
LEGGE REGIONALE 12 febbraio 1973, n. 4
G.U.R.S. 15 febbraio 1973, n. 8
Integrazioni alla legge regionale 11 febbraio 1972, n. 3, concernente l'assistenza farmaceutica in favore dei coltivatori diretti.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art.
1
Il terzo comma dell'art. 6 della legge regionale 11 febbraio 1972, n. 3, riguardante l'assistenza farmaceutica in favore dei coltivatori diretti, è sostituito dal seguente:
"Per la determinazione dell'ammontare degli acconti previsti nel precedente comma il costo medio netto è quello che risulta dall'ultimo conto consuntivo regolarmente approvato".