
LEGGE REGIONALE 5 aprile 1972, n. 22
G.U.R.S. 8 aprile 1972, n. 16
Contributi ai comuni capoluoghi di provincia per il ricovero di famiglie allogate senza contratto in alloggi costruiti a carico o col concorso dello Stato o della Regione, e di quelle abitanti in edifici o baracche ricadenti in aree destinate a programmi di edilizia pubblica o di opere pubbliche, nonchè in abitazioni inidonee per comprovati motivi igienico sanitari.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 3/1973 e annotato al 20/12/1975)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere contributi ai comuni capoluoghi di provincia, al fine di provvedere al ricovero delle famiglie che, alla data del 30 giugno 1971, risultino allogate, senza regolare assegnazione, in alloggi popolari costruiti a carico o col concorso dello Stato o della Regione, o allogate in abitazioni, anche improprie, ricadenti in aree destinate a programmi di edilizia pubblica o di opere pubbliche, nonchè in abitazioni inidonee per comprovati motivi igienico sanitari.
Sono escluse dalla presente legge le famiglie che fruiscono dei benefici previsti dall'art. 28 della legge 5 febbraio 1970, n. 21.
Detti contributi sono destinati esclusivamente all'affitto, per un periodo non superiore a due anni, di edifici di civile abitazioni, da reperire in base alle leggi vigenti e destinare al ricovero delle famiglie indicate nel precedente articolo.
Possono essere ricoverate nelle abitazioni di cui alla presente legge le famiglie che risultino in possesso dei requisiti legali necessari per concorrere alla assegnazione di alloggi popolari, a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655.
L'accertamento dei requisiti predetti viene effettuato dalla commissione prevista dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655.
Il sindaco del comune interessato è tenuto, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, a presentare alla commissione indicata nel comma precedente la relativa documentazione.
Dopo l'accertamento effettuato dalla commissione, il sindaco provvede al ricovero delle famiglie riconosciute idonee.
Ciascuna famiglia ricoverata è tenuta al pagamento in favore del comune di un canone mensile nella misura di lire tremila per vano legale.
Annualmente il comune rimborsa alla Regione le somme riscosse attraverso i pagamenti effettuati dalle famiglie ricoverate.
(sostituito dall'art. 30 della L.R. 3/73)
I contratti biennali di affitto sono stipulati dal sindaco.
Il canone di affitto per vano legale non può in nessun caso risultare superiore al più alto canone praticato nella provincia dall'Istituto autonomo per le case popolari al lordo dei contributi erariali maggiorato del dieci per cento.
Il dieci per cento del contributo concesso al Comune sarà dallo stesso accantonato per provvedere alle opere di manutenzione e di ripristino delle abitazioni alla cessazione del rapporto di locazione.(1)
Per effetto dell'art. 31 della L.R. 3/73 le disposizioni di cui all'articolo annotato si applicano ai Comuni contemplati dalla stessa L.R. 22/72.
Ai sensi dell'art. 17, comma 1, della L.R. 79/75 i contratti biennali di affitto stipulati a norma della presente legge, possono essere prorogati per due anni.
Per le finalità di cui all'art. 1, è autorizzata la spesa di lire 1200 milioni, ripartita, quanto a lire 800 milioni, tra i comuni di Palermo, Catania e Messina, e quanto a lire 400 milioni tra gli altri comuni capoluoghi di provincia.
I contributi sono versati dall'Assessore per i lavori pubblici ai comuni interessati per l'intero importo dell'onere assunto attraverso i contratti di affitto regolarmente registrati.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con parte della disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972.
In dipendenza del precedente comma, l'elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1972 è modificato come appresso:
SPESE IN CONTO CAPITALE
Capitolo n. 20911 - Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Oggetto del provvedimento Importo dell'onere (in milioni di lire)
Partita che si riduce: Interventi nel settore urbanistico (in meno) 1.200,- Partita che si aggiunge: Contributo ai comuni capoluoghi di provincia, per il ricovero di famiglie allogate senza contratto in alloggi costruiti a carico o col concorso dello Stato o della Regione, e di quelle abitanti in edifici o baracche ricadenti in aree destinate a programmi di edilizia pubblica o di opere pubbliche, nonchè in abitazioni inidonee per comprovati motivi igienico sanitari 1.200,-
Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.