
LEGGE REGIONALE 26 aprile 1972, n. 28
G.U.R.S. 29 aprile1972, n. 20
Istituzione di un fondo di garanzia presso l'Istituto regionale per il credito alle cooperative (IRCAC).
Testo annotato al 7/3/1997
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Presso l'istituto regionale per il credito alle cooperative (IRCAC) è costituito un fondo, a gestione separata, destinato alla concessione di garanzie in favore di aziende di credito operanti in Sicilia, che effettuino anticipazioni finanziarie alle organizzazioni di produttori ortofrutticoli di cui all'articolo 1 della legge 27 luglio 1967, n. 622, per l'espletamento delle operazioni di ritiro dei prodotti dal mercato e di commercializzazione, nonchè per le altre finalità indicate nella legge medesima.
L'ammontare del fondo è fissato in lire 600 milioni.
Al predetto fondo sono addebitati, fino al limite del 6 per cento delle disponibilità liquide all'inizio di ogni esercizio, gli oneri per gli interessi dovuti per ogni singola operazione di anticipazione, in modo che questi gravino sui prestatari, per interessi e per ogni altro onere accessorio, in misura non superiore al 3 per cento.
L'IRCAC effettua le operazioni di cui al presente articolo sulla base di cessioni del credito; contestualmente subentra all'organizzazione di produttori ortofrutticoli nell'obbligo della estinzione del debito contratto nei confronti dell'istituto o dell'azienda di credito mutuante.
La cessione acquista efficacia, a norma dell'articolo 1264 del codice civile, per effetto della semplice notifica al Ministero dell'agricoltura e delle foreste da parte dell'organizzazione di produttori.
Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme che regolano il funzionamento dell'IRCAC e le disposizioni legislative sul credito. (1)
Si rimanda all'art. 63 della L.R. 6/97: "Trasformazione dei fondi a gestione separata istituiti presso l'IRCAC" e successive modifiche.