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N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 7 della L.R. 31/86.

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1973, n. 33

G.U.R.S. 8 agosto 1973, n. 39

Integrazioni alla legge regionale 11 aprile 1969, n. 9, riguardante l'indennità di carica agli amministratori comunali.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 7 della L.R. 31/86.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 7 della L.R. 31/86.

Art. 1

Fermo restando quanto altro previsto dalla legge regionale 11 aprile 1969, n. 9, l'indennità mensile di carica ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti può essere fissata dal Consiglio comunale sino all'importo di lire 70.000.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 7 della L.R. 31/86.

Art. 2

Al vice sindaco dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti può essere fissata dal Consiglio comunale un'indennità mensile di carica in misura non superiore al 50 per cento di quella assegnata al sindaco.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 7 della L.R. 31/86.

Art. 3

Agli assessori dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti può essere fissata dal Consiglio comunale un'indennità mensile in misura non superiore al 50 per cento di quella assegnata al sindaco.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 7 della L.R. 31/86.

Art. 4

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 luglio 1973.

GIUMMARRA