
LEGGE REGIONALE 16 marzo 1972, n. 9
G.U.R.S. 18 marzo 1972, n. 12
Modifiche al decreto legislativo del Presidente della Regione 15 ottobre 1947, n. 92, modificato con legge di ratifica 6 dicembre 1948, n. 48, concernente l'istituzione del Consiglio regionale delle miniere.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
La lettera d) dell'art. 3 del decreto legislativo del Presidente della Regione 15 ottobre 1947, numero 92, modificato con la legge di ratifica 6 dicembre 1948, n. 48, è sostituita dalla seguente:
"d) quattro membri, dei quali: uno in rappresentanza dell'Ente minerario siciliano; uno in rappresentanza degli industriali del settore minerario; due in rappresentanza dei lavoratori minerari, designati dalle organizzazioni sindacali che hanno il maggior numero di rappresentanti nelle commissioni interne delle aziende del settore minerario".
Il secondo comma del medesimo art. 3 è sostituito dal seguente:
"Sono membri di diritto del Consiglio: il direttore regionale dell'Assessorato dell'industria e del commercio, il direttore regionale dell'Assessorato dello sviluppo economico, un ispettore generale del Corpo regionale delle miniere e il direttore generale dell'Ente minerario siciliano".