
DECRETO PRESIDENZIALE 5 luglio 1972
G.U.R.S. 8 luglio 1972, n. 32
Attribuzione della qualità di agente di pubblica sicurezza al personale del Corpo forestale della Regione.
IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE SICILIANA
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 5 aprile 1972, n. 24, istitutiva del Corpo forestale della Regione;
Visto il R. D. 31 agosto 1907, n. 690, concernente il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza;
Visto il D.L.C.P.S. 30 giugno 1947, n. 567, contenente norme transitorie per l'attuazione dello Statuto della Regione;
Visto il D. L.vo 12 marzo 1948, n. 804, contenente norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato;
Considerato che, ai sensi dell'art. 3 della citata legge regionale n. 24 del 1972, occorre conferire al personale del Corpo forestale della Regione indicato nel primo comma dello stesso art. 3 la qualità di agente di pubblica sicurezza;
Ritenuto che, ai sensi dell'art. 43 del R. D. numero 690 del 1907, il Ministro dell'Interno, d'accordo con gli altri Ministri competenti, può attribuire la qualità di agente di pubblica sicurezza ad agenti destinati all'esecuzione ed all'osservanza di speciali leggi e regolamenti dello Stato;
Considerato che al personale del Corpo forestale della Regione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 della legge regionale n. 24 del 1972 e del Decreto L.vo 12 marzo 1948, n. 864 e successive modifiche ed integrazioni, compete di eseguire e di fare osservare la legislazione statale e regionale in materia di boschi, di difesa del suolo e protezione della natura ed, in particolare, di svolgere le mansioni di polizia forestale;
Ritenuto che, non essendo state ancora emanate le norme di attuazione dell'art. 31 dello Statuto, le funzioni del Ministero dell'Interno in Sicilia, alla stregua del generale principio enunciato dalla giurisprudenza costituzionale, vanno esercitate dal Presidente della Regione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 del D.L.C.P.S. 30 giugno 1947, n. 567 e dell'art. 2 del decreto legislativo 18 marzo 1944, n. 91, modificato con il Decreto L.vo Lgt. 28 dicembre 1944, n. 416;
Ritenuto, pertanto, di dovere conferire la qualità di agente di pubblica sicurezza al personale del Corpo forestale della Regione, anche in relazione al disposto dell'art. 13 del Decreto L.vo n. 804 del 1948;
D'intesa con l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;
DECRETA
Articolo Unico
Ai dirigenti del ruolo tecnico delle foreste previsto dalla tabella "F" annessa alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7 ed al personale del ruolo dei sottufficiali e guardie forestali previsto dalla tabella "A" annessa alla legge regionale 5 aprile 1972, n. 24 è attribuita la qualità di agenti di pubblica sicurezza.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 5 luglio 1972.
FASINO