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LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1972, n. 51

G.U.R.S. 28 ottobre 1972, n. 50

Modifiche all'art. 5 del testo unico regionale delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione Siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il n. 3 dell'art. 5 del testo unico regionale delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione Siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, è sostituito dal seguente:

"3) coloro che ricevono uno stipendio o salario dal comune o da enti, istituti o aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o sovvenzionati dal comune stesso, nonchè gli amministratori di tali enti, istituti o aziende".

Art. 2

Nell'ipotesi prevista al n. 6 dell'art. 5 del testo unico regionale delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione Siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, si applica la legge 25 febbraio 1971, n. 67.

Art. 3

Il n. 9 dell'art. 5 del testo unico regionale delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione Siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, è sostituito dal seguente:

"9) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il comune, sono stati legalmente messi in mora e coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi verso il comune, hanno ricevuto la notifica prevista dall'art. 201 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645".

Art. 4

Dopo il secondo comma dell'art. 5 del testo unico regionale delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione Siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, è aggiunto il seguente comma:

"La causa di ineleggibilità già prevista dal n. 9) dell'art. 5 del presente testo unico, nonchè le cause di ineleggibilità previste ai nn. 6 e 7 dello stesso articolo, non possono essere dichiarate nel caso in cui si concretino in situazioni che, essendo sorte indipendentemente dalla volontà dell'interessato, siano da questi rimosse entro sei mesi dalla data in cui egli ne viene a conoscenza".

Art. 5

I sei mesi previsti nell'ultimo comma del precedente art. 4 decorrono, ove intervenga o sia pendente giudizio, dalla data della sentenza definitiva.

Art. 6

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 26 ottobre 1972.

FASINO