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LEGGE REGIONALE 27 aprile 1973, n. 13

G.U.R.S. 3 maggio 1973, n. 21

Provvidenze a favore dei lavoratori della pesca costiera rimasti disoccupati in conseguenza delle alluvioni e delle mareggiate del dicembre 1972 e del gennaio 1973.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La somma di L. 300 milioni stanziata per i fini di cui all'art. 19 della legge regionale 12 febbraio 1973, n. 3, può essere utilizzata anche per concedere sussidi fino all'ammontare di lire 100 mila, a favore dei lavoratori della pesca costiera rimasti senza lavoro in conseguenza degli eventi calamitosi del dicembre 1972 e del gennaio 1973.

Per le finalità di cui al precedente comma lo stanziamento dell'art. 19 della citata legge regionale è aumentato di lire 300 milioni.

Alla erogazione dei sussidi a favore dei singoli beneficiari provvede il Comune competente al quale verranno accreditate, con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, le relative somme.

La domanda per l'erogazione del sussidio è rivolta, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, al Sindaco, il quale provvede previo accertamento della qualifica di pescatore tramite la Capitaneria di porto o il delegato di spiaggia.

Art. 2

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario in corso si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

In dipendenza del precedente comma, l'elenco numero 4 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1973, è modificato come appresso:

SPESE IN CONTO CAPITALE

Cap. n. 20911 - Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

                             Oggetto del provvedimento
                                                         Importo dell'onere
                                                        (in milioni di lire)
Partita che si riduce:
- Interventi nel settore della qualificazione
  professionale (in meno)                                        300,-
Partita che si aggiunge:
- Provvidenze a favore dei lavoratori della pesca
  costiera rimasti disoccupati in conseguenza delle
  alluvioni e delle mareggiate del dicembre 1972
  e del gennaio 1973                                             300,-

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 27 aprile 1973.

GIUMMARRA