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LEGGE REGIONALE 22 luglio 1972, n. 42

G.U.R.S. 24 luglio 1972, n. 35

Rettifica dell'art. 20 della legge regionale 28 novembre 1970, n. 48, relativa all'impiego delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale 1966-71.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'art. 20 della legge regionale 28 novembre 1970, n. 48, è così rettificato: "Lo stanziamento disposto con l'art. 1, n. 2, lettera a), della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4, può essere utilizzato anche per spese dirette a realizzare le infrastrutture delle zone industriali regionali di cui agli artt. 21 e 22 della legge regionale 21 aprile 1953, n. 30, e successive aggiunte e modificazioni, e di quelle a servizio della zona dei marmi, di cui al decreto istitutivo del nucleo di industrializzazione di Trapani".

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 22 luglio 1972.

FASINO