
DECRETO PRESIDENZIALE 8 giugno 1972
G.U.R.S. 12 giugno 1972, n. 28
Direttive per l'attuazione delle disposizioni dell'art. 23 della legge regionale 11 aprile 1972, n. 27 contenente: "Provvedimenti per la ripresa economica in Sicilia".
IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE SICILIANA
Vista la legge 11 aprile 1972, n. 27;
Visto il 4° comma dell'art. 23 della suddetta legge;
Su proposta dell'Assessore regionale per l'industria e commercio;
Premesso l'invito ad operare con la tempestività e snellezza di procedure richieste dalla particolare natura delle misure di intervento previste dalla legge contenente "provvedimenti per la ripresa economica della Sicilia";
DECRETA
Articolo Unico
Sono impartite le seguenti direttive per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge summenzionata.
1. - Ai fini dell'applicazione da parte degli istituti e aziende di credito delle agevolazioni di cui all'art. 23 della legge 11 aprile 1972, n. 27, possono avanzare domanda le imprese industriali in difetto, alla data di entrata in vigore della legge stessa, con il pagamento delle rate relative ai mutui a tasso agevolato, ottenuti, ai sensi di leggi nazionali o regionali, per l'impianto, l'ampliamento o l'ammodernamento di stabilimenti industriali ubicati nel territorio della Regione Siciliana, purchè si trovino in condizione di particolari difficoltà congiunturali e siano in regola con il pagamento dei contributi dovuti agli istituti previdenziali ed assicurativi anche per intervenuti accordi di rateizzazione.
Sarà data dagli istituti mutuanti preferenza ai finanziamenti contratti dalle imprese:
- che, a parità di capitale investito nell'ambito dei comparti produttivi di appartenenza, occupino più manodopera entro il limite massimo dell'articolo 27 della legge regionale sopra citata;
- che abbiano effettuato investimenti addizionali per adeguare le attrezzature produttive alle esigenze del mercato;
- al cui capitale sociale non siano presenti, direttamente o indirettamente, con una partecipazione paritetica o di controllo, enti pubblici nazionali o società in grado, per dimensione e capacità finanziaria, di provvedere al risanamento delle aziende stesse;
- che utilizzino nei settori produttivi materie prime siciliane ed operino in settori di fondamentale importanza per un equilibrato processo di sviluppo industriale dell'Isola;
- che non abbiano fruito delle agevolazioni di cui alla legge 18 dicembre 1961, n. 1470;
- che non abbiano fruito dei benefici di cui all'art. 22 della legge regionale 11 aprile 1972, numero 27.
2. - Gli interessi anche di mora da porre a carico del fondo di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1957, n. 51 riguardano, ai fini e per gli effetti dell'art. 23 della legge 11 aprile 1972 n. 27, le seguenti rate scadute e non pagate:
30 giugno 1969 ovvero 1 luglio 1969
31 dicembre 1969 ovvero 1 gennaio 1970
30 giugno 1970 ovvero 1 luglio 1970
31 dicembre 1970 ovvero 1 gennaio 1971
30 giugno 1971 ovvero 1 luglio 1971
31 dicembre 1971 ovvero 1 gennaio 1972
e le rate con scadenza:
al 30 giugno 1972 ovvero all'1 luglio 1972
al 31 dicembre 1972 ovvero all'1 gennaio 1973.
3. - I versamenti eventualmente effettuati dal 12 aprile al 31 dicembre 1972 dalle imprese ammesse ai benefici di cui all'art. 23 della legge regionale n. 27 saranno portati a decurtazione del capitale scaduto da rateizzare con il nuovo piano di ammortamento.
4. - Il nuovo piano di ammortamento di cui al primo comma dell'art. 23 della legge regionale n. 27 dovrà essere regolato in modo da abbinare alle rate a scadere (30 giugno 1973 o 1 luglio 1973; 31 dicembre 1973 o 1 gennaio 1974 e così via) del piano di ammortamento originario le rate di ammortamento del capitale residuo relative alle rate ammesse a beneficiare dell'art. 23 della legge regionale n. 27.
Il debito scaduto per capitale dal 30 giugno 1969 ovvero dall'1 luglio 1969 al 31 dicembre 1972 ovvero all'1 gennaio 1973 sarà ripartito in un numero di rate comunque non doppie di quelle scadute e non pagate e sarà regolato al tasso di interesse gravante sul mutuo originario.
5. - A carico del fondo di cui all'art. 11 della legge regionale 5 agosto 1957 n. 51 gravano:
a) gli interessi di conto compresi nelle rate scadute e non pagate;
b) gli interessi di mora sull'importo totale di dette rate, per il periodo che va dalle singole scadenze al 31 dicembre 1972, calcolati al tasso minimo a tal uopo previsti nei singoli contratti di mutuo;
c) gli eventuali accessori, come diritti erariali etc., gravanti su dette rate;
d) la differenza tra gli interessi determinati ai sensi del secondo comma del precedente n. 4 e quelli calcolati secondo il tasso globale fissato dal Comitato regionale per il credito ed il risparmio ai fini della determinazione della misura del contributo ai sensi dell'art. 20 della legge.
6. - Entro 10 giorni dall'emanazione della presente direttiva, gli istituti e le aziende di credito operanti nell'Isola trasmetteranno all'Assessorato regionale dell'industria e commercio l'elenco delle imprese industriali di cui all'art. 27 della legge 11 aprile 1972 n. 27 in difetto dal 30 giugno 1969 con il pagamento delle rate relative ai mutui per l'impianto, l'ampliamento o l'ammodernamento di stabilimenti industriali con l'indicazione delle rate scadute e non pagate al netto degli interessi di mora.
Entro i successivi dieci giorni l'Assessorato regionale dell'industria e commercio ripartirà proporzionalmente tra i detti istituti mutuanti lo stanziamento di un miliardo in aumento del fondo di cui all'art. 11 della legge regionale n. 51 del 1957.
7. - Le somme ripartite ai sensi del punto precedente n. 6 tra gli istituti mutuanti saranno iscritte a cura dell'IRFIS al conto impegni della gestione separata del fondo di cui all'art. 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51.
Sulla base dei conteggi trasmessi dai detti istituti l'IRFIS accrediterà a ciascuno di essi le somme di competenza per la prima volta con valuta 31 dicembre 1972 e successivamente alla scadenza di ogni singola quota del debito scaduto rateizzato.
8. - L'IRFIS e gli altri istituti o aziende di credito trasmetteranno mensilmente al Presidente della Regione (Ragioneria generale) e all'Assessorato dell'industria e commercio un elenco delle operazioni effettuate ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 27 del 1972 con l'indicazione dei relativi importi.
9. - L'IRFIS e gli altri istituti di credito trasmetteranno alla fine del 1972 all'Assessore per l'industria ed il commercio una relazione sull'attuazione delle provvidenze previste dall'art. 23 della legge regionale n. 27.
10. - Le direttive generali oggetto del presente decreto potranno essere successivamente integrate e modificate in relazione alle esigenze che dovessero in seguito manifestarsi.
Palermo, 8 giugno 1972.
FASINO