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LEGGE REGIONALE 7 giugno 1973, n. 26

G.U.R.S. 9 giugno 1973, n. 29

Estensione della assistenza farmaceutica agli artigiani e dell'assistenza sanitaria generica e farmaceutica agli esercenti attività commerciali.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 81/1975)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

A decorrere dal 1° agosto 1973 e sino a quando non verranno emanate analoghe provvidenze in campo nazionale, l'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione provvede, con le modalità indicate negli articoli seguenti:

a) al versamento di contributi annui in favore delle Casse mutue artigiani operanti in Sicilia che abbiano deliberato o delibereranno l'estensione dell'assistenza farmaceutica ai sensi dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533;

b) al versamento di contributi annui in favore delle Casse mutue per gli esercenti attività commerciali operanti in Sicilia, che abbiano deliberato o delibereranno l'estensione della assistenza sanitaria generica domiciliare ed ambulatoriale e dell'assistenza farmaceutica ai sensi dell'art. 11 della legge 27 novembre 1960, n. 1397.

I contributi previsti dalla presente legge debbono essere utilizzati esclusivamente per le forme di assistenza indicate alle lettere a e b.

Resta salva la facoltà delle Casse mutue di deliberare l'imposizione di contributi integrativi a carico degli assistiti, per gli oneri eccedenti i contributi regionali.

Art. 2

Le forme di assistenza previste dalla presente legge spettano, in forma diretta od indiretta, agli artigiani ed agli esercenti attività commerciali e loro familiari, aventi diritto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie rispettivamente ai sensi della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e della legge 27 novembre 1960, numero 1397, nonchè ai pensionati e loro familiari iscritti negli elenchi previsti dalle leggi 27 febbraio 1963, n. 260, e 22 luglio 1966, n. 613.

Gli aventi diritto fruiscono della assistenza farmaceutica prevista dalla presente legge ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 30 ottobre 1967, n. 968, e su prescrizione adottata dai medici convenzionati con le Casse mutue, a norma della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e della legge 27 novembre 1960, n. 1397.

Art. 3

(modificato dall'art. 2, comma 1, della L.R. 81/75)

L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione provvede annualmente all'impegno degli stanziamenti ed al riparto di essi fra le Casse mutue artigiani e commercianti, in proporzione al numero degli assistibili di cui all'art. 2 risultanti dagli elenchi approvati dalle competenti commissioni provinciali con riferimento alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, nonchè al numero dei pensionati assistiti iscritti negli elenchi previsti dalle leggi 27 febbraio 1963, n. 260, e 22 luglio 1966, n. 613.

Alle casse mutue saranno versati acconti trimestrali anticipati pari, complessivamente, al 95 per cento delle quote risultanti dall'applicazione del comma precedente. (1)

Qualora le somme complessivamente erogate a titolo di acconto si rivelassero superiori agli oneri sostenuti dalle Casse mutue, risultanti dai conti consuntivi previsti dal successivo art. 4, si farà luogo al conguaglio dell'eccedenza sugli acconti spettanti per l'anno successivo.

(1)

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. 81/75, l'elevazione della quota di acconto al 95 per cento si applica anche agli stanziamenti relativi all'esercizio finanziario 1974.

Art. 4

Al pagamento del saldo si provvederà a seguito della presentazione dei bilanci consuntivi, debitamente approvati, riguardanti l'anno cui il contributo si riferisce.

L'onere complessivo della spesa, ai fini della determinazione del contributo per le forme di assistenza previste dalla presente legge, viene determinato in misura corrispondente al costo degli onorari medici e dei medicinali, quale risulta dal bilancio consuntivo di cui al primo comma, al netto, per quanto riguarda i farmaci, degli sconti previsti dall'art. 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692, modificato con l'art. 43 del decreto legge 27 agosto 1970, n. 621.

Le Casse mutue hanno l'obbligo di stipulare apposite convenzioni con i medici.

Per le spese generali e di gestione sarà corrisposta alle Casse mutue una aliquota pari al 2,50 per cento dell'onere come sopra determinato.

Art. 5

Per il corrente esercizio finanziario l'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione farà luogo al versamento della prima rata, relativa ai mesi di agosto e settembre dell'anno 1973, entro 60 giorni dalla data prevista dall'art. 1.

Per gli esercizi finanziari successivi, le Casse mutue, al fine di ottenere il pagamento del contributo, dovranno presentare all'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, entro il 31 gennaio, una relazione illustrativa dell'attività svolta nel corso dell'anno precedente.

Art. 6

L'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione effettua, anche a mezzo degli organi periferici, controlli ispettivi sull'impiego dei contributi erogati.

Art. 7

A partire dall'esercizio finanziario in corso, i contributi previsti per l'assistenza sanitaria generica dalle leggi nn. 30 e 31 del 25 novembre 1966 saranno erogati con le modalità previste dalla presente legge. Le rate maturate alla data di entrata in vigore della presente legge saranno versate alle Casse mutue entro 30 giorni dalla data medesima.

Art. 8

Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1973, la spesa di L. 3.560.000.000, così ripartita:

- per le finalità dell'art. 1, lettera a: L. 2.100.000.000;

- per le finalità dell'art. 1, lettera b: L. 210.000.000 per l'assistenza generica; L. 1.250.000.000 per l'assistenza farmaceutica.

Per gli esercizi finanziari successivi è autorizzata la spesa annua di L. 8.544.000.000, così ripartita:

- per le finalità dell'art. 1, lettera a: L. 5.040.000.000;

- per le finalità dell'art. 1, lettera b: L. 504.000.000 per l'assistenza generica; L. 3.000.000.000 per l'assistenza farmaceutica.

Art. 9

All'onere ricadente nell'esercizio finanziario 1973 si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 20911 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

All'onere ricadente negli esercizi finanziari successivi si fa fronte con il maggior gettito dell'imposta sul valore aggiunto.

In dipendenza del primo comma del presente articolo, l'elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1973 è modificato come appresso:

                           SPESE IN CONTO CAPITALE
Cap. 20911   -  Fondo  occorrente  per  far  fronte  ad  oneri  dipendenti da
provvedimenti legislativi in corso.
                          Oggetto del provvedimento
                                                      Importo dell'onere
                                                     (in milioni di lire)
Partita che si riduce:
- Interventi sociali: emigrazione ed assistenza
  farmaceutica agli artigiani ed ai
  commercianti (in meno)                                    3.560,-
Partita che si aggiunge:
- Estensione dell'assistenza farmaceutica
  agli artigiani e dell'assistenza sanitaria
  generica e farmaceutica agli esercenti
  attività commerciali                                      3.560,-

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 7 giugno 1973.

GIUMMARRA