziaria. L'Assemblea è chiamata a votare sulle conclusioni della Giunta.

11. Per la validità delle riunioni della Giunta e per gli atti che le vengono trasmessi si applicano le prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 135.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 135

Verifica dei poteri

(introdotto dal Senato il 23 gennaio 1992 e integrato e modificato dall'art. 1, comma 26, della Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022)

1. L'Assemblea, entro sessanta giorni dalla data della loro trasmissione, discute e delibera sulle proposte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari riguardanti elezioni contestate nonchè sulle proposte in materia di ineleggibilità originaria o sopravvenuta e di incompatibilità.

2. Fino alla chiusura della discussione in Assemblea, almeno dodici Senatori possono formulare proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta, mediante la presentazione di ordini del giorno motivati, in mancanza dei quali l'Assemblea non procede a votazione, intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta.

2-bis. E' ammessa in ogni caso la presentazione di relazioni di minoranza.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

CAPO XVII

DI ALCUNI PROCEDIMENTI SPECIALI

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 136

Nuova deliberazione richiesta dal Presidente della Repubblica (1)

1. Se il Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, chiede alle Camere, con messaggio motivato, una nuova deliberazione sopra un disegno di legge già approvato, questo viene riesaminato dalle Camere con lo stesso ordine seguito nella prima approvazione.

2. Il messaggio comunicato al Senato è trasmesso alla Commissione competente. Questa riferisce sul disegno di legge all'Assemblea, la quale può limitare la discussione alle parti che formano oggetto del messaggio. Il disegno di legge è sottoposto a votazione articolo per articolo, e, quindi, nel suo complesso.

(1)

«Al fine di consentire la conservazione nella prossima legislatura dei provvedimenti legislativi "rinviati" dal Capo dello Stato alle Camere a norma dell'articolo 74 della Costituzione, e considerato che si tratta di provvedimenti già approvati da entrambi i rami del Parlamento, la Giunta esprime il parere che ai provvedimenti stessi - per i quali le Camere sciolte, che pur ne hanno la facoltà e l"hanno esercitata, non abbiano proceduto ad una "nuova deliberazione" - sia applicabile il combinato disposto degli articoli 74, comma 2, e 81, comma 3, del Regolamento del Senato.

Ciò comporta che il provvedimento legislativo rinviato dal Capo dello Stato, qualora nella precedente legislatura abbia iniziato il proprio iter in Senato, non dovrà essere ripresentato: bensì soltanto nuovamente assegnato alle Commissioni competenti per materia, ferma restando la procedura di cui all'articolo 136, comma 2, del Regolamento del Senato.

In applicazione poi del comma 3 dell'articolo 81 del Regolamento del Senato "il disegno di legge è assegnato in sede referente; la Commissione è autorizzata a riferire oralmente e il disegno di legge stesso viene senz'altro iscritto nel calendario o nello schema dei lavori immediatamente successivo a quello in corso per la deliberazione da parte dell'Assemblea con discussione limitata ai soli interventi del relatore, del rappresentante del Governo e dei proponenti di emendamenti, salve le dichiarazioni di voto".

La procedura abbreviata di cui sopra si applica automaticamente anche ai provvedimenti legislativi "rinviati" dal Capo dello Stato che - per avere iniziato il proprio iter alla Camera dei deputati - siano, nella nuova legislatura, da questa trasmessi al Senato per la nuova deliberazione.

La stessa procedura si applica altresì a quei provvedimenti legislativi rinviati dal Capo dello Stato per i quali il Senato abbia già proceduto ad una nuova deliberazione, ma che siano rimasti pendenti presso la Camera dei deputati: ciò significa che per tali provvedimenti il nuovo Senato dovrà procedere ad una "nuova" deliberazione e quindi trasmetterli alla nuova Camera per l'approvazione definitiva». (Parere della Giunta per il Regolamento dell'11 marzo 1992).

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 137

Legge regionale contrastante con gli interessi nazionali o regionali - Esame della questione di merito

(abrogato dal Senato il 20 dicembre 2017)

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 138

Esame dei voti delle Regioni

1. I voti presentati dalle Regioni vengono comunicati all'Assemblea e trasmessi alla Commissione competente per materia. L'esame in Commissione può concludersi con una relazione al Senato o con una risoluzione che inviti il Governo a provvedere.

2. I voti, se hanno attinenza a disegni di legge già assegnati a Commissioni, sono inviati alle Commissioni stesse e discussi congiuntamente ai disegni di legge.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 138

Partecipazione dei rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali ai lavori della Commissione parlamentare per le questioni regionali

(introdotto dall'art. 4, comma 1, della Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022)

1. La Commissione parlamentare per le questioni regionali, nel rispetto di quanto stabilito dai Regolamenti di ciascuna Camera, può invitare i rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali a partecipare alle sedute della Commissione stessa, in relazione a specifici provvedimenti Tali rappresentanti possono altresì formulare osservazioni e proposte con riguardo ai lavori della Commissione.

2. La disposizione di cui al comma 1 è sempre applicabile quando il Presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali è un Senatore.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 139

Sentenze della Corte costituzionale - Invio alle Commissioni e decisioni consequenziali delle Commissioni stesse

1. Nell'ipotesi in cui sia stata dichiarata, a norma dell'articolo 136 della Costituzione, l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge dello Stato, il Presidente comunica al Senato la decisione della Corte costituzionale non appena pervenutagli la relativa sentenza. Questa è stampata e trasmessa alla Commissione competente.

2. Sono parimenti trasmesse alle Commissioni tutte le altre sentenze della Corte che il Presidente del Senato giudichi opportuno sottoporre al loro esame.

3. La Commissione, allorquando ritenga che le norme dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale debbano essere sostituite da nuove disposizioni di legge, e non sia già stata assunta al riguardo un'iniziativa legislativa, adotta una risoluzione con la quale invita il Governo a provvedere.

4. Analoga risoluzione può adottare la Commissione quando ravvisi l'opportunità che il Governo assuma particolari iniziative in relazione ai pronunciati della Corte.

5. Il Presidente del Senato trasmette al Presidente del Consiglio la risoluzione approvata, dandone notizia al Presidente della Camera dei deputati.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 139

Pareri delle Commissioni su atti del Governo (1) (2)

(introdotto dal Senato il 31 maggio 1978 e modificato dal Senato il 17 novembre 1988)

1. Nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere un parere parlamentare in ordine ad atti che rientrano nella sua competenza, la relativa richiesta e il suo deferimento alla Commissione permanente competente per materia vengono annunciati all'Assemblea nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa.

2. La Commissione, nel termine di venti giorni dall'assegnazione - prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni, dal Presidente del Senato - comunica il parere al Presidente del Senato che lo trasmette al Governo.

3. Il Presidente, apprezzate le circostanze e la complessità dell'atto, può tuttavia fissare, d'intesa con il Presidente della Camera, un termine più ampio.

4. Il termine di cui ai commi precedenti decorre anche durante l'aggiornamento dei lavori del Senato. Per l'esame degli atti pervenuti dopo l'aggiornamento e dei quali il Governo abbia rappresentato l'urgenza, le Commissioni competenti sono convocate, su richiesta del Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 29, comma 6, mediante invio dell'ordine del giorno a tutti i Senatori almeno tre giorni prima della data di riunione.

5. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche nell'ipotesi in cui il parere debba essere espresso da una Commissione bicamerale.

Se la Commissione ha sede in Senato, l'assegnazione dell'atto, ai sensi del primo comma, e la richiesta di convocazione, ai sensi del quarto comma, sono effettuate dal Presidente del Senato

(1)

«1. - Convocazione della Commissione. - Si osservano le disposizioni sulle procedure di convocazione nelle sedi deliberante e redigente. Ciò, del resto, è già espressamente previsto dalla novella regolamentare per la convocazione durante l'aggiornamento dei lavori del Senato.

2. - Presenza del rappresentante del Governo ai lavori della Commissione. - Come per ogni altro affare ad essa deferito, la Commissione deve farsi carico di informare il Governo del giorno e dell'ora in cui dovrà prendere in esame la richiesta di parere, per dar modo al Ministro competente (o al Sottosegretario da lui delegato) di partecipare alla seduta.

3. - Numero legale. - Per la validità delle sedute nelle quali la Commissione discute e delibera in ordine al parere parlamentare è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

4. - Partecipazione dei Senatori a Commissioni diverse da quelle di appartenenza. - Per la partecipazione dei Senatori esterni alla Commissione, si applicano le disposizioni dell'articolo 31, commi primo e secondo, salva la facoltà della Commissione di avvalersi della norma contenuta nell'articolo 31, comma terzo.

5. - Divieto di abbinamento. - La deliberazione del parere parlamentare non può essere abbinata alla trattazione di altro affare, anche se relativo ad oggetti identici o connessi.

6. - Discussione. - a) La discussione è introdotta da una relazione del Presidente ovvero del Senatore da lui incaricato.

b) Non sono ammissibili questioni pregiudiziali.

c) Esaurita la discussione generale, la redazione del parere può essere affidata ad un Comitato ristretto; tuttavia la deliberazione sul parere è sempre adottata dalla Commissione plenaria.

d) Non sono ammessi pareri di minoranza.

7. - Votazioni. - Le votazioni sullo schema di parere nel suo insieme e sulle parti comunque riguardanti la persona del candidato, nonchè sui relativi emendamenti, sono sempre effettuate a scrutinio segreto. Si tratta di applicare alla fattispecie la norma generale di cui all'articolo 113, comma 6, del Regolamento.

8. - Attività istruttoria. - Sono applicabili, per l'acquisizione di elementi informativi e dati conoscitivi, le norme contenute negli articoli 46, 133 e 134 del Regolamento.

9. - Proroga del termine. - La proroga, prevista dal secondo comma dell'articolo 139-bis del Regolamento, deve essere richiesta per iscritto dal Presidente della Commissione al Presidente del Senato, almeno tre giorni prima della scadenza del termine.

10. - Pubblicità dei lavori. - Il riassunto dei lavori di Commissione concernenti l'esame e la deliberazione dei pareri parlamentari viene redatto e pubblicato a norma dell'articolo 33, comma 1, del Regolamento, e deve contenere soltanto il testo degli atti esaminati o proposti, gli eventuali annunzi e dichiarazioni di voto, nei limiti previsti dall'articolo 109 del Regolamento, e le deliberazioni adottate, con l'indicazione dei nomi di coloro che hanno partecipato alla discussione e alla deliberazione.

I suesposti princìpi applicativi si riferiscono, esclusivamente, alle richieste di parere sulle nomine dei Presidenti e dei Vice Presidenti degli enti pubblici, secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Per l'eventuale trattazione degli affari relativi alle comunicazioni del Governo sulle nomine, le proposte e le designazioni di dirigenti diversi dai Presidenti e dai Vice Presidenti - trasmesse alle Camere ai sensi dell'articolo 9 della predetta legge - si osservano le norme del Regolamento relative agli atti per i quali le Commissioni non sono tenute a riferire all'Assemblea (articolo 50, commi 1 e 2)». (Istruzione della Giunta per il Regolamento circa l'applicazione dell'articolo 139-bis, deliberata il 13 giugno 1978).

(2)

«In attesa dell'attuazione dell'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, la 1ª Commissione permanente - in via sperimentale e transitoria - esprime parere sui disegni di legge e sugli emendamenti presentati in Commissione come pure in Assemblea, nonchè sugli schemi di atti normativi del Governo sottoposti a parere parlamentare, al fine di valutarne la conformità al mutato assetto costituzionale del riparto delle competenze normative fra lo Stato e le regioni.

Si applica a tal fine, per quanto occorra, l'articolo 100, comma 7, primo periodo, del Regolamento». (Parere della Giunta per il Regolamento del 23 ottobre 2001).

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 140

Petizioni.

(integrato dall'art. 2, comma 27, della Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022)

1. Pervenuta al Senato una petizione che richieda provvedimenti legislativi o esponga comuni necessità, il Presidente ha facoltà di disporre che venga accertata la sua autenticità e la qualità di cittadino del proponente, salvo che la petizione sia stata presentata di persona da un Senatore.

2. La petizione viene quindi comunicata in sunto all'Assemblea e trasmessa alla Commissione competente per materia.

2-bis. E' possibile presentare petizioni in formato elettronico. Il Consiglio di Presidenza stabilisce forme e modalità della presentazione.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 141

Esame delle petizioni

(modificato dal Senato il 30 novembre 1988)

1. Le petizioni che hanno attinenza a disegni di legge già assegnati a Commissioni sono inviate alle Commissioni stesse e discusse congiuntamente ai disegni di legge.

2. Delle altre petizioni le Commissioni competenti possono deliberare, previa nomina di un relatore, la presa in considerazione o l'archiviazione.

Nella prima ipotesi, se non viene adottata un'iniziativa legislativa ai sensi dell'articolo 80, la petizione viene trasmessa a cura del Presidente del Senato al Governo con l'invito a provvedere.

3. Al presentatore della petizione viene in ogni caso data comunicazione della decisione adottata dal Senato.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

CAPO XVIII

DELLE PROCEDURE DI COLLEGAMENTO CON L'UNIONE EUROPEA E CON ORGANISMI INTERNAZIONALI 

(modificato dal Senato il 6 febbraio 2003)

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 142

Discussione degli affari e delle relazioni concernenti l'Unione europea

(modificato dal Senato il 17 novembre 1988, il 30 novembre 1988, sostituito il 6 febbraio 2003 e modificato dall'art. 1, comma 27, della Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022)

1. Su domanda del Governo o di cinque Senatori, la 4ª Commissione permanente può disporre che, in relazione a proposte della Commissione europea, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, e in previsione dell'inserimento delle proposte stesse o di determinate materie all'ordine del giorno del Consiglio, o in ordine ad affari attinenti agli accordi sull'Unione o alle attività di questa e dei suoi organi, si svolga un dibattito con l'intervento del Ministro competente.

2. La Commissione Politiche dell'Unione europea esamina le relazioni presentate dal Governo sull'Unione europea e, acquisito il parere delle Commissioni competenti per materia, redige una propria relazione per l'Assemblea.

3. Le relazioni del Governo sono contemporaneamente inviate anche alla 3ª Commissione permanente, la quale può esprimere su di esse il proprio parere che viene stampato ed allegato alla relazione della 4ª Commissione permanente

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 143

Esame delle risoluzioni del Parlamento europeo e delle decisioni adottate dalle Assemblee internazionali

(modificato dal Senato il 17 novembre 1988, il 30 novembre 1988, sostituito il 6 febbraio 2003 e modificato dall'art. 1, comma 28, della Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022)

1. Le risoluzioni votate dal Parlamento europeo nonchè le decisioni, adottate da Assemblee internazionali alle quali partecipano delegazioni parlamentari italiane, che siano formalmente inviate per comunicazione al Senato, sono trasmesse dal Presidente, dopo l'annuncio all'Assemblea, alle Commissioni competenti per materia ovvero, quando riguardino le istituzioni o la politica generale dell'Unione europea, alla 4ª Commissione permanente.

2. La Commissione competente per materia, se decide di aprire un dibattito sulle risoluzioni e le decisioni di cui al comma 1, nonchè sugli affari relativi, richiede, tramite il Presidente del Senato, alla 3ª Commissione permanente e alla 4ª Commissione permanente, di esprimere il proprio parere entro i termini indicati nell'articolo 39, che decorrono dalla data della richiesta.

3. La 4ª Commissione permanente, se decide di aprire un dibattito sulle risoluzioni e le decisioni di cui al comma 1, nonchè sugli affari relativi, richiede, tramite il Presidente del Senato, alla 1ª e alla 3ª Commissione permanente di esprimere il proprio parere entro i termini indicati nell'articolo 39, che decorrono dalla data della richiesta.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 144

Esame degli atti normativi e di altri atti di interesse dell'Unione europea

(modificato dal Senato il 17 novembre 1988, il 30 novembre 1988, il 6 febbraio 2003, il 20 dicembre 2017 e dagli artt. 1, comma 29 e 2, comma 28, della Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022)

1. Al fine di esprimere in una risoluzione, ai sensi del comma 6, il proprio avviso sulla opportunità di possibili conseguenti iniziative da parte del Parlamento o del Governo, le Commissioni, nelle materie di loro competenza, esaminano gli atti di cui all'articolo 29, comma 2-bis, gli altri atti trasmessi dalle istituzioni dell'Unione europea, le relazioni informative del Governo sulle procedure europee di approvazione di progetti, nonché le relazioni del Governo sullo stato di conformità delle norme vigenti nell'ordinamento interno alle prescrizioni contenute nella normativa dell'Unione europea. La 4ª Commissione permanente deve essere richiesta di esprimere il proprio parere, che viene allegato al documento delle Commissioni competenti.

1-bis. I progetti di atti legislativi dell'Unione europea sono deferiti alle Commissioni, nelle materie di loro competenza. Spetta alla 4ª Commissione permanente la verifica del rispetto dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità, in conformità ai Trattati europei.

1-ter. Su richiesta della 4ª Commissione, il Presidente del Senato comunica al Governo, ai fini della apposizione della riserva di esame parlamentare nella procedura legislativa europea, l'avvio dell'esame degli atti di cui ai commi 1 e 1-bis.

2. Il Presidente del Senato annuncia il documento all'Assemblea e lo trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, dandone notizia al Presidente della Camera dei deputati.

2-bis. Nel caso in cui il documento approvato si riferisca a progetti di atti legislativi dell'Unione europea o ad altri atti trasmessi dalle istituzioni dell'Unione europea, il Presidente del Senato lo trasmette, inoltre, ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea.

3. Gli schemi di atti normativi del Governo concernenti l'applicazione dei trattati dell'Unione europea, e successive modificazioni, o relativi all'attuazione di norme dell'Unione europea, che il Governo sia tenuto a comunicare al Parlamento, sono assegnati per il parere alle Commissioni competenti per materia, alle quali la 4ª Commissione permanente può far pervenire osservazioni e proposte. Tali osservazioni e proposte vengono allegate al parere delle Commissioni stesse.

4. E' competenza della 4ª Commissione permanente esaminare gli atti menzionati nei commi precedenti quando riguardino le istituzioni o la politica generale dell'Unione europea; in tal caso la 1ª e la 3ª Commissione permanente possono far pervenire alla 4ª Commissione permanente osservazioni e proposte, che vengono allegate al parere di quest'ultima.

5. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 3, la 4ª Commissione permanente può chiedere che il parere, le osservazioni e le proposte formulati siano inviati, per il tramite del Presidente del Senato, al Governo, qualora, entro quindici giorni dalla data in cui essi sono pervenuti alla Commissione competente, quest'ultima non si sia ancora pronunziata. Identica facoltà è attribuita alla 1ª e alla 3ª Commissione permanente nell'ipotesi di cui al comma 4.

5-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1-bis, la Commissione competente, qualora abbia riscontrato la possibile violazione del principio di sussidiarietà, rimette tale aspetto all'esame della 4ª Commissione permanente. La 4ª Commissione permanente può chiedere che il parere sia inviato, per il tramite del Presidente del Senato, alle istituzioni di cui al comma 2-bis.

5-ter. Qualora il parere approvato dalla 4ª Commissione permanente abbia riscontrato la violazione del principio di sussidiarietà da parte di un progetto di atto legislativo dell'Unione europea, il Governo o un quinto dei componenti la Commissione può richiedere che la questione sia esaminata dall'Assemblea. Si applica l'articolo 55, comma 6.

6. A conclusione dell'esame delle materie di cui ai commi precedenti, le Commissioni possono votare risoluzioni volte ad indicare i princìpi e le linee che debbono caratterizzare la politica italiana nei confronti dell'attività preparatoria all'emanazione di atti dell'Unione europea, esprimendosi sugli indirizzi generali manifestati dal Governo su ciascuna politica dell'Unione europea, sui gruppi di atti normativi in via di emanazione riguardanti la stessa materia, oppure sui singoli atti normativi di particolare rilievo di politica generale. Alle suddette risoluzioni si applicano le disposizioni dell'articolo 50, comma 3-ter.

6-bis. Per la validità delle deliberazioni di cui al presente articolo relative ai progetti di atti legislativi dell'Unione europea è richiesta la maggioranza dei componenti di ciascuna Commissione.

6-ter. In relazione agli atti di cui al comma 1-bis, il Presidente del Senato può richiedere la consultazione delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome. I documenti presentati dalle Regioni e dalle Province autonome sono trasmessi alla Commissione competente e alla 4ª Commissione.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 144

Assegnazione ed esame dei disegni di legge europea, di delegazione europea e delle relazioni sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea

(introdotto dal Senato il 6 febbraio 2003, modificato il 20 dicembre 2017 e dall'art. 1, comma 30, della Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022)

1. Il disegno di legge europea, di delegazione europea e le relazioni annuali sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea sono assegnati, per l'esame generale in sede referente, alla 4ª Commissione e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle Commissioni competenti per materia.

2. Entro i quindici giorni successivi all'assegnazione, ciascuna Commissione esamina le parti del disegno di legge di propria competenza e conclude con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore.

Nello stesso termine sono trasmesse le relazioni di minoranza presentate in Commissione. Un proponente per ciascuna relazione di minoranza può partecipare, per riferirvi, alle sedute della 4ª Commissione. Entro lo stesso termine di quindici giorni, ciascuna Commissione esamina le parti delle relazioni annuali sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea che riguardino la propria competenza e conclude con l'approvazione di un parere. Trascorso tale termine, la 4ª Commissione può in ogni caso procedere nell'esame dei disegni di legge e delle relazioni.

3. Decorso il termine indicato al comma 2, la 4ª Commissione, entro i successivi trenta giorni, conclude l'esame dei disegni di legge europea e di delegazione europea, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegate le relazioni di cui al comma 2. Entro lo stesso termine, la Commissione conclude l'esame della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegati i pareri espressi dalle Commissioni di cui al comma 2.

4. Fermo quanto disposto dall'articolo 97, sono inammissibili gli emendamenti che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge europea e di delegazione europea, come definito dalla legislazione vigente. Ricorrendo tali condizioni, il Presidente del Senato può dichiarare inammissibili disposizioni del testo proposto dalla Commissione all'Assemblea.

5. Possono essere presentati in Assemblea, anche dal solo proponente, i soli emendamenti respinti nella 4ª Commissione, salva la facoltà del Presidente di ammettere nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modificazioni proposte dalla Commissione stessa o già approvate dall'Assemblea.

6. La discussione generale del disegno di legge europea e di delegazione europea può avere luogo congiuntamente con la discussione delle relazioni annuali sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

Entro il termine di tale discussione possono essere presentate risoluzioni sulle relazioni annuali, ai sensi dell'articolo 105. La discussione dei disegni di legge europea e di delegazione europea e delle relazioni annuali sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea sono organizzate dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, a norma dell'articolo 55, comma 5.

7. Dopo la votazione finale sul disegno di legge europea e di delegazione europea, l'Assemblea delibera sulle risoluzioni eventualmente presentate a norma del comma 6. A fronte di più proposte, si vota per prima quella accettata dal Governo, alla quale ciascun Senatore può proporre emendamenti.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 144

Esame delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea

(introdotto dal Senato il 6 febbraio 2003, modificato il 20 dicembre 2017 e dagli artt. 1, comma 31 e 2, comma 29, della Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022)

1. Le sentenze di maggior rilievo della Corte di giustizia dell'Unione europea sono inviate alla Commissione competente per materia e alla 4ª Commissione permanente.

2. La Commissione competente esamina la questione con l'intervento di un rappresentante del Governo [e di un relatore designato dalla 14ª Commissione permanente] (parole soppresse) (1).

3. Al termine dell'esame la Commissione può adottare una risoluzione intesa ad esprimere il proprio avviso sulla necessità di iniziative e adempimenti da parte delle autorità nazionali, indicandone i criteri informativi. A tale risoluzione si applicano le disposizioni dell'articolo 50, comma 3-ter.

4. Il Presidente del Senato trasmette la risoluzione approvata al Presidente del Consiglio dei ministri, dandone notizia al Presidente della Camera dei deputati.

5. Se all'ordine del giorno della Commissione si trovi già un disegno di legge sull'argomento, o questo sia presentato nel frattempo, l'esame è congiunto e non si applicano in tal caso i commi 3 e 4.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 144

Acquisizione di elementi informativi da rappresentanti delle istituzioni dell'Unione europea

(introdotto dal Senato il 6 febbraio 2003)

1. Le Commissioni, in rapporto a questioni di loro competenza, previo consenso del Presidente del Senato, possono invitare membri del Parlamento europeo a fornire informazioni sugli aspetti attinenti alle attribuzioni e all'attività delle istituzioni dell'Unione europea.

2. Le Commissioni, previo consenso del Presidente del Senato, possono invitare componenti della Commissione europea a fornire informazioni in ordine alle politiche dell'Unione europea su materie di loro competenza.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

CAPO XIX

DELLE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 145

Interrogazioni - Presentazione

(integrato dall'art. 2, comma 30, della Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022)

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Ministro competente per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.

1-bis. Alle interrogazioni che riguardano l'operato e l'attività delle Autorità indipendenti, nel rispetto dell'autonomia delle stesse, risponde la Presidenza del Consiglio dei ministri o il Ministro competente per materia.

2. Un Senatore che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto, indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chieda risposta scritta.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 146

Proponibilità delle interrogazioni e annuncio all'Assemblea

Il Presidente, accertato che l'interrogazione corrisponde per il suo contenuto a quanto previsto dall'articolo precedente e non è formulata in termini sconvenienti, ne dispone l'annuncio all'Assemblea e la pubblicazione nei resoconti della seduta.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 147

Interrogazioni orali in Commissione

Il Presidente, d'intesa con l'interrogante, può disporre, dandone comunicazione all'Assemblea, che l'interrogazione a risposta orale sia svolta presso la Commissione competente per materia.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 148

Svolgimento delle interrogazioni orali in Assemblea

1. Allo svolgimento delle interrogazioni a risposta orale in Assemblea è destinata di norma almeno una seduta per ogni settimana, salvi i periodi di aggiornamento dei lavori parlamentari.

2. Le interrogazioni a risposta orale sono poste all'ordine del giorno non oltre il quindicesimo giorno dalla loro presentazione, secondo l'ordine della presentazione stessa o secondo quell'ordine che il Presidente reputa più conveniente per i lavori.

3. Il Governo ha facoltà di dichiarare alla Assemblea, indicandone i motivi, di non poter rispondere o di dover differire la risposta ad altro giorno determinato.

4. Se l'interrogante non si trova presente al suo turno, perde il diritto alla risposta e la interrogazione viene dichiarata decaduta.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 149

Replica dell'interrogante

1. Le dichiarazioni del Governo su ciascuna interrogazione possono dar luogo a replica dell'interrogante per dichiarare se sia o no soddisfatto.

2. Il tempo concesso all'interrogante non può eccedere i cinque minuti. Scaduto il termine, il Presidente richiama l'oratore e, se questi non conclude, gli toglie la parola.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 150

Rinvio dello svolgimento delle interrogazioni ad altra seduta dell'Assemblea

Quando non sia possibile lo svolgimento di tutte le interrogazioni iscritte all'ordine del giorno, il Presidente rinvia lo svolgimento delle interrogazioni residue all'inizio della seduta successiva destinata alle interrogazioni.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 151

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza (1)

Sulla richiesta dell'interrogante o del Governo che ad una interrogazione da svolgersi in Assemblea sia riconosciuto il carattere d'urgenza, giudica il Presidente, il quale può disporne lo svolgimento immediato o nella seduta del giorno successivo, salva sempre la facoltà del Governo prevista dal comma 3 dell'articolo 148.

(1)

«Per l'illustrazione delle proposte ai sensi dell'articolo 56 quarto comma, e dell'articolo 151 del Regolamento, è applicabile la norma generale dell'articolo 84, ultimo comma, del Regolamento».  (Parere della Giunta per il Regolamento del 5 giugno 1984).

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 151

Interrogazioni a risposta immediata

(introdotto dal Senato il 30 novembre 1988, modificato il 24 febbraio 1999 e il 20 dicembre 2017)

1. Una volta alla settimana parte di una seduta destinata alla discussione di disegni di legge è dedicata allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata relative a questioni di interesse generale, connotate da urgenza o particolare attualità politica, nell'ambito di quanto stabilito dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

1-bis. Entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale è previsto lo svolgimento delle interrogazioni di cui al comma 1, un Senatore per ciascun Gruppo può presentare un'interrogazione per il tramite del Presidente del Gruppo al quale appartiene. Quando sia previsto che la risposta venga resa dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio dei ministri, l'argomento delle interrogazioni presentate deve rientrare nella competenza propria del Presidente del Consiglio dei ministri come definita dall'articolo 95, primo comma, della Costituzione. Negli altri casi, il Presidente del Senato invita a rispondere il Ministro o i Ministri competenti per le materie sulle quali verta il maggior numero di interrogazioni presentate: i Gruppi che abbiano presentato interrogazioni vertenti su differenti materie possono presentarne altre, rivolte ai Ministri invitati a rispondere, entro un congruo termine stabilito dalla Presidenza. Le interrogazioni svolte con la procedura di cui al presente articolo non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie o interpellanze.

2. Nello svolgimento di tali interrogazioni, almeno una volta ogni due mesi, il Governo è rappresentato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute nelle quali interviene il Presidente del Consiglio dei ministri sono fissate con congruo anticipo, d'intesa con il Ministro per i rapporti con il Parlamento. Nelle altre occasioni può intervenire, a nome del Governo, anche il Vice Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro competente per materia in relazione alle interrogazioni presentate.

3. [Abrogato]

4. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà d'illustrarla per non più di tre minuti. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il rappresentante del Governo per non più di tre minuti. Successivamente, l'interrogante o altro Senatore del medesimo Gruppo ha diritto di replicare per non più di due minuti.

5. [Abrogato]

6. Quando interviene per la risposta il Presidente del Consiglio dei ministri, o quando l'importanza degli argomenti lo richieda, il Presidente può disporre la trasmissione televisiva diretta.

6-bis. Con le stesse modalità di cui ai commi precedenti, le interrogazioni a risposta immediata possono svolgersi in Commissione. Il Presidente del Senato, su domanda della Commissione, da avanzare almeno ventiquattro ore prima, può disporre che la stampa o anche il pubblico siano ammessi a seguire lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 152

Svolgimento delle interrogazioni orali in Commissione

1. Le interrogazioni a risposta orale da svolgersi in Commissione vengono iscritte all'ordine del giorno della Commissione competente non oltre il quindicesimo giorno dalla data di trasmissione.

2. Se l'interrogante non fa parte della Commissione, deve essere avvertito della iscrizione della sua interrogazione all'ordine del giorno almeno ventiquattro ore prima della data fissata per lo svolgimento.

3. Le interrogazioni iscritte all'ordine del giorno sono svolte all'inizio di ogni seduta.

4. Quando siano trascorsi quaranta minuti dal principio della seduta, il Presidente rinvia le interrogazioni residue alla seduta successiva.

5. Per quanto non disposto dal presente articolo si osservano le norme che disciplinano lo svolgimento delle interrogazioni in Assemblea.

6. Delle sedute delle Commissioni, per la parte relativa allo svolgimento delle interrogazioni, si redige e si pubblica il resoconto stenografico.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 153

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

(modificato dall'art. 2, comma 31, della Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022)

1. Il Ministro competente risponde entro venti giorni all'interrogante che abbia richiesto risposta scritta, inviando copia della risposta alla Presidenza del Senato, salva la facoltà di cui al comma 3 dell'articolo 148.

2. Se il termine trascorre senza che l'interrogazione abbia ricevuto risposta, questa è iscritta, per la risposta orale, all'ordine del giorno della prima seduta dell'Assemblea destinata allo svolgimento delle interrogazioni, o della prima seduta della Commissione competente per materia.

3. La risposta scritta è pubblicata per esteso negli atti del Senato.

4. Le interrogazioni con risposta scritta hanno corso anche nei periodi di aggiornamento dei lavori parlamentari.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 154

Interpellanze - Presentazione

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Governo circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.

2. Ogni domanda di interpellanza al Governo è presentata per iscritto al Presidente, il quale, accertatane la ricevibilità in base ai criteri indicati nell'articolo 146, ne dispone l'annuncio all'Assemblea e la pubblicazione nei resoconti della seduta.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 155

Fissazione della data di svolgimento delle interpellanze

Il Presidente del Senato, sentiti il Governo e l'interpellante, determina in quale seduta l'interpellanza deve essere svolta, salvo che l'interpellante non abbia chiesto che la data di svolgimento sia fissata dal Senato. In tal caso l'Assemblea, udito il Governo, delibera, senza discussione, per alzata di mano.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 156

Svolgimento delle interpellanze

1. Le interpellanze sono di norma poste all'ordine del giorno delle sedute destinate allo svolgimento delle interrogazioni.

2. Nello svolgimento di ciascuna interpellanza il proponente non può superare il termine di venti minuti. Dopo le dichiarazioni del Governo l'interpellante ha facoltà di replicare per non più di cinque minuti. Si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 149.

3. Le interpellanze e le interrogazioni relative a questioni od oggetti identici o strettamente connessi sono di norma trattate congiuntamente. In tal caso hanno per primi la parola i presentatori delle interpellanze per lo svolgimento e, dopo le dichiarazioni del Governo, parlano nell'ordine, per la replica, gli interroganti e gli interpellanti.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 156

Interpellanze con procedimento abbreviato

(introdotto dal Senato il 30 novembre 1988 e modificato dall'art. 1, comma 32, della Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022)

1. I Presidenti dei Gruppi parlamentari, a nome dei rispettivi Gruppi, ed i rappresentanti delle componenti politiche del Gruppo misto, possono presentare non più di una interpellanza di Gruppo al mese.

2. Per le interpellanze sottoscritte da almeno un decimo dei componenti del Senato si adottano le procedure e i termini di cui al presente articolo. Ciascun Senatore può sottoscrivere in un anno non più di nove interpellanze con procedimento abbreviato.

3. Le interpellanze di cui al presente articolo sono poste all'ordine del giorno entro quindici giorni dalla presentazione, eventualmente ricorrendo a sedute supplementari.

4. Un rappresentante del Gruppo parlamentare proponente dell'interpellanza, o uno dei Senatori che hanno sottoscritto l'interpellanza ai sensi del comma 2, possono svolgere l'interpellanza stessa per non più di dieci minuti. Dopo le dichiarazioni del Governo, è consentita una replica per non più di cinque minuti.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 157

Mozioni - Presentazione - Fissazione della data di discussione

(modificato dal Senato il 30 novembre 1988 e dall'art. 1, comma 33, della Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022)

1. La mozione è intesa a promuovere una deliberazione da parte del Senato, e deve essere presentata da almeno cinque Senatori. Il Presidente, accertatane la ricevibilità in base ai criteri indicati all'articolo 146, ne dispone l'annuncio all'Assemblea e la pubblicazione nei resoconti della seduta.

[2. Quando i proponenti della mozione chiedano che la data di discussione della mozione stessa venga stabilita dal Senato, l'Assemblea, uditi il Governo e uno dei proponenti, decide, senza discussione, con votazione per alzata di mano, fissando, se necessario, la seduta supplementare ai sensi del comma 7 dell'articolo 55.] (comma abrogato) (1)

3. Qualora la mozione sia sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del Senato, essa è discussa entro e non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione. A tal fine il Presidente si avvale della facoltà di cui all'articolo 55, comma 6, fissando, se necessario, una seduta supplementare. Ciascun Senatore può sottoscrivere in un anno non più di nove mozioni a procedimento abbreviato.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 158

Discussione unica e votazione di più mozioni

1. Le mozioni relative a fatti od argomenti identici o strettamente connessi formano oggetto di un'unica discussione.

2. In questo caso ha diritto di parlare, prima degli iscritti nella discussione, un proponente per ciascuna mozione.

3. Tra più mozioni vengono poste ai voti per prime quelle la cui votazione non precluda le altre.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 159

Discussione congiunta di mozioni, interpellanze e interrogazioni

Quando su questioni o oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni siano state presentate anche interpellanze e interrogazioni, il Presidente dispone che si svolga un'unica discussione. Gli interpellanti sono iscritti nella discussione congiunta subito dopo i proponenti delle mozioni, e gli interroganti che non abbiano partecipato alla discussione possono prendere la parola, per la replica, nei limiti di cui all'ultimo comma dell'articolo 149, subito dopo il rappresentante del Governo.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 160

Disciplina della discussione delle mozioni

Per la discussione delle mozioni si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Capo XII. La votazione sulle mozioni ha la precedenza su quella degli ordini del giorno che le concernono.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 161

Mozioni di fiducia e di sfiducia - Questione di fiducia (1) (2) (3) (4)

(modificato dal Senato il 30 novembre 1988 e il 20 dicembre 2017)

1. La mozione di fiducia e quella di sfiducia al Governo debbono essere motivate e sottoposte a votazione nominale con appello.

2. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un decimo dei componenti del Senato e viene discussa nella seduta che il Senato stabilisce, sentito il Governo, e comunque non prima di tre giorni dalla sua presentazione.

3. Sulle mozioni previste dal presente articolo non è consentita la presentazione di ordini del giorno né la votazione per parti separate.

3-bis. La posizione della questione di fiducia sull'approvazione di un articolo, dell'articolo unico del disegno di legge di conversione di un decreto-legge o sull'approvazione o reiezione di emendamenti, determina la priorità della votazione dell'oggetto sul quale la fiducia è stata posta. Se il voto del Senato è favorevole e l'articolo o l'emendamento sono approvati, tutti i restanti emendamenti, ordini del giorno e proposte di stralcio si intendono preclusi. Allo stesso modo la posizione della questione di fiducia su un atto di indirizzo ne determina la priorità della votazione e l'eventuale approvazione preclude tutti gli altri.

3-ter. Il Governo sottopone alla Presidenza i testi sui quali intende porre la questione di fiducia, ai fini dell'esame ai sensi degli articoli 8, 97 e 102-bis.

3-quater. Nel caso in cui la questione di fiducia sia posta sull'approvazione di un emendamento di iniziativa governativa, prima della discussione il Governo può precisarne il contenuto esclusivamente per ragioni di copertura finanziaria o di coordinamento formale del testo. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 103 del Regolamento, ulteriori precisazioni possono essere formulate prima della votazione al fine di adeguare il testo alle condizioni formulate, ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, dalla 5ª Commissione permanente.

4. Sulle proposte di modificazione del Regolamento ed in generale su quanto attenga alle condizioni di funzionamento interno del Senato la questione di fiducia non può essere posta dal Governo.

(1)

«Le dichiarazioni programmatiche del Governo che si presenta alle Camere per ottenere la fiducia, ai sensi dell'articolo 94, terzo comma, della Costituzione, sono rese oralmente alla Camera chiamata per prima - in base al criterio dell'alternanza - a discutere e ad esprimersi sulla fiducia.

All'altra Camera, all'uopo convocata, il Presidente del Consiglio reca nello stesso giorno l'identico testo delle dichiarazioni pronunziate nella prima Camera.

Il Presidente - dopo aver dato comunicazione all'Assemblea dell'accettazione delle dimissioni del precedente Governo e della formazione del nuovo Gabinetto - dà atto dell'avvenuta consegna delle predette dichiarazioni programmatiche, disponendone l'integrale pubblicazione in allegato al resoconto della seduta. La relativa discussione avrà inizio dopo che la Camera di fronte alla quale le dichiarazioni stesse furono pronunziate avrà accordato la fiducia». (Parere della Giunta per il Regolamento del 16 ottobre 1980).

(2)

«1. La facoltà del Governo di porre la questione di fiducia sugli oggetti sottoposti al voto dell'Assemblea discende dai principi sui quali si fonda il rapporto Parlamento-Governo nel nostro ordinamento costituzionale.

Ciò è confermato da una prassi che conta numerosi precedenti consolidati.

2. Quando la questione di fiducia è posta sull'approvazione di un articolo o dell'articolo unico di un disegno di legge di conversione di decreto-legge nel momento in cui deve avere inizio l'esame degli articoli - così come sull'approvazione di qualsiasi altro oggetto di voto - ne deriva la priorità della votazione dell'oggetto sul quale la fiducia è stata posta, con la consequenziale automatica esclusione di qualsiasi emendamento, stralcio, divisione o aggiunta.

3. La questione di fiducia non instaura un dibattito a sè stante, ma diventa la cornice della discussione sull'oggetto di voto in ordine al quale è stata posta.

La rilevanza costituzionale di tale discussione assume carattere preminente, avendo il Governo condizionato in modo espresso all'approvazione di un testo la propria sopravvivenza, sicchè la discussione stessa deve essere aperta a tutti i Senatori, non potendosi applicare al caso di specie l'articolo 99, secondo comma, del Regolamento, che si riferisce a pure e semplici questioni incidentali.

4. Alla discussione sul testo in ordine al quale il Governo abbia posto la questione di fiducia si applicano, secondo la prassi costante e non contestata, le norme generali relative alla disciplina della discussione, nonchè quelle che regolano l'organizzazione dei lavori». (Parere della Giunta per il Regolamento del 19 marzo 1984).

(3)

«1) Sono ammissibili mozioni o altri strumenti previsti dal Regolamento e che per espressa disposizione di esso debbano essere sottoposti al voto dell'Assemblea con cui si chiedano o che siano diretti ad ottenere le dimissioni di un ministro in carica;

2) alle mozioni ed agli strumenti di cui sopra si applicano le disposizioni di cui agli articoli 94 della Costituzione e 161 del Regolamento del Senato per le mozioni di sfiducia al Governo». (Parere della Giunta per il Regolamento del 24 ottobre 1984).

«La Giunta per il Regolamento, esaminati i quesiti ad essa sottoposti dal Presidente (I. Se siano ammissibili mozioni di sfiducia individuali; II. Quali siano gli effetti conseguenti alla eventuale approvazione di una mozione di tal genere), rileva:

Per quanto riguarda il I quesito

1 - A prescindere dalla complessa problematica trattata dalla dottrina e dalle numerose argomentazioni addotte a favore dell'una o dell'altra delle soluzioni prospettate, sta di fatto che l'unico precedente del Senato (decisione presidenziale del 24 ottobre 1984, su conforme parere della Giunta per il Regolamento) è a favore della ammissibilità e della applicabilità anche a tali mozioni delle disposizioni previste dall'articolo 94 della Costituzione. Tale precedente, ancorchè non sia stato poi tradotto in formale modifica regolamentare (la modifica apportata all'articolo 161 nel 1988 rispondeva a tutt'altra esigenza ed era correlata, di necessità, alle modifiche apportate alla disciplina del voto segreto), non è mai stato posto in discussione, al di là di quella specifica occasione, tant'è che nell'ultimo periodo due diversi gruppi parlamentari hanno presentato mozioni di sfiducia nei confronti di singoli (e diversi) Ministri, evidentemente considerando acquisita la ammissibilità.

2 - Peraltro, la Camera dei deputati ha dato, al problema, una specifica soluzione regolamentare, come le modifiche dell'articolo 115 del regolamento, approvate il 7 maggio 1986, anch'esse in senso positivo. Tale soluzione, nonostante qualche critica di una parte della dottrina, è rimasta ferma e si è consolidata nel tempo.

3 - Vi è, quindi, una piena rispondenza tra le risposte date dai due rami del Parlamento, sia pure in forma diversa, al quesito in discussione. Non sembra vi sia ragione alcuna per discostarsi dai precedenti, tanto più che la motivazione addotta, nel 1984, dalla Giunta per il Regolamento del Senato appare pienamente condivisibile e deve ritenersi qui richiamata espressamente. Oltretutto, sarebbe inopportuno che in materia di tanta delicatezza (che ha rilevanti riflessi politici e dunque non si risolve soltanto in una disciplina procedurale) vi fosse una disparità di soluzioni tra le due Camere; ed a maggior ragione, visto che finora vi è stata omogeneità, sarebbe certo poco opportuno romperla oggi, adottando una soluzione diversa rispetto al passato, per di più a fronte di un caso specifico.

4 - Quanto alla possibilità di provvedere formalmente ad una modifica del Regolamento, appare evidente che sarebbe comunque opportuno avviare siffatta procedura sulla base di ulteriori riflessioni, d'intesa con l'altro ramo del Parlamento ed in un momento in cui non vi fossero casi specifici da affrontare.

5 - Per tutte le ragioni suesposte, la Giunta ritiene che al primo quesito si debba rispondere in senso analogo ai precedenti delle due Camere e pertanto:

a) nel senso che le mozioni di sfiducia nei confronti di un singolo Ministro sono ammissibili, naturalmente ove emerga chiaramente dal testo tale loro natura (debbono, cioè, essere inequivocabilmente dirette ad ottenere le dimissioni del Ministro) e non quella di semplici mozioni di censura politica;

b) nel senso che a tali mozioni si applicano le disposizioni di cui agli articoli 94 della Costituzione e 161 del Regolamento del Senato per le mozioni di sfiducia al Governo.

Per quanto riguarda il II quesito

1 - Va premesso che in questo caso si tratta di non altro che di una semplice espressione di opinione (si potrebbe dire addirittura di "previsione"), nulla potendosi dire di impegnativo o di vincolante a riguardo di comportamenti che dovrebbero essere tenuti da altri soggetti, diversi dagli organi del Senato.

2 - Entro questi limiti, la Giunta - pur dovendosi ritenere l'ipotesi meramente astratta (stante l'assoluta improbabilità della permanenza in carica di un Ministro che avesse ottenuto la sfiducia da parte del Parlamento) - ritiene:

a) che proprio per le ragioni che inducono a ritenere ammissibili le mozioni di sfiducia individuali, l'approvazione di tali mozioni non può comportare l'obbligo di dimissioni per l'intero Consiglio dei ministri, ma è produttiva di effetti esclusivamente a carico del Ministro interessato;

b) che l'obbligo di dimissioni, in tale ipotesi, deve considerarsi giuridico e non solo politico;

c) che pertanto la soluzione più naturale (sempre nell'improbabile caso di rifiuto delle dimissioni) sarebbe quella della revoca da parte del Capo dello Stato, titolare del potere di nomina ai sensi dell'articolo 92, secondo comma, della Costituzione, naturalmente su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

d) che trattandosi di obbligo giuridico, in ogni caso, la sua inosservanza potrebbe comportare anche profili di responsabilità penale del Ministro interessato. Tutto ciò senza addentrarsi nel delicato problema della sorte giuridica degli atti compiuti dal Ministro successivamente alla approvazione della mozione di sfiducia da parte del Parlamento.

La Giunta per il Regolamento si rende ben conto della gravità degli effetti più sopra ipotizzati; ma non può non sottolineare come il rifiuto di un Ministro di sottostare alla volontà espressa dal Parlamento comporterebbe un tale strappo della legalità e un tale attentato al corretto ed equilibrato assetto dei poteri, da rendere indispensabile l'adozione di misure dirette a ripristinare la legalità con estrema fermezza ed anche con la necessaria rapidità». (Parere della Giunta per il Regolamento del 26 luglio 1995).

«a) Spetta a ciascuna Camera approvare una mozione di sfiducia anche nei confronti di un singolo ministro e, pertanto, spettava al Senato approvare la mozione di sfiducia nei confronti del Ministro di grazia e giustizia votata il 19 ottobre 1995;

b) spetta al Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sostituire il ministro nei cui confronti una Camera abbia approvato una mozione di sfiducia, quando questi non si sia dimesso e, pertanto, spettava al Presidente della Repubblica adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, il decreto del 19 ottobre 1995, col quale è stata conferita al medesimo Presidente del Consiglio dei ministri la titolarità ad interim del Ministero di grazia e giustizia in sostituzione del ministro nei cui confronti il Senato aveva approvato la mozione di sfiducia». (Corte costituzionale, sentenza 6 dicembre-18 gennaio 1996, n. 7, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 1ª serie speciale, Corte Costituzionale, n. 4 del 24 gennaio 1996).

(4)

«Il quorum di sottoscrizioni di un decimo dei componenti l'Assemblea, prescritto dall'articolo 94, ultimo comma, della Costituzione e dall'articolo 161, comma 2, del Regolamento, per le mozioni di sfiducia al Governo, è stato, in questo specifico caso, raggiunto attraverso la sottoscrizione di documenti identici in ogni loro parte e tali da dimostrare, per la loro stessa articolazione nell'identità, la convergenza delle firme su un unico testo, cioè sull'unica mozione.

Si ritiene che l'intera materia sia suscettibile di necessari, ulteriori approfondimenti, in sede di interpretazione dell'articolo 161 del Regolamento». (Parere della Giunta per il Regolamento del 20 gennaio 1993).

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

CAPO XX

DELLE INCHIESTE PARLAMENTARI

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 162

Inchieste parlamentari

(modificato dal Senato il 30 novembre 1988)

1. Per le proposte di inchiesta parlamentare si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai disegni di legge.

2. Quando una proposta di inchiesta parlamentare è sottoscritta da almeno un decimo dei componenti del Senato, è posta all'ordine del giorno della competente Commissione, che deve riunirsi entro i cinque giorni successivi al deferimento. Il Presidente del Senato assegna alla Commissione un termine inderogabile per riferire all'Assemblea. Decorso tale termine, la proposta è comunque iscritta all'ordine del giorno dell'Assemblea nella prima seduta successiva alla scadenza del termine medesimo, ovvero in una seduta supplementare da tenersi nello stesso giorno di questa o in quello successivo, per essere discussa nel testo dei proponenti. La discussione in Assemblea si svolge a norma dell'articolo 55, comma 5.

3. Allorchè il Senato delibera un'inchiesta su materie di pubblico interesse, la Commissione è nominata in modo che la sua composizione rispecchi la proporzione dei Gruppi parlamentari.

4. Se anche la Camera dei deputati delibera una inchiesta sulla identica materia, le Commissioni designate dalle due Camere possono, d'accordo, deliberare di procedere in comune.

5. I poteri della Commissione sono, a norma della Costituzione, gli stessi dell'autorità giudiziaria.

6. La deliberazione dell'inchiesta è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. (1)

(1)

In attuazione del comma annotato si rimanda alla Delibera Senato della Repubblica 22 marzo 2023.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 163

Trasferimento o invio fuori sede di componenti della Commissione

Quando una Commissione d'inchiesta stimi opportuno trasferirsi od inviare alcuno dei suoi componenti fuori della sede, deve informarne la Presidenza del Senato.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

CAPO XXI

DELLE DEPUTAZIONI

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 164

Nomina e composizione delle deputazioni

Il Presidente del Senato determina il numero e procede alla nomina dei membri delle deputazioni in modo che sia assicurata, nei limiti del possibile, la rappresentanza dei diversi Gruppi parlamentari. Il Presidente o uno dei Vice Presidenti fanno sempre parte delle deputazioni.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

CAPO XXII

DEL BILANCIO E DEL CONTO CONSUNTIVO DEL SENATO

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 165

Bilancio e conto consuntivo del Senato - Variazioni di bilancio

1. Il progetto di bilancio ed il conto consuntivo delle entrate e delle spese del Senato, predisposti dai Questori e deliberati dal Consiglio di Presidenza su relazione dei Questori stessi, sono trasmessi al Presidente della 5ª Commissione permanente, il quale li esamina insieme con i Presidenti delle altre Commissioni permanenti e ne riferisce all'Assemblea.

[2. La discussione in Assemblea è fatta di norma in seduta pubblica; in seduta segreta quando la Presidenza del Senato o venti Senatori lo richiedano.] (comma abrogato) (1)

3. Le variazioni degli stanziamenti dei capitoli di bilancio sono deliberate direttamente dal Consiglio di Presidenza.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

CAPO XXIII

DEGLI UFFICI DEL SENATO

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 166

Ordinamento degli uffici del Senato

1. Gli uffici del Senato dipendono dal Segretario generale, che ne risponde al Presidente.

2. La pianta organica, le competenze, le attribuzioni degli uffici, e tutte le norme regolatrici del personale del Senato sono stabilite da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Presidenza.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

CAPO XXIV

DELLA APPROVAZIONE E DELLA REVISIONE DEL REGOLAMENTO

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

Art. 167

Approvazione del Regolamento e delle sue modificazioni

(modificato dall'art. 1, comma 35, della Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022)

1. Il Senato adotta il suo Regolamento a maggioranza assoluta dei componenti.

2. Ciascun Senatore può presentare proposte di modifica al Regolamento del Senato, che sono stampate ed inviate per l'esame alla Giunta per il Regolamento.

3. La Giunta riferisce all'Assemblea con relazione scritta, stampata e distribuita almeno cinque giorni prima dell'inizio della discussione.

4. In Assemblea non sono ammessi emendamenti alle proposte in discussione che non siano stati presentati almeno quarantotto ore prima dell'inizio della discussione stessa e sottoposti all'esame della Giunta. è tuttavia in facoltà del Presidente ammettere la presentazione, nel corso della discussione, di nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modifiche precedentemente approvate.

5. Le modificazioni al Regolamento sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti del Senato.

6. Quando le modificazioni siano costituite da un complesso normativo organico composto di più disposizioni fra loro collegate, è richiesta la maggioranza assoluta soltanto per l'approvazione finale del complesso; tuttavia cinque Senatori possono richiedere che singole norme siano stralciate per essere votate separatamente; in tal caso per l'approvazione di ciascuna parte stralciata è richiesta la maggioranza assoluta.

7. Il Regolamento e le relative modificazioni sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

N.d.R.: Il presente Regolamento, tratto dal sito del Senato della Repubblica, approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, è stato aggiornato con modificazioni fino al 20 dicembre 2017. Inoltre, le modifiche effettuate con Delibera Senato della Repubblica 27 luglio 2022 sono state apportate dalla redazione.

DISPOSIZIONE FINALE (1)

(1)

Disposizione relativa al testo approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario, n. 53 del 1° marzo 1971)

(2)

Approvate dal Senato il 30 novembre 1988.

(3)

Articoli facenti parte del documento in cui sono riportate le modificazioni stesse, riguardanti i seguenti articoli del Regolamento: 1, 5, 19, 23, 29, 33, 34, 40, 41, 43, 46, 48-bis, 53, 54, 55, 62, 73-bis, 74, 76-bis, 78, 89, 99, 100, 102-bis, 103, 107, 108, 109, 113, 120, 125, 125-bis, 126, 126-bis, 127, 128, 129, 141, 142, 143, 144, 151-bis, 156-bis, 157, 161 e 162.

(4)

Recante il nuovo testo dell'articolo 78 del Regolamento.

(5)

Gazzetta Ufficiale 1° marzo 1999, n. 49.

(6)

Recante il nuovo comma 9-bis dell'articolo 5 del Regolamento.

(7)

Approvate dal Senato il 6 febbraio 2003 (Doc. II, nn. 4 e 6, art. 16) e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2003.

(8)

Articoli facenti parte del documento in cui sono riportate le modificazioni stesse, riguardanti i seguenti articoli del Regolamento: 21, 22, 23, 29, 34, 40, 41, 43, 125-bis, 142, 143, 144, 144-bis, 144-ter e 144-quater.

(9)

Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2003, n. 36.

(10)

Disposizioni approvate dal Senato il 20 dicembre 2017 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale 19 gennaio 2018, n. 15

(11)

Disposizioni approvate dal Senato il 27 luglio 2022 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 2022, n. 182.