
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 10, comma 1, della L.R. 66/81.
LEGGE REGIONALE 31 marzo 1972, n. 20
G.U.R.S. 1 aprile 1972, n. 15
Disposizioni particolari per l'assunzione di manodopera da parte degli ispettorati ripartimentali delle foreste e dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 10, comma 1, della L.R. 66/81.
REGIONE SICILIANA L'ASSEMBLEA
REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 10, comma 1, della L.R. 66/81.
Per far fronte alle esigenze connesse all'esecuzione di particolari categorie di lavori condotti in amministrazione diretta, gli ispettorati ripartimentali delle foreste e l'Azienda delle foreste demaniali della Regione si avvalgono dei lavoratori iscritti negli elenchi previsti nel successivo art. 4, fermo restando il limite massimo di sessanta giorni stabilito dalla legge 12 aprile 1962, n. 205.
Ai lavoratori indicati nel comma precedente spetta il trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria degli operai forestali.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 10, comma 1, della L.R. 66/81.
Ai fini dell'iscrizione negli elenchi previsti dall'articolo precedente, l'Assessore per il lavoro e la cooperazione di intesa con l'Assessore per l'agricoltura e le foreste autorizza corsi di qualificazione professionale per le seguenti categorie di lavoratori forestali:
a) sorveglianti e capi squadra;
b) vivaisti forestali;
c) potatori e addetti alle utilizzazioni boschive;
d) addetti alle macchine agricole e forestali;
e) addetti ai servizi di prevenzione e spegnimento incendi boschivi;
f) radiotelefonisti e addetti alle torrette di avvistamento.
I predetti corsi sono organizzati con le modalità stabilite dalla legge 29 aprile 1949, n. 264.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 10, comma 1, della L.R. 66/81.
Ai corsi previsti nel precedente art. 2 sono ammessi gli operai iscritti negli elenchi dei lavoratori agricoli istituiti presso le sezioni degli uffici del lavoro.
Al termine del corso viene rilasciato ai partecipanti che superano la prova finale un apposito attestato di qualificazione.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 10, comma 1, della L.R. 66/81.
I lavoratori in possesso dell'attestato di qualificazione vengono iscritti, a domanda, in appositi elenchi istituiti presso le sezioni degli uffici del lavoro.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 10, comma 1, della L.R. 66/81.
Nella prima applicazione della presente legge, negli elenchi indicati nel precedente art. 4 vengono iscritti gli operai che nel quinquennio 1967-1971 abbiano prestato la loro opera, anche saltuaria, per almeno trecento giornate lavorative complessive alle dipendenze degli ispettorati ripartimentali delle foreste e dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione, disimpegnando mansioni indicate all'art. 2.
La iscrizione negli elenchi viene effettuata in base a certificazione rilasciata dagli uffici della Amministrazione forestale.
In caso di comprovata negligenza e condotta riprovevole del lavoratore, l'iscrizione può essere revocata dalla commissione provinciale per la manodopera agricola, su richiesta dell'Amministrazione forestale.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 10, comma 1, della L.R. 66/81.
La richiesta di avviamento della manodopera deve essere numerica per ciascuna delle categorie indicate nel precedente art. 2.
E' ammessa, per ogni richiesta numerica non inferiore a dieci unità, la indicazione nominativa di un elemento da avviare al lavoro.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 10, comma 1, della L.R. 66/81.
Nei concorsi previsti dall'art. 23 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, per la copertura dei posti disponibili per la qualifica di agente tecnico addetto ai servizi forestali, costituisce titolo preferenziale l'iscrizione negli elenchi previsti dall'articolo 4 della presente legge.
Per gli iscritti nei predetti elenchi che partecipano ai concorsi indicati nel presente articolo è sufficiente il titolo di studio richiesto per i concorsi per la qualifica di operaio e si prescinde dai limiti di età.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 10, comma 1, della L.R. 66/81.