
LEGGE REGIONALE 27 aprile 1973, n. 13
G.U.R.S. 3 maggio 1973, n. 21
Provvidenze a favore dei lavoratori della pesca costiera rimasti disoccupati in conseguenza delle alluvioni e delle mareggiate del dicembre 1972 e del gennaio 1973.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
La somma di L. 300 milioni stanziata per i fini di cui all'art. 19 della legge regionale 12 febbraio 1973, n. 3, può essere utilizzata anche per concedere sussidi fino all'ammontare di lire 100 mila, a favore dei lavoratori della pesca costiera rimasti senza lavoro in conseguenza degli eventi calamitosi del dicembre 1972 e del gennaio 1973.
Per le finalità di cui al precedente comma lo stanziamento dell'art. 19 della citata legge regionale è aumentato di lire 300 milioni.
Alla erogazione dei sussidi a favore dei singoli beneficiari provvede il Comune competente al quale verranno accreditate, con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, le relative somme.
La domanda per l'erogazione del sussidio è rivolta, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, al Sindaco, il quale provvede previo accertamento della qualifica di pescatore tramite la Capitaneria di porto o il delegato di spiaggia.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario in corso si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.
In dipendenza del precedente comma, l'elenco numero 4 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1973, è modificato come appresso:
SPESE IN CONTO CAPITALE
Cap. n. 20911 - Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Oggetto del provvedimento Importo dell'onere (in milioni di lire)
Partita che si riduce: - Interventi nel settore della qualificazione professionale (in meno) 300,-
Partita che si aggiunge: - Provvidenze a favore dei lavoratori della pesca costiera rimasti disoccupati in conseguenza delle alluvioni e delle mareggiate del dicembre 1972 e del gennaio 1973 300,-
Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.