Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1972, n. 2

G.U.R.S. 29 gennaio 1972 n. 4

Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 1969, n. 51, riguardante provvedimenti per la scuola materna in Sicilia.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'art. 16 della legge regionale 27 dicembre 1969, n. 51, è sostituito dal seguente: (1)

"Alle spese per il funzionamento delle scuole materne previste dalla presente legge, si provvede mediante aperture di credito in favore dei consorzi provinciali dei patronati scolastici, i quali concedono ai patronati scolastici interessati anticipazioni di fondi per le spese necessarie.

Ai fini del precedente comma gli intestatari degli ordini di accreditamento sono funzionari delegati, in conformità a quanto previsto dall'art. 2 della legge regionale 2 agosto 1954, n. 33".

(1)

Vedi l'art. 16 della L.R. 51/69 come oggi riformulato a seguito delle successive modifiche.

Art. 2

Per provvedere alle spese di cui al primo comma del precedente art. 1, l'assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato a disporre, all'inizio dell'esercizio finanziario, aperture di credito in favore dei consorzi provinciali dei patronati scolastici per un importo complessivo pari al 50 per cento dell'ammontare della somma assegnata all'apposito capitolo di bilancio.

E' autorizzato, altresì, a disporre, all'inizio dell'anno scolastico, un ulteriore accreditamento di fondi in favore dei consorzi medesimi, per provvedere alle spese stesse in ragione del 30 per cento dello stanziamento di bilancio.

Art. 4

Alla fine del quinto comma dell'art. 5 della legge regionale 27 dicembre 1969, n. 51, sono aggiunte le seguenti parole:

"salvo motivate eccezionali esigenze didattiche. La riduzione dell'orario è disposta dal direttore didattico competente".

Art. 5

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 28 gennaio 1972.

FASINO