
LEGGE REGIONALE 27 aprile 1973, n. 14
G.U.R.S. 3 maggio 1973, n. 21
Modifiche agli artt. 27 e 28 della legge regionale 12 febbraio 1973, n. 3, concernente provvedimenti per interventi di urgenza nelle zone colpite dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
La tabella di cui all'art. 27 della legge regionale 12 febbraio 1973, n. 3, è sostituita dalla seguente:
Stanziamenti BILANCIO (in milioni di lire) DELLA REGIONE Anni finanziari 1973 1974 1975 1976 1977 Totali - Agricoltura Art. 3 370 370 370 370 370 1.850 Art. 6 15.000 15.000 Art. 7 3.500 3.500 Art. 9 3.500 3.500 Art. 14 2.000 2.000 - Industria e commercio Art. 15 500 500 Art. 16 600 600 Art. 17 800 800 Art. 18 200 200 Art. 19 300 300 - Lavori pubblici Art. 20 (parte) 7.290 7.290 Art. 22 200 200 Art. 24 600 600 - Provvidenze varie Art. 25 1.000 1.000 Art. 26 200 200 Totali 36.060 370 370 370 370 37.540 BILANCIO DEL FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE Art. 20 (parte) 8.710 8.710 Totale generale 44.770 370 370 370 370 46.250
L'art. 28, primo comma, della legge regionale 12 febbraio 1973, n. 3, è sostituito dal seguente:
"All'onere di lire 37.540 milioni a carico del bilancio della Regione si fa fronte:
1) quanto a lire 36.060 milioni ricadenti nell'anno finanziario in corso:
a) mediante utilizzazione di lire 12.000 milioni a valere sulle disponibilità del capitolo 20911 del bilancio per l'anno finanziario 1973;
b) mediante utilizzazione di lire 2.925 milioni a valere sulle disponibilità del capitolo 20912 del bilancio per l'anno finanziario 1973;
c) mediante utilizzazione di lire 1.819 milioni a valere sulle disponibilità del capitolo 20911 del bilancio per l'anno finanziario 1972;
d) mediante utilizzazione di lire 926 milioni a valere sulle disponibilità del capitolo 20912 del bilancio per l'anno finanziario 1972;
e) mediante utilizzazione di lire 18.390 milioni a valere sull'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1971, con il rendiconto generale consuntivo per l'anno finanziario stesso;
2) quanto a lire 370 milioni, ricadenti in ciascuno degli anni finanziari dal 1974 al 1977, utilizzando parte della spesa autorizzata per gli esercizi stessi con la legge regionale 11 novembre 1970, n. 47".