
LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1972, n. 1
G.U.R.S. 29 gennaio 1972 n. 4
Norme per il personale dell'Ente di sviluppo agricolo.
Testo annotato al 20/4/1976
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Nel fissare per ciascun esercizio finanziario l'autorizzazione di spesa a carico del bilancio della Regione in applicazione del primo comma dell'art. 33 della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21, va previsto per intero l'onere posto a carico del bilancio dell'ente di sviluppo agricolo per le spettanze dovute al personale dell'ente stesso, derivanti dai regolamenti organici, ivi comprese le spese a carattere straordinario concernenti il fondo di liquidazione e di quiescenza e l'esodo.
I contributi dovuti dallo Stato all'ente di sviluppo agricolo a norma della legislazione nazionale saranno utilizzati dallo stesso per le sue attività istituzionali.
A partire dall'1° agosto 1972 la spesa per gli emolumenti principali ed accessori relativi al personale sarà imputata in capitoli distinti per il personale assegnato rispettivamente agli uffici centrali, provinciali, zonali.
La spesa prevista nel comma precedente sarà destinata per non più del 25 per cento al personale assegnato agli uffici centrali e per non più del 25 per cento al personale assegnato agli uffici provinciali.
Compatibilmente con la ripartizione della spesa di cui al comma precedente le dette percentuali vanno anche riferite a ciascuna categoria del personale. (1)
Per effetto dell'art. 1 della L.R. 55/73 la decorrenza prevista dall'articolo annotato è stata rinviata al 30 giugno 1974 e successivamente al 31 dicembre 1976 dall'art. 65 della L.R. 36/76.
Fermo restando che nei confronti del personale vanno applicate le norme contenute nei decreti del Presidente della Repubblica numeri 1077, 1078 e 1079 del 28 dicembre 1970, la relativa data di decorrenza è quella fissata dagli stessi decreti.
Al personale che chieda di essere collocato a riposo entro il 31 dicembre 1972, avvalendosi delle disposizioni di cui alle leggi 24 maggio 1970, n. 336 e 9 ottobre 1971, n. 824, fermo restando quanto altro previsto dal regolamento organico, è concesso un premio straordinario pari al 50 per cento della indennità di buonuscita.
La ricostruzione di carriera con le modalità previste dalle norme transitorie del regolamento organico sarà effettuato, ove non sia già stata disposta, all'atto del collocamento a riposo ed il beneficio di cui al precedente comma sarà attribuito dopo la ricostruzione stessa.
E' fatto divieto di coprire i posti, ad eccezione di quelli dei ruoli dei tecnici agrari e dei periti agrari, lasciati vacanti dal personale impiegatizio comunque collocato a riposo fino al raggiungimento di una dotazione organica complessiva di mille unità di cui almeno il cinquanta per cento dovrà essere costituito da tecnici e periti agrari.
Nella prima attuazione del regolamento e nello ambito del nuovo organico, il consiglio di amministrazione dell'ente di sviluppo agricolo provvederà a coprire i posti eventualmente vacanti nei ruoli dei tecnici agrari e dei periti agrari mediante pubblico concorso per titoli.
La valutazione dei titoli sarà basata sul punteggio riportato in sede di conseguimento della laurea o del diploma.
A parità saranno valutati gli altri titoli previsti dalle leggi vigenti e sempre con l'osservanza delle norme in materia di diritti di preferenza per l'assunzione al pubblico impiego.
Per gli adempimenti relativi al pagamento delle integrazioni comunitarie del prezzo del grano duro e dell'olio d'oliva, l'ente di sviluppo agricolo è autorizzato a mettere a disposizione della gestione, senza alcuna limitazione, il personale necessario per l'espletamento dei compiti suindicati.