
LEGGE REGIONALE 28 aprile 1972, n. 29
G.U.R.S. 29 aprile 1972, n. 20
Provvedimenti per la gestione delle miniere di zolfo.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 100/1979)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Per il proseguimento della gestione delle miniere di zolfo da parte della SOCHIMISI, per l'anno 1972, è costituito presso l'Ente minerario siciliano un fondo speciale, a gestione separata, di lire 18.600 milioni.
E' fatto divieto all'Ente minerario siciliano di erogare alla SOCHIMISI somme eccedenti le disponibilità del predetto fondo.
La violazione di tale divieto comporta, oltre che la nullità degli atti, la personale e solidale responsabilità degli amministratori dell'Ente minerario siciliano.
La somma di cui all'articolo precedente viene versata all'Ente minerario siciliano, da parte dell'Amministrazione regionale, in tre quote quadrimestrali anticipate.
Il fondo previsto dall'articolo 1 della presente legge è depositato, alle medesime condizioni previste nella convenzione per il servizio di cassa della Regione, presso l'Istituto di credito cui è affidato il servizio di cassa del bilancio della Regione.
Gli interessi attivi maturati sul fondo sono versati in entrata del bilancio della Regione.
I provvedimenti o le autorizzazioni di spesa che eccedano la disponibilità del fondo speciale previsto dalla presente legge sono nulli.
Entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente legge l'Ente minerario siciliano trasmetterà all'Assessorato dell'industria e del commercio l'elenco completo dei dipendenti, alla data del 28 marzo 1972, della SOCHIMISI e delle società zolfifere gestite dalla SOCHIMISI stessa, con la specificazione individuale della qualifica e della retribuzione complessiva spettante a tale data.
Le eventuali variazioni del trattamento economico e normativo derivante dall'applicazione delle contrattazioni collettive esistenti e future sono comunicate all'Assessorato dell'industria e del commercio con le stesse modalità indicate al primo comma.
E' fatto divieto agli amministratori di procedere all'assunzione di nuovo personale, con qualsivoglia qualifica ed a qualunque titolo.
Qualunque nuova assunzione o qualsiasi modifica della posizione normativa o retributiva del personale, al di fuori dell'ipotesi prevista al secondo comma del presente articolo, comporta la responsabilità personale e solidale di chi la dispone.
E' fatto altresì divieto di utilizzare, per distacchi presso la SOCHIMISI e le società zolfifere collegate, personale estraneo.
La violazione delle disposizioni previste nei due commi precedenti comporta la nullità degli atti e la responsabilità personale e solidale di chi li ha disposti.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte quanto a lire 6.600 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1971, utilizzabili a termini della legge regionale 27 dicembre 1969, n. 36, e quanto a lire 12.000 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972.
In dipendenza del precedente comma, gli elenchi n. 4 allegati allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per gli anni finanziari 1971 e 1972 sono modificati come appresso;
Spese in conto capitale
Esercizio finanziario 1971 - Cap. 20911 - Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Oggetto del provvedimento Importo dell'onere (in milioni di lire) Partita che si riduce: Provvedimenti per la ripresa economica in Sicilia 6.600 - Partita che si aggiunge: Provvedimenti per la gestione delle miniere di zolfo 6.600 -
Esercizio finanziario 1972 - Cap. 20911 - Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Oggetto del provvedimento Importo dell'onere (in milioni di lire) Partita che si riduce: Provvedimenti nel settore della industria 12.000 - Partita che si aggiunge: Provvedimenti per la gestione delle miniere di zolfo 12.000 -
Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.