Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

LEGGE 7 agosto 1973, n. 519

G.U.R.I. 25 agosto 1973, n. 219

Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità.

TESTO COORDINATO (al D.L.vo 30 giugno 1993, n. 267)

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

TITOLO I

NATURA E FUNZIONI DELL'ISTITUTO

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

Art. 1

Natura e funzioni

(abrogato dall'art. 5, comma 1, del D.L.vo 30 giugno 1993, n. 267) (1) (2)

[L'Istituto superiore di sanità dipende dal Ministro per la sanità ed è organo tecnico-scientifico dotato di strutture ed ordinamenti particolari e di autonomia scientifica.

L'Istituto:

a) svolge attività di ricerca scientifica ai fini della tutela della salute pubblica e del mantenimento dell'integrità psico-fisica dei cittadini;

b) esegue, nei casi previsti dalle leggi, controlli di Stato e controlli analitici e provvede, per la parte igienico-sanitaria, all'esame tecnico dei brevetti e all'esame tecnico di progetti di opere ed impianti produttivi pubblici e privati;

c) compie accertamenti ed indagini di natura igienico-sanitaria anche in relazione all'ambiente: assetto territoriale, aria, acque, luoghi di lavoro;

d) interviene, a tutela della salute pubblica, nel campo igienico-sanitario, provvedendo in particolare: all'elaborazione delle norme tecniche concernenti farmaci, alimenti, prodotti, attività ed opere del settore; alla conservazione, distribuzione e preparazione degli standards biologici; provvede alla classificazione in tabella ed all'aggiornamento dei farmaci energetici nocivi usati nello sport; provvede inoltre alla elaborazione ed all'aggiornamento di norme per l'uso di sostanze e preparati chimici in agricoltura;

e) esercita vigilanza, limitatamente all'attività di sanità pubblica, sugli istituti zooprofilattici;

f) produce, su richiesta del Ministro per la sanità, sostanze terapeutiche, profilattiche e diagnostiche, nell'interesse pubblico;

g) promuove ed organizza corsi di aggiornamento e addestramento tecnico per il personale addetto ai servizi di sanità delle amministrazioni pubbliche;

h) promuove convegni e dibattiti scientifici a carattere nazionale ed internazionale sui temi riguardanti i suoi compiti istituzionali; partecipa con propri esperti a convegni e dibattiti nazionali ed internazionali riguardanti gli stessi compiti; rende noti mediante pubblicazioni scientifiche i risultati delle ricerche effettuate, i metodi di analisi elaborati ed in generale la documentazione scientifica elaborata o raccolta nell'interesse della sanità pubblica;

i) collabora con il Ministro per la sanità all'elaborazione e all'attuazione della programmazione sanitaria e scientifica;

l) provvede all'accertamento della composizione e della innocuità dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione prima della sperimentazione clinica sull'uomo.]

(1)

Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, del D.L.vo 30 giugno 1993, n. 267:

"Art. 5

2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza e comunque a decorrere dal 1º gennaio 1994.

(2)

In ordine alla natura e alle funzioni dell'Istituto superiore di sanità vedi l'art. 1 del D.L.vo 30 giugno 1993, n. 267.

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

Art. 2

Cooperazione con studiosi ed enti di ricerca

Nello svolgimento della sua attività, l'Istituto può cooperare con organizzazioni estere ed internazionali ed enti pubblici italiani aventi analoghi fini.

Ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, può accogliere, in qualità di ospiti, studiosi italiani e stranieri che chiedono di addestrarsi in particolari tecniche e collaborare alle ricerche dell'Istituto e può conferire, nei limiti dei fondi assegnati nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità a questo scopo, borse di studio per un periodo non superiore complessivamente a tre anni a cittadini italiani e stranieri.

Il comitato amministrativo, sentito il parere del consiglio dei direttori di laboratorio, può autorizzare il direttore dell'Istituto ad accordarsi con organizzazioni estere ed internazionali ed enti pubblici nazionali ricevendone contributi per lo svolgimento di ricerche particolari attinenti a compiti dell'Istituto stesso e indicando il responsabile scientifico della ricerca. I risultati saranno di appartenenza sia dell'Istituto sia dell'organizzazione o ente che ne abbia fatto richiesta.

I contributi di cui al precedente terzo comma sono destinati alla copertura delle spese relative al personale per la ricerca e di quelle necessarie per l'acquisto di beni, strumenti, apparecchiature, per le missioni all'estero e quant'altro occorra per la specifica ricerca da effettuarsi e non possono comunque essere utilizzati per compensi ai ricercatori designati o ad altri dipendenti dell'Istituto. A tal fine essi vengono gestiti direttamente dall'Istituto su indicazione del responsabile scientifico della ricerca, che ne presenterà un rendiconto al comitato amministrativo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

Art. 3

Servizi a pagamento

Nei casi in cui non vi sia tenuto per legge, l'Istituto, previa autorizzazione del Ministro per la sanità, può rendere a pagamento ad organizzazioni pubbliche estere ed internazionali e ad amministrazioni pubbliche nazionali servizi inerenti alle proprie funzioni.

Le tariffe dei servizi comunque resi dall'Istituto sono fissate nella tabella A annessa alla presente legge.

Per i servizi non previsti nella tabella A e per la modificazione della tabella stessa si provvede con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro per la sanità di concerto con quello per il tesoro.

I proventi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono versati direttamente e definitivamente presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato a favore dell'erario.

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

Art. 4

Ripartizione dell'Istituto - Laboratori

(modificato dall'art. 9, comma 6, della legge 23 dicembre 1978, n. 833)

L'Istituto è costituito da laboratori e servizi generali. I laboratori si articolano in reparti.

La suddivisione dell'Istituto in laboratori, il loro numero e le loro competenze sono stabilite con decreto del Ministro della sanità, su proposta del Comitato scientifico e del Comitato amministrativo secondo le modalità previste dall'articolo 62 della legge 7 agosto 1973, n. 519.

I laboratori hanno il dovere della reciproca collaborazione per l'esercizio delle funzioni e per l'espletamento dei compiti assegnati dall'Istituto.

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

Art. 5

Servizi generali

I servizi generali dipendono direttamente dal direttore dell'Istituto. Essi sono:

1) servizi amministrativi e del personale;

2) biblioteca;

3) servizi tecnici, nel numero e con le attribuzioni fissate dal regolamento interno di cui all'articolo 62.

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

TITOLO III

ORGANI DI DIREZIONE E DI CONSULENZA

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

Art. 6

Organi collegiali ed individuali

Sono organi direttivi collegiali dell'Istituto:

il comitato amministrativo;

il consiglio dei direttori di laboratorio;

i consigli di laboratorio.

Sono organi direttivi individuali:

il direttore dell'Istituto;

i direttori di laboratorio;

il capo dei servizi amministrativi e del personale;

il direttore della biblioteca;

i direttori dei servizi tecnici;

i direttori di reparto.

Presso ogni laboratorio o servizio è istituita un'assemblea di laboratorio o servizio con i compiti di cui all'articolo 12 della presente legge.

Presso l'Istituto è istituito un comitato scientifico con le funzioni di cui all'articolo 13.

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

Capo I

ORGANI COLLEGIALI DI DIREZIONE E DI CONSULENZA

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

Art. 7

Comitato amministrativo: composizione

Il comitato amministrativo è presieduto dal Ministro per la sanità o, per delega, da un sottosegretario di Stato per la sanità; ed è composto:

a) dal direttore dell'Istituto;

b) da tre direttori di laboratorio designati dal Consiglio dei direttori di laboratorio, secondo i criteri di cui all'articolo 10 della presente legge;

c) da tre esperti, dei quali due designati dal Ministro per la sanità ed uno dal Ministro per il tesoro;

d) da due esperti designati d'intesa tra i presidenti delle Giunte regionali, o, in mancanza di tale designazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta, da due assessori regionali alla sanità nominati dal Ministro per la sanità;

e) da un esperto designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

f) da un esperto designato dalla Unione delle provincie d'Italia (UPI);

g) dal capo dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto;

h) da tre rappresentanti del personale, designati mediante elezione per ogni triennio dai dipendenti di ruolo, con suffragio diretto, universale e segreto.

Le funzioni di segretario del comitato sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del personale di amministrazione dell'Istituto con qualifica non inferiore a primo dirigente.

I membri del comitato amministrativo sono nominati con decreto del Ministro per la sanità e durano in carica tre anni.

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

Art. 8

Comitato amministrativo: adunanza

Il comitato amministrativo si riunisce in adunanza ordinaria una volta al mese ed è convocato, in via straordinaria, dal Ministro per la sanità quando egli ne ravvisi l'opportunità o su richiesta di almeno sette membri del comitato stesso.

Per la validità delle deliberazioni del comitato è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

Art. 9

Comitato amministrativo: funzioni

Il comitato amministrativo:

1) esercita le attribuzioni del consiglio di amministrazione e quelle del consiglio di amministrazione per il personale ausiliario stabilite dagli articoli 146 e seguenti del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni;

2) delibera, su proposta del direttore dell'Istituto, sentito il consiglio dei direttori di laboratorio, il piano di utilizzazione dei fondi stanziati in bilancio per il funzionamento dell'Istituto e la ricerca scientifica, in relazione alle necessità dei singoli laboratori e servizi generali. Le relative deliberazioni sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale del Ministero della sanità;

3) esprime parere:

a) sulle proposte formulate dal consiglio dei direttori di laboratorio, circa la previsione annuale delle spese necessarie per il funzionamento dell'Istituto e la ricerca scientifica;

b) sulla relazione annuale di cui all'articolo 25 della presente legge;

c) sulle produzioni di sostanze di interesse sanitario da effettuarsi dall'Istituto o sulla cessazione di produzioni in atto;

4) esprime pareri e formula proposte sulle altre materie stabilite dalle leggi e dai regolamenti e in tutti quei casi in cui il Ministro per la sanità o il direttore dell'Istituto lo richiedano;

5) si pronuncia su questioni di sua competenza in merito ad eventuali divergenze di conduzione e gestione dei laboratori e servizi dell'Istituto.

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

Art. 10

Consiglio dei direttori di laboratorio

Il consiglio dei direttori di laboratorio è composto dal direttore dell'Istituto che lo presiede, dai direttori di laboratorio e dal capo dei servizi amministrativi e del personale.

Il presidente del consiglio dei direttori di laboratorio può invitare a partecipare con parere consultivo alle adunanze, in relazione agli argomenti da trattare, i direttori dei servizi e, inoltre, su richiesta di uno o più membri del consiglio, esperti anche esterni.

Il consiglio dei direttori di laboratorio:

1) esamina il consuntivo dell'attività dell'Istituto sulla base delle relazioni presentate, con le modalità dell'articolo 15, dai direttori di laboratorio;

2) formula proposte:

a) sul programma dell'attività dell'Istituto in base alle proposte dei consigli di laboratorio;

b) sulla ripartizione, ai soli fini delle esigenze di servizio, dei posti stabiliti in organico, per le carriere tecniche tra i singoli laboratori e servizi generali;

c) sul piano di utilizzazione dei fondi stanziati in bilancio per il funzionamento dell'Istituto e la ricerca scientifica;

3) esprime parere:

a) sul coordinamento dell'attività dei laboratori e dei servizi generali;

b) sulla nomina dei direttori di reparto proposti dal consiglio del laboratorio interessato;

4) designa ai fini della composizione del comitato amministrativo un direttore di laboratorio per ciascuno dei seguenti gruppi:

a) discipline mediche e biologiche;

b) discipline chimiche e farmaceutiche;

c) discipline fisiche e tecnologiche;

5) esprime parere e formula proposte sulle altre materie stabilite dalle leggi e dai regolamenti e in tutti quei casi in cui il presidente lo richieda.

Il consiglio dei direttori di laboratorio si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese su convocazione del proprio presidente e in via straordinaria su richiesta di almeno la metà dei direttori di laboratorio. L'ordine del giorno e il verbale delle sedute del consiglio dei direttori di laboratorio sono resi pubblici nell'ambito dell'Istituto.

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

Art. 11

Consiglio di laboratorio

In ciascun laboratorio è istituito un consiglio di laboratorio.

Il consiglio è composto dal direttore del laboratorio, che lo presiede, dai direttori dei reparti e da un rappresentante per ciascuna delle seguenti carriere tecniche: dirigenti di ricerca e ricercatori; assistenti e segretari tecnici; aiutanti tecnici; ausiliari tecnici.

Il consiglio di laboratorio collabora con il direttore del laboratorio per il coordinamento dell'attività dei reparti.

Il consiglio di laboratorio deve essere consultato dal direttore di laboratorio in merito:

a) all'assegnazione del personale ai reparti e servizi del laboratorio secondo le norme previste dal regolamento interno di cui all'articolo 62;

b) alla conduzione tecnica del laboratorio;

c) all'utilizzazione dei fondi ad esso assegnati;

d) alla programmazione dei corsi di perfezionamento.

Il consiglio di laboratorio formula proposte per la nomina a direttore di laboratorio, come previsto dall'articolo 35, e per la nomina dei direttori di reparto, come previsto dall'articolo 37.

Alle riunioni in cui vengono discusse ed approvate in sede consuntiva e preventiva le attività di ricerca e controllo e la utilizzazione dei fondi partecipano senza diritto di voto tutti i laureati tecnici di ruolo del laboratorio.

Il consiglio di laboratorio si riunisce, su convocazione del proprio presidente, o su richiesta di almeno un terzo dei direttori di reparto, una volta ogni bimestre.

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

Art. 12

Assemblea di laboratorio o di servizio

L'assemblea di laboratorio o servizio è costituita da tutto il personale di ruolo del laboratorio o servizio, ed è convocata dal direttore di laboratorio o servizio in via ordinaria almeno una volta a trimestre a scopo d'informazione e discussione sull'andamento generale del laboratorio o servizio; in via straordinaria su richiesta di un terzo degli aventi diritto.

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

Art. 13

Comitato scientifico

(modificato dall'art. 9, comma 7, della legge 23 dicembre 1978, n. 833)

Il comitato scientifico è composto:

a) dal direttore dell'Istituto che lo presiede e lo convoca;

b) da dieci esperti nominati per tre anni con decreto del Ministro della sanità tra personalità operanti nell'ambito di università e istituti a carattere scientifico, italiani ed eventualmente stranieri, o nell'ambito del Consiglio nazionale delle ricerche, e da dieci esperti di nazionalità italiana nominati per tre anni, con decreto del Ministro della sanità, tra personalità operanti nell'ambito delle università e dei presidi igienico-sanitari regionali. Tali esperti sono nominati su proposta del Consiglio sanitario nazionale;

c) dai direttori di laboratorio dell'Istituto;

d) da tre ricercatori eletti per tre anni dai ricercatori dell'Istituto, uno per ognuna delle discipline specificate al punto 4) dell'articolo 10.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal direttore della segreteria per le attività culturali.

Il presidente del comitato scientifico può invitare alle riunioni, in relazione alle materie da trattare, impiegati dell'Istituto e di ogni altra amministrazione statale ed esperti di particolare competenza, italiani e stranieri.

Il comitato scientifico:

1) esercita consulenza scientifica per l'istituto in ordine alla individuazione dei temi di ricerca sanitaria di maggiore interesse per la sanità pubblica nazionale ed alla impostazione di particolari serie di controlli anche a scopo di rilevamento statistico;

2) esercita le attribuzioni di cui alla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, in materia di ripartizione delle borse di studio;

3) esprime parere al Ministro per la sanità in ordine alle questioni di cui all'articolo 34;

4) esprime parere su quelle parti del regolamento interno che riguardano la struttura scientifica dell'Istituto e, in particolare, la costituzione e la soppressione dei laboratori ed eventualmente dei reparti;

5) esprime parere su tutti quegli argomenti che comunque interessano l'attività dell'Istituto in connessione con il programma sanitario e scientifico nazionale.

Il comitato scientifico si riunisce collegialmente almeno due volte all'anno e può lavorare per commissioni.

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

Capo II

ORGANI DIRETTIVI INDIVIDUALI: ATTRIBUZIONI

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

Art. 14

Attribuzioni del direttore dell'Istituto

Il direttore dell'Istituto sovraintende all'attività dell'Istituto, ne dirige il funzionamento e ne ha la responsabilità di fronte al Ministro per la sanità; dispone i controlli, gli accertamenti e le indagini di iniziativa dell'Istituto, informandone preventivamente il Ministro; gli fa relazione sulle attività previste dall'articolo 1, e gli propone i provvedimenti necessari. Ordina ed impegna, nei limiti dei fondi stanziati in bilancio, le spese dell'Istituto; emette e firma i mandati; propone al Ministro per la sanità gli incarichi di cui all'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; promuove l'azione disciplinare nei confronti del personale dipendente, nei casi previsti dalla normativa vigente; esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti.

Entro il primo semestre di ogni anno presenta al Ministro per la sanità una relazione scritta sull'attività svolta dall'Istituto nell'annata precedente e propone lo schema di relazione sul programma dell'Istituto di cui all'articolo 25 della presente legge.

In caso di temporanea assenza o impedimento, il direttore dell'Istituto viene sostituito dal direttore di laboratorio più anziano.

Per il coordinamento dell'attività dell'Istituto il direttore si avvale di una segreteria generale tecnica composta da personale appartenente all'Istituto.

Dal direttore dell'Istituto dipende la segreteria tecnica della Farmacopea ufficiale.

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

Art. 15

Attribuzioni del direttore di laboratorio

Il direttore di laboratorio coordina e dirige l'attività del laboratorio e ne è responsabile di fronte al direttore dell'Istituto.

Entro il primo trimestre di ogni anno presenta al consiglio dei direttori di laboratorio una relazione scritta sull'attività svolta dal laboratorio nell'annata precedente.

In caso di temporanea assenza o impedimento, il direttore di laboratorio viene sostituito dal direttore di reparto più anziano del laboratorio stesso.

Dal direttore di laboratorio dipende la segreteria del laboratorio.

Il direttore del laboratorio provvede ad organizzare corsi di perfezionamento e di addestramento nell'ambito del laboratorio.

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

Art. 16

Attribuzioni del capo dei servizi amministrativi e del personale

Il capo dei servizi amministrativi e del personale esercita le funzioni indicate dall'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ad eccezione delle iniziative in materia disciplinare, attribuite al direttore dell'Istituto ai sensi dell'articolo 14, coadiuva il direttore dell'Istituto nello svolgimento dell'azione amministrativa, dirige e coordina l'attività degli uffici dipendenti e ne è responsabile di fronte al direttore dell'Istituto.

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

Art. 17

Attribuzioni del direttore di servizio tecnico

Il direttore di servizio tecnico dirige il servizio cui è preposto ed è responsabile di fronte al direttore dell'Istituto del suo funzionamento. La funzione di direttore di servizio tecnico è equiparata a quella di direttore di reparto.

Entro il primo bimestre di ogni anno, il direttore di servizio tecnico presenta al direttore dell'Istituto una relazione scritta sull'attività svolta dal servizio tecnico nell'annata precedente.

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

Art. 18

Attribuzioni del direttore di reparto

Il direttore di reparto dirige il reparto cui è preposto ed ha, di fronte al direttore del laboratorio, la responsabilità delle attività di ricerca e di controllo che in esso si svolgono.

Entro il primo bimestre di ogni anno, il direttore di reparto presenta per iscritto al direttore del laboratorio una relazione particolareggiata sulle attività di ricerca e di controllo svolte dal reparto nell'annata precedente.

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

Titolo IV

ATTIVITA' CONTRATTUALE - PROGETTI - PROGRAMMA

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

Art. 19

Contratti

Il parere del Consiglio di Stato, previsto dagli articoli 5, 6, 14 e 15 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, è sostituito, limitatamente ai contratti riguardanti l'Istituto, dal parere vincolante del comitato amministrativo, salvo quanto disposto nei successivi commi.

Il Consiglio di Stato esprime pareri sui progetti di contratto che importino una spesa superiore a lire cinquecento milioni quando si intenda provvedere alla spesa mediante asta pubblica, licitazione privata od appalto concorso, ed a lire duecentocinquanta milioni quando si intenda provvedere alla spesa mediante trattativa privata.

Quando trattasi di progetti di contratti, dai quali derivi una entrata per lo Stato, i limiti di somma di cui al precedente comma sono ridotti rispettivamente a lire duecentocinquanta milioni per i contratti da stipularsi mediante asta pubblica, licitazione privata o appalto concorso, e a lire cento milioni per quelli da stipularsi a trattativa privata.

Qualora il contratto concerna materia per la quale esistono capitolati d'oneri approvati su conforme parere del Consiglio di Stato e le condizioni del contratto siano uguali a quelle di detti capitolati, i limiti di somma di cui ai due precedenti commi sono raddoppiati.

Il parere del Consiglio di Stato deve essere richiesto sugli atti di transazione di importo superiore a lire cinquanta milioni, nonchè, allorchè sul contratto si è espresso il Consiglio di Stato, sugli atti relativi ad inapplicabilità di clausole penali o sospensione di lavori o prolungamento di termini per cause non previste dal contratto quando la durata della sospensione dei lavori o il prolungamento dei termini siano indeterminati ovvero vi corrisponda una penalità eccedente lire cinque milioni.

Possono essere eseguiti in economia servizi e disposte spese inerenti alle attribuzioni dell'Istituto entro il limite massimo di spesa di lire cinquanta milioni. Oltre tale limite sarà sentito il Consiglio di Stato. Per le spese superiori a lire dieci milioni e non eccedenti lire cinquanta milioni deve essere sentito il comitato amministrativo. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per il tesoro, è emanato un regolamento speciale nel quale sono determinati i servizi e le spese da eseguire in economia.

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

Art. 20

Contratti con ditte estere

Quando per l'urgenza o per le condizioni di mercato sorga la necessità di assicurare all'Istituto forniture da ditte estere, il contratto potrà essere stipulato a trattativa privata, anche per importi superiori al limite di cui al secondo comma dell'articolo 19, previo parere vincolante del comitato amministrativo. Le aperture di credito per le spese conseguenti ai contratti di cui al presente articolo sono disposte dal direttore dell'Istituto con autorizzazione motivata che tien luogo anche dell'approvazione prevista dall'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, mediante ordini di accreditamento a favore del capo dei servizi amministrativi e del personale o a funzionari della carriera direttiva amministrativa con qualifica di primo dirigente.

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

Art. 21

Stipulazione dei contratti

I contratti, salvo quanto disposto dal precedente articolo, sono stipulati dal capo dei servizi amministrativi e del personale o, per delega di questi, da un funzionario della carriera direttiva amministrativa con la qualifica non inferiore a primo dirigente.

I funzionari di cui al primo comma presiedono le aste pubbliche e le licitazioni private provvedendo all'aggiudicazione delle relative forniture.

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

Art. 22

Approvazione dei contratti

Fermo restando il disposto dell'articolo 20 i contratti sono approvati con decreto del direttore dell'Istituto fatta eccezione per i casi in cui debba essere sentito il Consiglio di Stato.

In deroga all'articolo 14 della presente legge, il Ministro per la sanità assume gli impegni di spesa per i contratti che egli approva con proprio decreto.

Il direttore dell'Istituto può delegare l'approvazione dei contratti ad un funzionario della carriera direttiva amministrativa con qualifica non inferiore a primo dirigente.

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

Art. 23

Acquisto e vendita dei materiali

L'Istituto, per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, provvede direttamente all'acquisto di strumenti tecnici, apparecchiature scientifiche, materiali da laboratorio, animali da esperimento e di tutto ciò che possa occorrere per la ricerca scientifica e il funzionamento dei laboratori e servizi tecnici.

L'Istituto provvede altresì direttamente alla vendita degli strumenti tecnici, apparecchiature scientifiche, materiali da laboratorio, allorchè ricorrano le seguenti condizioni:

a) siano superati tecnicamente a causa di nuovi ritrovati;

b) l'uso per il quale furono costruiti o acquistati comporti eccessiva onerosità di funzionamento o di manutenzione;

c) non siano utilizzabili per altri servizi.

Possono altresì essere venduti gli animali non più utilizzabili ai fini sperimentali o di controllo.

Il direttore dell'Istituto nomina, all'inizio di ogni biennio, una commissione composta da un dirigente di ricerca, presidente, da tre primi ricercatori e da un impiegato della carriera direttiva amministrativa con qualifica non inferiore a primo dirigente nonchè da un impiegato della carriera direttiva amministrativa, con funzioni di segretario, la quale esprime parere in ordine alla indispensabilità della spesa e congruità del prezzo per l'acquisto di quei beni tra quelli indicati al primo comma, che non siano richiesti direttamente dai laboratori e servizi tecnici.

La stessa commissione esprime parere sulla convenienza di una ulteriore utilizzazione degli animali e in ordine ai punti a), b) e c) del secondo comma, nonchè sul valore di stima per la successiva vendita, mediante verbale da redigersi dopo apposito sopralluogo.

Per la validità dei contratti di vendita degli animali non più utilizzabili ai fini sperimentali o di controllo, dei beni fuori uso, nonchè di quelli di cui al secondo comma, deve partecipare alle gare e intervenire alla stipulazione del contratto un funzionario designato di volta in volta dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - quando il valore di stima superi le lire 600 mila.

I relativi proventi sono versati dagli acquirenti direttamente presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato a favore dell'erario.

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

Art. 24

Ufficio tecnico

L'ufficio tecnico elabora i progetti dei lavori necessari alla manutenzione degli impianti dell'Istituto nonchè i progetti relativi a nuove installazioni e modifiche occorrenti per l'aggiornamento tecnico degli impianti stessi; esprime altresì il parere sui progetti di cui sopra quando la loro redazione sia affidata a ditte od a tecnici estranei all'amministrazione; dirige i relativi lavori.

Progetta, dirige, esegue - quando l'esecuzione non sia affidata a ditte private - e collauda i lavori di ordinaria manutenzione degli uffici e dei loro impianti.

Sovraintende alle officine, agli impianti ed alle attrezzature generali dell'Istituto.

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

Art. 25

Relazione del Ministro

Il Ministro per la sanità presenta annualmente al Parlamento, in rapporto allo stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, una relazione sul programma dell'Istituto per il futuro esercizio finanziario e sui risultati dell'attività svolta nel precedente esercizio.

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

Art. 26

Residui

Le somme non impegnate alla fine dell'esercizio finanziario sul capitolo di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità - rubrica Istituto superiore di sanità - concernente le spese per il funzionamento e le manutenzioni, possono essere utilizzate nell'esercizio successivo.

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

TITOLO V

ORDINAMENTO DELLE CARRIERE

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

Art. 27

Carriere

Le carriere degli impiegati dell'Istituto superiore di sanità sono distinte in:

carriere direttive;

carriere di concetto;

carriere esecutive;

carriera del personale ausiliario tecnico.

Nei quadri I, II, III e IV della tabella B annessa alla presente legge sono stabiliti i ruoli organici per ciascuna carriera.

Le categorie degli operai dell'Istituto superiore di sanità sono distinte in:

capi operai;

operai specializzati;

operai qualificati;

operai comuni.

Nella tabella C annessa alla presente legge è riportata la pianta organica per ciascuna categoria.

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

Art. 28

Disposizioni generali per i concorsi di immissione in carriera

(abrogato dall'art. 5, comma 1, del D.L.vo 30 giugno 1993, n. 267) (1) (2)

[Il decreto ministeriale che indice il concorso stabilisce, su proposta del comitato amministrativo, sentito il consiglio dei direttori di laboratorio, il numero dei posti e i laboratori o servizi per i quali essi sono messi a concorso, i titoli specifici richiesti per la partecipazione, le materie su cui vertono le prove di esame nonchè tutte le altre modalità relative allo svolgimento del concorso.

Il decreto ministeriale che indìce il concorso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre di ogni anno e il concorso deve essere espletato entro il termine di quattro mesi.

Le commissioni giudicatrici sono nominate con decreto del Ministro per la sanità su proposta del comitato amministrativo. I docenti universitari, membri esterni delle commissioni, sono sorteggiati dal comitato amministrativo da una lista a base nazionale compilata per discipline dal comitato scientifico.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame; la commissione deve però valutare attraverso un colloquio la partecipazione del candidato ai lavori in collaborazione prodotti.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi.

Per i vincitori di concorso provenienti da altra carriera dell'Istituto saranno mantenuti scoperti durante il periodo di prova altrettanti posti nel ruolo di provenienza. Nel caso che il periodo di prova non fosse superato gli stessi torneranno ad occupare il posto e la qualifica già rivestita ed il servizio prestato nel periodo suddetto verrà computato nella carriera di appartenenza.

Il servizio precedentemente prestato è valutato ai fini dell'assegnazione alle classi superiori di stipendio, nell'ambito della qualifica, dopo superato il periodo di prova. Salvo quanto differentemente disposto nella presente legge, tale servizio diminuito del periodo di anzianità richiesto per l'accesso a carriere diverse, è valutato per intero nel caso di provenienza da carriere corrispondenti; è invece valutato per metà nel caso di provenienza da carriere inferiori.

Nella nuova carriera l'inquadramento dovrà avvenire in ogni caso ad una classe di stipendio tale che il trattamento economico non risulti inferiore a quello goduto nella carriera di provenienza.]

(1)

Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, del D.L.vo 30 giugno 1993, n. 267:

"Art. 5

2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza e comunque a decorrere dal 1º gennaio 1994.

(2)

Per quanto riguarda le disposizioni generali per i concorsi di immissione in carriera si rimanda all'art. 3, comma 2, del D.L.vo 30 giugno 1993, n. 267.

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

Art. 29

Disposizioni generali per i concorsi di avanzamento

(abrogato dall'art. 5, comma 1, del D.L.vo 30 giugno 1993, n. 267 (1) (2)

[Il decreto ministeriale che indice il concorso stabilisce, su proposta del comitato amministrativo, i laboratori o servizi per i quali il concorso è bandito, i titoli richiesti per la partecipazione, il gruppo di materie su cui vertono le prove di esame nonchè tutte le altre modalità relative allo svolgimento del concorso.

Le prove scritte e la prova pratica devono essere inerenti alle attività proprie del laboratorio o servizio di appartenenza.

Il decreto è pubblicato sul "Bollettino Ufficiale" del Ministero della sanità entro il 31 dicembre di ogni anno ed al concorso è ammesso il personale in possesso dei requisiti prescritti alla data della pubblicazione.

Le commissioni giudicatrici sono nominate con decreto del Ministro per la sanità su proposta del comitato amministrativo.

I docenti universitari, membri esterni delle commissioni, sono sorteggiati dal comitato amministrativo dalla lista di cui all'articolo 28.

Nei concorsi per titoli ed esame, salvo quanto differentemente disposto nella presente legge, i titoli sono costituiti da pubblicazioni scientifiche, elaborati di servizio, servizi prestati, riconoscimenti ottenuti nonchè da un giudizio tecnico-attitudinale motivato, espresso dal direttore di laboratorio o, nel caso dei servizi, dal direttore del servizio, basato sulla qualità del servizio prestato, sull'attitudine a svolgere le funzioni superiori e sul profitto tratto dalla frequenza dei corsi di specializzazione e di aggiornamento.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame; la commissione deve però valutare attraverso un colloquio la partecipazione del candidato ai lavori in collaborazione prodotti.]

(1)

Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, del D.L.vo 30 giugno 1993, n. 267:

"Art. 5

2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza e comunque a decorrere dal 1º gennaio 1994.

(2)

Per quanto riguarda le disposizioni generali per i concorsi di immissione in carriera si rimanda all'art. 3, comma 2, del D.L.vo 30 giugno 1993, n. 267.

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

Capo I

CARRIERE DIRETTIVE

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

Art. 30

Classificazione delle carriere direttive

Le carriere direttive comprendono:

carriera dei dirigenti di ricerca;

carriera dei ricercatori;

carriera amministrativa;

carriera di biblioteca.

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

Art. 31

Carriera dei dirigenti di ricerca

La nomina a dirigente di ricerca si consegue mediante concorso per titoli ed esami, cui possono partecipare i primi ricercatori e i ricercatori che, alla data di pubblicazione del decreto che indìce il concorso, abbiano compiuto complessivamente nove anni di effettivo servizio nella carriera dei ricercatori dell'Istituto.

Allo stesso concorso possono partecipare i ricercatori e docenti provvisti di laurea che abbiano compiuto almeno nove anni di servizio complessivo, anche non continuativo, presso istituti d'istruzione universitaria o di ricerca statali o liberi, italiani o stranieri. Ai fini dell'ammissione al concorso e del passaggio, dopo la conferma in ruolo, alle classi superiori di stipendio, il servizio prestato presso università o istituzioni scientifiche straniere deve essere riconosciuto con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione.

Con il decreto che indìce il concorso vengono indicate le discipline per cui viene bandito il concorso stesso.

La commissione giudicatrice del concorso è composta dal direttore dell'Istituto, presidente, da due professori universitari docenti in materie su cui verte l'esame o in materie affini, dal direttore del laboratorio per il quale i posti sono messi a concorso e da un direttore di reparto appartenente alla carriera dei dirigenti di ricerca.

L'esame consiste in una discussione sugli argomenti relativi all'attività svolta e su titoli scientifici prodotti.

Dopo tre anni di regolare ed effettivo servizio, previo giudizio favorevole sulla loro attività scientifica e di servizio da parte del comitato amministrativo sentito il comitato scientifico, i dirigenti di ricerca sono confermati in ruolo.

Nel caso che il giudizio di cui al comma precedente sia sfavorevole, i dirigenti di ricerca vengono collocati nel ruolo dei primi ricercatori, anche in soprannumero, nella carriera e nella classe di provenienza. I dirigenti di ricerca provenienti dall'esterno, decaduti dall'impiego, hanno diritto ad una indennità una tantum pari a due mensilità dell'ultimo stipendio percepito per ogni anno di servizio prestato.

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

Art. 32

Carriera dei ricercatori

La carriera dei ricercatori comprende le seguenti qualifiche:

ricercatore;

primo ricercatore.

La nomina in prova a ricercatore si consegue, nel limite dei posti disponibili, escluso il sesto riservato ai sensi del sesto comma, mediante concorso per titoli ed esame al quale possono partecipare coloro che siano muniti di diploma di laurea.

L'esame consiste in due prove scritte su argomento tecnico a carattere universitario, una prova scritta e orale in una lingua straniera determinata nel bando di concorso di cui al precedente articolo 28, una prova pratica con relazione scritta e una prova orale tecnica.

La commissione giudicatrice per la nomina in prova a ricercatore è composta da un direttore di laboratorio, presidente, da un professore universitario, da uno dei ricercatori designati per il comitato scientifico, dai ricercatori dell'Istituto in una delle discipline di cui al terzo comma, punto 4), dell'articolo 10, a seconda del posto messo a concorso, da due direttori di reparto, di cui uno almeno appartenente alla carriera dei dirigenti di ricerca, nonchè da un docente universitario di lingue come membro aggiunto.

Al termine del periodo di prova il consiglio di laboratorio esprime un giudizio tecnico attitudinale basato sulla qualità del servizio prestato.

Il sesto dei posti annualmente disponibili nel ruolo organico è messo a concorso fra gli appartenenti alla carriera di concetto degli assistenti tecnici provvisti di laurea o libera docenza e con almeno otto anni di effettivo servizio nella carriera stessa. La frazione di posto non inferiore alla metà si computa come posto intero; ove al concorso non possa essere attribuito alcun posto si procederà, negli anni successivi, alle opportune operazioni di conguaglio.

I vincitori del concorso di cui al precedente comma sono assegnati alla seconda classe di stipendio della qualifica di ricercatore.

L'esame del concorso di cui al sesto comma consiste in una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio tendenti ad accertare la preparazione professionale e l'attitudine dei concorrenti alla ricerca ed alla soluzione di questioni di carattere tecnico.

La commissione giudicatrice per il concorso di cui al sesto comma è composta nel modo previsto per la nomina in prova a ricercatore.

Dopo nove anni di effettivo servizio nella qualifica di ricercatore si consegue la promozione a primo ricercatore a ruolo aperto mediante valutazione di merito comparativo effettuata dal comitato amministrativo in base all'esame globale dell'attività svolta nella carriera, in base al giudizio tecnico-attitudinale espresso con le modalità di cui all'articolo 29 e al parere del comitato scientifico sui titoli scientifici.

Per esigenze di funzionamento dell'Istituto possono essere messi a concorso pubblico per la qualifica di primo ricercatore fino a un terzo dei posti disponibili nella carriera esclusi quelli riservati di cui al sesto comma; sono ammessi candidati esterni provvisti di laurea i quali abbiano complessivamente prestato non meno di nove anni di effettivo servizio in attività di ricerca presso istituti d'istruzione universitaria o di ricerca statali o liberi, italiani o stranieri.

Il servizio prestato presso università o istituti di ricerca stranieri deve essere riconosciuto valido ai fini dell'ammissione al concorso e del passaggio, dopo la conferma in ruolo, alle classi superiori di stipendio, con decreto del Ministro per la sanità di concerto con quello per la pubblica istruzione.

Il concorso è per titoli ed esami. I titoli sono costituiti da pubblicazioni scientifiche specifiche per la disciplina, che deve essere precisata nel bando di concorso, e l'esame consiste in una trattazione scritta di argomento specifico, una prova pratica specifica ed una discussione sulle pubblicazioni scientifiche prodotte.

La commissione giudicatrice del concorso è composta dal direttore di laboratorio, presidente, da due professori universitari docenti nelle materie su cui vertono le prove di esame, da un direttore di reparto e da un dirigente di ricerca.

Al compimento di tre anni di effettivo servizio il vincitore del pubblico concorso a primo ricercatore, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo basato sulle stesse modalità dello scrutinio per la promozione a primo ricercatore, è confermato in ruolo. Nel caso di valutazione sfavorevole il primo ricercatore decade dall'impiego in seguito a decreto ministeriale motivato ed ha diritto ad una indennità una tantum pari a due mensilità dell'ultimo stipendio percepito per ogni anno di servizio prestato.

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

Art. 33

Carriera direttiva amministrativa e del personale di biblioteca

(abrogato dall'art. 5, comma 1, del D.L.vo 30 giugno 1993, n. 267) (1) (2)

[La carriera direttiva amministrativa e quella del personale di biblioteca sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.]

(1)

Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, del D.L.vo 30 giugno 1993, n. 267:

"Art. 5

2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza e comunque a decorrere dal 1º gennaio 1994.

(2)

Per quanto riguarda le disposizioni generali per i concorsi di immissione in carriera si rimanda all'art. 3, comma 2, del D.L.vo 30 giugno 1993, n. 267.

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

Art. 34

Nomina a direttore dell'Istituto

L'ufficio di direttore dell'Istituto è conferito con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei Ministri, previa proposta del Ministro per la sanità sentito il parere del comitato scientifico, ad una personalità scientifica anche estranea all'Istituto. Tale ufficio ha la durata di sette anni e può essere confermato con la stessa procedura prevista per il conferimento. Se l'ufficio è conferito ad un direttore di laboratorio o di reparto questi non può conservare la direzione del laboratorio o del reparto cui è preposto.

Alla nomina deve essere provveduto entro sei mesi dalla vacanza.

Il direttore dell'Istituto, se la nomina viene conferita a persona estranea, è inquadrato, con l'esonero del periodo di prova di cui all'articolo 31, nella carriera dei dirigenti di ricerca anche in soprannumero, alla classe di stipendio che gli compete in base ai precedenti servizi prestati presso l'università o istituti di ricerca italiani o stranieri ai sensi dell'articolo 31, e comunque non inferiore alla terza.

Al direttore dell'Istituto è corrisposta, limitatamente alla durata dell'ufficio stesso, un'indennità pari al venti per cento dello stipendio riferito alla quinta classe di stipendio di dirigente di ricerca.

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

Art. 35

Nomina a direttore di laboratorio

L'ufficio di direttore di laboratorio è conferito con decreto del Ministro per la sanità, previo parere del comitato amministrativo, su proposta del consiglio di laboratorio, presieduto dal direttore dell'Istituto, ad un dirigente di ricerca o ad un primo ricercatore, quest'ultimo con almeno tre anni di servizio effettivamente prestato nella qualifica.

Tale ufficio ha la durata di sei anni e può essere confermato con le stesse modalità previste per il conferimento. Alla nomina si provvede entro sei mesi dalla vacanza. Se l'ufficio è conferito ad un direttore di reparto questi non può mantenere la direzione del reparto cui è preposto.

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

Art. 36

Nomina a direttore di servizio tecnico

L'ufficio di direttore di servizio tecnico è conferito con decreto del Ministro per la sanità previo parere del comitato amministrativo su proposta del consiglio dei direttori di laboratorio, ad un dirigente di ricerca o ad un primo ricercatore, quest'ultimo con almeno tre anni di servizio effettivamente prestato nella qualifica. Tale ufficio ha la durata di cinque anni e può essere confermato con la stessa procedura prevista per il conferimento. All'assegnazione dell'ufficio si provvede entro quattro mesi dalla vacanza.

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

Art. 37

Nomina a direttore di reparto

L'ufficio di direttore di reparto è conferito dal direttore dell'Istituto sentito il consiglio dei direttori di laboratorio su proposta del consiglio di laboratorio ad un dirigente di ricerca o ad un primo ricercatore, o ad un ricercatore, quest'ultimo con almeno tre anni di servizio effettivamente prestato nella qualifica. Tale ufficio ha la durata di cinque anni e può essere confermato con le stesse modalità previste per il conferimento. All'assegnazione dell'ufficio stesso si provvede entro quattro mesi dalla vacanza.

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

Capo II

CARRIERE DI CONCETTO

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

Art. 38

Classificazione delle carriere di concetto

(abrogato dall'art. 5, comma 1, del D.L.vo 30 giugno 1993, n. 267) (1) (2)

[Le carriere di concetto comprendono:

carriera degli assistenti tecnici;

carriera dei segretari tecnici;

carriera dei segretari di amministrazione.]

(1)

Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, del D.L.vo 30 giugno 1993, n. 267:

"Art. 5

2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza e comunque a decorrere dal 1º gennaio 1994.

(2)

Per quanto riguarda le disposizioni generali per i concorsi di immissione in carriera si rimanda all'art. 3, comma 2, del D.L.vo 30 giugno 1993, n. 267.

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

Art. 39

Qualifiche della carriera degli assistenti tecnici

(abrogato dall'art. 5, comma 1, del D.L.vo 30 giugno 1993, n. 267) (1) (2)

[La carriera degli assistenti tecnici comprende le seguenti qualifiche:

assistente tecnico;

assistente tecnico capo.]

(1)

Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, del D.L.vo 30 giugno 1993, n. 267:

"Art. 5

2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza e comunque a decorrere dal 1º gennaio 1994.

(2)

Per quanto riguarda le disposizioni generali per i concorsi di immissione in carriera si rimanda all'art. 3, comma 2, del D.L.vo 30 giugno 1993, n. 267.

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

Art. 40

Carriera degli assistenti tecnici

(abrogato dall'art. 5, comma 1, del D.L.vo 30 giugno 1993, n. 267) (1) (2)

[La nomina in prova ad assistente tecnico si consegue, nel limite dei posti disponibili, escluso il sesto riservato ai sensi del quinto comma, mediante concorso per titoli ed esami al quale possono partecipare coloro che siano muniti di diploma d'istruzione secondaria di secondo grado.

L'esame consiste in una prova scritta su argomento tecnico generale, una prova di lingua inglese scritta (dall'inglese all'italiano) e orale, una prova pratica con relazione scritta ed una prova orale tecnica.

La commissione giudicatrice per la nomina ad assistente tecnico in prova è composta da un direttore di laboratorio, presidente, un professore universitario docente in una delle materie su cui vertono le prove d'esame, un direttore di reparto o di servizio, un primo ricercatore, un assistente tecnico capo nonchè da un professore di lingua inglese di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado.

Al termine del periodo di prova il consiglio di laboratorio esprime un giudizio tecnico attitudinale basato sulla qualità del servizio prestato.

Il sesto dei posti annualmente disponibili nel ruolo organico è messo a concorso fra gli appartenenti alla carriera esecutiva degli aiutanti tecnici dell'Istituto almeno alla quarta classe di stipendio, se provvisti di diploma d'istruzione secondaria di secondo grado, o con almeno cinque anni di permanenza complessivamente nelle classi quarta e quinta di stipendio della carriera suddetta se in possesso del diploma d'istruzione secondaria di primo grado. La frazione di posto non inferiore alla metà si computa come posto intero; ove al concorso non possa essere attribuito alcun posto si procederà, negli anni successivi, alle opportune operazioni di conguaglio.

I vincitori del concorso di cui al precedente comma sono assegnati alla quarta classe di stipendio della qualifica di assistente tecnico.

L'esame del concorso di cui al precedente comma consiste in una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio tendenti ad accertare la preparazione professionale e l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni di carattere tecnico.

La commissione giudicatrice per il concorso di cui al comma quinto è composta da un direttore di laboratorio, presidente, un professore universitario ed un professore di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado, docenti nelle materie su cui vertono le prove d'esame, e da due direttori di reparto o di servizio.

I posti disponibili nella qualifica di assistente tecnico capo sono conferiti per tre quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per due quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi gli assistenti tecnici che abbiano compiuto almeno diciotto anni di effettivo servizio nella carriera o tre anni nella quinta classe di stipendio della carriera stessa.]

(1)

Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, del D.L.vo 30 giugno 1993, n. 267:

"Art. 5

2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza e comunque a decorrere dal 1º gennaio 1994.

(2)

Per quanto riguarda le disposizioni generali per i concorsi di immissione in carriera si rimanda all'art. 3, comma 2, del D.L.vo 30 giugno 1993, n. 267.

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

Art. 41

Carriera dei segretari tecnici

(abrogato dall'art. 5, comma 1, del D.L.vo 30 giugno 1993, n. 267) (1) (2)

[La carriera dei segretari tecnici comprende le seguenti qualifiche:

segretario tecnico;

segretario tecnico capo.

La nomina in prova a segretario tecnico si consegue, nel limite dei posti disponibili, escluso il sesto riservato ai sensi del quinto comma, mediante concorso per esame al quale possono partecipare coloro che siano muniti del diploma d'istruzione secondaria di secondo grado.

L'esame consiste in due prove scritte ed in un colloquio.

La commissione giudicatrice del concorso per la nomina a segretario tecnico in prova, è composta da un direttore di laboratorio, presidente, da due professori di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado, da un direttore di reparto o di servizio e da un primo ricercatore.

Al termine del periodo di prova il consiglio di laboratorio esprime un giudizio tecnico attitudinale basato sulle qualità del servizio prestato.

Il sesto dei posti annualmente disponibili nel ruolo organico è messo a concorso fra gli appartenenti alla carriera esecutiva degli aiutanti dell'Istituto che abbiano almeno la quarta classe di stipendio, se provvisti di diploma d'istruzione secondaria di secondo grado, o con almeno cinque anni di permanenza complessivamente nelle classi di stipendio quarta e quinta della carriera suddetta, se in possesso di diploma d'istruzione secondaria di primo grado. La frazione di posto non inferiore alla metà si computa come posto intero; ove al concorso non possa essere attribuito alcun posto si procederà, negli anni successivi, alle opportune operazioni di conguaglio.

I vincitori del concorso di cui al precedente comma sono assegnati alla quarta classe di stipendio della qualifica di segretario tecnico.

L'esame del concorso di cui al precedente comma consiste in due prove scritte ed un colloquio a carattere prevalentemente pratico tendenti ad accertare la preparazione professionale e l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni di carattere tecnico.

La commissione giudicatrice per il concorso di cui al comma quinto è composta nel modo previsto per la nomina in prova a segretario tecnico.

Per la promozione a segretario tecnico capo si osservano le norme di cui al comma nono dell'articolo 40.]

(1)

Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, del D.L.vo 30 giugno 1993, n. 267:

"Art. 5

2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza e comunque a decorrere dal 1º gennaio 1994.

(2)

Per quanto riguarda le disposizioni generali per i concorsi di immissione in carriera si rimanda all'art. 3, comma 2, del D.L.vo 30 giugno 1993, n. 267.

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

Capo III

CARRIERE ESECUTIVE

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

Art. 42

Classificazione delle carriere esecutive

(abrogato dall'art. 5, comma 1, del D.L.vo 30 giugno 1993, n. 267) (1) (2)

[Le carriere esecutive comprendono:

carriera degli aiutanti tecnici;

carriera degli aiutanti.]

(1)

Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, del D.L.vo 30 giugno 1993, n. 267:

"Art. 5

2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza e comunque a decorrere dal 1º gennaio 1994.

(2)

Per quanto riguarda le disposizioni generali per i concorsi di immissione in carriera si rimanda all'art. 3, comma 2, del D.L.vo 30 giugno 1993, n. 267.

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

Art. 43

Nomina ad aiutante tecnico

(abrogato dall'art. 5, comma 1, del D.L.vo 30 giugno 1993, n. 267)(1) (2)

[La nomina in prova ad aiutante tecnico si consegue, nel limite dei posti disponibili, escluso il sesto riservato ai sensi del quarto comma, mediante concorso per titoli ed esame al quale possono partecipare coloro che siano muniti di diploma d'istruzione secondaria di primo grado.

L'esame consiste in una prova scritta, in una prova pratica ed in un colloquio.

La commissione giudicatrice per la nomina ad aiutante tecnico in prova è composta da un direttore di reparto o servizio, presidente, da due professori di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado di materie su cui vertono le prove di esame, da un primo ricercatore, da un assistente tecnico capo. Per la prova pratica la commissione è assistita da un aiutante tecnico.

Il sesto dei posti annualmente disponibili nel ruolo organico è messo a concorso fra gli appartenenti alla carriera del personale ausiliario e del ruolo degli operai dell'Istituto con almeno sei anni dalla prima ammissione in servizio, se provvisti del titolo di studio prescritto, con almeno tredici anni se ne sono sprovvisti. La frazione di posto non inferiore alla metà si computa come posto intero; ove al concorso non possa essere attribuito alcun posto si procederà, negli anni successivi, alle opportune operazioni di conguaglio. I vincitori del concorso di cui al presente comma sono assegnati alla quarta classe di stipendio della qualifica di aiutante tecnico.

L'esame consiste in una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio sui servizi di istituto.

La commissione giudicatrice per il concorso di cui al quarto comma è composta nel modo previsto per la nomina in prova ad aiutante tecnico.]

(1)

Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, del D.L.vo 30 giugno 1993, n. 267:

"Art. 5

2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza e comunque a decorrere dal 1º gennaio 1994.

(2)

Per quanto riguarda le disposizioni generali per i concorsi di immissione in carriera si rimanda all'art. 3, comma 2, del D.L.vo 30 giugno 1993, n. 267.

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

Art. 44

Nomina ad aiutante

(abrogato dall'art. 5, comma 1, del D.L.vo 30 giugno 1993, n. 267) (1) (2)

[La nomina in prova ad aiutante si consegue, nel limite dei posti disponibili, escluso il sesto riservato ai sensi del quarto comma, mediante pubblico concorso per esame al quale possono partecipare coloro che siano muniti di diploma d'istruzione secondaria di primo grado.

L'esame consiste in una prova scritta, in una prova pratica ed in un colloquio.

La commissione giudicatrice del concorso è composta da un capo servizio, presidente, da due professori di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado da un ricercatore e da un impiegato della carriera direttiva amministrativa con qualifica non inferiore a direttore di sezione o della carriera direttiva di biblioteca con qualifica non inferiore a bibliotecario superiore.

Il sesto dei posti annualmente disponibili nel ruolo organico è messo a concorso fra gli appartenenti alla carriera del personale ausiliario dell'Istituto con almeno sei anni dalla prima ammissione in servizio se provvisti del titolo di studio prescritto, con almeno tredici anni se ne sono sprovvisti. La frazione di posto non inferiore alla metà si computa come posto intero; ove al concorso non possa essere attribuito alcun posto si procederà, negli anni successivi, alle opportune operazioni di conguaglio. I vincitori del concorso di cui al presente comma sono assegnati alla quarta classe di stipendio della qualifica di aiutante.

L'esame consiste in una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio sui servizi di istituto.

La commissione giudicatrice per il concorso di cui al comma quarto è composta nel modo previsto per la nomina in prova ad aiutante.]

(1)

Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, del D.L.vo 30 giugno 1993, n. 267:

"Art. 5

2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza e comunque a decorrere dal 1º gennaio 1994.

(2)

Per quanto riguarda le disposizioni generali per i concorsi di immissione in carriera si rimanda all'art. 3, comma 2, del D.L.vo 30 giugno 1993, n. 267.

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

Capo IV

CARRIERE DEL PERSONALE AUSILIARIO TECNICO

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

Art. 45

Qualifiche del personale ausiliario tecnico

(abrogato dall'art. 5, comma 1, del D.L.vo 30 giugno 1993, n. 267) (1) (2)

[La carriera del personale ausiliario tecnico comprende le qualifiche di:

addetto tecnico;

addetto tecnico capo.]

(1)

Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, del D.L.vo 30 giugno 1993, n. 267:

"Art. 5

2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza e comunque a decorrere dal 1º gennaio 1994.

(2)

Per quanto riguarda le disposizioni generali per i concorsi di immissione in carriera si rimanda all'art. 3, comma 2, del D.L.vo 30 giugno 1993, n. 267.

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

Art. 46

Carriera del personale ausiliario tecnico

(abrogato dall'art. 5, comma 1, del D.L.vo 30 giugno 1993, n. 267) (1) (2)

[La nomina ad addetto tecnico in prova si consegue mediante pubblico concorso per titoli ed esame al quale possono partecipare coloro che siano muniti almeno di licenza elementare. L'esame consiste in una prova di scrittura sotto dettato, una prova pratica specifica ed un colloquio.

La commissione giudicatrice per la nomina ad addetto tecnico in prova è composta da un direttore di reparto o servizio, presidente, da due primi ricercatori, da due assistenti tecnici; la commissione è assistita per la prova pratica da un addetto tecnico capo.

La promozione alla qualifica di addetto tecnico capo si consegue per un quinto mediante scrutinio per merito comparativo e per quattro quinti mediante scrutinio per merito assoluto ai quali sono ammessi gli impiegati dello stesso ruolo con almeno quindici anni di effettivo servizio nella carriera.]

(1)

Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, del D.L.vo 30 giugno 1993, n. 267:

"Art. 5

2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza e comunque a decorrere dal 1º gennaio 1994.

(2)

Per quanto riguarda le disposizioni generali per i concorsi di immissione in carriera si rimanda all'art. 3, comma 2, del D.L.vo 30 giugno 1993, n. 267.

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

TITOLO VI

RAPPORTI INFORMATIVI E DISCIPLINA

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

Art. 47

Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo

Il rapporto informativo, di cui agli articoli 43, 44, 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, è compilato:

a) per i direttori di laboratorio, i direttori di servizio, i direttori di reparto ed i dirigenti di ricerca, dal direttore dell'Istituto;

b) per i ricercatori dei laboratori dal rispettivo direttore di laboratorio;

c) per gli impiegati con qualifica di capo servizio e primo dirigente dal capo dei servizi amministrativi e del personale;

d) per gli impiegati della biblioteca, dal direttore della biblioteca;

e) per gli impiegati dei servizi tecnici dal rispettivo direttore del servizio;

f) per gli impiegati distaccati nei laboratori o servizi tecnici, dal direttore del laboratorio o servizio tecnico presso il quale prestano servizio;

g) per gli impiegati appartenenti alle segreterie di laboratorio, dal rispettivo direttore di laboratorio;

h) per tutti gli altri impiegati dei laboratori, dal rispettivo direttore di reparto;

i) per tutti gli altri impiegati dei servizi amministrativi e del personale, dal rispettivo capo servizio.

Il giudizio complessivo per il personale di cui alla lettera a) è espresso dal comitato amministrativo; per il personale di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) è espresso dal direttore dell'Istituto; per quello di cui alla lettera h) dal direttore di laboratorio e per quello di cui alla lettera i) dal capo dei servizi amministrativi e del personale.

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

Art. 48

Irrogazione della censura

La censura è inflitta, previa contestazione d'addebito, dal direttore di laboratorio o di servizio.

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

Art. 49

Commissione di disciplina

La commissione di disciplina per tutto il personale dell'Istituto è nominata con decreto del Ministro per la sanità ed è composta da un direttore di laboratorio, presidente, da un direttore di reparto o di servizio tecnico, da un capo servizio e da due rappresentanti del personale; questi ultimi designati dagli impiegati di ruolo mediante suffragio diretto, universale e segreto.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un primo dirigente.

Per ciascuno dei quattro membri della commissione e per il segretario è nominato un membro supplente; in caso di assenza o legittimo impedimento del presidente ne fa le veci il membro più anziano il quale è a sua volta sostituito da uno dei membri supplenti.

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI VARIE E COMUNI

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

Art. 50

Incarichi speciali

Qualora, per soddisfare ad urgenti esigenze di funzionamento dell'Istituto debbano essere conferiti incarichi, ai sensi dell'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ad esperti italiani o stranieri di cui sia riconosciuta la specifica competenza, sarà sentito il consiglio dei direttori di laboratorio.

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

Art. 51

Collocamento in aspettativa per motivi di studio o di ricerca

Il personale dei ruoli delle carriere tecniche direttiva e di concetto dell'Istituto può essere collocato in aspettativa, oltre che per i motivi previsti dall'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, anche per motivi di studio o di ricerca.

Il collocamento in aspettativa per motivi di studio o di ricerca può essere disposto, su domanda dell'impiegato e su parere favorevole del consiglio dei direttori di laboratorio, dal comitato amministrativo dell'Istituto, previo accertamento che i motivi di studio o di ricerca siano di interesse per l'Istituto stesso.

La durata dell'aspettativa non può superare un anno. Per giustificati motivi il comitato amministrativo, sentito il consiglio dei direttori di laboratorio, può consentire all'impiegato la proroga dell'aspettativa per un periodo non superiore a sei mesi.

L'aspettativa non può essere disposta per un periodo complessivo superiore ad un anno e sei mesi in un decennio.

Al personale dell'Istituto, collocato in aspettativa per motivi di studio o di ricerca, è attribuito il trattamento economico fisso senza diritto al trattamento di missione. Se il dipendente fruisce, in relazione all'attività di studio o di ricerca svolta, di assegni o di borse di studio a carico di altre amministrazioni, anche estere, che al netto superino il trattamento economico fisso di cui è provvisto in Istituto, l'eventuale eccedenza di tali assegni viene annualmente versata dal dipendente presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato a favore dell'erario.

Al personale che ha usufruito dell'aspettativa di cui al presente articolo, non può essere concessa l'aspettativa per motivi di famiglia se non sia trascorso un anno dalla data di cessazione dell'aspettativa per motivi di studio o di ricerca.

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di studio o di ricerca è computato per intero ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

Art. 52

Abrogazione degli articoli 219 e 220 del decreto del Presidente della Repubblica, 10 gennaio 1957, n. 3

E' abrogato l'articolo 219 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il diritto all'espletamento di libero esercizio professionale.

E' abrogato l'articolo 220 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

Art. 53

Orario di servizio

(abrogato dall'art. 5, comma 1, del D.L.vo 30 giugno 1993, n. 267) (1) (2)

[L'orario di servizio del personale dell'Istituto è fissato in 40 ore settimanali, con un massimo di otto ore lavorative giornaliere.

Su proposta del direttore dell'Istituto, il comitato amministrativo, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori dell'Istituto, determina l'orario di lavoro giornaliero in relazione alle esigenze del servizio ed alla necessità di consentire l'espletamento delle attività continuative e dei turni.]

(1)

Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, del D.L.vo 30 giugno 1993, n. 267:

"Art. 5

2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza e comunque a decorrere dal 1º gennaio 1994.

(2)

Al riguardo vedi l'art. 22, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il quale stabilisce che l'orario di servizio nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, si articola su cinque giorni settimanali, anche nelle ore pomeridiane.

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

Art. 54

Compenso particolare

(abrogato dall'art. 5, comma 1, del D.L.vo 30 giugno 1993, n. 267) (1)

[Al personale dell'Istituto superiore di sanità continuerà ad essere corrisposto, in relazione anche al maggiore orario di servizio prestato e salvo demerito, il compenso per iniziative e prestazioni dirette all'incremento delle attività dell'Istituto e della ricerca di servizio.

Lo stanziamento annuale da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità ai fini del precedente comma sarà determinato con la legge di approvazione del bilancio.

La somma disponibile per detto compenso viene distribuita in ragione diretta della radice quadrata dei relativi parametri di stipendio, paga o retribuzione.

Tale compenso subisce la stessa variazione del relativo stipendio, paga o retribuzione.]

(1)

Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, del D.L.vo 30 giugno 1993, n. 267:

"Art. 5

2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza e comunque a decorrere dal 1º gennaio 1994.

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

Art. 55

Indennità di tempo pieno ai dirigenti di ricerca ed ai ricercatori

(abrogato dall'art. 5, comma 1, del D.L.vo 30 giugno 1993, n. 267) (1)

[Dalla data in cui avrà effetto la legge di riforma dell'ordinamento universitario, l'indennità di tempo pieno ivi prevista per i docenti di ruolo e per gli assistenti del ruolo ad esaurimento, sarà corrisposta anche ai dirigenti di ricerca ed ai ricercatori dell'Istituto superiore di sanità.

In pari data cesserà nei confronti dei dirigenti di ricerca e dei ricercatori la corresponsione del compenso particolare previsto dal precedente articolo.]

(1)

Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, del D.L.vo 30 giugno 1993, n. 267:

"Art. 5

2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza e comunque a decorrere dal 1º gennaio 1994.

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

Art. 56

Indennità di rischio

Al personale dell'Istituto che, a causa delle sue prestazioni di lavoro, sia esposto a rischio pregiudizievole per la salute o per la incolumità personale, è corrisposta una indennità giornaliera di lire cinquecento.

Con decreto del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per il tesoro, sono determinate le categorie dei dipendenti dell'Istituto ammesse al godimento dell'indennità.

L'indennità di rischio è dovuta in misura intera per le giornate di effettiva presenza in servizio, nonchè per le giornate di assenza dovute a malattia o infortunio dipendenti da cause di servizio.

La legge 2 novembre 1964, n. 1159, è abrogata.

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

Art. 57

Lavoro straordinario

(abrogato dall'art. 5, comma 1, del D.L.vo 30 giugno 1993, n. 267) (1)

[Nell'eventualità che, per esigenze di servizio, si richieda lavoro straordinario, questo deve essere autorizzato dal direttore dell'Istituto, su proposta del capo dei servizi amministrativi e del personale fino ad un massimo di ventiquattro ore mensili individuali, nei limiti di spesa di quindici ore mensili pro capite.]

(1)

Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, del D.L.vo 30 giugno 1993, n. 267:

"Art. 5

2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza e comunque a decorrere dal 1º gennaio 1994.

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

Art. 58

Lavoro notturno e festivo

(abrogato dall'articolo unico, comma 5, della legge 20 dicembre 1977, n. 964)

[Al personale tecnico che per esigenze di servizio debba prestare la propria opera durante le ore notturne comprese fra le 22 e le 7 o in giornate considerate festive dalla legge 27 maggio 1949, n. 260 e successive modificazioni e per una durata complessiva non inferiore a sei ore, è corrisposto un compenso pari al trenta per cento del trattamento economico ragguagliato a giornata, secondo i criteri dell'articolo 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni, e riferito alle posizioni iniziali delle classi di stipendio delle varie qualifiche.

Il personale che presti servizio nelle giornate di cui al comma precedente ha diritto di astenersi dal lavoro in altro giorno feriale.]

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

Art. 59

Mensa di servizio - nido - asilo

Sono istituiti, presso l'Istituto superiore di sanità, una mensa di servizio per i dipendenti, nonchè un nido ed un asilo per l'alimentazione e l'assistenza dei figli, di età rispettivamente non superiore ai tre e ai sei anni, dei dipendenti dell'Istituto medesimo.

[L'onere derivante dall'allestimento e dall'arredamento della mensa di servizio, del nido e dell'asilo - valutato in lire 50 milioni - per l'anno 1973 graverà sullo stanziamento relativo al capitolo n. 1328 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.] (comma abrogato) (1)

La gestione della mensa di servizio, del nido e dell'asilo potrà essere affidata ad imprese o istituzioni idonee mediante convenzione da approvarsi dal Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per il tesoro.

[Sullo stesso capitolo n. 1328 graverà una sovvenzione per le spese generali di funzionamento nella misura massima di lire 50 milioni annui.] (comma abrogato) (1)

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

Art. 60

Rinvio allo statuto degli impiegati civili dello Stato

Al personale dell'Istituto superiore di sanità, per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme della legislazione vigente sugli impiegati civili dello Stato.

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

Art. 61

Scioglimento centri di studio

Sono sciolti e posti in liquidazione il centro di studio per la lotta contro gli insetti nocivi, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1956, n. 355, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1960, n. 221; il centro per lo studio della chimica delle fermentazioni e della crescita dei batteri, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1956, n. 353 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1960, n. 224; il centro di studi per la difesa contro le radiazioni, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1957, n. 504, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1960, n. 222.

Il liquidatore viene nominato dal Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per il tesoro.

I beni residui sono devoluti allo Stato; quelli fra essi che vengono riconosciuti utili alle funzioni dell'Istituto sono ad esso destinati con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per la sanità.

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

Art. 62

Regolamento interno (1)

Con decreto del Ministro per la sanità su proposta del comitato amministrativo e, per le materie di cui al punto 4 del quarto comma dell'articolo 13, del comitato scientifico, sentito il consiglio dei direttori di laboratorio, viene emanato, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto; con le stesse modalità si provvede ai successivi aggiornamenti.

Il regolamento interno comprende fra l'altro:

1) la suddivisione dell'Istituto in laboratori, reparti e servizi generali e le loro attribuzioni;

2) le attribuzioni del personale secondo le rispettive qualifiche;

3) la ripartizione, ai soli fini delle esigenze di servizio, dei posti stabiliti in organico, per le carriere tecniche tra i singoli laboratori e servizi generali.

Fino all'emanazione del regolamento interno permane l'attuale suddivisione e denominazione dei laboratori.

(1)

Vedi D.M. Sanità 21 novembre 1987, n. 528: "Riformulazione del regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità".

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

Art. 63

Funzioni di segretario

(abrogato dall'art. 5, comma 1, del D.L.vo 30 giugno 1993, n. 267) (1)

[Nei concorsi di ammissione o di avanzamento, le funzioni di segretario sono svolte da impiegati della carriera direttiva del personale di amministrazione dell'Istituto con la qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

Per i concorsi relativi alla carriera dei dirigenti di ricerca, la qualifica non può essere inferiore a quella di direttore aggiunto di divisione nella carriera di cui al primo comma.

Per i concorsi relativi alle carriere ausiliarie e degli operai le funzioni di segretario possono essere svolte da impiegati della carriera di concetto di amministrazione.

Nel consiglio dei direttori di laboratorio, le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato della carriera direttiva del personale di amministrazione dell'Istituto.]

(1)

Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, del D.L.vo 30 giugno 1993, n. 267:

"Art. 5

2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza e comunque a decorrere dal 1º gennaio 1994.

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

Art. 64

Inquadramento

(abrogato dall'art. 5, comma 1, del D.L.vo 30 giugno 1993, n. 267) (1)

[L'inquadramento degli impiegati ed operai dell'Istituto nelle nuove carriere, qualifiche, classi di stipendio, categorie, di cui allo tabelle B e C annesse alla presente legge, secondo l'ordine di anzianità (determinata con i criteri di cui all'articolo 15, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e di ruolo, e secondo quanto previsto nei successivi articoli, è disposto con decreto del Ministro per la sanità, su proposta del comitato amministrativo dell'Istituto, ed avrà effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'anzianità eccedente il periodo richiesto per l'inquadramento in una qualifica o classe è riconosciuta agli effetti degli aumenti periodici di stipendio e del passaggio alla qualifica o classe immediatamente superiore.

L'attuale direttore dell'Istituto conserva la direzione dello stesso per il periodo previsto dall'articolo 34 e con la decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli attuali capi dei laboratori conservano la direzione del rispettivo laboratorio o del laboratorio cui saranno assegnati dopo l'emanazione del regolamento interno, per il periodo previsto dall'articolo 35 e con la decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'attuale capo del museo sperimentale e segreteria didattica assume l'ufficio di direttore della segreteria per le attività culturali per il periodo previsto dall'articolo 36 della presente legge, e con la decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.]

(1)

Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, del D.L.vo 30 giugno 1993, n. 267:

"Art. 5

2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza e comunque a decorrere dal 1º gennaio 1994.

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

Art. 65

Contingentamento del personale

(abrogato dall'art. 5, comma 1, del D.L.vo 30 giugno 1993, n. 267) (1)

[La ripartizione del personale nei contingenti dei laboratori e servizi generali è effettuata dal comitato amministrativo su proposta di una commissione composta dai direttori di laboratorio, dai direttori dei servizi generali e da quattro rappresentanti del personale eletti dai dipendenti di ruolo mediante suffragio diretto, universale e segreto.]

(1)

Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, del D.L.vo 30 giugno 1993, n. 267:

"Art. 5

2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza e comunque a decorrere dal 1º gennaio 1994.

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

Art. 66

Inquadramento dei dirigenti di ricerca e dei ricercatori

(abrogato dall'art. 5, comma 1, del D.L.vo 30 giugno 1993, n. 267) (1)

[Nella carriera dei dirigenti di ricerca e dei ricercatori sono inquadrati, anche in soprannumero, nei modi indicati dai successivi commi, gli impiegati attualmente appartenenti ai ruoli delle carriere direttive tecniche dei laboratori e del museo sperimentale e segreteria didattica.

L'attuale direttore dell'Istituto e gli attuali capi di laboratorio sono inquadrati nella qualifica di dirigente di ricerca alla quarta classe di stipendio conservando l'anzianità maturata nelle due predette qualifiche ridotta di due anni.

Gli attuali dirigenti superiori sono inquadrati nella qualifica di primo ricercatore alla terza classe di stipendio (parametro 564) conservando l'anzianità complessiva di primo ricercatore e di dirigente superiore.

Gli attuali primi dirigenti alla seconda classe di stipendio sono inquadrati nella qualifica di primo ricercatore alla prima classe di stipendio (parametro 443) conservando l'anzianità complessiva di ricercatore con parametro 426 e di primo dirigente. Gli attuali primi dirigenti alla prima classe di stipendio, gli impiegati delle carriere direttive tecniche inquadrati nelle qualifiche ad esaurimento, ed i direttori di divisione aggiunti sono inquadrati nella qualifica di ricercatore alla terza classe di stipendio (parametro 387).

Al personale indicato al secondo e terzo comma, proveniente dalla qualifica di dirigente generale, dirigente superiore e primo dirigente, è data facoltà di optare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la conservazione del trattamento economico omnicomprensivo spettante alla stessa data. In tal caso la differenza fra il trattamento economico omnicomprensivo e lo stipendio relativo alla qualifica di inquadramento, è attribuita a titolo di assegno personale pensionabile, da riassorbire con i successivi aumenti di stipendio a qualsiasi titolo; al personale predetto è concessa, in ogni tempo, facoltà di rinunciare all'assegno personale sopra indicato.

Al personale che gode dell'assegno personale indicato al comma precedente, si applica la disciplina prevista dagli articoli 20 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Il rimanente personale è inquadrato nella qualifica di ricercatore e verrà assegnato alle varie classi di stipendio secondo la progressione di carriera dalla tabella B) quadro I lettera b).

Gli impiegati attualmente appartenenti al ruolo del museo sperimentale e della segreteria didattica forniti della laurea in una delle branche della chimica o della medicina o dell'ingegneria o della fisica o delle scienze naturali e delle scienze biologiche, sono inquadrati nel ruolo dei ricercatori con i criteri di cui ai precedenti commi, considerando come corrispondenti le qualifiche che avevano pari parametro.]

(1)

Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, del D.L.vo 30 giugno 1993, n. 267:

"Art. 5

2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza e comunque a decorrere dal 1º gennaio 1994.

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

Art. 67

Inquadramento degli assistenti tecnici

(abrogato dall'art. 5, comma 1, del D.L.vo 30 giugno 1993, n. 267) (1)

[Gli attuali impiegati appartenenti ai ruoli della carriera di concetto degli esperti sono inquadrati nella carriera di concetto degli assistenti tecnici.

Gli attuali esperti capo sono inquadrati nella qualifica di assistente tecnico capo, conservando nella nuova qualifica l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza; gli eventuali posti in soprannumero vengono riassorbiti secondo quanto previsto dall'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Gli attuali esperti principali ed esperti sono inquadrati nella qualifica di assistente tecnico alla classe di stipendio cui è annesso il parametro pari a quello di provenienza conservando l'anzianità in esso maturata o, se più favorevole, alla classe corrispondente all'anzianità complessivamente maturata nella carriera. In quest'ultimo caso l'anzianità eccedente, rispetto a quella complessivamente richiesta per la classe conferita, è riconosciuta nella classe medesima ai fini degli aumenti biennali periodici. Gli esperti principali che sono inquadrati alla quarta o alla quinta classe di stipendio possono essere scrutinati per la promozione alla qualifica di assistente tecnico capo al compimento di cinque anni complessivi nelle predette classi di stipendio ed in quelle corrispondenti della carriera di provenienza degli esperti tecnici.]

(1)

Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, del D.L.vo 30 giugno 1993, n. 267:

"Art. 5

2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza e comunque a decorrere dal 1º gennaio 1994.

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

Art. 68

Inquadramento dei segretari tecnici

(abrogato dall'art. 5, comma 1, del D.L.vo 30 giugno 1993, n. 267) (1)

[Gli attuali impiegati appartenenti al ruolo della carriera di concetto dei servizi amministrativi e del personale ed al ruolo della carriera di concetto del museo sperimentale, segreteria didattica e biblioteca che nell'ultimo quinquennio abbiano svolto prevalentemente mansioni di carattere tecnico sono inquadrati, a loro domanda, da prodursi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e previo giudizio favorevole del comitato amministrativo, nella carriera di concetto dei segretari tecnici.

Gli impiegati che ottengono il passaggio nella carriera dei segretari tecnici ai sensi del comma precedente sono inquadrati nella qualifica di segretario tecnico capo se in possesso della qualifica di segretario capo osservando nella nuova qualifica l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza; gli eventuali posti in soprannumero vengono riassorbiti secondo quanto previsto dall'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Gli attuali segretari principali e segretari sono inquadrati nella qualifica di segretario tecnico alla classe di stipendio cui è annesso il parametro pari o corrispondente a quello di provenienza conservando l'anzianità in quello maturata o, se più favorevole, alla classe corrispondente all'anzianità complessivamente maturata nella carriera. In questo ultimo caso l'anzianità eccedente, rispetto a quella complessivamente richiesta per la classe conferita, è riconosciuta nella classe medesima ai fini degli aumenti biennali periodici. I segretari principali che sono inquadrati alla quarta o alla quinta classe di stipendio possono essere scrutinati alla qualifica di segretario tecnico capo al compimento di cinque anni complessivi nelle predette classi di stipendio ed in quella di provenienza delle carriere di concetto di cui al primo comma.]

(1)

Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, del D.L.vo 30 giugno 1993, n. 267:

"Art. 5

2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza e comunque a decorrere dal 1º gennaio 1994.

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

Art. 69

Inquadramento degli aiutanti tecnici

(abrogato dall'art. 5, comma 1, del D.L.vo 30 giugno 1993, n. 267) (1)

[Gli attuali impiegati appartenenti alla carriera esecutiva degli aiutanti tecnici sono inquadrati nella nuova carriera esecutiva degli aiutanti tecnici.

Gli aiutanti tecnici sono collocati alla classe di stipendio cui è annesso il parametro pari a quello di provenienza conservando l'anzianità in esso maturata o, se più favorevole, alla classe corrispondente all'anzianità complessivamente maturata nella carriera. I quest'ultimo caso l'anzianità eccedente, rispetto a quella complessivamente richiesta per la classe conferita, è, riconosciuta nella classe medesima ai fini degli aumenti biennali periodici.]

(1)

Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, del D.L.vo 30 giugno 1993, n. 267:

"Art. 5

2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza e comunque a decorrere dal 1º gennaio 1994.

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

Art. 70

Inquadramento degli aiutanti

(abrogato dall'art. 5, comma 1, del D.L.vo 30 giugno 1993, n. 267) (1)

[Gli attuali impiegati appartenenti alla carriera esecutiva degli aiutanti sono inquadrati, mantenendo l'attuale ordine di ruolo, nella nuova carriera esecutiva degli aiutanti.

Gli aiutanti sono collocati alla classe di stipendio cui è annesso il parametro pari a quello di provenienza conservando l'anzianità in esso maturata o, se più favorevole, alla classe corrispondente all'anzianità complessivamente maturata nella carriera. In quest'ultimo caso l'anzianità eccedente, rispetto a quella complessivamente richiesta per la classe conferita, è riconosciuta nella classe medesima ai fini degli aumenti biennali periodici.]

(1)

Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, del D.L.vo 30 giugno 1993, n. 267:

"Art. 5

2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza e comunque a decorrere dal 1º gennaio 1994.

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

Art. 71

Inquadramento del personale ausiliario tecnico

(abrogato dall'art. 5, comma 1, del D.L.vo 30 giugno 1993, n. 267(1)

[Gli impiegati attualmente appartenenti alle carriere ausiliarie sono inquadrati nella carriera del personale ausiliario tecnico.

Gli attuali sorveglianti tecnici capo e commessi capo sono inquadrati nella qualifica di addetto tecnico capo conservando nella nuova qualifica, se provengono dal parametro 165, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza; gli eventuali posti in soprannumero vengono riassorbiti secondo quanto previsto dall'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Gli attuali sorveglianti tecnici e commessi sono inquadrati nella qualifica di addetto tecnico alla classe di stipendio cui è annesso il parametro pari a quello di provenienza conservando l'anzianità in esso maturata o, se più favorevole, alla classe corrispondente all'anzianità complessivamente maturata nella carriera. In quest'ultimo caso l'anzianità eccedente rispetto a quella complessivamente richiesta per la classe conferita, è riconosciuta nella classe medesima ai fini degli aumenti biennali periodici. Gli stessi possono essere scrutinati per la promozione alla qualifica di addetto tecnico capo al compimento di quattro anni dal collocamento nella terza classe di stipendio.]

(1)

Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, del D.L.vo 30 giugno 1993, n. 267:

"Art. 5

2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza e comunque a decorrere dal 1º gennaio 1994.

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

Art. 72

Particolari situazioni nella carriera esecutiva

(abrogato dall'art. 5, comma 1, del D.L.vo 30 giugno 1993, n. 267) (1)

[Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge gli attuali impiegati appartenenti alla carriera esecutiva degli aiutanti di amministrazione che prestino servizio con mansioni tecniche presso i laboratori o servizi tecnici, il magazzino prodotti e materiali, o come addetti all'inventariazione delle apparecchiature, possono essere ammessi a domanda e previo giudizio favorevole del comitato amministrativo ad un esame colloquio per l'inquadramento nel ruolo degli aiutanti tecnici.

Nel nuovo ruolo gli interessati saranno collocati nella classe corrispondente a quella di provenienza, conservando la relativa anzianità.

La commissione giudicatrice per gli esami colloquio di cui al presente articolo ha la composizione prevista dall'articolo 43, terzo comma.]

(1)

Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, del D.L.vo 30 giugno 1993, n. 267:

"Art. 5

2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza e comunque a decorrere dal 1º gennaio 1994.

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

Art. 73

Nomina a dirigente di ricerca

(abrogato dall'art. 5, comma 1, del D.L.vo 30 giugno 1993, n. 267) (1)

[Nella prima applicazione della presente legge, effettuati gli inquadramenti, viene bandito a termini dell'articolo 31, un concorso a dirigente di ricerca per le discipline riguardanti le attività istituzionali dell'Istituto, riservato per un complesso di posti pari alla metà dl quelli ancora disponibili in organico, ai dipendenti dell'Istituto in possesso dei necessari requisiti.]

(1)

Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, del D.L.vo 30 giugno 1993, n. 267:

"Art. 5

2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza e comunque a decorrere dal 1º gennaio 1994.

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

Art. 74

Nomina a ricercatore

(abrogato dall'art. 5, comma 1, del D.L.vo 30 giugno 1993, n. 267) (1)

[Nella prima applicazione della presente legge, effettuati gli inquadramenti e il concorso di cui al precedente articolo, viene bandito a termini dell'articolo 32 un concorso a ricercatore riservato, per due terzi dei posti disponibili, agli impiegati delle carriere immediatamente inferiori in possesso del diploma di laurea previsto nel bando di concorso o di libera docenza nelle materie specifiche, e con quattro anni di effettivo servizio, nonchè a coloro che, in possesso dei requisiti prescritti ad eccezione dei limiti di età, prestino attualmente la propria opera ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modificazioni, o che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgano la propria attività da almeno un anno ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1332.]

(1)

Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, del D.L.vo 30 giugno 1993, n. 267:

"Art. 5

2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza e comunque a decorrere dal 1º gennaio 1994.

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

Art. 75

Nomina ad assistente tecnico

(abrogato dall'art. 5, comma 1, del D.L.vo 30 giugno 1993, n. 267) (1)

[Nella prima applicazione della presente legge, effettuati gli inquadramenti, viene bandito a termini dell'articolo 41 un concorso ad assistente tecnico riservato, per un terzo dei posti ancora disponibili nel ruolo, agli impiegati delle altre carriere tecniche in possesso dei requisiti prescritti, nonchè agli impiegati della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici con almeno dieci anni di effettivo servizio nella carriera, se in possesso soltanto del titolo di studio d'istruzione secondaria di primo grado.

Sono altresì ammessi allo stesso concorso, con riserva di un altro terzo dei posti disponibili, coloro che, in possesso dei requisiti prescritti ad eccezione dei limiti di età, prestino attualmente la propria opera ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modificazioni, o che svolgano alla data di entrata in vigore della presente legge la propria attività da almeno un anno ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1332.]

(1)

Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, del D.L.vo 30 giugno 1993, n. 267:

"Art. 5

2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza e comunque a decorrere dal 1º gennaio 1994.

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

Art. 76

Nomina ad aiutante tecnico

(abrogato dall'art. 5, comma 1, del D.L.vo 30 giugno 1993, n. 267) (1)

[Nella prima applicazione della presente legge, effettuati gli inquadramenti, viene bandito un concorso ad aiutante tecnico, per i posti ancora disponibili, riservato agli appartenenti alla carriera ausiliaria e al ruolo degli operai in possesso del titolo di studio prescritto, ovvero, a prescindere dal titolo di studio, se con almeno sei anni dalla prima ammissione in servizio.

Sono altresì ammessi al concorso di cui al comma precedente coloro che, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di età, prestino attualmente la propria opera ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modificazioni.

L'esame consiste in una prova pratica a livello esecutivo e in un colloquio sull'argomento della prova pratica e di cultura tecnica specifica. Per quanto riguarda la composizione della commissione, i titoli e la valutazione del servizio precedentemente prestato valgono le disposizioni degli articoli 28 e 43.]

(1)

Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, del D.L.vo 30 giugno 1993, n. 267:

"Art. 5

2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza e comunque a decorrere dal 1º gennaio 1994.

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

Art. 77

Prestatori d'opera in base alla legge 6 dicembre 1964, n. 1331

(abrogato dall'art. 5, comma 1, del D.L.vo 30 giugno 1993, n. 267) (1)

[Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge presta servizio, anche in ruolo, presso l'Istituto superiore di sanità e sia stato assunto in base alla legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modificazioni, è inquadrato a domanda come non di ruolo nella carriera superiore a quella di appartenenza purchè corrispondente al titolo di studio posseduto e alle mansioni espletate.

Ai fini del triennio richiesto per l'inquadramento in ruolo ai sensi della legge 4 febbraio 1966, n. 32, è considerato il servizio prestato posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 28 ottobre 1970, n. 775, oltre ai periodi anche anteriori e discontinui purchè prestati nella stessa categoria conferita in applicazione del presente articolo.]

(1)

Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, del D.L.vo 30 giugno 1993, n. 267:

"Art. 5

2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza e comunque a decorrere dal 1º gennaio 1994.

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

Art. 78

Concorsi in fase di svolgimento

(abrogato dall'art. 5, comma 1, del D.L.vo 30 giugno 1993, n. 267) (1)

[I concorsi per l'ammissione e per l'avanzamento nelle varie carriere dell'Istituto che, alla data di entrata in vigore della presente legge, fossero già banditi saranno espletati con le modalità previste dalle norme vigenti alla data della pubblicazione dei relativi bandi.

Con lo stesso decreto di nomina, i vincitori dei suddetti concorsi verranno assegnati alle nuove qualifiche con le modalità del presente titolo.]

(1)

Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, del D.L.vo 30 giugno 1993, n. 267:

"Art. 5

2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza e comunque a decorrere dal 1º gennaio 1994.

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

Art. 79

Disponibilità per i posti in organico

(abrogato dall'art. 5, comma 1, del D.L.vo 30 giugno 1993, n. 267) (1)

[I posti disponibili in organico alla qualifica iniziale dopo effettuati gli inquadramenti, le assegnazioni, le nomine, le promozioni di cui agli articoli del presente titolo, non potranno essere coperti in misura superiore al venti per cento nel primo anno, al quaranta per cento nel secondo anno, al sessanta per cento nel terzo anno, all'ottanta per cento nel quarto anno, ed il restante nel quinto anno di applicazione della presente legge.]

(1)

Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, del D.L.vo 30 giugno 1993, n. 267:

"Art. 5

2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza e comunque a decorrere dal 1º gennaio 1994.

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

Art. 80

Cessazione dell'attività professionale

(abrogato dall'art. 5, comma 1, del D.L.vo 30 giugno 1993, n. 267) (1)

[Al personale delle carriere direttive tecniche, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è consentito per non oltre un anno da tale data, l'espletamento di attività professionali previste dall'articolo 219 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, purchè fuori dell'orario di servizio, non in contrasto con i compiti istituzionali e previa autorizzazione del direttore dell'Istituto.]

(1)

Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, del D.L.vo 30 giugno 1993, n. 267:

"Art. 5

2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza e comunque a decorrere dal 1º gennaio 1994.

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

Art. 81

Copertura dell'onere della spesa

All'onere derivante dall'applicazione delle norme di cui ai titoli V, VII e VIII della presente legge, valutato in lire 1.125 milioni per l'anno finanziario 1973 si farà fronte quanto a lire 900 milioni con le maggiori entrate derivanti:

1) dagli aumenti delle tariffe dei servizi resi a terzi dall'Istituto, come nella tabella A annessa alla presente legge;

2) dall'aumento del gettito delle tasse sulle concessioni governative per effetto dell'istituzione della tassa annuale per le autorizzazioni a produrre e a mettere in commercio specialità medicinali, di cui al numero d'ordine 3 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, che viene pertanto così modificato:

"Autorizzazione a produrre e a mettere in commercio specialità medicinali:


1) tassa di rilascio per l'autorizzazio-
   ne alla produzione di specialità me-
   dicinali                                  L.  1.000.000
   tassa annuale                             "      50.000
2) tassa per registrazione di specialità
   medicinali estere e nazionali, per ogni
   specialità, serie o categoria di specia-
   lità (articoli 162 e 166 del testo unico
   sostituiti dall'art. 4 della legge 1º
   maggio 1941, n. 422):
   a) per ogni specialità                    L.    200.000
   tassa annuale                             "      10.000
   b) per ogni serie o categoria             L.    100.000
   tassa annuale                             "       5.000
Le tasse annuali devono essere corrisposte entro il 31 gennaio di ogni anno.

Per il 1973 le tasse annuali devono essere corrisposte, da coloro che hanno ottenuto l'autorizzazione anteriormente alla data 1º gennaio 1973, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

- quanto a lire 225 milioni, mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 agosto 1973

LEONE

RUMOR - GUI - MORO -

COLOMBO - LA MALFA

- MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

Tabella A

(modificata dall'art. 1 del D.P.R. 14 febbraio 1980, dall'art. 1 del D.P.R. 20 febbraio 1980, dalla tabella A allegata al D.P.R. 23 febbraio 1982 e sostituita dalla tabella A allegata al D.P.R. 2 novembre 1990)


      Denominazione            Imp. di lire      Fonti normative
1. Analisi di revisione           550.000     Legge 30 aprile 1962,n. 283 -
                                              Legge 7 agosto 1973, n. 519
2. Microanalisi:                              Decreto interministeriale
2.1. controllo apparecchi                     20 settembre 1966 - Decreto
     radiologici                1.000.000     ministeriale 5 settembre 1947 -
2.2. taratura dosimetri           250.000     Decreto del Presidente della
2.3. controllo e contrassegno                 Repubblica 14 febbraio 1980
     per schermi radiologici:
  a) radiografici la coppia        20.000
  b) radioscopici cadauno          25.000
2.4. determinazione di radioatti-
     vità
  a) preparati di radio (Ra)
     (inferiori a 30 mg)          100.000
  b) preparati di radio (Ra)
     (superiori a 30 mg)          200.000
  c) minerali, rocce, acque     1.000.000
2.5. controllo di ermeticità sor-
     genti radioattive sigillate   50.000
3. Vaccini batterici e virali per             Decreto del Presidente della
   uso umano:                                 Repubblica 23 febbraio 1982
3.1. Vaccino BCG liofilizzato   2.500.000
                                ogni serie
3.2. Vaccino colerico             750.000     Decreto ministeriale
                                ogni serie    4 febbraio 1978
3.3. Vaccino difterico          2.500.000     Decreto ministeriale
                                ogni serie    14 agosto 1923
3.4. Vaccino influenzale        1.500.000     Decreto ministeriale
                                ogni serie    6 febbraio 1964
3.5. Vaccino morbilloso                        (vaccini misti)
     vivo attenuato:
     semenza virale            17.500.000     Decreto A.C.I.S.
                                              14 novembre 1957
     sospensione madre          4.000.000     Decreto ministeriale
                                ogni serie    31 luglio 1975
     prodotto finito liofi-
     lizzato                    1.000.000
                                ogni lotto
     convalida del titolo
     virale                       500.000
                                ogni lotto
3.6. Vaccino pertossico         2.500.000     Decreto ministeriale
                                ogni serie    6 febbraio 1964
                                               (vaccini misti)
3.7. Vaccino poliomielitico                   Decreto ministeriale
     vivo attenuato:                          10 agosto 1962 -
     semenza virale                           Decreto 19 gennaio 1990
     e sospensione madre       50.000.000
                                ogni tipo
     prodotto finito           30.000.000
                                ogni serie
     convalida del titolo
     virale                       500.000
                                ogni serie
3.8. Vaccino poliomielitico                   Decreto A.C.I.S. 15 novem-
     inattivato:                              bre 1956 - Decreto ministe-
     sospensione monotipica     5.000.000     riale 9 luglio 1963
     prodotto finito            5.000.000
                                ogni serie
3.9. Vaccino rosolia vivo                     Decreto ministeriale
     attenuato:                               28 marzo 1973
     semenza virale            17.500.000
     sospensione madre          4.000.000
                                ogni serie
     prodotto finito
     liofilizzato               1.000.000
                                ogni lotto
     convalida del titolo
     virale                       500.000
                                ogni lotto
3.10. Vaccino tetanico          2.500.000     Decreto ministeriale 14 ot-
                                ogni serie    tobre 1923 - Decreto mini-
                                              steriale 6 febbraio 1964
                                              (vaccini misti)
3.11. Vaccino tifoideo inat-      750.000     Decreto ministeriale
      tivato orale e parentale  ogni serie    14 ottobre 1923
3.12. Vaccino vaioloso li-      1.500.000     Regio decreto 27 luglio 1934,
      quido e liofilizzato      ogni serie    n. 1265 (art. 180 e segg.)
3.13. Vaccini bivalenti e   somma dei costi   Decreto Ministeriale
      trivalenti            per i controlli   6 febbraio 1964
                            dei singoli vac-
                            cini componenti
3.14. Controllo sui proto-
      colli di produzione
      di vaccini batterici        250.000
      e virali                  ogni serie
4. Sieri, vaccini e prodotti                  Legge 8 luglio 1904, n. 360,
   diagnostici ad uso veteri-                 regio decreto 18 giugno 1905,
   nario:                                     n. 407, e regio decreto 27
4.1. Controlli di stato su                    luglio 1934, n. 1265 (art.
     vaccini batterici e vi-   20.000.000     180 e segg.) - Legge 23 gen-
     rali dei bovini            ogni serie    naio 1968, n. 34 - Decreto
4.2. Controlli di stato su                    ministeriale 10 gennaio 1932
     vaccini batterici e vi-   15.000.000     - Decreto ministeriale 26 no-
     rali dei suini             ogni serie    vembre 1969 - Decreto mini- 4.3.
 Controlli di stato su                    steriale 10 gennaio 1932 -
     vaccini batterici e vi-   15.000.000     Legge 9 giugno 1964, n. 615,
     rali dei cani              ogni serie    modificata con legge 23 gen-
4.4. Controlli di stato su                    naio 1968, n. 33 - Legge 23 
     vaccini batterici e vi-   21.000.000     gennaio 1968, n. 33 - Decreti
     rali dei gatti             ogni serie    ministeriali 4 agosto 1972 -
4.5. Controlli di stato su                    Decreto A.C.I.S. 15 febbraio
     vaccini batterici e vi-    9.500.000     1957 - Decreto ministeriale
     rali dei polli             ogni serie    14 ottobre 1923 - D.C.G. 31
4.6. Controlli di stato su                    luglio 1941 - Decreto del 
     vaccini batterici e vi-   10.500.000     Presidente del Consiglio dei
     rali dei conigli           ogni serie    Ministri 5 settembre 1947
4.7. Controlli di stato su                    modificato con decreto del
     vaccini batterici e vi-   11.500.000     Presidente del Consiglio dei
     rali dei cavalli           ogni serie    Ministri 30 ottobre 1947 - 
4.8. Controlli di stato su                    Decreto ministeriale 7 set-
     vaccini batterici e vi-   15.000.000     tembre 1972
     rali degli altri animali   ogni serie
5. Sieri, immunoglobuline       2.500.000     Decreto ministeriale 14 ot-
   normali e specifiche         ogni serie    tobre 1923 - D.C.G. 31 luglio
                                              1941 - Decreto del Presiden-
                                              te del Consiglio dei Ministri
                                              5 settembre 1947 modificato
                                              con decreto del Presidente
                                              del Consiglio dei Ministri
                                              30 ottobre 1947
6. Specialità medicinali        2.500.000     Regio decreto 3 marzo 1927,
   compresi gli emoderivati    (insieme dei   n. 478 - Regio decreto 27 lu-
                                controlli     glio 1934, n. 1265 (articoli
                                per ogni      161, 162, 180 e seguenti) -
                                serie e/o     Decreto del Presidente del
                                categoria)    Consiglio dei Ministri 30 ot-
                                              tobre 1947 - Decreto A.C.I.S.
                                              30 giugno 1951
7. Presidi medico-chirurgici:                 Legge 23 giugno 1927, n. 1070
a) presidi diagnostici          2.000.000     (articoli 11 e 12) e regola-
b) presidi chimici              3.000.000     mento regio decreto 6 dicem-
c) presidi medici:                            bre 1928, n. 3112 - Regio de-
   c1) pacemaker                6.000.000     creto 27 luglio 1934, n. 1265
   c2) elettrocateteri          3.000.000     (art. 189) sostituito dallo
   c3) protesi ortopediche      3.000.000     art. 6 della legge 1° maggio
   c4) altri                    2.000.000     1941, n. 422 - Decreto del
                               insieme dei    Presidente del Consiglio dei
                              controlli per   Ministri 5 settembre 1947 mo-
                               ogni serie     dificato con decreto del 
                               e/o prodotto   Presidente del Consiglio dei
                                              Ministri 30 ottobre 1947, e
                                              successiva normativa - Decre-
                                              to del Presidente della Re-
                                              pubblica 13 marzo 1986, n.
                                              128 - Legge 11 ottobre 1986,
                                              n. 713
8. Residui di antiparassitari     750.000     Legge 30 aprile 1962, n. 283
   negli alimenti                 per ogni    (art. 6) regolamento decreto
                                  campione    del Presidente della Repub-
                                  trattato    blica 3 agosto 1968, n. 1255
                                              (art. 5) - Legge 23 dicembre 1978, n. 833 - Decreto mini-
                                              steriale 31 agosto 1979
9. Estratti alimentari e pro-   1.000.000     Legge 6 ottobre 1950, n. 836
   dotti affini                (insieme dei   e decreto del Presidente del-
                               controlli per  la Repubblica 30 maggio 1953,
                                prodotto)     n. 567
10. Mangimi ed integratori      1.000.000     Legge 3 febbraio 1961, n. 4 -
                               (insieme dei   Legge 15 febbraio 1963, n.
                               controlli per  281
                                prodotto)     
11. Prodotti dietetici e per    2.500.000     Legge 29 marzo 1951, n. 327 e
    la prima infanzia          (insieme dei   regolamento del decreto del
                               controlli per  Presidente della Repubblica
                                prodotto)     30 maggio 1953, n. 578 - De-
                                              creto-legge 7 maggio 1980, n.
                                              150, convertito con legge 7
                                              luglio 1980, n. 297
12. Accertamenti relativi alla  2.500.000     Decreto ministeriale 28 lu-
    composizione e all'inno-    per ogni      glio 1977
    cuità dei prodotti farma-   prodotto
    ceutici di nuova istitu-
    zione
13. Vaccini batterici e virali                Decreto del Presidente della
    per uso umano:                            Repubblica 23 dicembre 1983 -
13.1. Vaccino antileptospira    4.500.000     Decreto A.C.I.S. 15 febbraio
13.2. "Hevac-B-Pasteur"         2.500.000     1957 - Decreto ministeriale
13.3. Vaccino "H-B-Vax"         2.500.000     12 settembre 1983 - Decreto
                                              ministeriale 12 settembre
                                              1983
14. Analisi sugli insiemi di    4.000.000     Decreto ministeriale 3 marzo
    reagenti (kit di reagenti)                1987, n. 133
    pronti per l'uso per la ri-
    levazione di anticorpi anti
    HIV
15. Analisi di revisione dei                  Decreto ministeriale
    tensioattivi dei preparati                10 luglio 1990
    per lavare:
15.1. Metodo di scelta:
    anionici                      700.000
    non ionici                    710.000
15.2. Metodo di conferma:
    anionici                    2.430.000
    non ionici                  2.450.000

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

Tabella B (1)

                        CARRIERE DEL PERSONALE
                     Quadro I. - CARRIERE DIRETTIVE
                  a) Carriera dei dirigenti di ricerca
                                    Anni di
Parametro     QUALIFICA            permanenza      Organico
                                  nella classe
                                  di stipendio
   825  }                        {      -      }
   772  }                        {      4      }
   609  }  Dirigente di ricerca  {      4      }  Posti n. 90
   535  }                        {      5      }
   443  }                        {      3      }
                  b) Carriera di ricercatori
                                    Anni di
Parametro     QUALIFICA            permanenza      Organico
                                  nella classe
                                  di stipendio
   614  }                        {      -      }
   564  }                        {      4      }
        }  Primo ricercatore     {             }
   465  }                        {      4      }
   443  }                        {      5      } Posti n. 200
                                 {             }
   387  }                        {      -      }
   317  }  Ricercatore           { (a)  6      }
   243  }                        {      2      }
   (a) Ridotto a quattro anni e sei mesi per il personale comunque in servizio
alla data di entrata in vigore della presente legge.
                     Quadro II. - CARRIERE DI CONCETTO
                  a) Carriera degli assistenti tecnici
                                    Anni di
Parametro     QUALIFICA            permanenza      Organico
                                  nella classe
                                  di stipendio
   370     Assistente tecnico
           capo                         -             16
   302  }                        {      -      }
   260  }                        { (a)  5      }
   227  }  Assistente tecnico    { (b)  5      }     144
   188  }                        {      4      }
   160  }                        {      1      }     ___
                                                     160
   (a)  Ridotto a tre anni per il personale comunque in servizio al 1º gennaio
1967.
   (b)  Ridotto  a  due  anni  per personale comunque in servizio alla data di
entrata in vigore della presente legge.
                  b) Carriera dei segretari tecnici
                                    Anni di
Parametro     QUALIFICA            permanenza      Organico
                                  nella classe
                                  di stipendio
   370     Segretario tecnico
           capo                         -              5
   302  }                        {      -      }
   260  }                        { (a)  5      }
   227  }  Segretario tecnico    { (b)  5      }      45
   188  }                        {      4      }
   160  }                        {      1      }     ___
                                                      50
   (a)  Ridotto a tre anni per il personale comunque in servizio al 1º gennaio
1967.
   (b)  Ridotto  a  due  anni  per personale comunque in servizio alla data di
entrata in vigore della presente legge.
                  c) Carriera dei segretari amministrativi
                                    Anni di
Parametro     QUALIFICA            permanenza      Organico
                                  nella classe
                                  di stipendio
   370     Segretario capo              -              4
   297  }                        {      -      }
        }  Segretario principale {             }      18
   255  }                        {      5      }
   218  }                        {      -      }      18
   178  }  Segretario            {      4      }
   160  }                        {      2      }     ___
                                                      40
                     Quadro III. - CARRIERE ESECUTIVE
              a) Carriera esecutiva degli aiutanti tecnici
                                    Anni di
Parametro     QUALIFICA            permanenza      Organico
                                  nella classe
                                  di stipendio
   245  }                        {      -      }
   218  }                        {      6      }
   188  }                        { (a)  5      }
        }  Assistente tecnico    {             }     300
   168  }                        {      4      }
   143  }                        {      4      }
   128  }                        {      2      }
  (a) Ridotto a tre anni per il personale comunque in servizio al 1º gennaio
1967.
   (b)  Ridotto  a  due  anni  per personale comunque in servizio alla data di
entrata in vigore della presente legge.
               b) Carriera esecutiva degli aiutanti
                                    Anni di
Parametro     QUALIFICA            permanenza      Organico
                                  nella classe
                                  di stipendio
   245  }                        {      -      }
   213  }                        {      3      }
   183  }                        { (a)  5      }
        }  Aiutante              {             }     120
   163  }                        {      2      }
   133  }                        {      4      }
   120  }                        {      2      }
   (a)  Ridotto a tre anni per il personale comunque in servizio al 1º gennaio
1967.
            Quadro IV. - CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO TECNICO
                                    Anni di
Parametro     QUALIFICA            permanenza      Organico
                                  nella classe
                                  di stipendio
   190     Addetto tecnico capo         -            110
   165  }                        {      -      }
   143  }  Addetto tecnico       { (a)  6      }     160
   133  }                        {      5      }     ___
                                                     270
   (a)  Ridotto  a cinque anni per il personale comunque in servizio alla data
di entrata in vigore della presente legge

N.d.R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.L.vo n. 106.

Tabella C


                 ORGANICO DEGLI OPERAI
       CATEGORIE                               Organico
Capi operai                                     n.   3
Operai specializzati                            n.  12
Operai qualificati                              n.  10
Operai comuni                                   n.   5
                                                Il Ministro della sanità
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