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N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 29, comma 5, della L.R. 28/99.

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1972, n. 43

G.U.R.S. 24 luglio 1972, n. 35

Norme per l'applicazione in Sicilia della legge 11 giugno 1971, n. 426, contenente la disciplina del commercio.

Testo annotato al 23/5/1991

N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 29, comma 5, della L.R. 28/99.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 29, comma 5, della L.R. 28/99.

Art. 1

Per l'applicazione in Sicilia delle disposizioni della legge 11 giugno 1971, n. 426, contenente la disciplina del commercio, si osservano le disposizioni dei seguenti articoli.

N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 29, comma 5, della L.R. 28/99.

Art. 2

La competenza a decidere i ricorsi di cui all'art. 8 della predetta legge 11 giugno 1971, n. 426, è attribuita all'Assessore regionale per l'industria ed il commercio.

Restano fermi gli effetti, i termini e le impugnative prevista dall'art. 8 della citata legge. (1)

N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 29, comma 5, della L.R. 28/99.

Art. 3

Nella commissione prevista dall'art. 15 della legge 11 giugno 1971, n. 426, al posto del direttore dell'ufficio provinciale industria commercio e artigianato (U.P.I.C.A.) è nominato un dirigente della camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura.

N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 29, comma 5, della L.R. 28/99.

Art. 4

(1)

La commissione regionale di cui all'art. 17 della legge 11 giugno 1971, n. 426 è composta:

dall'Assessore regionale per l'industria ed il commercio o da un suo delegato che la presiede;

da due rappresentanti delle camere di commercio della Regione designati dall'Unione regionale e scelti nei settori della produzione agricola, industriale e artigianale;

da un dirigente dell'Assessorato regionale dell'industria e del commercio;

da un dirigente dell'Assessorato regionale dello sviluppo economico;

da un dirigente dell'Assessorato regionale degli enti locali;

da tre esperti nelle materie dell'urbanistica, del turismo e del traffico, designati, il primo dall'Assessore regionale per lo sviluppo economico e gli altri dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti;

da cinque esperti dei problemi della distribuzione designati: tre dalle organizzazioni sindacali dei commercianti a posto fisso, di cui uno dalla grande distribuzione, uno dalle organizzazioni della cooperazione di consumo; uno dalle organizzazioni sindacali dei venditori ambulanti;

da quattro rappresentanti designati dalle confederazioni nazionali dei lavoratori.

La commissione è nominata con decreto dell'Assessore regionale per l'industria ed il commercio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

(1)

In merito all'integrazione della composizione della Commissione di cui all'articolo annotato vedi l'art. 26 della L.R. 34/91.

N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 29, comma 5, della L.R. 28/99.

Art. 5

Le competenze attribuite al Presidente della Giunta regionale dall'art. 18 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sono demandate all'Assessore regionale per l'industria ed il commercio.

Nel caso di mancata nomina, nei termini previsti, della commissione di cui all'art. 17 della legge 11 giugno 1971, n. 426, il Presidente della Regione invita a provvedervi entro trenta giorni. Trascorso tale termine provvede con proprio decreto, tenuto conto delle designazioni effettuate.

N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 29, comma 5, della L.R. 28/99.

Art. 6

Il ricorso di cui all'art. 20 della legge 11 giugno 1971, n. 426, è proposto, entro trenta giorni, all'Assessore regionale per l'industria ed il commercio, il quale deve provvedere sentita la commissione di cui all'art. 4 della presente legge.

N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 29, comma 5, della L.R. 28/99.

Art. 7

Il commissario ad acta previsto dall'art. 21 della legge 11 giugno 1971, n. 426, è nominato dall'Assessore regionale per gli enti locali.

N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 29, comma 5, della L.R. 28/99.

Art. 8

I piani di cui all'art. 23 della legge 11 giugno 1971, n. 426, vengono trasmessi all'Assessore regionale per l'industria ed il commercio.

N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 29, comma 5, della L.R. 28/99.

Art. 9

Il nulla osta regionale previsto dagli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, è concesso dall'Assessore regionale per l'industria ed il commercio, al quale sono trasmessi gli atti di cui all'art. 28 della legge, sentito il parere della commissione di cui all'art. 4 della presente legge. (1)

Il ricorso di cui all'art. 28, ultimo comma, della legge 11 giugno 1971, n. 426, va presentato all'Assessore regionale per l'industria ed il commercio, che decide entro sessanta giorni sentito il parere della Commissione regionale.

(1)

Per effetto dell'art. 13, comma 1, n. 2, lett.) d della L.R. 9/86 è stata attribuita alla provincia regionale l'autorizzazione all'apertura degli esercizi di vendita al dettaglio di cui all'articolo annotato.

N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 29, comma 5, della L.R. 28/99.

Art. 10

L'ultimo comma dell'art. 29 della legge 11 giugno 1971, n. 426, è sostituito dai seguenti:

"Nei primi due anni di applicazione della presente legge l'attuazione di forme associative non comporta la revoca delle autorizzazioni relative ai preesistenti esercizi di vendita, limitatamente ad una sola autorizzazione per esercente socio e per i primi tre anni dall'effettiva data di inizio dell'attività sociale".

"Trascorso il periodo di cui al comma precedente il socio può continuare la preesistente attività individuale solo nel caso di dimissioni dalla forma associativa presentate tre mesi prima della scadenza dello stesso periodo e della quale sia stata data tempestiva comunicazione alla camera di commercio ed al comune".

N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 29, comma 5, della L.R. 28/99.

Art. 11

Il consenso alla deroga di cui all'art. 37, terzo comma, della legge 11 giugno 1971, n. 426, è dato dall'Assessore regionale per l'industria ed il commercio, sentito il parere delle associazioni locali dei commercianti.

N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 29, comma 5, della L.R. 28/99.

Art. 12

Il nulla osta di cui all'art. 43 della legge 11 giugno 1971, n. 426, è rilasciato dall'Assessorato regionale dell'industria e del commercio, sentito il parere della commissione di cui all'art. 17 della legge stessa.

N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 29, comma 5, della L.R. 28/99.

Art. 13

Il termine indicato all'art. 42, primo e secondo comma, della legge 11 giugno 1971, n. 426, è prorogato di 180 giorni. (1)

(1)

Termine prorogato al 31 luglio 1973 dall'art. 1 della L.R. 17/73.

N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 29, comma 5, della L.R. 28/99.

Art. 14

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 22 luglio 1972.

FASINO