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LEGGE REGIONALE 27 aprile 1973, n. 14

G.U.R.S. 3 maggio 1973, n. 21

Modifiche agli artt. 27 e 28 della legge regionale 12 febbraio 1973, n. 3, concernente provvedimenti per interventi di urgenza nelle zone colpite dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La tabella di cui all'art. 27 della legge regionale 12 febbraio 1973, n. 3, è sostituita dalla seguente:


                                            Stanziamenti
   BILANCIO                             (in milioni di lire)
 DELLA REGIONE                             Anni finanziari
 1973 1974 1975 1976 1977 Totali
- Agricoltura
  Art. 3               370      370      370      370      370       1.850
  Art. 6            15.000                                          15.000
  Art. 7             3.500                                           3.500
  Art. 9             3.500                                           3.500
  Art. 14            2.000                                           2.000
- Industria e commercio
  Art. 15              500                                             500
  Art. 16              600                                             600
  Art. 17              800                                             800
  Art. 18              200                                             200
  Art. 19              300                                             300
- Lavori pubblici
  Art. 20 (parte)    7.290                                           7.290
  Art. 22              200                                             200
  Art. 24              600                                             600
- Provvidenze varie
  Art. 25            1.000                                           1.000
  Art. 26            200 200
          Totali 36.060      370      370      370      370      37.540
BILANCIO DEL FONDO
DI SOLIDARIETA'
NAZIONALE
  Art. 20 (parte)    8.710 8.710
  Totale generale 44.770      370      370      370      370      46.250
Art. 2

L'art. 28, primo comma, della legge regionale 12 febbraio 1973, n. 3, è sostituito dal seguente:

"All'onere di lire 37.540 milioni a carico del bilancio della Regione si fa fronte:

1) quanto a lire 36.060 milioni ricadenti nell'anno finanziario in corso:

a) mediante utilizzazione di lire 12.000 milioni a valere sulle disponibilità del capitolo 20911 del bilancio per l'anno finanziario 1973;

b) mediante utilizzazione di lire 2.925 milioni a valere sulle disponibilità del capitolo 20912 del bilancio per l'anno finanziario 1973;

c) mediante utilizzazione di lire 1.819 milioni a valere sulle disponibilità del capitolo 20911 del bilancio per l'anno finanziario 1972;

d) mediante utilizzazione di lire 926 milioni a valere sulle disponibilità del capitolo 20912 del bilancio per l'anno finanziario 1972;

e) mediante utilizzazione di lire 18.390 milioni a valere sull'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1971, con il rendiconto generale consuntivo per l'anno finanziario stesso;

2) quanto a lire 370 milioni, ricadenti in ciascuno degli anni finanziari dal 1974 al 1977, utilizzando parte della spesa autorizzata per gli esercizi stessi con la legge regionale 11 novembre 1970, n. 47".

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 27 aprile 1973.

GIUMMARRA