
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 58 del Reg. (CE) n. 2200/96.
REGOLAMENTO (CEE) N. 1035/72 DEL CONSIGLIO, 18 maggio 1972
G.U.C.E. 20 maggio 1972, n. L 118
Organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 58 del Reg. (CE) n. 2200/96.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 1° giugno 1972
Applicabile dal: 1° giugno 1972
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N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 58 del Reg. (CE) n. 2200/96.
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,
Vista la proposta della Commissione,
Visto il parere del Parlamento europeo,
Considerando che le disposizioni fondamentali relative all'organizzazione dei mercati nel settore degli ortofrutticoli sono attualmente sparse in vari regolamenti distinti, elaborati in epoche diverse e modificati - taluni - varie volte dopo la loro adozione; che, per il loro numero, la loro complessità e la difficoltà di coordinarne le disposizioni, i testi in oggetto mancano della chiarezza necessaria per qualsiasi regolamentazione; che, in tali condizioni, è opportuno procedere alla loro codificazione;
Considerando che al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli deve accompagnarsi l'instaurazione di una politica agricola comune e che tale politica deve comportare in particolare un'organizzazione comune dei mercati agricoli che può assumere forme diverse a seconda dei prodotti;
Considerando che la produzione di ortofrutticoli costituisce un elemento importante del reddito agricolo e che, pertanto, si deve tendere a realizzare un equilibrio tra l'offerta e la domanda, tenendo conto degli scambi con i paesi terzi, ad un livello di prezzi equo per i produttori, pur favorendo la specializzazione all'interno della Comunità:
Considerando che, nell'ambito degli obiettivi da raggiungere, una delle misure da adottare per l'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati è la determinazione di norme comuni da applicarsi agli ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunità o spediti verso i paesi terzi; che l'applicazione di tali norme dovrebbe avere l'effetto di eliminare dal mercato i prodotti di qualità non soddisfacente, di orientare la produzione in modo da soddisfare le esigenze dei consumatori e di facilitare le relazioni commerciali sulla base di una concorrenza leale, contribuendo in tal modo a migliorare la redditività della produzione;
Considerando che la normalizzazione può raggiungere il suo pieno effetto soltanto se attuata a tutti gli stadi della commercializzazione; che possono tuttavia prevedersi delle eccezioni per talune operazioni che intervengono all'inizio del circuito di commercializzazione, nonché per i prodotti avviati verso le industrie trasformatrici;
Considerando che le norme di qualità devono poter essere completate, ove necessario, per un periodo limitato, con l'aggiunta di categorie di qualità inferiori; che la definizione di tali categorie deve essere fissata tenendo conto della situazione delle tecniche di produzione e di commercializzazione, nonché del fatto che la commercializzazione dei prodotti in questione presenta interesse solo sul piano locale e che conseguentemente non è opportuno applicare dette categorie all'importazione dei prodotti in provenienza dai paesi terzi; tuttavia, è opportuno prevedere che dette categorie di qualità o talune delle loro specificazioni siano applicabili soltanto se i prodotti ad esse rispondenti sono necessari per far fronte alle esigenze del consumo;
Considerando che, nel caso di raccolti particolarmente deficitari, è utile prevedere la possibilità di adottare, per un periodo limitato, misure derogative all'applicazione delle norme di qualità allo scopo di permettere la commercializzazione dei prodotti non conformi a tali norme;
Considerando che, qualora i prodotti rispondenti alle norme superino le esigenze del consumo anche se per questi prodotti non fosse applicabile la categoria supplementare di qualità, è opportuno prevedere la possibilità di adottare misure per modificare la calibratura minima richiesta per tali prodotti;
Considerando che, per assicurare il rispetto delle norme di qualità ed ottenerne un'applicazione uniforme, è necessario prevedere un controllo e l'obbligo d'infliggere sanzioni per le eventuali infrazioni;
Considerando che, tenuto conto delle caratteristiche del mercato degli ortofrutticoli, la costituzione di organizzazioni di produttori, che facciano obbligo ai loro membri di conformarsi a determinate norme, specialmente in materia di commercializzazione, contribuisce al conseguimento degli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati;
Considerando che occorre pertanto prevedere disposizioni volte ad agevolare la costituzione e il funzionamento delle suddette organizzazione; che, a tal fine, è opportuno consentire agli Stati membri di concedere a queste organizzazioni aiuti di cui la Comunità assicurerà parzialmente il finanziamento; che, tuttavia, occorre limitare l'ammontare di tali aiuti e conferire loro un carattere transitorio e decrescente, per aumentare gradualmente la responsabilità finanziaria dei produttori;
Considerando che, per stabilizzare i corsi è auspicabile che tali organizzazioni possano intervenire sul mercato, applicando, in particolare, un prezzo di ritiro dalla vendita, al di sotto del quale i prodotti dei loro aderenti vengono ritirati dalla vendita;
Considerando che, allo scopo di far fronte, per taluni ortofrutticoli che presentano un particolare interesse per il reddito dei produttori, a gravi perturbazioni sul mercato comunitario, è necessario fissare, per ciascuno di questi prodotti, un prezzo di base rappresentativo delle zone di produzione della Comunità, aventi i prezzi più bassi, nonché un prezzo d'acquisto, che servano a determinare i livelli dei prezzi per gli interventi e l'ammontare delle compensazioni da concedere a titolo di questi interventi;
Considerando che quando si presentano tali perturbazioni, è opportuno prevedere per gli Stati membri l'obbligo di accordare compensazioni finanziarie alle organizzazioni di produttori che dispongono il ritiro dal mercato e quello di acquistare i prodotti offerti, in caso di crisi grave; che, tuttavia, poiché l'adempimento di quest'ultimo obbligo può comportare gravi difficoltà in taluni Stati membri, è opportuno prevedere che tali Stati membri possano esserne esonerati;
Considerando che l'azione delle organizzazione di produttori deve potersi esercitare tenendo conto di talune condizioni locali di mercato e con la necessaria prontezza per evitare il protrarsi del crollo dei corsi;
Considerando che è opportuno adottare le misure necessarie affinché gli interventi abbiano per oggetto con priorità i prodotti delle categorie di qualità inferiori al fine di consentire una migliore commercializzazione dei prodotti delle categorie di qualità superiori;
Considerando che le misure di intervento possono avere pieno effetto soltanto se i prodotti ritirati dal mercato non sono nuovamente immessi nel circuito commerciale abituale per il genere di prodotti considerati; che occorre definire le varie forme di destinazioni o utilizzazioni rispondenti a tale condizione in modo da evitare, nella misura del possibile, la distruzione dei prodotti così ritirati;
Considerando che, in periodo d'intervento sul mercato, le quantità di prodotti che possono essere ritirati o acquistati rischiano di superare le possibilità offerte dalle destinazioni o utilizzazione ammesse; che in tal caso è opportuno autorizzare gli Stati membri ad adottare, a talune condizioni, misure intese a favorire l'utilizzazione dei prodotti da parte dei produttori nella loro azienda;
Considerando che l'attuazione di un mercato unico nella Comunità nel settore degli ortofrutticoli implica l'instaurazione di un regime unico di scambi alle frontiere esterne della Comunità; che, in linea di massima, l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune deve bastare a stabilizzare il mercato comunitario impedendo che il livello dei prezzi nei paesi terzi e le loro oscillazioni si ripercuotono sui prezzi praticati all'interno della Comunità;
Considerando, tuttavia, che è necessario evitare, sul mercato della Comunità, perturbazioni dovute ad offerte in provenienza dai paesi terzi fatte a prezzi anormali; che a tal fine occorre prevedere la fissazione, per gli ortofrutticoli, di prezzi di riferimento e la riscossione, in più del dazio doganale, di una tassa di compensazione, quando il prezzo d'entrata dei prodotti importati è inferiore al prezzo di riferimento;
Considerando che, nella maggior parte dei casi, il regime così instaurato consente di rinunciare a qualsiasi misura di restrizione quantitativa alla frontiera esterna della Comunità; che, in circostanze eccezionali, tale meccanismo può risultare inefficiente; che, per non lasciare in simili casi il mercato comunitario senza difesa contro le perturbazioni che potrebbero risultarne, proprio quando sono stati aboliti degli ostacoli all'importazione esistenti precedentemente, è opportuno consentire alla Comunità di prendere rapidamente tutte le misure necessarie;
Considerando tuttavia che, per taluni prodotti, un'applicazione troppo rapida di tale regime potrebbe provocare gravi perturbazioni su alcuni mercati degli Stati membri; che, pertanto, al fine di consentire un adeguamento alle nuove condizioni di concorrenza che risulteranno da tali misure di divieto, è opportuno autorizzare per tali prodotti al mantenimento per un dato periodo e ad alcune condizioni delle misure restrittive attualmente esistenti negli Stati membri;
Considerando che, per salvaguardare la partecipazione della Comunità al commercio internazionale di ortofrutticoli, è opportuno prevedere la possibilità di concedere una restituzione all'esportazione di tali prodotti verso i paesi terzi;
Considerando che l'attuazione di un mercato unico sarebbe compromessa dalla concessione di determinati aiuti; che è quindi necessario che le disposizioni del trattato che permettono di valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e di proibire quelli che sono incompatibili con il mercato comune, siano applicabili nel settore degli ortofrutticoli;
Considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi previsti dagli articoli 39 e 110 del trattato;
Considerando che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un Comitato di gestione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 58 del Reg. (CE) n. 2200/96.
1. L'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli comporta delle norme comuni in materia di concorrenza, un regime di prezzi e d'interventi, nonché un regime di scambi con i paesi terzi.
2. Tale organizzazione disciplina i prodotti appartenenti alla voce 07.01, escluse le sottovoci 07.01 A e 07.01 N, e alle voci da 08.02 a 08.09, escluse le sottovoci 08.04 AII e 08.05 F, della tariffa doganale comune.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 58 del Reg. (CE) n. 2200/96.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 58 del Reg. (CE) n. 2200/96.
1. Possono essere fissate, per prodotto o gruppo di prodotti, norme comuni, in appresso denominate "norme di qualità", per prodotti destinati ad essere forniti al consumatore allo stato fresche.
Tali norme possono comportare categorie di qualità "III" definite tenendo conto:
- dell'interesse economico che prodotti considerati presentano per i produttori,
- della necessità di venire incontro alle esigenze dei consumatori.
Possono essere altresì fissate norme di qualità per prodotti destinati alla trasformazione industriale.
2. Il Consiglio decide, secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, quali prodotti devono formare oggetto di norme di qualità
Tali norme di qualità nonché la relativa data di applicazione sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 33.
3. I prodotti elencati nell'allegato I destinati ad essere forniti al consumatore allo stato fresco formano oggetto di norme di qualità.
Le modifiche da apportare alle norme esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 33.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 58 del Reg. (CE) n. 2200/96.
1. Quando sono state fissate norme di qualità, i prodotti ai quali esse si applicano non possono essere esposti per la vendita, messi in vendita, venduti, forniti o commercializzati in altro modo, all'interno della Comunità, se non sono conformi a dette norme.
2. Non sono soggetti all'obbligo di conformità alle norme di qualità all'interno di uno Stato membro:
a) i prodotti venduti o forniti dal produttore a centri di condizionamento e d'imballaggio o a centri di deposito o avviati dall'azienda del produttore verso tali centri,
b) i prodotti avviati da centri di deposito verso centri di condizionamento e di imballaggio,
c) fatte salve disposizioni nazionali più restrittive:
- i prodotti esposti per la vendita, messi in vendita, venduti, forniti o commercializzati in altro modo dal produttore nei luoghi di vendita all'ingrosso, fra i quali i mercati alla produzione, situati nella zona di produzione,
- i prodotti avviati da questi luoghi di vendita all'ingrosso verso centri di condizionamento e di imballaggio o centri di deposito situati nella stessa zona di produzione.
3. Non sono soggetti all'obbligo di conformità alle norme di qualità:
a) i prodotti avviati verso le industrie di trasformazione, salvo eventuale fissazione di norme di qualità per i prodotti destinati alla trasformazione industriale,
b) i prodotti seduti al consumatore per il suo fabbisogno personale da parte del produttore nell'azienda di quest'ultimo.
4. Per i prodotti di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 3, lettera a), deve essere fornita la prova che essi rispondono alle condizioni previste, in particolare per quanto riguarda la loro destinazione.
5. Misure complementari di esenzione dall'obbligo di conformità alle norme di qualità, nonché le modalità di applicazione del presente articolo, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 33.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 58 del Reg. (CE) n. 2200/96.
1. Le categorie di qualità III o alcune delle loro specificazioni si applicano soltanto se i prodotti che rientrano in tali categorie o in alcune delle loro specificazioni sono necessari per soddisfare le esigenze del consumo.
L'applicazione di queste categorie di qualità o di alcune delle loro specificazioni è decisa secondo la procedura di cui all'articolo 33.
2. Salvo proroga decisa secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, le categorie di qualità III non possono essere più applicate allo scadere del quinto anno successivo alla data dell'entrata in vigore del regolamento che le ha stabilite.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 58 del Reg. (CE) n. 2200/96.
1. Qualora i prodotti conformi alle norme comuni di qualità non bastino a soddisfare le esigenze del consumo, si possono adottare, per un periodo limitato, misure di deroga all'applicazione delle norme medesime. Per i prodotti per i quali sia stata definita una categoria di qualità "III", l'adozione di tali misure é subordinata alla preventiva o contemporanea applicazione di detta categoria di qualità.
2. Qualora i prodotti conformi alle norme di qualità superino le esigenze del consumo, si possono prendere misure per modificare la calibratura minima richiesta per i prodotti ammessi alla commercializzazione all'interno della Comunità in applicazione dell'articolo 3.
Per i prodotti per i quali sia stata definita una categoria di qualità III, tali misure possono essere adottate unicamente a condizione che detta categoria non sia applicabile.
3. Le misure indicate al paragrafi 1 e 2 sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 33.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 58 del Reg. (CE) n. 2200/96.
1. Le indicazioni previste dalle norme di qualità per quanto concerne le indicazioni esterne devono figurare a caratteri leggibili e indelebili su uno dei lati dell'imballaggio o mediante stampatura diretta o mediante etichetta saldamente fissata al collo.
2. Per le merci spedite alla rinfusa caricate direttamente su un mezzo di trasporto, tali indicazioni devono figurare su un documento che accompagna la merce o su una scheda collocata in modo visibile all'interno del mezzo di trasporto.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 58 del Reg. (CE) n. 2200/96.
Nella fase della vendita al minuto, quando i prodotti sono offerti nell'imballaggio, le indicazioni esterne previste devono essere esposte in modo visibile.
I prodotti possono non essere presentati nell'imballaggio purché il rivenditore al minuto apponga sulla merce messa in vendita un cartello sul quale figurino in caratteri molto visibili le indicazioni previste dalle norme di qualità relative:
- alla varietà,
- all'origine del prodotto,
- alla categoria di qualità.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 58 del Reg. (CE) n. 2200/96.
1. Per verificare se i prodotti per i quali sono state fissate norme di qualità siano conformi alle disposizioni degli articoli da 3 a 7, viene effettuato un controllo di conformità con il metodo del sondaggio, in tutte le fasi della commercializzazione, nonché durante il trasporto, da parte degli organismi designati da ciascuno Stato membro.
Tale controllo deve essere effettuato preferibilmente prima della partenza dalle zone di produzione, all'atto del condizionamento o del carico della merce.
Gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione gli organismi da essi designati ad effettuare il controllo.
2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 33.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 58 del Reg. (CE) n. 2200/96.
Le disposizioni degli articoli da 3 a 8 si applicano ai prodotti importati nella Comunità, dopo l'espletamento delle operazioni che devono essere effettuate all'importazione in conformità delle disposizioni comunitarie esistenti in materia.
Qualora essi siano commercializzati nell'imballaggio di origine, i prodotti originari o in provenienza dai paesi terzi diversi dai paesi terzi europei e dai paesi non europei del bacino del Mediterraneo, non sono soggetti, in materia di indicazioni esterne, all'obbligo di conformità con le disposizioni previste dalle norme di qualità salvo per quanto riguarda l'indicazione:
- della varietà,
- del paese d'origine,
- della categoria di qualità.
Qualora tali indicazioni non figurino sui colli ammessi all'importazione, le operazioni tecniche connesse alle indicazioni esterne vengono effettuate dall'importatore.
Tuttavia, quest'ultimo può essere dispensato da detto obbligo, se il primo acquirente al quale egli rende la merce si impegna al effettuare dette operazioni sotto il controllo del servizio competente delle Stato membro importatore.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 58 del Reg. (CE) n. 2200/96.
1. Le misure volte a garantire l'uniforme applicazione delle disposizioni previste nel presente titolo, in particolare in materia di controllo, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 33.
2. Gli Stati membri prendono tutte le misure adeguate per punire le infrazioni alle disposizioni del presente titolo.
Essi comunicano alla Commissione le misure di cui al comma precedente, al più tardi un mese dopo la loro adozione.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 58 del Reg. (CE) n. 2200/96.
I prodotti per i quali sono fissate norme di qualità sono ammessi all'importazione in provenienza dai paesi terzi solo se sono conformi alle disposizioni delle norme di qualità concernenti le categorie "Extra", "I" o "II" o a norme perlomeno equivalenti. La Commissione prende le misure necessarie per l'applicazione del presente articolo.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 58 del Reg. (CE) n. 2200/96.
1. I prodotti per i quali sono fissate norme di qualità sono ammessi all'esportazione verso i paesi terzi solo se sono conformi alle disposizioni delle norme di qualità concernenti le categorie "Extra" "I" o" II".
Possono tuttavia essere accordate deroghe secondo la procedura di cui all'articolo 33, in considerazione delle esigenze dei mercati di destinazione.
2. Lo Stato membro esportatore sottopone i prodotti destinati all'esportazione verso i paesi terzi a un controllo di qualità prima che passino la frontiera del suo territorio.
3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 33.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 58 del Reg. (CE) n. 2200/96.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 58 del Reg. (CE) n. 2200/96.
Ai sensi del presente regolamento si intende per "organizzazione di produttori" ogni organizzazione di produttori di ortofrutticoli costituita per iniziativa dei produttori stessi, segnatamente allo scopo:
- di promuovere la concentrazione dell'offerta e la regolarizzazione dei prezzi nella fase della produzione per uno o più prodotti di cui all'articolo 1,
- di mettere a disposizione dei produttori associati mezzi tecnici appropriati per il condizionamento e la commercializzazione dei prodotti in causa, e che implica per i produttori associati l'obbligo:
- di vendere, per il tramite dell'organizzazione di produttori, tutta la produzione relativa al prodotto o ai prodotti per il quale o per i quali hanno aderito, tenendo presente che l'organizzazione può tuttavia esentare i produttori da tale obbligo per determinate quantità,
- di applicare, in materia di produzione e commercializzazione, le norme adottate dall'organizzazione le produttori per migliorare la qualità dei prodotti e per adattare il volume dell'offerta alle esigenze del mercato.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 58 del Reg. (CE) n. 2200/96.
1. Gli Stati membri possono accordare alle organizzazioni di produttori, nei tre anni successivi alla data della loro costituzione, aiuti destinati ad incoraggiarne la costituzione ed a agevolarne, il funzionamento purché tali organizzazione offrano una garanzia sufficiente quanto alla durata e all'efficacia della loro azione. L'importo di tali aiuti non può superare per il primo, il secondo e il terzo anno rispettivamente il 3 %, il 2 % e l'1% del valore della produzione commercializzata, coperta dall'azione dell'organizzazione di produttori. Per ciascuno anno, il valore di tale produzione è calcolato forfettariamente sulla base:
- della produzione media commercializzata dai produttori aderenti, durante i tre anni civili che precedono quello della loro adesione,
- dei prezzi medi alla produzione ottenuti da tali produttori durante lo stesso periodo.
2. Gli Stati membri possono accordare alle organizzazioni di produttori, durante i cinque anni successivi alla costituzione dei fondi d'intervento di cui all'articolo 15, direttamente o tramite istituti di credito, degli aiuti sotto forma di prestiti a condizioni speciali destinati a coprire una parte delle spese prevedibili relative agli interventi sul mercato contemplati all'articolo 15.
3. Gli aiuti di cui al presente articolo sono portati a conoscenza della Commissione in una relazione trasmessa da ciascuno Stato membro alla fine di ogni esercizio finanziario.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 58 del Reg. (CE) n. 2200/96.
1. Per i prodotti di cui all'articolo 1 le organizzazioni di produttori o le associazioni di queste organizzazioni possono fissare un prezzo di ritiro dalla vendita al di sotto del quale le organizzazioni di produttori non mettono in vendita i prodotti offerti dai produttori aderenti; in tal caso, per i prodotti di cui all'allegato II, rispondenti alle norme di qualità, le organizzazioni di produttori o eventualmente le associazioni di queste organizzazioni concedono ai produttori associati un'indennità per le quantità di prodotti che rimangono invendute, fatta salva la facoltà di concedere un indennità per gli altri prodotti di cui all'articolo 1 che non sono elencati nell'allegato II. Gli Stati membri possono fissare il livello massimo del prezzo di ritiro dalla vendita. In tal caso, e quando si tratta di un prodotto di cui all'allegato II, essi fissano tale prezzo a un livello almeno uguale a quello che risulta dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 18.
La destinazione dei prodotti così ritirati dalla vendita deve essere fissata dall'organizzazione di produttori in modo da non ostacolare il normale collocamento della produzione in causa.
Per il finanziamento di tali operazioni di ritiro dalla vendita, i produttori associati costituiscono un fondo di intervento alimentato da contributi basati sulle quantità messe in vendita.
2. L'organizzazione di produttori notifica alle autorità nazionali, che li comunicano alla Commissione, i seguenti elementi:
- l'elenco dei prodotti per i quali intende praticare il sistema di cui al paragrafo 1,
- il periodo di applicazione dei prezzi di ritiro dalla vendita,
- i livelli dei prezzi di ritiro dalla vendita previsti e praticati.
Le modalità di applicazione del presente paragrafo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 33.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 58 del Reg. (CE) n. 2200/96.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 58 del Reg. (CE) n. 2200/96.
1. Per ciascuno dei prodotti che figurano nell'allegato II, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, fissa annualmente prima dell'inizio della campagna di commercializzazione un prezzo di base e un prezzo di acquisto, determinati rispettivamente in conformità delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3.
Detti prezzi, che sono validi per tutta la Comunità, vengono fissati per ciascuna campagna di commercializzazione o per ciascuno dei periodi nei quali può essere suddivisa tale campagna in funzione dell'evoluzione stagionale dei corsi. La durata della campagna è fissata escludendo i periodi di debole commercializzazione di inizio e di fine campagna.
2. Il prezzo di base è uguale alla media aritmetica dei corsi rilevati sul mercato o sui mercati rappresentativi della Comunità situati nelle zone di produzione eccedentarie aventi i prezzi più bassi, nelle tre campagne precedenti la data di fissazione del prezzo di base, per un prodotto definito nelle sue caratteristiche commerciali, quali la varietà o il tipo, la categoria di qualità, il calibro e il condizionamento. Nello stabilire la media non vengono considerati i corsi che, per ciascun mercato rappresentativo, possono essere considerati eccessivamente elevati o eccessivamente bassi rispetto alle normali fluttuazioni su tale mercato.
Le zone di produzione eccedentarie considerate per la determinazione del prezzo di base devono rappresentare, nel loro insieme, per il periodo considerato, dal 20 al 30 % della produzione comunitaria del prodotto in causa.
3. Il prezzo d'acquisto è determinato per ciascun prodotto considerato ad un livello compreso:
- tra il 40 e il 45 % del prezzo di base per i cavolfiori e i pomodori,
- tra il 50 e il 55 % del prezzo di base per le mele e le pere,
- tra il 60 e il 70 % del prezzo di base per gli altri prodotti dell'allegato II
tenendo conto:
- delle caratteristiche del mercato e in particolare dell'entità delle fluttuazioni dei corsi,
- della necessità di fissare il prezzo stesso a un livello tale da contribuire, mediante le misure di cui agli articoli 15, 18 e 19, ad assicurare la stabilizzazione dei corsi sui mercati senza peraltro comportare il formarsi di eccedenze strutturali nella Comunità.
4. Per un prodotto che presenta caratteristiche commerciali diverse da quelle del prodotto considerato per la fissazione del prezzo di base, il prezzo al quale il prodotto è acquistato nel quadro delle disposizioni dell'articolo 19 è calcolato applicando al prezzo d'acquisto fissato dal Consiglio coefficienti di adattamento.
I coefficienti di adattamento sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 33.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 58 del Reg. (CE) n. 2200/96.
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, ogni giorno di mercato durante il periodo di applicazione del prezzo di base e del prezzo di acquisto, i corsi rilevati sui mercati rappresentativi alla produzione per prodotti aventi le stesse caratteristiche di quelli presi in considerazione per la fissazione del prezzo di base.
2. Sono da considerare rappresentativi ai sensi del paragrafo 1 i mercati degli Stati membri sui quali, per un determinato prodotto, una parte notevole della produzione nazionale è commercializzata nel corso della campagna o di uno dei periodi nei quali e stata suddivisa la campagna.
L'elenco di tali mercati è stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 33.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 58 del Reg. (CE) n. 2200/96.
1. Gli Stati membri accordano una compensazione finanziaria alle organizzazioni di produttori che procedono ad interventi nel quadro delle disposizioni dell'articolo 15 purché:
a) il prezzo di ritiro dalla vendita ammonti:
- a un livello pari al massimo a quello del prezzo di cui all'articolo 19, paragrafo 2, primo trattino, maggiorato del 10 % del prezzo de base, per i prodotti aventi le caratteristiche previste dalle norme di qualità per la categoria II o le categorie superiori,
- a un livello pari al massimo a quello del prezzo d'acquisto di cui all'articolo 19, paragrafo 2, secondo trattino, maggiorato del 10 % del prezzo di base, per i prodotti aventi le caratteristiche previste dalle norme di qualità per la categoria III.
b) L'indennità concessa ai produttori associati per i quantitativi di prodotti ritirati dal mercato non superi l'importo risultante dall'applicazione del prezzo di ritiro della vendita a tali quantitativi.
2. Il valore della compensazione finanziaria è uguale alle indennità versate dalle organizzazioni di produttori, diminuite delle entrate nette provenienti dai prodotti ritirati dal mercato.
3. La concessione della compensazione finanziaria è subordinata, per i prodotti che le organizzazioni di produttori non possono orientare verso una delle destinazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 1, primo comma, lettera a), primo, secondo e terzo trattino, a una utilizzazione conforme alle direttive emanate dallo Stato membro in virtù delle disposizioni dell'articolo 21.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 58 del Reg. (CE) n. 2200/96.
1. Qualora per un determinato prodotto e per uno dei mercati rappresentativi di cui all'articolo 17, paragrafo 2, i corsi comunicati alla Commissione in conformità del paragrafo 1 di detto articolo permangano per tre giorni consecutivi di mercato inferiori al prezzo d'acquisto, la Commissione costata immediatamente che il mercato del prodotto in oggetto si trova in una situazione di crisi grave.
2. In seguito a questa constatazione, gli Stati membri assicurano tramite gli organismi o le persone fisiche o giuridiche designati a tale scopo, l'acquisto dei prodotti di origine comunitaria offerti, a condizione che siano conformi alle esigenze di qualità e di calibro previste nelle norme di qualità e che non siano stati ritirati dal mercato conformemente all'articolo 15, paragrafo 1.
Questi prodotti sono acquistati:
- al prezzo d'acquisto previa applicazione del coefficiente di adattamento della categoria di qualità II ed eventualmente degli altri coefficienti di adattamento, a condizione che rispondano alle esigenze di qualità e di calibro previste nelle norme di qualità per tale categoria o per le categorie superiori,
- al prezzo d'acquisto previa applicazione del coefficiente di adattamento della categoria di qualità III ed eventualmente degli altri coefficienti di adattamento, purché rispondano alle esigenze di qualità e di calibro previste nelle norme di qualità per tale categoria.
3. Le operazioni di acquisto sono sospese non appena i corsi rimangano superiori al prezzo di acquisto per tre giorni consecutivi di mercato; la Commissione costata immediatamente che tale condizione si è verificata.
4. Possono essere esonerati dall'obbligo previsto al paragrafo 2 gli Stati membri per i quali l'assolvimento di tale obbligo comporta gravi difficoltà. Essi informano la Commissione dell'esistenza di tali difficoltà al fine di ricorrere a tale esonero.
Gli Stati membri che ricorrono a tale esonero prendono tutte le misure adeguate per la costituzione di organizzazioni di produttori che effettuino interventi sul mercato nel quadro delle disposizioni dell'articolo 15.
5. La Commissione presenta al Consiglio, entro il 1° maggio 1971, una relazione sui risultati ottenuti dall'instaurazione del regime d'intervento, in particolare per quanto riguarda l'entità della produzione coperta dalle misure di intervento adottate dalle organizzazione di produttori.
Le misure che risulteranno necessarie per instaurare un sistema uniforme d'intervento saranno adottate dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 58 del Reg. (CE) n. 2200/96.
1. Le disposizioni degli articoli 18 e 19 si applicano senza pregiudizio delle disposizioni adottare in virtù dell'articolo 4 e dell'articolo 5, paragrafo 2.
2. Per prodotti dell'allegato II per i quali non esistono categorie di qualità II, i termini: "categoria di qualità II" di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), primo trattino e all'articolo 19, paragrafo 2, primo trattino, devono intendersi come "categoria di qualità I".
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 58 del Reg. (CE) n. 2200/96.
1. I prodotti sia ritirati dal mercato nel quadro delle disposizioni dell'articolo 18 sia acquistati conformemente all'articolo 19 sono avviati verso una delle seguenti destinazioni:
a) per tutti i prodotti:
- distribuzione gratuita ad opere di beneficenza o fondazioni di carità o a persone riconosciute dalla legislazione nazionale come aventi diritto alla pubblica assistenza, a causa delle insufficienti risorse necessarie alla loro sussistenza,
- utilizzazione per fini non alimentari,
- utilizzazione dei prodotti freschi per l'alimentazione animale,
- utilizzazione per l'alimentazione animale, previa trasformazione da parte dell'industria degli alimenti per il bestiame,
- trasformazione e distribuzione gratuita dei prodotti risultanti da tale trasformazione alle persone fisiche o giuridiche menzionate al primo trattino,
- distribuzione gratuita agli alunni nelle scuole; gli Stati membri vigilano affinché i quantitativi così distribuiti si aggiungano a quelli acquistati normalmente dai refettori scolastici;
b) per le mele, le pere e le pesche, in via sussidiaria: trasformazione in alcole di gradazione superiore a 80° ottenuto per distillazione diretta del prodotto.
Inoltre, per tutti i prodotti di cui al primo comma, può essere deciso, secondo la procedura prevista all'articolo 33, la cessione di talune categorie di questi prodotti all'industria di trasformazione purché non ne risulti alcuna distorsione di concorrenza per le industrie interessate all'interno della Comunità.
2. Quando, nel caso di ritiri dalla vendita effettuati nel quadro delle disposizioni dell'articolo 18 o di acquisti realizzati ai sensi delle disposizioni dell'articolo 19, risulta che allo smercio dei prodotti che possono essere ritirati o acquistati non può essere provveduto a tempo debito, secondo una delle destinazioni elencate al paragrafo precedente, gli Stati membri possono decidere l'applicazione del seguente regime: gli agricoltori, produttori di ortofrutticoli, che si impegnano, specialmente ai fini dell'utilizzazione nella loro azienda, a non cedere una certa quantità dei loro prodotti, sono indennizzati, per tale quantità, sino a concorrenza di un ammontare unitario calcolato applicando al prezzo d'acquisto fissato dal Consiglio:
- coefficienti di adattamento fissati sulla base di quelli fissati in applicazione dell'articolo 16, paragrafo 4, per i prodotti aventi tutti o parte dei requisiti previsti dalle norme di qualità;
- coefficienti di adattamento specifici per i prodotti che non hanno i requisiti di cui alle norme di qualità.
3. Le operazioni di distribuzione gratuita, previste al paragrafo 1, primo comma, lettera a), primo trattino, sono organizzate sotto la responsabilità degli Stati membri.
La cessione dei prodotti alle industrie degli alimenti per il bestiame viene operata dall'organismo designato dallo Stato membro interessato mediante aggiudicazione.
Le operazioni di trasformazione di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), quinto trattino, sono affidate dall'organismo designato dallo Stato membro interessato all'industria mediante aggiudicazione.
Le operazioni di distillazione di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), sono effettuate dalle industrie di distillazione, sia per proprio conto, sia per conto dell'organismo designato dallo Stato membro interessato. Nel primo caso, la cessione dei prodotti a tali industrie è effettuata da detto organismo mediante aggiudicazione; nel secondo caso, l'organismo affida le operazioni di distillazione a tali industrie mediante aggiudicazione.
4. Le modalità di applicazione del presente articolo e in particolare le condizioni di attuazione e di controllo del regime previsto al paragrafo 2, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 33. I coefficienti di adattamento e i criteri da seguire per le aggiudicazioni sono fissati secondo la stessa procedura.
5. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per prevenire e reprimere le frodi al regime di cui possono decidere l'applicazione in virtù del paragrafo 2.
Essi comunicano immediatamente tali misure alla Commissione.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 58 del Reg. (CE) n. 2200/96.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 58 del Reg. (CE) n. 2200/96.
1. Salvo disposizioni comunitarie contrarie o deroghe decise dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, sono vietate all'importazione dai paesi terzi dei prodotti di cui all'articolo 1:
- la riscossione di qualsiasi tassa di effetto equivalente a un dazio doganale,
- l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misure di effetto equivalente.
Tuttavia, per i prodotti enumerati nell'elenco dell'allegato III e fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, secondo comma, le disposizioni del primo comma, secondo trattino, non sono applicabili durante i periodi fissati in detto allegato.
2. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, decide, anteriormente al 1° gennaio 1973, in quali condizioni il divieto di cui al paragrafo 1, secondo trattino, è esteso ai prodotti elencati nell'allegato III durante i periodi fissati nel medesimo allegato.
Fino all'entrata in vigore delle misure decise ai sensi del comma precedente, gli Stati membri non possono applicare altre restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente oltre a quelle che applicano nel corso della campagna precedente il 1° gennaio 1970, senza tuttavia renderle più restrittive.
Gli Stati membri che soddisfano alle condizioni previste per l'applicazione delle misure di cui al precedente comma e che intendono applicarle notificano tali misure alla Commissione prima dell'inizio della campagna di importazione.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 58 del Reg. (CE) n. 2200/96.
1. Al fine di evitare perturbazioni dovute ad offerte provenienti dai paesi terzi fatte a prezzi anormali, sono fissati ogni anno prezzi di riferimento valevoli per l'insieme della Comunità.
2. Il prezzo di riferimento è uguale alla media aritmetica, maggiorata dell'importo definito al quarto paragrafo, dei prezzi alla produzione di ciascuno Stato membro. Tali prezzi alla produzione corrispondono alla media dei corsi accertati, nei tre anni precedenti la data di determinazione del prezzo di riferimento per un prodotto nazionale definito nelle sue caratteristiche commerciali, sul o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione aventi i corsi più bassi, per i prodotti o le varietà che rappresentano una parte considerevole della produzione commercializzata nel corso dell'anno o durante una parte di esso e rispondenti a determinate condizioni per quanto concerne la categoria di qualità e il condizionamento. Il prezzo di riferimento è fissato per la durata di un anno. Tuttavia, per tener conto delle variazioni stagionali dei prezzi, ogni anno può essere suddiviso in vari periodi che siano caratterizzati da una relativa stabilità dei prezzi.
3. La media dei corsi per ciascun mercato rappresentativo è stabilita escludendo i corsi che possono essere considerati eccessivamente elevati o eccessivamente bassi rispetto alle fluttuazioni normali costatate su tale mercato.
4. L'importo di cui al secondo paragrafo, prima frase, che può essere calcolato forfettariamente, è fissato sulla base degli oneri di commercializzazione che gravano sui prodotti di origine comunitaria, valutati al fine di rendere comparabili, nella stessa fase di commercializzazione, il prezzo di riferimento e i prezzi dei prodotti importati in provenienza dai paesi terzi.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 58 del Reg. (CE) n. 2200/96.
1. La Commissione segue regolarmente, in base alle informazioni ad essa fornite dagli Stati membri o raccolte direttamente, l'evoluzione dei corsi medi dei prodotti importati da paesi terzi sui mercati d'importazione più rappresentativi degli Stati membri, per un prodotto definito nelle sue caratteristiche commerciali e per ciascuna provenienza.
2. Per ciascun prodotto che forma oggetto di un prezzo di riferimento, è calcolato, ogni giorno di mercato, per ciascuna provenienza, un prezzo d'entrata sulla base dei corsi costatati o riportati nella fase importatore/grossista per un prodotto della categoria di qualità che è stata adottata per la fissazione del prezzo di riferimento o, alle condizioni sotto specificate, per un prodotto commercializzato in una categoria di qualità inferiore.
Qualora i soli corsi disponibili su un mercato d'importazione rappresentativo si riferiscano, per una determinata provenienza, a prodotti commercializzati in una categoria di qualità inferiore a quella che è stata adottata per la fissazione del prezzo di riferimento:
- a tali corsi è applicato un coefficiente di adattamento se, per le condizioni di produzione della provenienza in causa, tali prodotti non sono, per le loro caratteristiche qualitative, normalmente e tradizionalmente commercializzati nella categoria di qualità adottata per la fissazione del prezzo di riferimento,
- detti corsi sono adottati tali e quali per il calcolo del prezzo di entrata quando non si verifica la condizione enunciata al primo trattino precedente.
3. Il prezzo d'entrata, per una provenienza determinata, è pari al corso più basso o alla media aritmetica dei corsi più bassi costatati per il 30% almeno dei quantitativi della provenienza in causa commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi previa deduzione da tale o da tali corsi, ai quali sia stato eventualmente applicato il coefficiente di adattamento:
- dei dazi doganali della tariffa doganale comune,
- delle eventuali tasse di compensazione,
- delle altre tasse d'importazione, se è compressa in questi corsi l'incidenza di dette tasse,
- delle spese di trasporto che gravano sui prodotti dai punti di transito alla frontiera della Comunità fino ai mercati d'importazione rappresentativi sui quali i corsi sono costatati.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 58 del Reg. (CE) n. 2200/96.
1. Se il prezzo d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantiene per due giorni di mercato consecutivi a un livello inferiore di almeno 0, 5 unità di conto a quello del prezzo di riferimento, è istituita, salvo casi eccezionali, una tassa di compensazione per la provenienza in causa. Tale tassa è pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e la media aritmetica dei due ultimi prezzi d'entrata disponibili per detta provenienza, denominato in appresso prezzo d'entrata medio. Tale prezzo d'entrata medio è quindi calcolato ciascun giorno di mercato per ciascuna provenienza fino a che, per tale provenienza, la tassa sia soppressa.
2. Qualora, in base alle disposizioni precedenti, occorra applicare, per uno stesso prodotto e uno stesso periodo, una tassa di compensazione per diverse provenienze, per queste ultime è applicata una tassa unica, salvo nel caso che i prezzi di entrata di una o più di tali provenienze siano a un livello anormalmente basso rispetto a quello dei prezzi d'entrata costatati per l'altra o le altre provenienze in causa. Quando una stessa tassa è pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e la media aritmetica dei prezzi di entrata medi stabiliti per ogni provenienza in causa, secondo le disposizioni del paragrafo precedente.
3. La tassa di compensazione, di uno stesso importo per tutti gli Stati membri, si aggiunge ai dazi doganali vigenti.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 58 del Reg. (CE) n. 2200/96.
1. La tassa istituita non è modificata fintanto che la situazione costatata sui mercati d'importazione che ne ha motivato l'istituzione non ha subito mutamenti tali:
- da rendere inadeguato l'ammontare della tassa,
- da rendere necessaria la modifica del raggruppamento delle provenienze.
2. La decisione di abrogazione della tassa interviene per una provenienza quando i prezzi d'entrata per due giorni di mercato consecutivi rimangono ad un livello perlomeno pari al prezzo di riferimento. La decisione di abrogazione interviene anche quando, per la stessa provenienza, mancano i corsi per cinque giorni di mercato consecutivi.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 58 del Reg. (CE) n. 2200/96.
1. Sono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 33:
- le modalità di applicazione degli articoli da 23 a 26, in particolare i criteri da assumere per la modifica delle tasse vigenti;
- i coefficienti di adattamento;
- i prezzi di riferimento.
2. L'istituzione, la modifica e l'abrogazione della tassa sono decise in base alla procedura di cui all'articolo 33.
Tuttavia, nell'intervallo fra le riunioni periodiche del Comitato di gestione, tali misure sono adottare dalla Commissione. In questo caso, esse sono valide fino all'entrata in vigore di eventuali misure adottate secondo la procedura dell'articolo 33.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 58 del Reg. (CE) n. 2200/96.
Per quanto riguarda i prodotti contemplati al presente regolamento i cui dazi sono consolidati al GATT, la Comunità vigila affinché l'applicazione della tassa di compensazione abbia luogo nell'osservanza degli impegni assunti dagli Stati membri e dalla Comunità nell'ambito del GATT.
Quando l'applicazione della tassa summenzionata abbia per conseguenza un'azione in seno al GATT ad opera di altre parti contraenti, il Consiglio, in base ad una proposta o raccomandazione della Commissione concepita in conseguenza della situazione in tal modo verificatasi, delibera sulle misure da adottare secondo la procedura prevista all'articolo 113 del trattato. In particolare, spetta al Consiglio adottare eventuali decisioni di deconsolidamento.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 58 del Reg. (CE) n. 2200/96.
1. Se il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisce o rischia di subire, a causa delle importazioni o delle esportazioni, gravi perturbazioni atte a compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato, negli scambi con i paesi terzi possono essere prese misure appropriate fino alla scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione.
Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le modalità di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi nei quali gli Stati membri possono prendere misure cautelari e i limiti delle stesse.
2. Quando si presenti la situazione prevista al paragrafo 1, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide le misure necessarie, che vengono comunicate agli Stati membri e che sono immediatamente applicabili. Se la Commissione riceve la richiesta di uno Stato membro, essa decide in proposito entro ventiquattro ore dalla ricezione.
3. Entro un termine di tre giorni lavorativi successivi al giorno della comunicazione, ciascuno Stato membro può deferire la misura della Commissione al Consiglio. Quest'ultimo si riunisce senza indugio. Secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, il Consiglio può modificare o annullare la misura in questione.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 58 del Reg. (CE) n. 2200/96.
1. Entro i limiti necessari per consentire un'esportazione economicamente importante dei prodotti di cui all'articolo 1 sulla base dei prezzi di tali prodotti nel commercio internazionale, la differenza tra detti prezzi e quelli praticati nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
2. La restituzione è identica per tutta la Comunità. Può essere differenziata secondo le destinazioni.
La restituzione è accordata a richiesta dell'interessato.
3. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, adotta le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e definisce i criteri per la fissazione del loro ammontare.
4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 33. La fissazione delle restituzioni ha luogo periodicamente secondo la stessa procedura.
5. In caso di necessità, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, può modificare le restituzioni nell'intervallo.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 58 del Reg. (CE) n. 2200/96.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 58 del Reg. (CE) n. 2200/96.
Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, le disposizioni degli articoli 92, 93 e 94 del trattato sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 58 del Reg. (CE) n. 2200/96.
1. E' istituito un Comitato di gestione degli ortofrutticoli, denominato in appresso "Comitato", composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.
2. Nel Comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 58 del Reg. (CE) n. 2200/96.
1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.
2. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il Comitato formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il Presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Il Comitato si pronuncia a maggioranza di dodici voti.
3. La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione. Tuttavia, qualora esse non siano conformi al parere espresso dal Comitato, sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio. In tal caso, la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione.
Il Consiglio, che delibera secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, può prendere una decisione diversa nel termine di un mese.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 58 del Reg. (CE) n. 2200/96.
Il Consiglio può prendere in esame ogni altro problema sollevato dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 58 del Reg. (CE) n. 2200/96.
Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, può aggiungere prodotti all'elenco che figura nell'allegato II, rivedere le percentuali di cui agli articoli 16 e 18, e adottare per i singoli prodotti provvedimenti di deroga alle disposizioni dei titoli II e III.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 58 del Reg. (CE) n. 2200/96.
1. Le disposizioni regolamentari relative al finanziamento della politica agricola comune si applicano al mercato dei prodotti di cui all'articolo 1.
2. Gli aiuti concessi dagli Stati membri, conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, sono rimborsati dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, fino a concorrenza del 50 % del loro importo.
Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, adotta le modalità di applicazione del presente paragrafo.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 58 del Reg. (CE) n. 2200/96.
Il presente regolamento deve essere applicato in modo che si tenga conto parallelamente e in misura adeguata degli obiettivi di cui agli articoli 39 e 110 del trattato.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 58 del Reg. (CE) n. 2200/96.
1. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari per l'applicazione del presente regolamento. Le modalità della comunicazione e della diffusione di tali dati sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 33.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi un mese dopo la loro adozione, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in applicazione del presente regolamento.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 58 del Reg. (CE) n. 2200/96.
Il testo dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 23 relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2727/71 (2), è sostituito dal testo seguente:
"Le norme di qualità relative a: cavolfiori, lattughe, indivie ricce e scarole, cipolle, pomodori, albicocche, pesche e susine, figurano nell'allegato II."
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 58 del Reg. (CE) n. 2200/96.
Alla data d'entrata in vigore del trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica gli articoli 4 e 33 sono modificati come segue:
1. L'articolo 4, paragrafo 2, e completato dal seguente comma:
"Tuttavia le categorie di qualità III per i cavolfiori, i pomodori, le mele e le pere, le pesche, gli agrumi, le uve da tavola, le lattughe, le indivie ricce e scarole, le cipolle, le cicorie witloof, le ciliege, le fragole, gli asparagi ed i cocomeri possono essere rese applicabili fino al 31 dicembre 1977.
2. Nell'articolo 33, paragrafo 2, la parola " dodici " è sostituita dalla parola " quarantatré "."
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 58 del Reg. (CE) n. 2200/96.
1. Sono abrogati i regolamenti:
- n. 23, ad eccezione dell'articolo 2, paragrafo 3, e dell'allegato II,
- n. 158/66/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1966, relativo all'applicazione delle norme di qualità agli ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunità (1), modificato per ultimo dal regolamento ( CEE) n. 2423/70,
- n. 159/66/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1966, relativo a disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1425/71 (2),
- (CEE) n. 2513/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, relativo al coordinamento e all'unificazione dei regimi di importazione degli ortofrutticoli applicati da ciascuno Stato membro nei confronti dei paesi terzi (3).
2. I riferimenti ai regolamenti ai sensi del paragrafo 1 si devono intendere fatti al presente regolamento.
I visto e i riferimenti che si riferiscono agli articoli dei detti regolamenti vanno letti secondo la tabella di concordanza che figura nell'allegato IV.
G.U. 27 ottobre 1966, n. 192.
G.U. 7 luglio 1971, n. L 151.
G.U. 18 dicembre 1969, n. L 318.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 58 del Reg. (CE) n. 2200/96.
Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1972.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 18 maggio 1972.
Per il Consiglio
Il Presidente
M. MART
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 58 del Reg. (CE) n. 2200/96.
ALLEGATO I
Prodotti destinati ad essere forniti al consumatore allo stato fresco che formano oggetto di norme di qualità
Legumi Frutti Cavolfiori Agrumi Cavoli cappucci e verzotti Uve da tavola Cavoli di Bruxelles Mele e pere da tavola Spinaci Albicocche Lattughe, indivie ricce e scarole Pesche Cicoria witloof Ciliege Piselli da sgranare Susine Fagiolini Fragole Carote Cipolle Agli Asparagi Carciofi Pomodori Cetrioli Sedani da coste
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ALLEGATO II
Prodotti sottoposti al regime dei prezzi e al regime degli interventi
Cavolfiori Pomodori Arance dolci Mandarini Limoni Uve da tavola Mele (escluse le mele da sidro) Pere (escluse le pere da sidro) Pesche (non comprese le pesche noci e le pesche vellutate)
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 58 del Reg. (CE) n. 2200/96.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 58 del Reg. (CE) n. 2200/96.