
DIRETTIVA (CEE) 73/131 DEL CONSIGLIO, 15 maggio 1973
G.U.C.E. 9 giugno 1973, n. L 153
Premio d'orientamento di cui all'articolo 10 della direttiva del 17 aprile 1972 relativa all'ammodernamento delle aziende agricole.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla Dir. 78/1017/CEE)
Note sul recepimento
Adottata il: 15 maggio 1973
Entrata in vigore il: 18 maggio 1973
Termine per il recepimento: 18 maggio 1973
Recepita il: 9 maggio 1975
Provvedimenti nazionali di recepimento
______________________________________________________________________
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
Vista la direttiva del Consiglio del 17 aprile 1972 relativa all'ammodernamento delle aziende agricole (1) , in particolare l'articolo 10,
Vista la proposta della Commissione,
Considerando che ai sensi della direttiva suddetta , quando il piano di sviluppo prevede un orientamento dell'azienda verso la produzione di carni bovine o ovine , le misure di incentivazione di cui all'articolo 8 di tale direttiva sono integrate dalla concessione di un premio d'orientamento;
Considerando che, tenuto conto della struttura attuale delle aziende suscettibili d'ammodernarsi conformemente a detta direttiva orientandosi verso la produzione di carni bovine e ovine, è opportuno determinare il premio tenendo conto dell'orientamento effettivo che esso deve dare e calcolarlo per ettaro di superficie necessaria alla produzione di tali carni,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
G.U. 23 aprile 1972, n. L 96.
(modificato dall'art. 2 della Dir. 78/1017/CEE)
Il premio d'orientamento di cui all'articolo 10 della direttiva del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole è calcolato per ettaro di superficie agricola necessaria alla produzione di carni bovine e ovine in un'azienda il cui piano di sviluppo prevede che , al suo compimento , la quota delle vendite di bovini e ovini superi il 50% del complesso delle vendite effettuate dall'azienda.
L'importo del premio è, al massimo, di:
- 48 unità di conto per ettaro, nel limite di 4 800 unità di conto per azienda, per il primo anno,
- 32,5 unità di conto per ettaro, nel limite di 3 250 unità di conto per azienda, per il secondo anno,
- 16,5 unità di conto per ettaro, nel limite di 1 650 unità di conto per azienda, per il terzo anno.