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LEGGE REGIONALE 12 febbraio 1973, n. 4

G.U.R.S. 15 febbraio 1973, n. 8

Integrazioni alla legge regionale 11 febbraio 1972, n. 3, concernente l'assistenza farmaceutica in favore dei coltivatori diretti.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE  REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il terzo comma dell'art. 6 della legge regionale 11 febbraio 1972, n. 3, riguardante l'assistenza farmaceutica in favore dei coltivatori diretti, è sostituito dal seguente:

"Per la determinazione dell'ammontare degli acconti previsti nel precedente comma il costo medio netto è quello che risulta dall'ultimo conto consuntivo regolarmente approvato".

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 12 febbraio 1973.

GIUMMARRA