
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 579
G.U.R.I. 1 ottobre 1973, n. 254
Regolamento relativo agli articoli 1 e 4 del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.
Testo annotato al 27 aprile 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA:
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visti gli articoli 1, secondo comma, e 4 del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, sulle leggi sul Consiglio di Stato, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Decreta:
Nomina diretta dei consiglieri di Stato
I posti di consigliere, non riservati ai primi referendari ed ai referendari del Consiglio di Stato e ai consiglieri amministrativi regionali ai sensi dell'art. 17 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, possono essere conferiti a coloro che, per l'attività o gli studi giuridico-amministrativi compiuti e per le doti attitudinali e di carattere, posseggano piena idoneità all'esercizio delle funzioni di consigliere di Stato. (1)
Per la nomina è prescritto il parere del consiglio di presidenza del Consiglio di Stato, su richiesta motivata della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Nomina a consigliere di Stato dei primi referendari e referendari - Riserva di posti (1)
La metà dei posti disponibili nel ruolo dei consiglieri di Stato è riservata per la nomina da conferirsi ai primi referendari ed ai referendari del Consiglio di Stato in servizio, nell'ordine in cui i posti stessi si rendono disponibili.
In mancanza di primi referendari e di referendari, i detti posti sono lasciati scoperti e considerati posti di risulta per la nomina a referendario; tuttavia, su proposta del consiglio di presidenza del Consiglio di Stato, possono essere coperti, in tutto o in parte, con il sistema previsto dall'art. 1.
Il consiglio di presidenza del Consiglio di Stato designa i primi referendari e referendari in possesso dei prescritti requisiti per la nomina a consigliere.
Per effetto dell'art. 19 della legge 27 aprile 1982, n. 186, l'articolo annotato si intende tacitamente abrogato.
Nomina dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato (1)
I consiglieri di Stato sono nominati presidenti di sezione tenendo anche conto dell'anzianità complessiva di servizio presso il Consiglio di Stato e delle proposte del consiglio di presidenza del Consiglio di Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 settembre 1973
LEONE
RUMOR
Visto, il Guardasigilli: ZAGARIRegistrato alla Corte dei conti addì 1 ottobre 1973
Atti di governo Registro n. 261 Foglio n. 2 - VALENTINI
Per effetto dell'art. 21 della legge 27 aprile 1982, n. 186, l'articolo annotato si intende tacitamente abrogato.