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DIRETTIVA (CEE) 73/131 DEL CONSIGLIO, 15 maggio 1973

G.U.C.E. 9 giugno 1973, n. L 153

Premio d'orientamento di cui all'articolo 10 della direttiva del 17 aprile 1972 relativa all'ammodernamento delle aziende agricole.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla Dir. 78/1017/CEE)

Note sul recepimento

Adottata il: 15 maggio 1973

Entrata in vigore il: 18 maggio 1973

Termine per il recepimento: 18 maggio 1973

Recepita il: 9 maggio 1975

Provvedimenti nazionali di recepimento

- L. 9 maggio 1975, n. 153

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IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

Vista la direttiva del Consiglio del 17 aprile 1972 relativa all'ammodernamento delle aziende agricole (1) , in particolare l'articolo 10,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che ai sensi della direttiva suddetta , quando il piano di sviluppo prevede un orientamento dell'azienda verso la produzione di carni bovine o ovine , le misure di incentivazione di cui all'articolo 8 di tale direttiva sono integrate dalla concessione di un premio d'orientamento;

Considerando che, tenuto conto della struttura attuale delle aziende suscettibili d'ammodernarsi conformemente a detta direttiva orientandosi verso la produzione di carni bovine e ovine, è opportuno determinare il premio tenendo conto dell'orientamento effettivo che esso deve dare e calcolarlo per ettaro di superficie necessaria alla produzione di tali carni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

(1)

G.U. 23 aprile 1972, n. L 96.

Art. 1

(modificato dall'art. 2 della Dir. 78/1017/CEE)

Il premio d'orientamento di cui all'articolo 10 della direttiva del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole è calcolato per ettaro di superficie agricola necessaria alla produzione di carni bovine e ovine in un'azienda il cui piano di sviluppo prevede che , al suo compimento , la quota delle vendite di bovini e ovini superi il 50% del complesso delle vendite effettuate dall'azienda.

L'importo del premio è, al massimo, di:

- 48 unità di conto per ettaro, nel limite di 4 800 unità di conto per azienda, per il primo anno,

- 32,5 unità di conto per ettaro, nel limite di 3 250 unità di conto per azienda, per il secondo anno,

- 16,5 unità di conto per ettaro, nel limite di 1 650 unità di conto per azienda, per il terzo anno.

Art. 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles , addì 15 maggio 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. LAVENS