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DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 579

G.U.R.I. 1 ottobre 1973, n. 254

Regolamento relativo agli articoli 1 e 4 del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.

Testo annotato al 27 aprile 1982

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA:

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 1, secondo comma, e 4 del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, sulle leggi sul Consiglio di Stato, e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1

Nomina diretta dei consiglieri di Stato

I posti di consigliere, non riservati ai primi referendari ed ai referendari del Consiglio di Stato e ai consiglieri amministrativi regionali ai sensi dell'art. 17 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, possono essere conferiti a coloro che, per l'attività o gli studi giuridico-amministrativi compiuti e per le doti attitudinali e di carattere, posseggano piena idoneità all'esercizio delle funzioni di consigliere di Stato. (1)

Per la nomina è prescritto il parere del consiglio di presidenza del Consiglio di Stato, su richiesta motivata della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2

Nomina a consigliere di Stato dei primi referendari e referendari - Riserva di posti (1)

La metà dei posti disponibili nel ruolo dei consiglieri di Stato è riservata per la nomina da conferirsi ai primi referendari ed ai referendari del Consiglio di Stato in servizio, nell'ordine in cui i posti stessi si rendono disponibili.

In mancanza di primi referendari e di referendari, i detti posti sono lasciati scoperti e considerati posti di risulta per la nomina a referendario; tuttavia, su proposta del consiglio di presidenza del Consiglio di Stato, possono essere coperti, in tutto o in parte, con il sistema previsto dall'art. 1.

Il consiglio di presidenza del Consiglio di Stato designa i primi referendari e referendari in possesso dei prescritti requisiti per la nomina a consigliere.

(1)

Per effetto dell'art. 19 della legge 27 aprile 1982, n. 186, l'articolo annotato si intende tacitamente abrogato.

Art. 3

Nomina dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato (1)

I consiglieri di Stato sono nominati presidenti di sezione tenendo anche conto dell'anzianità complessiva di servizio presso il Consiglio di Stato e delle proposte del consiglio di presidenza del Consiglio di Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1973

LEONE

RUMOR

Visto, il Guardasigilli: ZAGARIRegistrato alla Corte dei conti addì 1 ottobre 1973

Atti di governo Registro n. 261 Foglio n. 2 - VALENTINI

(1)

Per effetto dell'art. 21 della legge 27 aprile 1982, n. 186, l'articolo annotato si intende tacitamente abrogato.