Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1972, n. 28

G.U.R.S. 29 aprile1972, n. 20

Istituzione di un fondo di garanzia presso l'Istituto regionale per il credito alle cooperative (IRCAC).

Testo annotato al 7/3/1997

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Presso l'istituto regionale per il credito alle cooperative (IRCAC) è costituito un fondo, a gestione separata, destinato alla concessione di garanzie in favore di aziende di credito operanti in Sicilia, che effettuino anticipazioni finanziarie alle organizzazioni di produttori ortofrutticoli di cui all'articolo 1 della legge 27 luglio 1967, n. 622, per l'espletamento delle operazioni di ritiro dei prodotti dal mercato e di commercializzazione, nonchè per le altre finalità indicate nella legge medesima.

L'ammontare del fondo è fissato in lire 600 milioni.

Al predetto fondo sono addebitati, fino al limite del 6 per cento delle disponibilità liquide all'inizio di ogni esercizio, gli oneri per gli interessi dovuti per ogni singola operazione di anticipazione, in modo che questi gravino sui prestatari, per interessi e per ogni altro onere accessorio, in misura non superiore al 3 per cento.

L'IRCAC effettua le operazioni di cui al presente articolo sulla base di cessioni del credito; contestualmente subentra all'organizzazione di produttori ortofrutticoli nell'obbligo della estinzione del debito contratto nei confronti dell'istituto o dell'azienda di credito mutuante.

La cessione acquista efficacia, a norma dell'articolo 1264 del codice civile, per effetto della semplice notifica al Ministero dell'agricoltura e delle foreste da parte dell'organizzazione di produttori.

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme che regolano il funzionamento dell'IRCAC e le disposizioni legislative sul credito. (1)

(1)

Si rimanda all'art. 63 della L.R. 6/97: "Trasformazione dei fondi a gestione separata istituiti presso l'IRCAC" e successive modifiche.

Art. 2

All'onere derivante dalla presente legge, ricadente nell'esercizio in corso, si provvede mediante la utilizzazione di parte dello stanziamento previsto nel cap. 20911 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1972.

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 26 aprile 1972.

FASINO