
LEGGE 5 marzo 1973, n. 40
G.U.R.I. 26 marzo 1973, n. 78
Norme interpretative dell'art. 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, recante provvedimenti a favore dei farmacisti rurali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo Unico
Ai fini della determinazione dell'indennità di residenza di cui all'art. 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, si tiene conto della popolazione della località o agglomerato rurale in cui è ubicata la farmacia prescindendo dalla popolazione della sede farmaceutica prevista dalla pianta organica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 5 marzo 1973
LEONE
ANDREOTTI - GASPARI - MALAGODI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA