
LEGGE REGIONALE 13 luglio 1972, n. 33
G.U.R.S. 22 luglio 1972, n. 34
Modifiche alla legge regionale 20 marzo 1951, numero 29, e successive modifiche ed integrazioni, concernente: "Elezione dei deputati alla Assemblea regionale siciliana".
Testo annotato
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Il n. 4 dell'art. 10 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, modificato con le leggi regionali 22 marzo 1951, n. 31 e 18 febbraio 1958, n. 6, è modificato come segue: (1)
"4) i commissari, i liquidatori, i presidenti o i componenti di consigli di amministrazione o di collegi sindacali, i direttori generali o centrali di enti pubblici soggetti per legge alla vigilanza o tutela della Regione ovvero enti in genere che siano ammessi a godere e godano effettivamente in via ordinaria, in dipendenza di disposizioni di legge o di atti amministrativi vincolanti, di contributi, concorsi o sussidi da parte della Regione.
Sono eccettuati gli enti che svolgono attività culturali, quelli concernenti attività sportive, gli enti e le associazioni di culto ovvero aventi finalità sindacali, ovvero sanitarie, ovvero di beneficenza ed assistenza e gli organismi regionali e provinciali delle associazioni nazionali di assistenza, tutela e rappresentanza del movimento cooperativistico giuridicamente riconosciute. Sono altresì eccettuati gli amministratori ed i dirigenti di cooperative iscritte regolarmente nei registri di prefettura.
Le cause di ineleggibilità previste dal presente articolo non sono applicabili a coloro che, in conseguenza di dimissioni od altra causa, siano effettivamente cessati dalle loro funzioni almeno novanta giorni prima del compimento di un quinquennio dalla data delle precedenti elezioni regionali, ovvero, in caso di scioglimento anticipato dell'Assemblea regionale siciliana, entro dieci giorni dalla data del decreto di convocazione dei comizi elettorali".
Vedi l'art. 10 della L.R. 29/51 come oggi riformulato a seguito delle successive modifiche.