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LEGGE REGIONALE 5 novembre 1973, n. 38

G.U.R.S. 6 novembre 1973, n. 56

Norme concernenti la durata dei vincoli degli strumenti urbanistici nel territorio della Regione Siciliana.

Testo annotato al 30/4/1991

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

In relazione alle particolari condizioni determinatesi nella Regione Siciliana di seguito alla emanazione delle leggi regionali 3 febbraio 1968, n. 1 e 31 marzo 1973, n. 19, e loro successive modificazioni ed aggiunte, in materia di strumenti urbanistici, ed allo scopo di disciplinare compiutamente il correlativo regime, l'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187 si applica in Sicilia con le seguenti modifiche ed integrazioni:

"Le indicazioni di piano comprensoriale, di piano regolatore generale, di programma di fabbricazione, nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione od a vincoli che comportino l'inedificabilità, perdono ogni efficacia qualora entro dieci anni dalla data di approvazione dei predetti strumenti urbanistici non siano stati approvati i relativi piani particolareggiati od autorizzati i piani di lottizzazione convenzionati. L'efficacia dei vincoli anzidetti non può essere protratta oltre il termine di attuazione dei piani particolareggiati e di lottizzazione.

"Per gli strumenti urbanistici approvati prima della data di entrata in vigore della presente legge, il termine di dieci anni di cui al precedente comma decorre dal 1 dicembre 1968". (1)

(1)

Con l'art. 2, comma 1, della L.R. 15/91 è stata prorogata l'efficacia dei vincoli degli strumenti urbanistici.

Art. 2

I comuni hanno l'obbligo di provvedere alla nomina dei progettisti per la compilazione dei piani particolareggiati, indicati nel precedente art. 1, entro e non oltre due anni dalla data di approvazione dei relativi strumenti urbanistici, e devono provvedere alla adozione dei piani particolareggiati stessi entro e non oltre i successivi due anni.

Nell'ipotesi prevista nell'ultimo comma del precedente art. 1, i termini predetti, per la nomina dei progettisti e l'adozione dei piani particolareggiati, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

In ogni caso di inadempienza, l'Assessorato regionale dello sviluppo economico provvede direttamente d'ufficio.

Art. 3

In conseguenza dell'approvazione del piano regolatore generale, del piano comprensoriale o del programma di fabbricazione, ed anteriormente alla approvazione dei piani particolareggiati, i comuni hanno facoltà di espropriare le aree sulle quali gravano i vincoli di cui all'art. 1 della presente legge.

Art. 4

Trascorso il termine di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modifiche ed integrazioni, senza che sia intervenuta alcuna determinazione, per l'approvazione o per la rielaborazione, da parte del competente Assessorato regionale dello sviluppo economico, gli strumenti urbanistici, regolarmente adottati e trasmessi all'Assessorato predetto, diventano efficaci a tutti gli effetti.

Art. 5

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 5 novembre 1973.

GIUMMARRA